Sentenza 26 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 11 aprile 2024
Ordinanza cautelare 17 maggio 2024
Inammissibile
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/09/2025, n. 7606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7606 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07606/2025REG.PROV.COLL.
N. 03094/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3094 del 2024, proposto da
G&C Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Di Gravio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) n. 94/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 il Cons. Giordano Lamberti e udito l’avvocato Paolo di Gravio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – L’appellante ha impugnato avanti il Tar per l’Abruzzo la nota prot. n. 13741/RU del 17/11/2021 dell’Ufficio Dogane di L’AQ (“ Determinazione direttoriale ex art 25 comma 6 ter TUA e circolare n. 38 d-2021 per procedimenti di voltura autorizzazioni ex legge 239/04 ”), deducendo la “ nullità/ inesistenza del provvedimento per mancanza assoluta degli elementi essenziali ”.
2 – La società riferisce di essere esercente attività all’ingrosso e al dettaglio di prodotti petroliferi, carburanti, lubrificanti e/o oli minerali, nonché lavorazione e trasformazione di oli minerali.
La stessa rappresenta che, in data 21.05.2021, aveva presentato istanza diretta ad ottenere l’autorizzazione all’esercizio del deposito oli minerali, ottenendo il rilascio dei relativi pareri favorevoli da parte delle amministrazioni competenti. In seguito, l’Ufficio delle Dogane inviava alla medesima la nota impugnata del seguente tenore: “ Si fa seguito alla nota prot. 6861/RU del 27.05.2021 di questo ufficio, per comunicare che alla luce della avvenuta pubblicazione della circolare n. 38 del 15 novembre 2021 e della determinazione direttoriale prot. 426358/RU di pari data, la stessa deve ritenersi nulla e priva di ogni effetto giuridico ”.
3 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato il ricorso irricevibile, in quanto proposto oltre il termine di legge previsto per l’azione di annullamento; ha inoltre escluso la dedotta nullità del provvedimento.
4 – L’originaria ricorrente ha impugnato tale pronuncia avanti questo Consiglio.
Con l’appello si ripercorre l’evoluzione dell’istituto della nullità del provvedimento sotto il profilo teorico, descrivendone le caratteristiche e richiamando i chiarimenti resi al riguardo dalla giurisprudenza.
In modo del tutto generico l’appellante afferma poi che il Tar si sarebbe discostato da tali principi, senza tuttavia dedurre alcuna specifica critica alla sentenza impugnata.
L’appellante insiste inoltre nel sostenere la nullità del provvedimento impugnato, affermando che è possibile qualificare come nullo ex art. 21 septies l. 241/90 un provvedimento nel quale risulta deficitaria, non la motivazione-testo poiché presente, ma la motivazione contenuto (in termini di insufficienza, contraddittorietà).
Per l’appellante, inoltre, “ il provvedimento impugnato è radicalmente nullo e dunque inefficace non solo perché ha un evidente effetto di forma, ma usurpa ed ha usurpato pubbliche funzioni ”.
Rileva inoltre che “ la ricorrente aveva rispettato l’iter procedurale per ottenere l’autorizzazione: aveva ottenuto tutta la necessaria documentazione, ivi compreso il parere favorevole della Agenzia delle Dogane e a legislazione invariata ha visto revocarsi la predetta autorizzazione con un atto privo del benché minimo rispetto di ogni requisito formale ”.
5 – L’appello è inammissibile.
Come detto, parte appellante non svolge alcuna specifica critica alla decisione impugnata, ponendosi in violazione dell’art. 101 c.p.a., da cui la sua inammissibilità.
La giurisprudenza ha chiarito che l’appello non può limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado, quando gli stessi siano stati disattesi dal giudice di prime cure, ma deve contenere specifiche censure contro la sentenza ( cfr . Cons. St, Ad, Plen. n. 10/2011); l’appello che viola i doveri di chiarezza e specificità è inammissibile ( cfr . Cons. St. n. 5459/2015).
Per altro verso, nel corpo dell’atto, nello svolgimento di considerazioni giuridico-generali, viene prospettata la nullità del provvedimento sotto diversi profili, senza alcuna formale distinzione tra i diversi motivi, ponendosi pertanto in violazione dell’art. 40 c.p.a. in base al quale il ricorso deve contenere i motivi specifici su cui si fonda il ricorso.
6 – In ogni caso, per quanto è dato comprendere dall’atto di appello, nonostante l’anomalia dello stesso innanzi rilevata, deve ribadirsi che, nel caso in esame, il provvedimento impugnato non ricade nelle ipotesi che, in base all’art. 21 septies l. 241/90, importano la nullità del provvedimento.
L’atto impugnato è la comunicazione mediante la quale l’Ufficio delle Dogane ha reso noto alla società interessata che il precedente parere espresso con nota prot. n. 6861/RU del 27.05.2021 non era più efficace, alla luce della sopravvenuta adozione della Determinazione direttoriale n. 426358/RU del 15 novembre 2021 e della circolare n. 38D/2021.
La nota impugnata reca, quindi, una motivazione espressa, chiaramente desumibile dal tenore letterale dell’atto, ove si dà atto dell’intervenuta modifica del quadro normativo e della conseguente inefficacia del precedente parere, invitando contestualmente la società a presentare una nuova istanza conforme alle nuove disposizioni.
6 – Per le ragioni esposte l’appello va dichiarato inammissibile.
Le spese di lite ad una valutazione complessiva della vicenda possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dichiara l’appello inammissibile e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO