Art. 2.
A decorrere dalla stessa data del 1 luglio 1949, sono abrogate le norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 273 .
A decorrere dalla stessa data del 1 luglio 1949, sono abrogate le norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 273 .