Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/06/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1537/2023 R.G.
TRA
, con Avv.ti Andrea Bava e Vittorio Gallucci Parte_1 ricorrente
E
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_1
Avvocato dello Stato Luca Matarese resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.4.2023 ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio il esponendo: di essersi arruolata l'11.12.2000 Controparte_1 nell'Esercito Italiano e da subito sottoposta alla ordinaria profilassi vaccinale prevista per tutti i militari operativi;
che era stata inviata in missione in Kosovo da febbraio 2002 a luglio 2002 e in Iraq da luglio 2003 a ottobre 2003, da agosto 2005 a dicembre e da settembre 2006 a novembre 2006; che in tali contesti operativi aveva percorso le zone trasportata con i mezzi impolverati dalla polvere contaminata;
che al tempo delle due prime missioni nessuna avvertenza era stata fornita dalle gerarchie militari in relazione al consumo dell'acqua o derrate rinvenute sul posto;
che in occasione di ogni missione estera era stata sottoposta a ulteriore carico vaccinale, aggiuntivo rispetto a quello di volta in volta subito;
che nel 2012 era stata convocata per essere
1
che subito dopo la vaccinazione seguita il
16.5.2012 aveva avvertito stanchezza, affaticamento e sonnolenza, con necessità di ricovero il giorno successivo presso l'Ospedale di Cosenza ove era stata diagnosticata “reazione post vaccinica caratterizzata da polineuropatia e poliartralgia con emicrania e cefalea tensiva ed esiti di pregressa infezione parvovirus B19, Valvulopatia mitro-aortica tricuspedalica in soggetto con aneurisma del SIA, ecocardiograficamente documentato”; che la CMO di
Messina aveva riconosciuto il nesso causale tra la vaccinazione e la infermità postvaccinale diagnosticando “Emicrania senza aura in trattamento farmacologico con riscontrate EEG grafiche sulle derivazioni fronto – temporali di sinistra, in soggetto con pregressa polineuropatia post vaccinica”, con ascrizione a Tabella A, 8^ Categoria;
che per le predette patologie anche il
Comitato di Verifica aveva concordato per il nesso causale, riconoscendo la dipendenza da causa di servizio della patologia postvaccinale;
che aveva chiesto il riconoscimento dello status di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 564, L. n. 266/2005 e dell'art. 603 D. Lgs. n. 66/2010 in relazione alla infermità “Emicrania senza aura in trattamento farmacologico con riscontrate
EEG grafiche sulle derivazioni fronto – temporali di sinistra, in soggetto con pregressa polineuropatia post vaccinica”, insorta subito dopo l'ennesimo richiamo;
che il convenuto aveva respinto la domanda sostenendo CP_1 che le infermità “Pregressa infezione da parvovirus B19" e "Valvulopatia mitro- aortica tricuspide in attuale buon compenso cardiovascolare (classe funzionale
NYHA 1)” non fossero tutelabili.
Tutto ciò premesso, lamentava la illegittimità della determinazione del convenuto in quanto adottata in relazione a patologie non oggetto di CP_1 domanda amministrativa e, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno precedenti di legittimità, assumeva, sulla scorta di consulenza di parte, di aver diritto ai benefici previsti dall'art. 1, comma 564, L. 266/2005 e dall'art. 603 D. Lgs. 66/2010 e concludeva chiedendo “[..] condannare l'Amministrazione della Difesa al riconoscimento quale vittima del Dovere ex art. 1 commi 562 e 564 l. 266/05 e/o ex art. 1907 e 603 D.Lgs 66/10 la Sig.ra
2 per la contrazione della infermità “emicrania senza aura in Parte_1 trattamento farmacologico in soggetto con pregressa polineuropatia e poliartralgia post vaccinica” e dunque a disporre l'inserimento del nominativo della medesima nella graduatoria cronologica ex dpr 243/06 da esso conservata;
conseguentemente condannare il al Controparte_1 riconoscimento in favore della ricorrente a - La speciale elargizione da calcolarsi sulla percentuale del 29%, o quella anche superiore determinanda tramite CTU, con la rivalutazione del valore punto di euro 2000,00 a punto ex lege dal 1.01.2003; - lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l.
206/04 con la decorrenza 20.07.2016, o quella anche anteriore meglio vista e da valere a vita;
- l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98, nell'importo elevato dall'art. 4 comma 238 l. 350/05 di euro 500,00 mensili oltre perequazione, con la decorrenza 20.07.2016, o quella anche anteriore meglio vista e da valere a vita;
- il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203
(esenzione dal pagamento dei medicinali fascia C) esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 106 l. 244/07 - il beneficio della esenzione ticket, esteso alle vittime del dovere dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243 - Art.
4 - Il diritto alla assistenza psicologica, ex art. 6 comma 2 l. 206/04, esteso alle vittime del dovere dal d.p.r. 243/06, art. 4 comma 1 lett. C, n. 2 [..]”.
Il difesa si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui Controparte_1 chiedeva il rigetto per infondatezza e, in subordine, istando per l'applicazione del principio del divieto di cumulo tra poste risarcitorie ed indennitarie e tra poste indennitarie di diversa fonte e per il riconoscimento dei benefici assistenziali con decorrenza dall'11.4.2022.
Deduceva, in particolare, che non era stata offerta la prova della sussistenza delle particolari condizioni ambientali e/o operative necessarie per il riconoscimento degli invocati diritti, evidenziando, in particolare, che le missioni estere a cui aveva partecipato la ricorrente erano state svolte a partire dal 2003, ovvero dopo oltre un decennio dal conflitto in cui si era registrato l'impiego di materiale bellico contenente uranio impoverito e la conseguente contaminazione da nanoparticelle e metalli pesanti e, con
3 riguardo alle vaccinazioni praticate, che non si ravvisavano anomalie e/o irregolarità nella tipologia e/o di vaccini praticati rispetto ai protocolli all'epoca vigenti.
Rappresentava, in ogni caso, che in caso di riconoscimento dei benefici richiesti la decorrenza era da identificarsi con l'epoca di presentazione della domanda amministrativa, ossia il 11.4.2022, e non dalla stabilizzazione della patologia.
Concludeva come innanzi indicato.
Istruita a mezzo CTU medico legale, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 4.6.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
È documentato che parte ricorrente ha invocato il riconoscimento dei benefici ex l'art. 1, comma 564, L. n. 266/2005 e art. 603 D. Lgs. n. 66/2010 in relazione alla infermità “Emicrania senza aura in trattamento farmacologico con riscontrate EEG grafiche sulle derivazioni fronto – temporali di sinistra, in soggetto con pregressa polineuropatia post vaccinica”, insorta subito dopo il richiamo vaccinale del 16.5.2012 (cfr. all. 9 fasc. ricorrente) e che l'istanza è stata rigettata dal convenuto sul presupposto che le infermità CP_1
“Pregressa infezione da parvovirus B19" e "Valvulopatia mitro-aortica tricuspide in attuale buon compenso cardiovascolare (classe funzionale NYHA
1)” - e dunque infermità diverse da quella oggetto di domanda - non fossero dipendenti da causa di servizio nonchè per la ritenuta insussistenza delle particolari condizioni ambientali e/o operative necessarie per il riconoscimento dello status e dei benefici previsti per le vittime del dovere (cfr. all. 1 fasc. ricorrente).
È altresì documentato che in relazione alla infermità oggetto di domanda per il riconoscimento dei benefici previsti per le vittime del dovere (ossia “Emicrania senza aura in trattamento farmacologico con riscontrate EEG grafiche sulle derivazioni fronto – temporali di sinistra, in soggetto con pregressa polineuropatia post vaccinica”) la CMO di Messina ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra la vaccinazione e la infermità
4 postvaccinale (all. 3 fasc. ricorrente), ascrivendola alla Tabella A, 8^
Categoria, e che medesimo nesso causale è stato riconosciuto anche dal
Comitato di verifica (cfr. decreto del 20.10.2017, all. 4 bis fasc.ricorrente.
Ora, il ricorrente fonda la domanda argomentando sull'intervenuto riconoscimento della causa di servizio della patologia evidenziando che l'esposizione ai fattori nocivi aggiuntivi legati alla contaminazione dei luoghi di missione, accumulatasi missione dopo missione, aveva aumentato esponenzialmente il rischio vaccinale, già di per sè stesso moltiplicato dalle molteplici vaccinazioni subite (cfr. pag. 3 del ricorso).
Deduce in particolare la ricorrente che “[…] La situazione che la ricorrente ha dedotto e posto alla base della domanda [..] non era tanto e solo la vaccinazione in sé [..] quanto la sua funzionalizzazione a una quinta missione estera che poneva la ricorrente nella condizione di essere sottoposta al moltiplicato effetto nocivo ricollegabile non solo alle vaccinazioni aggiuntive subite sia al tempo dell'arruolamento che poi in occasione di ognuna delle 4 precedenti missioni in teatri operativi esteri, ma anche della coincidente (e normativamente presunta) esposizione a fattori nocivi propri delle missioni estere stesse , che a sua volta [..] da sola sarebbe stata sufficiente a rendere presunta la collegabilità della patologia alle missioni stesse, così come peraltro deve farsi in relazione a vaccinazioni che, appunto essendo funzionalizzate alle missioni stesse, nel loro anomalo ripetersi e cumularsi hanno esposto la ricorrente a paradigmatiche “particolari condizioni ambientali e operative” [..]”
(così a pag. 5 del ricorso).
Sostiene, nello specifico, che “[…] se sono particolari condizioni ambientali e operative “le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” è chiaro che una sovrapposizione quantomeno sestupla di vaccinazioni (quelle all'atto dell'arruolamento vennero poi rinnovate e ripetute in occasione delle 4 missioni svolte fino a giungersi al quinto trattamento che serviva per la nuova missione) abbia effettivamente connaturato tale rischio, poichè non risulta che alcuno si sia preoccupato di
5 sottoporre la istante a una qualche verifica o analisi che potesse escludere rischi, ma anche solo potesse ritenere giustificato o necessario un ulteriore, ennesimo trattamento vaccinale […”] (cfr. pag. 9 del ricorso).
Lamenta, quindi, che “[..] risulta esistano protocolli che abbiano studiato attentamente la sicurezza assoluta della ripetuta sovrapposizione di vaccini, in soggetto tra l'altro già quattro volte inviato in missione estera in teatri operativi e dunque presuntivamente contaminato;
e [..] che non risulta che sia stato comunque svolta una qualche verifica preventiva della sopportabilità da parte della ricorrente dell'ulteriore carico vaccinale , né una qualche verifica sulla sussistenza dei presupposti per un ulteriore trattamento vaccinale [..]”
(cfr. pag. 12 del ricorso).
Il convenuto contesta la domanda rilevando: 1) il difetto di prova CP_1 sulla sussistenza de delle particolari condizioni ambientali e/o operative necessarie per il riconoscimento dello status e dei benefici previsti per le vittime del dovere;
2) la circostanza che le missioni estere a cui aveva partecipato la ricorrente erano state svolte a partire dal 2003, ovvero dopo oltre un decennio dal conflitto in cui si era registrato l'impiego di materiale bellico contenente uranio impoverito e la conseguente contaminazione da nanoparticelle e metalli pesanti;
3) che non vi erano anomalie e/o irregolarità nella tipologia e/o di vaccini praticati rispetto ai protocolli all'epoca vigenti.
Ora, occorre premettere in punto di diritto che La L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
6 All'art. 1 del successivo comma 564 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Successivamente, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa L. n. 266 del
2005, art. 1, comma 565, il D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 - Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo
- all'art. 1, comma 1, ha previsto che ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre
1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Ebbene, sostiene parte ricorrente che la normativa speciale invocata contenga una disciplina improntata al “principio di precauzione” ove l'Amministrazione può negare i benefici solo identificando una causa alternativa al servizio ove esso svolto in una delle situazioni tipiche ritenute rilevanti dagli artt. 603 D.
Lgs 66/10 in uno con gli artt. 1078-1079 DPR 90/10 o comunque in una situazione ad esse assimilabili per la particolarità delle condizioni e cita a sostegno, oltre a precedenti di merito (Appello Milano sez. lav., 143/18;
Appello Lecce, sez. lav., 429/21; Tribunale di Genova, sez. lav., 318/22) anche
Cass. n. 7409/2023.
7 La pronuncia ora richiamata ha affermato che “[..] il complesso di tali previsioni (D. Lgs. n. 66 del 2010, artt. 1878 e ss., T.U. n. 90 del 2010, artt.
1078 e 1079 (nota dell'estensore) rende evidente la consapevolezza del legislatore, sulla base delle conoscenze scientifiche via via emerse, del carattere fortemente nocivo derivante dalla esposizione alle nanoparticelle ivi descritte e degli effetti della stessa esposizione, correlandovi il riconoscimento dei benefici di cui si discute [..] il citato dato normativo, come si è riportato, richiede che la dispersione nell'ambiente abbia costituito "la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle menomazioni" ed è questo il punto che va correttamente interpretato;
non può non attribuirsi a tale espressione il senso di porre in favore di chi richiede le prestazioni assistenziali in parola, e si
è trovato nelle situazioni di vicinanza all'ambiente nocivo dettagliatamente descritte dalla medesima disposizione, una presunzione di sussistenza del nesso causale tra la malattia contratta e l'esposizione all'ambiente descritto dalla norma [..] i destinatari della tutela, infatti, si trovano all'interno di una platea selezionata dagli artt. 1078 e 1079 cit., in ragione del rischio specifico di esposizione, e sono tali disposizioni, come sovente avviene nei sistemi di sicurezza sociale basati sulla rilevanza epidemiologica della peculiare relazione che si pone tra talune attività e certe malattie, che incide sulla disciplina dell'accertamento del nesso causale;
i destinatari della fattispecie in esame devono provare i fatti e cioè di essersi trovati in uno degli ambienti selezionati dal legislatore nel quale in concreto si
è verificato l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito ed è quindi avvenuta la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico e tali circostanze fanno di per sè presumere la dipendenza della forma tumorale contratta dall'esposizione all'uranio impoverito, pur essendo naturalmente possibile fornire la prova contraria [..]”.
Nella specie, come correttamente rileva parte ricorrente, l'Amministrazione convenuta non ha neppure provato ad allegare e tantomeno a provare una causa estranea ma ha solo eccepito il difetto di prova sulla ricorrenza delle particolari condizioni ambientali o operative.
8 Espletata consulenza medico legale il CTU (cfr. elaborato Dott. Per_1 CP_2 depositato il 11.10.2024) ha accertato che “[..] è affetta da Parte_1
Emicrania senza aura in trattamento farmacologico con riscontrate alterazioni
EEG grafiche sulle derivazioni fronto – temporali di sinistra, in soggetto con pregressa polineuropatia post vaccinica. La patologia secondo il criterio cronologico presenta congruità temporale tra la vaccinazione a cui la Perizianda
è stata sottoposta e la produzione della poli neuropatia. Risulta rispettato il criterio della efficienza qualitativa e quantitativa e modale poiché da dati di letteratura e dalla scheda tecnica dell'agente rivelatosi lesivo (vaccino) sono presenti fra gli eventi avversi le complicanze neurologiche insorte nella
Perizianda. Risulta rispettato il criterio della continuità fenomenica emergendo una successione logica, e non solo cronologica, tra la vaccinazione e la comparsa delle lesioni e delle conseguenti menomazioni. Risulta rispettato il criterio della possibilità scientifica essendo presenti leggi scientifiche di copertura a sostegno del rapporto tra la vaccinazione ed il danno neurologico e potendo affermare, in ordine ad un giudizio di tipo contro fattuale, che se eliminassimo dal novero dei fatti accaduti la vaccinazione, l'evento avverso – secondo il criterio del più probabile che non - non si sarebbe realizzato. Risulta rispettato il criterio di esclusione di altre cause non essendo emerse nel corso dei successivi ricoveri altre cause - diversa della vaccinazione - che con criterio di probabilità possano giustificare le lesioni [..]”.
L'ausiliare ha quindi “[..] proceduto alla valutazione della percentuale di invalidità secondo la formula IC = DB+DM+ (IP-DB) di cui agli artt. 3 e 4 del
D.P.R. n. 181/2009 (cfr. Cass. Sez. Unite n. 6217/2022) e ad indicare l'epoca di stabilizzazione della patologia [..] “affermando che “[..] La percentuale unica di I.C. (Invalidità Complessiva) è stata calcolata utilizzando la somma delle percentuali del Danno Biologico, del Danno Morale e del valore risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla Capacità Lavorativa e la percentuale del Danno Biologico, secondo questa formula I.C. = D.B. + D.M. +
(I.P. - D.B.) 8 + 5,3 + ( 20- 8 )= 25%
9 Le menomazioni conseguenti all'infermità in diagnosi, raggiungono - sotto forma di ridotta capacità lavorativa - una I.C. (Invalidità Complessiva) del 25
% (venticinque percento).
Si indica il 30/05/2012 – data di dimissione della Parte_1 dall'Ospedale Civile di Cosenza - quale data di conoscibilità dell'evento dannoso così come indicato dalla C.M.O. 2° di MESSINA nel Verbale BL/B nr. 53 del
20.01.2014. Si indica il 20/07/2016 quale data di stabilizzazione della menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, poiché a tale data era definitivamente inquadrata nel Verbale BL/V nr. 131 del 20.07.2016 del
D.M.M.L. di MESSINA- C.M.O. 2°[..]”.
Parte ricorrente – che non ha formulato osservazioni alla bozza di CTU – ha tuttavia mosso rilievi critici all'elaborato relativi sia al valore percentuale (20%) attribuito dall'ausiliare all'I.P. (invalidità permanente), sia alla data di stabilizzazione della menomazione permanente dell'integrità psico fisica
(20.7.2016), nonché alla percentuale indennizzabile di IC ai fini della speciale elargizione (cfr. note depositate il 31.10.2024).
Ha, in particolare, parte ricorrente rilevato che “[..] Quanto alla CTU, segnala che il CTU ha indicato IP 20% ex art. 3 dpr 181/09 utilizzando le tabelle di invalidità civile, e citando il valore in merito fornito dal codice 1101 (11-20%) virato al massimo perché l'emicrania è perdurante;
poi ha assegnato DB 8% e
DM 5.3%; e dunque ha attribuito IC 25%, frutto del calcolo con la formula ex art. 4 comma 1 lett. D dpr 181/09 IC = DB 8% + DM 5,3% + (IP 20% - DB
8%) = 25%, stabilizzato alla data del verbale 20.07.16. Tuttavia a rigore il
CTU ex art. 3 l. 181/98 avrebbe dovuto assegnare come IP il valore piu' favorevole tra quello desumibile delle tabelle di invalidità civile e quello desumibile dal sistema alternativo delle tabelle ex l. 915/78 e succ. modd 1 e relativa tabella di conversione2:poiché proprio il verbale CMO 131 del 20.07.16 assegnava alla patologia stessa una 8^ categoria Tab. A, che sulla base della tabella di conversione valeva da 21 a 30%, si ritiene che il valore IP debba essere portato al 30%, o comunque a valore compreso tra 21 e 30%.
Quanto alla data di stabilizzazione [..] questa a rigore, se correttamente desunta dal verbale 20.07.2016 appena citato, non deve collocarsi nella data di
10 sua redazione (conseguente a un lungo procedimento amministrativo ed a domanda posteriore alla stabilizzazione poi accertata) bensì in relazione alla collocazione cronologica delle sintomatologie attestate dalla documentazione medica che esso ex post aveva valutato: il verbale medesimo citava in particolare visite attestanti polieuropatia e poliartralgia post vaccinica dal maggio 2012 e cefalea post vaccinica ormai attestata dal 27.07.13: si chiede dunque che la collocazione cronologica della stabilizzazione venga porta quantomeno al luglio 2013, e corrispondentemente sia data decorrenza agli assegni, solo subordnatamente chiedendo conferma del 20.07.16 indicata dal
CTU [..]”.
A fronte di tali rilievi critici sono stati chiesti chiarimenti al CTU che, in relazione all'attribuzione del valore IP, ha cosi preso posizione “[..] Tale contestazione fonda sul dato che lo Schema di Decreto del Presidente della
Repubblica sul regolamento concernente i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6, della legge 3 agosto 2004, n. 206, all'articolo 3, nel disciplinare i suddetti criteri e le modalità di valutazione dell'invalidità permanente (IP), in realtà lascia le competenti Commissioni Mediche, ed anche i CTU, senza alcun chiaro riferimento valutativo. L'articolo [..] prevede che la determinazione della percentuale di invalidità permanente venga effettuata scegliendo il valore più favorevole tra quello previsto tra due tabelle- quelle annesse al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Tabelle delle pensioni di guerra)
e quello previsto dalle tabelle approvate con D.M. del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992 (Tabelle di invalidità civile). Se con “tra” si lascia liberta di scelta al CTU fra l'una o l'altra tabella il valore assegnato dal CTU è corretto e basato anche sull'apprezzamento dell'entità clinica della patologia di cui non vi è diretto riferimento tabellare e che per analogia viene assimilata ad una media di danno dei nervi cranici per come indicata sul ICD9 CM . Se con “tra” si intende “in mezzo a” due tabelle che oscillano fra valore minimo 11% e massimo 30% il valore assegnato dal CTU di IP 20% è corretto. Se per contro
“tra” si intende che occorra scegliere il valore massimo o dell'una o dell'altra, il
11 valore assegnato dl CTU non è corretto [..]. Orbene il CTU ha indicato il valore più favorevole alla vittima del dovere utilizzando le tabelle approvate con D.M. del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992 (Tabelle di invalidità civile) che in realtà è un punto di mezzo tra 11% e 30% . Parte Attrice contesta che a rigore il CTU avrebbe dovuto assegnare come IP il valore più favorevole tra quello desumibile delle tabelle di invalidità civile e quello desumibile dal sistema alternativo delle tabelle ex l. 915/78 e succ. modd 1 e relativa tabella. Parte
Attrice sostiene che poiché proprio il verbale CMO 131 del 20.07.16 assegnava alla patologia stessa una 8^ categoria Tab. A, e che sulla base della tabella di conversione la 8^ categoria dovesse valere da 21 a 30%, la valutazione effettuata dal CTU del valore IP sia sottostimata e che tale valore IP debba essere portato al 30%, o comunque a valore compreso tra 21 e 30%. A fronte del ragionamento ci si attenderebbe unicamente una richiesta da Parte Attrice della indicazione del valore 30% quale valore più favorevole. Così non è. Parte
Attrice chiede di scegliere la tabella più favorevole e non il valore più favorevole e nella tabella più favorevole un valore fra 21% e 30%. Il CTU, forse a torto o a ragione, lo giudicherà l'Ill.mo Giudice ha valutato il valore più favorevole comparando entrambe le tabelle annesse al d.P.R. 23 dicembre
1978, n. 915 (Tabelle delle pensioni di guerra) e quelle approvate con D.M. del
Ministero della sanità 5 febbraio 1992 Tabelle di invalidità civile) che, se comparate, indicano una forbice che va dal 11% al 30% individuando un valore che fosse il più favorevole fra le due tabelle. Se poi per contro il ragionamento debba essere di scegliere obbligatoriamente il valore più favorevole in assoluto allora il valore di IP sarebbe 30% e non un valore tra 21 % e 30%. In tal caso il calcolo dovrebbe essere riformulato sulla base di un IP 30%. Il calcolo sarebbe
I.C. = D.B. + D.M. + (I.P. - D.B.). 8 + 5,3 + ( 30- 8 )= 35,3 [..]”.
Ritiene il giudice che debba essere confermato il valore IP (20%) accertato dal
CTU con la relazione depositata il 11.10.2024.
Ed invero, occorre preliminarmente ricordare che l'art. 3 L. n. 181/1998 prevede “Per l'accertamento dell'invalidità si procede tenendo conto che la percentuale d'invalidita' permanente (IP), riferita alla capacita' lavorativa, e'
12 attribuita scegliendo il valore piu' favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidita' e relative modalita' d'uso approvate, in conformita' all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanita' in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi [..]”.
Ebbene, le considerazioni svolte da CTU per motivare sulle ragioni per le quali ha accertato un IP in misura del 20% sono condivisibili poiché l'ausiliare ha evidenziato di aver valutato il valore più favorevole comparando entrambe le tabelle annesse al d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Tabelle delle pensioni di guerra) e quelle approvate con D.M. del Ministero della sanità 5 febbraio 1992
Tabelle di invalidità civile) che indicano una forbice compresa tra il 11% ed il
30% ed ha individuato un valore mediano compreso in questa forbice.
Quanto alla data di stabilizzazione delle menomazioni il CTU ha affermato che
“[..] Il quadro sintomatologico ha avuto inizio il 17/05/2012 ed è stato connotato da fasi acute di 4-5 giorni con temporanea remissione. La patologia induceva a lunghi periodi di assenza dal lavoro alternati a periodi di ripresa.
Nel febbraio 2018 la Perizianda rientrava in servizio con riconoscimento di parziale idoneità alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza ed assegnazione a compiti prevalentemente amministrativi. Si indica il
17/05/2012 come data di inizio malattia ed il 20/07/2016 quale data di stabilizzazione della menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, poiché a tale data era definitivamente inquadrata nel Verbale BL/V nr. 131 del
20.07.2016 del D.M.M.L. di MESSINA- C.M.O. 2° [..]” ribadendo, pertanto,
l'epoca di stabilizzazione delle menomazioni ancorandola, appunto, a quella accertata in detto verbale.
Anche detta conclusione appare ad avviso del giudice condivisibile poiché la parte ricorrente non offre alcuna prova che consenta di collocare
(retrodatandola) l'epoca di stabilizzazione della menomazione a quella delle
13 visite polieuropatia e poliartralgia post vaccinica del maggio 2012 e cefalea post vaccinica del 27.7.13.
Sulla base della consulenza tecnica – che è esaustiva e può essere posta alla base della presente decisione - deve quindi, in definitiva, essere dichiarato il diritto di parte ricorrente alla speciale elargizione da calcolarsi sulla percentuale del 25% con rivalutazione come per legge, nonché allo speciale assegno vitalizio ex art 5, commi 3 e 4, l. 206/04 e all'assegno ex art. 2 L. n.
407/1998 con decorrenza dal 20.7.2016 ed il convenuto essere CP_1 condannato al pagamento di quanto dovuto a tali titoli oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo.
Deve, altresì, essere dichiarato il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (esenzione dal pagamento dei medicinali fascia C) in quanto esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma
106 l. 244/07, nonché a quelli della esenzione ticket ex art. 15 L. n. 302/1990
e della assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 l. 206/04 in quanto estesi alle vittime del dovere dall'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243.
Ciò detto, la domanda subordinata proposta dal convenuto non è CP_1 meritevole di accoglimento.
Deduce il che “[..] la presentazione della domanda amministrativa è CP_1 condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria. La domanda dell'interessato deve considerarsi pertanto condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di "vittima del dovere", non potendo attribuirsi alla disposizione regolamentare di cui all'art. 3, d.P.R. n. 243/2006 [..] alcuna valenza derogatoria ad un principio che, per gli status activae processualis, ha valenza di diritto di libertà costituzionalmente garantito. E dunque, poiché
l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto (Cass. Sez. Lav. 17440/2022) [..] i predetti benefici non potranno che spettare a far data dalla domanda amministrativa (11.04.2022) e non dalla data di stabilizzazione della patologia, come richiesto dalla ricorrente [..]” (così alle pagg. 14-15 della memoria).
14 Ritiene il giudice, in senso contrario alle argomentazioni del CP_1 resistente, di poter richiamare ai sensi dell'art. 118 disp att c.p.c. le condivisibili motivazioni contenute nella sentenza n. 173/2023 del 6.10.2023 della Corte di Appello di Genova (cfr. note fasc. ricorrente) che ha osservato
“[..] il principio della decorrenza del beneficio dal mese successivo alla domanda amministrativa è stato affermato dalla giurisprudenza con riferimento alle prestazioni di natura assistenziale correlate ad uno stato di bisogno del soggetto, sulla base di specifiche disposizioni di settore (ad es., art. 21 e 31 l
118/1971, per la pensione di inabilità dell'assegno mensile di assistenza, art. 3, u.c., l. 118/1980 per l'indennità d'accompagnamento) che attribuiscono rilievo al momento in cui il soggetto che versa in tale stato si induce a farne richiesta. Nella specie, il presupposto della provvidenza è diverso poiché costituito da uno specifico status, diverso dalla condizione di bisogno personale, rappresentato dalla condizione di "vittima del dovere" o soggetto ad esso equiparato, secondo la definizione contenuta nell'art. 1 comma 564 L.
266/2005 [..]. Si tratta di un complesso normativo volto a riconoscere determinati benefici [..] in ragione del rilievo pubblico delle attività connotate da particolari rischi da cui è derivato l'evento che ha determinato l'infermità permanente o il decesso, ritenuto pertanto meritevole di peculiari e ulteriori forme di tutela (cfr. Cass. 29204/2021, Cass. 33105/2022). In ragione dello specifico favor sotteso a tale riconoscimento, è stata altresì prevista (art. 15 .1
206/2004, art. 2 D.P.R. 243 del 2006) l'applicazione di detti benefici anche ad eventi lesivi verificatisi in data antecedente all'entrata in vigore delle leggi istitutive, a decorrere dal 1961 per quelli avvenuti ni Italia e dal 2003 per quelli all'estero (Cass. 11012/2022). La recente giurisprudenza, pur riaffermando che la domanda amministrativa costituisce condizione necessaria anche per il riconoscimento dello status di vittima del dovere o equiparato, ha poi chiarito che, ferma l'imprescrittibilità di detto status, i benefici ad esso connessi, e segnatamente gli assegni mensili vitalizi cui si riferisce il motivo di appello, sono soggetti alla ordinaria prescrizione decennale, confermando l'esigibilità dei relativi ratei fino a dieci anni prima dalla domanda amministrativa (Cass.
17440/2022, Cas. 33105/2023). Va inoltre rilevato che, con particolare
15 riferimento alla decorrenza degli assegni vitalizi, l'art. 41 D.P.R. 510/1999
(riguardante i termini per il pagamento degli assegni vitalizi previsti a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) prevede espressamente la decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda solo per l'assegno vitalizio previsto dagli articoli 3
e 5 e della legge 20 ottobre 190, n. 302, ossia per lo specifico assegno che può essere erogato in sostituzione della speciale elargizione una tantum a seguito di opzione del soggetto beneficiario. Per l'assegno mensile vitalizio previsto dall'art. 2, comma 1, L. 407/1998 (oggetto di causa), il successivo comma 3 dell'art. 14 del D.P.R. 510/1999 stabilisce invece che l'assegno decorre in via ordinaria "dalla data di entrata ni vigore della predetta legge.
Anche sotto il profilo testuale, la previsione dei due differenti criteri contenuta nell'art. 14 del D.P.R. 510/1999 (applicabile alle vittime del dovere ed equiparati in forza del rinvio contenuto nell'art. 3 comma 7del D.P.R.
243/2006), esclude che ricorra in materia, contrariamente a quanto sostenuto dal , un principio generale di decorrenza dei benefici dalla data della CP_1 domanda amministrativa, espressamente limitata alo specifico vitalizio sostitutivo della prestazione ordinariamente erogata in forma capitale [..] e il diritto del beneficiario al pagamento dei due assegni vitalizi decorre dalla data di stabilizzazione dei postumi o, nel caso in cui questa sia antecedente, dalla data di entrata in vigore della relativa disciplina, vale a dire 1.1.2006 per l'assegno vitalizio previsto dall'art. 2 l. 407/1988 e1 .
1.2008 per lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, l. 206/2004 [..]”.
Nella specie, dunque, la decorrenza dello speciale assegno vitalizio ex art 5, commi 3 e 4, l. 206/04 e dell'assegno ex art. 2 L. n. 407/1998 deve essere fissata al 20.7.2016, epoca di stabilizzazione dei postumi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo al valore della controversia.
Le spese di CTU sono poste a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla speciale elargizione da calcolarsi sulla percentuale del 25% con
16 rivalutazione come per legge nonché allo speciale assegno vitalizio ex art 5, commi 3 e 4, l. 206/04 e all'assegno ex art. 2 L. n. 407/1998 con decorrenza dal 20.7.2016 e condanna il convenuto al pagamento di quanto CP_1 dovuto a tali titoli oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo;
dichiara il diritto di parte ricorrente ai benefici di cui all'articolo 1 della L. 203/2000, all'art. 15 L. n. 302/1990 e all'art. 6 comma 2 l. 206/04; condanna il
[...]
al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € CP_1
9.456,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta, maggiorate di € 43,00 a titolo di contributo unificato;
pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU alla cui CP_1 liquidazione provvede con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, 4 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
17