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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 15/04/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 223/2024
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 15 aprile 2025 R.G.223/2024
Oggi 15 aprile 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse degli attori l'avv. Francesco Mossa anche in sostituzione dell'avv. Saba il quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies c.p.c. con lettura del dispositivo.
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 223/2024 di R.G. promossa da
c.f. nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Nuoro alla via Tiepolo n. 20, in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima Ditta Individuale con sede in Nuoro alla via Tiepolo n. 20 e , c.f. , nata a [...] CP_1 C.F._2
(NU), il 03.10.1953, residente in [...], coniugi, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Mossa [ ] e C.F._3
NA Saba [ ], come da procura in calce all'atto di citazione, ed C.F._4 elettivamente domiciliati presso il loro Studio, in Nuoro alla Via Monsignor Cogoni n. 55, c
ATTORI
CONTRO
c.f. , nata a [...], il [...] e residente in Controparte_2 C.F._5
Nuoro nella via Togliatti n. 36; 2) , c.f. nato ad [...] Controparte_3 C.F._6
(NU), il 15.01.1961 ed ivi residente nella via Crispi n. 19; 3) , c.f. CP_4
nato ad [...], il [...] ed ivi residente nel viale Italia n. 5 C.F._7
Interno n. 3; 4) c.f. nata ad [...], il Controparte_5 C.F._8
08.12.1945 ed ivi residente nel viale Italia n. 5 Interno n. 5; 5) c.f. CP_6
, nata in [...], il [...] ed ivi residente in [...]; 6) C.F._9
c.f. nato a [...], il [...], residente in Controparte_7 C.F._10
Oliena nella via Raffaele Calamida n. 31; 7) c.f. nato a CP_8 C.F._11 Nuoro (NU), il 29.01.1991, residente in [...]; 8) c.f. CP_9
nato a [...], il [...], residente in [...]
n. 16
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima Ditta
Individuale con sede in Nuoro alla via Tiepolo n. 20 e , c.f. , CP_1 C.F._2 nata a [...], il [...], residente in [...] hanno acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale la proprietà terreni distinti nel catasto terreni del Comune di Oliena (NU) al Foglio 41 Particelle 20, 46, 591, 592, e degli immobili censiti al catasto fabbricati del Comune di Oliena (NU), al foglio 41 Particella 480 sub. 1, 481 sub. 1, 482 sub. 1 e nel NCT del
Comune di Oliena foglio al foglio 41 Particella 480, 481, 482.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori hanno citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di essi attori dei beni indicati in dispositivo. Gli attori hanno esposto che nell'anno 1945, nato ad Persona_1
Oliena il 24.03.1917, padre dell'odierna attrice, acquistava con scrittura privata (andata persa) dai fratelli germani , Francesco, NA, i fondi Per_2 Persona_3 CP_3 oggi distinti nel catasto terreni del Comune di Oliena (NU) al Foglio 41 Particelle 20, 46, 591,
592 nella località Gurrithohinu dell'estensione complessiva di ha 1.70.10. A seguito della compravendita ha posseduto il predetto terreno in modo pubblico, pacifico, Persona_1 ininterrotto ritenendo sé stesso proprietario e come tale conducendosi. infatti, Persona_1 dal 1945 utilizzò il fondo di cui al capo 1) ivi impiantando viti e ulivi e procedendo a coltivarli di anno in anno fino al 29.01.2010, data del suo decesso. unitamente alla propria Persona_1 famiglia coltivatrice, in qualità di coltivatori diretti, nell'anno 1987 costruirono nel fondo agricolo di cui al capo 1) le pertinenze che seguono: una porcilaia, una casa appoggio e un magazzino rispettivamente censiti attualmente nel catasto fabbricati del Comune di Oliena (NU), al foglio 41 particella 480 sub. 1, 481 sub. 1, 482 sub. 1 e nel NCT al foglio 41 Particella 480, 481, 482. In data 29.01.2010, come già scritto, moriva che lasciava, con testamento olografo Persona_1
(repertorio 108595-Raccolta n. 35.524, Registrato in Olbia il 31.01.2011 al n. 451), il terreno e gli immobili descritti ai capi 1 e 4 al figlio . da quel momento, ovvero dal CP_3 Controparte_3
29.01.2010, accedeva nel possesso degli immobili in località Gurrithohinu ad Oliena.
[...]
in particolare li utilizzava e, a mezzo di proprie maestranze, coltivava l'uliveto, il CP_3 vigneto ed allevava suini. In data 10.01.2013, , con scrittura privata, cedeva il Controparte_3 compendio agricolo alla sorella ed al cognato i quali, pertanto, entravano CP_1 Parte_1 in possesso del compendio immobiliare della presente causa unendo a loro volta, ai sensi dell'art. 1146 comma 1 cod. civ, al proprio possesso quello del proprio dante causa. Gli odierni attori, in forza del possesso esercitato direttamente e unito al possesso uti dominus di Controparte_3 hanno legalmente acquistato la proprietà del suddetto compendio immobiliare ai sensi degli artt.
1158 e 1146 c.c. È oggi necessario procedere all'accertamento del costituito diritto di proprietà in favore di e di , in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima Ditta CP_1 Parte_1
Individuale, e quindi gli stessi devono convenire in giudizio gli eredi degli originari intestatari dell'immobile oggetto di causa ovvero: Fu Persona_4 Per_1 [...]
Fu Fu CP_10 Per_1 Controparte_11 Per_1 [...]
Fu Dopo verifiche presso l'ufficio anagrafe del Comune di Oliena è CP_12 Per_1 stato possibile accertare che i nomi dei predetti intestatari catastali sono errati e non coincidono con i nomi presenti nei registri anagrafici del Comune di Oliena come precisato dall'Ufficiale di
Anagrafe, Gianfranca Pinna, la quale, nella nota prot. 11370 del 20.09.2023, ha rilevato che: a)
Nei registri anagrafici del comune di Oliena è presente il cognome ma non esiste il CP_3 cognome e/o come indicato in visura catastale. Parimenti, nei registri anagrafici, CP_11 Per_4 non esiste fu b) Invero, come si rileva dal certificato di stato di famiglia CP_13 Per_1 storico del comune di Oliena, il nucleo originale è composto dal capo famiglia CP_14
[...] (nato a [...] il [...]) e dalla moglie (nata ad [...] il
[...] Persona_5
02.09.1878). c) I figli di e sono: Controparte_14 Persona_5 [...]
nata a [...] il [...] ed ivi deceduta, nubile, il 04.04.1997 non Persona_6 intestataria catastale del compendio di beni. nata a [...] il [...] ed ivi Persona_7 deceduta, nubile, il 17.09.2000, individuata nelle visure come fu Controparte_10
nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 29.10.2004 individuato Per_1 Persona_8 nella visura catastale con il nome nato a Controparte_15 Per_1 Controparte_3
Oliena il 05.12.1914 e deceduto il 05.04.1957 in Argentina nella città di Merlo individuato nella visura catastale con il nome Fu nato a Controparte_12 Per_1 Persona_1
Oliena il 24.03.1917 ed ivi deceduto il 29.01.2010 erroneamente individuato nella visura catastale con il nome nato a [...] il [...] ed Controparte_16 Controparte_7 ivi deceduto il 28.04.2007, non intestatario catastale dei beni. Dei riportati intestatari catastali, tutti ad oggi deceduti, solo e hanno avuto figli, come Persona_8 Persona_1 [...]
, che però non risulta intestatario catastale dei beni oggetto di causa. Sono stati citati CP_7 in giudizio non solo i figli di e ma anche quelli di Persona_8 Persona_1 [...]
. CP_7
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 15.4.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
La domanda proposta dagli attori è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che i beni oggetto di causa sono stati utilizzati dagli attori da oltre vent'anni: gli stessi hanno provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, alla coltivazione di uliveto e vigneto, alla recinzione, alla manutenzione dei fabbricati e in particolare hanno utilizzato il magazzino come ricovero per i prodotti dell'orto e hanno reso utilizzabile la porcilaia (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 7.3.2025 ). Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al
Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del
Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 15 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 15 aprile 2025 R.G.223/2024
Oggi 15 aprile 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse degli attori l'avv. Francesco Mossa anche in sostituzione dell'avv. Saba il quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies c.p.c. con lettura del dispositivo.
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 223/2024 di R.G. promossa da
c.f. nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Nuoro alla via Tiepolo n. 20, in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima Ditta Individuale con sede in Nuoro alla via Tiepolo n. 20 e , c.f. , nata a [...] CP_1 C.F._2
(NU), il 03.10.1953, residente in [...], coniugi, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Mossa [ ] e C.F._3
NA Saba [ ], come da procura in calce all'atto di citazione, ed C.F._4 elettivamente domiciliati presso il loro Studio, in Nuoro alla Via Monsignor Cogoni n. 55, c
ATTORI
CONTRO
c.f. , nata a [...], il [...] e residente in Controparte_2 C.F._5
Nuoro nella via Togliatti n. 36; 2) , c.f. nato ad [...] Controparte_3 C.F._6
(NU), il 15.01.1961 ed ivi residente nella via Crispi n. 19; 3) , c.f. CP_4
nato ad [...], il [...] ed ivi residente nel viale Italia n. 5 C.F._7
Interno n. 3; 4) c.f. nata ad [...], il Controparte_5 C.F._8
08.12.1945 ed ivi residente nel viale Italia n. 5 Interno n. 5; 5) c.f. CP_6
, nata in [...], il [...] ed ivi residente in [...]; 6) C.F._9
c.f. nato a [...], il [...], residente in Controparte_7 C.F._10
Oliena nella via Raffaele Calamida n. 31; 7) c.f. nato a CP_8 C.F._11 Nuoro (NU), il 29.01.1991, residente in [...]; 8) c.f. CP_9
nato a [...], il [...], residente in [...]
n. 16
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima Ditta
Individuale con sede in Nuoro alla via Tiepolo n. 20 e , c.f. , CP_1 C.F._2 nata a [...], il [...], residente in [...] hanno acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale la proprietà terreni distinti nel catasto terreni del Comune di Oliena (NU) al Foglio 41 Particelle 20, 46, 591, 592, e degli immobili censiti al catasto fabbricati del Comune di Oliena (NU), al foglio 41 Particella 480 sub. 1, 481 sub. 1, 482 sub. 1 e nel NCT del
Comune di Oliena foglio al foglio 41 Particella 480, 481, 482.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori hanno citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di essi attori dei beni indicati in dispositivo. Gli attori hanno esposto che nell'anno 1945, nato ad Persona_1
Oliena il 24.03.1917, padre dell'odierna attrice, acquistava con scrittura privata (andata persa) dai fratelli germani , Francesco, NA, i fondi Per_2 Persona_3 CP_3 oggi distinti nel catasto terreni del Comune di Oliena (NU) al Foglio 41 Particelle 20, 46, 591,
592 nella località Gurrithohinu dell'estensione complessiva di ha 1.70.10. A seguito della compravendita ha posseduto il predetto terreno in modo pubblico, pacifico, Persona_1 ininterrotto ritenendo sé stesso proprietario e come tale conducendosi. infatti, Persona_1 dal 1945 utilizzò il fondo di cui al capo 1) ivi impiantando viti e ulivi e procedendo a coltivarli di anno in anno fino al 29.01.2010, data del suo decesso. unitamente alla propria Persona_1 famiglia coltivatrice, in qualità di coltivatori diretti, nell'anno 1987 costruirono nel fondo agricolo di cui al capo 1) le pertinenze che seguono: una porcilaia, una casa appoggio e un magazzino rispettivamente censiti attualmente nel catasto fabbricati del Comune di Oliena (NU), al foglio 41 particella 480 sub. 1, 481 sub. 1, 482 sub. 1 e nel NCT al foglio 41 Particella 480, 481, 482. In data 29.01.2010, come già scritto, moriva che lasciava, con testamento olografo Persona_1
(repertorio 108595-Raccolta n. 35.524, Registrato in Olbia il 31.01.2011 al n. 451), il terreno e gli immobili descritti ai capi 1 e 4 al figlio . da quel momento, ovvero dal CP_3 Controparte_3
29.01.2010, accedeva nel possesso degli immobili in località Gurrithohinu ad Oliena.
[...]
in particolare li utilizzava e, a mezzo di proprie maestranze, coltivava l'uliveto, il CP_3 vigneto ed allevava suini. In data 10.01.2013, , con scrittura privata, cedeva il Controparte_3 compendio agricolo alla sorella ed al cognato i quali, pertanto, entravano CP_1 Parte_1 in possesso del compendio immobiliare della presente causa unendo a loro volta, ai sensi dell'art. 1146 comma 1 cod. civ, al proprio possesso quello del proprio dante causa. Gli odierni attori, in forza del possesso esercitato direttamente e unito al possesso uti dominus di Controparte_3 hanno legalmente acquistato la proprietà del suddetto compendio immobiliare ai sensi degli artt.
1158 e 1146 c.c. È oggi necessario procedere all'accertamento del costituito diritto di proprietà in favore di e di , in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima Ditta CP_1 Parte_1
Individuale, e quindi gli stessi devono convenire in giudizio gli eredi degli originari intestatari dell'immobile oggetto di causa ovvero: Fu Persona_4 Per_1 [...]
Fu Fu CP_10 Per_1 Controparte_11 Per_1 [...]
Fu Dopo verifiche presso l'ufficio anagrafe del Comune di Oliena è CP_12 Per_1 stato possibile accertare che i nomi dei predetti intestatari catastali sono errati e non coincidono con i nomi presenti nei registri anagrafici del Comune di Oliena come precisato dall'Ufficiale di
Anagrafe, Gianfranca Pinna, la quale, nella nota prot. 11370 del 20.09.2023, ha rilevato che: a)
Nei registri anagrafici del comune di Oliena è presente il cognome ma non esiste il CP_3 cognome e/o come indicato in visura catastale. Parimenti, nei registri anagrafici, CP_11 Per_4 non esiste fu b) Invero, come si rileva dal certificato di stato di famiglia CP_13 Per_1 storico del comune di Oliena, il nucleo originale è composto dal capo famiglia CP_14
[...] (nato a [...] il [...]) e dalla moglie (nata ad [...] il
[...] Persona_5
02.09.1878). c) I figli di e sono: Controparte_14 Persona_5 [...]
nata a [...] il [...] ed ivi deceduta, nubile, il 04.04.1997 non Persona_6 intestataria catastale del compendio di beni. nata a [...] il [...] ed ivi Persona_7 deceduta, nubile, il 17.09.2000, individuata nelle visure come fu Controparte_10
nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 29.10.2004 individuato Per_1 Persona_8 nella visura catastale con il nome nato a Controparte_15 Per_1 Controparte_3
Oliena il 05.12.1914 e deceduto il 05.04.1957 in Argentina nella città di Merlo individuato nella visura catastale con il nome Fu nato a Controparte_12 Per_1 Persona_1
Oliena il 24.03.1917 ed ivi deceduto il 29.01.2010 erroneamente individuato nella visura catastale con il nome nato a [...] il [...] ed Controparte_16 Controparte_7 ivi deceduto il 28.04.2007, non intestatario catastale dei beni. Dei riportati intestatari catastali, tutti ad oggi deceduti, solo e hanno avuto figli, come Persona_8 Persona_1 [...]
, che però non risulta intestatario catastale dei beni oggetto di causa. Sono stati citati CP_7 in giudizio non solo i figli di e ma anche quelli di Persona_8 Persona_1 [...]
. CP_7
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 15.4.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
La domanda proposta dagli attori è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che i beni oggetto di causa sono stati utilizzati dagli attori da oltre vent'anni: gli stessi hanno provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, alla coltivazione di uliveto e vigneto, alla recinzione, alla manutenzione dei fabbricati e in particolare hanno utilizzato il magazzino come ricovero per i prodotti dell'orto e hanno reso utilizzabile la porcilaia (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 7.3.2025 ). Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al
Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del
Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 15 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna