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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/04/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, in esito all'udienza del 15 aprile 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5700/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Nicolò Buscemi, giusta procura allegata in atti.
RICORRENTE
CONTRO
[...]
Controparte_1
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] P.IVA_1
difesa dagli avv.ti Vincenzo Farina e Margherita Sanfratello dell'Ufficio legislativo e legale della
, giusta procura allegata in atti. Controparte_1
Controparte_2
, c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'avv. Enrico Pistone Nascone dell'Ufficio legislativo e legale della Controparte_2
, giusta procura allegata in atti. RESISTENTI
[...]
OGGETTO: inquadramento e differenze retributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.10.2024 premetteva di aver prestato servizio Parte_1 alle dipendenze dell'Amministrazione Regionale a far data dal mese di novembre 2001, giusta contratto individuale di lavoro a tempo determinato, di durata originariamente triennale, stipulato
1 nel mese di maggio dell'anno 2001, con la qualifica di architetto, ed inquadramento nell'8° livello retributivo funzionale. Il contratto nel corso degli anni veniva prorogato, senza soluzione di continuità, sino al 31.12.2020. A far data dall'1.1.2021 il ricorrente, utilmente collocato nella graduatoria dei vincitori della procedura concorsuale indetta dalla Amministrazione Regionale per l'assunzione a tempo indeterminato dei precari regionali assunti a tempo determinato in assenza di procedura concorsuale (bandita ai sensi e per gli effetti dell'art.20 comma 2 del D.Lgs.
n.75/2017), era stato assunto a tempo indeterminato in categoria D posizione economica iniziale.
Precisava che dall'1.11.2001 al 31.12.2002 era stato inquadrato nell'ex 8° livello retributivo- funzionale, mentre a far data dal 1.1.2003 era stato equiparato alla categoria D posizione economica iniziale;
con decorrenza dall'1.1.2008 fino al 31.12.2020 era stato inquadrato in categoria D posizione economica 2, in quanto destinatario della progressione economica orizzontale riconosciuta ai dipendenti regionali per effetto dell'Accordo FAMP 2008.
Rivendicava il diritto alla progressione economica riconosciuta dall'art. 109 CCRL 2002-2005 a tutti i dipendenti regionali, anche a tempo determinato, in deroga alle procedure di valutazione meritocratiche previste dall'art.85, con oneri a carico del e con decorrenza 1.3.2005. Pt_2
Richiamava giurisprudenza di merito sul punto e chiedeva il riconoscimento della posizione economica D2 dall'1.3.2005, e della posizione D3 dall'1.1.2008 al 31.12.2020 e del relativo trattamento economico.
Evidenziava di aver percepito, fino al 31.12.2020, la voce retributiva “Reddito Differenziale di anzianità” (voce retributiva poi diversamente denominata a far dal 10.05.2019, in seguito al
C.C.R.L. 2016-2018, con l'appellativo “Retribuzione individuale di anzianità”), nella misura di €
152,37 lorde mensili, e di non averla più percepita a seguito della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Rivendicava il diritto a continuare a percepirla ai sensi di quanto previsto dal contratto di lavoro stipulato ed ai sensi dell'art.81 e dell'art. 68, c. 7, del vigente
C.C.R.L., in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di merito richiamata.
Deduceva di avere diritto a mantenere – a far data dal 01.01.2021, data dalla stipula del contratto a tempo indeterminato – la stessa posizione economica dallo stesso goduta all'atto della cessazione del rapporto a termine, in ossequio al principio di non discriminazione tra personale di ruolo e precario, avendo peraltro svolto mansioni corrispondenti a quelle precedentemente esercitate.
Chiedeva di accertare, ritenere e dichiarare il proprio diritto a vedersi applicati i benefici di cui all'art.109 C.C.R.L. quadriennio giuridico 2002-2005 e, per l'effetto, accertare ritenere e dichiarare il suo diritto a percepire con decorrenza dal 01.03.2005 e sino al 31.12.2007 il trattamento economico di cui alla superiore posizione D2 e a far data dal 01.01.2008 quello di cui alla superiore posizione D3; di accertare, ritenere e dichiarare il proprio diritto a percepire con
2 decorrenza dal 01.01.2021 la voce retributiva R.I.A. (già R.D.A.) prevista dal C.C.R.L. 2016-2018, già da esso goduta sotto l'egida del contratto a termine, nella misura di € 152,37 mensili;
previa disapplicazione degli atti amministrativi ostativi al diritto del ricorrente, di accertare, ritenere e dichiarare il suo diritto a percepire con decorrenza dal 01.01.2021 la stessa posizione economica dallo stesso goduta all'interno della categoria D all'atto della scadenza del contratto a termine e, quindi, la posizione economica D3, o in subordine D2, ed il relativo trattamento retributivo;
di condannare le Amministrazioni convenute al pagamento in proprio favore delle relative differenze retributive, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
2. L Controparte_1
si costituiva in giudizio con memoria depositata
[...]
in data 22.1.2025.
Sottolineava che l'art. 109 CCRL 2002-2005 costituiva una norma programmatica di carattere finanziario, il cui scopo era quello di individuare la quota del fondo cosiddetto F.A.M.P. da destinare al finanziamento delle progressioni economiche di categoria. Il fondo era stato istituito proprio con il C.C.R.L. 2002/2005, ma solo ed esclusivamente per il personale a tempo indeterminato, mentre per il personale a tempo determinato il F.A.M.P. era stato costituito solo a decorrere dal 2008 ed il ricorrente aveva infatti ottenuto il passaggio in D2 nel 2008 in conformità
a tale previsione. Escludeva ogni violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione, dovendosi ritenere legittima la norma del contratto collettivo che prevedeva alcuni emolumenti migliorativi per alcuni dipendenti e non per altri.
Esponeva che il ricorrente aveva percepito fino al 31.12.2020 un importo mensile a titolo di reddito differenziale di anzianità e non – come erroneamente dallo stesso sostenuto - a titolo di R.I.A.
(retribuzione individuale di anzianità, prevista invece dal CCRL 2016/2019). Spiegava che la
R.D.A. era pari alla differenza tra la retribuzione percepita all'8° livello e quella di nuova attribuzione cat. D1, e che la R.I.A., secondo le nuove previsioni contrattuali, andava corrisposta solo “ove acquisita”, evidenziando che la voce precedentemente riconosciuta non era più attuale con la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato e l'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che, per tali motivi, non era stata attribuita.
Deduceva che, con la stipula del contratto a tempo indeterminato, si era costituito un rapporto di lavoro del tutto nuovo e sganciato dai precedenti contratti a termine e che, pertanto, il ricorrente non poteva pretendere un inquadramento diverso e superiore rispetto a quello stabilito dal bando di concorso e dal contratto stipulato.
3 Eccepiva in ogni caso la prescrizione dei crediti antecedenti il quinquennio dalla data di notifica del ricorso.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con qualsivoglia statuizione perché infondato in fatto e in diritto;
in subordine, in caso di soccombenza, di dichiarare in ogni caso la sopravvenuta prescrizione dei ratei maturati nel periodo anteriore il quinquennio la notifica del ricorso. Con vittoria di spese e compensi di lite.
3. Il si Controparte_2
costituiva in giudizio con memoria del 22.1.2025, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva.
Esponeva che il personale a tempo determinato non aveva beneficiato della progressione economica ex art. 109 CCRL perché il c.d. er il personale a tempo determinato era stato Pt_2
istituito solo successivamente, ossia a decorrere dal 2008 con l'art.
7 - IV comma- del C.C.R.L quadriennio giuridico 2006/2009 e biennio economico 2006/2007.
Affermava che la R.D.A. aveva lo scopo di evitare la reformatio in pejus del trattamento economico del personale per effetto della riforma dell'ordinamento professionale dei dipendenti che aveva comportato il passaggio tra pregressi livelli (nella specie il liv. 8°) e nuove categorie
(nel caso a mano, Cat.D1) e che il ricorrente non poteva pretendere di ottenere anche la R.I.A. che non aveva mai maturato, dopo l'assunzione a tempo indeterminato.
Escludeva il diritto del ricorrente di mantenere, dopo l'assunzione a tempo indeterminato, la stessa posizione economica goduta (D2) all'atto della scadenza del contratto a termine, poiché il nuovo rapporto non costituiva la mera prosecuzione dei precedenti contratti a tempo determinato ma, all'esito della procedura concorsuale, realizzava un nuovo ed autonomo rapporto.
Eccepiva la prescrizione delle pretese al pagamento delle differenze retributive maturate oltre il quinquennio precedente la domanda giudiziale, nonché la prescrizione del diritto alle superiori progressioni economiche rivendicate, essendo decorso anche il termine prescrizionale di dieci anni.
Chiedeva preliminarmente di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva;
in subordine, di dichiarare il ricorso integralmente infondato ed in ogni caso prescritte tutte le pretese e domande proposte da controparte. Con vittoria di spese e compensi di lite.
4. L'udienza del 15 aprile 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in esito alle quali la causa veniva decisa.
5. Ordine logico di trattazione impone di esaminare preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Controparte_3
, che risulta meritevole di accoglimento.
[...]
4 Nel vigente ordinamento (L.R. 29.12.62 n. 28, D.P.Reg. 28.2.79 n. 70, e, da ultimo, L.R. 16.12.08
n. 19) al Presidente della sono devolute unicamente le specifiche attribuzioni CP_1
analiticamente indicate dall'art. 6 L.R. 19/08, mentre ciascuno degli Assessorati elencati nel successivo art. 7 (modificativo ed integrativo dell'art. 8 L.R. n. 28/62) cura, con autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile, le materie per ciascuno espressamente indicate.
La Presidenza della è direttamente competente in via sostanziale ed è, quindi, Controparte_1
legittimata a stare in giudizio, per le sole controversie che afferiscano alla nella sua CP_1
interezza, ovvero attengano alle incombenze istituzionali proprie della Presidenza.
Nel caso di specie, la domanda è volta a conseguire competenze economiche connesse ad un rapporto di lavoro, sicché la legittimazione processuale spetta, trattandosi di gestione del personale, al solo e Funzione Pubblica (istituito con L.R. Controparte_1
16.12.08 n. 19, e subentrato, a norma del regolamento di attuazione n. 12 del 5.12.09, nelle specifiche incombenze in materia di amministrazione del personale regionale, già appartenenti alla
). Controparte_2
6. Nel merito, per quanto concerne le invocate progressioni economiche alla luce dell'art. 109
C.C.R.L. 2002-2005, occorre richiamare quanto argomentato sul punto nei precedenti resi da questo Tribunale ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. sent. n. 1866/2020 e 94/2021).
Il ricorrente lamenta infatti la mancata applicazione della progressione economica prevista dall'art. 109 del C.C.R.L. 2002/2005, assumendo che l'Amministrazione avrebbe così operato una discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato.
La disposizione richiamata prevedeva che “la quota del FAMP da destinare alle progressioni economiche sarà determinata in modo da consentire a tutti i dipendenti l'acquisizione della posizione economica successiva a quella giuridicamente posseduta con effetto dal 1 marzo 2005” ma non affermava in alcun modo il principio che l'acquisizione della posizione economica successiva dovesse essere contestuale ed in egual misura per tutti. Ed infatti il FAMP per il personale a tempo determinato è stato istituito solo a decorrere dal 2008 (art. 78 comma IV CCRL quadriennio giuridico 2006/2009 e biennio economico 2006/2007) ed il ricorrente ha ottenuto il passaggio in D2 da gennaio 2008 in conformità a tale previsione.
La progressione economica del ricorrente è stata quindi acquisita secondo la previsione contrattuale e tale condotta non può risultare discriminatoria perché conforme alle disposizioni contrattuali che regolano il rapporto di lavoro.
È infatti il contratto collettivo a stabilire che il salario accessorio sia attribuito ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in modo difforme come tempi e modalità rispetto ai
5 dipendenti a tempo determinato come il ricorrente, e dunque è la natura del rapporto ad operare la differenziazione tra le due categorie.
Del resto è stato affermato in giurisprudenza che “In tema di pubblico impiego privatizzato, il principio di non discriminazione di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 opera come limite per la P.A., che deve garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale nell'ambito delle previsioni dei contratti collettivi, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede dalle parti sociali nella loro autonomia, né per sindacare le scelte operate dalla contrattazione collettiva in materia di classificazione professionale dei lavoratori, restando irrilevante l'eventuale assimilabilità contenutistica delle mansioni svolte”
(Cass. 2018 n. 12334).
Deve pertanto ritenersi legittima la norma di un contratto che prevede alcuni emolumenti migliorativi per alcuni dipendenti e non per altri, appartenenti allo stesso profilo professionale, senza che in ciò si possa riconoscere violazione del principio di parità di trattamento o di non discriminazione.
7. Con riferimento alla domanda del ricorrente finalizzata ad ottenere, con decorrenza dall'1.1.2021, la stessa posizione economica dallo stesso goduta all'interno della categoria D all'atto della scadenza del contratto a termine, occorre osservare che lo stesso è stato assunto a tempo indeterminato in quanto utilmente collocato nella graduatoria di merito all'esito del “Bando di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di numero 277 unità complessive di personale
(di cui 134 categoria D – 135 categoria C – 8 categoria B), di cui all'art.32 della L.R.5/2014, ai sensi del comma 2 art.20 del D.Lgs. 25/5/2017, n.75”, indetto con D.D.G. n. 7850 del 21.11.2019.
L'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 ha previsto due differenti modalità al fine di superare il precariato nelle pubbliche amministrazioni, ovvero la diretta assunzione dei dipendenti a tempo determinato in possesso di specifici requisiti (comma 1) oppure l'espletamento di procedure concorsuali parzialmente riservate a soggetti in possesso di specifici requisiti (comma 2).
La prima ipotesi disciplinava il transito in ruolo del personale che “a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, la seconda ipotesi prevedeva invece un concorso
6 pubblico in cui solo una percentuale dei posti (“in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili”), poteva essere riservata al personale che “a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso
l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso
l'amministrazione che bandisce il concorso”.
Nella fattispecie in esame, la natura concorsuale della procedura di assunzione del è stata Pt_1
già accertata nel separato giudizio risarcitorio instaurato presso codesto Tribunale e conclusosi con sentenza n. 1118/2023, della quale risulta opportuno richiamare il condivisibile iter argomentativo:
“E' allora opportuno rilevare che di recente la S.C. ha precisato che nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine in tema di pubblico impiego privatizzato la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che, fra il precariato e la stabilizzazione, vi sia una stretta correlazione tanto sotto il profilo soggettivo – nel senso che l'assunzione deve avvenire nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso – quanto sotto il profilo oggettivo – e cioè che la stabilizzazione si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale. A tal fine non
è sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorre che sia stata da essa determinata, quale conseguenza diretta e immediata dell'abuso; detto rapporto sussiste nei soli casi di immissione in ruolo per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine, ovvero all'esito di procedure riservate, bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive (v. Cass. sent. n. 14815/2021, alla cui diffusa motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Ne consegue che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, nella quale l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria (così già Cass. nn. da 22552 a 22557 del 2016 quanto all'esclusione dell'efficacia sanante dell'immissione in ruolo dei precari del settore scolastico a seguito di procedure riservate). In tali casi, infatti, l'assunzione non è in relazione immediata e diretta con l'abuso ma, piuttosto, è l'effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del dipendente…
Nella specie, dalla documentazione in atti emerge che con D.D.G. n. 7850 del 21 novembre 2019
l'Assessorato resistente, “ritenuto di dover emanare apposito bando di concorso rivolto
7 specificatamente al personale del comparto non dirigenziale dell'Amministrazione regionale siciliana, titolare di contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 32 L.R. 5/2014” ha approvato il bando per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 277 unità complessive di personale;
la procedura ha previsto l'espletamento di prove selettive per titoli e colloquio (ctg. D
e C) o prova attitudinale (ctg. B), da intendersi superate al raggiungimento della valutazione minima di 36/60 e con formazione di graduatoria di merito secondo la votazione complessiva determinata dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e dei voti riportati nella prova d'esame.
La procedura, così articolata, sebbene riservata ai soli dipendenti precari, ha previsto quindi una verifica delle competenze e delle capacità dei partecipanti rimessa alla valutazione della commissione di concorso, facendo perciò venir meno la stretta correlazione tra la stabilizzazione
e l'abusiva reiterazione del contratto a termine, che ha rappresentato piuttosto mero requisito di partecipazione alla procedura riservata.
E' dunque solo in seguito al superamento di tali prove che l'Amministrazione Regionale ha riconosciuto ai ricorrenti, utilmente collocatisi nelle rispettive graduatorie di merito di categoria, il diritto ad essere assunti con contratti a tempo indeterminato…”
Il bando di concorso, inoltre, prevedeva espressamente l'assunzione nella posizione economica iniziale mentre la normativa non disponeva, in ogni caso, la possibilità del riconoscimento della posizione economica maturata in costanza di rapporto lavorativo a termine. Dovendosi escludere l'esistenza di una correlazione diretta tra la stabilizzazione e l'abusiva reiterazione del contratto a termine ed essendovi pertanto una soluzione di continuità tra il precedente rapporto lavorativo a termine ed il nuovo rapporto a tempo indeterminato, non sussisteva dunque un diritto del ricorrente al mantenimento della posizione professionale precedentemente maturata, ferma restando la valutazione dell'anzianità lavorativa maturata nella pubblica amministrazione ai fini del riconoscimento di determinati istituti contrattuali ad essa collegati.
La Suprema Corte di Cassazione ha confermato il superiore principio, evidenziando che, “non essendovi un diritto incondizionato alla stabilizzazione, per essere la stessa dipendente dalla determinazione dell'Ente a procedervi, con scelta condizionata dal rispetto dei limiti finanziari e dall'esistenza di posti vacanti in organico da ricoprire, non sussiste nemmeno il diritto dei lavoratori ad essere assunti nella stessa posizione professionale tenuta nell'ambito dell'ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato… […] ed essendovi, come si è detto, una soluzione di continuità tra i due rapporti, è palese l'infondatezza delle argomentazioni formulate da parte ricorrente tese alla qualificazione della fattispecie come novazione oggettiva e a dedurre
l'illegittimità del proprio inquadramento contrattuale;
8. neanche è configurabile la dedotta
8 violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, di cui alla direttiva comunitaria 70/1999/CE relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, che potrebbe configurarsi solo nell'ipotesi in cui venisse prospettata in giudizio (e dimostrata da chi l'allega) l'esistenza di un'operazione di preordinato fraudolento frazionamento in più segmenti di un rapporto di lavoro in realtà connotato da un'intrinseca unitarietà, con l'intento dell'Ente locale di pervenire alla stabilizzazione di un lavoratore in qualifica inferiore a quella che altrimenti sarebbe spettata in virtù dell'unico rapporto illecitamente frazionato (cfr., sul punto, Cass. n. 24025/2016, cit.)”
(Cass. civ., sez. lav., 09/01/2023, n.297).
L'inquadramento assunto dal ricorrente a decorrere dal 1.1.2021 risulta dunque corretto, sicché va disattesa la domanda finalizzata al riconoscimento della superiore posizione economica.
8. Fondata risulta invece la domanda di riconoscimento della voce R.I.A. a far data dall'assunzione del ricorrente a tempo indeterminato.
L'art. 3 del contratto di lavoro stipulato dal ricorrente prevede infatti: “In relazione alla categoria già posseduta con la precedente obbligazione contrattuale, a far data dalla effettiva presa di servizio relativa alla presente obbligazione, al dipendente viene attribuita la categoria “D” con posizione economica “1” con le mansioni indicate nella declaratoria di cui all'Allegato “A” del
C.C.R.L. 2002-2005, confermato dal comma “1” dell'art. 17 del vigente C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della e degli Enti di cui all'art. 1 della l.r. 15 maggio 2000 n. 10 Controparte_3
(di seguito vigente C.C.R.L.). Ai sensi dell'art. 81 del vigente C.C.R.L. la struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci: a) stipendio tabellare corrispondente alla categoria di inquadramento e alla posizione economica rivestita;
b) indennità integrativa speciale (I.I.S.);
c) retribuzione individuale di anzianità; d) indennità di amministrazione;
e) compensi per lavoro straordinario;
f) premi e trattamenti economici correlati alla performance organizzativa individuale;
g) altri compensi e indennità previsti in base al vigente contratto;
h) altri compensi e indennità spettanti in base a specifiche disposizioni di legge.
La voce di cui alla lettera c) è corrisposta “ove acquisita” e le voci dalla lettera e) alla lettera h) sono corrisposte “ove spettanti”.
Lo stesso art. 3 prosegue disponendo che, “ai sensi del comma 7 dell'art. 68 del vigente C.C.R.L.
i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso
l'Amministrazione regionale, con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di determinati istituti contrattuali”.
9 Costituisce circostanza incontestata che il ricorrente abbia acquisito anzianità lavorativa con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento presso l'Amministrazione regionale sin dalla prima assunzione a tempo determinato con decorrenza novembre 2001, sicché risulta illegittima la mancata corresponsione al lavoratore della retribuzione individuale di anzianità, poiché lesiva delle disposizioni contrattuali menzionate.
La “retribuzione individuale di anzianità” sostituisce infatti la corrispondente voce retributiva
“reddito differenziale di anzianità” prevista dal precedente C.C.R.L. 2002-2005 (già percepita dal ricorrente fino al 31.12.2020), come emerge dalla lettura comparata dei contratti collettivi regionali e dai provvedimenti emanati dall'Amministrazione regionale ed allegati in atti.
Il ricorrente ha dunque diritto a percepire la retribuzione individuale di anzianità a decorrere dall'1.1.2021 e l'Amministrazione resistente va condannata al relativo versamento, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art.22, comma 36, l. n. 724/1994.
Non ricorre, quanto alle differenze retributive maturate, l'eccepita prescrizione, non essendo decorso il relativo termine quinquennale dalla maturazione del credito (dal gennaio 2021) alla data di notifica del ricorso introduttivo.
9. Nei rapporti tra il ricorrente e l'Assessorato Regionale resistente, il limitato accoglimento delle domande giustifica la compensazione di due terzi delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore del ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, considerata la limitata attività processuale esercitata. Esse vanno distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Enrico Nicolò Buscemi, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio nei confronti della . Controparte_4
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso iscritto Parte_1
in data 30.10.2024 nei confronti della Controparte_1 [...]
- Controparte_1 [...]
, e della Controparte_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_2
pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della
[...]
; Controparte_2
10 - in parziale accoglimento delle domande, accerta e dichiara il diritto di Parte_1
a percepire, con decorrenza 1.1.2021, la “retribuzione individuale di anzianità” prevista dagli artt. 68 e 81 C.C.R.L. 2016-2018, e condanna l'Assessorato resistente al pagamento in suo favore delle somme a tal titolo dovute, oltre interessi legali fino al soddisfo;
- rigetta per il resto;
- condanna la
[...]
alla Controparte_1
rifusione di un terzo delle spese di lite nei confronti di , che liquida – già Parte_1
ridotte – in euro 86,33 per rimborso contributo unificato e in euro 1.542,83 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Enrico Nicolò Buscemi, compensando la restante quota;
- compensa le spese di lite nei confronti della Controparte_4
.
[...]
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 16 aprile 2025 Il Giudice del lavoro
Laura Romeo
11