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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 7217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7217 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 27644/2024 R.G. vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli alla Via G. Gigante 3B, presso lo studio degli avv.ti Ferdinando Verde e Andrea
Vitale, che lo rappresentano e difendono come in atti
-RICORRENTE-
, in persona del suo Presidente e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, e presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi, n° 55 Napoli;
CP_1
-RESISTENTE-
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito N.371 2024 00089567 06 000.
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa.
________________________
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.12.2024 parte ricorrente esponeva: di aver ricevuto in data 4.11.2024 a mezzo pec l'avviso di addebito N.371 2024 00089567
06 000 con il quale l' richiedeva il pagamento di euro 46.726,15 per omesso CP_1 versamento di contributi IVS emesso a seguito di accertamento presuntivo che ha disconosciuto l'esistenza del rapporto di natura subordinata dei sig. e Persona_1
1 con la società riqualificando i dipendenti come Persona_2 Parte_2 collaboratori familiari;
che in data 19.10.2022 l' aveva notificato alla società a mezzo pec, CP_1 Parte_2 il provvedimento di disconoscimento d'ufficio, senza aver svolto alcuna attività ispettiva, del rapporto di lavoro subordinato con i sigg. , , sul Persona_2 Persona_1 presupposto del rapporto di parentela dei sig.ri e con il Persona_1 Persona_2 ricorrente sig. socio ed Amministratore unico della società Parte_1 Parte_2
[...
che a seguito di tale provvedimento di disconoscimento i sig.ri e Persona_2 Per_1
ricevevano comunicazione della loro iscrizione nella gestione Artigiani quali
[...] collaboratori d'impresa dell'Azienda e con decorrenza a far data dal 19/10/2022; che avverso il detto provvedimento il ricorrente proponeva ricorso amministrativo, e, adito
Codesto Tribunale per l'opposizione all'avviso di addebito notificatogli chiedeva, previa sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato: “1) accertare e dichiarare l'ammissibilità della domanda;
2) accertare e dichiarare che in ragione di quanto ut sopra esposto nulla è dovuto dal ricorrente all' 3) accogliere il presente ricorso e conseguentemente dichiarare illegittimo CP_1 ed improduttivo di effetti l'avviso di addebito N.371 2024 00089567 06 000 notificato a mezzo pec al domicilio digitale in data 04.11.2024, revocandolo e/o Email_1 annullandolo e/o disapplicandolo il provvedimento a questo connesso ovvero il Prot. CP_1
5105.19/10/2022. rilevando l'illegittimità, l'illeceità e l'infondatezza del P.IVA_1 CP_1 provvedimento della Sede , previo accertamento della natura subordinata Controparte_2 del rapporto di lavoro dei sig.ri e con la soc. Persona_1 Persona_2 Parte_2 con decorrenza rispettivamente dal 23/09/2014 e dal 03/06/2019. 4) dichiarare la legittimità
[...] dei versamenti contributivi effettuati dalla su tutti gli emolumenti corrisposti Parte_2 in favore dei dipendenti e nel periodo di assunzione ed il Persona_1 Persona_2 conseguente obbligo dell' di mantenere sì come accreditati detti contributi sulla posizione CP_1 assicurativa dei dipendenti e dunque dichiarare illegittimo ed improduttivo di effetti revocandolo
e/o annullandolo e/o disapplicandolo il provvedimento -Prot. 5105.19/10/2022. CP_1 P.IVA_1
e gli atti e provvedimenti a questo connesso, rilevando l'illegittimità, l'illeceità e CP_1
l'infondatezza; 5) annullare ogni ulteriore atto, connesso, vicario, conseguente e/o consequenziale, comunque, lesivo degli interessi del sig. . 6) Con vittoria di spese e competenze di Parte_1 giudizio con attribuzione”.
Si costituiva l' che, con varie argomentazioni, chiedeva il rigetto del ricorso con CP_1 vittoria di spese.
Non veniva svolta istruttoria e alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la causa viene decisa.
In via preliminare, atteso che l'avviso di addebito impugnato è stato emesso sul presupposto dell'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in quanto appunto si riferisce a somme astrattamente dovute per l'iscrizione alla gestione artigiani, occorre verificare se, in base al
2 compendio probatorio allegato dalle parti, sia possibile rinvenire nel concreto svolgimento del rapporto di lavoro espletato dai figli del ricorrente all'interno della società di cui il padre
è socio ed amministratore unico, gli elementi della subordinazione. In secondo luogo, ritenere, conseguentemente, non dovute ovvero dovute ed in che misura le omissioni previdenziali vantate dall' . CP_1
Con riferimento al primo profilo, è utile rammentare che la disposizione di cui all'art. 2094
c.c. definisce il prestatore di lavoro subordinato come colui: ”che si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. L'elemento fondamentale, dunque, per qualificare il rapporto di lavoro come dipendente è la subordinazione, intesa come vincolo di natura personale che assoggetta il lavoratore al potere direttivo organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Quest'ultimo, tuttavia, deve accompagnarsi ad ulteriori tratti caratterizzanti, ossia lo stabile inserimento del lavoratore nella organizzazione dell'impresa e dell'azienda, la continuità delle prestazioni rese al servizio delle rispettive funzioni, l'obbligatorietà della prestazione stessa, il rispetto di un orario di lavoro, il coordinamento dei turni di lavoro, il compenso correlato al numero di ore di lavoro prestato. Tali elementi devono risultare in modo univoco non solo dal contratto, ma anche dalle modalità di svolgimento e coordinamento dell'attività lavorativa posta in essere (cfr. Cass. Civ. sent. n. 18253 dell'11/07/2018).
Tanto premesso, nel caso di specie, il corretto vaglio circa la sussistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato deve valutarsi anche tenuto conto della compatibilità della prestazione lavorativa di carattere subordinato con il vincolo di parentela sussistente tra il ricorrente amministratore e socio unico della s.r.l. datrice di lavoro e i figli dipendenti.
L' rappresenta che il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro CP_1 subordinato consegue alla carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 del codice civile. In specie ha riscontrato l'esistenza del rapporto di parentela di primo grado e la convivenza con l'amministratore unico e socio unico della società datrice di lavoro con i figli. Deduce che da ciò discenderebbe il cointeressamento dei figli nell'esercizio dell'impresa familiare e nell'andamento economico e di conseguenza andrebbero esclusi i requisiti richiesti per la prova della sussistenza del vincolo della subordinazione, potendo qualificare l'attività lavorativa prestata come collaborazione familiare.
Secondo la prospettazione dell' resistente le prestazioni lavorative rese fra persone CP_1 conviventi legate da vincolo di parentela o di affinità si presumono gratuite e non qualificabili come rapporto di lavoro subordinato. La presunzione può essere vinta solo da una rigorosa prova contraria, incombente sulla parte che sostiene l'esistenza della subordinazione.
Tale assunto, però, si pone in contrasto con il consolidato orientamento della Cassazione.
La Suprema Corte, infatti, afferma che in presenza di indici oggettivi che consentono di
3 riconoscere un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico nella organizzazione aziendale, nulla osta alla possibilità di riconoscere piena legittimità al rapporto di lavoro subordinato anche tra familiari.
Anche tra parenti strettissimi, purché, risulti: l'onerosità della prestazione;
la presenza costante presso il luogo di lavoro previsto dal contratto;
l'osservanza di un orario;
il
“programmatico valersi da parte del titolare della prestazione lavorativa” (del familiare); la corresponsione di un compenso a cadenze fisse. L'emersione di questi elementi consente di riconoscere la genuinità della prestazione lavorativa e l'effettività del rapporto di lavoro subordinato, a prescindere dall'appartenenza allo stesso nucleo familiare. Ciò perché dalla predetta sussistenza può oggettivamente desumersi “piuttosto che una partecipazione all'attività dettata da motivi di assistenza familiare legati alla condizione personale […] una tipologia di relazione maggiormente compatibile con la logica del corrispettivo della prestazione, piuttosto che con la destinazione alla copertura di contingenti e dunque variabili esigenze di vita, riconducibili alla nozione elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte di elemento sintomatico della subordinazione e come tali idonee ad offrire fondamento probatorio alla domanda dell'attore” (Cass. civ. ord. N. 4525/2018). La sussistenza di un vincolo familiare può (e non deve necessariamente) costituire una ragione per respingere la qualificazione della natura subordinata del rapporto di lavoro, intrattenuto tra le parti, quale alternativa alla ordinaria presunzione di onerosità del rapporto di lavoro subordinato. Tale presunzione di gratuità (del lavoro familiare) può essere superata
“fornendo la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione apprezzabile in riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro” (Cass. Civ. Sez. Lav., n. 12433/2015, ex multis),
“non potendosi escludere che le prestazioni svolte possano trovare titolo in un rapporto di lavoro subordinato, del quale deve essere fornita la prova” (Cass. Civ. Sez. Lav., n.
5632/2006).
Inoltre è stato affermato che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro dipendente si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa (di natura gratuita), ove però risulti provata la sussistenza della finalità di solidarietà al posto di quella lucrativa (Cass.
28.3.2018 n. 7703).
Relativamente alla vicenda che ci occupa il ricorrente ha depositato agli atti non solo i contratti di lavoro stipulati con i figli, ma anche i cedolini paga e i bonifici effettuati, gli estratti contributivi e le comunicazioni riguardanti tutti i dipendenti della CP_3 [...]
che, come risulta dalla visura camerale ha alle sue dipendenze, oltre i germani Parte_2
, altro personale. Per_1
A fronte di ciò l' non ha fornito elementi sufficienti a giustificare il provvedimento di CP_1 disconoscimento prima e il conseguente avviso di addebito.
4 Non ha effettuato un'ispezione sul luogo di lavoro e dalla lettura del provvedimento di disconoscimento comunicato alle parti emerge che l'istruttoria si è basata su presunzioni.
Dal rapporto di parentela è automaticamente discesa l'impossibilità di un rapporto di lavoro subordinato a favore di una collaborazione familiare che, come da giurisprudenza consolidata, risulta incompatibile con la società di capitali quale è la Parte_2
Infatti il rapporto di parentela potrebbe in astratto assumere rilevanza, rispetto al carattere dell'onerosità della prestazione di lavoro, limitatamente all'ipotesi dell'impresa familiare, disciplinata dall'art. 230 bis c.c., avente un carattere residuale ed incompatibile rispetto all'archetipo del rapporto di lavoro subordinato (cfr.Cass. n. 20157 del 2005). Nel caso di specie la forma giuridica prescelta per l'attività di impresa è invece quella della a CP_4 responsabilità limitata, nell'ambito della quale opera la presunzione di onerosità dell'attività lavorativa prestata, anche tra persone legate da vincoli di parentela.
Accertata dunque la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la
[...]
e e , il ricorso va accolto e l'avviso di Parte_2 Persona_1 Persona_2 addebito impugnato va dichiarato illegittimo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni istanza, eccezione, domanda disattesa così provvede:
a) Accoglie il ricorso e dichiara non dovute dal ricorrente le somme di cui all'avviso di addebito n. N.371 2024 00089567 06 000;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.200,00 oltre spese CP_1 generali, C.P. e IVA con attribuzione.
Napoli,
Il G.L.
Dott. Paolo Scognamiglio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 27644/2024 R.G. vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli alla Via G. Gigante 3B, presso lo studio degli avv.ti Ferdinando Verde e Andrea
Vitale, che lo rappresentano e difendono come in atti
-RICORRENTE-
, in persona del suo Presidente e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, e presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi, n° 55 Napoli;
CP_1
-RESISTENTE-
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito N.371 2024 00089567 06 000.
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa.
________________________
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.12.2024 parte ricorrente esponeva: di aver ricevuto in data 4.11.2024 a mezzo pec l'avviso di addebito N.371 2024 00089567
06 000 con il quale l' richiedeva il pagamento di euro 46.726,15 per omesso CP_1 versamento di contributi IVS emesso a seguito di accertamento presuntivo che ha disconosciuto l'esistenza del rapporto di natura subordinata dei sig. e Persona_1
1 con la società riqualificando i dipendenti come Persona_2 Parte_2 collaboratori familiari;
che in data 19.10.2022 l' aveva notificato alla società a mezzo pec, CP_1 Parte_2 il provvedimento di disconoscimento d'ufficio, senza aver svolto alcuna attività ispettiva, del rapporto di lavoro subordinato con i sigg. , , sul Persona_2 Persona_1 presupposto del rapporto di parentela dei sig.ri e con il Persona_1 Persona_2 ricorrente sig. socio ed Amministratore unico della società Parte_1 Parte_2
[...
che a seguito di tale provvedimento di disconoscimento i sig.ri e Persona_2 Per_1
ricevevano comunicazione della loro iscrizione nella gestione Artigiani quali
[...] collaboratori d'impresa dell'Azienda e con decorrenza a far data dal 19/10/2022; che avverso il detto provvedimento il ricorrente proponeva ricorso amministrativo, e, adito
Codesto Tribunale per l'opposizione all'avviso di addebito notificatogli chiedeva, previa sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato: “1) accertare e dichiarare l'ammissibilità della domanda;
2) accertare e dichiarare che in ragione di quanto ut sopra esposto nulla è dovuto dal ricorrente all' 3) accogliere il presente ricorso e conseguentemente dichiarare illegittimo CP_1 ed improduttivo di effetti l'avviso di addebito N.371 2024 00089567 06 000 notificato a mezzo pec al domicilio digitale in data 04.11.2024, revocandolo e/o Email_1 annullandolo e/o disapplicandolo il provvedimento a questo connesso ovvero il Prot. CP_1
5105.19/10/2022. rilevando l'illegittimità, l'illeceità e l'infondatezza del P.IVA_1 CP_1 provvedimento della Sede , previo accertamento della natura subordinata Controparte_2 del rapporto di lavoro dei sig.ri e con la soc. Persona_1 Persona_2 Parte_2 con decorrenza rispettivamente dal 23/09/2014 e dal 03/06/2019. 4) dichiarare la legittimità
[...] dei versamenti contributivi effettuati dalla su tutti gli emolumenti corrisposti Parte_2 in favore dei dipendenti e nel periodo di assunzione ed il Persona_1 Persona_2 conseguente obbligo dell' di mantenere sì come accreditati detti contributi sulla posizione CP_1 assicurativa dei dipendenti e dunque dichiarare illegittimo ed improduttivo di effetti revocandolo
e/o annullandolo e/o disapplicandolo il provvedimento -Prot. 5105.19/10/2022. CP_1 P.IVA_1
e gli atti e provvedimenti a questo connesso, rilevando l'illegittimità, l'illeceità e CP_1
l'infondatezza; 5) annullare ogni ulteriore atto, connesso, vicario, conseguente e/o consequenziale, comunque, lesivo degli interessi del sig. . 6) Con vittoria di spese e competenze di Parte_1 giudizio con attribuzione”.
Si costituiva l' che, con varie argomentazioni, chiedeva il rigetto del ricorso con CP_1 vittoria di spese.
Non veniva svolta istruttoria e alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la causa viene decisa.
In via preliminare, atteso che l'avviso di addebito impugnato è stato emesso sul presupposto dell'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in quanto appunto si riferisce a somme astrattamente dovute per l'iscrizione alla gestione artigiani, occorre verificare se, in base al
2 compendio probatorio allegato dalle parti, sia possibile rinvenire nel concreto svolgimento del rapporto di lavoro espletato dai figli del ricorrente all'interno della società di cui il padre
è socio ed amministratore unico, gli elementi della subordinazione. In secondo luogo, ritenere, conseguentemente, non dovute ovvero dovute ed in che misura le omissioni previdenziali vantate dall' . CP_1
Con riferimento al primo profilo, è utile rammentare che la disposizione di cui all'art. 2094
c.c. definisce il prestatore di lavoro subordinato come colui: ”che si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. L'elemento fondamentale, dunque, per qualificare il rapporto di lavoro come dipendente è la subordinazione, intesa come vincolo di natura personale che assoggetta il lavoratore al potere direttivo organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Quest'ultimo, tuttavia, deve accompagnarsi ad ulteriori tratti caratterizzanti, ossia lo stabile inserimento del lavoratore nella organizzazione dell'impresa e dell'azienda, la continuità delle prestazioni rese al servizio delle rispettive funzioni, l'obbligatorietà della prestazione stessa, il rispetto di un orario di lavoro, il coordinamento dei turni di lavoro, il compenso correlato al numero di ore di lavoro prestato. Tali elementi devono risultare in modo univoco non solo dal contratto, ma anche dalle modalità di svolgimento e coordinamento dell'attività lavorativa posta in essere (cfr. Cass. Civ. sent. n. 18253 dell'11/07/2018).
Tanto premesso, nel caso di specie, il corretto vaglio circa la sussistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato deve valutarsi anche tenuto conto della compatibilità della prestazione lavorativa di carattere subordinato con il vincolo di parentela sussistente tra il ricorrente amministratore e socio unico della s.r.l. datrice di lavoro e i figli dipendenti.
L' rappresenta che il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro CP_1 subordinato consegue alla carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 del codice civile. In specie ha riscontrato l'esistenza del rapporto di parentela di primo grado e la convivenza con l'amministratore unico e socio unico della società datrice di lavoro con i figli. Deduce che da ciò discenderebbe il cointeressamento dei figli nell'esercizio dell'impresa familiare e nell'andamento economico e di conseguenza andrebbero esclusi i requisiti richiesti per la prova della sussistenza del vincolo della subordinazione, potendo qualificare l'attività lavorativa prestata come collaborazione familiare.
Secondo la prospettazione dell' resistente le prestazioni lavorative rese fra persone CP_1 conviventi legate da vincolo di parentela o di affinità si presumono gratuite e non qualificabili come rapporto di lavoro subordinato. La presunzione può essere vinta solo da una rigorosa prova contraria, incombente sulla parte che sostiene l'esistenza della subordinazione.
Tale assunto, però, si pone in contrasto con il consolidato orientamento della Cassazione.
La Suprema Corte, infatti, afferma che in presenza di indici oggettivi che consentono di
3 riconoscere un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico nella organizzazione aziendale, nulla osta alla possibilità di riconoscere piena legittimità al rapporto di lavoro subordinato anche tra familiari.
Anche tra parenti strettissimi, purché, risulti: l'onerosità della prestazione;
la presenza costante presso il luogo di lavoro previsto dal contratto;
l'osservanza di un orario;
il
“programmatico valersi da parte del titolare della prestazione lavorativa” (del familiare); la corresponsione di un compenso a cadenze fisse. L'emersione di questi elementi consente di riconoscere la genuinità della prestazione lavorativa e l'effettività del rapporto di lavoro subordinato, a prescindere dall'appartenenza allo stesso nucleo familiare. Ciò perché dalla predetta sussistenza può oggettivamente desumersi “piuttosto che una partecipazione all'attività dettata da motivi di assistenza familiare legati alla condizione personale […] una tipologia di relazione maggiormente compatibile con la logica del corrispettivo della prestazione, piuttosto che con la destinazione alla copertura di contingenti e dunque variabili esigenze di vita, riconducibili alla nozione elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte di elemento sintomatico della subordinazione e come tali idonee ad offrire fondamento probatorio alla domanda dell'attore” (Cass. civ. ord. N. 4525/2018). La sussistenza di un vincolo familiare può (e non deve necessariamente) costituire una ragione per respingere la qualificazione della natura subordinata del rapporto di lavoro, intrattenuto tra le parti, quale alternativa alla ordinaria presunzione di onerosità del rapporto di lavoro subordinato. Tale presunzione di gratuità (del lavoro familiare) può essere superata
“fornendo la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione apprezzabile in riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro” (Cass. Civ. Sez. Lav., n. 12433/2015, ex multis),
“non potendosi escludere che le prestazioni svolte possano trovare titolo in un rapporto di lavoro subordinato, del quale deve essere fornita la prova” (Cass. Civ. Sez. Lav., n.
5632/2006).
Inoltre è stato affermato che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro dipendente si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa (di natura gratuita), ove però risulti provata la sussistenza della finalità di solidarietà al posto di quella lucrativa (Cass.
28.3.2018 n. 7703).
Relativamente alla vicenda che ci occupa il ricorrente ha depositato agli atti non solo i contratti di lavoro stipulati con i figli, ma anche i cedolini paga e i bonifici effettuati, gli estratti contributivi e le comunicazioni riguardanti tutti i dipendenti della CP_3 [...]
che, come risulta dalla visura camerale ha alle sue dipendenze, oltre i germani Parte_2
, altro personale. Per_1
A fronte di ciò l' non ha fornito elementi sufficienti a giustificare il provvedimento di CP_1 disconoscimento prima e il conseguente avviso di addebito.
4 Non ha effettuato un'ispezione sul luogo di lavoro e dalla lettura del provvedimento di disconoscimento comunicato alle parti emerge che l'istruttoria si è basata su presunzioni.
Dal rapporto di parentela è automaticamente discesa l'impossibilità di un rapporto di lavoro subordinato a favore di una collaborazione familiare che, come da giurisprudenza consolidata, risulta incompatibile con la società di capitali quale è la Parte_2
Infatti il rapporto di parentela potrebbe in astratto assumere rilevanza, rispetto al carattere dell'onerosità della prestazione di lavoro, limitatamente all'ipotesi dell'impresa familiare, disciplinata dall'art. 230 bis c.c., avente un carattere residuale ed incompatibile rispetto all'archetipo del rapporto di lavoro subordinato (cfr.Cass. n. 20157 del 2005). Nel caso di specie la forma giuridica prescelta per l'attività di impresa è invece quella della a CP_4 responsabilità limitata, nell'ambito della quale opera la presunzione di onerosità dell'attività lavorativa prestata, anche tra persone legate da vincoli di parentela.
Accertata dunque la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la
[...]
e e , il ricorso va accolto e l'avviso di Parte_2 Persona_1 Persona_2 addebito impugnato va dichiarato illegittimo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni istanza, eccezione, domanda disattesa così provvede:
a) Accoglie il ricorso e dichiara non dovute dal ricorrente le somme di cui all'avviso di addebito n. N.371 2024 00089567 06 000;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.200,00 oltre spese CP_1 generali, C.P. e IVA con attribuzione.
Napoli,
Il G.L.
Dott. Paolo Scognamiglio
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