Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott. Francesco Bruno Consigliere
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 982/2023 R.G, proposta
DA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, Parte_1
dall'avv. Vincenzo Rispoli, presso il cui studio, in Salerno, al Corso
Garibaldi n.3 elettivamente domicilia.
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “OO
[...]
, in persona del Direttore Parte_2
Generale pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Eva Anzalone e Tullia Pisano, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, in Salerno, via Luigi Guercio n. 197.
APPELLATA
Salerno in data 20.02.2023 e pubblicata in data 21.02.2023, in tema di responsabilità professionale.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 14.07.16 conveniva in giudizio Parte_1
l' Controparte_1
per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da lui subiti a seguito dell'asfissia neonatale, sofferenza fetale e/o perinatale verificatasi al momento della nascita avvenuta in data 22.03.90.
Si costituiva l' che eccepiva in via preliminare, la nullità della Controparte_1
citazione, prospettando altresì l'incapacità di agire dell'attore, e, nel merito, negava la sussistenza di una responsabilità dei sanitari e, successivamente, all'udienza del
17.06.2021, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.
La causa era, poi, istruita, mediante acquisizione della documentazione prodotta ed espletamento di CTU.
Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 749/2023, accoglieva l'eccezione sollevata in ordine al difetto di legittimazione passiva dell rispetto alla spiegata Parte_3
domanda; compensava, altresì, le spese di lite tra le parti, poiché la parte convenuta aveva sollevato la questione solo alla penultima udienza, ponendo le spese di consulenza a definivo carico di parte attrice.
Avverso tale decisione, ha proposto appello, chiedendone la riforma, Parte_1
con il favore delle spese, e deducendo a motivi:
1) La violazione degli artt. 107 e 270 c.p.c., poiché il giudice di prime cure, a seguito della penultima udienza in cui veniva eccepito da parte del convenuto il difetto di legittimazione, avrebbe dovuto ordinare l'intervento del terzo, fissando altresì l'udienza di citazione a nuova prima udienza, previa declaratoria di nullità di tutta l'attività istruttoria svolta fino a quel momento.
2) In subordine, la violazione degli art. 167 e 268 c.p.c., poiché il convenuto avrebbe dovuto chiamare in causa il terzo, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, in mancanza, l'attore avrebbe dovuto farlo, se tale esigenza fosse nata dalle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, alla prima udienza;
che, tuttavia, la condotta processuale dell , non solo non gli avrebbe consentito di rispettare la Parte_3
decadenza di cui all'art 269 co 3 c.p.c., ma l'avrebbe indotto in errore sulla sua posizione giuridica all'interno del rapporto giuridico.
3) In ulteriore subordine, la violazione degli artt. 2697, 112,115 e 167, in quanto, a suo dire, la titolarità della posizione soggettiva può dirsi provata in positivo dall'attore, oppure in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità, oppure svolga difese incompatibili con la negazione della titolarità; che, di contro, la condotta processuale assunta dall' , fin dalla ricezione della messa in Controparte_1
mora e fino alla comparsa di risposta, comporta l'assunzione piena della qualità di parte sostanziale e processuale.
4) La violazione del D.L. n.502/1992, della L. n.724/ 1994, della L. n.549/1995 e della L.R. n.22/1996, avendo il giudice di prima istanza accolto l'eccezione della carenza di legittimazione passiva, laddove dal quadro normativo emerge che le aziende sono prive, con riferimento ai rapporti obbligatori in Pt_4
questione, di legittimazione sostanziale, né le relative cause possono essere decise nei confronti delle stesse, in quanto soggetti ormai estinti, con Parte conseguente legittimazione dell quale successore a titolo particolare.
Si è costituita in giudizio l Controparte_1
che ha contestato il gravame, chiedendone il rigetto, poiché
[...]
infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza gravata e vittoria di spese. All'udienza del 07.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che l'appello è infondato.
Con i motivi numero uno, due e tre, da esaminarsi congiuntamente poiché afferenti a censure pressoché coincidenti, l'appellante deduce la violazione degli artt. 270 e 107
c.p.c., per non aver il Tribunale, a seguito della udienza in cui veniva eccepito da parte del convenuto il difetto di legittimazione, ordinato l'intervento del terzo, fissando altresì l'udienza di citazione a nuova prima udienza, previa declaratoria di nullità di tutta l'attività istruttoria svolta fino a quel momento;
la violazione degli artt. 167, 268,
2697, 112,115 e 167, sia perché il convenuto avrebbe dovuto chiamare in causa il terzo, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, potendovi ovviare esso attore, in mancanza, ove tale esigenza nasceva dalle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia per mancanza di prova della effettiva titolarità della posizione soggettiva, in virtù anche del comportamento processuale del convenuto che riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese incompatibili con la negazione della titolarità.
Le censure non sono fondate.
Nella fattispecie non risulta integrata alcuna violazione delle norme processuali invocate.
Al riguardo, giova, infatti, premettere che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, portata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché è l'attore che deve allegarla e provarla;
tanto è vero che le contestazioni del convenuto in ordine alla titolarità del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione. La eccezione di difetto di legittimazione passiva con la quale il soggetto convenuto in giudizio contesti di essere titolare del bene o responsabile dei fatti dedotti a fondamento delle pretese azionate contro di lui, non soggiace al divieto di nuove eccezioni, trattandosi di mera deduzione difensiva diretta a contestare la sussistenza di una condizione dell'azione e un fatto costitutivo del diritto azionato, che deve essere provato dall'attore e il cui difetto è rilevabile d'ufficio anche in appello, in quanto rientra appunto nei poteri-doveri del giudice l'accertamento degli elementi costitutivi e dei requisiti di fondatezza della domanda.
Si deve, dunque, intendere come eccezione in senso lato, che può essere dedotta anche in appello e che, come tale, non condizionata dal preesistente potere - dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio, e indipendentemente dalla attività processuale del convenuto, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore (Cassazione civile, sez. II, 08/08/2019, n. 21184).
Quando il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la legittimatio ad causam, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore.
Tale ultima questione concerne il merito della causa per cui il giudice che riconosca fondata detta eccezione, correttamente decide la controversia, non con una pronuncia di rito sulla regolare costituzione del contraddittorio, ma con una sentenza di rigetto nel merito della domanda dell'attore per difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa.
Alcun obbligo, quindi, sussisteva per il giudicante di procedere alla integrazione del contraddittorio.
Invero, in caso di domanda di risarcimento del danno proposta dal danneggiato nei confronti del soggetto individuato come responsabile, la questione concernente gli elementi identificativi del soggetto tenuto alla prestazione richiesta, e pertanto, relativo alla titolarità (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio, attiene non già al difetto di legittimazione passiva bensì al merito della controversia e non comporta la necessità della integrazione del contraddittorio.
La chiamata in causa del terzo per ordine del giudice può mirare, infatti, tanto a evitare al terzo gli effetti pregiudizievoli della sentenza resa fra le parti quanto a prevenire la possibilità di giudicati contraddittori, ma in entrambi i casi, pur determinandosi in vista del superiore interesse al corretto funzionamento del processo una limitazione del principio della libertà di agire, non vi è alcuna proposizione d'ufficio della domanda né sostituzione del giudice alle parti nell'estensione del giudizio, onde non risultano derogate le regole di cui agli articoli 99 e 112 c.p.c. che individuano nella domanda e nell'eccezione di parte i limiti dell'attività giurisdizionale.
La contestazione della legittimazione passiva da parte del convenuto, con l'indicazione di un terzo quale soggetto effettivamente legittimato al posto suo, dà luogo a un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, dal quale deriva la facoltà, per l'organo giudicante, non sindacabile in sede di gravame, presupponendo una valutazione discrezionale, di ordinare la chiamata in causa del terzo, secondo il disposto dell'articolo 107 del codice di procedura civile.
Invero, quando il convenuto contesti di esser titolare dell'obbligazione dedotta in giudizio, indicando un terzo quale esclusivo soggetto passivo della pretesa attrice, non vi è necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, in quanto, potendo emettersi la pronunzia di accertamento positivo o negativo della sussistenza di quella titolarità con effetti limitati alle parti in causa, non si versa in situazione di impossibilità di adottare una pronunzia idonea a produrre gli effetti giuridici voluti senza la partecipazione al giudizio di determinati soggetti ( cfr. Cassazione civile, sez.
VI, 19/07/2019, n. 19605; Cassazione civile, sez. III, 28/10/2015, n. 21925; Cassazione civile, sez. III, 30/01/2012, n. 1291).
Né alcun elemento di prova andava al riguardo fornito, trattandosi di carenza di legittimazione passiva discendente per effetto di legge. I motivi non possono essere, quindi, accolti.
Con quarto motivo l'appellante lamenta la violazione d del D.L. n.502/1992, della L.
n.724/ 1994, della L. n.549/1995 e della L.R. n.22/1996, avendo il giudice di prima istanza accolto l'eccezione della carenza di legittimazione passiva, laddove dal quadro normativo emerge la legittimazione passiva dell'appellata.
Il motivo non è fondato.
L'evento fonte di danni si è verificato in data 22.03.1990 all'interno di Struttura appartenente all'Unità Sanitaria Locale n. 53.
La questione involge, quindi, la problematica circa l'individuazione del soggetto giuridico tenuto ad assumere i rapporti obbligatori facenti capo alle preesistenti
In altri termini, resta da stabilire, a seguito della riorganizzazione del Parte_6
Parte sistema sanitario e della sostituzione delle on le se su queste ultime Parte_6
gravino o meno i debiti e i crediti assunti dalle gestioni pregresse.
È d'uopo una ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Con il d.lgs. 30.12.1992 n. 502, nell'ottica dell'efficienza della gestione dei servizi sanitari, il legislatore ha istituito le Aziende Sanitarie Locali in luogo delle Unità
Controparte_2
Parte La sostituzione, però, non implica la successione delle nei rapporti obbligatori che facevano capo alle Parte_6
Infatti, con l'art. 6 della legge n.724 del 1994, il legislatore ha precluso alle Regioni di Parte far gravare sulle sia direttamente che indirettamente, i debiti e i crediti facenti
Parte capo alle gestioni pregresse delle prevedendo, a tal fine, che le Regioni disponessero apposite Gestioni a stralcio, con conseguente individuazione dell'ufficio responsabile delle medesime.
L'art. 6 ha, quindi, previsto una forma di successione ex lege delle Regioni nei rapporti facenti capo alle soppresse UU.SS.LL. con esclusione di qualsiasi fenomeno successorio delle Aziende Sanitarie Locali rispetto alle preesistenti Unità Sanitarie
Locali.
In seguito, con l'art. 2, comma 14, della legge n. 549 del 1995, è stato previsto che, per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le Regioni attribuissero ai direttori generali delle istituite Aziende Sanitarie Locali le funzioni di commissari liquidatori delle Parte soppresse ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende, e che le
“Gestioni a stralcio” fossero trasformate in “Gestioni liquidatorie”.
Infine, con il Decreto-legge n. 630 del 1996, convertito dalla L. n. 21 del 1997, che ha continuato a identificare nelle Regioni gli enti divenuti titolari delle passività delle Parte soppresse e perciò obbligati a ripianarle (articoli 1 e 2), ha affidato alle stesse le operazioni di ricognizione dei debiti e dei crediti in tema di finanziamento dei disavanzi delle Aziende Unità Sanitarie Locali al 31 dicembre 1994.
Tanto premesso sul piano normativo, il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, dominante sul tema, volto ad affermare che “la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse spetta sia alle Regioni ( quali enti successori ex Parte_6
lege) sia, in alternativa ( e quindi anche), all'organo di rappresentanza della Gestione stralcio, che prolunga, in qualche modo comportandone l'ultrattività, la soggettività dell'ente soppresso durante la fase liquidatoria” (Cort. Cass. sent. Sez. Un.
N.10135/2012, n. 18813/2021; ord. n. 33344/2023).
Orbene, venendo al caso di specie, poiché il fatto generatore del danno da cui sorge il credito per cui è causa risale al 22.03.90, quindi in epoca antecedente all'istituzione dell e sotto la vigenza delle esso rientra tra i rapporti Parte_3 Parte_6
transitati nelle gestioni prima di stralcio e poi liquidatorie, e dunque rispetto ad esso non vi è legittimazione passiva dell'odierna , bensì della Regione Controparte_1
Campania.
Invero, le nuove Aziende Sanitarie locali, costituite a far data dal 1° gennaio 1995 (ai sensi della l. reg. n. 32 del 1994 in materia di riordino del sistema sanitario regionale) sono organismi dotati di personalità giuridica autonoma rispetto alle preesistenti unità sanitarie locali.
La l. reg. n. 22 del 1996 ha espressamente precisato che le nuove aziende sono estranee alle pendenze ed alle obbligazioni degli organi disciolti, le quali rimangono di competenza delle relative gestioni liquidatorie.
In conseguenza, poiché la domanda è stata proposta nei confronti di un soggetto non titolare del rapporto controverso, correttamente il Tribunale la ha respinta.
Per quanto suesposto, dunque, l'appello non può essere accolto.
La condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.M.Q.
La Corte di Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della l Parte_1 Controparte_1
, avverso la sentenza n. 749/2023 del Tribunale di
[...]
Salerno, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 4.996,00, oltre rimborso forfettario,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, somma che distrae in favore dell'avv. Tullia
Pisano dichiaratosi antistatario.
Da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno 06.02.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Giuliana Giuliano