Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/06/2025, n. 2909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2909 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21532/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 21532/2023 promossa da:
Parte_1
nata in [...] in data [...]
Parte_2
nato in [...] in data [...]
Parte_3
nata in [...] in data [...]
Parte_4
nata in BRASILE in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori nata in [...] in data [...] e Persona_1 Parte_5 nato in [...] in data [...]
rappresentati e difesi dall'Avv. DE SOUZA DANIELA
Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale Controparte_1 dello Stato di Torino
Resistente
nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Conclusioni di parte ricorrente: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione o istanza reietta, giudicando secondo equità, previo accertamento dei fatti in premessa indicati, accertare e dichiarare che nata a [...]é do Rio Preto, Stato di São Paulo (Brasile), il 04/01/1971, Parte_1 [...]
nato a [...]é do Rio Preto, Stato di São Paulo (Brasile), il 29/12/1998, Parte_2 [...]
nata a [...], Stato di Mato Grosso (Brasile), il 27/04/2004, Parte_3 Parte_4 ata a São José do Rio Preto, Stato di São Paulo (Brasile), il 30/03/1979, in proprio e quale esercente
[...] la responsabilità genitoriale sui figli minori nata a [...], Stato di Mato Grosso Persona_1
(Brasile), il 22/10/2012 e nato a [...], Stato di Mato Grosso (Brasile), il Parte_5
09/04/2015, sono cittadini italiani per nascita e per l'effetto ordinare all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della loro cittadinanza. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data
12/12/2023, ritualmente notificato, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il chiedendo Controparte_1 il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- Di essere cittadini brasiliani;
- Di essere discendenti diretti dell'avo (o o Persona_2 Persona_3 Persona_4
nato nel comune di NE (AT), il 26/04/1851, il quale, prima di emigrare in Brasile,
[...] contraeva matrimonio con la sig.ra l 04/06/1884 e dalla loro unione Persona_5 nasceva, in territorio brasiliano, il giorno 08/12/1901 (cfr. docc. 1-4); Parte_6
- Che in data 26/02/1927, il figlio degli avi si univa in matrimonio con la sig.ra Parte_6 [...]
e dal matrimonio nasceva il figlio nato in [...] il giorno 21/11/1942 CP_2 Persona_6
(cfr. docc. 5 e 6);
- Che in data 24/01/1970, i sposava con la sig.ra dalla Persona_6 Persona_7 loro unione nascevano in Brasile due figlie, ricorrenti: in data 04/01/1971, Parte_1
, in data 30/03/1979, (cfr. docc. 7-9);
[...] Parte_4
- Che dal matrimonio tra la ricorrente e Parte_1 Persona_8 celebratosi il giorno 25/10/1996 nascevano in territorio brasiliano due figli, anch'essi ricorrenti nel presente giudizio: in data 29/12/1998, LI EL e, in data 27/04/2004, Parte_2
(cfr. docc. 10-12); Parte_3 Parte_2
- Che dall'unione coniugale tra la ricorrente e Parte_4 Persona_9
del 14/10/2009 nascevano in Brasile due figli, ricorrenti per il tramite della madre
[...] esercente la potestà genitoriale: in data 22/10/2012, e, in data Persona_1
09/04/2015, (cfr. docc. 13-15). Parte_5
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1 Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non comparso. Controparte_3
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda.
Con provvedimento reso dal G.D. in data 21/05/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. e 35 d.lgs. n. 149/2022 – la causa
è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 281 sexies c. 3 c.p.c..
2. Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma
36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a [...].
Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92.
Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, essi fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo nato a [...] il [...] (si Persona_2 vedano allegati al ricorso introduttivo) sottolineando che la cittadinanza è dunque stata trasmessa dapprima attraverso il sig. e, in seguito, tramite il sig. padre delle ricorrenti Parte_6 Persona_6 [...]
e Parte_1 Parte_4
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno portato a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali
(purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Tuttavia, dalla attestazione notarile in atti del contenuto del sito del a San Paolo Parte_7 sotto la voce “Servizi forniti dalla sede centrale”, - in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il a San Paolo nell'anno 2023 aveva in corso la Parte_7 evasione di richieste formulate nel 2011-2012 (cfr. docc. 1620). Dall'esame della lista richieste pubblicata sul website del a San Paolo viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la Parte_7 condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti.
Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.
Quando tale termine sia superato, o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa, il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente.
Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui il l'avo Per_2 era cittadino italiano, in quanto nato in [...]anno 1851, coniugatosi in territorio italiano e
[...] Pt_7 successivamente trasferitosi in Brasile, e la circostanza che il figlio di tale antenato era nonno Parte_6 delle ricorrenti e Parte_1 Parte_4
In primo luogo, l'avo italiano era nato dunque prima della unificazione del regno di , e non è nota la data Pt_7 della sua emigrazione. Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in o nei casi di familiari del cittadino emigrato che Pt_7 fossero rimasti in . Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello Pt_7 registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d' , furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato Pt_7 preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d' , non avevano acquisito la cittadinanza Pt_7 straniera. Si deve pertanto ritenere che, nato prima della nascita del Regno d'Italia, ma sicuramente in vita al momento del matrimonio celebratosi in nel 1884, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito Pt_7 all'unificazione (1861).
In secondo luogo, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone,
i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865) e, quindi, sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano mai rinunciato alla Persona_2 cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che l'antenato dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il certificato negativo di naturalizzazione, CNN (cfr. doc. 2).
Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio nato in data [...] a São Carlos (SP), in [...] Persona_10
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in [...] Persona_2 Pt_7 cittadini italiani prima dell'unità d'Italia del 1861 (n. 26/04/1851), i suoi discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile.
Il figlio asceva, infatti, il 08/12/1901, a São Carlos (SP), in Brasile. Persona_10
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Il figlio di (nonché nonno delle ricorrenti e Persona_2 Parte_1 Parte_1 Parte_4 poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza italiana al figlio padre
[...] Persona_10 Persona_6 delle ricorrenti e Parte_1 Parte_4
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Sussistono i presupposti per reputare le spese di lite sopportate dal ricorrente come non ripetibili, stante la peculiarità della controversia, il mancato ricorso alla via amministrativa e la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai nata in [...] in data [...]; Parte_1
, nato in [...] in data [...]; Parte_2 Parte_3
, nata in [...] in data [...]; nata in BRASILE in [...]
[...] Parte_4
30/03/1979, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori
[...]
, nata in [...] in data [...] e , nato in [...] in Persona_1 Parte_5 data 09/04/2015, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 21/05/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Alessandra Aragno