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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/03/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 4824 - 2021
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima sezione civile - in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe Carmelo Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4824 - 2021 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “Mandato”.
TRA
, sito in CA (NA) alla Via Parte_1
Arpino n. 39, (C.F.: ), in persona dell'amministratore p.t. avv. P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via dei Fiorentini n. 61, Parte_2 presso lo studio dell'avv. Marco Ferrari che, congiuntamente all'avv. Pt_2
, lo difendono e rappresentano, giusta procura alle liti in calce all'atto di
[...] citazione.
ATTORE
E
Avv. (C.F.: ), anche quale CP_1 CP_2 C.F._1 procuratrice di sé medesima, elettivamente domiciliata in CA alla Via Achille
Del Giudice n. 32, presso e nello studio dell'Avv. Rosario Santella che congiuntamente e disgiuntamente la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce alla propria comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
NONCHÉ
società di diritto belga con sede Controparte_3 legale in Bruxelles Bastion Tower, Marsveldplein 5, (C.F.: ), in P.IVA_2 persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei e per esso della CP_3
Procuratrice Speciale Dott.ssa difesa dall'avv. Gerardo Controparte_4 Romano Cesareo in forza di procura in calce all'atto, elettivamente domiciliata in
Caserta alla Via Ferrarecce n. 89, presso lo studio dell'avv. Letizia Liccardi, giusta procura in allegazione alla propria comparsa di costituzione e risposta.
TERZO CHIAMATO IN GARANZIA
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.11.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni, giusta verbale di udienza qui richiamato qui richiamato per relationem.
Il G.I., ritenuta la causa matura la tratteneva in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., si procederà ad una concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto ai fini del decidere.
Con atto di citazione, iscritto a ruolo in data 27.04.2021 il
[...] sito in CA (NA), in persona dell'amministratore p.t. Parte_1 citava in giudizio l'avv. Elvira Scotti e chiedeva:
- nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità professionale della convenuta e, pertanto, il grave inadempimento della stessa all'incarico di amministratrice del Condominio “ ” sito in CA (NA) alla Parte_1
Via Arpino n. 39, espletato negli anni 2015, 2016 e 2017;
- per l'effetto, condannare la convenuta alla ripetizione della totalità delle somme indebitamente percepite a titolo di compensi professionali, per la gestione ordinaria e straordinaria del predetto Condominio, pari ad € 24.486,03 (€
7.344,00 per 3 anni + € 2.454,03);
- per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dal in ragione delle comprovate Parte_1 differenze/difformità contabili, afferenti alla gestione economica delle opere straordinarie deliberate, tra le somme contabilizzate e quelle giacenti, alla data del 31.03.2018, sul conto corrente all'uopo dedicato, pari ad € 50.884,97;
- per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal in ragione dell'erronea e/o dell'omessa Parte_1 contabilizzazione delle quote ordinarie e straordinarie corrisposte dai condomini, della disapplicazione delle vigenti tabelle millesimali, nonché in ragione dell'inadempimento contrattuale del Condominio nei confronti dell'impresa edile come verrà accertato e quantificato in corso di causa, anche all'esito CP_5 della necessaria Consulenza Tecnica d'Ufficio che ci si riserva fin d'ora di richiedere;
- Condannare la convenuta alla refusione di spese ed onorari del presente giudizio, con le maggiorazioni previste dall'art. 4 del D.M. 55/2014.
§§§ §§ §§§
Incardinato il giudizio, si costituiva l'avv. Elvira Scotti, la quale impugnava e contestava le avverse domande e chiedeva:
- in via principale, rigettare la domanda attorea, poiché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, ivi inclusi gli accessori di legge;
- in subordine, previa autorizzazione a chiamare in causa la propria
Compagnia di assicurazione per la in Controparte_6 persona del suo l.r.p.t., con sede in Milano al Corso Garibaldi n. 86, nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, della domanda attorea, condannare la predetta Compagnia di assicurazione, in forza della polizza sottoscritta dalla comparente, a rilevare indenne la medesima da ogni e qualsivoglia somma che la stessa verrà eventualmente dichiarata tenuta a pagare all'attore, per sorte capitale, interessi, spese e competenze di giudizio.
§§§ §§ §§§
All'udienza del 29.09.2021 il Giudice, sentite le parti costituite, autorizzava la chiamata in causa del terzo così come chiesto da parte convenuta, rinviando la causa all'udienza del 08.06.2022.
Quivi, Il Giudice, lette le note di trattazione scritta in sostituzione di udienza, rinviava la causa al 12.10.2022 in prosieguo.
§§§ §§ §§§
In data 10.10.2022 si costituiva in giudizio la compagnia di assicurazione
, in persona del legale rappresentate p.t. la Controparte_3 quale chiedeva:
- sospendere il giudizio ed ordinare al di Parte_1
CA (NA) di procedere all'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis, D.Lgs n. 28/2010; - nel merito, rigettare le domande spiegate dal Controparte_7 nei confronti dell'avv. Elvira Scotti, perché infondate in
[...] fatto ed in diritto, per le ragioni esposte nel proprio atto;
- rigettare, in tutto o in parte, la domanda di indennizzo spiegata dall'avv.
Elvira Scotti nei confronti di per le ragioni Controparte_3 esposte nel proprio atto;
- con condanna della parte ritenuta onerata, in conformità di quanto esposto al paragrafo sulle spese di lite, al ristoro delle spese ed onorari di difesa di Controparte_3
§§§ §§ §§§
All'udienza del 12.10.2022 il Giudice disponeva il tentativo di mediazione delegata tra le parti in causa e rinviava il giudizio al 24.02.2023.
Quivi venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI cpc e la causa veniva rinviata al 05.07.2023.
A detta udienza il Giudice lette le memorie di cui all'art. 183 comma VI cpc, rinviava la causa al 10.11.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Quivi, il Giudice rinviava la causa al 26.01.2024 tenuto conto il deposito in originale del Libro dei Verbali delle Assemblee di Condominio da parte attrice.
All'esito dell'udienza cartolare del 09.02.2024 il Giudice, ritenuta la necessità di disporre CTU tecnico - contabile al fine del decidere, nominava CTU il dott. e rinviava la causa al 01.03.2024 per gli adempimenti di Persona_1 rito.
Espletata la CTU e depositata la relazione peritale, all'udienza del
25.09.2024 il Giudice rinviava la causa al 10.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.11.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni, giusta verbale di udienza qui richiamato per relationem. Quindi il Giudice, ritenuta la causa matura la tratteneva in decisone concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.
§§§ §§ §§§
La domanda di parte attorea non è fondata, e pertanto non può trovare accoglimento per i motivi che seguono. Preliminarmente, corretto è l'inquadramento della fattispecie dedotta in giudizio nell'ambito della materia condominiale, e, specificamente, nell'ambito delle norme relative alla gestione condominiale e al mandato.
Come è noto, l'amministratore di condominio è l'organo di gestione e di rappresentanza del e si obbliga, in virtù di apposito contratto, a Parte_1 compiere uno o più atti giuridici nell'interesse di un altro soggetto;
la sua figura pertanto rientra nella fattispecie del mandato con rappresentanza in virtù dell'esplicito richiamo dell'art. 1129 c.c. il quale, tra l'altro, prevede che, per tutto quanto non espressamente disciplinato, all'amministratore di condominio si applichino le norme sul mandato.
Orbene, in ordine ai compiti dell'amministratore di condominio, la legge di riforma n. 220 del 2012 fa riferimento alla diligenza del buon padre di famiglia, indicata in linea generale quale parametro di valutazione dell'adempimento del debitore dall'art. 1176 c.c., stabilendo che "il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia". Tale parametro di valutazione è applicabile alla tipologia di incarico assunto dall'amministratore condominiale in ipotesi di sua responsabilità per inadempimento, ritenendosi, in linea con il principio espresso dalla Suprema Corte sul punto, che "in tema di mandato, grava sul mandatario l'obbligo di compiere gli atti giuridici previsti dal contratto con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.), con quella diligenza, cioè, che è lecito attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza
e accortezza, memore dei propri impegni, cosciente delle relative responsabilità"
(Cass. civ. n. 19778/2003).
§§§ §§ §§§
Le domande dell'attore, restitutorie e risarcitorie, si fondano su un presupposto comune, ossia sulla commissione da parte della parte convenuta, avv. Elvira Scotti, di gravi irregolarità di gestione e quindi sull'inadempimento degli obblighi di diligenza scaturenti dal contratto di amministratore di condominio, che costituisce una specie del contratto del mandato.
L'analisi della fondatezza delle stesse domande di merito, tuttavia, deve essere preceduta dallo scrutinio delle eccezioni preliminari di rito sollevate dalla parte convenuta.
L'avv. Elvira Scotti a tal proposito, eccepisce innanzitutto il mancato espletamento della procedura di c.d. mediazione obbligatoria, necessario presupposto per l'esercizio giudiziale dell'azione di responsabilità contrattuale del mandato.
Sul punto, tale condizione è stata soddisfatta attraverso la mediazione c.d. delegata, giusta ordinanza del 12.102.2022 e che ha sortito esito negativo.
Ciò chiarito, appare utile preliminarmente svolgere alcune considerazioni in punto di diritto sulla responsabilità dell'amministratore di condominio, specie con riferimento all'ipotesi di mala gestio. Nello specifico, come si è già anticipato,
l'amministratore di condominio è un ufficio di diritto privato, assimilabile a un incarico gestorio con rappresentanza assunto su mandato collettivo, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore mandatario e ciascuno dei condomini mandanti, degli artt. 1703 e ss. c.c. per quegli aspetti dell'incarico che non siano appositamente disciplinati dalla normativa in materia condominiale.
Vengono in rilievo, in particolare, le disposizioni che impongono al mandatario di eseguire l'incarico ricevuto con la diligenza del buon padre di famiglia, di comunicare senza ritardo l'esecuzione dello stesso e, alla scadenza del rapporto o della revoca dell'incarico o all'atto di accertamento dell'impossibilità di portarlo a compimento o si eseguirlo, di rendere conto del suo operato e di restituire tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (artt. 1710 – 1713 c.c.).
L'obbligo di rendiconto, in particolare, è legittimamente adempiuto quando chi vi sia tenuto fornisca la prova, attraverso i necessari documenti giustificativi, non soltanto delle somme incassate e dell'entità causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione e al vaglio delle modalità mdi esecuzione dell'incarico, onde stabilire se il suo operato si sia adeguato ai criteri di buona amministrazione (Cass. civ. n. 199991/2012).
Per quanto concerne il Condominio, il rendiconto del conto avviene normalmente sotto forma di bilancio consuntivo condominiale, che si sostanzia nel rapporto tra il valore contenuto nell'estratto del conto corrente condominiale
(e, ove presente, dalla cassa contanti) alla chiusura di ciascun esercizio e il valore dei crediti/debiti derivanti dai conguagli contabili.
Si ricorda che tale documento è innanzitutto un atto riepilogativo della situazione finanziaria del e sotto questo profilo la deliberazione Parte_1 assembleare che lo approva ha un valore non già direttamente negoziale ma semplicemente ricognitivo e conformativo, diventando il presupposto per ulteriori azioni volte all'incasso dei conseguenti oneri contributivi a carico dei singoli condomini;
essa, come tutte le deliberazioni condominiali, può essere impugnata dai condomini assenti e/o dissenzienti soltanto per ragioni di legittimità e non di merito.
Accanto a tale rimedio generale, vi è un rimedio speciale che si ricava dall'art. 266 c.p.c. e che consiste nella possibilità, per la parte che ha approvato il rendiconto, di procedere alla revisione del medesimo in caso di errore materiale, omissione o duplicazione di partite e falsità.
Da ciò ne discende che il – quale ente di gestione degli interessi Parte_1 condominiali dei singoli partecipanti, tra cui quello della corretta gestione della contabilità relativa alle somme versate per la gestione delle cose e dei servizi comuni – che intenda far valere la responsabilità dell'amministratore per mala gestio è onerato della prova rigorosa che tale attività di gestione si sia concretamente realizzata ai danni della compagine condominiale.
L'amministratore, per converso, in quanto contrattualmente debitore verso i condomini della propria prestazione di facere, è tenuto a dimostrare di aver operato quale gestore secondo la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico conferitogli e quindi, in particolare, dell'effettivo e accorto impiego di tutte le somme riscosse per pagare le spese di volta in volta, preventivate o imposte dall'urgenza, previa puntuale registrazione di ogni singolo incasso con la relativa provenienza e di ogni singolo esborso in corrispondenza di adeguata documentazione giustificativa.
Di conseguenza, il che intende agire contro l'amministratore Parte_1 per mala gestio contabile dovrà procedere alla revisione dell'intervenuta approvazione negoziale dei rendiconti consuntivi pregressi, attraverso la denuncia dei soli vizi che, ai sensi dell'art. 266 c.p.c. la consentono, vale a dire errori materiali, omissioni, duplicazioni o vere e proprie falsità.
§§§ §§ §§§
Nella fattispecie in esame, sia con l'atto di citazione e sia nelle relazioni contabili prodotte, parte attrice ha evidenziato quelle che sono le discrasie contenute nei rendiconti afferenti agli anni 2015, 2016 e 2017.
In corso di causa si è proceduto, con CTU contabile, per verificare se i bilanci del sito in CA (NA) alla Via Parte_1
Arpino n.39, relativamente al periodo ben delineato in citazione, contenesse tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa e se gli stessi fossero accompagnati o meno dalla nota esplicativa e relazione sulla gestione, il tutto alla luce della documentazione in atti.
Inoltre, si chiedeva al CTU di accertare se, all'esito dell'esame dei bilanci, oggetto del giudizio, esistessero o meno ammanchi sul c/c del Parte_1
Rileva il Tribunale che, ai fini del decidere, valore probatorio privilegiato va riconosciuto alla relazione peritale, della quale questo Giudice condivide il percorso ragionamento logico – tecnico seguito, che ha espletato l'incarico affidatogli e redatto l'elaborato peritale, con metodologia corretta ed immune da vizi logici, le cui ampie e ragionate conclusioni tecniche, rassegnate in termini decisamente rassicuranti nella relazione versata in atti, appaiono condivisibili perché sorrette da motivazioni puntuali ed orientate da un approfondito vaglio dei dati esaminati;
nel mentre, competono a questo giudicante le valutazioni giuridiche.
Nel merito, l'espletata istruttoria, ha confermato che le doglianze dell'attore non sono fondate.
Invero, sulla base delle risultanze della relazione peritale deve ritenersi che:
- i rendiconti condominiali del “ ” afferenti alle annualità Parte_1
2015, 2016 e 2017, sono privi del registro di contabilità (come prescritto dall'art. 1130 bis c.c.) e ad essi non risultano allegati gli estratti conto bancari, che ne avrebbero potuto sostituire la funzione informativa;
- il rendiconto relativo all'annualità 2015 risulta, inoltre, privo della nota sintetica esplicativa della gestione;
- all'esito dell'esame dei bilanci oggetto del giudizio, non si rilevano ammanchi di gestione, precisando che, nella documentazione agli atti, non è stato possibile riscontrare i documenti di spesa sulla base dei quali sono stati predisposti i bilanci medesimi, né il nominativo di tutti i beneficiari degli assegni emessi dal e addebitati sui conti correnti. Parte_1
Il Consulente tecnico precisa inoltre che: riguardo alla gestione del conto corrente dedicato, acceso presso l'istituto di credito “Banco di Napoli S.p.A.” e recante il n. 1000/3002, non tutti gli addebiti riscontrati dagli estratti conto bancari afferiscono ai lavori straordinari per i quali il medesimo era stato aperto;
tuttavia, i predetti addebiti sono tutti riconducibili a costi inerenti alla gestione condominiale ovvero a giroconti operati in favore del stesso, con corrispondente Parte_1 accredito sul conto corrente ordinario acceso presso l'istituto di credito “Banco di
Napoli S.p.A.” e recante il n. 1000/2662.
L'accertamento peritale ha sostanzialmente rilevato che l'avv. Elvira Scotti, parte convenuta, è venuta meno al dovere dell'amministratore di tenere la contabilità condominiale in modo ordinato e tale da consentire la ricostruzione dei dati contabili, ma senza che la stessa abbia potuto arrecare alcun danno patrimoniale al Parte_1
Da quanto argomentato, ne discende che non può essere accolta la domanda di risarcimento danni patrimoniali avanzata dal Parte_1
[...]
Per quanto risulti pacifico il comportamento omissivo, per come sopra detto, dell'amministratore di è pur vero che l'inadempimento o Parte_1 inesatto adempimento dell'obbligazione contrattuale costituisce di per sé un illecito, ma non obbliga l'inadempiente al risarcimento, se in concreto non ne è derivato un danno;
ed è onere del creditore dimostrare la sussistenza del danno e il nesso di causalità tra questo e l'inadempimento (Corte di Appello di Roma, sentenza n. 7647 del 4 dicembre 2024).
Tra l'altro, dalla relazione redatta dall'ausiliario non emerge alcun danno cagionato dal comportamento di parte convenuta, questi afferma che “i predetti addebiti sono tutti riconducibili a costi inerenti alla gestione condominiale ovvero a giroconti operati in favore del Condominio stesso”.
Per tali ragioni la domanda di risarcimento danni va rigettata.
§§§ §§ §§§
In ordine alla pretesa restitutoria del ” Parte_1 nei confronti della parte convenuta, essa va inquadrata nell'alveo di quanto previsto dall'art. 2033 c.c. ovvero “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto a ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”, pertanto, quanto previsto dall'art. 2033
c.c. il soggetto che compie l'azione (solvens) e tenuto a dimostrare da un lato l'esistenza del pagamento e dall'altro che la somma pagata non era dovuta, ovvero che mancava la causa dello stesso e, provate entrambe le circostanze, colui che ha ricevuto (accipiens) il pagamento non dovuto e tenuto alla sua restituzione. Dunque, con riguardo al caso in esame, ove risulti confermato che le somme indebite (ossia il passaggio di denaro privo di giustificazione) sono state incassate dall'avv. Elvira Scotti, parte convenuta, in qualità di amministratrice p.t., allora va senz'altro ripristinata la situazione precedente mediante la restituzione al Condominio attore di quanto pagato senza causa.
Ebbene, dalle risultanze istruttorie e dalla documentazione versata in atti è accertato, e non contestato, che sussiste l'obbligazione (contrattuale) in grado di giustificare e legittimare il trasferimento di somme a titolo di compenso professionale in capo alla parte convenuta, la quale ha eseguito la sua obbligazione, seppur in maniera non corretta.
Si precisa altresì che il diritto al compenso spetta all'amministratore di condominio per tutto il periodo in cui egli svolga la sua attività; quindi, sino a quando non sia revocato o non decida di non proseguire nel suo incarico.
Per tali motivi la domanda di ripetizione delle somme indebitamente percepite a titolo di compensi professionali, per la gestione ordinaria e straordinaria, così come chieste da parte attrice, va rigettata e, alla luce dell'esito del presente giudizio, nulla per il terzo chiamato in garanzia.
§§§ §§ §§§
Non è accoglibile la domanda di parte convenuta relativamente alla condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., atteso che l'accertamento della esistenza di una condizione soggettiva da mala fede o colpa grave da parte del attore, tale da giustificarne l'irrorazione, non è stata sufficientemente Parte_1 provata.
Ogni altra domanda deve ritenersi rigettata, perché non provata, ovvero assorbita dalla presente decisione.
§§§ §§ §§§
Dato l'esito del giudizio, questo Giudice, stante la reciproca soccombenza, ritiene equo compensare interamente le spese di giudizio tra parte attrice e parte convenuta, così come le spese di CTU.
Per le spese sostenute dal terzo chiamato sono altresì a carico di parte attrice giusta giurisprudenza della Suprema Corte “ "in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa", e vengono liquidate come da dispositivo,
e sussistendo le condizioni per l'applicazione della normativa regolamentare di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 con il «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernentela determinazione dei parametriper la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, 247». G.U. n. 236 del 8-10 2022, che ha sostituito le precedenti tariffe e parametri professionali, questo Giudice ha proceduto alla liquidazione del compenso professionale tenendo conto del valore della causa in atti, dei parametri medi previste nel DM sopra citato, della natura e della complessità della controversia nonché del comportamento processuale delle parti, ridotti della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa
R.G. n. 4824 - 2021 proposta dal , Parte_1 sito in CA (NA) alla Via Arpino n. 39, (C.F.: ), in persona P.IVA_1 dell'amministratore p.t. avv. contro l'avv. SCOTTI ELVIRA, nata Parte_2
a Napoli il 10.06.1968 (C.F.: ) nonché contro C.F._1 [...] società di diritto belga con sede legale in Bruxelles Controparte_3
(C.F.: ), ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così P.IVA_2 provvede:
- rigetta le domande del sito in CA Parte_1
(NA) alla Via Arpino n. 39, (C.F.: ), così come in parte motiva. P.IVA_1
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte convenuta, così come in parte motiva.
- condanna il sito in CA (NA) alla Parte_1 Parte_1
Via Arpino n. 39, (C.F.: ), al pagamento delle spese di lite in favore P.IVA_1 della società di diritto belga con sede legale in Controparte_3
Bruxelles (C.F.: ), che liquida in € 1.270,00. P.IVA_2 - pone le spese della CTU definitivamente a carico di parte attrice e parte convenuta, in solido tra loro.
- rigetta ogni altra domanda.
Sentenza esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Aversa, lì 18.03.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 4824 - 2021
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima sezione civile - in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe Carmelo Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4824 - 2021 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “Mandato”.
TRA
, sito in CA (NA) alla Via Parte_1
Arpino n. 39, (C.F.: ), in persona dell'amministratore p.t. avv. P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via dei Fiorentini n. 61, Parte_2 presso lo studio dell'avv. Marco Ferrari che, congiuntamente all'avv. Pt_2
, lo difendono e rappresentano, giusta procura alle liti in calce all'atto di
[...] citazione.
ATTORE
E
Avv. (C.F.: ), anche quale CP_1 CP_2 C.F._1 procuratrice di sé medesima, elettivamente domiciliata in CA alla Via Achille
Del Giudice n. 32, presso e nello studio dell'Avv. Rosario Santella che congiuntamente e disgiuntamente la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce alla propria comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
NONCHÉ
società di diritto belga con sede Controparte_3 legale in Bruxelles Bastion Tower, Marsveldplein 5, (C.F.: ), in P.IVA_2 persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei e per esso della CP_3
Procuratrice Speciale Dott.ssa difesa dall'avv. Gerardo Controparte_4 Romano Cesareo in forza di procura in calce all'atto, elettivamente domiciliata in
Caserta alla Via Ferrarecce n. 89, presso lo studio dell'avv. Letizia Liccardi, giusta procura in allegazione alla propria comparsa di costituzione e risposta.
TERZO CHIAMATO IN GARANZIA
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.11.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni, giusta verbale di udienza qui richiamato qui richiamato per relationem.
Il G.I., ritenuta la causa matura la tratteneva in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., si procederà ad una concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto ai fini del decidere.
Con atto di citazione, iscritto a ruolo in data 27.04.2021 il
[...] sito in CA (NA), in persona dell'amministratore p.t. Parte_1 citava in giudizio l'avv. Elvira Scotti e chiedeva:
- nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità professionale della convenuta e, pertanto, il grave inadempimento della stessa all'incarico di amministratrice del Condominio “ ” sito in CA (NA) alla Parte_1
Via Arpino n. 39, espletato negli anni 2015, 2016 e 2017;
- per l'effetto, condannare la convenuta alla ripetizione della totalità delle somme indebitamente percepite a titolo di compensi professionali, per la gestione ordinaria e straordinaria del predetto Condominio, pari ad € 24.486,03 (€
7.344,00 per 3 anni + € 2.454,03);
- per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dal in ragione delle comprovate Parte_1 differenze/difformità contabili, afferenti alla gestione economica delle opere straordinarie deliberate, tra le somme contabilizzate e quelle giacenti, alla data del 31.03.2018, sul conto corrente all'uopo dedicato, pari ad € 50.884,97;
- per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal in ragione dell'erronea e/o dell'omessa Parte_1 contabilizzazione delle quote ordinarie e straordinarie corrisposte dai condomini, della disapplicazione delle vigenti tabelle millesimali, nonché in ragione dell'inadempimento contrattuale del Condominio nei confronti dell'impresa edile come verrà accertato e quantificato in corso di causa, anche all'esito CP_5 della necessaria Consulenza Tecnica d'Ufficio che ci si riserva fin d'ora di richiedere;
- Condannare la convenuta alla refusione di spese ed onorari del presente giudizio, con le maggiorazioni previste dall'art. 4 del D.M. 55/2014.
§§§ §§ §§§
Incardinato il giudizio, si costituiva l'avv. Elvira Scotti, la quale impugnava e contestava le avverse domande e chiedeva:
- in via principale, rigettare la domanda attorea, poiché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, ivi inclusi gli accessori di legge;
- in subordine, previa autorizzazione a chiamare in causa la propria
Compagnia di assicurazione per la in Controparte_6 persona del suo l.r.p.t., con sede in Milano al Corso Garibaldi n. 86, nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, della domanda attorea, condannare la predetta Compagnia di assicurazione, in forza della polizza sottoscritta dalla comparente, a rilevare indenne la medesima da ogni e qualsivoglia somma che la stessa verrà eventualmente dichiarata tenuta a pagare all'attore, per sorte capitale, interessi, spese e competenze di giudizio.
§§§ §§ §§§
All'udienza del 29.09.2021 il Giudice, sentite le parti costituite, autorizzava la chiamata in causa del terzo così come chiesto da parte convenuta, rinviando la causa all'udienza del 08.06.2022.
Quivi, Il Giudice, lette le note di trattazione scritta in sostituzione di udienza, rinviava la causa al 12.10.2022 in prosieguo.
§§§ §§ §§§
In data 10.10.2022 si costituiva in giudizio la compagnia di assicurazione
, in persona del legale rappresentate p.t. la Controparte_3 quale chiedeva:
- sospendere il giudizio ed ordinare al di Parte_1
CA (NA) di procedere all'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis, D.Lgs n. 28/2010; - nel merito, rigettare le domande spiegate dal Controparte_7 nei confronti dell'avv. Elvira Scotti, perché infondate in
[...] fatto ed in diritto, per le ragioni esposte nel proprio atto;
- rigettare, in tutto o in parte, la domanda di indennizzo spiegata dall'avv.
Elvira Scotti nei confronti di per le ragioni Controparte_3 esposte nel proprio atto;
- con condanna della parte ritenuta onerata, in conformità di quanto esposto al paragrafo sulle spese di lite, al ristoro delle spese ed onorari di difesa di Controparte_3
§§§ §§ §§§
All'udienza del 12.10.2022 il Giudice disponeva il tentativo di mediazione delegata tra le parti in causa e rinviava il giudizio al 24.02.2023.
Quivi venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI cpc e la causa veniva rinviata al 05.07.2023.
A detta udienza il Giudice lette le memorie di cui all'art. 183 comma VI cpc, rinviava la causa al 10.11.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Quivi, il Giudice rinviava la causa al 26.01.2024 tenuto conto il deposito in originale del Libro dei Verbali delle Assemblee di Condominio da parte attrice.
All'esito dell'udienza cartolare del 09.02.2024 il Giudice, ritenuta la necessità di disporre CTU tecnico - contabile al fine del decidere, nominava CTU il dott. e rinviava la causa al 01.03.2024 per gli adempimenti di Persona_1 rito.
Espletata la CTU e depositata la relazione peritale, all'udienza del
25.09.2024 il Giudice rinviava la causa al 10.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13.11.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni, giusta verbale di udienza qui richiamato per relationem. Quindi il Giudice, ritenuta la causa matura la tratteneva in decisone concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.
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La domanda di parte attorea non è fondata, e pertanto non può trovare accoglimento per i motivi che seguono. Preliminarmente, corretto è l'inquadramento della fattispecie dedotta in giudizio nell'ambito della materia condominiale, e, specificamente, nell'ambito delle norme relative alla gestione condominiale e al mandato.
Come è noto, l'amministratore di condominio è l'organo di gestione e di rappresentanza del e si obbliga, in virtù di apposito contratto, a Parte_1 compiere uno o più atti giuridici nell'interesse di un altro soggetto;
la sua figura pertanto rientra nella fattispecie del mandato con rappresentanza in virtù dell'esplicito richiamo dell'art. 1129 c.c. il quale, tra l'altro, prevede che, per tutto quanto non espressamente disciplinato, all'amministratore di condominio si applichino le norme sul mandato.
Orbene, in ordine ai compiti dell'amministratore di condominio, la legge di riforma n. 220 del 2012 fa riferimento alla diligenza del buon padre di famiglia, indicata in linea generale quale parametro di valutazione dell'adempimento del debitore dall'art. 1176 c.c., stabilendo che "il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia". Tale parametro di valutazione è applicabile alla tipologia di incarico assunto dall'amministratore condominiale in ipotesi di sua responsabilità per inadempimento, ritenendosi, in linea con il principio espresso dalla Suprema Corte sul punto, che "in tema di mandato, grava sul mandatario l'obbligo di compiere gli atti giuridici previsti dal contratto con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.), con quella diligenza, cioè, che è lecito attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza
e accortezza, memore dei propri impegni, cosciente delle relative responsabilità"
(Cass. civ. n. 19778/2003).
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Le domande dell'attore, restitutorie e risarcitorie, si fondano su un presupposto comune, ossia sulla commissione da parte della parte convenuta, avv. Elvira Scotti, di gravi irregolarità di gestione e quindi sull'inadempimento degli obblighi di diligenza scaturenti dal contratto di amministratore di condominio, che costituisce una specie del contratto del mandato.
L'analisi della fondatezza delle stesse domande di merito, tuttavia, deve essere preceduta dallo scrutinio delle eccezioni preliminari di rito sollevate dalla parte convenuta.
L'avv. Elvira Scotti a tal proposito, eccepisce innanzitutto il mancato espletamento della procedura di c.d. mediazione obbligatoria, necessario presupposto per l'esercizio giudiziale dell'azione di responsabilità contrattuale del mandato.
Sul punto, tale condizione è stata soddisfatta attraverso la mediazione c.d. delegata, giusta ordinanza del 12.102.2022 e che ha sortito esito negativo.
Ciò chiarito, appare utile preliminarmente svolgere alcune considerazioni in punto di diritto sulla responsabilità dell'amministratore di condominio, specie con riferimento all'ipotesi di mala gestio. Nello specifico, come si è già anticipato,
l'amministratore di condominio è un ufficio di diritto privato, assimilabile a un incarico gestorio con rappresentanza assunto su mandato collettivo, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore mandatario e ciascuno dei condomini mandanti, degli artt. 1703 e ss. c.c. per quegli aspetti dell'incarico che non siano appositamente disciplinati dalla normativa in materia condominiale.
Vengono in rilievo, in particolare, le disposizioni che impongono al mandatario di eseguire l'incarico ricevuto con la diligenza del buon padre di famiglia, di comunicare senza ritardo l'esecuzione dello stesso e, alla scadenza del rapporto o della revoca dell'incarico o all'atto di accertamento dell'impossibilità di portarlo a compimento o si eseguirlo, di rendere conto del suo operato e di restituire tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (artt. 1710 – 1713 c.c.).
L'obbligo di rendiconto, in particolare, è legittimamente adempiuto quando chi vi sia tenuto fornisca la prova, attraverso i necessari documenti giustificativi, non soltanto delle somme incassate e dell'entità causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione e al vaglio delle modalità mdi esecuzione dell'incarico, onde stabilire se il suo operato si sia adeguato ai criteri di buona amministrazione (Cass. civ. n. 199991/2012).
Per quanto concerne il Condominio, il rendiconto del conto avviene normalmente sotto forma di bilancio consuntivo condominiale, che si sostanzia nel rapporto tra il valore contenuto nell'estratto del conto corrente condominiale
(e, ove presente, dalla cassa contanti) alla chiusura di ciascun esercizio e il valore dei crediti/debiti derivanti dai conguagli contabili.
Si ricorda che tale documento è innanzitutto un atto riepilogativo della situazione finanziaria del e sotto questo profilo la deliberazione Parte_1 assembleare che lo approva ha un valore non già direttamente negoziale ma semplicemente ricognitivo e conformativo, diventando il presupposto per ulteriori azioni volte all'incasso dei conseguenti oneri contributivi a carico dei singoli condomini;
essa, come tutte le deliberazioni condominiali, può essere impugnata dai condomini assenti e/o dissenzienti soltanto per ragioni di legittimità e non di merito.
Accanto a tale rimedio generale, vi è un rimedio speciale che si ricava dall'art. 266 c.p.c. e che consiste nella possibilità, per la parte che ha approvato il rendiconto, di procedere alla revisione del medesimo in caso di errore materiale, omissione o duplicazione di partite e falsità.
Da ciò ne discende che il – quale ente di gestione degli interessi Parte_1 condominiali dei singoli partecipanti, tra cui quello della corretta gestione della contabilità relativa alle somme versate per la gestione delle cose e dei servizi comuni – che intenda far valere la responsabilità dell'amministratore per mala gestio è onerato della prova rigorosa che tale attività di gestione si sia concretamente realizzata ai danni della compagine condominiale.
L'amministratore, per converso, in quanto contrattualmente debitore verso i condomini della propria prestazione di facere, è tenuto a dimostrare di aver operato quale gestore secondo la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico conferitogli e quindi, in particolare, dell'effettivo e accorto impiego di tutte le somme riscosse per pagare le spese di volta in volta, preventivate o imposte dall'urgenza, previa puntuale registrazione di ogni singolo incasso con la relativa provenienza e di ogni singolo esborso in corrispondenza di adeguata documentazione giustificativa.
Di conseguenza, il che intende agire contro l'amministratore Parte_1 per mala gestio contabile dovrà procedere alla revisione dell'intervenuta approvazione negoziale dei rendiconti consuntivi pregressi, attraverso la denuncia dei soli vizi che, ai sensi dell'art. 266 c.p.c. la consentono, vale a dire errori materiali, omissioni, duplicazioni o vere e proprie falsità.
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Nella fattispecie in esame, sia con l'atto di citazione e sia nelle relazioni contabili prodotte, parte attrice ha evidenziato quelle che sono le discrasie contenute nei rendiconti afferenti agli anni 2015, 2016 e 2017.
In corso di causa si è proceduto, con CTU contabile, per verificare se i bilanci del sito in CA (NA) alla Via Parte_1
Arpino n.39, relativamente al periodo ben delineato in citazione, contenesse tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa e se gli stessi fossero accompagnati o meno dalla nota esplicativa e relazione sulla gestione, il tutto alla luce della documentazione in atti.
Inoltre, si chiedeva al CTU di accertare se, all'esito dell'esame dei bilanci, oggetto del giudizio, esistessero o meno ammanchi sul c/c del Parte_1
Rileva il Tribunale che, ai fini del decidere, valore probatorio privilegiato va riconosciuto alla relazione peritale, della quale questo Giudice condivide il percorso ragionamento logico – tecnico seguito, che ha espletato l'incarico affidatogli e redatto l'elaborato peritale, con metodologia corretta ed immune da vizi logici, le cui ampie e ragionate conclusioni tecniche, rassegnate in termini decisamente rassicuranti nella relazione versata in atti, appaiono condivisibili perché sorrette da motivazioni puntuali ed orientate da un approfondito vaglio dei dati esaminati;
nel mentre, competono a questo giudicante le valutazioni giuridiche.
Nel merito, l'espletata istruttoria, ha confermato che le doglianze dell'attore non sono fondate.
Invero, sulla base delle risultanze della relazione peritale deve ritenersi che:
- i rendiconti condominiali del “ ” afferenti alle annualità Parte_1
2015, 2016 e 2017, sono privi del registro di contabilità (come prescritto dall'art. 1130 bis c.c.) e ad essi non risultano allegati gli estratti conto bancari, che ne avrebbero potuto sostituire la funzione informativa;
- il rendiconto relativo all'annualità 2015 risulta, inoltre, privo della nota sintetica esplicativa della gestione;
- all'esito dell'esame dei bilanci oggetto del giudizio, non si rilevano ammanchi di gestione, precisando che, nella documentazione agli atti, non è stato possibile riscontrare i documenti di spesa sulla base dei quali sono stati predisposti i bilanci medesimi, né il nominativo di tutti i beneficiari degli assegni emessi dal e addebitati sui conti correnti. Parte_1
Il Consulente tecnico precisa inoltre che: riguardo alla gestione del conto corrente dedicato, acceso presso l'istituto di credito “Banco di Napoli S.p.A.” e recante il n. 1000/3002, non tutti gli addebiti riscontrati dagli estratti conto bancari afferiscono ai lavori straordinari per i quali il medesimo era stato aperto;
tuttavia, i predetti addebiti sono tutti riconducibili a costi inerenti alla gestione condominiale ovvero a giroconti operati in favore del stesso, con corrispondente Parte_1 accredito sul conto corrente ordinario acceso presso l'istituto di credito “Banco di
Napoli S.p.A.” e recante il n. 1000/2662.
L'accertamento peritale ha sostanzialmente rilevato che l'avv. Elvira Scotti, parte convenuta, è venuta meno al dovere dell'amministratore di tenere la contabilità condominiale in modo ordinato e tale da consentire la ricostruzione dei dati contabili, ma senza che la stessa abbia potuto arrecare alcun danno patrimoniale al Parte_1
Da quanto argomentato, ne discende che non può essere accolta la domanda di risarcimento danni patrimoniali avanzata dal Parte_1
[...]
Per quanto risulti pacifico il comportamento omissivo, per come sopra detto, dell'amministratore di è pur vero che l'inadempimento o Parte_1 inesatto adempimento dell'obbligazione contrattuale costituisce di per sé un illecito, ma non obbliga l'inadempiente al risarcimento, se in concreto non ne è derivato un danno;
ed è onere del creditore dimostrare la sussistenza del danno e il nesso di causalità tra questo e l'inadempimento (Corte di Appello di Roma, sentenza n. 7647 del 4 dicembre 2024).
Tra l'altro, dalla relazione redatta dall'ausiliario non emerge alcun danno cagionato dal comportamento di parte convenuta, questi afferma che “i predetti addebiti sono tutti riconducibili a costi inerenti alla gestione condominiale ovvero a giroconti operati in favore del Condominio stesso”.
Per tali ragioni la domanda di risarcimento danni va rigettata.
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In ordine alla pretesa restitutoria del ” Parte_1 nei confronti della parte convenuta, essa va inquadrata nell'alveo di quanto previsto dall'art. 2033 c.c. ovvero “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto a ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”, pertanto, quanto previsto dall'art. 2033
c.c. il soggetto che compie l'azione (solvens) e tenuto a dimostrare da un lato l'esistenza del pagamento e dall'altro che la somma pagata non era dovuta, ovvero che mancava la causa dello stesso e, provate entrambe le circostanze, colui che ha ricevuto (accipiens) il pagamento non dovuto e tenuto alla sua restituzione. Dunque, con riguardo al caso in esame, ove risulti confermato che le somme indebite (ossia il passaggio di denaro privo di giustificazione) sono state incassate dall'avv. Elvira Scotti, parte convenuta, in qualità di amministratrice p.t., allora va senz'altro ripristinata la situazione precedente mediante la restituzione al Condominio attore di quanto pagato senza causa.
Ebbene, dalle risultanze istruttorie e dalla documentazione versata in atti è accertato, e non contestato, che sussiste l'obbligazione (contrattuale) in grado di giustificare e legittimare il trasferimento di somme a titolo di compenso professionale in capo alla parte convenuta, la quale ha eseguito la sua obbligazione, seppur in maniera non corretta.
Si precisa altresì che il diritto al compenso spetta all'amministratore di condominio per tutto il periodo in cui egli svolga la sua attività; quindi, sino a quando non sia revocato o non decida di non proseguire nel suo incarico.
Per tali motivi la domanda di ripetizione delle somme indebitamente percepite a titolo di compensi professionali, per la gestione ordinaria e straordinaria, così come chieste da parte attrice, va rigettata e, alla luce dell'esito del presente giudizio, nulla per il terzo chiamato in garanzia.
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Non è accoglibile la domanda di parte convenuta relativamente alla condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., atteso che l'accertamento della esistenza di una condizione soggettiva da mala fede o colpa grave da parte del attore, tale da giustificarne l'irrorazione, non è stata sufficientemente Parte_1 provata.
Ogni altra domanda deve ritenersi rigettata, perché non provata, ovvero assorbita dalla presente decisione.
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Dato l'esito del giudizio, questo Giudice, stante la reciproca soccombenza, ritiene equo compensare interamente le spese di giudizio tra parte attrice e parte convenuta, così come le spese di CTU.
Per le spese sostenute dal terzo chiamato sono altresì a carico di parte attrice giusta giurisprudenza della Suprema Corte “ "in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa", e vengono liquidate come da dispositivo,
e sussistendo le condizioni per l'applicazione della normativa regolamentare di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 con il «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernentela determinazione dei parametriper la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, 247». G.U. n. 236 del 8-10 2022, che ha sostituito le precedenti tariffe e parametri professionali, questo Giudice ha proceduto alla liquidazione del compenso professionale tenendo conto del valore della causa in atti, dei parametri medi previste nel DM sopra citato, della natura e della complessità della controversia nonché del comportamento processuale delle parti, ridotti della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa
R.G. n. 4824 - 2021 proposta dal , Parte_1 sito in CA (NA) alla Via Arpino n. 39, (C.F.: ), in persona P.IVA_1 dell'amministratore p.t. avv. contro l'avv. SCOTTI ELVIRA, nata Parte_2
a Napoli il 10.06.1968 (C.F.: ) nonché contro C.F._1 [...] società di diritto belga con sede legale in Bruxelles Controparte_3
(C.F.: ), ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così P.IVA_2 provvede:
- rigetta le domande del sito in CA Parte_1
(NA) alla Via Arpino n. 39, (C.F.: ), così come in parte motiva. P.IVA_1
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte convenuta, così come in parte motiva.
- condanna il sito in CA (NA) alla Parte_1 Parte_1
Via Arpino n. 39, (C.F.: ), al pagamento delle spese di lite in favore P.IVA_1 della società di diritto belga con sede legale in Controparte_3
Bruxelles (C.F.: ), che liquida in € 1.270,00. P.IVA_2 - pone le spese della CTU definitivamente a carico di parte attrice e parte convenuta, in solido tra loro.
- rigetta ogni altra domanda.
Sentenza esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Aversa, lì 18.03.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo