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Sentenza 2 gennaio 2024
Sentenza 2 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/01/2024, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 461/2020 avente ad oggetto: “opposizione a precetto”, vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gennaro D'Avanzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino, alla via
De Sanctis n. 24, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto
opponente
E
(partita iva , quale procuratrice speciale di Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Marsico e Controparte_2
Sergio Perrotta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Avellino, alla via Fioretti n. 19, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
opposta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato in data 4.01.2020, la nella Controparte_1
qualità di procuratrice speciale di intimava a Organizzazione_1 [...]
il pagamento della somma di € 36.792,03 oltre interessi convenzionali Parte_1
di mora e spese successive, dovuta in forza del decreto ingiuntivo n. 311/2008,
emesso dal Tribunale di Avellino il 7.04.2008.
Con atto di citazione notificato in data 31.01.2020, Parte_1
proponeva, dinnanzi al Tribunale di Avellino, opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.,
chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'accertamento
“dell'inesistenza del diritto da parte della a procedere ad Controparte_1
esecuzione forzata”, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
In particolare, eccepiva l'opponente: la prescrizione del titolo esecutivo, per decorso del termine decennale decorrente dalla data di estinzione del giudizio di opposizione;
-la carenza di legittimazione attiva in capo a Controparte_1
essendo stato il decreto ingiuntivo emesso in favore del -la Parte_2
nullità del precetto, per mancata indicazione della data di notifica del titolo esecutivo, effettuata separatamente dal precetto;
-in ogni caso, l'inesattezza dele somme precettate, avendo la creditrice già incassato parte di esse a seguito di pag. 2/7 procedura esecutiva azionata nei confronti di altri debitori;
-l'irrituale sottoscrizione del precetto.
L'opposta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione,
con conferma dell'esecutività del D.I. n. 311/2008 e condanna dell'opponente ex
art. 96, comma III, c.p.c.. Rilevava, in particolare, che la prescrizione nei confronti dell'opponente non poteva dirsi maturata, poiché interrotta dalla procedura esecutiva immobiliare promossa nei confronti degli altri condebitori solidali,
conclusasi con l'approvazione del piano di riparto, in data 15.04.2019. Rilevava,
inoltre, di agire quale procuratrice speciale della cessionaria e Controparte_1
di aver incassato, al termine della procedura esecutiva, l'importo complessivo di €
25.225,98 di cui € 21.879,51 per spese in prededuzione, non imputabili al credito capitale.
Revocato il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo,
la causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta;
indi,
all'udienza del 19.05.2023, veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'opposizione appare fondata nei limiti che ci si appresta ad illustrare.
Preliminarmente, deve osservarsi che la spiegata opposizione deve ritenersi proposta sia ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 1, che ai sensi dell'art. 617 c.p.c.,
comma 1, poiché i motivi di opposizione attengono sia al diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata che alla regolarità formale del titolo e del precetto.
pag. 3/7 Deve, poi, rilevarsi che l'opposizione appare tempestiva, poiché proposta in data 31.01.2020 e, dunque, entro il termine di giorni 20 dalla notifica del precetto.
Il procedimento notificatorio si è, infatti, perfezionato per l'opponente, a seguito di compiuta giacenza, in data 21.01.2020.
Passando alla disamina dei motivi di opposizione, l'opponente eccepisce, in primo luogo, la prescrizione del titolo esecutivo.
In punto di diritto, deve rilevarsi che “nel caso di solidarietà tra più
obbligati, ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore
nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli
altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia
richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli
effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui
origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale,
il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto
conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in
una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare” (Cass. civ., SS.
UU., n. 13143/2022).
Orbene, nel caso di specie è documentalmente provato che il decorso del termine prescrizionale decennale è stato interrotto, nel giugno 2011, nei confronti degli altri condebitori solidali (cfr. atto di pignoramento immobiliare a
[...]
, e ). Tale interruzione ha, Parte_3 Persona_1 Persona_2
pertanto, effetto anche nei confronti dell'odierno opponente, condebitore solidale in forza del medesimo titolo.
pag. 4/7 Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta, quale procuratrice di Organizzazione_1
Ed invero, “nel caso di cessioni in blocco di crediti (c.d.
"cartolarizzazione"), la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione ha solo la
funzione di esonerare dalla notifica stabilita dall'art. 1264 c.c., ma non ha efficacia
costitutiva dell'operazione di cessione, per cui il cessionario ha anche l'onere di
dimostrare l'inclusione del credito nell'elenco di quelli ceduti, dimostrando in tal
modo la propria legittimazione, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o
implicitamente riconosciuta” (Corte d'Appello di Messina, sez. I, n. 259/2023;
Corte d'Appello di Roma, sez. II, n. 2065/2023; Corte d'Appello di Firenze, sez. II,
n. 569/2023). Dunque, la parte che afferma essere successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D. Lgs.
n. 385/1993, ha l'onere di provare non solo l'operazione di cessione, ma anche l'inclusione del credito azionato in tale operazione.
In applicazione di tale principio, deve ritenersi che l'opposta abbia provato sufficientemente la propria legittimazione ad agire.
Ed invero, l'avviso di cessione pubblicato in G.U. dimostra che
[...]
ha acquistato pro soluto, in data 9.03.2012, un portafoglio di Organizzazione_1
crediti vantati, tra gli altri istituti bancari, dal L'avviso Organizzazione_2
annovera tra i crediti ceduti, quelli per i quali, alla data del 30.06.2011, “le azioni di
recupero … sono gestite …dalla relativa banca o comunque dal CP_3
con riferimento alle posizioni creditorie aventi un'esposizione alla data
[...]
del 30 giugno 2010 inferiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila)”. Inoltre,
pag. 5/7 il contratto di cessione intercorso tra e Organizzazione_2 Organizzazione_1
versato in atti (n. rep. 96745), si compone anche dell'allegato elenco dei
[...]
Org_ crediti ceduti: tra questi risultano i crediti vantati nei confronti della
, assistiti da fideiussione da parte, tra gli altri, Controparte_4
dell'odierno opponente.
agisce, invece, quale mera procuratrice speciale della Controparte_1
cessionaria giusta procura speciale del 6.05.2012 (cfr. copia conforme dell'atto per
TA , rep. N. 195815). Persona_3
Tale documentazione, prodotta in copia conforme, non è mai stata contestata dall'opponente.
Priva di pregio è, poi, l'eccezione di nullità del precetto per mancata indicazione della data di notifica del titolo esecutivo: risulta, infatti, che il titolo
(D.I. n. 311/2008) è stato rinotificato all'opponente unitamente al precetto in data
4.01.2020 (cfr. doc. 4, produzione dell'opposta).
Parimenti privo di pregio è il rilievo concernente l'assunta irritualità della sottoscrizione del precetto che, al contrario, risulta regolare.
E', invece, parzialmente fondata la doglianza riguardante l'ammontare della somma precettata.
Il progetto di riparto, presentato a seguito della vendita del compendio pignorato ed approvato dal G.E. nella procedura esecutiva promossa nei confronti dei condebitori solidali, dimostra che l'odierna opposta ha già incassato, in forza del medesimo titolo, € 3.350,84. Dalla somma precettata va, dunque, detratto pag. 6/7 l'importo di € 3.350,84, all'esito di corretta imputazione da effettuare ai sensi dell'art. 1194 c.c..
In definitiva, va dichiarata l'inesistenza del diritto della opposta a procedere ad esecuzione nei limiti dell'importo di € 3.350,84, da detrarre dalle somme precettate.
Il precetto resterà perciò valido, ancorché per la minor somma accertata in seguito all'opposizione.
Non si rivengono i presupposti per pronunciare la condanna per lite temeraria, richiesta da entrambe le parti.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, anche con riguardo alla fase del reclamo, stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , disattesa ogni diversa istanza, così Parte_1
provvede:
1) dichiara l'inesistenza del diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione forzata limitatamente all'importo di € 3.350,84;
2) compensa integralmente le spese di lite, anche relative alla fase del reclamo.
Così deciso in Avellino, il 30.12.23
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 7/7
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 461/2020 avente ad oggetto: “opposizione a precetto”, vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gennaro D'Avanzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino, alla via
De Sanctis n. 24, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto
opponente
E
(partita iva , quale procuratrice speciale di Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Marsico e Controparte_2
Sergio Perrotta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Avellino, alla via Fioretti n. 19, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
opposta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato in data 4.01.2020, la nella Controparte_1
qualità di procuratrice speciale di intimava a Organizzazione_1 [...]
il pagamento della somma di € 36.792,03 oltre interessi convenzionali Parte_1
di mora e spese successive, dovuta in forza del decreto ingiuntivo n. 311/2008,
emesso dal Tribunale di Avellino il 7.04.2008.
Con atto di citazione notificato in data 31.01.2020, Parte_1
proponeva, dinnanzi al Tribunale di Avellino, opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.,
chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'accertamento
“dell'inesistenza del diritto da parte della a procedere ad Controparte_1
esecuzione forzata”, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
In particolare, eccepiva l'opponente: la prescrizione del titolo esecutivo, per decorso del termine decennale decorrente dalla data di estinzione del giudizio di opposizione;
-la carenza di legittimazione attiva in capo a Controparte_1
essendo stato il decreto ingiuntivo emesso in favore del -la Parte_2
nullità del precetto, per mancata indicazione della data di notifica del titolo esecutivo, effettuata separatamente dal precetto;
-in ogni caso, l'inesattezza dele somme precettate, avendo la creditrice già incassato parte di esse a seguito di pag. 2/7 procedura esecutiva azionata nei confronti di altri debitori;
-l'irrituale sottoscrizione del precetto.
L'opposta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione,
con conferma dell'esecutività del D.I. n. 311/2008 e condanna dell'opponente ex
art. 96, comma III, c.p.c.. Rilevava, in particolare, che la prescrizione nei confronti dell'opponente non poteva dirsi maturata, poiché interrotta dalla procedura esecutiva immobiliare promossa nei confronti degli altri condebitori solidali,
conclusasi con l'approvazione del piano di riparto, in data 15.04.2019. Rilevava,
inoltre, di agire quale procuratrice speciale della cessionaria e Controparte_1
di aver incassato, al termine della procedura esecutiva, l'importo complessivo di €
25.225,98 di cui € 21.879,51 per spese in prededuzione, non imputabili al credito capitale.
Revocato il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo,
la causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta;
indi,
all'udienza del 19.05.2023, veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'opposizione appare fondata nei limiti che ci si appresta ad illustrare.
Preliminarmente, deve osservarsi che la spiegata opposizione deve ritenersi proposta sia ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 1, che ai sensi dell'art. 617 c.p.c.,
comma 1, poiché i motivi di opposizione attengono sia al diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata che alla regolarità formale del titolo e del precetto.
pag. 3/7 Deve, poi, rilevarsi che l'opposizione appare tempestiva, poiché proposta in data 31.01.2020 e, dunque, entro il termine di giorni 20 dalla notifica del precetto.
Il procedimento notificatorio si è, infatti, perfezionato per l'opponente, a seguito di compiuta giacenza, in data 21.01.2020.
Passando alla disamina dei motivi di opposizione, l'opponente eccepisce, in primo luogo, la prescrizione del titolo esecutivo.
In punto di diritto, deve rilevarsi che “nel caso di solidarietà tra più
obbligati, ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore
nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli
altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia
richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli
effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui
origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale,
il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto
conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in
una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare” (Cass. civ., SS.
UU., n. 13143/2022).
Orbene, nel caso di specie è documentalmente provato che il decorso del termine prescrizionale decennale è stato interrotto, nel giugno 2011, nei confronti degli altri condebitori solidali (cfr. atto di pignoramento immobiliare a
[...]
, e ). Tale interruzione ha, Parte_3 Persona_1 Persona_2
pertanto, effetto anche nei confronti dell'odierno opponente, condebitore solidale in forza del medesimo titolo.
pag. 4/7 Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta, quale procuratrice di Organizzazione_1
Ed invero, “nel caso di cessioni in blocco di crediti (c.d.
"cartolarizzazione"), la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione ha solo la
funzione di esonerare dalla notifica stabilita dall'art. 1264 c.c., ma non ha efficacia
costitutiva dell'operazione di cessione, per cui il cessionario ha anche l'onere di
dimostrare l'inclusione del credito nell'elenco di quelli ceduti, dimostrando in tal
modo la propria legittimazione, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o
implicitamente riconosciuta” (Corte d'Appello di Messina, sez. I, n. 259/2023;
Corte d'Appello di Roma, sez. II, n. 2065/2023; Corte d'Appello di Firenze, sez. II,
n. 569/2023). Dunque, la parte che afferma essere successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D. Lgs.
n. 385/1993, ha l'onere di provare non solo l'operazione di cessione, ma anche l'inclusione del credito azionato in tale operazione.
In applicazione di tale principio, deve ritenersi che l'opposta abbia provato sufficientemente la propria legittimazione ad agire.
Ed invero, l'avviso di cessione pubblicato in G.U. dimostra che
[...]
ha acquistato pro soluto, in data 9.03.2012, un portafoglio di Organizzazione_1
crediti vantati, tra gli altri istituti bancari, dal L'avviso Organizzazione_2
annovera tra i crediti ceduti, quelli per i quali, alla data del 30.06.2011, “le azioni di
recupero … sono gestite …dalla relativa banca o comunque dal CP_3
con riferimento alle posizioni creditorie aventi un'esposizione alla data
[...]
del 30 giugno 2010 inferiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila)”. Inoltre,
pag. 5/7 il contratto di cessione intercorso tra e Organizzazione_2 Organizzazione_1
versato in atti (n. rep. 96745), si compone anche dell'allegato elenco dei
[...]
Org_ crediti ceduti: tra questi risultano i crediti vantati nei confronti della
, assistiti da fideiussione da parte, tra gli altri, Controparte_4
dell'odierno opponente.
agisce, invece, quale mera procuratrice speciale della Controparte_1
cessionaria giusta procura speciale del 6.05.2012 (cfr. copia conforme dell'atto per
TA , rep. N. 195815). Persona_3
Tale documentazione, prodotta in copia conforme, non è mai stata contestata dall'opponente.
Priva di pregio è, poi, l'eccezione di nullità del precetto per mancata indicazione della data di notifica del titolo esecutivo: risulta, infatti, che il titolo
(D.I. n. 311/2008) è stato rinotificato all'opponente unitamente al precetto in data
4.01.2020 (cfr. doc. 4, produzione dell'opposta).
Parimenti privo di pregio è il rilievo concernente l'assunta irritualità della sottoscrizione del precetto che, al contrario, risulta regolare.
E', invece, parzialmente fondata la doglianza riguardante l'ammontare della somma precettata.
Il progetto di riparto, presentato a seguito della vendita del compendio pignorato ed approvato dal G.E. nella procedura esecutiva promossa nei confronti dei condebitori solidali, dimostra che l'odierna opposta ha già incassato, in forza del medesimo titolo, € 3.350,84. Dalla somma precettata va, dunque, detratto pag. 6/7 l'importo di € 3.350,84, all'esito di corretta imputazione da effettuare ai sensi dell'art. 1194 c.c..
In definitiva, va dichiarata l'inesistenza del diritto della opposta a procedere ad esecuzione nei limiti dell'importo di € 3.350,84, da detrarre dalle somme precettate.
Il precetto resterà perciò valido, ancorché per la minor somma accertata in seguito all'opposizione.
Non si rivengono i presupposti per pronunciare la condanna per lite temeraria, richiesta da entrambe le parti.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, anche con riguardo alla fase del reclamo, stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , disattesa ogni diversa istanza, così Parte_1
provvede:
1) dichiara l'inesistenza del diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione forzata limitatamente all'importo di € 3.350,84;
2) compensa integralmente le spese di lite, anche relative alla fase del reclamo.
Così deciso in Avellino, il 30.12.23
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 7/7