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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/03/2025, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13732 / 2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TEAMS EX ART. 127 BIS CPC
Nella causa promossa da
Parte_1 con l'Avv. LOMBARDI ANGELO
PARTE ATTRICE opponente
Contro
con l'Avv. FIORUCCI LUCIANO Controparte_1
PARTE CONVENUTA opposta
Oggi 10/03/2025 ad ore 10 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza dà atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio-video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc. Dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto:
- per l'avv. FIORUCCI LUCIANO oggi sostituito Controparte_1 dall'Avv. Massimiliano Scarnecchia per Parte_1 nessuno ad ore 10.05
Il Giudice Onorario dà atto che:
- le Difese di cui sopra presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi e dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Il procuratore dell'opposta da atto di precisare le conclusioni come da foglio di p.c. e note conclusive in atti a cui si richiama e concordano nell'essere esonerato dalla lettura, mediante ricollegamento Teams, al termine della Camera di Consiglio il Giudice Onorario all'esito di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc esonerando i procuratori dal rimanere collegati ut supra, comunicando che la lettura avverrà mediante deposito telematico della sentenza il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13732/2023 promossa da:
Parte_1 con l'Avv. LOMBARDI ANGELO
PARTE ATTRICE opponente
Contro
con l'Avv. FIORUCCI LUCIANO Controparte_1
PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da atto introduttivo
Per parte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
( di Parte_1 Parte seguito Express) si è opposta al Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano al n. 3091-23 per euro 8349,36 a fronte di fatture per servizi di telefonia e ha eccepito la pendenza tra le parti di altro giudizio volto all'accertamento negativo del credito per cui è causa avanti il Giudice di Pace di Maddaloni, chiedendone la riunione per connessione al presente giudizio;
ha contestato la pretesa creditoria di per suo inadempimento ed intervenuta migrazione CP_1 ad altro operatore nel 2020. in comparsa ha insistito nella domanda deducendo che il credito era CP_1 originato da n. 14 fatture relative a servizi di telefonia fissa e mobile offerti a fronte di regolari contratti intercorsi tra le parti e depositati in monitorio, non vi erano le ragioni per la riunione per connessione, trattandosi di procedimento instaurato avanti il Giudice di Pace di Maddaloni, assenti i presupposti di legge, diverso lo stato di avanzamento, nel merito nessuna contestazione era mai stata mossa in precedenza, ha prodotto le fatture di vendita relative ai numerosi device acquistati a rate, i contratti ed i prospetti dei piani tariffari applicati, ha chiesto la provvisoria esecuzione del Decreto.
Parte opponente nulla più ha dedotto o prodotto in giudizio anche in replica alla difesa di non ha depositato le conclusioni né le ha precisate all' odierna CP_1 udienza fissata e sensi dell'art. 281 sexies cpc cui non ha presenziato.
°°°
L'opposizione, risultata infondata, andrà rigettata per quanto segue.
In via preliminare, questo Tribunale rileva che, come già deciso con Ordinanza in corso di causa, l'istanza di riunione non può trovare accoglimento in assenza dei presupposti trattandosi di giudizi aventi oggetto differente (accertamento negativo del credito avanti il Giudice di pace di Maddaloni in relazione ad alcune fatture- rimaste del tutto prive di precisazione- e opposizione a decreto ingiuntivo per contestazioni di 14 fatture ed inadempimento avanti il Tribunale di Milano), giudizi risultati in stati tra loro diversi, peraltro anch'essi privi delle necessarie precisazioni e in ogni caso per il quale ai sensi dell'art. 40 cpc co.
6-7 era onere del Giudice di Pace di Maddaloni, se ritenuto, rimettere il giudizio al Tribunale di Milano per connessione.
Quanto al merito, l'opposizione è risultata affetta da gravi ed insanabili carenze probatorie, in quanto nel primo atto difensivo (citazione in opposizione) parte opponente si è limitata ad una contestazione del tutto generica del presunto inadempimento di e della migrazione, circostanze rimaste del tutto prive CP_1 di documentazione, assenti contestazioni ante causam, con le conseguenze proprie dell'art. 115 cpc.
Per contro l'opposta con la comparsa di costituzione ha prodotto in atti i contratti, risultati mai contestati, le fatture azionate, riportanti i numerosi servizi contrattualizzati e resi, traffico e consumi, rate di devices acquistati, fatture dei devices.
Premesso che il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova è previsto e regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta al preteso creditore allegare e provare la fonte legale o negoziale dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta e, ciò fatto, incombe al debitore allegare e provare di avere adempiuto esattamente,
o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (Cass. civ. SS.UU. del 23.09.2013 n. 21678; Cass. civ. sez. 2 del 26.07.2013 n. 18125; Cass. civ. sez. 3 del 26.02.2013 n. 4792; Cass. civ. del 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. del 7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. SS.UU. del 30.10.2001 n. 13533), premesso altresì che i criteri sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cpc, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594); in materia di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c” (Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020 n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2 ord. del 28.09.2017 n. 22701), tanto premesso parte opponente è venuta meno, in definitiva, al proprio onere probatorio e difensivo con la conseguenza che l'opposizione, risultata avere natura solo dilatoria, dovrà essere rigettata con conseguente conferma del Decreto ingiuntivo, già dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa, che acquista definitivamente efficacia esecutiva.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con riferimento al DM n. 55/2014, avuto riguardo all'attività difensiva effettivamente svolta e pertanto esclusa la fase istruttoria in assenza di memorie e prove orali.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il Decreto ingiuntivo n. 3091-23 emesso dal Tribunale di Milano che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 cpc.
-condanna New Express Societa' a al Parte_1 pagamento delle spese di lite che sono liquidate in favore di in Controparte_1 ragione di € 3.200 oltre 15% iva e cpa come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale.
Si comunichi
Milano, 10/03/2025
Verbale chiuso ad ore 15,30
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TEAMS EX ART. 127 BIS CPC
Nella causa promossa da
Parte_1 con l'Avv. LOMBARDI ANGELO
PARTE ATTRICE opponente
Contro
con l'Avv. FIORUCCI LUCIANO Controparte_1
PARTE CONVENUTA opposta
Oggi 10/03/2025 ad ore 10 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza dà atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio-video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc. Dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto:
- per l'avv. FIORUCCI LUCIANO oggi sostituito Controparte_1 dall'Avv. Massimiliano Scarnecchia per Parte_1 nessuno ad ore 10.05
Il Giudice Onorario dà atto che:
- le Difese di cui sopra presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi e dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Il procuratore dell'opposta da atto di precisare le conclusioni come da foglio di p.c. e note conclusive in atti a cui si richiama e concordano nell'essere esonerato dalla lettura, mediante ricollegamento Teams, al termine della Camera di Consiglio il Giudice Onorario all'esito di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc esonerando i procuratori dal rimanere collegati ut supra, comunicando che la lettura avverrà mediante deposito telematico della sentenza il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13732/2023 promossa da:
Parte_1 con l'Avv. LOMBARDI ANGELO
PARTE ATTRICE opponente
Contro
con l'Avv. FIORUCCI LUCIANO Controparte_1
PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da atto introduttivo
Per parte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
( di Parte_1 Parte seguito Express) si è opposta al Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano al n. 3091-23 per euro 8349,36 a fronte di fatture per servizi di telefonia e ha eccepito la pendenza tra le parti di altro giudizio volto all'accertamento negativo del credito per cui è causa avanti il Giudice di Pace di Maddaloni, chiedendone la riunione per connessione al presente giudizio;
ha contestato la pretesa creditoria di per suo inadempimento ed intervenuta migrazione CP_1 ad altro operatore nel 2020. in comparsa ha insistito nella domanda deducendo che il credito era CP_1 originato da n. 14 fatture relative a servizi di telefonia fissa e mobile offerti a fronte di regolari contratti intercorsi tra le parti e depositati in monitorio, non vi erano le ragioni per la riunione per connessione, trattandosi di procedimento instaurato avanti il Giudice di Pace di Maddaloni, assenti i presupposti di legge, diverso lo stato di avanzamento, nel merito nessuna contestazione era mai stata mossa in precedenza, ha prodotto le fatture di vendita relative ai numerosi device acquistati a rate, i contratti ed i prospetti dei piani tariffari applicati, ha chiesto la provvisoria esecuzione del Decreto.
Parte opponente nulla più ha dedotto o prodotto in giudizio anche in replica alla difesa di non ha depositato le conclusioni né le ha precisate all' odierna CP_1 udienza fissata e sensi dell'art. 281 sexies cpc cui non ha presenziato.
°°°
L'opposizione, risultata infondata, andrà rigettata per quanto segue.
In via preliminare, questo Tribunale rileva che, come già deciso con Ordinanza in corso di causa, l'istanza di riunione non può trovare accoglimento in assenza dei presupposti trattandosi di giudizi aventi oggetto differente (accertamento negativo del credito avanti il Giudice di pace di Maddaloni in relazione ad alcune fatture- rimaste del tutto prive di precisazione- e opposizione a decreto ingiuntivo per contestazioni di 14 fatture ed inadempimento avanti il Tribunale di Milano), giudizi risultati in stati tra loro diversi, peraltro anch'essi privi delle necessarie precisazioni e in ogni caso per il quale ai sensi dell'art. 40 cpc co.
6-7 era onere del Giudice di Pace di Maddaloni, se ritenuto, rimettere il giudizio al Tribunale di Milano per connessione.
Quanto al merito, l'opposizione è risultata affetta da gravi ed insanabili carenze probatorie, in quanto nel primo atto difensivo (citazione in opposizione) parte opponente si è limitata ad una contestazione del tutto generica del presunto inadempimento di e della migrazione, circostanze rimaste del tutto prive CP_1 di documentazione, assenti contestazioni ante causam, con le conseguenze proprie dell'art. 115 cpc.
Per contro l'opposta con la comparsa di costituzione ha prodotto in atti i contratti, risultati mai contestati, le fatture azionate, riportanti i numerosi servizi contrattualizzati e resi, traffico e consumi, rate di devices acquistati, fatture dei devices.
Premesso che il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova è previsto e regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta al preteso creditore allegare e provare la fonte legale o negoziale dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta e, ciò fatto, incombe al debitore allegare e provare di avere adempiuto esattamente,
o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (Cass. civ. SS.UU. del 23.09.2013 n. 21678; Cass. civ. sez. 2 del 26.07.2013 n. 18125; Cass. civ. sez. 3 del 26.02.2013 n. 4792; Cass. civ. del 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. del 7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. SS.UU. del 30.10.2001 n. 13533), premesso altresì che i criteri sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cpc, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594); in materia di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c” (Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020 n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2 ord. del 28.09.2017 n. 22701), tanto premesso parte opponente è venuta meno, in definitiva, al proprio onere probatorio e difensivo con la conseguenza che l'opposizione, risultata avere natura solo dilatoria, dovrà essere rigettata con conseguente conferma del Decreto ingiuntivo, già dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa, che acquista definitivamente efficacia esecutiva.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con riferimento al DM n. 55/2014, avuto riguardo all'attività difensiva effettivamente svolta e pertanto esclusa la fase istruttoria in assenza di memorie e prove orali.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il Decreto ingiuntivo n. 3091-23 emesso dal Tribunale di Milano che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 cpc.
-condanna New Express Societa' a al Parte_1 pagamento delle spese di lite che sono liquidate in favore di in Controparte_1 ragione di € 3.200 oltre 15% iva e cpa come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale.
Si comunichi
Milano, 10/03/2025
Verbale chiuso ad ore 15,30
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia