Art. 40.
Con disciplinare tipo, da approvare con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sono fissate le particolari condizioni e le modalita' di esecuzione relative ai permessi ed alle concessioni in applicazione del titolo primo della presente legge.
Il disciplinare tipo sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Con disciplinare tipo, da approvare con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sono fissate le particolari condizioni e le modalita' di esecuzione relative ai permessi ed alle concessioni in applicazione del titolo primo della presente legge.
Il disciplinare tipo sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.