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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 6164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6164 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Venera Condorelli Presidente est.
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
Dott. Capizzello Davide Giudice ha emesso la seguente
- SENTENZA nella causa iscritta al n. 8612 / 2020 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CINARDO GIOVANNI, giusta procura in atti
-
- RICORRENTE -
- CONTRO
, nato a CATANIA (CT) il 10/03/1980 C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. LAUDANI DOMENICO, giusta C.F._2 procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 16/12/2024 sulle conclusioni precisate come in atti e con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 27/07/2020 adiva il Tribunale chiedendo la Parte_1 separazione con addebito dal marito , con cui ha CP_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Gravina di Catania in data 6.10.2003.
1 Dal matrimonio sono nati i figli (nata il [...]), maggiorenne con proprio Persona_1 nucleo familiare, e (nato il [...]), ancora minorenne. Controparte_1
La ricorrente esponeva che il matrimonio era andato in crisi a causa del comportamento del coniuge, il quale, oltre a violare il dovere di fedeltà, aveva tenuto condotte aggressive verso la ricorrente e verso i figli;
aveva altresì omesso di provvedere ai bisogni della prole, tanto che il
Tribunale per i minorenni, con sentenza n. 3087/20, lo aveva dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore;
con il medesimo CP_1 provvedimento il figlio era stato affidato al servizio sociale del Comune di Gravina di Catania, in regime di semiconvitto;
tale misura si era resa necessaria non a causa dell'inidoneità genitoriale della madre ma per la sua condizione di fragilità fisica e psicologica (la ricorrente è affetta da cecità e, durante la convivenza matrimoniale, non era stata in grado di fronteggiare l'aggressività del marito nei suoi confronti e nei confronti dei figli).
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva l'affidamento esclusivo del figlio minorenne e la corresponsione di un assegno mensile pari ad euro 250,00 quale contributo al mantenimento di quest'ultimo.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva , il quale chiedeva Controparte_1 pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie e il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 12.9.2020, il Presidente nulla disponeva in ordine all'affidamento e collocamento del figlio minore, prendendo atto di quanto statuito dal Tribunale per i minorenni;
poneva a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di mantenimento del figlio minore, la somma di euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, stante la rinuncia della ricorrente alla prova orale già ammessa.
All'udienza del 16.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni;
quindi la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
2 La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito, deducendo condotte lesive dell'integrità fisica e morale propria e dei figli;
ha richiamato a tal fine i fatti accertati dal
Tribunale per i minorenni, nel corso del procedimento che ha portato alla decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale.
Il resistente ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie, deducendo la violazione dell'obbligo di coabitazione, nonché di assistenza morale e materiale.
Riguardo alla domanda di addebito, va ricordato che la rottura della comunione può derivare dalla violazione, da parte di uno dei due coniugi, dei doveri normalmente discendenti dal matrimonio e cioè fedeltà, assistenza morale e materiale, coabitazione. In tal caso, su richiesta della parte che vi ha interesse, il giudice può addebitare la separazione all'altro coniuge.
Se un coniuge pone in essere degli atti violenti nei confronti dell'altro, commette delle violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé soli, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti certamente l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito.
Le violenze, pur rientrando nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale, costituiscono altresì violazione dei diritti garantiti dalla Costituzione e sono sempre causa di addebito (v. Cass., n. 31351/22; n. 27324/22; n. 3925/18); il giudice, in presenza di condotte provate, non deve valutare il comportamento dell'altro coniuge né accertare il nesso di causalità tra la violazione e la crisi coniugale (v. Cass., n. 27766/22, che ha chiarito che un solo episodio di percosse è sufficiente per la pronuncia di addebito).
La documentazione relativa all'esito del procedimento svoltosi dinnanzi al Tribunale per i minorenni riscontra le allegazioni della ricorrente in ordine alla personalità violenta del resistente, che ha adottato uno stile genitoriale altrettanto violento, offensivo e umiliante. Il
Tribunale per i minorenni ha stigmatizzato i comportamenti paterni che “sono stati causa, per
, di turbamento e disagi emotivi;
hanno determinato sofferenze nel minore CP_1 compromettendone il percorso di crescita, lo hanno pregiudicato, non consentendo al minore di crescere e sviluppare la sua personalità in un ambiente familiare sano e sereno” (cfr. pag. 10, sentenza Trib. Min. n. 3087/2020)
La gravità di siffatte condotte è stata causa della frattura del consorzio coniugale e ha imposto alla ricorrente l'allontanamento dal coniuge, al fine di primario di salvaguardare il benessere dei figli (cfr. pag. 11 sent. cit.; “Avuto riguardo alla madre del minore, ritiene il Collegio che quest'ultima, nonostante le critiche condizioni di salute che presenta (la è affetta da cecità) Pt_1
e la sua fragilità, provata dal fatto che per anno ha tollerato i comportamenti del marito e il clima conflittuale in cui e sono stati costretti a crescere, presenta tuttavia capacità Per_1 CP_1
3 genitoriali. La è infatti riuscita, grazie all'aiuto e al sostegno dei propri familiari, a porre Pt_1 fine alla convivenza con il convivenza che ha tanto pregiudicato ”). CP_1 CP_1
Va conseguentemente accolta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
A fronte della comprovata violazione dei doveri coniugali da parte del resistente, il definitivo abbandono della casa familiare da parte della ricorrente appare giustificato e come tale inidoneo a fondare una pronuncia di addebito della separazione;
il resistente non ha provato né chiesto di provare i fatti (solo genericamente allegati) posti a fondamento dell'asserita violazione del dovere di assistenza morale e materiale da parte della coniuge. Da ciò discende il rigetto della domanda di addebito formulata dal resistente.
Passando alle statuizioni in favore della prole, va rilevato che il Tribunale per i Minorenni, con provvedimento del 14.5.2020, depositato il 20.5.2020 (reso all'esito del proc. n. 780/2011 Reg.
V.G.), ha dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale e, in limitazione Controparte_1 della responsabilità genitoriale di ha confermato l'affidamento di Parte_1 [...]
al Servizio Sociale, con inserimento del minore in comunità in regime di CP_1 semiconvitto;
ha conferito al Servizio Sociale del Comune di Gravina di Catania l'incarico di monitorare costantemente le condizioni di benessere del minore e le capacità di accudimento della madre e di organizzare la ripresa degli incontri tra il minore e il padre, ove ciò sia desiderato dal minore, in via graduale, con modalità protette presso Spazio Neutro e comunque in presenza di un operatore, nella misura di un incontro alla settimana sino a diversa determinazione del Tribunale ordinario;
ha confermato la presa in carico del minore da parte del
S.N.P.I. con incarico di sostenere il minore durante la fase adolescenziale e sino al compimento della maggiore età.
In questa sede non può che prendersi atto dei provvedimenti già adottati in relazione al minore e della disciplina dei rapporti già decisa dal Tribunale per i Minorenni, essendo il giudizio iniziato prima della proposizione del ricorso per separazione (iscritto al ruolo il 29.7.2020) ed essendo pertanto la competenza per i provvedimenti ex art. 337 c.c. del Tribunale per i Minorenni
(secondo la disciplina vigente ratione temporis).
L'attuale disciplina appare conforme all'interesse del figlio, ormai prossimo alla maggiore età.
La ricorrente ha dichiarato di essere autosufficiente sotto il profilo economico, percependo pensione di invalidità di 1247,36 euro mensili e venendo aiutata dai propri familiari, con i quali convive;
il resistente non ha depositato documentazione reddituale e ha dichiarato di svolgere saltuariamente l'attività di autotrasportatore;
ha riferito di percepire retribuzioni pari ad € 70,00 al giorno e di riuscire a lavorare, in media, due giorni alla settimana, benchè alcune volte abbia lavorato fino a quindici giorni in un mese;
il resistente è proprietario delle casa familiare, rimasta nella sua disponibilità.
4 In assenza di elementi sopravvenuti idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti e in assenza di documentazione reddituale, deve confermarsi il provvedimento già adottato in via provvisoria, ponendo a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio minore versando alla , entro il 5 di ogni mese, la somma mensile Pt_1 di euro 250,00 da adeguarsi annualmente in modo automatico secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Avuto riguardo alla prevalente soccombenza, le spese del giudizio vanno poste a carico del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 8612 /2020, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, con addebito a carico di;
[...] Controparte_1 rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente;
nulla dispone sull'affidamento e il collocamento del figlio minore , Controparte_1 prendendo atto di quanto statuito dal Tribunale per i Minorenni con la sentenza n. 3087/2020 del
14.5.2020;
PONE a carico del resistente l'obbligo di versare, in Controparte_1 favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 250,00 quale Parte_1 contributo al mantenimento del figlio minore convivente con la Controparte_1 madre, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
CONDANNA al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 3.800,00 oltre spese forfettarie al 15% IVA e
CPA come per legge.
DISPONE la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 05/12/2025
- Il Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Venera Condorelli Presidente est.
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
Dott. Capizzello Davide Giudice ha emesso la seguente
- SENTENZA nella causa iscritta al n. 8612 / 2020 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CINARDO GIOVANNI, giusta procura in atti
-
- RICORRENTE -
- CONTRO
, nato a CATANIA (CT) il 10/03/1980 C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. LAUDANI DOMENICO, giusta C.F._2 procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 16/12/2024 sulle conclusioni precisate come in atti e con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 27/07/2020 adiva il Tribunale chiedendo la Parte_1 separazione con addebito dal marito , con cui ha CP_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Gravina di Catania in data 6.10.2003.
1 Dal matrimonio sono nati i figli (nata il [...]), maggiorenne con proprio Persona_1 nucleo familiare, e (nato il [...]), ancora minorenne. Controparte_1
La ricorrente esponeva che il matrimonio era andato in crisi a causa del comportamento del coniuge, il quale, oltre a violare il dovere di fedeltà, aveva tenuto condotte aggressive verso la ricorrente e verso i figli;
aveva altresì omesso di provvedere ai bisogni della prole, tanto che il
Tribunale per i minorenni, con sentenza n. 3087/20, lo aveva dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore;
con il medesimo CP_1 provvedimento il figlio era stato affidato al servizio sociale del Comune di Gravina di Catania, in regime di semiconvitto;
tale misura si era resa necessaria non a causa dell'inidoneità genitoriale della madre ma per la sua condizione di fragilità fisica e psicologica (la ricorrente è affetta da cecità e, durante la convivenza matrimoniale, non era stata in grado di fronteggiare l'aggressività del marito nei suoi confronti e nei confronti dei figli).
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva l'affidamento esclusivo del figlio minorenne e la corresponsione di un assegno mensile pari ad euro 250,00 quale contributo al mantenimento di quest'ultimo.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva , il quale chiedeva Controparte_1 pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie e il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 12.9.2020, il Presidente nulla disponeva in ordine all'affidamento e collocamento del figlio minore, prendendo atto di quanto statuito dal Tribunale per i minorenni;
poneva a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di mantenimento del figlio minore, la somma di euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, stante la rinuncia della ricorrente alla prova orale già ammessa.
All'udienza del 16.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni;
quindi la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
2 La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito, deducendo condotte lesive dell'integrità fisica e morale propria e dei figli;
ha richiamato a tal fine i fatti accertati dal
Tribunale per i minorenni, nel corso del procedimento che ha portato alla decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale.
Il resistente ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie, deducendo la violazione dell'obbligo di coabitazione, nonché di assistenza morale e materiale.
Riguardo alla domanda di addebito, va ricordato che la rottura della comunione può derivare dalla violazione, da parte di uno dei due coniugi, dei doveri normalmente discendenti dal matrimonio e cioè fedeltà, assistenza morale e materiale, coabitazione. In tal caso, su richiesta della parte che vi ha interesse, il giudice può addebitare la separazione all'altro coniuge.
Se un coniuge pone in essere degli atti violenti nei confronti dell'altro, commette delle violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé soli, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti certamente l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito.
Le violenze, pur rientrando nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale, costituiscono altresì violazione dei diritti garantiti dalla Costituzione e sono sempre causa di addebito (v. Cass., n. 31351/22; n. 27324/22; n. 3925/18); il giudice, in presenza di condotte provate, non deve valutare il comportamento dell'altro coniuge né accertare il nesso di causalità tra la violazione e la crisi coniugale (v. Cass., n. 27766/22, che ha chiarito che un solo episodio di percosse è sufficiente per la pronuncia di addebito).
La documentazione relativa all'esito del procedimento svoltosi dinnanzi al Tribunale per i minorenni riscontra le allegazioni della ricorrente in ordine alla personalità violenta del resistente, che ha adottato uno stile genitoriale altrettanto violento, offensivo e umiliante. Il
Tribunale per i minorenni ha stigmatizzato i comportamenti paterni che “sono stati causa, per
, di turbamento e disagi emotivi;
hanno determinato sofferenze nel minore CP_1 compromettendone il percorso di crescita, lo hanno pregiudicato, non consentendo al minore di crescere e sviluppare la sua personalità in un ambiente familiare sano e sereno” (cfr. pag. 10, sentenza Trib. Min. n. 3087/2020)
La gravità di siffatte condotte è stata causa della frattura del consorzio coniugale e ha imposto alla ricorrente l'allontanamento dal coniuge, al fine di primario di salvaguardare il benessere dei figli (cfr. pag. 11 sent. cit.; “Avuto riguardo alla madre del minore, ritiene il Collegio che quest'ultima, nonostante le critiche condizioni di salute che presenta (la è affetta da cecità) Pt_1
e la sua fragilità, provata dal fatto che per anno ha tollerato i comportamenti del marito e il clima conflittuale in cui e sono stati costretti a crescere, presenta tuttavia capacità Per_1 CP_1
3 genitoriali. La è infatti riuscita, grazie all'aiuto e al sostegno dei propri familiari, a porre Pt_1 fine alla convivenza con il convivenza che ha tanto pregiudicato ”). CP_1 CP_1
Va conseguentemente accolta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente.
A fronte della comprovata violazione dei doveri coniugali da parte del resistente, il definitivo abbandono della casa familiare da parte della ricorrente appare giustificato e come tale inidoneo a fondare una pronuncia di addebito della separazione;
il resistente non ha provato né chiesto di provare i fatti (solo genericamente allegati) posti a fondamento dell'asserita violazione del dovere di assistenza morale e materiale da parte della coniuge. Da ciò discende il rigetto della domanda di addebito formulata dal resistente.
Passando alle statuizioni in favore della prole, va rilevato che il Tribunale per i Minorenni, con provvedimento del 14.5.2020, depositato il 20.5.2020 (reso all'esito del proc. n. 780/2011 Reg.
V.G.), ha dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale e, in limitazione Controparte_1 della responsabilità genitoriale di ha confermato l'affidamento di Parte_1 [...]
al Servizio Sociale, con inserimento del minore in comunità in regime di CP_1 semiconvitto;
ha conferito al Servizio Sociale del Comune di Gravina di Catania l'incarico di monitorare costantemente le condizioni di benessere del minore e le capacità di accudimento della madre e di organizzare la ripresa degli incontri tra il minore e il padre, ove ciò sia desiderato dal minore, in via graduale, con modalità protette presso Spazio Neutro e comunque in presenza di un operatore, nella misura di un incontro alla settimana sino a diversa determinazione del Tribunale ordinario;
ha confermato la presa in carico del minore da parte del
S.N.P.I. con incarico di sostenere il minore durante la fase adolescenziale e sino al compimento della maggiore età.
In questa sede non può che prendersi atto dei provvedimenti già adottati in relazione al minore e della disciplina dei rapporti già decisa dal Tribunale per i Minorenni, essendo il giudizio iniziato prima della proposizione del ricorso per separazione (iscritto al ruolo il 29.7.2020) ed essendo pertanto la competenza per i provvedimenti ex art. 337 c.c. del Tribunale per i Minorenni
(secondo la disciplina vigente ratione temporis).
L'attuale disciplina appare conforme all'interesse del figlio, ormai prossimo alla maggiore età.
La ricorrente ha dichiarato di essere autosufficiente sotto il profilo economico, percependo pensione di invalidità di 1247,36 euro mensili e venendo aiutata dai propri familiari, con i quali convive;
il resistente non ha depositato documentazione reddituale e ha dichiarato di svolgere saltuariamente l'attività di autotrasportatore;
ha riferito di percepire retribuzioni pari ad € 70,00 al giorno e di riuscire a lavorare, in media, due giorni alla settimana, benchè alcune volte abbia lavorato fino a quindici giorni in un mese;
il resistente è proprietario delle casa familiare, rimasta nella sua disponibilità.
4 In assenza di elementi sopravvenuti idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti e in assenza di documentazione reddituale, deve confermarsi il provvedimento già adottato in via provvisoria, ponendo a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio minore versando alla , entro il 5 di ogni mese, la somma mensile Pt_1 di euro 250,00 da adeguarsi annualmente in modo automatico secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Avuto riguardo alla prevalente soccombenza, le spese del giudizio vanno poste a carico del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 8612 /2020, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, con addebito a carico di;
[...] Controparte_1 rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente;
nulla dispone sull'affidamento e il collocamento del figlio minore , Controparte_1 prendendo atto di quanto statuito dal Tribunale per i Minorenni con la sentenza n. 3087/2020 del
14.5.2020;
PONE a carico del resistente l'obbligo di versare, in Controparte_1 favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 250,00 quale Parte_1 contributo al mantenimento del figlio minore convivente con la Controparte_1 madre, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
CONDANNA al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 3.800,00 oltre spese forfettarie al 15% IVA e
CPA come per legge.
DISPONE la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 05/12/2025
- Il Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli
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