Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Cinzia Alcamo - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n.939/2022 promossa in grado di appello da
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Rizzo.
APPELLANTE Contro
rappresentato e difeso dall'avvocato Vito De Controparte_1
Stefano.
APPELLATO
Oggetto: ripetizione di indebito.
All'udienza del 23.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO Con ricorso depositato il 26.01.2022 titolare della Controparte_1 prestazione assistenziale n.04029253 categoria AS, agiva dinanzi al G.L del Tribunale di Marsala impugnando la nota del 01.09.2021, con la quale l' gli aveva chiesto Pt_1 Pt_1 la restituzione dell'importo di euro 795,36 indebitamente erogato dal gennaio 2019 al settembre 2021, per effetto del ricalcolo della pensione “sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2018 pervenuta a seguito di sollecito”.
L'adito magistrato, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento del ricorso, dichiarava
“non ripetibile l'indebito contestato” e condannava l' al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Riteneva il decidente che, in presenza di una situazione reddituale nota ovvero conoscibile da parte dell relativamente alle annualità per cui è processo (non risultando contestata Pt_1
l'avventa presentazione da parte del delle dichiarazioni dei redditi relativi agli anni CP_1 dal 2019 al 2021), l'indebita corresponsione di ratei di assegno sociale non dovuti non poteva giustificare il recupero retroattivo ad opera dell'Istituto non essendo imputabile al beneficiario un comportamento doloso finalizzato ad occultare cespiti non soggetti all'obbligo di dichiarazione.
Ha resistito in giudizio, con memoria del 10.02.2025, Controparte_1 chiedendo la conferma della sentenza.
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 23.01.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo, in atti.
IN DIRITTO
L'appello è fondato per le ragioni di cui in seguito.
Occorre, preliminarmente, dare (e prendere) atto dell'intervenuto mutamento interpretativo da parte della Suprema Corte in tema di ripetizione di indebito relativo al superamento dei limiti reddituali per l'assegno sociale. Com'è noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha per lungo tempo ritenuto che l'assegno sociale, pur essendo annoverabile tra i benefici di natura assistenziale, rientrasse nella disciplina propria dell'indebito previdenziale di cui all'art.13 della legge n.412/91, secondo cui “le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della L. 9 marzo 1989 n.88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi previsti opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulta viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Alla luce di tale orientamento, la Suprema Corte sosteneva che “ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva Pt_1 soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla Pt_1 comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (Cassazione Civile, sezione VI, 31.5.2019 n.15039).
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso ritenendo sussistente il legittimo affidamento della percipiente ed applicando, giust'appunto, l'art. 13 della legge n.412/91.
Orbene, a partire dalla sentenza n.18820/2021 del 02.07.2021 la Corte di Cassazione ha modificato il proprio indirizzo rilevando che “sebbene la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche
"la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26", altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6. Quest'ultimo benché attribuito "con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma", è pur sempre una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L. n. 88 del 1989, art.52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie.
In particolare, la Suprema Corte sostiene che “una disciplina di carattere chiaramente eccezionale, qual era appunto quella che assimilava la pensione sociale L. n.153 del 1969, ex art. 26, alle prestazioni pensionistiche di natura previdenziale, non può essere suscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi in essa stabiliti (art. 14 preleggi)”. Aggiunge, che “mentre la ratio dell'assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione della L. n. 88 del 1989, art. 52, stante che la pensione sociale istituita dalla L. n. 153 del 1969, art. 26, costituiva l'unica provvidenza di carattere assistenziale gravante sull' restando le altre a carico del Ministero dell'Interno, affatto differente Pt_1
è la situazione normativa odierna, che vede l' soggetto obbligato non soltanto delle Pt_1 prestazioni previdenziali, ma altresì di quelle assistenziali: ed è dunque evidente che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione dell'assegno sociale alla L. n.88 del 1989, art. 52, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella disposizione cit., non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata (ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute”.
Secondo la Corte l'inapplicabilità dell'art.52 non determina “l'assoggettamento dell'indebita fruizione di ratei di assegno sociale alla disciplina dell'art. 2033 c.c.”.
Di talché anche per l'assegno sociale come generalmente stabilito per gli indebiti assistenziale, vale il principio secondo cui “la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: si tratta infatti di una disciplina che si occupa di sanare in modo generalizzato gli indebiti pregressi, ma che in nulla immuta rispetto al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali (inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo
o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019)”.
Cionondimeno occorre rilevare che l'art. 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995 attribuisce all'assegno sociale natura provvisoria (“L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”), ragion per cui deve affermarsi la legittimità dell'impugnato provvedimento di rideterminazione dell'assegno Cat. AS n.04029253 con riferimento agli anni in Pt_1 contestazione.
Per quanto suesposto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettato il ricorso di primo grado proposto da . Controparte_1
All'accoglimento dell'appello non segue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado risultando agli atti dichiarazione di esonero ex art.152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.779/2022, emessa dal Tribunale di Marsala il 20 luglio 2022, rigetta il ricorso di primo grado di . Controparte_1
Dichiara l'appellato non tenuto al pagamento delle spese del doppio grado. Così deciso in Palermo il 23 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Cinzia Alcamo