Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/05/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5687 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. SCARNATO ANTONIO AMATO ANTONIO Parte_1
Indirizzo Telematico;
C.F. 1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. CARNOVALE Controparte_1 '
MARCELLO;
Parte resistente
lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente esponeva che: in data
26 ottobre 2022 gli veniva notificato nella sua qualità erede del Sig. [...]
Per 1 , dal 3.03.2019, il pagamento della somma di € 7.818,12 dovuta in favore dell' Controparte_2 a titolo di omesso versamento di contributi previdenziali e/o assistenziali obbligatori e relative sanzioni civili come per legge, nonché al pagamento delle competenze legali quantificate in € 550,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
la pretesa creditoria discenderebbe da alcuni accertamenti eseguiti a carico dell' CP_3 [...] Per 1 (matricola 2500881518) per il periodo decorrente dal 09.2018 al
03.12019 ed afferente a contributi e somme aggiuntive;
il provvedimento monitorio costituiva il primo atto attraverso il quale l'opponente sia venuto a conoscenza dell'asserita pretesa creditoria;
egli era estraneo rispetto alle pretese creditoria dell'ente previdenziale ed inoltre in data 28.10.2022 aveva formalizzato presso la Cancelleria Civile del Tribunale di Castrovillari atto di rinuncia all'eredità del de cuius Persona 1 Chiedeva, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva l' CP 1 chiedendo il rigetto della opposizione.
§§§§§
Il ricorso deve essere accolto.
Ai sensi dell'art. 521, primo comma, del Codice Civile, "chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato". Pertanto, la rinuncia opera retroattivamente, il cui effetto sostanziale consiste nella perdita della qualità di erede fin dall'inizio. In conclusione, ne consegue una palese carenza di legittimazione passiva dell'opponente, nei cui confronti, non può essere azionata alcuna pretesa afferente ad asserite posizione debitorie del de cuius. Il difetto di legittimazione passiva, come rilevato anche dalla Corte di Cassazione in diverse occasioni (si V., ex multis, Cass. n. 2951/2016 e Cass. n.
12729/2016), può essere fatto valere dalla parte in ogni stato e grado del processo e anche rilevato d'ufficio dal Giudice.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, sia in punto di fatto che di diritto,
l'opposizione va integralmente accolta con revoca ed annullamento del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del ricorrente.
Le spese sono compensate, considerato che non vi è prova che l'CP_4 fosse a conoscenza della rinuncia.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, così provvede:
- Revoca il Decreto Ingiuntivo reso dal Tribunale di Castrovillari, il
14.10.2022, recante n. 257/2022, notificato il 26.10.2022, per la somma di € 7.818.12;
Compensa le spese tra le parti.
Castrovillari, 26/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO