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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/06/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la dott.ssa Teresa Cianciulli, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 935 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli ACC, vertente tra
(cf. ) elettivamente domiciliata in Montella (AV) Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Marco Dragone (come da indirizzo telematico in atti), dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
- OPPONENTE -
e
(c.f. ), in persona del leg. rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio dell'avv. Antonio Maiella (con indirizzo pec in atti), da cui è rappresentata e difesa in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTA –
e
Oggetto: di opposizione ex artt. 615 co. I e 617 co I c.p.c.
Conclusioni: come da verbale di udienza. * * * * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente impugnava avverso l'l'intimazione di pagamento indicata in ricorso, notificata in data 7.2.22 per l'importo complessivo di € 7.164,25, in forza di n. 5 cartelle esattoriali ed un avviso di addebito, chiedendone la sospensione immediata dell'efficacia esecutiva e, previo accertamento dell'illegittimità, l'annullamento, con vittoria di spese di lite.
L'opponente eccepiva: 1) l'omessa notifica delle cartelle esattoriali e dell'avviso di addebito riportate nell'elenco contenuto nell'atto impugnato;
-2) la violazione dell'art. 7 dello Statuto del
Contribuente e la lesione del diritto di difesa, attesa la mancata allegazione degli atti presupposti indicati nella motivazione dell'atto impugnato;
-3) la prescrizione dei crediti iscritti al ruolo sia in epoca precedente, sia successivamente all'eventuale notifica delle cartelle e dell'avviso di addebito;
-4) la nullità delle cartelle per l'omessa indicazione del calcolo degli interessi.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva l' resistente, CP_2
eccependo la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario, nonché
l'inammissibilità dell'opposizione, attesa la presentazione in data 20.4.2017 dell'istanza di rateizzazione, accolta relativamente a tre delle cartelle impugnate indicate a pag. 2 della comparsa di costituzione dell'opposta. Nel merito, l'opposta, chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata, con vittoria di spese di lite.
Il Giudice istruiva la causa tramite acquisizione della documentazione prodotta.
Indi, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va ritenuta fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'opposta in base all'articolo 2 del d.lgs. n. 546/1992 con riferimento alle cinque cartelle esattoriali aventi ad oggetto crediti di natura tributaria (ISI, IRPEF, IVA).
Invero, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione sull'opposizione promossa ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.) con la quale siano dedotti fatti relativi alla carenza della originaria pretesa tributaria o all'estinzione della stessa (nella specie, per intervenuta prescrizione), che si assumano verificati anteriormente alla notificazione della cartella. In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.
Nel caso in esame, sussiste la giurisdizione tributaria, avendo la parte dedotto profili relativi all'omessa notifica delle cartelle, quali atti presupposti rispetto all'intimazione di pagamento validamente notificata, nonché all'insussistenza della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con l'ordinanza del 18 ottobre 2022 n. 30666, ha ribadito la spettanza alla giurisdizione tributaria della domanda proposta dal ricorrente, la quale, oltre ad avere ad oggetto l'impugnazione di un'intimazione di pagamento, cioè di un atto unanimemente ritenuto estraneo all'esecuzione forzata, si fonda su fatti verificatisi in epoca anteriore alla notificazione della stessa, della quale non è contestata neppure la rituale effettuazione. Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza che a sostegno dell'impugnazione il ricorrente abbia fatto valere l'inesistenza o la nullità della notifica della cartella di pagamento che ha preceduto l'intimazione, nonché la prescrizione del credito tributario, derivante dal tempo trascorso tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione, trattandosi in ogni caso di fatti verificatisi in epoca anteriore a quest'ultima, ed il cui accertamento esula pertanto dalla giurisdizione ordinaria.
Limitatamente all'impugnazione dell'avviso di addebito relativo ad omesso versamento di contributi IVS sussiste, invece, un difetto di competenza per materia della Sottoscritta, quale giudice ordinario, appartenendo la competenza al giudice del lavoro.
L'art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata
l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” .
Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art.
617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del
d.lgs. n. 46 del 1999 (Cfr.: Cass. 15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Tale principio è estensibile all'intimazione di pagamento, impugnata per omessa notifica della cartella come nel caso in esame.
Dunque, va dichiarato il parziale difetto di giurisdizione e, nel resto, il difetto di competenza per materia.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con applicazione di valori minimi attesa la semplicità del giudizio e con esclusione della fase decisionale atteso il mancato deposito di memorie conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione limitatamente alle cinque cartelle esattoriali indicate nell'atto impugnato, appartenendo la giurisdizione al giudice tributario;
Dichiara il difetto di competenza per materia con riferimento all'avviso di addebito richiamato nell'atto impugnato, appartenendo la competenza per materia al giudice del lavoro;
Assegna i termini di legge per la riassunzione del giudizio;
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidandole in € 1.885,50, oltre accessori di legge. Così deciso in Avellino, il 13.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la dott.ssa Teresa Cianciulli, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 935 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli ACC, vertente tra
(cf. ) elettivamente domiciliata in Montella (AV) Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Marco Dragone (come da indirizzo telematico in atti), dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
- OPPONENTE -
e
(c.f. ), in persona del leg. rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio dell'avv. Antonio Maiella (con indirizzo pec in atti), da cui è rappresentata e difesa in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTA –
e
Oggetto: di opposizione ex artt. 615 co. I e 617 co I c.p.c.
Conclusioni: come da verbale di udienza. * * * * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente impugnava avverso l'l'intimazione di pagamento indicata in ricorso, notificata in data 7.2.22 per l'importo complessivo di € 7.164,25, in forza di n. 5 cartelle esattoriali ed un avviso di addebito, chiedendone la sospensione immediata dell'efficacia esecutiva e, previo accertamento dell'illegittimità, l'annullamento, con vittoria di spese di lite.
L'opponente eccepiva: 1) l'omessa notifica delle cartelle esattoriali e dell'avviso di addebito riportate nell'elenco contenuto nell'atto impugnato;
-2) la violazione dell'art. 7 dello Statuto del
Contribuente e la lesione del diritto di difesa, attesa la mancata allegazione degli atti presupposti indicati nella motivazione dell'atto impugnato;
-3) la prescrizione dei crediti iscritti al ruolo sia in epoca precedente, sia successivamente all'eventuale notifica delle cartelle e dell'avviso di addebito;
-4) la nullità delle cartelle per l'omessa indicazione del calcolo degli interessi.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva l' resistente, CP_2
eccependo la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario, nonché
l'inammissibilità dell'opposizione, attesa la presentazione in data 20.4.2017 dell'istanza di rateizzazione, accolta relativamente a tre delle cartelle impugnate indicate a pag. 2 della comparsa di costituzione dell'opposta. Nel merito, l'opposta, chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata, con vittoria di spese di lite.
Il Giudice istruiva la causa tramite acquisizione della documentazione prodotta.
Indi, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va ritenuta fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'opposta in base all'articolo 2 del d.lgs. n. 546/1992 con riferimento alle cinque cartelle esattoriali aventi ad oggetto crediti di natura tributaria (ISI, IRPEF, IVA).
Invero, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione sull'opposizione promossa ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.) con la quale siano dedotti fatti relativi alla carenza della originaria pretesa tributaria o all'estinzione della stessa (nella specie, per intervenuta prescrizione), che si assumano verificati anteriormente alla notificazione della cartella. In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.
Nel caso in esame, sussiste la giurisdizione tributaria, avendo la parte dedotto profili relativi all'omessa notifica delle cartelle, quali atti presupposti rispetto all'intimazione di pagamento validamente notificata, nonché all'insussistenza della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con l'ordinanza del 18 ottobre 2022 n. 30666, ha ribadito la spettanza alla giurisdizione tributaria della domanda proposta dal ricorrente, la quale, oltre ad avere ad oggetto l'impugnazione di un'intimazione di pagamento, cioè di un atto unanimemente ritenuto estraneo all'esecuzione forzata, si fonda su fatti verificatisi in epoca anteriore alla notificazione della stessa, della quale non è contestata neppure la rituale effettuazione. Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza che a sostegno dell'impugnazione il ricorrente abbia fatto valere l'inesistenza o la nullità della notifica della cartella di pagamento che ha preceduto l'intimazione, nonché la prescrizione del credito tributario, derivante dal tempo trascorso tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione, trattandosi in ogni caso di fatti verificatisi in epoca anteriore a quest'ultima, ed il cui accertamento esula pertanto dalla giurisdizione ordinaria.
Limitatamente all'impugnazione dell'avviso di addebito relativo ad omesso versamento di contributi IVS sussiste, invece, un difetto di competenza per materia della Sottoscritta, quale giudice ordinario, appartenendo la competenza al giudice del lavoro.
L'art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata
l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” .
Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art.
617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del
d.lgs. n. 46 del 1999 (Cfr.: Cass. 15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Tale principio è estensibile all'intimazione di pagamento, impugnata per omessa notifica della cartella come nel caso in esame.
Dunque, va dichiarato il parziale difetto di giurisdizione e, nel resto, il difetto di competenza per materia.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con applicazione di valori minimi attesa la semplicità del giudizio e con esclusione della fase decisionale atteso il mancato deposito di memorie conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione limitatamente alle cinque cartelle esattoriali indicate nell'atto impugnato, appartenendo la giurisdizione al giudice tributario;
Dichiara il difetto di competenza per materia con riferimento all'avviso di addebito richiamato nell'atto impugnato, appartenendo la competenza per materia al giudice del lavoro;
Assegna i termini di legge per la riassunzione del giudizio;
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidandole in € 1.885,50, oltre accessori di legge. Così deciso in Avellino, il 13.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli