TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 04/06/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
n. 693 /2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale di Belluno composto dai magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Chiara SANDINI Giudice dott.ssa Gersa GERBI Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 693 2025 promossa con ricorso depositato in data
08/04/2025 da
, c.f.: , residente in [...] C.F._1
e
, c.f.: , residente in [...] C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BASTIANON ELISABETTA e
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
1 valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge attesa anche l'assenza di figli nella coppia;
ritenuto che
nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e condizioni formulate nel ricorso, da intendersi Parte_1 Parte_2 qui richiamate, e autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto.
Ordina altresì all'ufficiale di stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge.
Così deciso in Belluno, il 15/05/2025
Il Presidente
Dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice rel. dott.ssa Gersa Gerbi
2
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale di Belluno composto dai magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Chiara SANDINI Giudice dott.ssa Gersa GERBI Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 693 2025 promossa con ricorso depositato in data
08/04/2025 da
, c.f.: , residente in [...] C.F._1
e
, c.f.: , residente in [...] C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BASTIANON ELISABETTA e
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
1 valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge attesa anche l'assenza di figli nella coppia;
ritenuto che
nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi e condizioni formulate nel ricorso, da intendersi Parte_1 Parte_2 qui richiamate, e autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto.
Ordina altresì all'ufficiale di stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge.
Così deciso in Belluno, il 15/05/2025
Il Presidente
Dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice rel. dott.ssa Gersa Gerbi
2