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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/11/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Dr. Giuseppe Disabato Presidente
- Dr.ssa Rosella Nocera Giudice
- Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella procedura iscritta sotto il n. 1469/2025 R.G. V.G., promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., pendente tra
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MATERA MARIA RAFFAELLA e
, nato a [...] l'[...], rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. GUIDA FRANCESCO PAOLO nonché Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. IN FATT O E DI RITT O Con il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 18/03/2025,
e premesso che: Parte_1 CP_1
- avevano contratto matrimonio concordatario in data 26/06/1999 in Monopoli (BA) (anno 1999 – parte 2 – serie A – n. 88);
- dall'unione coniugale nascevano, il 15/09/2001, la figlia e, il 10/02/2005, il figlio;
Persona_1 Persona_2
- con ricorso congiunto del'11/01/2019, domandavano al Tribunale di Bari di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- con decreto n. cronol. 6786/2019 depositato il 20/03/2019, il Tribunale di Bari omologava la separazione personale alle condizioni concordate dai coniugi con convenzione d i cui al ricorso introduttivo;
- le parti si erano accordate anche in ordine alle condizioni con cui divorziare;
tutto ciò premesso, chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare. Con decreto del 31/03/2025, il Presidente, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del l'01/07/2025. All'udienza dell'01/07/2025, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in Camera di consiglio. Il Pubblico Ministero rendeva parere favorevole l'01/04/2025.
Disposta la rimessione della causa sul ruolo per l'acquisizione di attestazione di definitività del decreto di omologa della separazione, all'udienza dell'8.10.2025 la causa era nuovamente tratt enuta per la decisione.
***** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto è fondata e merita, pertanto, accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia del decreto di omologazione della separazione personale emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data di comparizione tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge richiesto dalla citata norma. Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data di comparizione del giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000. Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate (assegnazione della casa coniugale in favore di Parte_1 contributo a titolo di mantenimento della prole m aggiorenne a carico del padre nella misura di €233,00 mensili per la figlia ed €250,00 Persona_1 mensili per il figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie, Persona_2 rinuncia ad ogni forma di mantenimento tra coniugi) sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza. Le spese processuali sono compensate integralmente attesa la natura non contenziosa del procedimento. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1 [...]
, nel giudizio n. 1469/2025 R.G. V.G., con l'intervento del P.M. CP_1 in sede, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi anzidetti in Monopoli in data 26/06/1999, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 1999, atto n. 88, parte 2, serie A) alle condizioni concordate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte;
2. la moglie perde il cognome del marito;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del d.P.R. n. 396/2000; 4. spese compensate. Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 4.11.2025.
IL GIU DICE ES TEN SOR E
Dr.ssa Tiziana Di Gioia IL PRESID EN TE
Dr. Giuseppe Disabato
- Dr. Giuseppe Disabato Presidente
- Dr.ssa Rosella Nocera Giudice
- Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella procedura iscritta sotto il n. 1469/2025 R.G. V.G., promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., pendente tra
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MATERA MARIA RAFFAELLA e
, nato a [...] l'[...], rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. GUIDA FRANCESCO PAOLO nonché Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. IN FATT O E DI RITT O Con il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 18/03/2025,
e premesso che: Parte_1 CP_1
- avevano contratto matrimonio concordatario in data 26/06/1999 in Monopoli (BA) (anno 1999 – parte 2 – serie A – n. 88);
- dall'unione coniugale nascevano, il 15/09/2001, la figlia e, il 10/02/2005, il figlio;
Persona_1 Persona_2
- con ricorso congiunto del'11/01/2019, domandavano al Tribunale di Bari di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- con decreto n. cronol. 6786/2019 depositato il 20/03/2019, il Tribunale di Bari omologava la separazione personale alle condizioni concordate dai coniugi con convenzione d i cui al ricorso introduttivo;
- le parti si erano accordate anche in ordine alle condizioni con cui divorziare;
tutto ciò premesso, chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare. Con decreto del 31/03/2025, il Presidente, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del l'01/07/2025. All'udienza dell'01/07/2025, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in Camera di consiglio. Il Pubblico Ministero rendeva parere favorevole l'01/04/2025.
Disposta la rimessione della causa sul ruolo per l'acquisizione di attestazione di definitività del decreto di omologa della separazione, all'udienza dell'8.10.2025 la causa era nuovamente tratt enuta per la decisione.
***** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto è fondata e merita, pertanto, accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia del decreto di omologazione della separazione personale emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data di comparizione tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge richiesto dalla citata norma. Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data di comparizione del giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000. Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate (assegnazione della casa coniugale in favore di Parte_1 contributo a titolo di mantenimento della prole m aggiorenne a carico del padre nella misura di €233,00 mensili per la figlia ed €250,00 Persona_1 mensili per il figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie, Persona_2 rinuncia ad ogni forma di mantenimento tra coniugi) sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza. Le spese processuali sono compensate integralmente attesa la natura non contenziosa del procedimento. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1 [...]
, nel giudizio n. 1469/2025 R.G. V.G., con l'intervento del P.M. CP_1 in sede, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi anzidetti in Monopoli in data 26/06/1999, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 1999, atto n. 88, parte 2, serie A) alle condizioni concordate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte;
2. la moglie perde il cognome del marito;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del d.P.R. n. 396/2000; 4. spese compensate. Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 4.11.2025.
IL GIU DICE ES TEN SOR E
Dr.ssa Tiziana Di Gioia IL PRESID EN TE
Dr. Giuseppe Disabato