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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/05/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3626/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe vertente tra
)), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MARRONCELLI ROSA ), la quale lo rappresenta e difende in C.F._2
virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
), elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. DI PAOLA FEDERICO ), il quale la rappresenta e difende in virtù C.F._4
di procura in atti
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 04/06/2024, il ricorrente, premesso che dalla relazione con la resistente era nato il [...]5, chiedeva la modifica delle condizioni disposte con decreto Persona_1
del 26/07/2021 (in cui era rimasto contumace), ove era stato previsto: l'affido esclusivo del minore alla madre con obbligo a proprio a carico di versare un assegno mensile di € 600,00 a titolo di
1 contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Rilevava che non poteva sostenere gli obblighi economici ivi previsti, evidenziando che attualmente viveva a SC con uno stipendio di € 1.400,00 e aveva il conto corrente bloccato dal pignoramento intentato dalla resistente, aggiungendo che pagava un canone locatizio mensile di € 450,00 e le spese di viaggio per incontrare il bambino. Chiariva che, a causa dell'insostenibilità della somma mensile fissata nel predetto decreto, riusciva a versare solo la somma mensile di € 350,00 grazie all'aiuto della sua famiglia. Concludeva quindi per l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con sé, l'obbligo di versare un assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché l'aggiunta del cognome paterno al minore.
Con comparsa di risposta, depositata in data 10/09/2024, la resistente, contestando le allegazioni di controparte, chiedeva la conferma della disciplina del 2021 in merito all'affido e all'assegno a titolo di contributo al mantenimento del minore e la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, previa CTU. Rilevava in particolare che il ricorrente, a seguito del riconoscimento del figlio avvenuto solo dopo quattro anni dalla nascita, si era sempre disinteressato del minore. Aggiungeva che solo nel periodo ottobre 2019 - giugno 2020 il padre aveva intrattenuto un rapporto col figlio e contribuito al suo mantenimento con una somma mensile di € 250,00, rendendosi poi irreperibile, avendo quindi reso necessario adire l'autorità giudiziaria al fine di poter ottenere una disciplina tutelante per il minore, soprattutto con riferimento alle autorizzazioni quotidiane necessarie. Precisava che il ricorrente conduceva un elevato tenore di vita poiché aveva rassegnato le dimissioni dal suo lavoro, possedeva beni notoriamente costosi (autovettura BMW e orologio Cartier), viveva in una villa in locazione e si era di recente recato alle Maldive. Aggiungeva che nel 2024 aveva partecipato a diversi programmi televisivi come ballerino di balli caraibici e reggaeton (es. “Grande RA, UO e
Donne”, “Ciao Darwin”) e aveva girato video e spot con personaggi noti (es. modello per “Dior”, spot di “Iluv”, attore in “Forum”, video con la cantante e con l'attrice Persona_2 Per_3
. Rilevava che il ricorrente, così come all'epoca del primo ricorso, svolgeva quindi la
[...]
professione di insegnante di balli caraibici e reggaeton, nonché quella di programmatore web, e gestiva a L'Havana (Cuba), unitamente alla sorella, un'associazione per la diffusione della cultura cubana e una scuola di salsa cubana e reggaeton. Rappresentava di svolgere l'attività di collaboratrice presso un parrucchiere a CA (Di Caprio Maria Rosaria, Via Alcide De Gasperi), percependo €
400,00 al mese, viveva presso la famiglia di origine e attendeva un altro figlio dal nuovo compagno.
Concludeva quindi per l'assenza di circostanze sopravvenute giustificative di una modifica della disciplina del 2021.
Sentite le parti ed espletata la CTU (depositata in data 17/04/2025), all'esito dell'udienza del
2 13/05/2025, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Occorre premettere che la consulente nominata ha esaminato le competenze genitoriali delle parti, nonché la situazione psico-fisica del minore, suggerendo a tutela del minore l'affido condiviso dello stesso con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione dei tempi di permanenza del minore con il padre nella modalità che di seguito si indicherà e l'intraprendersi di un percorso di supporto psicologico per i genitori e il minore.
In particolare, dalla CTU è emerso, quanto alla madre del minore, che la stessa è apparsa molto presente e attenta ai bisogni del figlio, sacrificando sé stessa e lavorando per il benessere di . Per_1
Tuttavia, l'ausiliario ha precisato che tale idea di “madre” potrebbe causare criticità nel rapporto con il minore e sul suo stato psico-fisico giacché si estende anche alle relazioni sentimentali da lei intraprese.
Sul punto, così sì legge: “la sua idea di “madre vera” sembra basarsi su un annullamento di sé per il figlio, tale “spirito di sacrificio” si estende anche all'ambito sentimentale, il confine tra il ruolo materno e quello personale risulta quindi sfumato. Per la donna un buon compagno è colui che vuole bene al figlio. Questa dinamica, sebbene motivata da un amore profondo, la avrebbe portata nel tempo a intraprendere relazioni fallimentari che pare abbiano alimentato in un senso di Per_1 sfiducia nei confronti della figura maschile, un'idea distorta del concetto di “buon padre” e una scarsa autonomia personale. A conferma di ciò le parole di alla domanda di cosa potrebbe Per_1
far cambiare la situazione: <<se mio padre fa le cose che un si comporta bene con la mamma accompagnarci non ci sta nessuno pu accompagnare>>” (vd. p. 51 della
CTU) […] “Le esperienze fallimentari delle pregresse relazioni affettive della sig.ra con il CP_1
conseguente vissuto da parte sua e del piccolo di essere stati abbandonati, unite al comportamento di entrambi i genitori, seppur con modalità diverse, avrebbero generato una situazione di relazione di alleanza madre/figlio sempre più forte dove l'uno finisce con lo svolgere una funzione consolatrice
e riparativa per l'altra e viceversa, determinando lo strutturarsi di meccanismi di idealizzazione e di dipendenza con la figura materna stessa, aspetto emerso nel corso dei colloqui clinici e anche dall'analisi dei test somministrati al minore. Questo tipo di schema relazionale è molto stressante per il minore, perché comporta un intenso conflitto di lealtà con la madre a discapito di un processo di differenziazione del proprio sé, attivando un meccanismo relazionale di triangolazione con l'altro genitore. Nel caso specifico, il minore sembrerebbe sentirsi diviso tra la lealtà verso la madre, genitore che lo ha sempre accudito e protetto, e il desiderio di costruire un rapporto con il padre, genitore non collocatario. Tale dinamica potrebbe generare nel minore ansia, confusione e sensi di colpa, a causa di vissuti di paura di delusione o di perdita dell'affetto di uno dei due genitori, a conferma di ciò quanto rilevato nel corso dell'incontro del Disegno Congiunto” (vd. pp. 53-54 della
3 CTU).
Sono quindi emerse criticità per la nel senso che “avrebbe inconsapevolmente veicolato al CP_1
figlio la propria percezione del padre attraverso il linguaggio non verbale (andava via quando il padre veniva a far visita al figlio, gli ha raccontato del trasferimento del padre a SC senza prima concordare con il papà tempi e modalità, ha mostrato al minore le foto del padre in vacanza).
Tenderebbe inoltre a interpretare i disagi manifestati dal figlio, come i tic, solo come diretta conseguenza dell'assenza paterna. Questa visione appare rigida e limitante, poiché la madre sembrerebbe escludere altri fattori che possono aver contribuito alle difficoltà manifestate dal bambino (si riportano ad esempio: le relazioni sentimentali fallimentari della signora verso i cui partner il minore si era molto legato per poi vivere l'esperienza di abbandono al termine delle relazioni stesse, e l'aver inconsciamente veicolato la propria idea del padre al figlio).
Da un punto di vista psicologico, questa dinamica può essere interpretata come una forma di difesa disfunzionale. La madre potrebbe utilizzare l'attribuzione esclusiva all'assenza paterna per evitare di confrontarsi con altre possibili cause dei disagi del figlio, che potrebbero implicare una sua responsabilità o generare in lei ipotetici sentimenti di colpa” (vd. p. 52-53 della CTU).
Per quanto riguarda il padre del minore, la dott.ssa Palermo dà atto del suo precedente atteggiamento immaturo nel ruolo di genitore e sottolinea dunque la diversa concezione di genitorialità delle parti.
Si legge infatti che “il sig. ha dimostrato una buona consapevolezza della propria storia Parte_1
personale e dell'impatto che questa ha avuto sul suo ruolo genitoriale. Riconosce di aver avuto un atteggiamento immaturo in passato e di non essere stato pronto ad assumersi le responsabilità genitoriali. Ad oggi desidera essere una figura di riferimento emotivo e valoriale per il figlio, anche se sembrerebbe portatore di una visione diversa rispetto alla madre circa il concetto di “presenza”.
I genitori sembrano di fatti avere una diversa concezione della genitorialità il che contribuisce alla conflittualità e alla difficoltà nel trovare un accordo. Per la sig.ra la famiglia sembrerebbe CP_1
essere quella che vive sotto lo stesso tetto, condividendo la quotidianità, ed i buoni genitori sono coloro che si sacrificano per i propri figli. Per il sig. sembrerebbe che non sia il luogo o Parte_1 la quantità di tempo trascorsa insieme a definire un genitore “buono”, ma la qualità del rapporto che il genitore instaura con il proprio figlio. Per lui sembrerebbe importante esserci soprattutto dal punto di vista emotivo, essere considerato un punto di riferimento a cui rivolgersi in caso di necessità
o bisogno di consiglio (vd. pp. 51-52 della CTU). Sono comunque emerse criticità nel senso di che
“manifesterebbe una marcata tendenza ad evitare il conflitto e la polemica nelle interazioni interpersonali, anche a costo di adottare un atteggiamento passivo e remissivo. Questa caratteristica, si è evinta fin dalle fasi iniziali della CTU, quando ha dichiarato di voler accettare un accordo proposto dal padre della sig.ra pur di avere con quest'ultima un rapporto civile e poter CP_1
4 vedere il figlio. Tale accordo è poi saltato. A questa passività si aggiungerebbe una scarsa consapevolezza della propria autorità genitoriale, anche per la non quotidiana frequentazione con il piccolo, il è attualmente escluso dalle decisioni riguardanti la vita del figlio (ad es. non Parte_1
ha accesso al registro scolastico, non è infirmato sempre delle condizioni del piccolo né sulla sua vita scolastica ed extra scolastica), e spesso apparirebbe “paralizzato” dall'idea di far del male al figlio (ad es. afferma di aver a lungo riflettuto prima di intraprendere la CTU perché teme che il bambino possa esserne turbato). Queste caratteristiche personali gli avrebbero impedito di intervenire attivamente nelle dinamiche familiari, contribuendo, suo malgrado, all'allontanamento dal figlio.
È importante sottolineare che la passività del padre non implica una mancanza di affetto o di interesse nei confronti del figlio. Piuttosto, essa riflette una strategia difensiva volta a ridurre l'ansia
e il disagio derivanti dal confronto” (vd. p. 53 della CTU).
Inoltre, alla dinamica conflittuale dei genitori e alla conseguente carenza di comunicazione, si aggiunge un'altra causa di potenziale disagio del minore dovuta all'eccessivo coinvolgimento della famiglia d'origine della madre nella vita di tale da generare “ulteriore confusione di ruoli e Per_1 difficoltà nella definizione dei confini all'interno di questa coppia e nella relazione del piccolo con le figure sue genitoriali”; “il risultato è che si vada verso una futura situazione di ipotetico rifiuto da parte del minore del padre, senza una ragione valida (pare lo faccia più per compiacere la madre ed il compagno che per una volontà propria). Questo rifiuto, a sua volta, confermerebbe sempre più le accuse della madre (secondo cui il sig. non è stato in grado di costruirsi un rapporto con Parte_1
il figlio) e spingerebbe il padre a ritirarsi ancora di più, alimentando un circolo vizioso che rafforzerebbe la alleanza madre/figlio e la triangolazione con l'altro genitore” (vd. p. 54 della CTU).
Infine, con riferimento al minore , la consulente ha evidenziato come l'incostante presenza Per_1
del padre e il ruolo attivo del nonno materno nella vita del nipote hanno influenzato il suo stato psico- fisico. In tal senso, “la presenza intermittente del padre e l'esposizione ripetuta a relazioni sentimentali fallimentari della madre che lo hanno coinvolto personalmente, potrebbero aver generato nel bambino un senso di precarietà affettiva e una difficoltà a fidarsi delle figure maschili.
Ciò emergerebbe anche dal disegno della famiglia reale, in cui l'unica figura maschile raffigurata è quella del nonno, considerato il più felice e la persona nella quale il minore si identifica. È plausibile pensare che abbia compensato questo senso di precarietà nei confronti delle figure maschili Per_1 legandosi all'unico uomo stabile della sua vita: il nonno. Quest'ultimo acquista nella vita del minore un ruolo centrale: si identifica con lui attraverso elementi condivisi come il nome e la Per_1
passione per il Napoli. Il nonno in questo contesto, si configurerebbe come un'autorità morale e affettiva, capace di influenzare significativamente le rappresentazioni mentali del minore e le sue
5 relazioni interpersonali.
Si segnalano, a tal riguardo, diversi discorsi del nonno, raccontati dal minore, che hanno avuto un'influenza significativa anche sul suo sistema di credenze e sulle sue percezioni delle relazioni familiari.
Come ha raccontato il minore, lo scorso anno suo nonno parlandogli di suo padre avrebbe detto: <<
Quando stavo nella pancia della mamma aveva detto (sottinteso papà) alla mamma che mi voleva togliere dalla pancia della mamma>> e <<che si era comportato male con la mamma>>. Il minore afferma di aver provato tristezza ascoltando queste parole, che gli capita di pensare ancora a queste cose e pare che a seguito di quel racconto il rapporto con suo padre si sia incrinato, come lui stesso riferisce: << perché noi dall'anno scorso abbiamo tolto quel rapporto che avevamo negli altri anni>>. La difficoltà del minore a esprimere apertamente questo vissuto, emersa con evidenza durante il colloquio individuale, è stata accompagnata da una intensa commozione, manifestata attraverso occhi lucidi e voce tremante.
Tali manifestazioni emotive suggeriscono che il racconto del nonno abbia generato in un Per_1
conflitto interiore significativo, alimentando sentimenti di rabbia, delusione e confusione nei confronti del padre. Il minore ha affermato di non averne parlato con nessuno e di non riuscire a parlarne con il papà, tale difficoltà potrebbe aver contribuito ad influenzare negativamente la loro relazione” (vd. p. 56 della CTU).
Da ultimo, emerge chiara la volontà di di vedere più spesso il padre, di voler andare a Roma Per_1
con lui, così come quella di fare altre cose con lui (cfr. p. 57 della CTU).
Alla luce del quadro sin qui emerso, il Collegio condivide pienamente le conclusioni della CTU fondate su risultanze peritali adeguatamente motivate e di fatto condivise dalle parti;
la CTP del ricorrente ha aderito alle conclusioni della CTU, mentre la resistente non ha nominato una CTP. Va pertanto, disposto l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la Per_1
madre.
Inoltre, il Collegio, aderendo ai suggerimenti della CTU, invita i genitori e il minore a intraprendere un percorso di supporto psicologico individuale per poter affrontare le criticità emerse nella consulenza;
i genitori dovrebbero “rafforzare le proprie risorse individuali, acquisire maggiore consapevolezza delle proprie criticità e rielaborare in modo corretto i vissuti conflittuali con l'ex partner, al fine di permettere una maggiore comprensione, cooperazione e negoziazione sulla gestione del figlio” (vd. CTU p. 58), mentre il percorso per il minore dovrebbe supportarlo nella rielaborazione del dolore legato ai racconti del nonno e ai vissuti abbandonici pregressi e nel rafforzamento dell'autostimo e della “percezione di autoefficacia del bambino, contribuendo alla riduzione dell'ansia, dei tic ed alla strutturazione di una propria individualità, promuovendo
6 l'espressione autentica dei suoi pensieri e sentimenti” (vd. CTU p. 59). Un'indicazione in tal senso per il minore era stata già individuata in sede di visita neuropsichiatrica presso l'Azienda Sanitaria
“Santobono Pausilipon” di Napoli ove si evidenzia nel minore uno stato di natura ansiosa probabilmente causato dalla storia personale e familiare (cfr. certificato del neuropsichiatra infantile del 17/09/2023).
In merito ai tempi di permanenza padre-figlio, considerata la distanza geografica rispetto al domicilio del minore (SC-CA), il padre dovrà vedere per due fine settimana alternati al mese, Per_1
dal sabato mattina alle ore 10:00 alla domenica sera alle ore 21:00; dovrà avere contatti telefonici almeno una volta al giorno nelle ore serali o nell'ora concordata con il minore e la madre tenendo conto delle esigenze quotidiane di;
per le festività natalizie, il padre terrà il minore, ad anni Per_1
alterni, dal 24 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, la
Domenica di Pasqua o il lunedì in Albis, nonché per quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio. Inoltre, il bambino trascorrerà con il padre la festa del papà e il giorno del compleanno del padre e con la madre il giorno della festa della mamma e il giorno del compleanno della madre. Infine, il bambino festeggerà con il padre o con la madre il suo compleanno previo accordo dei genitori con il minore.
In merito al quantum dell'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente, occorre esaminare la capacità economica delle parti e la sopravvenienza di circostanza giustificative di una modifica rispetto alla disciplina del 16/07/2021. Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente attualmente, quale tecnico informatico, percepisce in media poco più di € 1.600,00 netti al mese per dodici mensilità (cfr. CUD 2024 e CUD 2023) e paga un canone mensile di € 500,00 per l'abitazione a SC (cfr. contratto di comodato oneroso). Invece, all'epoca della prima regolamentazione lavorava a Roma o nei pressi (cfr. CUD 2021 ove viene indicato come datore di lavoro “Farm IT
s.r.l.s.” sita in Roma, contratto di collaborazione tecnico-sportiva del 01/09/2013 e compensi dall'associazioni sportiva “Aprilia Kolada” sita in Aprilia) e non si era conoscenza di dati in merito ai costi di locazione. Non risultano allegazioni precise della resistente in merito agli ulteriori eventuali compensi percepiti dal ricorrente per l'attività di istruttore di balli caraibici e reggaeton, nonché per le comparse in noti video musicali o in programmi televisivi di cui alle foto depositate dalla resistente
(cfr. foto in atti relative all'anno 2024). Né la stessa ha formulato precipui capi di prova sul punto al fine di dimostrare la maggiore capacità economica del ricorrente. Alcun maggior introito risulta nemmeno dalla relazione dell'Agenzia delle Entrate del febbraio 2024 depositata dalla resistente con la comparsa di costituzione, ove risulta intestatario di un autoveicolo BMW e locatario di un altro autoveicolo Volkswagen nel 2022. In ogni caso, quest'ultimo ha depositato diverse ricevute CP_3
per compensi ottenuti in passato per alcune attività svolte a tale titolo (anni 2014, 2015, 2019), ovvero
7 per la collaborazione quale “figurante speciale” in “ciao Darwin” nel 2019 ha percepito un importo lordo di € 150,00 (cfr. scrittura privata del 21/03/2019), nonché per l'attività di istruttore ha ottenuto importi variabili dai € 100,00 al mese ai € 330,00 al mese (cfr. ricevute compensi di “Aprilia Kolada”
e “Timbartis A.S.D.” con importi dai € 100,00 ai € 266,00 per l'anno 2014 e ricevuta compenso di €
330,00 per attività sportiva dilettantistica svolta in favore dell'associazione “Alma Libre” nel mese di gennaio 2015). È possibile ipotizzare che, considerate le recenti foto depositate dalla resistente relative a partecipazioni televisive del ricorrente nell'anno 2024, continui a percepire Parte_1
compensi forfettari e sporadici per tali comparse e collaborazioni, che tuttavia non paiono incidere notevolmente sulla capacità economica del ricorrente.
La resistente, invece, quale parrucchiera risulta che nel 2023 ha percepito un reddito annuale netto di
€ 263,00 (cfr. CUD 2024), mentre nel 2024 circa € 400,00 al mese (cfr. buste paga), e non risulta a suo carico un canone locatizio.
Di conseguenza, rispetto alla disciplina del 2021, risultano sopravvenute talune circostanze giustificative di una riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del padre, ovvero il trasferimento a SC con conseguente mutamento dell'attività lavorativa, il pagamento del canone locatizio e le spese di viaggio da SC a CA;
queste ultime superiori rispetto a quelle necessarie per muoversi da Roma a CA.
Pertanto, considerata la capacità economica delle parti, il Collegio reputa congruo rideterminare l'assegno posto a suo carico in € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese extra-assegno.
Va infine dichiarata inammissibile la domanda del ricorrente volta a ottenere l'aggiunta del cognome paterno a quello materno in assenza di connessione forte con il presente giudizio.
Avuto riguardo alla natura della controversia, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio, compre quelle di CTU già liquidate con separato decreto del
13/05/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni della regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale, così provvede:
- dispone l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
- stabilisce il calendario dei tempi di permanenza con il padre come indicato in parte motiva;
- suggerisce alle parti e al minore l'intraprendersi di un percorso di sostegno psicologico individuale;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese extra-assegno;
- compensa le spese di lite, comprese le spese di CTU.
8 Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 15/05/2025
9
Il Presidente rel. dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe vertente tra
)), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MARRONCELLI ROSA ), la quale lo rappresenta e difende in C.F._2
virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
), elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. DI PAOLA FEDERICO ), il quale la rappresenta e difende in virtù C.F._4
di procura in atti
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 04/06/2024, il ricorrente, premesso che dalla relazione con la resistente era nato il [...]5, chiedeva la modifica delle condizioni disposte con decreto Persona_1
del 26/07/2021 (in cui era rimasto contumace), ove era stato previsto: l'affido esclusivo del minore alla madre con obbligo a proprio a carico di versare un assegno mensile di € 600,00 a titolo di
1 contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Rilevava che non poteva sostenere gli obblighi economici ivi previsti, evidenziando che attualmente viveva a SC con uno stipendio di € 1.400,00 e aveva il conto corrente bloccato dal pignoramento intentato dalla resistente, aggiungendo che pagava un canone locatizio mensile di € 450,00 e le spese di viaggio per incontrare il bambino. Chiariva che, a causa dell'insostenibilità della somma mensile fissata nel predetto decreto, riusciva a versare solo la somma mensile di € 350,00 grazie all'aiuto della sua famiglia. Concludeva quindi per l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con sé, l'obbligo di versare un assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché l'aggiunta del cognome paterno al minore.
Con comparsa di risposta, depositata in data 10/09/2024, la resistente, contestando le allegazioni di controparte, chiedeva la conferma della disciplina del 2021 in merito all'affido e all'assegno a titolo di contributo al mantenimento del minore e la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, previa CTU. Rilevava in particolare che il ricorrente, a seguito del riconoscimento del figlio avvenuto solo dopo quattro anni dalla nascita, si era sempre disinteressato del minore. Aggiungeva che solo nel periodo ottobre 2019 - giugno 2020 il padre aveva intrattenuto un rapporto col figlio e contribuito al suo mantenimento con una somma mensile di € 250,00, rendendosi poi irreperibile, avendo quindi reso necessario adire l'autorità giudiziaria al fine di poter ottenere una disciplina tutelante per il minore, soprattutto con riferimento alle autorizzazioni quotidiane necessarie. Precisava che il ricorrente conduceva un elevato tenore di vita poiché aveva rassegnato le dimissioni dal suo lavoro, possedeva beni notoriamente costosi (autovettura BMW e orologio Cartier), viveva in una villa in locazione e si era di recente recato alle Maldive. Aggiungeva che nel 2024 aveva partecipato a diversi programmi televisivi come ballerino di balli caraibici e reggaeton (es. “Grande RA, UO e
Donne”, “Ciao Darwin”) e aveva girato video e spot con personaggi noti (es. modello per “Dior”, spot di “Iluv”, attore in “Forum”, video con la cantante e con l'attrice Persona_2 Per_3
. Rilevava che il ricorrente, così come all'epoca del primo ricorso, svolgeva quindi la
[...]
professione di insegnante di balli caraibici e reggaeton, nonché quella di programmatore web, e gestiva a L'Havana (Cuba), unitamente alla sorella, un'associazione per la diffusione della cultura cubana e una scuola di salsa cubana e reggaeton. Rappresentava di svolgere l'attività di collaboratrice presso un parrucchiere a CA (Di Caprio Maria Rosaria, Via Alcide De Gasperi), percependo €
400,00 al mese, viveva presso la famiglia di origine e attendeva un altro figlio dal nuovo compagno.
Concludeva quindi per l'assenza di circostanze sopravvenute giustificative di una modifica della disciplina del 2021.
Sentite le parti ed espletata la CTU (depositata in data 17/04/2025), all'esito dell'udienza del
2 13/05/2025, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Occorre premettere che la consulente nominata ha esaminato le competenze genitoriali delle parti, nonché la situazione psico-fisica del minore, suggerendo a tutela del minore l'affido condiviso dello stesso con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione dei tempi di permanenza del minore con il padre nella modalità che di seguito si indicherà e l'intraprendersi di un percorso di supporto psicologico per i genitori e il minore.
In particolare, dalla CTU è emerso, quanto alla madre del minore, che la stessa è apparsa molto presente e attenta ai bisogni del figlio, sacrificando sé stessa e lavorando per il benessere di . Per_1
Tuttavia, l'ausiliario ha precisato che tale idea di “madre” potrebbe causare criticità nel rapporto con il minore e sul suo stato psico-fisico giacché si estende anche alle relazioni sentimentali da lei intraprese.
Sul punto, così sì legge: “la sua idea di “madre vera” sembra basarsi su un annullamento di sé per il figlio, tale “spirito di sacrificio” si estende anche all'ambito sentimentale, il confine tra il ruolo materno e quello personale risulta quindi sfumato. Per la donna un buon compagno è colui che vuole bene al figlio. Questa dinamica, sebbene motivata da un amore profondo, la avrebbe portata nel tempo a intraprendere relazioni fallimentari che pare abbiano alimentato in un senso di Per_1 sfiducia nei confronti della figura maschile, un'idea distorta del concetto di “buon padre” e una scarsa autonomia personale. A conferma di ciò le parole di alla domanda di cosa potrebbe Per_1
far cambiare la situazione: <<se mio padre fa le cose che un si comporta bene con la mamma accompagnarci non ci sta nessuno pu accompagnare>>” (vd. p. 51 della
CTU) […] “Le esperienze fallimentari delle pregresse relazioni affettive della sig.ra con il CP_1
conseguente vissuto da parte sua e del piccolo di essere stati abbandonati, unite al comportamento di entrambi i genitori, seppur con modalità diverse, avrebbero generato una situazione di relazione di alleanza madre/figlio sempre più forte dove l'uno finisce con lo svolgere una funzione consolatrice
e riparativa per l'altra e viceversa, determinando lo strutturarsi di meccanismi di idealizzazione e di dipendenza con la figura materna stessa, aspetto emerso nel corso dei colloqui clinici e anche dall'analisi dei test somministrati al minore. Questo tipo di schema relazionale è molto stressante per il minore, perché comporta un intenso conflitto di lealtà con la madre a discapito di un processo di differenziazione del proprio sé, attivando un meccanismo relazionale di triangolazione con l'altro genitore. Nel caso specifico, il minore sembrerebbe sentirsi diviso tra la lealtà verso la madre, genitore che lo ha sempre accudito e protetto, e il desiderio di costruire un rapporto con il padre, genitore non collocatario. Tale dinamica potrebbe generare nel minore ansia, confusione e sensi di colpa, a causa di vissuti di paura di delusione o di perdita dell'affetto di uno dei due genitori, a conferma di ciò quanto rilevato nel corso dell'incontro del Disegno Congiunto” (vd. pp. 53-54 della
3 CTU).
Sono quindi emerse criticità per la nel senso che “avrebbe inconsapevolmente veicolato al CP_1
figlio la propria percezione del padre attraverso il linguaggio non verbale (andava via quando il padre veniva a far visita al figlio, gli ha raccontato del trasferimento del padre a SC senza prima concordare con il papà tempi e modalità, ha mostrato al minore le foto del padre in vacanza).
Tenderebbe inoltre a interpretare i disagi manifestati dal figlio, come i tic, solo come diretta conseguenza dell'assenza paterna. Questa visione appare rigida e limitante, poiché la madre sembrerebbe escludere altri fattori che possono aver contribuito alle difficoltà manifestate dal bambino (si riportano ad esempio: le relazioni sentimentali fallimentari della signora verso i cui partner il minore si era molto legato per poi vivere l'esperienza di abbandono al termine delle relazioni stesse, e l'aver inconsciamente veicolato la propria idea del padre al figlio).
Da un punto di vista psicologico, questa dinamica può essere interpretata come una forma di difesa disfunzionale. La madre potrebbe utilizzare l'attribuzione esclusiva all'assenza paterna per evitare di confrontarsi con altre possibili cause dei disagi del figlio, che potrebbero implicare una sua responsabilità o generare in lei ipotetici sentimenti di colpa” (vd. p. 52-53 della CTU).
Per quanto riguarda il padre del minore, la dott.ssa Palermo dà atto del suo precedente atteggiamento immaturo nel ruolo di genitore e sottolinea dunque la diversa concezione di genitorialità delle parti.
Si legge infatti che “il sig. ha dimostrato una buona consapevolezza della propria storia Parte_1
personale e dell'impatto che questa ha avuto sul suo ruolo genitoriale. Riconosce di aver avuto un atteggiamento immaturo in passato e di non essere stato pronto ad assumersi le responsabilità genitoriali. Ad oggi desidera essere una figura di riferimento emotivo e valoriale per il figlio, anche se sembrerebbe portatore di una visione diversa rispetto alla madre circa il concetto di “presenza”.
I genitori sembrano di fatti avere una diversa concezione della genitorialità il che contribuisce alla conflittualità e alla difficoltà nel trovare un accordo. Per la sig.ra la famiglia sembrerebbe CP_1
essere quella che vive sotto lo stesso tetto, condividendo la quotidianità, ed i buoni genitori sono coloro che si sacrificano per i propri figli. Per il sig. sembrerebbe che non sia il luogo o Parte_1 la quantità di tempo trascorsa insieme a definire un genitore “buono”, ma la qualità del rapporto che il genitore instaura con il proprio figlio. Per lui sembrerebbe importante esserci soprattutto dal punto di vista emotivo, essere considerato un punto di riferimento a cui rivolgersi in caso di necessità
o bisogno di consiglio (vd. pp. 51-52 della CTU). Sono comunque emerse criticità nel senso di che
“manifesterebbe una marcata tendenza ad evitare il conflitto e la polemica nelle interazioni interpersonali, anche a costo di adottare un atteggiamento passivo e remissivo. Questa caratteristica, si è evinta fin dalle fasi iniziali della CTU, quando ha dichiarato di voler accettare un accordo proposto dal padre della sig.ra pur di avere con quest'ultima un rapporto civile e poter CP_1
4 vedere il figlio. Tale accordo è poi saltato. A questa passività si aggiungerebbe una scarsa consapevolezza della propria autorità genitoriale, anche per la non quotidiana frequentazione con il piccolo, il è attualmente escluso dalle decisioni riguardanti la vita del figlio (ad es. non Parte_1
ha accesso al registro scolastico, non è infirmato sempre delle condizioni del piccolo né sulla sua vita scolastica ed extra scolastica), e spesso apparirebbe “paralizzato” dall'idea di far del male al figlio (ad es. afferma di aver a lungo riflettuto prima di intraprendere la CTU perché teme che il bambino possa esserne turbato). Queste caratteristiche personali gli avrebbero impedito di intervenire attivamente nelle dinamiche familiari, contribuendo, suo malgrado, all'allontanamento dal figlio.
È importante sottolineare che la passività del padre non implica una mancanza di affetto o di interesse nei confronti del figlio. Piuttosto, essa riflette una strategia difensiva volta a ridurre l'ansia
e il disagio derivanti dal confronto” (vd. p. 53 della CTU).
Inoltre, alla dinamica conflittuale dei genitori e alla conseguente carenza di comunicazione, si aggiunge un'altra causa di potenziale disagio del minore dovuta all'eccessivo coinvolgimento della famiglia d'origine della madre nella vita di tale da generare “ulteriore confusione di ruoli e Per_1 difficoltà nella definizione dei confini all'interno di questa coppia e nella relazione del piccolo con le figure sue genitoriali”; “il risultato è che si vada verso una futura situazione di ipotetico rifiuto da parte del minore del padre, senza una ragione valida (pare lo faccia più per compiacere la madre ed il compagno che per una volontà propria). Questo rifiuto, a sua volta, confermerebbe sempre più le accuse della madre (secondo cui il sig. non è stato in grado di costruirsi un rapporto con Parte_1
il figlio) e spingerebbe il padre a ritirarsi ancora di più, alimentando un circolo vizioso che rafforzerebbe la alleanza madre/figlio e la triangolazione con l'altro genitore” (vd. p. 54 della CTU).
Infine, con riferimento al minore , la consulente ha evidenziato come l'incostante presenza Per_1
del padre e il ruolo attivo del nonno materno nella vita del nipote hanno influenzato il suo stato psico- fisico. In tal senso, “la presenza intermittente del padre e l'esposizione ripetuta a relazioni sentimentali fallimentari della madre che lo hanno coinvolto personalmente, potrebbero aver generato nel bambino un senso di precarietà affettiva e una difficoltà a fidarsi delle figure maschili.
Ciò emergerebbe anche dal disegno della famiglia reale, in cui l'unica figura maschile raffigurata è quella del nonno, considerato il più felice e la persona nella quale il minore si identifica. È plausibile pensare che abbia compensato questo senso di precarietà nei confronti delle figure maschili Per_1 legandosi all'unico uomo stabile della sua vita: il nonno. Quest'ultimo acquista nella vita del minore un ruolo centrale: si identifica con lui attraverso elementi condivisi come il nome e la Per_1
passione per il Napoli. Il nonno in questo contesto, si configurerebbe come un'autorità morale e affettiva, capace di influenzare significativamente le rappresentazioni mentali del minore e le sue
5 relazioni interpersonali.
Si segnalano, a tal riguardo, diversi discorsi del nonno, raccontati dal minore, che hanno avuto un'influenza significativa anche sul suo sistema di credenze e sulle sue percezioni delle relazioni familiari.
Come ha raccontato il minore, lo scorso anno suo nonno parlandogli di suo padre avrebbe detto: <<
Quando stavo nella pancia della mamma aveva detto (sottinteso papà) alla mamma che mi voleva togliere dalla pancia della mamma>> e <<che si era comportato male con la mamma>>. Il minore afferma di aver provato tristezza ascoltando queste parole, che gli capita di pensare ancora a queste cose e pare che a seguito di quel racconto il rapporto con suo padre si sia incrinato, come lui stesso riferisce: << perché noi dall'anno scorso abbiamo tolto quel rapporto che avevamo negli altri anni>>. La difficoltà del minore a esprimere apertamente questo vissuto, emersa con evidenza durante il colloquio individuale, è stata accompagnata da una intensa commozione, manifestata attraverso occhi lucidi e voce tremante.
Tali manifestazioni emotive suggeriscono che il racconto del nonno abbia generato in un Per_1
conflitto interiore significativo, alimentando sentimenti di rabbia, delusione e confusione nei confronti del padre. Il minore ha affermato di non averne parlato con nessuno e di non riuscire a parlarne con il papà, tale difficoltà potrebbe aver contribuito ad influenzare negativamente la loro relazione” (vd. p. 56 della CTU).
Da ultimo, emerge chiara la volontà di di vedere più spesso il padre, di voler andare a Roma Per_1
con lui, così come quella di fare altre cose con lui (cfr. p. 57 della CTU).
Alla luce del quadro sin qui emerso, il Collegio condivide pienamente le conclusioni della CTU fondate su risultanze peritali adeguatamente motivate e di fatto condivise dalle parti;
la CTP del ricorrente ha aderito alle conclusioni della CTU, mentre la resistente non ha nominato una CTP. Va pertanto, disposto l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la Per_1
madre.
Inoltre, il Collegio, aderendo ai suggerimenti della CTU, invita i genitori e il minore a intraprendere un percorso di supporto psicologico individuale per poter affrontare le criticità emerse nella consulenza;
i genitori dovrebbero “rafforzare le proprie risorse individuali, acquisire maggiore consapevolezza delle proprie criticità e rielaborare in modo corretto i vissuti conflittuali con l'ex partner, al fine di permettere una maggiore comprensione, cooperazione e negoziazione sulla gestione del figlio” (vd. CTU p. 58), mentre il percorso per il minore dovrebbe supportarlo nella rielaborazione del dolore legato ai racconti del nonno e ai vissuti abbandonici pregressi e nel rafforzamento dell'autostimo e della “percezione di autoefficacia del bambino, contribuendo alla riduzione dell'ansia, dei tic ed alla strutturazione di una propria individualità, promuovendo
6 l'espressione autentica dei suoi pensieri e sentimenti” (vd. CTU p. 59). Un'indicazione in tal senso per il minore era stata già individuata in sede di visita neuropsichiatrica presso l'Azienda Sanitaria
“Santobono Pausilipon” di Napoli ove si evidenzia nel minore uno stato di natura ansiosa probabilmente causato dalla storia personale e familiare (cfr. certificato del neuropsichiatra infantile del 17/09/2023).
In merito ai tempi di permanenza padre-figlio, considerata la distanza geografica rispetto al domicilio del minore (SC-CA), il padre dovrà vedere per due fine settimana alternati al mese, Per_1
dal sabato mattina alle ore 10:00 alla domenica sera alle ore 21:00; dovrà avere contatti telefonici almeno una volta al giorno nelle ore serali o nell'ora concordata con il minore e la madre tenendo conto delle esigenze quotidiane di;
per le festività natalizie, il padre terrà il minore, ad anni Per_1
alterni, dal 24 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, la
Domenica di Pasqua o il lunedì in Albis, nonché per quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio. Inoltre, il bambino trascorrerà con il padre la festa del papà e il giorno del compleanno del padre e con la madre il giorno della festa della mamma e il giorno del compleanno della madre. Infine, il bambino festeggerà con il padre o con la madre il suo compleanno previo accordo dei genitori con il minore.
In merito al quantum dell'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente, occorre esaminare la capacità economica delle parti e la sopravvenienza di circostanza giustificative di una modifica rispetto alla disciplina del 16/07/2021. Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente attualmente, quale tecnico informatico, percepisce in media poco più di € 1.600,00 netti al mese per dodici mensilità (cfr. CUD 2024 e CUD 2023) e paga un canone mensile di € 500,00 per l'abitazione a SC (cfr. contratto di comodato oneroso). Invece, all'epoca della prima regolamentazione lavorava a Roma o nei pressi (cfr. CUD 2021 ove viene indicato come datore di lavoro “Farm IT
s.r.l.s.” sita in Roma, contratto di collaborazione tecnico-sportiva del 01/09/2013 e compensi dall'associazioni sportiva “Aprilia Kolada” sita in Aprilia) e non si era conoscenza di dati in merito ai costi di locazione. Non risultano allegazioni precise della resistente in merito agli ulteriori eventuali compensi percepiti dal ricorrente per l'attività di istruttore di balli caraibici e reggaeton, nonché per le comparse in noti video musicali o in programmi televisivi di cui alle foto depositate dalla resistente
(cfr. foto in atti relative all'anno 2024). Né la stessa ha formulato precipui capi di prova sul punto al fine di dimostrare la maggiore capacità economica del ricorrente. Alcun maggior introito risulta nemmeno dalla relazione dell'Agenzia delle Entrate del febbraio 2024 depositata dalla resistente con la comparsa di costituzione, ove risulta intestatario di un autoveicolo BMW e locatario di un altro autoveicolo Volkswagen nel 2022. In ogni caso, quest'ultimo ha depositato diverse ricevute CP_3
per compensi ottenuti in passato per alcune attività svolte a tale titolo (anni 2014, 2015, 2019), ovvero
7 per la collaborazione quale “figurante speciale” in “ciao Darwin” nel 2019 ha percepito un importo lordo di € 150,00 (cfr. scrittura privata del 21/03/2019), nonché per l'attività di istruttore ha ottenuto importi variabili dai € 100,00 al mese ai € 330,00 al mese (cfr. ricevute compensi di “Aprilia Kolada”
e “Timbartis A.S.D.” con importi dai € 100,00 ai € 266,00 per l'anno 2014 e ricevuta compenso di €
330,00 per attività sportiva dilettantistica svolta in favore dell'associazione “Alma Libre” nel mese di gennaio 2015). È possibile ipotizzare che, considerate le recenti foto depositate dalla resistente relative a partecipazioni televisive del ricorrente nell'anno 2024, continui a percepire Parte_1
compensi forfettari e sporadici per tali comparse e collaborazioni, che tuttavia non paiono incidere notevolmente sulla capacità economica del ricorrente.
La resistente, invece, quale parrucchiera risulta che nel 2023 ha percepito un reddito annuale netto di
€ 263,00 (cfr. CUD 2024), mentre nel 2024 circa € 400,00 al mese (cfr. buste paga), e non risulta a suo carico un canone locatizio.
Di conseguenza, rispetto alla disciplina del 2021, risultano sopravvenute talune circostanze giustificative di una riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del padre, ovvero il trasferimento a SC con conseguente mutamento dell'attività lavorativa, il pagamento del canone locatizio e le spese di viaggio da SC a CA;
queste ultime superiori rispetto a quelle necessarie per muoversi da Roma a CA.
Pertanto, considerata la capacità economica delle parti, il Collegio reputa congruo rideterminare l'assegno posto a suo carico in € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese extra-assegno.
Va infine dichiarata inammissibile la domanda del ricorrente volta a ottenere l'aggiunta del cognome paterno a quello materno in assenza di connessione forte con il presente giudizio.
Avuto riguardo alla natura della controversia, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio, compre quelle di CTU già liquidate con separato decreto del
13/05/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni della regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale, così provvede:
- dispone l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
- stabilisce il calendario dei tempi di permanenza con il padre come indicato in parte motiva;
- suggerisce alle parti e al minore l'intraprendersi di un percorso di sostegno psicologico individuale;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese extra-assegno;
- compensa le spese di lite, comprese le spese di CTU.
8 Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 15/05/2025
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Il Presidente rel. dott. Giovanni D'Onofrio