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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 18/11/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. n. 1756/22
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa LE TR, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter cpc con note da depositare nel termine del 12 novembre 2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 Avv.ti Walter Miceli (C.F. , PEC CodiceFiscale_2 Email_1 Fabio NC (C.F. , PEC e Giovanni CodiceFiscale_3 Email_2 Rinaldi (C.F. , PEC , CodiceFiscale_4 Email_3 elettivamente domiciliata in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Rinaldi;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_1 SE (C.F. , con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC P.IVA_2
Email_4
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato telematicamente in data 13 dicembre 2022 Parte_1 ha esposto:
[...]
-di aver prestato servizio alle dipendenze del (di Controparte_1 Cont seguito, per brevità, anche solo ”), mediante stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato;
-di non avere percepito per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 la retribuzione professionale docenti, pur avendo svolto diverse supplenze temporanee con oneri e responsabilità non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, ai quali viene invece corrisposta;
- in conformità al principio di non discriminazione (di cui agli artt. 6 del D.Lgs. n. 368/01 e 45, comma 2, D.Lgs. n. 165/01), non può ritenersi sussistente alcuna incompatibilità tra la natura della retribuzione professionale docente e la natura “breve e saltuaria” delle prestazioni lavorative svolte, per le quali va comunque garantito il sostegno al miglioramento del servizio scolastico – ponendo in essere, in caso contrario, una discriminazione in contrasto con la normativa di settore e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, della Corte costituzionale ed anche comunitaria;
-relativamente al quantum debeatur, la retribuzione professionale docenti ammonta a
€ 164,00 mensili (a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dell'istituzione scolastica dove si presta servizio), come previsto dall'art. 87 CCNL Scuola 29.11.2007, cui ha fatto seguito l'art. 38 del nuovo CCNL Scuola (2016/2017), che ne ha statuito l'aumento pari a € 174,50 mensili e 5,82 giornalieri;
-la retribuzione dovuta ammonta pertanto a 360 giorni di lavoro effettivo x € 5,82, pari alla somma complessiva di € 2.095,20.
Poste tali premesse, la ricorrente ha chiesto di:
“Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
; Controparte_4
- Per l'effetto, condannare il al Controparte_4 pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 2.095,20 oltre alle somme maturate dal deposito del ricorso alla sentenza, interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
Cont 2. Il si è costituito in giudizio in data 14 febbraio 2024, chiedendo la reiezione del ricorso ed in particolare ha articolato le seguenti difese:
-ha eccepito in via preliminare l'intervenuta prescrizione quinquiennale, ai sensi dell'art. 2948 comma 1 n. 4 c.c.;
-ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza della richiesta di riconoscimento del diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti (RPD), i cui beneficiari (sulla base della normativa di riferimento) sarebbero unicamente i docenti di ruolo o i docenti destinatari di supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche, non potendo invece averne diritto i docenti destinatari di supplenze meramente temporanee, cioè di carattere breve e saltuario, come la ricorrente;
-ha precisato che non vi è alcuna disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti non di ruolo, atteso che tale emolumento è riconosciuto anche ai docenti assunti a tempo determinato, purché destinatari di supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche. Quindi l'eventuale discriminazione opererebbe all'interno della sola categoria dei docenti a tempo determinato;
-al riguardo, non vi sarebbe all'interno della predetta categoria alcun trattamento discriminatorio, atteso che “la frammentarietà e brevità degli incarichi conferiti attraverso le supplenze brevi e saltuarie non consentono al docente che li accetta di assicurare un contributo didattico di stabilità e durata sufficienti ad assolvere con pienezza quelle funzioni che la retribuzione professionale docenti mira a valorizzare”;
-unicamente le supplenze annuali (con termine finale al 31 agosto, coincidente con l'ultimo giorno dell'anno scolastico) e le supplenze temporanee fino al completamento delle attività didattiche (con termine finale al 30 giugno) sono tali da garantire una stabilità dell'attività di insegnamento da parte del docente, a beneficio della continuità didattica e collegiale (con programmazione didattica, partecipazione ai collegi docenti, ai colloqui coi genitori ed alle varie attività dell'offerta formativa) - contributo che può risultare certamente funzionale alla “realizzazione di processi innovatori”, nonché a quel “miglioramento del servizio scolastico” che giustifica la valorizzazione della professione docente e, dunque, la Cont corresponsione della;
-inoltre, solo le supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche consentono al docente di permanere nella stessa istituzione scolastica, così garantendo “la stabilità dell'attività di insegnamento esercitata dal docente, a beneficio della continuità didattica e con piena soddisfazione, dunque, di tutte le esigenze connesse alla salvaguardia del diritto all'istruzione degli alunni”; ed ancora “garantiscono lo stabile esercizio non solo dell'attività di insegnamento in senso stretto, ma anche delle attività strumentali e funzionali all'insegnamento medesimo (come previste dall'art. 29 del CCNL del Comparto Scuola), di carattere individuale e collegiale (programmazione didattica, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, partecipazione alle riunioni degli organici collegiali etc.);
-analogo contributo non può pertanto essere fornito dal docente cui sono conferite supplenze brevi e saltuarie, che possono essere attribuite anche ad anno scolastico molto avanzato (e finanche in prossimità della conclusione), non potendo in alcun modo garantire quella continuità didattica e quelle attività assicurate, invece, dai docenti di ruolo o dai docenti destinatari di contratti annuali;
- al riguardo dallo stato matricolare della ricorrente (cfr. all. n. 1 alla memoria) si evince che la medesima è stata destinataria, negli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022 di una pluralità di contratti a tempo determinato, di durata estremamente breve (talora di pochi giorni o settimane) stipulati anche a notevole distanza temporale gli uni dagli altri;
in particolare nell'a.s. 2019/2020 il contratto è stato stipulato solo il 19 novembre 2021, oltre due mesi dopo l'inizio dell'anno scolastico;
nell' a.s. 2020/2021 il contratto è stato stipulato solo l'8 febbraio 2022, oltre la chiusura del primo quadrimestre;
-pertanto la ricorrente non ha partecipato a tutte le attività di programmazione, collegiale ed individuale che vengono svolte in prossimità dell'inizio delle lezioni, senza assicurare quindi “quella continuità nell'attività di insegnamento, nonché quelle stabili attività di ricerca, progettazione e programmazione didattica che possono essere utili alla
“realizzazioni di processi innovatori” e al “miglioramento del servizio scolastico nel suo complesso” e che costituiscono il presupposto che ha spinto la contrattazione collettiva all'introduzione della RPD”;
-infine la diversità attiene altresì al procedimento di conferimento dell'incarico, atteso che le supplenze annuali e sino al termine dell'attività didattiche sono conferite dal Dirigente dell'Ufficio del territorialmente competente (attingendo dalle Controparte_1
Graduatorie ad Esaurimento ed, in subordine, in caso di incapienza delle prime, dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze) mentre le supplenze brevi e saltuarie sono conferite, invece, direttamente dal Dirigente dell'Istituzione Scolastica ove è sorta l'esigenza di servizio, attingendo dalle Graduatorie di Istituto.
***
3.La causa è da ritenere matura per la decisione alla luce delle emergenze documentali in atti. È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 12 novembre 2025; non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter cpc.
Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
4. Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei termini di cui infra.
E' opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi documentalmente provati.
È documentalmente provato (cfr. contratti di lavoro prodotti, in atti) che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa, con contratti a termine, in qualità di docente, nei seguenti aa.ss. dedotti in ricorso:
➢ a.s. 2019/2020 – contratto individuale a tempo determinato stipulato in data 19 novembre 2019, in qualità di docente supplente temporaneo di scuola dell'infanzia, con decorrenza dal 19 novembre 2019 e cessazione il 13 dicembre 2019, per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'istituto comprensivo “Martin TH King” di SE (cfr. all. n. 1 al ricorso);
➢ a.s. 2019/2020 – contratto individuale a tempo determinato stipulato in data 16 dicembre 2019, in qualità di docente supplente temporaneo di scuola dell'infanzia, con decorrenza dal 16 dicembre 2019 e cessazione il 17 dicembre 2019, per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'istituto comprensivo “Martin TH King” di SE (cfr. all. n. 1 al ricorso);
➢ a.s. 2019/2020 – contratto individuale a tempo determinato stipulato in data 18 dicembre 2019, in qualità di docente supplente temporaneo di scuola dell'infanzia, con decorrenza dal 18 dicembre 2019 e cessazione il 20 dicembre 2019, per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'istituto comprensivo “Martin TH King” di SE (cfr. all. n. 1 al ricorso); ➢ a.s. 2019/2020 – contratto individuale a tempo determinato stipulato in data 03 marzo 2020, in qualità di docente supplente temporaneo di scuola dell'infanzia, con decorrenza dal 3 marzo 2020 e cessazione il 13 marzo 2020, per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'istituto comprensivo “Martin TH King” di SE (cfr. all. n. 1 al ricorso);
➢ a.s. 2020/2021 – contratto individuale a tempo determinato stipulato in data 30 settembre 2020, in qualità di docente per un posto comune di scuola dell'infanzia, con decorrenza dal 30 settembre 2020 e cessazione il 31 maggio 2021, per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'istituto comprensivo “Martin TH King” di SE (cfr. all. n. 1 al ricorso);
➢ a.s. 2021/2022 – contratto individuale a tempo determinato stipulato in data 08 febbraio 2022, in qualità di docente supplente temporaneo di scuola dell'infanzia, con decorrenza dall'8 febbraio 2022 e cessazione il 22 febbraio 2022, per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'istituto comprensivo “Martin TH King” di SE (cfr. all. n. 1 al ricorso);
➢ a.s. 2021/2022 – contratto individuale a tempo determinato stipulato in data 23 febbraio 2022, in qualità di docente supplente temporaneo di scuola dell'infanzia, con decorrenza dal 23 febbraio 2022 e cessazione il 25 febbraio 2022, per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'istituto comprensivo “Martin TH King” di SE (cfr. all. n. 1 al ricorso);
➢ a.s. 2021/2022 – contratto individuale a tempo determinato stipulato in data 28 febbraio 2022, in qualità di docente supplente temporaneo di scuola dell'infanzia, con decorrenza dal 28 febbraio 2022 e cessazione il 28 febbraio 2022, per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'istituto comprensivo “Martin TH King” di SE (cfr. all. n. 1 al ricorso);
➢ a.s. 2021/2022 – contratto individuale a tempo determinato stipulato in data 08 marzo 2022, in qualità di docente supplente temporaneo di scuola dell'infanzia, con decorrenza dall'8 marzo 2022 e cessazione il 9 marzo 2022, per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'istituto comprensivo “Martin TH King” di SE (cfr. all. n. 1 al ricorso);
➢ a.s. 2021/2022 – contratto individuale a tempo determinato stipulato in data 10 marzo 2022, in qualità di docente supplente temporaneo di scuola dell'infanzia, con decorrenza dal 10 marzo 2022 e cessazione il 24 marzo 2022, per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'istituto comprensivo “Martin TH King” di SE (cfr. all. n. 1 al ricorso);
➢ a.s. 2021/2022 – contratto individuale a tempo determinato stipulato in data 25 marzo 2022, in qualità di docente supplente temporaneo di scuola dell'infanzia, con decorrenza dal 25 marzo 2022 e cessazione l'1 aprile 2022, per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'istituto comprensivo “Martin TH King” di SE (cfr. all. n. 1 al ricorso);
➢ a.s. 2021/2022 – contratto individuale a tempo determinato stipulato in data 4 aprile 2022, in qualità di docente supplente temporaneo di scuola dell'infanzia, con decorrenza dal 4 aprile 2022 e cessazione il 13 aprile 2022, per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'istituto comprensivo “Martin TH King” di SE (cfr. all. n. 1 al ricorso); ➢ a.s. 2021/2022 – contratto individuale a tempo determinato stipulato in data 4 maggio 2022, in qualità di docente supplente temporaneo di scuola dell'infanzia, con decorrenza dal 4 maggio 2022 e cessazione il 10 maggio 2022, per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'istituto “Lombardo Radice” di SE (cfr. all. n. 1 al ricorso);
➢ a.s. 2021/2022 – contratto individuale a tempo determinato stipulato in data11 maggio 2022, in qualità di docente supplente temporaneo di scuola dell'infanzia, con decorrenza dall'11 maggio 2022 e cessazione il 20 maggio 2022, per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'istituto “Lombardo Radice” di SE (cfr. all. n. 1 al ricorso);
È altresì pacifico che la ricorrente non ha percepito la retribuzione professionale docenti (RPD). Del resto, a fronte dell'allegazione della stessa di non avere percepito il Cont compenso, sarebbe spettato al fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt. 1218 ss. e 2697 c.c.
5. Giova, quindi, premettere che la retribuzione professionale docenti (RPD) è prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, ai sensi del quale: «
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995».
Il ha in particolare contestato, nella memoria di costituzione, che il personale CP_1 impiegato nelle cosiddette supplenze brevi (come la ricorrente), in ragione della temporaneità dell'incarico, è tenuto ad un impegno lavorativo che nella sua complessità non può ritenersi assimilabile a quello del personale docente a tempo indeterminato o che presta supplenza di carattere annuale o fine al termine delle attività scolastiche. In particolare, il docente di ruolo o con supplenza lunga, a differenza di quello con supplenza breve o saltuaria, è tenuto alle attività strumentali e funzionali all'insegnamento medesimo (come previste dall'art. 29 del CCNL del Comparto Scuola), di carattere individuale e collegiale (quali programmazione didattica, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, partecipazione alle riunioni degli organici collegiali etc.). Tanto premesso, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7 cit., deve richiamarsi sul punto l'arresto giurisprudenziale della Suprema Corte per cui «L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo». (cfr. Cass. Sez. L., Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018). Da tale condivisibile opzione interpretativa - maggiormente in linea con il principio di eguaglianza costituzionalmente garantito e con il principio di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro - consegue, quindi, che non sussistono ragioni per applicare un trattamento deteriore sul piano economico ai docenti che, come la parte ricorrente, hanno svolto incarichi che non coincidono con l'intera durata dell'anno scolastico o con la durata delle attività scolastiche, non potendosi ravvisare alcuna diversità nelle mansioni svolte con gli altri docenti e sussistendo, anche in questo caso, la medesima finalità di “valorizzazione professionale della funzione docente” che è alla base della previsione della c.d. retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001. Il principio di diritto di non discriminazione sopra enunciato è stato ulteriormente ribadito con l'ordinanza della Corte n. 6293/20, con la quale si è affermato che risulta "conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio". In particolare, la suprema Corte ha poi ritenuto che non risulta “ipotizzabile, anche alla stregua del disposto di cui all'art. 526, comma 1, D. Lgs. n. 297/1994, una disparità di trattamento tra il personale docente di ruolo ed il personale docente ed educativo non di ruolo, quale deve qualificarsi il personale supplente a tempo determinato, non importa se annuale o temporaneo, svolgendo anche il personale supplente temporaneo attività dello stesso contenuto e della stessa valenza sotto il profilo professionale a quella del personale sostituito, dovendosi, pertanto, ravvisare una piena compatibilità delle prestazioni rese da tale personale con le finalità di valorizzazione professionale della funzione docente, della realizzazione di processi innovatori e del riconoscimento del ruolo determinante dei docenti legittimanti il diritto al compenso accessorio in questione”.
Quanto alle modalità di corresponsione, va poi fatto poi riferimento all' art. 7 CCNL comma 3, per cui “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” - disposizione che precisa ulteriormente in merito che il trattamento è dovuto in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, e per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. Dunque sulla base di tali norme, non modificate dalla successiva contrattazione di settore (ed anzi confermate) deve ritenersi che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo.
6. In conformità del suddetto condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale, deve escludersi che parte ricorrente, supplente temporanea (seppure per coprire periodi di assenza di altri docenti per i giorni di cui ai contratti a termine allegati al ricorso), in quanto assunta per ragioni sostitutive, non abbia svolto una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito. Ed invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei. L'art. 7 del CCNL 2001 introduce, del resto, la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico;
si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere. Ne consegue, quindi, che non potrebbe giustificarsi una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza.
Pertanto, tenuto conto delle rispettive allegazioni delle parti, dell'insussistenza di ragioni obiettive tali da differenziare l'attività della ricorrente da quella dei docenti assunti a tempo indeterminato ed a quelli assunti a tempo determinato con supplenza lunga, avuto riguardo alle norme che prevedono la retribuzione professionale docente ed al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la domanda della parte ricorrente dev'essere accolta e va dichiarato il diritto della stessa ad ottenere il pagamento della retribuzione professionale docente per il periodo di servizio svolto a titolo di supplenze brevi e saltuarie di cui è causa, al netto dei crediti eventualmente prescritti.
7.Al riguardo, con riferimento all'eccepita intervenuta prescrizione del diritto, va precisato che la pretesa azionata soggiace al termine di prescrizione quinquennale sancito dall'art. 2948 n. 4 cc. Il ricorso è stato depositato in data 13 dicembre 2022 ed è stato notificato a parte resistente il 22 dicembre 2022, determinando la prescrizione della retribuzione dovuta oltre il quinquennio e, dunque, precedente al 22 dicembre 2017. Trattandosi, nel caso di specie, degli a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, nulla può ritenersi prescritto.
8. Dunque, la suddetta voce retributiva va corrisposta proporzionalmente ai giorni lavorati e Cont per tali ragioni il deve corrispondere la retribuzione professionale docenti in misura proporzionale ai giorni lavorati. La ricorrente ha, in particolare, rappresentato di aver prestato servizio nei termini che seguono:
- nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 ha lavorato 41giorni;
- nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 ha lavorato 244 giorni;
-nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 ha lavorato 75 giorni;
quindi la retribuzione dovuta ammonterebbe a 360 giorni x € 5,82, pari alla somma complessiva di € 2.095,20.
Considerato, al riguardo, che l'importo richiesto in ricorso appare corretto e non risulta specificatamente contestato nel quantum da parte convenuta (atteso, peraltro, il deposito, da Cont parte del , di uno stato matricolare afferente ad altro docente), quest'ultima va condannata al pagamento della somma invocata dalla ricorrente, da calcolare in € 5,82 giornaliero per 360 giorni lavorativi, per un ammontare complessivo pari ad € 2.095,20 - oltre agli interessi maturati sulla sorte capitale, nella misura prevista dall'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge n. 724 del 1994 che ha richiamato l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Infatti, va precisato che per i crediti di lavoro dei dipendenti pubblici, in caso di mora, deve essere aggiunto il maggiore importo, tra rivalutazione ed interessi legali, dal sorgere dei singoli crediti all'effettivo soddisfo, poiché la Corte Costituzionale con sentenza n. 459 del 2000, ha concluso che per i dipendenti degli enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione avuto riguardo le "ragioni di contenimento della spesa pubblica" (cfr. sul punto anche Cass. Lav. 16284/2005 e Cass. 17071 del 02/12/2002 sui criteri di computo).
Cont 9. Quanto alle spese di giudizio, le stesse vanno poste a carico del in base al principio di soccombenza e devono essere liquidate applicando i valori tariffari minimi (in considerazione delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate, della modestissima attività processuale e della serialità del contenzioso) delle cause di lavoro ricomprese nello scaglione tra € 1101 ed € 5200, esclusa la fase istruttoria, con distrazione a favore degli Avv.ti Walter Miceli, Fabio NC e Giovanni Rinaldi, procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, così provvede: 3) accerta e dichiara il diritto di ad usufruire della Parte_1 prestazione di cui all'art. 7 del CCNI del 15.03.2001 per i giorni di lavoro prestati durante gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi € € 2.095,20, oltre interessi legali e rivalutazione, ai sensi degli artt. 22, co. 36, l. n. 724/1994 e 16, co. 6, l. n. 412/1991 ed al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre accessori di legge. 4) conseguentemente condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a versare alla ricorrente la somma di € € 2.095,20 oltre i menzionati CP_2 accessori;
5) condanna, infine, il a rifondere alla ricorrente Controparte_1 le spese del giudizio, spese che liquida in complessivi € 1000 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato e accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Walter Miceli, dell'Avv. Fabio NC e dell'Avv. Giovanni Rinaldi, procuratori antistatari.
SE, 18 novembre 2025
IL GIUDICE LE TR
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa LE TR, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter cpc con note da depositare nel termine del 12 novembre 2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 Avv.ti Walter Miceli (C.F. , PEC CodiceFiscale_2 Email_1 Fabio NC (C.F. , PEC e Giovanni CodiceFiscale_3 Email_2 Rinaldi (C.F. , PEC , CodiceFiscale_4 Email_3 elettivamente domiciliata in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Rinaldi;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_1 SE (C.F. , con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC P.IVA_2
Email_4
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato telematicamente in data 13 dicembre 2022 Parte_1 ha esposto:
[...]
-di aver prestato servizio alle dipendenze del (di Controparte_1 Cont seguito, per brevità, anche solo ”), mediante stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato;
-di non avere percepito per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 la retribuzione professionale docenti, pur avendo svolto diverse supplenze temporanee con oneri e responsabilità non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, ai quali viene invece corrisposta;
- in conformità al principio di non discriminazione (di cui agli artt. 6 del D.Lgs. n. 368/01 e 45, comma 2, D.Lgs. n. 165/01), non può ritenersi sussistente alcuna incompatibilità tra la natura della retribuzione professionale docente e la natura “breve e saltuaria” delle prestazioni lavorative svolte, per le quali va comunque garantito il sostegno al miglioramento del servizio scolastico – ponendo in essere, in caso contrario, una discriminazione in contrasto con la normativa di settore e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, della Corte costituzionale ed anche comunitaria;
-relativamente al quantum debeatur, la retribuzione professionale docenti ammonta a
€ 164,00 mensili (a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dell'istituzione scolastica dove si presta servizio), come previsto dall'art. 87 CCNL Scuola 29.11.2007, cui ha fatto seguito l'art. 38 del nuovo CCNL Scuola (2016/2017), che ne ha statuito l'aumento pari a € 174,50 mensili e 5,82 giornalieri;
-la retribuzione dovuta ammonta pertanto a 360 giorni di lavoro effettivo x € 5,82, pari alla somma complessiva di € 2.095,20.
Poste tali premesse, la ricorrente ha chiesto di:
“Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
; Controparte_4
- Per l'effetto, condannare il al Controparte_4 pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 2.095,20 oltre alle somme maturate dal deposito del ricorso alla sentenza, interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
Cont 2. Il si è costituito in giudizio in data 14 febbraio 2024, chiedendo la reiezione del ricorso ed in particolare ha articolato le seguenti difese:
-ha eccepito in via preliminare l'intervenuta prescrizione quinquiennale, ai sensi dell'art. 2948 comma 1 n. 4 c.c.;
-ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza della richiesta di riconoscimento del diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti (RPD), i cui beneficiari (sulla base della normativa di riferimento) sarebbero unicamente i docenti di ruolo o i docenti destinatari di supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche, non potendo invece averne diritto i docenti destinatari di supplenze meramente temporanee, cioè di carattere breve e saltuario, come la ricorrente;
-ha precisato che non vi è alcuna disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti non di ruolo, atteso che tale emolumento è riconosciuto anche ai docenti assunti a tempo determinato, purché destinatari di supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche. Quindi l'eventuale discriminazione opererebbe all'interno della sola categoria dei docenti a tempo determinato;
-al riguardo, non vi sarebbe all'interno della predetta categoria alcun trattamento discriminatorio, atteso che “la frammentarietà e brevità degli incarichi conferiti attraverso le supplenze brevi e saltuarie non consentono al docente che li accetta di assicurare un contributo didattico di stabilità e durata sufficienti ad assolvere con pienezza quelle funzioni che la retribuzione professionale docenti mira a valorizzare”;
-unicamente le supplenze annuali (con termine finale al 31 agosto, coincidente con l'ultimo giorno dell'anno scolastico) e le supplenze temporanee fino al completamento delle attività didattiche (con termine finale al 30 giugno) sono tali da garantire una stabilità dell'attività di insegnamento da parte del docente, a beneficio della continuità didattica e collegiale (con programmazione didattica, partecipazione ai collegi docenti, ai colloqui coi genitori ed alle varie attività dell'offerta formativa) - contributo che può risultare certamente funzionale alla “realizzazione di processi innovatori”, nonché a quel “miglioramento del servizio scolastico” che giustifica la valorizzazione della professione docente e, dunque, la Cont corresponsione della;
-inoltre, solo le supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche consentono al docente di permanere nella stessa istituzione scolastica, così garantendo “la stabilità dell'attività di insegnamento esercitata dal docente, a beneficio della continuità didattica e con piena soddisfazione, dunque, di tutte le esigenze connesse alla salvaguardia del diritto all'istruzione degli alunni”; ed ancora “garantiscono lo stabile esercizio non solo dell'attività di insegnamento in senso stretto, ma anche delle attività strumentali e funzionali all'insegnamento medesimo (come previste dall'art. 29 del CCNL del Comparto Scuola), di carattere individuale e collegiale (programmazione didattica, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, partecipazione alle riunioni degli organici collegiali etc.);
-analogo contributo non può pertanto essere fornito dal docente cui sono conferite supplenze brevi e saltuarie, che possono essere attribuite anche ad anno scolastico molto avanzato (e finanche in prossimità della conclusione), non potendo in alcun modo garantire quella continuità didattica e quelle attività assicurate, invece, dai docenti di ruolo o dai docenti destinatari di contratti annuali;
- al riguardo dallo stato matricolare della ricorrente (cfr. all. n. 1 alla memoria) si evince che la medesima è stata destinataria, negli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022 di una pluralità di contratti a tempo determinato, di durata estremamente breve (talora di pochi giorni o settimane) stipulati anche a notevole distanza temporale gli uni dagli altri;
in particolare nell'a.s. 2019/2020 il contratto è stato stipulato solo il 19 novembre 2021, oltre due mesi dopo l'inizio dell'anno scolastico;
nell' a.s. 2020/2021 il contratto è stato stipulato solo l'8 febbraio 2022, oltre la chiusura del primo quadrimestre;
-pertanto la ricorrente non ha partecipato a tutte le attività di programmazione, collegiale ed individuale che vengono svolte in prossimità dell'inizio delle lezioni, senza assicurare quindi “quella continuità nell'attività di insegnamento, nonché quelle stabili attività di ricerca, progettazione e programmazione didattica che possono essere utili alla
“realizzazioni di processi innovatori” e al “miglioramento del servizio scolastico nel suo complesso” e che costituiscono il presupposto che ha spinto la contrattazione collettiva all'introduzione della RPD”;
-infine la diversità attiene altresì al procedimento di conferimento dell'incarico, atteso che le supplenze annuali e sino al termine dell'attività didattiche sono conferite dal Dirigente dell'Ufficio del territorialmente competente (attingendo dalle Controparte_1
Graduatorie ad Esaurimento ed, in subordine, in caso di incapienza delle prime, dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze) mentre le supplenze brevi e saltuarie sono conferite, invece, direttamente dal Dirigente dell'Istituzione Scolastica ove è sorta l'esigenza di servizio, attingendo dalle Graduatorie di Istituto.
***
3.La causa è da ritenere matura per la decisione alla luce delle emergenze documentali in atti. È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 12 novembre 2025; non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter cpc.
Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
4. Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei termini di cui infra.
E' opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi documentalmente provati.
È documentalmente provato (cfr. contratti di lavoro prodotti, in atti) che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa, con contratti a termine, in qualità di docente, nei seguenti aa.ss. dedotti in ricorso:
➢ a.s. 2019/2020 – contratto individuale a tempo determinato stipulato in data 19 novembre 2019, in qualità di docente supplente temporaneo di scuola dell'infanzia, con decorrenza dal 19 novembre 2019 e cessazione il 13 dicembre 2019, per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'istituto comprensivo “Martin TH King” di SE (cfr. all. n. 1 al ricorso);
➢ a.s. 2019/2020 – contratto individuale a tempo determinato stipulato in data 16 dicembre 2019, in qualità di docente supplente temporaneo di scuola dell'infanzia, con decorrenza dal 16 dicembre 2019 e cessazione il 17 dicembre 2019, per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'istituto comprensivo “Martin TH King” di SE (cfr. all. n. 1 al ricorso);
➢ a.s. 2019/2020 – contratto individuale a tempo determinato stipulato in data 18 dicembre 2019, in qualità di docente supplente temporaneo di scuola dell'infanzia, con decorrenza dal 18 dicembre 2019 e cessazione il 20 dicembre 2019, per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'istituto comprensivo “Martin TH King” di SE (cfr. all. n. 1 al ricorso); ➢ a.s. 2019/2020 – contratto individuale a tempo determinato stipulato in data 03 marzo 2020, in qualità di docente supplente temporaneo di scuola dell'infanzia, con decorrenza dal 3 marzo 2020 e cessazione il 13 marzo 2020, per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'istituto comprensivo “Martin TH King” di SE (cfr. all. n. 1 al ricorso);
➢ a.s. 2020/2021 – contratto individuale a tempo determinato stipulato in data 30 settembre 2020, in qualità di docente per un posto comune di scuola dell'infanzia, con decorrenza dal 30 settembre 2020 e cessazione il 31 maggio 2021, per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'istituto comprensivo “Martin TH King” di SE (cfr. all. n. 1 al ricorso);
➢ a.s. 2021/2022 – contratto individuale a tempo determinato stipulato in data 08 febbraio 2022, in qualità di docente supplente temporaneo di scuola dell'infanzia, con decorrenza dall'8 febbraio 2022 e cessazione il 22 febbraio 2022, per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'istituto comprensivo “Martin TH King” di SE (cfr. all. n. 1 al ricorso);
➢ a.s. 2021/2022 – contratto individuale a tempo determinato stipulato in data 23 febbraio 2022, in qualità di docente supplente temporaneo di scuola dell'infanzia, con decorrenza dal 23 febbraio 2022 e cessazione il 25 febbraio 2022, per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'istituto comprensivo “Martin TH King” di SE (cfr. all. n. 1 al ricorso);
➢ a.s. 2021/2022 – contratto individuale a tempo determinato stipulato in data 28 febbraio 2022, in qualità di docente supplente temporaneo di scuola dell'infanzia, con decorrenza dal 28 febbraio 2022 e cessazione il 28 febbraio 2022, per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'istituto comprensivo “Martin TH King” di SE (cfr. all. n. 1 al ricorso);
➢ a.s. 2021/2022 – contratto individuale a tempo determinato stipulato in data 08 marzo 2022, in qualità di docente supplente temporaneo di scuola dell'infanzia, con decorrenza dall'8 marzo 2022 e cessazione il 9 marzo 2022, per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'istituto comprensivo “Martin TH King” di SE (cfr. all. n. 1 al ricorso);
➢ a.s. 2021/2022 – contratto individuale a tempo determinato stipulato in data 10 marzo 2022, in qualità di docente supplente temporaneo di scuola dell'infanzia, con decorrenza dal 10 marzo 2022 e cessazione il 24 marzo 2022, per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'istituto comprensivo “Martin TH King” di SE (cfr. all. n. 1 al ricorso);
➢ a.s. 2021/2022 – contratto individuale a tempo determinato stipulato in data 25 marzo 2022, in qualità di docente supplente temporaneo di scuola dell'infanzia, con decorrenza dal 25 marzo 2022 e cessazione l'1 aprile 2022, per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'istituto comprensivo “Martin TH King” di SE (cfr. all. n. 1 al ricorso);
➢ a.s. 2021/2022 – contratto individuale a tempo determinato stipulato in data 4 aprile 2022, in qualità di docente supplente temporaneo di scuola dell'infanzia, con decorrenza dal 4 aprile 2022 e cessazione il 13 aprile 2022, per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'istituto comprensivo “Martin TH King” di SE (cfr. all. n. 1 al ricorso); ➢ a.s. 2021/2022 – contratto individuale a tempo determinato stipulato in data 4 maggio 2022, in qualità di docente supplente temporaneo di scuola dell'infanzia, con decorrenza dal 4 maggio 2022 e cessazione il 10 maggio 2022, per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'istituto “Lombardo Radice” di SE (cfr. all. n. 1 al ricorso);
➢ a.s. 2021/2022 – contratto individuale a tempo determinato stipulato in data11 maggio 2022, in qualità di docente supplente temporaneo di scuola dell'infanzia, con decorrenza dall'11 maggio 2022 e cessazione il 20 maggio 2022, per n. 25 ore settimanali di lezione presso l'istituto “Lombardo Radice” di SE (cfr. all. n. 1 al ricorso);
È altresì pacifico che la ricorrente non ha percepito la retribuzione professionale docenti (RPD). Del resto, a fronte dell'allegazione della stessa di non avere percepito il Cont compenso, sarebbe spettato al fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt. 1218 ss. e 2697 c.c.
5. Giova, quindi, premettere che la retribuzione professionale docenti (RPD) è prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, ai sensi del quale: «
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995».
Il ha in particolare contestato, nella memoria di costituzione, che il personale CP_1 impiegato nelle cosiddette supplenze brevi (come la ricorrente), in ragione della temporaneità dell'incarico, è tenuto ad un impegno lavorativo che nella sua complessità non può ritenersi assimilabile a quello del personale docente a tempo indeterminato o che presta supplenza di carattere annuale o fine al termine delle attività scolastiche. In particolare, il docente di ruolo o con supplenza lunga, a differenza di quello con supplenza breve o saltuaria, è tenuto alle attività strumentali e funzionali all'insegnamento medesimo (come previste dall'art. 29 del CCNL del Comparto Scuola), di carattere individuale e collegiale (quali programmazione didattica, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, partecipazione alle riunioni degli organici collegiali etc.). Tanto premesso, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7 cit., deve richiamarsi sul punto l'arresto giurisprudenziale della Suprema Corte per cui «L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo». (cfr. Cass. Sez. L., Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018). Da tale condivisibile opzione interpretativa - maggiormente in linea con il principio di eguaglianza costituzionalmente garantito e con il principio di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro - consegue, quindi, che non sussistono ragioni per applicare un trattamento deteriore sul piano economico ai docenti che, come la parte ricorrente, hanno svolto incarichi che non coincidono con l'intera durata dell'anno scolastico o con la durata delle attività scolastiche, non potendosi ravvisare alcuna diversità nelle mansioni svolte con gli altri docenti e sussistendo, anche in questo caso, la medesima finalità di “valorizzazione professionale della funzione docente” che è alla base della previsione della c.d. retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001. Il principio di diritto di non discriminazione sopra enunciato è stato ulteriormente ribadito con l'ordinanza della Corte n. 6293/20, con la quale si è affermato che risulta "conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio". In particolare, la suprema Corte ha poi ritenuto che non risulta “ipotizzabile, anche alla stregua del disposto di cui all'art. 526, comma 1, D. Lgs. n. 297/1994, una disparità di trattamento tra il personale docente di ruolo ed il personale docente ed educativo non di ruolo, quale deve qualificarsi il personale supplente a tempo determinato, non importa se annuale o temporaneo, svolgendo anche il personale supplente temporaneo attività dello stesso contenuto e della stessa valenza sotto il profilo professionale a quella del personale sostituito, dovendosi, pertanto, ravvisare una piena compatibilità delle prestazioni rese da tale personale con le finalità di valorizzazione professionale della funzione docente, della realizzazione di processi innovatori e del riconoscimento del ruolo determinante dei docenti legittimanti il diritto al compenso accessorio in questione”.
Quanto alle modalità di corresponsione, va poi fatto poi riferimento all' art. 7 CCNL comma 3, per cui “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” - disposizione che precisa ulteriormente in merito che il trattamento è dovuto in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, e per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. Dunque sulla base di tali norme, non modificate dalla successiva contrattazione di settore (ed anzi confermate) deve ritenersi che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo.
6. In conformità del suddetto condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale, deve escludersi che parte ricorrente, supplente temporanea (seppure per coprire periodi di assenza di altri docenti per i giorni di cui ai contratti a termine allegati al ricorso), in quanto assunta per ragioni sostitutive, non abbia svolto una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito. Ed invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei. L'art. 7 del CCNL 2001 introduce, del resto, la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico;
si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere. Ne consegue, quindi, che non potrebbe giustificarsi una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza.
Pertanto, tenuto conto delle rispettive allegazioni delle parti, dell'insussistenza di ragioni obiettive tali da differenziare l'attività della ricorrente da quella dei docenti assunti a tempo indeterminato ed a quelli assunti a tempo determinato con supplenza lunga, avuto riguardo alle norme che prevedono la retribuzione professionale docente ed al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la domanda della parte ricorrente dev'essere accolta e va dichiarato il diritto della stessa ad ottenere il pagamento della retribuzione professionale docente per il periodo di servizio svolto a titolo di supplenze brevi e saltuarie di cui è causa, al netto dei crediti eventualmente prescritti.
7.Al riguardo, con riferimento all'eccepita intervenuta prescrizione del diritto, va precisato che la pretesa azionata soggiace al termine di prescrizione quinquennale sancito dall'art. 2948 n. 4 cc. Il ricorso è stato depositato in data 13 dicembre 2022 ed è stato notificato a parte resistente il 22 dicembre 2022, determinando la prescrizione della retribuzione dovuta oltre il quinquennio e, dunque, precedente al 22 dicembre 2017. Trattandosi, nel caso di specie, degli a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, nulla può ritenersi prescritto.
8. Dunque, la suddetta voce retributiva va corrisposta proporzionalmente ai giorni lavorati e Cont per tali ragioni il deve corrispondere la retribuzione professionale docenti in misura proporzionale ai giorni lavorati. La ricorrente ha, in particolare, rappresentato di aver prestato servizio nei termini che seguono:
- nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 ha lavorato 41giorni;
- nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 ha lavorato 244 giorni;
-nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 ha lavorato 75 giorni;
quindi la retribuzione dovuta ammonterebbe a 360 giorni x € 5,82, pari alla somma complessiva di € 2.095,20.
Considerato, al riguardo, che l'importo richiesto in ricorso appare corretto e non risulta specificatamente contestato nel quantum da parte convenuta (atteso, peraltro, il deposito, da Cont parte del , di uno stato matricolare afferente ad altro docente), quest'ultima va condannata al pagamento della somma invocata dalla ricorrente, da calcolare in € 5,82 giornaliero per 360 giorni lavorativi, per un ammontare complessivo pari ad € 2.095,20 - oltre agli interessi maturati sulla sorte capitale, nella misura prevista dall'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge n. 724 del 1994 che ha richiamato l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Infatti, va precisato che per i crediti di lavoro dei dipendenti pubblici, in caso di mora, deve essere aggiunto il maggiore importo, tra rivalutazione ed interessi legali, dal sorgere dei singoli crediti all'effettivo soddisfo, poiché la Corte Costituzionale con sentenza n. 459 del 2000, ha concluso che per i dipendenti degli enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione avuto riguardo le "ragioni di contenimento della spesa pubblica" (cfr. sul punto anche Cass. Lav. 16284/2005 e Cass. 17071 del 02/12/2002 sui criteri di computo).
Cont 9. Quanto alle spese di giudizio, le stesse vanno poste a carico del in base al principio di soccombenza e devono essere liquidate applicando i valori tariffari minimi (in considerazione delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate, della modestissima attività processuale e della serialità del contenzioso) delle cause di lavoro ricomprese nello scaglione tra € 1101 ed € 5200, esclusa la fase istruttoria, con distrazione a favore degli Avv.ti Walter Miceli, Fabio NC e Giovanni Rinaldi, procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, così provvede: 3) accerta e dichiara il diritto di ad usufruire della Parte_1 prestazione di cui all'art. 7 del CCNI del 15.03.2001 per i giorni di lavoro prestati durante gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi € € 2.095,20, oltre interessi legali e rivalutazione, ai sensi degli artt. 22, co. 36, l. n. 724/1994 e 16, co. 6, l. n. 412/1991 ed al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre accessori di legge. 4) conseguentemente condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a versare alla ricorrente la somma di € € 2.095,20 oltre i menzionati CP_2 accessori;
5) condanna, infine, il a rifondere alla ricorrente Controparte_1 le spese del giudizio, spese che liquida in complessivi € 1000 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato e accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Walter Miceli, dell'Avv. Fabio NC e dell'Avv. Giovanni Rinaldi, procuratori antistatari.
SE, 18 novembre 2025
IL GIUDICE LE TR