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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/06/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4775 del R.G.A.C. dell'anno 2018, vertente
TRA
, IN PERSONA DEL L.R.P.T. (c.f. ), con gli Parte_1 P.IVA_1 avvocati Santa Durante e Saverio Molica
-attore/opponente-
E
IN PERSONA DEL L.R.P.T. (c.f. ), con gli avvocati Controparte_1 P.IVA_2
Leopoldo Conti e Vincenzo Palomba
-convenuta/opposta-
NONCHE'
, IN PERSONA DEL L.R.P.T. (c.f. ), Controparte_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro
-terzo chiamato-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di somministrazione.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 2/5/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
Pag. 1 a 12 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, proponendo opposizione Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 607 del 5/7/2018, con il quale l'ente opponente era stato condannato a corrispondere, in favore dell'opposta, la somma di € 478.343,18, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, a titolo di corrispettivo della fornitura di energia elettrica e di gas da parte della società la quale, a sua volta, aveva ceduto il Controparte_3 suddetto credito alla nell'ambito di una operazione di factoring. Controparte_1
A sostegno dell'opposizione, il ha dedotto: a) il proprio difetto di legittimazione Pt_1 passiva – spettante, in tesi, al Ministero di Giustizia, di cui ha chiesto la chiamata in causa
– in relazione alla pretesa creditoria relativa alla fornitura di energia elettrica e di gas in favore degli uffici giudiziari ricadenti nel territorio dell'Ente, per un ammontare complessivo di € 277.794,56; b) l'intervenuto pagamento di parte del credito ingiunto;
c) la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova del credito.
1.1. Si costituiva tempestivamente (rimessa in termini con Controparte_1 provvedimento del 22/1/2019, le cui motivazioni si richiamano e si condividono integralmente in questa sede, tenuto, altresì, conto del fatto che l'opposta ha proposto soltanto mere difese e non già eccezioni in senso stretto), contestando l'eccepito difetto di legittimazione passiva del e riconoscendo, comunque, l'intervenuto parziale Pt_1 pagamento delle somme di cui alle fatture poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo, per un ammontare di € 59.606,92. Chiedeva, pertanto, la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di € 418.736,26, oltre interessi moratori.
1.2. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva il Controparte_2 chiedendo al Tribunale di rigettare le domande svolte dal nei suoi Parte_1 confronti poiché infondate, con vittoria delle spese di lite del giudizio.
1.3. Istruita documentalmente, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del
2/5/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., nelle seguenti forme: venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti giorni per il deposito delle repliche.
Pag. 2 a 12 2. L'opposizione è fondata solo in parte e deve, pertanto, essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
3. In premessa, giova evidenziare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr., secondo comma dell'art. 645 c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (in tale senso, Cass. civ., sez. III, 17/11/2003, n. 17371;
Cass. civ., sez. I, 22/04/2003, n. 6421), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia
(ex multis cfr., Cass. civ. sez. III, 15/07/2005, n. 15026; Cass. civ. sez. II 12/08/2005 n.
16911); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato indipendentemente dall'esistenza – ovvero, dalla persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Come noto, quanto al riparto dell'onere della prova nell'ambito del giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo, il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. e che, pertanto, anche in questo procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o
Pag. 3 a 12 fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso,
Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I,
13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
4. Sempre in via preliminare, deve evidenziarsi l'irrilevanza in questa sede della contestazione, mossa con il proprio atto introduttivo dall'opponente, concernente la mancanza della prova scritta idonea a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto
– una volta investito della causa di opposizione – il giudice è tenuto, anche indipendentemente dalla legittimità dell'emessa ingiunzione, a decidere sul rapporto controverso: in altre parole, poiché il giudizio di opposizione instaura un normale giudizio di cognizione, soggetto alle ordinarie regole relative all'istruzione probatoria, le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria restano superate dall'accertamento dell'esistenza del credito, accertamento cui è possibile giungere anche in ragione dell'integrazione istruttoria di parte opposta. Secondo la giurisprudenza consolidata, infatti, costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli art. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto (cfr., Cass. civ., sez. I, 24 luglio 2000, n.
9685; Cass. civ., sez. lav., 9 ottobre 2000, n. 13429, ma si veda anche Cass. civ., sez. I, 14 marzo 1995, n. 2924, secondo la quale “mentre prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli art. 633 e 634 c.p.c. è qualsiasi documento proveniente dal debitore o da un terzo che abbia intrinseca legalità, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto, così come il debitore può dimostrare
l'insussistenza del preteso diritto del creditore”). Conseguentemente, la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata, in tale fase, non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto, piuttosto, ad
Pag. 4 a 12 un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda di ingiunzione, dovendosi di conseguenza escludere un'autonoma pronunzia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento, neppure agli effetti dell'incidenza delle spese della sola fase monitoria (in questo senso, Tribunale Bari, sez. I, 31/12/2004, n. 2696).
5. Stanti tali premesse, venendo al caso di specie, non occorre verificare la legittimità del decreto opposto ma piuttosto occorre verificare la sussistenza del credito ingiunto, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
6. Quanto al primo aspetto, dall'esame degli atti di causa, risulta che le singole fatture oggetto della richiesta di ingiunzione sono state debitamente allegate dalla banca opposta già con la domanda monitoria. E deve evidenziarsi, altresì, che, con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, il non ha contestato l'esistenza del rapporto Parte_1 negoziale fra le parti ma ha piuttosto eccepito di aver già parzialmente corrisposto l'importo richiesto ed ha contestato il proprio difetto di legittimazione passiva per una parte del credito azionato.
6.1. Posto, dunque, che la stessa parte opponente ha esplicitamente riconosciuto il rapporto di fornitura intercorso fra le parti, si osserva che l'esistenza del rapporto è comprovata dalla documentazione prodotta da parte opposta, la quale ha prodotto, in allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c., le proposte contrattuali intercorse tra il ed debitamente sottoscritte ed afferenti ogni Parte_1 Controparte_3 singolo punto di prelievo ove la fornitura è stata erogata.
Nei propri scritti difensivi la difesa del non ha in alcun modo contestato tale Pt_1 documentazione prodotta dalla a sostegno della domanda di pagamento, né la CP_1 congruità degli importi fatturati sulla base dei consumi effettuati, con la conseguenza che può ritenersi provata l'esistenza del rapporto di fornitura di energia elettrica e gas in favore del . Parte_1
7. Con riferimento, poi, alla quantificazione del credito spettante a Controparte_1
l'opposta, sin dalla comparsa costitutiva, ha dedotto che, a seguito dell'esame della documentazione prodotta dal nella presente sede (mandati di Parte_1
Pag. 5 a 12 pagamento ed elenco fatture saldate), ha riscontrato l'intervenuto parziale adempimento del credito vantato, per complessivi € 59.606,92.
A fronte di tale specifica allegazione, l'opponente (che, del resto, neppure nell'atto introduttivo del giudizio aveva esattamente quantificato l'ammontare dei pagamenti effettuati, limitandosi a rinviare alla documentazione versata in atti) non ha, altrettanto specificamente, dedotto di aver corrisposto un diverso importo, bensì ha genericamente affermato che “gli importi corrisposti siano ampiamente maggiori di quelli riconosciuti da controparte, giusta mandati in atti” (cfr. memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c.), anche in tal caso senza effettuare alcun conteggio analitico atto a contrastare l'asserzione dell'opposta; tanto più che “il mandato di pagamento è un ordine amministrativo del competente organo della pubblica amministrazione diretto ad un soggetto, il tesoriere, legato da un rapporto di servizio, con cui si dispone l'attività esecutiva di pagamento di una determinata somma di danaro ad uno o più creditori dello Stato. Un tale ordine non esaurisce la sua efficacia all'interno della amministrazione, ma la estende anche nei confronti del terzo creditore, al quale deve essere, però, comunicata la sua emissione mediante l'avviso di pagamento, così che egli sia in condizioni di provvedere alla riscossione. Quindi, il semplice fatto della emissione del mandato non costituisce prova dell'adempimento: “Il mandato di pagamento - ossia l'ordine, impartito al tesoriere dal competente organo della p. a., con cui si dispone l'attività esecutiva di pagamento di una determinata somma di denaro in favore del creditore della p. a. medesima, al quale deve esserne dato avviso, costituisce un atto unilaterale preordinato all'adempimento dell'obbligazione e, pertanto, la sua emissione non integra, di per sé, un adempimento liberatorio (Cass. civ., Sez. Unite, 30/05/1989, n. 2627)” (Trib. Roma, sez. II civ., 12 aprile
2022, n. 5535).
Ne consegue che, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., deve affermarsi che il credito residuo vantato dalla per la somministrazione di energia elettrica e gas è pari alla Controparte_1 complessiva somma di € 418.736,26.
8. Per quanto appena esposto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto stante la minor somma, pari ad € 418.736,26, vantata da parte opposta rispetto all'importo di cui al decreto opposto.
Pag. 6 a 12 9. Occorre ora individuare il soggetto tenuto al pagamento nei confronti di CP_1 del suddetto importo per la fornitura di energia elettrica e gas effettuata in favore del
[...]
. L'Ente, invero, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione Parte_1 passiva (a ben vedere, difetto di titolarità passiva del rapporto controverso) in ordine alla parte della domanda concernente le fatture relative alla fornitura di energia elettrica e di gas in favore degli edifici adibiti a sede degli Uffici giudiziari insistenti nella Città di
, per i consumi effettuati dal 1° settembre 2015. Parte_1
9.1. In particolare, a fondamento dell'opposizione, il ha dedotto Parte_1 che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 contenente le “Disposizioni per la formazione annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, all'art. 1, comma 526, ha previsto che, a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie di cui all'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 sono trasferite dai Comuni al Ministero della Giustizia e che il Ministero della Giustizia subentra nei rapporti in corso fatta salva la facoltà di recesso.
Le spese obbligatorie di cui all'art. 1 della legge 392/1941 sono tutte quelle necessarie per i locali ad uso degli Uffici giudiziari e quindi anche quelle necessarie per l'illuminazione, il riscaldamento, la manutenzione e la custodia dei locali medesimi. Pertanto, secondo la prospettazione di parte opponente, tutte le fatture riferite alla fornitura di energia elettrica e di gas agli Uffici giudiziari ed elencate nel documento prodotto in giudizio come “allegato
C”, relative al periodo 24 giugno 2016/12 giugno 2017, non dovrebbero essere saldate dal ma dal . Parte_1 Controparte_2
9.2. Il Giustizia terzo chiamato, costituitosi in giudizio, non ha contestato Controparte_2
l'applicabilità alla fattispecie del menzionato dell'art. 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ma ha piuttosto eccepito di non essere tenuto al pagamento delle fatture prodotte dalla mancando la prova che la somma indicata dal CP_1 Parte_1
si riferisca proprio a consumi elettrici e di gas degli uffici giudiziari.
[...]
Ha, in particolare, dedotto che, a seguito di corrispondenza intercorsa col Parte_1
, al fine della gestione del subentro del Ministero nelle forniture di energia
[...] elettrica e di gas, l'Ente ha trasmesso un elenco di 22 POD di pertinenza degli Uffici giudiziari: di questi, tuttavia, i POD IT001E76576751, IT001E80895729,
IT001E76564699, IT001E76570327, IT 001E00258222 (tutti relativi alla fornitura di
Pag. 7 a 12 energia elettrica) risultano all'interno di proprietà private (ad es., il POD IT001E80895729, sito in Piazza Matteotti n. 7) o a servizio di altri edifici (ad es., la scuola Istituto
Comprensivo Catanzaro Est, sita nei locali di Via Acri e servita dal POD IT001E76576751)
o non sono identificabili (POD IT001E76564699); quanto alla fornitura di gas, i PDR
00882603733896, 00882603733912, 008826037333938, collocati in Via Paparo, sono chiusi e non utilizzati da Uffici giudiziari.
Nelle more del giudizio, comunque, il Ministero ha provveduto a corrispondere a CP_1
[...
la somma di € 277.794,56, ma ha dedotto che il consumo riferibile ad Uffici giudiziari
è pari soltanto ad € 262.976,42 e che il pagamento dell'ulteriore somma di € 14.818,14, della quale è stata chiesta la restituzione, è stato frutto di un mero errore materiale (cfr. note di trattazione scritta del 21/9/2022 e documentazione ad essa allegata).
9.3. Ciò posto, ritiene il Tribunale, alla luce delle allegazioni svolte dalle parti e del compendio documentale in atti, che il soggetto tenuto al pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e gas per gli uffici giudiziari, per i periodi successivi al 1° settembre 2015, sia il , dovendosi applicare alla fattispecie il Controparte_2 richiamato art. 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha previsto che, a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie di cui all'art. 1 della legge 24 aprile
1941, n. 392 sono trasferite dai Comuni al e che il Controparte_2 Controparte_2
subentra nei rapporti in corso fatta salva la facoltà di recesso. Con la precisazione
[...] che, non essendo state svolte contestazioni specifiche sul punto, può reputarsi pacifico che fra le spese obbligatorie a carico del Ministero rientrano anche tutte quelle Controparte_2 che sono necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari.
Non vi è dubbio, pertanto, che, mentre la norma non incide sulle posizioni di credito e di debito sussistenti alla data del 1° settembre 2015, per il periodo successivo a quella data, è la legge stessa a stabile il subentro del nei contratti in corso, salva Controparte_2 la facoltà di recesso.
A ciò consegue che detto subentro nei rapporti di fornitura, disposto ex lege, contrariamente a quanto affermato dal terzo chiamato, di certo non è precluso dal fatto che le fatture per le mensilità successive all'entrata in vigore della norma, non fossero state inviate al Ministero
Pag. 8 a 12 ma al e che non fosse stata ancora effettuata la voltura delle utenze Parte_1 di energia elettrica e di gas.
È, inoltre, irrilevante la circostanza allegata che non vi fosse stato, per quei periodi, il formale subentro del nei contratti intestati al Controparte_2 Parte_1
relativi alla suddetta fornitura.
[...]
Sul punto occorre, infatti, evidenziare che, come affermato già in giurisprudenza, fino al
30 agosto 2015 i soggetti gravati dalle spese necessarie per i locali destinati ad uffici giudiziari erano i Comuni, i quali dovevano stipulare i contratti diretti soddisfare tale specifico interesse pubblico;
le posizioni di debito e credito scaturite fino a quella data dai contratti già stipulati sono rimaste in capo ai medesimi Comuni;
invece, nei rapporti contrattuali in essere in quel momento, è subentrato, per il futuro, il , che, CP_2 coerentemente, si è visto attribuire dalla legge la facoltà di recedere da accordi ai quali non aveva partecipato;
conseguentemente, dalla medesima data l'ente pubblico tenuto a stipulare i nuovi contratti è il Ministero della Giustizia, in luogo dei Comuni, ormai estromessi persino dai rapporti inerenti i contratti da essi stessi stipulati, pur avendo mantenuto le posizioni di debito e credito sorte fino al 30 agosto 2015. Ne deriva che il trasferimento delle spese obbligatorie non è un mero transito di passività dai bilanci degli enti locali alla contabilità ministeriale, ma è un formale cambiamento del soggetto pubblico investito della funzione pubblica: se fino al 30 agosto 2015 erano i Comuni ad essere tenuti ad assicurare i servizi necessari per i locali destinati ad uffici giudiziari, dal 1° settembre
2015 il soggetto gravato di tali compiti è il Ministero della Giustizia. Si tratta, infatti, di norma imperativa che riguarda la validità del contratto, piuttosto che il comportamento dei contraenti, giacché, in funzione del buon andamento della pubblica amministrazione, ha attribuito dal 1° settembre 2015 al solo il potere di concludere Controparte_2 contratti per le spese necessarie ai locali destinati agli uffici giudiziari, vietando, quindi, ai
Comuni di procedere alla stipula di contratti nel medesimo settore (cfr. Tribunale Paola,
03/06/2021, n. 397).
Deve, pertanto, affermarsi che, a seguito dell'entrata in vigore della norma in esame, il soggetto legittimato a concludere contratti relativi alle spese obbligatorie per gli Uffici giudiziari era, in ogni caso, il e non il . CP_2 Parte_1
Pag. 9 a 12 9.4. Del resto, come detto, lo stesso Ministero ha provveduto, in corso di causa, al pagamento delle fatture azionate dalla per i consumi di corrente e di gas relativi CP_1 agli uffici giudiziari di , eccependo, tuttavia, che l'importo dovuto è pari ad € Parte_1
262.976,42, dal momento che alcuni contatori che erano compresi nell'elenco trasmesso dal presentavano delle incongruenze, poiché non risultavano occupati da uffici Pt_1 giudiziari, e che altri contatori risultavano addirittura in disuso.
Ritiene il Tribunale che la tesi difensiva sostenuta dal , alla luce della mancata
CP_2 contestazione ad opera delle controparti e, in particolare, dell'assenza di qualsivoglia richiesta istruttoria volta a dimostrare che i contatori indicati dal fossero, in
CP_2 realtà, a servizio di uffici giudiziari, debba ritenersi provata e che debba, pertanto, ritenersi che il debito del sia pari, appunto, all'importo di € 262.976,42, integralmente
CP_2 corrisposto in corso di giudizio (tanto che la stessa in sede di comparsa CP_1 conclusionale, ha affermato di aver restituito al la somma di € 14.818,14;
CP_2 circostanza non smentita dall'Amministrazione).
10. Ne consegue che, alla luce di tutto quanto sin qui esposto, il è Parte_1 tenuto al pagamento della restante parte del credito, pari ad € 155.759,84 (ossia, €
418.736,26 - € 262.976,42).
Considerato che, tuttavia, la Banca ha espressamente limitato la richiesta di condanna dell'opponente all'importo di € 149.763,23, è quest'ultima la somma che l'Ente opponente deve essere condannato a corrispondere all'opposta.
11. Sul predetto importo, sono dovuti gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002, richiesti dalla opposta già con il ricorso monitorio, con le seguenti precisazioni. CP_1
Come noto l'art. 2 del d.lgs. n. 231/2002 dispone che: “
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) “transazioni commerciali”, i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo;
b) “pubblica amministrazione”, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito
Pag. 10 a 12 per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici;
c) “imprenditore”, ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;
d) “ritardi di pagamento”, l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali;
e) “saggio di interesse applicato dalla B.C.E. alle sue principali operazioni di rifinanziamento”, il saggio di interesse applicato a simili operazioni nei casi di appalti a saggio fisso. Nel caso in cui un'operazione di rifinanziamento principale sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a saggio variabile, il saggio di interesse si riferisce al saggio di interesse marginale che risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a saggio unico e le aggiudicazioni a saggio variabile”.
Non vi è dubbio, pertanto, che l'obbligazione pecuniaria oggetto del presente giudizio rientri fra quelle cui si applica il summenzionato disposto normativo.
Nella specie, per quanto riguarda il , sono dovuti gli interessi Parte_1 maturati, ai sensi del citato d.lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla data di scadenza della fattura – indicata, in relazione a ciascuna fattura, nel prospetto contabile alla colonna “data scadenza” – alla data di effettivo soddisfo.
Per ciò che attiene la misura, essa è quella degli interessi legali di mora, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 5 del d.lgs. 231/2002, così come novellato dal d.lgs. n. 192/2012.
12. In ragione del riconoscimento del credito vantato dall'opposta nei confronti del in misura molto ridotta rispetto all'importo richiesto con il ricorso Parte_1 per decreto ingiuntivo, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite per la metà.
Parte opponente è condannata al pagamento nei confronti di delle spese Controparte_1 del presente giudizio per la restante metà; spese che vengono liquidate per l'intero come in dispositivo, secondo i parametri di cui alle tabelle di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale, del suo valore
Pag. 11 a 12 (con applicazione dello scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00, in applicazione del criterio del decisum, invece che di quello del disputatum, per l'individuazione del valore della lite) e di un importo pari al minimo tariffario, attesa la modesta difficoltà delle questioni controverse affrontate.
Alla luce dell'intervenuto pagamento, in corso di giudizio, delle somme dovute dal
(circostanza che comporta il rigetto della domanda proposta nei Controparte_2 confronti di quest'ultimo), per un minore importo rispetto a quello indicato dal Parte_1
, le spese di lite tra l'opponente ed il terzo chiamato vengono, invece,
[...] integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 607/2018 del Tribunale di Catanzaro;
2. condanna il al pagamento in favore di del Parte_1 Controparte_1 complessivo importo di € 149.763,23, oltre interessi come indicato in parte motiva;
3. nel rapporto processuale tra il e compensa Parte_1 Controparte_1 per metà le spese di lite, liquidate per l'intero in € 634,00 per spese della procedura monitoria ed € 7.052,00 per onorari, oltre accessori di legge, e pone a carico di parte opponente la restante metà;
4. compensa integralmente le spese di lite tra il ed il Parte_1 [...]
. Controparte_2
Si comunichi.
Catanzaro, 17/06/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo Consolle)
Il Giudice
Stefano Costarella
Pag. 12 a 12