Sentenza 15 febbraio 2018
Massime • 1
Il fatto che la regolamentazione secondaria dell’organizzazione della Consob preveda in capo alla stessa, nell’ambito del procedimento di accertamento e contestazione di illeciti nell’attività soggetta alla sua vigilanza, un cumulo successivo di funzioni decisorie (cautelari e nel merito), non comporta per ciò solo alcuna violazione dell’art. 6 CEDU in tema di garanzia del giusto processo; per un verso, infatti, detta garanzia è realizzata, alternativamente rispetto alla fase amministrativa, con l'assoggettamento del provvedimento sanzionatorio ad un sindacato giurisdizionale pieno, e, per altro verso, il semplice fatto che siano già state assunte decisioni prima della deliberazione finale non è sufficiente a generare un ragionevole timore di mancanza di imparzialità, dovendosi aver riguardo, in tal senso, alla portata ed alla natura di tali decisioni, da valutarsi caso per caso.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 3248 del 02https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 02/02/2022, (ud. 18/01/2022, dep. 02/02/2022), n.3248 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente – Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere – Dott. ABETE Luigi – Consigliere – Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere – Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 14204-2019 proposto da: C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell'avvocato PIERO FRATTARELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNUNCIATA CAVARZERE; – ricorrente – contro COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETA' E LA BORSA …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/2018, n. 3734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3734 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2018 |
Testo completo
s y 03734-18 n a o B B Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SANZIONI AMMINISTRATIVE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 478/2015 SECONDA SEZIONE CIVILE Cron.3734 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 Rep. Dott. STEFANO PETITTI Presidente Ud. 27/02/2017 Dott. IG ABETE Consigliere PU Dott. RAFFAELE SABATO - Rel. Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA Consigliere Consigliere -Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 478-2015 proposto da: DI AN IG, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO presso lo studio dell'avvocato EVA RAFFAELLA DESANA, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO MONTALENTI;
- ricorrente -
contro 2017 COMMISSIONE NAZ. PER LA SOCIETÀ E LA BORSA CONSOB 544 80204250585, elettivamente domiciliato in ROMA, V.MARTINI GIOVANNI BATTISTA 3, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE PROVIDENTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA LETIZIA ERMETES, ж О ANNUNZIATA PALOMBELLA, CLEMENTINA LUISA MARIA SCARONI;
- controricorrente -
nonchè
contro
NZ AN AR SILVIO;
intimato avversO la sentenza n. 1941/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/05/2014; : udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;
uditi gli Avvocati DESANA Eva Raffaella, MONTALENTI PAOLO, difensori del ricorrente che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato PALMISANO Paolo, con delega depositata in udienza dell'Avvocato PALOMBELLA Nunziata, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. 27.2.2017 n. 19 00478-15 FN Fatti di causa 1. La Commissione nazionale per le società e la borsa Consob ha notificato ad GE LU BI lettera datata 2 febbraio 2012 con cui gli ha contestato l'illecito previsto dall'art. 187-bis, comma 1 lett. a), del d. Igs, n. 58 del 1998, in tema di abuso di informazioni privilegiate da parte di c.d. insider trader, per aver egli - utilizzando l'informazione privilegiata relativa alla promozione di o.p.a. non finalizzata al delisting su azioni Realty Vailog s.p.a. promossa dal socio di riferimento della predetta, Industria e Innovazione s.p.a., in base a protocollo di intesa per l'integrazione delle due società mediante fusione per incorporazione inversa, resa nota il 29 settembre 2009 - disposto l'acquisto di 226.600 azioni della specie tra il 22 giugno e il 23 settembre 2009 concordato con UE CA LV ZA a valere su un conto intestato a quest'ultimo. Analoga contestazione è stata effettuata a UE CA LV ZA. Avendo il signor BI presentato deduzioni e, a seguito di comunicazione dell'avvio dell'istruttoria per la decisione, presentato memorie difensive, la Consob in composizione collegiale, accogliendo proposta del proprio ufficio preposto alle sanzioni, ha ritenuto definitivamente accertata la commissione, da parte dei signori BI e ZA, degli illeciti contestati mediante delibera n. 18442 del 16 gennaio 2013 notificata all'interessato il 25 gennaio 2013, con essa applicando per quanto rileva nei confronti del signor BI - - sanzione amministrativa pecuniaria di euro duecentomila, nonché la sanzione accessoria di cui all'art. 187-quater, comma primo, del d. Igs. cit. per la durata di mesi dodici. A carico del signor ZA sono state disposte le medesime sanzioni ed altresì, ai sensi dell'art. 187- octies, comma terzo, lett. d) del d. Igs. cit., la confisca di beni oggetto di precedente sequestro.
2. Con atto notificato il 26-29 marzo 2013 GE LU BI ha impugnato la predetta delibera innanzi alla corte d'appello di Milano. Ha agito analogamente anche UE CA LV ZA.
3. La corte d'appello di Milano con provvedimento cautelare depositato il 4 luglio 2013 ha respinto istanza di sospensione;
indi con provvedimento depositato il 26 maggio 2014 ha rigettato in via definitiva le opposizioni.
4. Per la cassazione del predetto provvedimento definitivo della corte d'appello di Milano ha proposto ricorso GE LU BI articolando sei motivi, illustrati da memoria, anche nei confronti di UE CA LV ZA. Ha resistito la Consob con controricorso illustrato anch'esso da memoria. Non ha svolto attività UE CA LV ZA. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un primo motivo di ricorso il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., il provvedimento della corte d'appello di Milano per «violazione e falsa applicazione dell'art. 187-septies, comma 2, t.u.f., dell'art. 24, comma 1, I. n. 262 del 2005, nonché dell'art. 6 della c.e.d.u. per assenza di idoneo contraddittorio nel procedimento sanzionatorio», in particolare in quanto erroneamente la corte territoriale avrebbe ritenuto che la mancata trasmissione all'incolpato della relazione dell'ufficio interno della Consob preposto alle sanzioni amministrative e la mancata audizione degli interessati avanti alla Commissione non integrerebbero alcuna violazione del contraddittorio, essendo invece tale applicazione delle norme predette in contrasto, tra l'altro, con le statuizioni rese dalla corte e.d.u. con la sentenza del 4 marzo 2014, RA VE e altri c. Italia.
1.1. Il motivo è infondato, in quanto basato su una lettura della sentenza della corte e.d.u. predetta (che ha segnato, in riferimento all'Italia, un mutamento di prospettiva rispetto a quanto ritenuto per - 2 - oltre ES la Francia con sentenza della medesima corte 20 gennaio 2011, NE c. Francia) che non tiene conto che le caratteristiche del procedimento dell'epoca previsto amministrativo sanzionatorio dall'art. 187-septies del d.lgs. n. 58 del 1998 sono state ritenute non in contrasto con l'art. 6 della c.e.d.u., quando - come stabilito dalla corte e.d.u. medesima con detta sentenza del 4 marzo 2014 (§ 138, 139, 149 e 151) - pur avendo le sanzioni natura sostanzialmente penale il provvedimento con cui le stesse vengono irrogate sia assoggettato - come, appunto, quello adottato ex art. 187-septies cit., anche nel testo vigente ratione temporis a un sindacato - giurisdizionale pieno, attuato nell'ambito di un giudizio che assicura le garanzie del giusto processo (sia ex art. 6 c.e.d.u. che ai sensi dell'art. 111 Cost.); deve sul punto notarsi, in aggiunta, che nel caso di specie come si evince dalla p. 12 del provvedimento impugnato, intestato peraltro "sentenza", la corte d'appello abbia ritenuto assoggettato il contenzioso ex art. 187-septies t.u.f. al rito civile ordinario, con pieno dispiegarsi di tutte le garanzie del contraddittorio che lo connotano.
1.2. A tale lettura, del resto, questa corte ha già dato continuità (v. Cass. n. 8210 del 22/04/2016 e n. 770 del 13/01/2017) ritenendo che, in tema di sanzioni che, pur qualificate come amministrative, abbiano natura sostanzialmente penale, la garanzia del giusto processo, ex art. 6 della c.e.d.u., può essere realizzata, alternativamente, nella fase amministrativa nel qual caso, una - - ovverosuccessiva fase giurisdizionale non sarebbe necessaria mediante l'assoggettamento del provvedimento sanzionatorio adottato in assenza di tali garanzie a un sindacato giurisdizionale - pieno, di natura tendenzialmente sostitutiva ed attuato attraverso un procedimento conforme alle richiamate prescrizioni della convenzione, il quale non ha l'effetto di sanare alcuna illegittimità originaria della fase amministrativa giacché la stessa, sebbene non connotata dalle - 3 - oltre ES garanzie di cui al citato art. 6, è comunque rispettosa delle relative prescrizioni, per essere destinata a concludersi con un provvedimento suscettibile di controllo giurisdizionale.
2. Con il secondo motivo il ricorrente, ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 3 e 5 cod. proc. civ., lamenta da parte del provvedimento impugnato una «violazione e falsa applicazione dell'art. 187-septies, comma 2, t.u.f., dell'art. 24, comma 1, I. n. 262 del 2005, nonché dell'art. 6 della c.e.d.u. per assenza di separazione tra funzioni istruttorie e decisorie in capo alla Consob», per una commistione risultante dalla regolamentazione secondaria dell'organizzazione dell'autorità medesima, nonché ulteriormente «omesso esame>> del fatto costituito da una «anticipazione di giudizio del presidente della Consob nel procedimento sanzionatorio», nel corso della fase istruttoria, allorché nel richiedere al procuratore della repubblica di Milano autorizzazione a procedere a sequestro aveva dichiarato - accertato» l'abuso di informazioni rilevanti, poi oggetto della delibera sanzionatoria cui il presidente aveva partecipato. Ha specificato il ricorrente che l'intervento anzidetto della corte e.d..u. dovrebbe convincere questa corte ad abbandonare la linea interpretativa di cui Cass. Sez. U. n. 20935 del 30/09/2009, cui invece si era attenuta la corte ambrosiana nel rigettare le corrispondenti ragioni di opposizione.
2.1. Atteso che, come lo stesso ricorrente deduce, i fatti posti alla base dell'opposizione hanno formato oggetto di pronuncia da parte della corte di merito (in particolare, per quanto attiene alla posizione del presidente della Consob come «sostanzialmente neutrale», con argomento giuridico assorbente rispetto ad approfondimenti ulteriori), è infondata la doglianza in quanto fondata sul n. 5) dell'art. 360 primo comma cod. proc. civ.; né può immaginarsi che, a fronte della detta pronuncia, la corte avrebbe dovuto soffermarsi, come il ricorrente richiede, ad accertare dal punto di vista probatorio il - 4 - oltre ES comportamento procedimentale del presidente della Consob, stante l'assorbimento predetto. Ad ogni buon conto, come deduce la controricorrente, questa corte ha chiarito che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma citata, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti" (Cass. Sez. U. n. 8053 del 07/04/2014).
2.2. Dal punto di vista della censura per violazione di legge, essa è infondata.
2.3. Per quanto attiene, in particolare, al profilo dell'assenza di separazione tra funzioni istruttorie e decisorie in capo alla Consob, quale organo amministrativo con al vertice un presidente, deve darsi per scontato - diversamente da quanto assume la Consob (p. 46 del controricorso) - che al § 137 della sentenza del 4 marzo 2014 cit. la corte e.d.u. abbia ritenuto senza che sia necessario, in proposito, che questa corte di legittimità esamini il tema, alla luce di quanto in prosieguo che, essendo l'ufficio insider trading (così all'epoca), - l'ufficio sanzioni e la commissione collegiale suddivisioni dello stesso organo amministrativo, che agiscono con al vertice uno stesso presidente, ciò si traduca nel consecutivo esercizio di funzioni di indagine e di giudizio in seno ad una stessa istituzione, non essendo in materia penale (quale la corte e.d.u. qualifica, ai fini della convenzione, l'oggetto della lite - diversamente da quanto ritenuto dalla controricorrente) tale cumulo compatibile con le esigenze di imparzialità richieste dall'articolo 6 § 1 della convenzione (la corte richiama mutatis mutandis in quanto in materia penale in senso - stretto i fondamentali propri arresti SA c. Belgio del 1 ottobre - 1982 e De UB c. Belgio del 26 ottobre 1984). Tuttavia e la considerazione di ciò esime da osservazioni in argomento - la stessa - 5- oltre ES corte e.d.u., nella predetta sentenza, al paragrafo successivo, § 138, ritiene che le constatazioni che precedono, relative alla mancanza di imparzialità oggettiva della Consob, non siano comunque sufficienti per poter concludere che il complessivo sistema sanzionatorio sia in contrasto con l'articolo 6 della convenzione atteso che, come già sopra esplicato da altro angolo visuale (v., di nuovo, anche Cass. n. 8210 del 22/04/2016 e n. 770 del 13/01/2017), la garanzia del giusto processo, ex art. 6 della c.e.d.u., è realizzata, alternativamente rispetto alla fase amministrativa (nel qual caso, una successiva fase giurisdizionale non sarebbe necessaria), mediante l'assoggettamento del provvedimento sanzionatorio a un sindacato giurisdizionale pieno, come avvenuto nel caso di specie. Tanto, dunque, rendendo di per sé il motivo privo di fondamento, esime questa corte da ulteriori valutazioni circa l'effettiva ritenuta insufficienza di distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie nell'autorità di regolazione di cui trattasi.
2.4. Ad analoga conclusione deve pervenirsi per quanto attiene all'ulteriore doglianza ove il ricorrente abbia inteso anche a tal - riguardo dedurre una violazione di legge - relativa alla «anticipazione di giudizio del presidente della Consob nel procedimento sanzionatorio». Può però soggiungersi, per completezza, trattandosi di esplicazione da parte del presidente della Consob di attività (sequestro) con finalità strumentali e cautelari (peraltro, previa autorizzazione di un organo indipendente qual è il procuratore della repubblica nell'ordinamento italiano) rispetto al merito della sanzione, che tale situazione, anche nella materia penale, viene esaminata caso per caso dalla corte e.d.u. al fine di valutare la mancanza di imparzialità oggettiva ai sensi dell'art. 6 della convenzione, essendo principio consolidato quello per cui il semplice fatto che siano già state assunte decisioni prima della deliberazione finale (ad es. perfino in materia di custodia cautelare in carcere, in ciò a differenza del -6- oltre ES sistema italiano) non possa essere considerato di per sé elemento sufficiente per generare un ragionevole timore di mancanza di imparzialità, essendo rilevante piuttosto la portata e la natura di queste decisioni (v. ad es. sentenze 24 febbraio 1993, Fey c. Austria, § 30; 16 dicembre 1992, Sainte-Marie c. Francia, § 32; 24 agosto 1993, Nortier c. Paesi Bassi, § 33); in tal senso, se una decisione in vista della custodia cautelare richieda una chiara prova di responsabilità (come nel sistema italiano), anche nell'ambito convenzionale si può ritenere l'incompatibilità del decisore (sentenza 29 maggio 1989, Hauschildt c. Danimarca, §§ 49-52). Da tale quadro quindi anche a voler assumere come riferimento gli standard più rigorosi della materia penale si desume che non può farsi - discendere tout court dal cumulo successivo di funzioni decisorie (cautelari e nel merito) la lamentata difformità dai principi della c.e.d.u.; onde quand'anche si volesse prescindere dall'esistenza - della fase giurisdizionale sicuramente garantita ex art. 6 della convenzione la doglianza, per come formulata, e in assenza di qualsiasi deduzione circa la natura e l'ambito delle valutazioni in concreto effettuate dal presidente della Consob, deve ritenersi destituita di fondamento.
3. Con il terzo motivo il ricorrente, sempre ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 3 e 5 cod. proc. civ., deduce una «violazione e falsa applicazione dell'art. 187-septies, comma 1, t.u.f. per superamento del termine per la contestazione degli addebiti», nonché «omessa valutazione della conoscenza dei fatti posti a base della contestazione già a dicembre 2010». Secondo il ricorrente a fronte della previsione dell'art. 187-septies, che obbliga la Consob a contestare gli addebiti agli interessati 180 giorni dall'accertamento entro - erroneamente la corte d'appello avrebbe fatto decorrere detto termine dall'ultimo atto di indagine della Consob (3 gennaio 2012 - p. 24 del provvedimento impugnato allorché furono tenute audizioni - - 7- oltre ES del ricorrente e del sig. AN nonché quella di soci, esponenti e dipendenti di Industria e Innovazione s.p.a. e di Alerion Clean Power s.p.a.) invece che dal 9 ottobre 2009 o comunque dal 6 agosto 2010, non avendo esaminato il fatto rilevante per cui, comunque, al più tardi al 14 dicembre 2010 la Consob aveva avuto a disposizione tutti gli elementi necessari e sufficienti per formulare la contestazione (epoche, quelle indicate, rispettivamente di una segnalazione di operazioni sospette della Banca Intermobiliare s.p.a., di una lettera di Industria e Innovazione s.p.a. e di una segnalazione in materia di delega ad operare in capo al sig. BI della stessa banca).
4. Con il quarto motivo il ricorrente, poi, ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 3 e 4 cod. proc. civ., lamenta «violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c. e omessa pronuncia sulle istanze istruttorie" che il ricorrente stesso assume di aver avanzato relativamente a un ordine di esibizione della segnalazione di operazioni sospette effettuata dalla Banca Intermobiliare s.p.a. e di altri documenti, nonché a una istanza di escussione testi. Tali istanze sarebbero state ribadite> nella comparsa conclusionale del 14 ottobre 2013 dopo essere state formulate nel procedimento instaurato dal sig. AN.
5. Il terzo e il quarto motivo strettamente connessi in quanto afferenti, da diversi punti di vista, un medesimo nucleo di fatti possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono entrambi inammissibili.
5.1. Ribadito anche in ordine al profilo di censura ex n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. inserito nel terzo motivo quanto sopra considerato, in riferimento a precedente motivo, circa il risultare i fatti posti alla base dell'opposizione esaminati dalla corte d'appello, come lo stesso ricorrente indica, per cui l'eventuale omesso esame di soli elementi istruttori, in quanto tale, non integrerebbe il - 8 oltre ES presupposto di ammissibilità (Cass. Sez. U. n. 8053 del 07/04/2014 cit.), deve notarsi come, con entrambi i motivi in quanto basati sul parametro della violazione di legge sostanziale, il ricorrente tenda ad ottenere, nella sostanza, una ulteriormente valutazione delle istanze e delle acquisizioni istruttorie, nonché delle argomentazioni sviluppate dalle parti nella fase di merito, ciò che non è esigibile dalla corte di legittimità, dinanzi alla quale non si svolge un terzo grado di giudizio ma può meramente richiedersi l'annullamento delle pronunce connotate da specifici vizi. Nel caso di specie, in alcun luogo dell'impugnata sentenza si afferma né è specificamente indicata dal ricorrente una negazione delle regulae iuris sopra dedotte, in relazione ad esse solo auspicandosi dal ricorrente, inammissibilmente, un diverso governo al fine di pervenire ad altra soluzione della lite.
5.2. In tema di verifica del momento da cui decorrono i termini di decadenza per gli addebiti in materia di sanzioni amministrative, la giurisprudenza di questa corte ha tratto dal quadro normativo la conclusione che il momento dell'accertamento non deve essere fatto coincidere, necessariamente e automaticamente, né con il giorno in cui l'attività accertativa è terminata, né con quello in cui sono state depositate relazioni O rapporti finali degli incaricati degli accertamenti, e neppure con la data in cui l'autorità di supervisione ha investito o riunito il suo organo volitivo per prendere in esame la situazione: non con il primo, perché la pura «costatazione» dei fatti non comporta di per sé il loro «accertamento», se occorre una successiva attività istruttoria e valutativa;
non necessariamente con il secondo o con il terzo, ove i relativi tempi si siano indebitamente protratti, perché sia la redazione delle relazioni o rapporti sia il loro esame da parte dell'autorità di supervisione debbono essere compiuti nel tempo strettamente indispensabile, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi. - 9 oltre ES Ne discende che anche per le violazioni delle norme in materia di intermediazione finanziaria, come per quelle in altri campi, occorre secondo la giurisprudenza individuare, secondo le particolarità dei singoli casi, il momento successivo alla conclusione delle verifiche - - in cui ragionevolmente la costatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento: momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione (cfr. sul punto, in un quadro normativo che ha successivamente subito evoluzioni, Cass. Sez. U., 09/03/2007, n. 5395, nonché Cass. 18/03/2008, n. 7257, 08/04/2009, n. 8561, 02/12/2011, n. 25836, 03/05/2016, n. 8687 e 25/01/2017, n. 1890). La ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione rispetto all'acquisizione informativa, e in particolare la stima della congruità del tempo utilizzato in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, sono elementi rimessi al giudice del merito, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, al di fuori del sindacato di cui al n. 5 dell'art. 360 primo comma cod. proc. civ. (come detto nel caso di specie non dedotto in riferimento a fatti il cui esame sia stato effettivamente omesso). Ai fini della disamina delle questioni specificamente sollevate, giova altresì richiamare che questa corte, al fine di sindacare la tempistica degli atti di indagine e di valutare se taluno di essi sia superfluo, depurandoli quindi da ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai differenti organi nel pur diversificato campo delle sanzioni amministrative in generale, ha affermato: - che la valutazione dell'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine resta rimessa all'autorità competente;
il giudice non può sostituirsi dunque all'organo addetto al controllo nel valutare l'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine per riscontrare la sussistenza dell'illecito, ma può e deve apprezzare, in base alle -10- oltre ES deduzioni dell'amministrazione ed all'esame degli atti relativi all'accertamento, se sia stato osservato il tempo ragionevolmente necessario per giungere alla completa conoscenza dell'illecito, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità comunque che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo (così ad es. Cass. 08/08/2005, n. 16642 e 30/05/2006, n. 12830, ove richiami;
v. anche Cass. 13/12/2011, n. 26734 e 03/09/2014, n. 18574); senza «entrare nel merito dell'opportunità» di atti di indagine, il giudice deve limitarsi a «rilevare se vi sia stata una ingiustificata e protratta inerzia ... durante o dopo la raccolta dei dati di indagine», tenuto anche conto che «ragioni di economia possono indurre a raccogliere ulteriori elementi atti a dimostrare la sussistenza, accanto a violazioni già risultanti dagli atti raccolti, di altre violazioni amministrative, al fine di emettere un unic[o]>> provvedimento sanzionatorio (così Cass. n. 16642 del 2005 cit.). - che la valutazione della superfluità degli atti di indagine va effettuata con un giudizio ex ante (e in tal senso il giudice deve rilevare la evidente superfluità per essere manifestamente già accertati tempi, entità e altre modalità delle violazioni» - così Cass. n. 16642 del 2005 cit. al momento in cui le verifiche sono state - disposte;
e tale superfluità va specificamente valutata, come detto, anche in relazione alla possibile connessione con altre violazioni ancora da accertare); essendo irrilevante che indagini potenzialmente fruttuose in via prognostica si rivelino, ex post, inutili.
5.3. Ai fini di cui innanzi, la corte di merito ha ritenuto che sia impossibile, nel caso di specie, retrodatare l'effettivo accertamento rispetto alla data del 3 gennaio 2012, allorché l'ultimo atto di indagine costituito da audizioni fu svolto, avendo sottolineato come non siano rilevabili ritardi attribuibili a disfunzioni burocratiche e come, piuttosto, gli accertamenti siano risultati complessi in relazione - 11- oltre ES anche alle diverse posizioni coinvolte (pp. 24 e 25). Deriva da tale valutazione che, come detto in nessun modo ponendosi contro le regulae iuris governanti la fattispecie, la corte di merito abbia delibato la questione su basi squisitamente fattuali, cui - in sostanza - il ricorrente, sotto l'apparente deduzione di violazione di norme, contrappone inammissibili alternative parimenti fattuali;
ciò che consente di acclarare, per altro verso, l'inammissibilità del terzo motivo e, per alcuni profili, del quarto.
5.4. Alla p. 28 della sentenza la corte di merito indica altresì le ragioni per le quali viene negata al ricorrente l'ammissione delle istanze istruttorie di natura documentale, siccome proposte solo in comparsa conclusionale. Nel ricorso, peraltro, non si indicano i luoghi ove le istanze istruttorie, anche ulteriori, siano state più tempestivamente proposte (indicandosi, piuttosto, essere state esse formulate dal sig. ZA nella sua memoria di costituzione p. 19 - del ricorso). Tale carenza del quarto motivo di ricorso lo rende di per sé inammissibile, in quanto quando con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova (cfr. ad es. Cass. n. 4178 del 22/02/2007, n. 15952 del 17/07/2007, n. 4980 del 04/03/2014). Tale rilievo consente alla corte di esentarsi: a) dal valutare l'eventuale inammissibilità per altri versi del quarto motivo, in quanto formulato ex nn. 3 e 4 dell'art. 360 primo comma cod. proc. civ. e denunciante «omessa pronuncia sulle istanze istruttorie»; b) dal valutare l'eventuale inammissibilità in riferimento alla circostanza che, pur in assenza delle altre necessarie indicazioni specifiche, il ricorrente abbia comunque indicato che i mezzi istruttori - 12 - oltre ES furono tempestivamente dedotti non dal medesimo, ma dal sig. ZA, senza alcunché sia stato precisato in ordine alla posizione assunta dal ricorrente al riguardo nelle preclusioni probatorie che la corte di merito ha ritenuto verificatesi.
6. Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 3 e 5 cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 11, d. lgs. 150 del 2011, dell'art. 187- bis, comma 4, t.u.f. e degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. nonché dell'art. 6, comma 2, c.e.d.u.», oltre omesso esame delle dichiarazioni contrarie dei soggetti in possesso dell'informazione privilegiata», in quanto la corte d'appello di Milano avrebbe omesso di rendere motivazione in ordine alla circostanza per cui le dichiarazioni rese da alcuni soggetti e prodotte dal ricorrente (sigg. Giuseppe Garofano, Giulio Antonello e Federico Caporale, i quali seppur non indicati dalla Consob come insider primari sarebbero secondo il ricorrente i soggetti in possesso dell'informazione riservata) non valessero a superare le mere presunzioni utilizzate dalla Consob per ritenere provata | 'acquisizione in capo all'esponente della pretesa informazione privilegiata».
6.1 A parte il riferimento incongruo - tra le norme violate - all'art. 6 del d.lgs. 150/2011 in procedimento che, senza che sia stata mossa censura in argomento, la corte d'appello ha dichiarato retto dal rito ordinario (p. 12 s. del provvedimento, intestato "sentenza"), il motivo, in entrambe le sue formulazioni riferite ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 primo comma cod. proc. civ., è inammissibile in quanto tendente a sollecitare, per il tramite del rilievo dei presunti vizi, la corte di cassazione a riesaminare le risultanze istruttorie sulla cui base i giudici di merito, con apprezzamento insindacabile, hanno definito la controversia. A fronte di una motivazione in ordine alle risultanze istruttorie che si prolunga dalla p. 28 alla p. 50 del provvedimento impugnato, l'omissione della menzione di un elemento istruttorio - di - 13- oltre ES cui peraltro il ricorrente non assume la decisività, dimostrando che la sua considerazione avrebbe verosimilmente mutato il risultato valutativo (cfr. ad es. Cass. n. 4178 del 22/02/2007 cit.) - non inficia la motivazione e non costituisce violazione di legge né omesso esame circa un fatto decisivo, quando il fatto storico rappresentato (e cioè il possesso dell'informazione privilegiata) sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass. Sez. U. n. 8053 del 07/04/2014).
7. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta, infine, ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 3 e 5 cod. proc. civ., «omesso esame delle dichiarazioni degli intermediari finanziari sul profilo di rischio di AN», ravvisando tale vizio nella circostanza che la corte d'appello abbia ritenuto il sig. AN in possesso di un profilo di rischio medio-basso (pp. 45 e 46 della sentenza, ove si richiamano le dichiarazioni dello stesso sig. AN), e ciò «in contrasto con le risultanze tratte dai documenti forniti dagli stessi intermediari finanziari». Secondo il ricorrente, «ove le dichiarazioni delle banche presso cui AN era profilato, così come i documenti relativi alla sua situazione patrimoniale, fossero state adeguatamente valutate dalla corte, i giudici sarebbero giunti ad una ben diversa conclusione circa l'asserita anomalia dell'operazione di acquisto, che sarebbe stata radicalmente esclusa».
7.1. Anche tale motivo è inammissibile, per le medesime ragioni sopra ritenute sub 6.1. Anche in questo caso il ricorrente sollecita, mediante un presunto vizio afferente la motivazione, la corte di legittimità a riesaminare le risultanze istruttorie. Alle pp. 45 ss. il provvedimento impugnato fornisce approfondite spiegazioni circa l'esperienza del sig. AN quale investitore, per cui - peraltro nuovamente in assenza di qualsiasi dimostrazione di decisività, solo asserita - la mera omessa considerazione delle profilazioni del - 14 oltre ES AN (peraltro a fronte delle dichiarazioni dello stesso in atti) mai potrebbe costituire un omesso esame circa un fatto decisivo, essendo stato il fatto storico rappresentato (e cioè l'esperienza finanziaria del sig. AN, elemento non scevro di profili valutativi) ampiamente preso in considerazione dal giudice (Cass. Sez. U. n. 8053 del 07/04/2014 cit.).
8. Dovendosi in definitiva rigettare il ricorso, va condannato il ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co.
1-bis dell'art. 13 cit.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro diecimila per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co.
1-bis dell'art. 13 cit. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 27 febbraio 2017. Il consigliere estensore Il presidente Jufenfilli ОднаDuffith Salefake (R. Sabato) (S. Petitti) Funzionario Giudiziario Valaria ER DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, 15 FEB. 2018 Funzionatio Giudiziar - 15 - VA ER oltre ES