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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/05/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. STRANIERI FABIO
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. CARACUTA ROSALBA e ROTUNNO DIANA ANNA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe emarginata evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi l' , affermando di essere affetta da malattia invalidante CP_1
di incontestata origine lavorativa con il riconoscimento di una menomazione dell'integrità psico- fisica nella misura del 14% - chiedendo la condanna dell' assicuratore resistente CP_2
all'indennizzo del danno biologico dalla stessa derivato - ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 - in virtù dell'intervenuto aggravamento dei postumi.
Esponeva in particolare il ricorrente di aver denunciato, in data 03.03.2022, le seguenti malattie professionali: “tendinopatia AA.SS sx” ed “ernia al disco” e di averne ottenuto il riconoscimento, in data 21.06.2023, all'esito di opposizione e visita collegiale concorde, nella misura del 6% per la prima e dell'8% per la seconda e così complessivamente, per unificazione, del 14%.
Non condividendo tale ultima valutazione il ricorrente introduceva il presente giudizio onde ottenere il riconoscimento di una percentuale invalidante in misura pari o superiore complessivamente al 22%
(di cui almeno il 10% per la tendinopatia ed il 12% per ernia discale). L' si costituiva contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto per infondatezza, come CP_1
meglio precisato nella memoria difensiva, sostenendo che parte ricorrente non aveva diritto a quanto richiesto, in quanto le lamentate patologie erano state correttamente valutate nella misura complessiva già indennizzata del 14%.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio ed infine decisa, all'odierna udienza, come da dispositivo, con sentenza recante contestuale motivazione.
***
La domanda é infondata e non può essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Nel caso di specie è incontestata la natura professionale della patologia.
Dunque, ricorrendo il presupposto fattuale legittimante in astratto l'accesso ai benefici richiesti, occorre esaminare l'entità e l'intensità degli esiti dell'aggravamento della malattia avuto riguardo alla domanda relativa all'elevazione della percentuale della rendita del lamentato danno biologico.
In particolare, deve essere accertato se l'entità dello stesso sia stata correttamente quantificata dall' in sede amministrativa o debba essere rivista in direzione dell'elevazione del grado CP_3
percentuale.
Ebbene, nel caso di specie, il consulente nominato, dott. , dopo una dettagliata analisi Persona_1
delle condizioni di parte ricorrente ha risposto al quesito formulatogli così in parte argomentando e concludendo: “Dall'esame clinico peritale e dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente
è affetto da molti anni da lombo-sciatalgia cronica in ernie del disco lombari multiple e tendinopatia della cuffia dei rotatori di entrambe le spalle. Il ricorrente era adibito in via continuativa a mansioni lavorative di carpentiere edile, tali attività lavorative comportano la movimentazione manuale dei carichi ed hanno determinato, con posture incongrue, uno stress biomeccanico prolungato a carico della colonna vertebrale ed un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. Le patologie denunciate aventi n. 519011095 e 519011094, si sono cronicizzate, sono state documentate con numerosi esami strumentali e con visite specialistiche. Le malattie denunciate dal ricorrente aventi
n. 519011095 e 519011094 hanno origine professionale, sono patologie tabellata presente nella lista
I - malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità,
Decreto_Ministeriale_10_giugno_2014_Allegato_2. Tenendo conto dei criteri fissati dall'art. 13 del
d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico riportato dal ricorrente, sussistente all'atto della presentazione della domanda di riconoscimento della malattia professionale, determinato applicando la tabella delle menomazioni , viene quanficato nella misura del 14 (quattordici) CP_1
%, di cui l'8 (otto) % per le ernie discali multiple in soggetto con spondiloartrosi osteofitosica a lieve incidenza funzionale, 4 (quattro)% per esiti strumentali di sindrome cuffia dei rotatori della spalla destra, 2 (due)% per esiti strumentali di sindrome della cuffia dei rotatori della spalla sinistra.” Avverso la relazione peritale, inviata pure in bozza alle parti, perveniva la sola richiesta di chiarimenti del legale del ricorrente alla quale il Ctu così replicava: “(…): lo stato patologico del ricorrente è determinato da lombo-sciatalgia cronica in ernie del disco lombari multiple e tendinopatia della cuffia dei rotatori di entrambe le spalle. Ciò premesso e considerato, si conclude che: tenendo conto dei criteri fissati dall'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico riportato dal ricorrente, sussistente all'atto della presentazione della domanda di riconoscimento della malattia professionale, determinato applicando la tabella delle menomazioni , viene quanficato nella CP_1 misura dell'8 (otto) % per le ernie discali multiple in soggetto con spondiloartrosi osteofitosica a lieve incidenza funzionale (codice 213_tabella delle menomazioni approvata con decreto ministeriale
12 luglio 2000: ernia discale dl tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi) e 4 (quattro)% per esiti strumentali di sindrome cuffia dei rotatori della spalla destra, 2 (due)% per esiti strumentali di sindrome della cuffia dei rotatori della spalla sinistra (codice 227_tabella delle menomazioni approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000: esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale). Si riconferma pertanto la valutazione e si valuta il danno biologico riportato dal CP_1 ricorrente, sussistente all'atto della presentazione della domanda di riconoscimento della malattia professionale, nella misura del 14 (quattordici) %”
La domanda non può, pertanto, esser accolta, avendo il ctu confermato che la menomazione complessiva dell'integrità psicofisica era stata correttamente quantificata da nella misura del CP_1
14%.
Orbene, ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto, attraverso un accurato esame clinico, in quanto correttamente argomentate ed immuni da vizi logici, scientifici o metodologici.
Deve pertanto respingersi il ricorso essendo congrua la valutazione operata da dichiararsi CP_1
irripetibili le spese di lite, vista la dichiarazione reddituale ex art 152 disp. Att. Cpc in atti e si condanna l' al pagamento delle spese di ctu CP_1
PQM
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite irripetibili;
- condanna l' al pagamento delle spese di ctu, liquidate con separato atto. CP_1
Brindisi, 06/05/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio