Decreto cautelare 25 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 18 novembre 2021
Sentenza 21 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 25/10/2021, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/10/2021
N. 01130/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1130 del 2021, proposto da
Azienda Agricola -OMISSIS- S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Volpe, Stefania Martin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
anche inaudita altera parte,
- dell'avviso di pagamento 07/10/2021, notificato in data 12/10/2021,
n. -OMISSIS-, emesso da Agenzia delle Entrate riscossione -
Territorio ni confronti della ricorrente, per l'importo complessivo di euro
-OMISSIS-, relativo a prelievo Latte sulle Consegne - Interessi e per gli
anni 1997 e 1998
– della presupposta cartella di pagamento, a firma di AGEA n.
-OMISSIS-, asseritamente notificata il giorno 11.12.2018, per
l'importo di euro -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Esaminati i motivi di ricorso e le ragioni poste a fondamento della richiesta di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.pa.;
Ritenuto – attesi i recenti orientamenti interpretativi espressi nella materia de qua – che nel bilanciamento degli opposti interessi e tenuto conto dell’imminenza dell’udienza di trattazione del ricorso in appello proposto avverso la sentenza di primo grado pronunciata nei confronti della ricorrente, impregiudicato ogni ulteriore approfondimento nell’ambito del contraddittorio con l’amministrazione intimata, possa essere accordata la misura cautelare richiesta inaudita altera parte, con conseguente sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato;
P.Q.M.
ACCOGLIE l’istanza cautelare inaudita altera parte e per l’effetto sospende il provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 17 novembre 2021, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 25 ottobre 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO