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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8654/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8654/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso Parte_1
l'avv. ; Parte_1
ATTORE
contro
:
(C.F. , con il patrocinio degli avv. e CP_1 C.F._2
LOSPINOSO MASSIMO ( ) via principe amedeo 175 BARI;
, con C.F._3
elezione di domicilio in , presso l'avv. ;
CONVENUTO
Controparte_2
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1
Ministro in carica legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari (C.F.: ) P.IVA_2
- CONTUMACE Parte_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 16/09/2024, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione pagina 1 di 5 Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Con atto di citazione notificato il 15.7.2020, conveniva in giudizio Parte_1
per sentir accertare la legittimità dell'esecuzione promossa sulla base della CP_1
sentenza n. 4144/2013 del Tribunale di Bari.
Il presente giudizio trae origine dall'opposizione all'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. in data 27.5.2017 nell'ambito della procedura esecutiva RG 2145/2015. Tale ordinanza veniva impugnata da con ricorso ex artt. 615 co. II e 617 c.II CP_1
c.p.c. depositato il 28.6.2017, deducendo l'illegittimità dell'assegnazione in quanto basata su titolo esecutivo (sentenza n. 4144/2013) asseritamente viziato da falso in atto pubblico e falso ideologico.
Con ordinanza del 29.9.2017 il G.E. disponeva la sospensione dell'esecuzione per la sussistenza di gravi motivi. Tale provvedimento non veniva impugnato.
Nelle more, interveniva la sentenza n. 59/2020 della Corte d'Appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza n. 4144/2013, riduceva il credito da €23.739,30 a
€14.918,84.
Con sentenza n. 1327/2020 il Tribunale di Bari dichiarava la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione a precetto, rilevando che la sentenza d'appello n. 59/2020 aveva caducato il titolo esecutivo posto a base del precetto.
Con ordinanza del 15.6.2020 il G.E., preso atto della sentenza d'appello n. 59/2020, confermava la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione e assegnava termine per l'introduzione del presente giudizio di merito.
Si costituiva la convenuta , chiedendo dichiararsi cessato ogni diritto del CP_1
procedente sull'assegnazione delle somme, sia per intervenuta caducazione del titolo esecutivo sia per cessazione di efficacia del pignoramento ex art. 497 c.p.c.
pagina 2 di 5 La causa veniva istruita documentalmente e con prove testimoniali. All'udienza del
16.9.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondato e va accolto nei termini che segue
Neel caso in esame risulta documentalmente provato che il ha ottenuto una Pt_1 sentenza di primo grado (n. 4144/2013) che condannava al pagamento di € CP_1
23.739,30. In forza di tale sentenza provvisoriamente esecutiva, ha notificato Pt_1
precetto (15/06/2015) e pignoramento presso terzi (14/07/2015).
Accadeva che la Corte d'Appello con sentenza n. 59/2020 ha poi parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riducendo la condanna a € 14.918,84.
La questione centrale sottoposta all'esame del Tribunale riguarda gli effetti della sentenza d'appello n. 59/2020 che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado n. 4144/2013, riducendo la condanna da €23.739,30 a €14.918,84.
Come evidenziato dalla Corte d'Appello di Roma n. 2450/2021, quando la sentenza d'appello modifica solo quantitativamente la condanna di primo grado, il processo esecutivo prosegue nei limiti del minor importo riconosciuto, senza che si verifichi la caducazione del titolo esecutivo.
Questo principio si differenzia da quello affermato dalla Cassazione n. 13249/2014, che riguarda invece l'ipotesi di riforma totale della sentenza di primo grado. In tal caso, la sentenza d'appello si sostituisce integralmente alla pronuncia riformata, privandola dell'idoneità a legittimare l'esecuzione.
Nel caso in esame la sentenza n. 59/2020 ha operato una riforma solo parziale, riducendo quantitativamente la condanna, non si è, quindi, concretizzata una caducazione del titolo esecutivo per cui il processo esecutivo può proseguire nei limiti del minor importo riconosciuto (i.e. € 14.918,84)
Pertanto, a parere, non è condivisibile la conclusione del Tribunale (sentenza n.
1327/2020) secondo cui la sentenza d'appello avrebbe determinato la caducazione del titolo esecutivo e la conseguente cessazione della materia del contendere nell'opposizione a precetto.
pagina 3 di 5 Alla luce di quanto sin qui esposto e della giurisprudenza richiamata1 l'esecuzione forzata può proseguire, dovendo solo essere rideterminato il quantum dovuto in conformità alla pronuncia d'appello.
In conclusione, la riforma parziale operata dalla Corte d'Appello non ha fatto venir meno il titolo esecutivo, ma ne ha solo ridotto il contenuto quantitativo, con la conseguenza che l'esecuzione può proseguire nei limiti della minor somma riconosciuta in appello.
Ne consegue che l'esecuzione intrapresa sulla base della sentenza n. 4144/2013 può legittimamente proseguire, dovendo solo essere rideterminato il quantum in conformità alla pronuncia d'appello.
Sulle spese di lite si ritiene opportuno, stante il parziale accoglimento, in concreto, della opposizione, procedere con la loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza di assegnazione CP_1
emessa dal G.E. in data 27.5.2017;
2) Ridetermina il credito per cui si procede, in base alla sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 59/2020, nella misura di € 25.829,02, così composta:
- Capitale: € 14.918,84
- Interessi legali dal 10.10.2002 al 29.06.2020: € 4.493,74
- 2/3 Competenze liquidate dalla Corte d'Appello comprensive di rimborso forfettario
15%, CAP 4% e IVA 22%: € 3.674,06
- Competenze liquidate dall'ordinanza di assegnazione: € 2.742,38 oltre successivi aggiornamenti e adeguamenti fino all'effettivo soddisfo;
3) Conferma l'ordinanza di assegnazione del 6.4.2017 nella minor misura come sopra rideterminata e per l'effetto ordina al terzo pignorato
[...]
di pagare Controparte_2 al creditore procedente avv. la somma di € 25.829,02 oltre spese Parte_1
successive e spese di registrazione;
3) Compensa le spese di lite
Bari, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile n. 16664/2024 ha stabilito che:
La riforma in appello del quantum debeatur ha conseguenze diverse a seconda che sia in aumento o diminuzione:
- In caso di diminuzione, il processo esecutivo prosegue senza soluzione di continuità nei limiti fissati dalla sentenza
d'appello, con persistente efficacia degli atti anteriormente compiuti
- In caso di aumento, il creditore deve intervenire per la parte residuale in base al nuovo titolo esecutivo Cassazione civile n. 101/1985 ha affermato che:
- L'art. 653 comma 2 c.p.c. esprime un principio generale valido per tutte le ipotesi di modifica quantitativa di un provvedimento esecutivo
- Il processo esecutivo non resta caducato ma prosegue nei limiti fissati dal nuovo titolo
- Gli atti anteriormente compiuti mantengono efficacia entro i nuovi limiti quantitativi pagina 4 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8654/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso Parte_1
l'avv. ; Parte_1
ATTORE
contro
:
(C.F. , con il patrocinio degli avv. e CP_1 C.F._2
LOSPINOSO MASSIMO ( ) via principe amedeo 175 BARI;
, con C.F._3
elezione di domicilio in , presso l'avv. ;
CONVENUTO
Controparte_2
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1
Ministro in carica legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari (C.F.: ) P.IVA_2
- CONTUMACE Parte_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 16/09/2024, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione pagina 1 di 5 Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Con atto di citazione notificato il 15.7.2020, conveniva in giudizio Parte_1
per sentir accertare la legittimità dell'esecuzione promossa sulla base della CP_1
sentenza n. 4144/2013 del Tribunale di Bari.
Il presente giudizio trae origine dall'opposizione all'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. in data 27.5.2017 nell'ambito della procedura esecutiva RG 2145/2015. Tale ordinanza veniva impugnata da con ricorso ex artt. 615 co. II e 617 c.II CP_1
c.p.c. depositato il 28.6.2017, deducendo l'illegittimità dell'assegnazione in quanto basata su titolo esecutivo (sentenza n. 4144/2013) asseritamente viziato da falso in atto pubblico e falso ideologico.
Con ordinanza del 29.9.2017 il G.E. disponeva la sospensione dell'esecuzione per la sussistenza di gravi motivi. Tale provvedimento non veniva impugnato.
Nelle more, interveniva la sentenza n. 59/2020 della Corte d'Appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza n. 4144/2013, riduceva il credito da €23.739,30 a
€14.918,84.
Con sentenza n. 1327/2020 il Tribunale di Bari dichiarava la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione a precetto, rilevando che la sentenza d'appello n. 59/2020 aveva caducato il titolo esecutivo posto a base del precetto.
Con ordinanza del 15.6.2020 il G.E., preso atto della sentenza d'appello n. 59/2020, confermava la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione e assegnava termine per l'introduzione del presente giudizio di merito.
Si costituiva la convenuta , chiedendo dichiararsi cessato ogni diritto del CP_1
procedente sull'assegnazione delle somme, sia per intervenuta caducazione del titolo esecutivo sia per cessazione di efficacia del pignoramento ex art. 497 c.p.c.
pagina 2 di 5 La causa veniva istruita documentalmente e con prove testimoniali. All'udienza del
16.9.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondato e va accolto nei termini che segue
Neel caso in esame risulta documentalmente provato che il ha ottenuto una Pt_1 sentenza di primo grado (n. 4144/2013) che condannava al pagamento di € CP_1
23.739,30. In forza di tale sentenza provvisoriamente esecutiva, ha notificato Pt_1
precetto (15/06/2015) e pignoramento presso terzi (14/07/2015).
Accadeva che la Corte d'Appello con sentenza n. 59/2020 ha poi parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riducendo la condanna a € 14.918,84.
La questione centrale sottoposta all'esame del Tribunale riguarda gli effetti della sentenza d'appello n. 59/2020 che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado n. 4144/2013, riducendo la condanna da €23.739,30 a €14.918,84.
Come evidenziato dalla Corte d'Appello di Roma n. 2450/2021, quando la sentenza d'appello modifica solo quantitativamente la condanna di primo grado, il processo esecutivo prosegue nei limiti del minor importo riconosciuto, senza che si verifichi la caducazione del titolo esecutivo.
Questo principio si differenzia da quello affermato dalla Cassazione n. 13249/2014, che riguarda invece l'ipotesi di riforma totale della sentenza di primo grado. In tal caso, la sentenza d'appello si sostituisce integralmente alla pronuncia riformata, privandola dell'idoneità a legittimare l'esecuzione.
Nel caso in esame la sentenza n. 59/2020 ha operato una riforma solo parziale, riducendo quantitativamente la condanna, non si è, quindi, concretizzata una caducazione del titolo esecutivo per cui il processo esecutivo può proseguire nei limiti del minor importo riconosciuto (i.e. € 14.918,84)
Pertanto, a parere, non è condivisibile la conclusione del Tribunale (sentenza n.
1327/2020) secondo cui la sentenza d'appello avrebbe determinato la caducazione del titolo esecutivo e la conseguente cessazione della materia del contendere nell'opposizione a precetto.
pagina 3 di 5 Alla luce di quanto sin qui esposto e della giurisprudenza richiamata1 l'esecuzione forzata può proseguire, dovendo solo essere rideterminato il quantum dovuto in conformità alla pronuncia d'appello.
In conclusione, la riforma parziale operata dalla Corte d'Appello non ha fatto venir meno il titolo esecutivo, ma ne ha solo ridotto il contenuto quantitativo, con la conseguenza che l'esecuzione può proseguire nei limiti della minor somma riconosciuta in appello.
Ne consegue che l'esecuzione intrapresa sulla base della sentenza n. 4144/2013 può legittimamente proseguire, dovendo solo essere rideterminato il quantum in conformità alla pronuncia d'appello.
Sulle spese di lite si ritiene opportuno, stante il parziale accoglimento, in concreto, della opposizione, procedere con la loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza di assegnazione CP_1
emessa dal G.E. in data 27.5.2017;
2) Ridetermina il credito per cui si procede, in base alla sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 59/2020, nella misura di € 25.829,02, così composta:
- Capitale: € 14.918,84
- Interessi legali dal 10.10.2002 al 29.06.2020: € 4.493,74
- 2/3 Competenze liquidate dalla Corte d'Appello comprensive di rimborso forfettario
15%, CAP 4% e IVA 22%: € 3.674,06
- Competenze liquidate dall'ordinanza di assegnazione: € 2.742,38 oltre successivi aggiornamenti e adeguamenti fino all'effettivo soddisfo;
3) Conferma l'ordinanza di assegnazione del 6.4.2017 nella minor misura come sopra rideterminata e per l'effetto ordina al terzo pignorato
[...]
di pagare Controparte_2 al creditore procedente avv. la somma di € 25.829,02 oltre spese Parte_1
successive e spese di registrazione;
3) Compensa le spese di lite
Bari, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile n. 16664/2024 ha stabilito che:
La riforma in appello del quantum debeatur ha conseguenze diverse a seconda che sia in aumento o diminuzione:
- In caso di diminuzione, il processo esecutivo prosegue senza soluzione di continuità nei limiti fissati dalla sentenza
d'appello, con persistente efficacia degli atti anteriormente compiuti
- In caso di aumento, il creditore deve intervenire per la parte residuale in base al nuovo titolo esecutivo Cassazione civile n. 101/1985 ha affermato che:
- L'art. 653 comma 2 c.p.c. esprime un principio generale valido per tutte le ipotesi di modifica quantitativa di un provvedimento esecutivo
- Il processo esecutivo non resta caducato ma prosegue nei limiti fissati dal nuovo titolo
- Gli atti anteriormente compiuti mantengono efficacia entro i nuovi limiti quantitativi pagina 4 di 5