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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
n. rgvg 5764 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5764 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
nato a [...] il [...] c.f. CP_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. ALLOCATI NERINO presso il quale elettivamente domicilia
E nata a [...] il [...] c.f. CP_2
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso, dall'avv. DE GENNARO LUIGI presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/03/2025 e CP_1 CP_2 premettendo:
1 - di aver contratto matrimonio in Napoli il 08/09/2001;
- che dalla predetta unione sono nati i figli (6.10.2004) e (6.3.2007) Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
- che in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
4.10.2022, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 7516/2022.
Su tali premesse i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 14.10.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
Preliminarmente osserva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va intesa come domanda di scioglimento trattandosi di matrimonio celebrato con rito civile.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Osserva il Collegio che essendo i figli della coppia entrambi maggiorenni sono stati espunti dagli accordi i patti relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“ 1. il Sig. manterrà la propria residenza presso l'appartamento di CP_1 via Stadera n. 80 ove si è già trasferito in seguito alla separazione. La signora
continuerà invece ad abitare la casa coniugale in uno ai due figli CP_2 Per_1
e Per_2
2. Il signor si impegna a versare a titolo di concorso in mantenimento per CP_1
e la somma mensile di € 350,00 oltre il 50 % delle spese Per_1 Per_2 mediche e spese relative all'istruzione. In riferimento alle ulteriori spese
2 straordinarie dovranno essere preventivamente concordate ed il padre contribuirà nella misura del 50 %.”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a
Napoli il 08/09/2001 (atto n.38, parte I, S. sez. J, reg. Atti Matrimonio anno
2001);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp.
Att. C.p.c.;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/10/2025.
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino
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