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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/09/2025, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Sent. n. ………….
R.G 926/2025
..
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice Onorario di Pace Dott. Domenico Dente Gattola ha emesso la seguente sentenza
Avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione ( art. 615 cpc )
Tra
, c.f. rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Antonetta Russo e dall'Avv. Paolo Notomista presso il cui studio elegge domicilio in Gragnano (Na) alla Piazza Aubry n.4, giusta procura in atti;
Attore
E
( C.F. ) in p. legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. to Gerardo Colasante presso il cui studio in Nocera Inferiore (SA) Via Quasimodo 16 è elettivamente dom.ta giusta procura in atti;
Convenuta
Nonché
(P.I. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall'avv. to Antonio Manzari presso il cui studio in Monopoli alla Via Finamore Pepe n. 47 è elettivamente dom.ta giusta procura in atti;
CONCLUSIONI
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. In ogni caso si rinvia , espressamente anche ai verbali e agli atti di causa , che si hanno per integralmente ripetuti e trascritti in questa sede.
Oggetto della presente opposizione è la cartella di pagamento n.11420240005165129001 per l'importo di € 2.907,51 emessa dall per crediti giudiziari Controparte_3
relativi all'anno 2008.
Atteso il carattere prettamente documentale della questione e altresì attese le evidenze istruttorie il fascicolo veniva posto in decisione senza articolare alcun mezzo istruttorio.
Mezzi istruttori che va precisato per il predetto carattere documentale della questione, nulla avrebbero aggiunto al quadro istruttorio così come configurato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva la regolare instaurazione del contraddittorio e del resto dall'istruttoria processuale non sono emersi elementi che autorizzino a ritenere fondata una carenza di legittimazione in tal senso di una delle parti.
Dalla lettura della documentazione in atti, si osserva come oggetto della controversia risulti essere l'opposizione ad una cartella esattoriale dell'importo relativa a spese di giustizia.
Spese di giustizia che va precisato non hanno natura tributaria : ragion per cui sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario come confermato da giurisprudenza ( cfr sul punto Cass. Civ. sez. un., 17 gennaio 2017, n. 959) che non lascia alcuna incertezza sul punto .
Tuttavia dalla documentazione in atti si rileva come nello specifico l'esecuzione non sia stata ancora avviata poiché non è in atto un pignoramento, ragion per cui è da escludersi il sindacato del
Giudice dell'esecuzione .
Ebbene in questa circostanza, risulta evidente l'incompetenza del giudice adito a favore del Giudice di Pace , territorialmente competente vale a dire dell'ufficio del Giudice di Pace di Torre
Annunziata.
Questo perché il valore della controversia rientra nell'ambito del valore riservato alla competenza del giudice di Pace e anche in ragione del fatto che ci troviamo al cospetto di un opposizione ex art 615 cpc.
La competenza dell'autorità adita è quindi determinata dal valore della somma per cui si procede, vale a dire del Giudice di Pace .
Di conseguenza non può che essere eccepita l'incompetenza dell'autorità adita a favore del Giudice di Pace di Gragnano.
Tale circostanza , rende del tutto ininfluente e superflua qualsiasi ulteriore considerazione circa le argomentazioni sollevate dalle parti.
Sussistono fondati motivi per compensare in questa sede le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Giudice Onorario di Pace dott. Domenico Dente Gattola , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da, provvede come di seguito :
1 Dichiara la propria incompetenza in favore del Giudice di Pace di
Gragnano ;
2.Fissa in giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione innanzi l'ufficio del Giudice di Pace di Gragnano
, territorialmente competente;
2. Compensa per questa fase le spese di lite tra le parti;
Torre Annunziata Lì 26.09.2025
Dott.Domenico Dente Gattola
R.G 926/2025
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice Onorario di Pace Dott. Domenico Dente Gattola ha emesso la seguente sentenza
Avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione ( art. 615 cpc )
Tra
, c.f. rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Antonetta Russo e dall'Avv. Paolo Notomista presso il cui studio elegge domicilio in Gragnano (Na) alla Piazza Aubry n.4, giusta procura in atti;
Attore
E
( C.F. ) in p. legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. to Gerardo Colasante presso il cui studio in Nocera Inferiore (SA) Via Quasimodo 16 è elettivamente dom.ta giusta procura in atti;
Convenuta
Nonché
(P.I. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall'avv. to Antonio Manzari presso il cui studio in Monopoli alla Via Finamore Pepe n. 47 è elettivamente dom.ta giusta procura in atti;
CONCLUSIONI
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. In ogni caso si rinvia , espressamente anche ai verbali e agli atti di causa , che si hanno per integralmente ripetuti e trascritti in questa sede.
Oggetto della presente opposizione è la cartella di pagamento n.11420240005165129001 per l'importo di € 2.907,51 emessa dall per crediti giudiziari Controparte_3
relativi all'anno 2008.
Atteso il carattere prettamente documentale della questione e altresì attese le evidenze istruttorie il fascicolo veniva posto in decisione senza articolare alcun mezzo istruttorio.
Mezzi istruttori che va precisato per il predetto carattere documentale della questione, nulla avrebbero aggiunto al quadro istruttorio così come configurato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva la regolare instaurazione del contraddittorio e del resto dall'istruttoria processuale non sono emersi elementi che autorizzino a ritenere fondata una carenza di legittimazione in tal senso di una delle parti.
Dalla lettura della documentazione in atti, si osserva come oggetto della controversia risulti essere l'opposizione ad una cartella esattoriale dell'importo relativa a spese di giustizia.
Spese di giustizia che va precisato non hanno natura tributaria : ragion per cui sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario come confermato da giurisprudenza ( cfr sul punto Cass. Civ. sez. un., 17 gennaio 2017, n. 959) che non lascia alcuna incertezza sul punto .
Tuttavia dalla documentazione in atti si rileva come nello specifico l'esecuzione non sia stata ancora avviata poiché non è in atto un pignoramento, ragion per cui è da escludersi il sindacato del
Giudice dell'esecuzione .
Ebbene in questa circostanza, risulta evidente l'incompetenza del giudice adito a favore del Giudice di Pace , territorialmente competente vale a dire dell'ufficio del Giudice di Pace di Torre
Annunziata.
Questo perché il valore della controversia rientra nell'ambito del valore riservato alla competenza del giudice di Pace e anche in ragione del fatto che ci troviamo al cospetto di un opposizione ex art 615 cpc.
La competenza dell'autorità adita è quindi determinata dal valore della somma per cui si procede, vale a dire del Giudice di Pace .
Di conseguenza non può che essere eccepita l'incompetenza dell'autorità adita a favore del Giudice di Pace di Gragnano.
Tale circostanza , rende del tutto ininfluente e superflua qualsiasi ulteriore considerazione circa le argomentazioni sollevate dalle parti.
Sussistono fondati motivi per compensare in questa sede le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Giudice Onorario di Pace dott. Domenico Dente Gattola , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da, provvede come di seguito :
1 Dichiara la propria incompetenza in favore del Giudice di Pace di
Gragnano ;
2.Fissa in giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione innanzi l'ufficio del Giudice di Pace di Gragnano
, territorialmente competente;
2. Compensa per questa fase le spese di lite tra le parti;
Torre Annunziata Lì 26.09.2025
Dott.Domenico Dente Gattola