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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/06/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4133/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, nella persona del Giudice
Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1546 R.G. dell'anno 2020 tra
(C.F. ) rappresentato e difeso per delega Parte_1 C.F._1 unita all'atto di citazione dall'Avv. Carla Massa presso il cui studio in Castiglione del Lago Via I Maggio 2/A è elettivamente domiciliato
Attore contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
. rappresentata e difesa, per delega in calce alla comparsa di CP_2
costituzione e risposta dall'Avv. Ketty Zampaglione e domiciliata presso lo studio dell'Avv. Emilio Bagianti , in Perugia P.zza Michelotti n. 1
Convenuta avente ad oggetto: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 21.3.2025, per l'Avv. Carla Massa “ conclude come in atti riportandosi all'atto Parte_1
introduttivo ed alle memorie autorizzate ed in particolare alle conclusioni di cui alla prima memoria istruttoria….” per l'Avv. Francesca Barcaccia in sostituzione dell'Avv. Ketty Controparte_1
Zampaglione cosi ha concluso “………. . in via preliminare N.4133/2021 R.G. 2 / 15
Dichiarare l'inammissibilità della domanda per indeterminatezza della scelta dell'attore ai sensi dell'art. 1492 comma 2 cc. Con il favore delle spese e competenze di causa
In via ulteriormente preliminare. Dichiarare decaduto l'attore dalla garanzia di conformità ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 132 comma 2 del
Codice del Consumo. Con il favore delle spese e competenze di causa Nel merito
Rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con il favore delle spese e competenze di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione notificato il 12.8.2021 ha convenuto in Parte_1
giudizio la società esponendo in fatto: Controparte_1
- di essere un estimatore e collezionista di vetture d'epoca e, nel mese di novembre
2020, durante una ricerca di auto d'occasione, aveva visionato sul sito web della una vettura Alfa Romeo mod. Spider che suscitava il suo grande Controparte_1
interesse;
- che a causa delle restrizioni dovute all'emergenza pandemica da Covid 2019 e dell'impossibilità di recarsi personalmente a visionare l'auto, contattava telefonicamente la società convenuta che provvedeva ad inviare numerose foto e anche un video comprovanti le buone condizioni in cui si trovava l'autovettura;
- in data 17.11.2020 l'attore acquistava dalla convenuta l'autovettura usata Alfa
Romeo Spider targata CT 844951 al prezzo di € 12.750,00 oltre ad euro 250 per spese di trascrizione effettuando un bonifico bancario di euro 13.000 in favore della convenuta;
- l'attore incaricava quindi una ditta di trasporti, che – in data 24.11.2021 - trasferiva la vettura dalla sede della società venditrice al domicilio del in Pt_1
Castiglione del lago, utilizzando un TIR all'uopo destinato;
- che unitamente alla vettura, la società convenuta inviava una serie di documenti da sottoscrivere e restituire tra cui il contratto di vendita, il certificato di conformità della vettura e la garanzia N.4133/2021 R.G. 3 / 15
- che dalla documentazione consegnata risultava che il servizio di garanzia del veicolo era stato affidato alla soc. ; Controparte_3
che la vettura , poco dopo le prime prove su strada, presentava difficoltà nell'innesto delle marce ed altre imperfezioni e non appena consentito dalla normativa emergenziale in materia di pandemia il si recava presso il più Pt_1
vicino centro di assistenza al autorizzato ALFA ROMEO di Perugia al fine di non aggravare i possibili danni stante la distanza della società convenuta;
l'officina autorizzata individuava, quindi, alcuni interventi di primaria importanza da effettuare necessariamente per evitare danni maggiori che l'attore autorizzava corrispondendo l'importo di euro 4.000,00;
l'autovettura veniva comunque trattenuta in officina per alcune settimane venendo individuati altri interventi manutentivi importanti e fondamentali per il buon funzionamento della vettura;
- l'attore a mezzo del proprio legale interpellava tanto la società convenuta quanto la lamentando che in ragione dei vizi riscontrati la vettura non Controparte_3
era conforme al contratto di vendita e dichiarando di volersi avvalere dei rimedi previsti agli artt. 129 e segg, D. Lgs. n. 206/2005 ma le proprie richieste venivano riscontrate solo dalla che ai fini transattivi proponeva la risoluzione CP_3
del contratto di vendita , con ritiro della vettura e restituzione unicamente del prezzo di vendita pagato e non delle ulteriori spese sostenute dal;
Pt_1
veniva così avviato il procedimento di negoziazione assistita alla quale né la convenuta né la prendevano parte. CP_3
L'attore, ritenendo la sussistenza del difetto di conformità dell'autovettura usata secondo la normativa consumeristica ad esso applicabile, preso atto della impossibilità di ottenere dalla venditrice il ripristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione dello stesso richiedeva la riduzione del prezzo di vendita corrisposto, e in subordine, la risoluzione del contratto, formulando le seguenti conclusioni “…….
Accertare e dichiarare, per i fatti descritti in citazione, la violazione da parte della N.4133/2021 R.G. 4 / 15
convenuta degli obblighi di garanzia nei confronti dell'attore e di cui agli art. 128
e segg del Codice del Consumo e dei principi di buona fede e correttezza, e, previo accertamento della difformità della vettura Alfa Romeo Spider venduta al sig.
rispetto a quella presentata e pubblicizzata allo stesso da parte del Pt_1
venditore:
In via principale: - condannare la società al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 13.473,90 ovvero del diverso importo che sarà accertato in corso di causa, a titolo di riduzione del prezzo ex art. 130 D. Lgs. 206/2005;
- condannare la società al risarcimento del danno cagionato al sig. Controparte_1
in ragione di almeno € 2.500,00 ovvero del maggiore o minore importo, Pt_1
quantificato anche in via equitativa, che sarà ritenuto di Giustizia.
In via subordinata:
- dichiarare la risoluzione del contratto di vendita tra le parti per inadempimento della convenuta e, conseguentemente, condannare la società alla Controparte_1
restituzione del prezzo di vendita del veicolo Alfa Romeo Spider pari ad €
13.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento a quella della restituzione;
- condannare altresì la convenuta a restituire all'attore tutte le somme spese per la riparazione del veicolo Alfa Romeo Spider e di cui alle fatture allegate e pari ad euro 13.473,90 a titolo di indebito arricchimento;
- condannare, infine, la convenuta al risarcimento del danno cagionato al sig.
in ragione di almeno € 2.500,00, ovvero del maggiore o minore importo, Pt_1
quantificato anche in via equitativa, che sarà ritenuto di Giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.12.2021 la CP_1
si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in diritto la domanda attorea
[...]
ed eccependo pregiudizialmente la inammissibilità della domanda per indeterminatezza della irrevocabile scelta ai sensi dell'art. 1492 c.c.. atteso che anche l'art. 130 comma 7, del Codice del Consumo prevede che l'azione di riduzione del prezzo e della risoluzione siano accordate al compratore in via N.4133/2021 R.G. 5 / 15
concorrente. Eccepiva, quindi, la decadenza dalla garanzia di conformità ex art 132 comma 2 Cod. del Consumo non avendo l'attore denunciato il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta, risultando dalla stessa documentazione prodotta in giudizio dall'attore che la scoperta degli asseriti vizi era avvenuta, quantomeno, in data 18.12.2020, e che la prima denuncia avveniva soltanto in data 22.02.2021 tramite il proprio legale. Nel merito la convenuta contestava la sussistenza di un difetto di conformità avendo l'attore indicato in modo estremamente generico i vizi riscontrati che, se esistenti, avrebbero potuto essere rilevati dalla documentazione fotografica e dal video inviata all'attore il quale era, peraltro, persona esperta del settore. La convenuta rilevava inoltre la eccessività delle spese di ripristino richieste dall'attore per un importo pari al prezzo di acquisto dell'autovettura contestando che il primo intervento manutentivo era stato eseguito dall'attore senza alcuna comunicazione preventiva e senza possibilità quindi di visionare l'autovettura. La società convenuta contestava quindi l'an ed il quantum delle fatture di spesa allegate dall'attore in quanto la garanzia di conformità concerneva un autovettura usata e la garanzia era limitata al ripristino della conformità esistente al momento della vendita. La convenuta contestava infine la richiesta di risarcimento del danno ritenendola ultronea e comunque del tutto sprovvista dii prova rassegnando le seguenti conclusioni “ In via preliminare Dichiarare l'inammissibilità della domanda per indeterminatezza della scelta del ricorrente ai sensi dell'art. 1492 comma 2 cc.
Con il favore delle spese e competenze di causa
In via ulteriormente preliminare
Dichiarare decaduto l'attore dalla garanzia di conformità ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 132 comma 2 del Codice del Consumo Con il favore delle spese e competenze di causa Nel merito
Rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con il favore delle spese e competenze di causa”.
1.3. Alla prima udienza di comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. tenutasi in modalità cartolare il 28.1.2022 venivano assegnati alle parti i termini perentori ex N.4133/2021 R.G. 6 / 15
art 183, 6° comma c.p.c. e la causa era istruita documentalmente e a mezzo delle prove orali parzialmente ammesse con ordinanza riservata del 25.9.2022.
1.4 All'esito delle prove orali la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni pervenendo all'udienza indicata in epigrafe nella quale parti precisavano le conclusioni, come sopra riportato ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze N.4133/2021 R.G. 7 / 15
istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso l'attore ha proposto in via principale una domanda volta all'accertamento dei difetti di conformità dell'autovettura usata acquistata dalla società convenuta con conseguente condanna alla riduzione del prezzo nella misura di euro 13.473,90 o del diverso importo accertato in corso di causa oltre al risarcimento dei danni cagionati
Venendo al merito della controversia si rende opportuno precisare che il contratto di compravendita in questione è disciplinato dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206
(cd. Codice del Consumo, nella versione antecedente alle modifiche apportate ad opera del D. Lgs. 4 novembre 2021, n. 170, applicabile esclusivamente ai contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, stabilita per l'1.1.2022). L'art. 135 comma 2 del Codice del Consumo stabilisce che, in tema di contratto di vendita, le disposizioni del codice civile si applicano “per quanto non previsto dal presente titolo”; l'art. 1469 bis c.c., introdotto dall'art. 142 del codice del consumo, stabilisce che le disposizioni del codice civile contenute nel titolo
“dei contratti in generale” si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore. Esiste, dunque, nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica, nel senso che si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (artt. 128 e ss.), potendosi applicare la disciplina del codice civile solo per quanto non previsto dalla normativa speciale (cfr. Cassazione civile sez. II -
30/06/2020, n. 13148; Cassazione civile sez. III 30.05.2019 n. 14775).
In altre parole nell'attuale assetto normativo della compravendita, ove ricorrano i presupposti individuati dall'art.128 del D,lgs. n. 206 del 2005 e, dunque, si tratti di vendita di "beni di consumo" (intendendosi per tale "qualsiasi bene mobile") operata da un soggetto qualificabile in termini di "venditore" alla stregua di tale disciplina speciale (e, cioè, "qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata N.4133/2021 R.G. 8 / 15
che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma1"), trovano applicazione innanzitutto le norme del codice del consumo, potendosi ricorrere a quelle fissate dal codice civile solo per quanto ivi non previsto.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva erroneamente applicato le norme civilistiche in materia di vendita, anziché la disciplina relativa ai contratti di consumo, pur risultando dalla decisione impugnata che la compravendita aveva ad oggetto un'autovettura, alienata da una concessionaria di rivendita di autovetture usate - e, quindi, un operatore commerciale - ad una persona fisica, che l'aveva acquistata per ragioni personali).
(Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 13148 del 30/06/2020
Nel caso de quo l'attore ha espressamente invocato sin dall'atto introduttivo l'applicazione delle regole del Codice del Consumo e nessuna specifica contestazione è stata formulata dalla società convenuta a riguardo della sussistenza dei presupposti applicativi di detta normativa.
Si deve, quindi osservare che, secondo la normativa consumeristica, il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art. 135 bis del codice del consumo, i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: egli potrà, in primo luogo, proporre al venditore la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto. Resta fermo che, per poter usufruire dei diritti citati, il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi (termine eliminato dal d.lgs 170/2021) decorrente dalla data della scoperta di quest'ultimo. A favore del consumatore è prevista, inoltre, una presunzione iuris tantum, infatti, per cui si presume che i difetti di conformità, che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene, esistessero già a tale data (nella versione attuale dell'art. 135 Cod. Cons. la presunzione di cui trattasi è stata estesa ad 1 anno, come modificato dal d. lgs. n.
170/2021 che si applica ai contratti conclusi in data successiva alla sua entrata in vigore, ovvero dal 1° gennaio 2022). La Corte di Cassazione, in tal senso, ha N.4133/2021 R.G. 9 / 15
precisato che: «Si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data sicché il consumatore deve allegare la sussistenza del vizio mentre grava sul professionista
l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Ove la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili né siano eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione, senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità» (Cass. civ., ord. 7 febbraio 2022, n. 3695).
Pertanto, per i difetti di conformità che si manifestino entro sei mesi (ora un anno) dalla consegna del bene, i quali si devono presumere già sussistenti a tale data, è onere del consumatore allegare soltanto la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Superato il suddetto termine, invece, troverà nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 del c.c. . N.4133/2021 R.G. 10 / 15
Si ritiene necessario precisare che la presunzione prevista dall'art. 135 del Codice del consumo si riferisce soltanto al momento di manifestazione del difetto di conformità e non anche alla sussistenza dello stesso: il consumatore, quindi, viene esonerato dall'onere di provare che i difetti di conformità che si manifestano entro l'arco temporale coperto dalla presunzione fossero presenti al momento della consegna, ma è comunque tenuto a dimostrare l'esistenza attuale del difetto e il suo manifestarsi entro il termine di durata della responsabilità del venditore, per ribaltare su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria, ovverosia dimostrare che quando il consumatore è entrato in possesso del bene questo era conforme al contratto e che il difetto è intervenuto successivamente per una causa non imputabile al professionista medesimo (cfr. Cassazione civile sez. II, 08/02/2022,
n.3938).
In materia di compravendita di autovetture usate, atteso che la garanzia per i vizi riguardi anche i casi di vendita di detti veicoli , deve rimanere il vizio della cosa, ed in particolare il vizio occulto preesistente alla conclusione del contratto, ben distinto dal semplice logorio del bene, dovuto al normale uso dello stesso. Il venditore di vettura usata, pertanto, è tenuto alla garanzia per i vizi occulti, anche se la vendita sia avvenuta nella formula “vista e piaciuta” e ciò a prescindere dal fatto che detti vizi potessero o meno essere conosciuti dal venditore al momento della vendita e dal fatto che la presenza di essi fosse imputabile a colpa del venditore ma esclusivamente al comportamento del costruttore del bene venduto (cfr. Tribunale di Terni sez. I, 24/09/2020, n.621). In linea generale e in punto di onere della prova, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, grava sul compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. l'onere di provare l'esistenza dei vizi del bene compravenduto, non trovando applicazione la regola di riparto degli oneri probatori stabilita, per il caso di inesatto adempimento, dalla nota sentenza n. 13533 resa dalle S.U. nel 2001.
Tuttavia, nel caso di specie, stante l'applicazione della normativa prevista dal codice del consumo, opera il disposto di cui all'art. 132 comma 3 del predetto N.4133/2021 R.G. 11 / 15
codice, secondo cui “salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del difetto di conformità”.
Si tratta di una presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio mentre grava sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita
(cfr. ex multis Cassazione civile, sez. II 07.02.2022 n. 3695). In altri termini, il consumatore ha il solo onere di denunciare il difetto di conformità, che è da considerarsi assolto nel momento in cui egli comunichi tempestivamente al venditore la sua esistenza, non occorrendo che venga altresì fornita la prova di tale difetto, né che venga indicata la causa precisa dello stesso, con la precisazione che il fatto che il bene sia stato controllato prima della vendita e al momento della consegna non esclude di per sé la presunzione di responsabilità a carico del venditore (Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, n.26158).
Tutto ciò premesso è pacifica e documentalmente provata la vendita da parte della società convenuta in favore dell'attore in data 17.11.2020 dell'autovettura usata
Alfa Romeo Spider targata CT 844951 al prezzo di euro 12.750,00 e che tale contratto si sia concluso a distanza in ragione delle restrizioni normative alla libertà di circolazione dovute all'emergenza pandemica ( doc. 1 fascicolo dell'attore) .
Non è controverso che l'attore si sia determinato all'acquisto della vettura dopo averla vista sul sito web della società convenuta e dopo aver ricevuto documentazione fotografica ed un filmato trasmessi dalla società convenutai ( doc.ti 3 e 4 fascicolo della convenuta). L'attore ha quindi dedotto che dopo aver curato il trasporto dell'autovettura al proprio domicilio durante le prime prove su strada riscontrava difficoltà dell'innesto delle marce dell'autovettura notando altre non precisate imperfezioni. L'attore, quindi, senza provvedere in questa fase a denunciare i difetti riscontrati si recava presso il più vicino centro di assistenza Alfa N.4133/2021 R.G. 12 / 15
Romeo dove venivano individuati “ alcuni interventi di primaria importanza da effettuare, senza i quali la macchina sarebbe andata incontro a danni ben più gravi” per il cui ripristino il sosteneva una spesa di euro 4.000,00 ( doc. 6 Pt_1
fascicolo dell'attore). Nessuna indicazione, neanche generica, delle problematiche riscontrate dall'officina e degli interventi da questa effettuati è stata fornita dall'attore il quale si è limitato a produrre la fattura dell'officina n. 201 del
22.12.2020 nella quale è indicato solamente “ acconto Riferimento Ns preventivo del 18.12.2020” Detto preventivo non è stato prodotto in giudizio da parte dell'attore non consentendo così di comprendere quali problematiche l'autovettura presentasse a quella data e quali soluzioni manutentive fossero state proposte dal centro di assistenza autorizzato es eseguite su indicazione di parte attrice all'insaputa della società convenuta . Secondo quanto dedotto dall'attore l'autovettura anche dopo i suddetti interventi sarebbe rimasta in officina per alcune settimane per verificare di quali ulteriori riparazioni necessitasse fino a quando, in data 2.2.202, l'officina trasmetteva il preventivo di spesa n. 8563 che, senza indicare alcuna diagnosi delle problematiche riscontrate nell'autovettura prevedeva una pluralità di interventi e di parti di ricambio da sostituire per un importo totale di euro 10.527,39 ( doc. 7 fascicolo dell'attore). Dopo aver ricevuto questo secondo preventivo l'attore a mezzo del proprio legale provvedeva in data 22.2.2021 a denunciare i vizi dell'autovettura compravenduta ed il difetto di conformità allegando l'ultimo preventivo di spesa ricevuto che, tuttavia, non conteneva alcuna indicazione delle problematiche presentate dall'autovettura e degli interventi di riparazione individuati, sì da poter essere causalmente ricondotti ad un difetto di conformità ( doc. 8 fascicolo di parte attrice).
A tale riguardo si deve osservare come l'attore fosse tenuto ad allegare e dimostrare il difetto di conformità dell'autovettura . Tale assunto vale anche in ordine alla fattispecie di vendita di autovettura usata da una concessionaria ad un consumatore poiché, ai sensi degli artt. 128 e ss. del d.lgs. n. 206/2005, secondo la formulazione vigente ratione temporis, la specifica tutela riconosciuta al consumatore, in ordine alla responsabilità del venditore per qualsiasi difformità esistente al momento della N.4133/2021 R.G. 13 / 15
consegna, presuppone che il consumatore quantomeno alleghi e provi il fatto da cui possa desumersi il difetto di conformità, allo scopo di vincere il meccanismo presuntivo iuris tantum delineato dall'art. 129, secondo comma, del Codice del
Consumo.
Tale orientamento è suffragato dalla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, secondo cui la presunzione di esistenza, al momento della consegna del bene, del difetto di conformità - di cui all'art. 5, paragrafo 3, della Dir. UE 1999/44
(corrispondente al dettato dell'art. 132, terzo comma, cod. cons. vigente ratione temporis) deve essere interpretata nel senso che: a) si applica quando il consumatore fornisce la prova che il bene venduto non è conforme al contratto e che il difetto di conformità in questione si è manifestato, ossia si è palesato concretamente, entro il termine di sei mesi dalla consegna del bene, non essendo, in tal caso, il consumatore tenuto a dimostrare la causa di tale difetto di conformità, né
a provare che la sua origine è imputabile al venditore;
b) può essere disapplicata solo se il venditore prova in maniera giuridicamente sufficiente che la causa o l'origine del difetto di conformità risiede in una circostanza sopravvenuta alla consegna del bene (Corte di Giustizia UE 4 giugno 2015, in causa C-497/13).
“L'agevolazione probatoria di cui all'art. 132, terzo comma, del Codice del
Consumo vigente ratione temporis, si concretizza , dunque, nella presunzione legale relativa della preesistenza del difetto, sin dal momento della consegna, ma non esclude affatto che il difetto di conformità debba essere dedotto e provato(iuxta alligata et probata) ” (cfr. Cass. n. 21084/2022).
Dagli atti causa e dall'istruttoria orale non è emerso che l'attore abbia allegato e dimostrato uno specifico difetto di conformità da cui era affetta l'autovettura essendosi limitato a dedurre la difficoltà di inserimento delle marce Al riguardo,
l'odierna parte attrice ha affidato l'evidenziazione degli elementi della fattispecie invocata – e, in particolare dei vizi cui sarebbe stata affetta l'autovettura quali antecedenti causali dell'evento lesivo – ad una generica e laconica attività deduttiva, omettendo finanche di produrre una consulenza tecnica di parte che supportasse sul piano argomentativo affermazioni presenti nell'atto di citazione e la N.4133/2021 R.G. 14 / 15
necessità e la congruità delle numerose ed onerose voci di spesa individuate dal
Centro di . Neanche in occasione del deposito telematico della memoria Parte_2 di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. – come noto, quest'ultimo, termine preclusivo in relazione alla cristallizzazione del thema decidendum – l'attore ha inteso precisare le proprie allegazioni ed i fatti posti a fondamento delle proprie domande, limitandosi ad una precisazione delle conclusioni formulate con l'atto introduttivo del giudizio. In altri termini da quanto dedotto dall'attore non è dato comprendere se il problema avvertito al cambio fosse potenzialmente ascrivibile sia a vizi o difetti di conformità del bene, sia a cause estranee tenuto conto che dalla pluralità di interventi contenuti nel preventivo del 2.2.2021 non è dato comprendere quali e quanti concernessero detta problematica.
Il teste indicato da parte attrice si è limitato a riferire di essersi Testimone_1
occupato della carrozzeria e della tappezzeria e che la parte in cui si trovava alloggiata la scatola dello sterzo era danneggiata. Il teste ha invece Testimone_2 riferito che “ ricordo che la macchina presentava uno stato di usura dovuti agli anni ed al kilometraggio percorso. Abbiamo revisionato il cambio in quanto in quanto vi era difficoltà nell'inserimento delle marce, le sospensioni anteriori, supporti su ponte posteriore sostituiti in quanto usurati. Il motore è stato sfilato e rimesso a punto con sostituzione dei gommini del collettore di aspirazione, supporti motore, scarico nuovo. I materiali erano stati acquistati in gran parte dalla carrozzeria Anche l'impianto elettrico è stato ripristinato in quanto non Tes_1 più funzionante. E' stata tolta poi la scatola dello sterzo in quanto la lamiera aveva ceduto”.
Da dette deposizioni non emerge, pertanto, con la dovuta univocità se l'autovettura presentasse effettivamente difetti di conformità piuttosto che gli effetti di una normale usura e logorio delle proprie componenti in ragione della anzianità di immatricolazione risalente al 1988.
E, in effetti, la laconica attività assertiva unitamente ad un quadro probatorio insufficiente inducono in questa sede a ritenere che non vi siano elementi che N.4133/2021 R.G. 15 / 15
consentano di accertare se e quali difetti di conformità l'autovettura per cui è causa presentasse.
Le domande di parte attrice, sia in linea principale che in linea gradata, devono, pertanto, essere rigettate.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza e, pertanto, l'attore è tenuto a rimborsare alla società convenuta le spese di lite da questo sostenute, che vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al
D.M. Giustizia 10 aprile 2014 n. 55 e successive modifiche vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n.
17405).
PQM
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando:
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- condanna a rimborsare alla convenuta le spese di Parte_1 Controparte_1
lite che liquida in € 3.500,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Perugia, 20 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, nella persona del Giudice
Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1546 R.G. dell'anno 2020 tra
(C.F. ) rappresentato e difeso per delega Parte_1 C.F._1 unita all'atto di citazione dall'Avv. Carla Massa presso il cui studio in Castiglione del Lago Via I Maggio 2/A è elettivamente domiciliato
Attore contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
. rappresentata e difesa, per delega in calce alla comparsa di CP_2
costituzione e risposta dall'Avv. Ketty Zampaglione e domiciliata presso lo studio dell'Avv. Emilio Bagianti , in Perugia P.zza Michelotti n. 1
Convenuta avente ad oggetto: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 21.3.2025, per l'Avv. Carla Massa “ conclude come in atti riportandosi all'atto Parte_1
introduttivo ed alle memorie autorizzate ed in particolare alle conclusioni di cui alla prima memoria istruttoria….” per l'Avv. Francesca Barcaccia in sostituzione dell'Avv. Ketty Controparte_1
Zampaglione cosi ha concluso “………. . in via preliminare N.4133/2021 R.G. 2 / 15
Dichiarare l'inammissibilità della domanda per indeterminatezza della scelta dell'attore ai sensi dell'art. 1492 comma 2 cc. Con il favore delle spese e competenze di causa
In via ulteriormente preliminare. Dichiarare decaduto l'attore dalla garanzia di conformità ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 132 comma 2 del
Codice del Consumo. Con il favore delle spese e competenze di causa Nel merito
Rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con il favore delle spese e competenze di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione notificato il 12.8.2021 ha convenuto in Parte_1
giudizio la società esponendo in fatto: Controparte_1
- di essere un estimatore e collezionista di vetture d'epoca e, nel mese di novembre
2020, durante una ricerca di auto d'occasione, aveva visionato sul sito web della una vettura Alfa Romeo mod. Spider che suscitava il suo grande Controparte_1
interesse;
- che a causa delle restrizioni dovute all'emergenza pandemica da Covid 2019 e dell'impossibilità di recarsi personalmente a visionare l'auto, contattava telefonicamente la società convenuta che provvedeva ad inviare numerose foto e anche un video comprovanti le buone condizioni in cui si trovava l'autovettura;
- in data 17.11.2020 l'attore acquistava dalla convenuta l'autovettura usata Alfa
Romeo Spider targata CT 844951 al prezzo di € 12.750,00 oltre ad euro 250 per spese di trascrizione effettuando un bonifico bancario di euro 13.000 in favore della convenuta;
- l'attore incaricava quindi una ditta di trasporti, che – in data 24.11.2021 - trasferiva la vettura dalla sede della società venditrice al domicilio del in Pt_1
Castiglione del lago, utilizzando un TIR all'uopo destinato;
- che unitamente alla vettura, la società convenuta inviava una serie di documenti da sottoscrivere e restituire tra cui il contratto di vendita, il certificato di conformità della vettura e la garanzia N.4133/2021 R.G. 3 / 15
- che dalla documentazione consegnata risultava che il servizio di garanzia del veicolo era stato affidato alla soc. ; Controparte_3
che la vettura , poco dopo le prime prove su strada, presentava difficoltà nell'innesto delle marce ed altre imperfezioni e non appena consentito dalla normativa emergenziale in materia di pandemia il si recava presso il più Pt_1
vicino centro di assistenza al autorizzato ALFA ROMEO di Perugia al fine di non aggravare i possibili danni stante la distanza della società convenuta;
l'officina autorizzata individuava, quindi, alcuni interventi di primaria importanza da effettuare necessariamente per evitare danni maggiori che l'attore autorizzava corrispondendo l'importo di euro 4.000,00;
l'autovettura veniva comunque trattenuta in officina per alcune settimane venendo individuati altri interventi manutentivi importanti e fondamentali per il buon funzionamento della vettura;
- l'attore a mezzo del proprio legale interpellava tanto la società convenuta quanto la lamentando che in ragione dei vizi riscontrati la vettura non Controparte_3
era conforme al contratto di vendita e dichiarando di volersi avvalere dei rimedi previsti agli artt. 129 e segg, D. Lgs. n. 206/2005 ma le proprie richieste venivano riscontrate solo dalla che ai fini transattivi proponeva la risoluzione CP_3
del contratto di vendita , con ritiro della vettura e restituzione unicamente del prezzo di vendita pagato e non delle ulteriori spese sostenute dal;
Pt_1
veniva così avviato il procedimento di negoziazione assistita alla quale né la convenuta né la prendevano parte. CP_3
L'attore, ritenendo la sussistenza del difetto di conformità dell'autovettura usata secondo la normativa consumeristica ad esso applicabile, preso atto della impossibilità di ottenere dalla venditrice il ripristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione dello stesso richiedeva la riduzione del prezzo di vendita corrisposto, e in subordine, la risoluzione del contratto, formulando le seguenti conclusioni “…….
Accertare e dichiarare, per i fatti descritti in citazione, la violazione da parte della N.4133/2021 R.G. 4 / 15
convenuta degli obblighi di garanzia nei confronti dell'attore e di cui agli art. 128
e segg del Codice del Consumo e dei principi di buona fede e correttezza, e, previo accertamento della difformità della vettura Alfa Romeo Spider venduta al sig.
rispetto a quella presentata e pubblicizzata allo stesso da parte del Pt_1
venditore:
In via principale: - condannare la società al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 13.473,90 ovvero del diverso importo che sarà accertato in corso di causa, a titolo di riduzione del prezzo ex art. 130 D. Lgs. 206/2005;
- condannare la società al risarcimento del danno cagionato al sig. Controparte_1
in ragione di almeno € 2.500,00 ovvero del maggiore o minore importo, Pt_1
quantificato anche in via equitativa, che sarà ritenuto di Giustizia.
In via subordinata:
- dichiarare la risoluzione del contratto di vendita tra le parti per inadempimento della convenuta e, conseguentemente, condannare la società alla Controparte_1
restituzione del prezzo di vendita del veicolo Alfa Romeo Spider pari ad €
13.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento a quella della restituzione;
- condannare altresì la convenuta a restituire all'attore tutte le somme spese per la riparazione del veicolo Alfa Romeo Spider e di cui alle fatture allegate e pari ad euro 13.473,90 a titolo di indebito arricchimento;
- condannare, infine, la convenuta al risarcimento del danno cagionato al sig.
in ragione di almeno € 2.500,00, ovvero del maggiore o minore importo, Pt_1
quantificato anche in via equitativa, che sarà ritenuto di Giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.12.2021 la CP_1
si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in diritto la domanda attorea
[...]
ed eccependo pregiudizialmente la inammissibilità della domanda per indeterminatezza della irrevocabile scelta ai sensi dell'art. 1492 c.c.. atteso che anche l'art. 130 comma 7, del Codice del Consumo prevede che l'azione di riduzione del prezzo e della risoluzione siano accordate al compratore in via N.4133/2021 R.G. 5 / 15
concorrente. Eccepiva, quindi, la decadenza dalla garanzia di conformità ex art 132 comma 2 Cod. del Consumo non avendo l'attore denunciato il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta, risultando dalla stessa documentazione prodotta in giudizio dall'attore che la scoperta degli asseriti vizi era avvenuta, quantomeno, in data 18.12.2020, e che la prima denuncia avveniva soltanto in data 22.02.2021 tramite il proprio legale. Nel merito la convenuta contestava la sussistenza di un difetto di conformità avendo l'attore indicato in modo estremamente generico i vizi riscontrati che, se esistenti, avrebbero potuto essere rilevati dalla documentazione fotografica e dal video inviata all'attore il quale era, peraltro, persona esperta del settore. La convenuta rilevava inoltre la eccessività delle spese di ripristino richieste dall'attore per un importo pari al prezzo di acquisto dell'autovettura contestando che il primo intervento manutentivo era stato eseguito dall'attore senza alcuna comunicazione preventiva e senza possibilità quindi di visionare l'autovettura. La società convenuta contestava quindi l'an ed il quantum delle fatture di spesa allegate dall'attore in quanto la garanzia di conformità concerneva un autovettura usata e la garanzia era limitata al ripristino della conformità esistente al momento della vendita. La convenuta contestava infine la richiesta di risarcimento del danno ritenendola ultronea e comunque del tutto sprovvista dii prova rassegnando le seguenti conclusioni “ In via preliminare Dichiarare l'inammissibilità della domanda per indeterminatezza della scelta del ricorrente ai sensi dell'art. 1492 comma 2 cc.
Con il favore delle spese e competenze di causa
In via ulteriormente preliminare
Dichiarare decaduto l'attore dalla garanzia di conformità ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 132 comma 2 del Codice del Consumo Con il favore delle spese e competenze di causa Nel merito
Rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con il favore delle spese e competenze di causa”.
1.3. Alla prima udienza di comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. tenutasi in modalità cartolare il 28.1.2022 venivano assegnati alle parti i termini perentori ex N.4133/2021 R.G. 6 / 15
art 183, 6° comma c.p.c. e la causa era istruita documentalmente e a mezzo delle prove orali parzialmente ammesse con ordinanza riservata del 25.9.2022.
1.4 All'esito delle prove orali la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni pervenendo all'udienza indicata in epigrafe nella quale parti precisavano le conclusioni, come sopra riportato ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze N.4133/2021 R.G. 7 / 15
istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso l'attore ha proposto in via principale una domanda volta all'accertamento dei difetti di conformità dell'autovettura usata acquistata dalla società convenuta con conseguente condanna alla riduzione del prezzo nella misura di euro 13.473,90 o del diverso importo accertato in corso di causa oltre al risarcimento dei danni cagionati
Venendo al merito della controversia si rende opportuno precisare che il contratto di compravendita in questione è disciplinato dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206
(cd. Codice del Consumo, nella versione antecedente alle modifiche apportate ad opera del D. Lgs. 4 novembre 2021, n. 170, applicabile esclusivamente ai contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, stabilita per l'1.1.2022). L'art. 135 comma 2 del Codice del Consumo stabilisce che, in tema di contratto di vendita, le disposizioni del codice civile si applicano “per quanto non previsto dal presente titolo”; l'art. 1469 bis c.c., introdotto dall'art. 142 del codice del consumo, stabilisce che le disposizioni del codice civile contenute nel titolo
“dei contratti in generale” si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore. Esiste, dunque, nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica, nel senso che si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (artt. 128 e ss.), potendosi applicare la disciplina del codice civile solo per quanto non previsto dalla normativa speciale (cfr. Cassazione civile sez. II -
30/06/2020, n. 13148; Cassazione civile sez. III 30.05.2019 n. 14775).
In altre parole nell'attuale assetto normativo della compravendita, ove ricorrano i presupposti individuati dall'art.128 del D,lgs. n. 206 del 2005 e, dunque, si tratti di vendita di "beni di consumo" (intendendosi per tale "qualsiasi bene mobile") operata da un soggetto qualificabile in termini di "venditore" alla stregua di tale disciplina speciale (e, cioè, "qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata N.4133/2021 R.G. 8 / 15
che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma1"), trovano applicazione innanzitutto le norme del codice del consumo, potendosi ricorrere a quelle fissate dal codice civile solo per quanto ivi non previsto.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva erroneamente applicato le norme civilistiche in materia di vendita, anziché la disciplina relativa ai contratti di consumo, pur risultando dalla decisione impugnata che la compravendita aveva ad oggetto un'autovettura, alienata da una concessionaria di rivendita di autovetture usate - e, quindi, un operatore commerciale - ad una persona fisica, che l'aveva acquistata per ragioni personali).
(Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 13148 del 30/06/2020
Nel caso de quo l'attore ha espressamente invocato sin dall'atto introduttivo l'applicazione delle regole del Codice del Consumo e nessuna specifica contestazione è stata formulata dalla società convenuta a riguardo della sussistenza dei presupposti applicativi di detta normativa.
Si deve, quindi osservare che, secondo la normativa consumeristica, il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art. 135 bis del codice del consumo, i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: egli potrà, in primo luogo, proporre al venditore la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto. Resta fermo che, per poter usufruire dei diritti citati, il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi (termine eliminato dal d.lgs 170/2021) decorrente dalla data della scoperta di quest'ultimo. A favore del consumatore è prevista, inoltre, una presunzione iuris tantum, infatti, per cui si presume che i difetti di conformità, che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene, esistessero già a tale data (nella versione attuale dell'art. 135 Cod. Cons. la presunzione di cui trattasi è stata estesa ad 1 anno, come modificato dal d. lgs. n.
170/2021 che si applica ai contratti conclusi in data successiva alla sua entrata in vigore, ovvero dal 1° gennaio 2022). La Corte di Cassazione, in tal senso, ha N.4133/2021 R.G. 9 / 15
precisato che: «Si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data sicché il consumatore deve allegare la sussistenza del vizio mentre grava sul professionista
l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Ove la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili né siano eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione, senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità» (Cass. civ., ord. 7 febbraio 2022, n. 3695).
Pertanto, per i difetti di conformità che si manifestino entro sei mesi (ora un anno) dalla consegna del bene, i quali si devono presumere già sussistenti a tale data, è onere del consumatore allegare soltanto la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Superato il suddetto termine, invece, troverà nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 del c.c. . N.4133/2021 R.G. 10 / 15
Si ritiene necessario precisare che la presunzione prevista dall'art. 135 del Codice del consumo si riferisce soltanto al momento di manifestazione del difetto di conformità e non anche alla sussistenza dello stesso: il consumatore, quindi, viene esonerato dall'onere di provare che i difetti di conformità che si manifestano entro l'arco temporale coperto dalla presunzione fossero presenti al momento della consegna, ma è comunque tenuto a dimostrare l'esistenza attuale del difetto e il suo manifestarsi entro il termine di durata della responsabilità del venditore, per ribaltare su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria, ovverosia dimostrare che quando il consumatore è entrato in possesso del bene questo era conforme al contratto e che il difetto è intervenuto successivamente per una causa non imputabile al professionista medesimo (cfr. Cassazione civile sez. II, 08/02/2022,
n.3938).
In materia di compravendita di autovetture usate, atteso che la garanzia per i vizi riguardi anche i casi di vendita di detti veicoli , deve rimanere il vizio della cosa, ed in particolare il vizio occulto preesistente alla conclusione del contratto, ben distinto dal semplice logorio del bene, dovuto al normale uso dello stesso. Il venditore di vettura usata, pertanto, è tenuto alla garanzia per i vizi occulti, anche se la vendita sia avvenuta nella formula “vista e piaciuta” e ciò a prescindere dal fatto che detti vizi potessero o meno essere conosciuti dal venditore al momento della vendita e dal fatto che la presenza di essi fosse imputabile a colpa del venditore ma esclusivamente al comportamento del costruttore del bene venduto (cfr. Tribunale di Terni sez. I, 24/09/2020, n.621). In linea generale e in punto di onere della prova, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, grava sul compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. l'onere di provare l'esistenza dei vizi del bene compravenduto, non trovando applicazione la regola di riparto degli oneri probatori stabilita, per il caso di inesatto adempimento, dalla nota sentenza n. 13533 resa dalle S.U. nel 2001.
Tuttavia, nel caso di specie, stante l'applicazione della normativa prevista dal codice del consumo, opera il disposto di cui all'art. 132 comma 3 del predetto N.4133/2021 R.G. 11 / 15
codice, secondo cui “salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del difetto di conformità”.
Si tratta di una presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio mentre grava sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita
(cfr. ex multis Cassazione civile, sez. II 07.02.2022 n. 3695). In altri termini, il consumatore ha il solo onere di denunciare il difetto di conformità, che è da considerarsi assolto nel momento in cui egli comunichi tempestivamente al venditore la sua esistenza, non occorrendo che venga altresì fornita la prova di tale difetto, né che venga indicata la causa precisa dello stesso, con la precisazione che il fatto che il bene sia stato controllato prima della vendita e al momento della consegna non esclude di per sé la presunzione di responsabilità a carico del venditore (Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, n.26158).
Tutto ciò premesso è pacifica e documentalmente provata la vendita da parte della società convenuta in favore dell'attore in data 17.11.2020 dell'autovettura usata
Alfa Romeo Spider targata CT 844951 al prezzo di euro 12.750,00 e che tale contratto si sia concluso a distanza in ragione delle restrizioni normative alla libertà di circolazione dovute all'emergenza pandemica ( doc. 1 fascicolo dell'attore) .
Non è controverso che l'attore si sia determinato all'acquisto della vettura dopo averla vista sul sito web della società convenuta e dopo aver ricevuto documentazione fotografica ed un filmato trasmessi dalla società convenutai ( doc.ti 3 e 4 fascicolo della convenuta). L'attore ha quindi dedotto che dopo aver curato il trasporto dell'autovettura al proprio domicilio durante le prime prove su strada riscontrava difficoltà dell'innesto delle marce dell'autovettura notando altre non precisate imperfezioni. L'attore, quindi, senza provvedere in questa fase a denunciare i difetti riscontrati si recava presso il più vicino centro di assistenza Alfa N.4133/2021 R.G. 12 / 15
Romeo dove venivano individuati “ alcuni interventi di primaria importanza da effettuare, senza i quali la macchina sarebbe andata incontro a danni ben più gravi” per il cui ripristino il sosteneva una spesa di euro 4.000,00 ( doc. 6 Pt_1
fascicolo dell'attore). Nessuna indicazione, neanche generica, delle problematiche riscontrate dall'officina e degli interventi da questa effettuati è stata fornita dall'attore il quale si è limitato a produrre la fattura dell'officina n. 201 del
22.12.2020 nella quale è indicato solamente “ acconto Riferimento Ns preventivo del 18.12.2020” Detto preventivo non è stato prodotto in giudizio da parte dell'attore non consentendo così di comprendere quali problematiche l'autovettura presentasse a quella data e quali soluzioni manutentive fossero state proposte dal centro di assistenza autorizzato es eseguite su indicazione di parte attrice all'insaputa della società convenuta . Secondo quanto dedotto dall'attore l'autovettura anche dopo i suddetti interventi sarebbe rimasta in officina per alcune settimane per verificare di quali ulteriori riparazioni necessitasse fino a quando, in data 2.2.202, l'officina trasmetteva il preventivo di spesa n. 8563 che, senza indicare alcuna diagnosi delle problematiche riscontrate nell'autovettura prevedeva una pluralità di interventi e di parti di ricambio da sostituire per un importo totale di euro 10.527,39 ( doc. 7 fascicolo dell'attore). Dopo aver ricevuto questo secondo preventivo l'attore a mezzo del proprio legale provvedeva in data 22.2.2021 a denunciare i vizi dell'autovettura compravenduta ed il difetto di conformità allegando l'ultimo preventivo di spesa ricevuto che, tuttavia, non conteneva alcuna indicazione delle problematiche presentate dall'autovettura e degli interventi di riparazione individuati, sì da poter essere causalmente ricondotti ad un difetto di conformità ( doc. 8 fascicolo di parte attrice).
A tale riguardo si deve osservare come l'attore fosse tenuto ad allegare e dimostrare il difetto di conformità dell'autovettura . Tale assunto vale anche in ordine alla fattispecie di vendita di autovettura usata da una concessionaria ad un consumatore poiché, ai sensi degli artt. 128 e ss. del d.lgs. n. 206/2005, secondo la formulazione vigente ratione temporis, la specifica tutela riconosciuta al consumatore, in ordine alla responsabilità del venditore per qualsiasi difformità esistente al momento della N.4133/2021 R.G. 13 / 15
consegna, presuppone che il consumatore quantomeno alleghi e provi il fatto da cui possa desumersi il difetto di conformità, allo scopo di vincere il meccanismo presuntivo iuris tantum delineato dall'art. 129, secondo comma, del Codice del
Consumo.
Tale orientamento è suffragato dalla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, secondo cui la presunzione di esistenza, al momento della consegna del bene, del difetto di conformità - di cui all'art. 5, paragrafo 3, della Dir. UE 1999/44
(corrispondente al dettato dell'art. 132, terzo comma, cod. cons. vigente ratione temporis) deve essere interpretata nel senso che: a) si applica quando il consumatore fornisce la prova che il bene venduto non è conforme al contratto e che il difetto di conformità in questione si è manifestato, ossia si è palesato concretamente, entro il termine di sei mesi dalla consegna del bene, non essendo, in tal caso, il consumatore tenuto a dimostrare la causa di tale difetto di conformità, né
a provare che la sua origine è imputabile al venditore;
b) può essere disapplicata solo se il venditore prova in maniera giuridicamente sufficiente che la causa o l'origine del difetto di conformità risiede in una circostanza sopravvenuta alla consegna del bene (Corte di Giustizia UE 4 giugno 2015, in causa C-497/13).
“L'agevolazione probatoria di cui all'art. 132, terzo comma, del Codice del
Consumo vigente ratione temporis, si concretizza , dunque, nella presunzione legale relativa della preesistenza del difetto, sin dal momento della consegna, ma non esclude affatto che il difetto di conformità debba essere dedotto e provato(iuxta alligata et probata) ” (cfr. Cass. n. 21084/2022).
Dagli atti causa e dall'istruttoria orale non è emerso che l'attore abbia allegato e dimostrato uno specifico difetto di conformità da cui era affetta l'autovettura essendosi limitato a dedurre la difficoltà di inserimento delle marce Al riguardo,
l'odierna parte attrice ha affidato l'evidenziazione degli elementi della fattispecie invocata – e, in particolare dei vizi cui sarebbe stata affetta l'autovettura quali antecedenti causali dell'evento lesivo – ad una generica e laconica attività deduttiva, omettendo finanche di produrre una consulenza tecnica di parte che supportasse sul piano argomentativo affermazioni presenti nell'atto di citazione e la N.4133/2021 R.G. 14 / 15
necessità e la congruità delle numerose ed onerose voci di spesa individuate dal
Centro di . Neanche in occasione del deposito telematico della memoria Parte_2 di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. – come noto, quest'ultimo, termine preclusivo in relazione alla cristallizzazione del thema decidendum – l'attore ha inteso precisare le proprie allegazioni ed i fatti posti a fondamento delle proprie domande, limitandosi ad una precisazione delle conclusioni formulate con l'atto introduttivo del giudizio. In altri termini da quanto dedotto dall'attore non è dato comprendere se il problema avvertito al cambio fosse potenzialmente ascrivibile sia a vizi o difetti di conformità del bene, sia a cause estranee tenuto conto che dalla pluralità di interventi contenuti nel preventivo del 2.2.2021 non è dato comprendere quali e quanti concernessero detta problematica.
Il teste indicato da parte attrice si è limitato a riferire di essersi Testimone_1
occupato della carrozzeria e della tappezzeria e che la parte in cui si trovava alloggiata la scatola dello sterzo era danneggiata. Il teste ha invece Testimone_2 riferito che “ ricordo che la macchina presentava uno stato di usura dovuti agli anni ed al kilometraggio percorso. Abbiamo revisionato il cambio in quanto in quanto vi era difficoltà nell'inserimento delle marce, le sospensioni anteriori, supporti su ponte posteriore sostituiti in quanto usurati. Il motore è stato sfilato e rimesso a punto con sostituzione dei gommini del collettore di aspirazione, supporti motore, scarico nuovo. I materiali erano stati acquistati in gran parte dalla carrozzeria Anche l'impianto elettrico è stato ripristinato in quanto non Tes_1 più funzionante. E' stata tolta poi la scatola dello sterzo in quanto la lamiera aveva ceduto”.
Da dette deposizioni non emerge, pertanto, con la dovuta univocità se l'autovettura presentasse effettivamente difetti di conformità piuttosto che gli effetti di una normale usura e logorio delle proprie componenti in ragione della anzianità di immatricolazione risalente al 1988.
E, in effetti, la laconica attività assertiva unitamente ad un quadro probatorio insufficiente inducono in questa sede a ritenere che non vi siano elementi che N.4133/2021 R.G. 15 / 15
consentano di accertare se e quali difetti di conformità l'autovettura per cui è causa presentasse.
Le domande di parte attrice, sia in linea principale che in linea gradata, devono, pertanto, essere rigettate.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza e, pertanto, l'attore è tenuto a rimborsare alla società convenuta le spese di lite da questo sostenute, che vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al
D.M. Giustizia 10 aprile 2014 n. 55 e successive modifiche vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n.
17405).
PQM
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando:
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- condanna a rimborsare alla convenuta le spese di Parte_1 Controparte_1
lite che liquida in € 3.500,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Perugia, 20 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore