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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11209/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11209/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FREZZA MARIA in Parte_1 C.F._1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da note scritte d'udienza in data 9.12.24):
Nel merito:
1) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e con Parte_1 CP_1 addebito di responsabilità alla moglie ex art. 151 II co. c.c. per le condotte violative descritte in ricorso;
2) disporre l'assegnazione della abitazione coniugale sita in Torino via Pietro Cossa n. 293/11 e con essa tutti gli arredi ivi contenuti a favore del sig. Parte_1
3) Dichiarare tenuto e condannare la convenuta al rimborso delle spese di giudizio a CP_1 favore dello Stato, per effetto dell'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato di Parte_1
pagina 1 di 4 maggiorato del 30% ex art. 4 co 1 bis DM 55/2014, essendo redatti gli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione.
Per il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Torino il Parte_1 CP_1
04/04/2013.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 13/06/2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie nonché l'assegnazione a sé della casa coniugale.
All'udienza in data 21.6.2023 avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. I coniugi venivano autorizzati a vivere separati. Il Presidente, all'esito, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, senza assumere alcun provvedimento provvisorio ed urgente.
Avanti al G.I. parte convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva pertanto dichiarata contumace. Venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6 cpc.
Con ordinanza del 13.4.2024 venivano parzialmente ammesse le istanze di prova orale.
Veniva assunta la prova testimoniale ed all'esito veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter cpc.
Il ricorrente rassegnava le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poichè risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dalle domande e difese svolte nonché dal comportamento, anche processuale, tenuto dai medesimi si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Sull'addebito della separazione
Il ricorrente ha domandato l'addebito della separazione, deducendo la violazione da parte della moglie dei doveri coniugali.
In particolare, il ricorrente ha allegato di avere la moglie violato il dovere di assistenza morale e materiale, di coabitazione e di fedeltà, essendosi ripetutamente allontanata dal domicilio coniugale per lunghi periodi senza il di lui consenso, avendo definitivamente abbandonato il tetto coniugale nel mese di aprile 2022 senza più farvi ritorno ed avendo dato alla luce nel 2022 un figlio, concepito con un altro uomo, circostanza di cui egli è venuto a conoscenza tramite un post pubblicato su Facebook.
La domanda di addebito della separazione è fondata.
pagina 2 di 4 È provato che la resistente si sia allontanata dall'abitazione coniugale per lunghi periodi senza il consenso del marito ed a causa di tale comportamento la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta intollerabile.
Dette circostanze hanno trovato riscontro sia nelle deposizioni dei testi e Testimone_1
escussi all'udienza del 15.7.24, sia, soprattutto, nella mancata risposta ex art. 232 cpc Tes_2 all'interpello fornita dalla resistente, pur ritualmente citata.
Peraltro, è documentale che il ricorrente abbia inoltrato alla moglie la missiva prodotta sub doc. 3 con cui le ha comunicato la volontà di separarsi, avendo le ripetute assenze della predetta dall'abitazione coniugale causato l'intollerabilità della convivenza matrimoniale.
Si aggiunga che è altresì provato che la resistente abbia concepito in costanza di matrimonio un figlio con un altro uomo, alla luce del certificato di nascita prodotto dal ricorrente (cfr. doc. 6 attoreo), della mancata risposta all'interpello della e delle deposizioni rese dai testi e CP_1 Testimone_1
(v. verbale udienza 15.7.2024). Tes_2
Alla luce dei rilievi che precedono, il Collegio ritiene provati i presupposti per addebitare la separazione alla moglie, essendo dimostrata la violazione da parte di quest'ultima dei doveri matrimoniali che ha causato l'irreversibile crisi coniugale.
Sull'assegnazione della casa coniugale
La domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente è infondata, difettandone il presupposto giustificativo costituito dalla convivenza con prole minorenne o maggiorenne ma economicamente indipendente.
Detta domanda è, pertanto, respinta.
Sulle spese di lite.
Tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo, le spese di lite sono poste a carico della resistente contumace nella misura della metà.
Dette spese, tenuto conto della notula-spese in atti, sono liquidate in conformità ai parametri di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E.
26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile di causa), applicati i valori minimi delle quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), considerata la non complessità della causa, la ridotta attività istruttoria e la mancata costituzione in giudizio della resistente.
Essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, si dispone il pagamento a favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/02. Non viene operata già in questa sede la dimidiazione dei compensi ex art. 130 dpr 115/02, in conformità al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità cui il Collegio aderisce (cfr. Cass. Civ. n. 136/2020; conf. 22017/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , ai Parte_1 CP_1 sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
DICHIARA la separazione addebitabile alla moglie;
RESPINGE la domanda attorea di assegnazione della casa coniugale;
DICHIARA TENUTO E CONDANNA parte resistente a rifondere a favore di parte ricorrente
(ammessa al patrocinio a spese dello Stato) metà delle spese di lite, metà che si liquida in complessivi pagina 3 di 4 E.
1.904 per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge,
DISPONENDO che il pagamento sia eseguito a favore dell'Erario ex art. 133 DPR 115/02.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 4.4.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11209/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FREZZA MARIA in Parte_1 C.F._1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da note scritte d'udienza in data 9.12.24):
Nel merito:
1) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e con Parte_1 CP_1 addebito di responsabilità alla moglie ex art. 151 II co. c.c. per le condotte violative descritte in ricorso;
2) disporre l'assegnazione della abitazione coniugale sita in Torino via Pietro Cossa n. 293/11 e con essa tutti gli arredi ivi contenuti a favore del sig. Parte_1
3) Dichiarare tenuto e condannare la convenuta al rimborso delle spese di giudizio a CP_1 favore dello Stato, per effetto dell'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato di Parte_1
pagina 1 di 4 maggiorato del 30% ex art. 4 co 1 bis DM 55/2014, essendo redatti gli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione.
Per il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Torino il Parte_1 CP_1
04/04/2013.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 13/06/2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie nonché l'assegnazione a sé della casa coniugale.
All'udienza in data 21.6.2023 avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. I coniugi venivano autorizzati a vivere separati. Il Presidente, all'esito, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, senza assumere alcun provvedimento provvisorio ed urgente.
Avanti al G.I. parte convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e veniva pertanto dichiarata contumace. Venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6 cpc.
Con ordinanza del 13.4.2024 venivano parzialmente ammesse le istanze di prova orale.
Veniva assunta la prova testimoniale ed all'esito veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter cpc.
Il ricorrente rassegnava le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poichè risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dalle domande e difese svolte nonché dal comportamento, anche processuale, tenuto dai medesimi si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Sull'addebito della separazione
Il ricorrente ha domandato l'addebito della separazione, deducendo la violazione da parte della moglie dei doveri coniugali.
In particolare, il ricorrente ha allegato di avere la moglie violato il dovere di assistenza morale e materiale, di coabitazione e di fedeltà, essendosi ripetutamente allontanata dal domicilio coniugale per lunghi periodi senza il di lui consenso, avendo definitivamente abbandonato il tetto coniugale nel mese di aprile 2022 senza più farvi ritorno ed avendo dato alla luce nel 2022 un figlio, concepito con un altro uomo, circostanza di cui egli è venuto a conoscenza tramite un post pubblicato su Facebook.
La domanda di addebito della separazione è fondata.
pagina 2 di 4 È provato che la resistente si sia allontanata dall'abitazione coniugale per lunghi periodi senza il consenso del marito ed a causa di tale comportamento la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta intollerabile.
Dette circostanze hanno trovato riscontro sia nelle deposizioni dei testi e Testimone_1
escussi all'udienza del 15.7.24, sia, soprattutto, nella mancata risposta ex art. 232 cpc Tes_2 all'interpello fornita dalla resistente, pur ritualmente citata.
Peraltro, è documentale che il ricorrente abbia inoltrato alla moglie la missiva prodotta sub doc. 3 con cui le ha comunicato la volontà di separarsi, avendo le ripetute assenze della predetta dall'abitazione coniugale causato l'intollerabilità della convivenza matrimoniale.
Si aggiunga che è altresì provato che la resistente abbia concepito in costanza di matrimonio un figlio con un altro uomo, alla luce del certificato di nascita prodotto dal ricorrente (cfr. doc. 6 attoreo), della mancata risposta all'interpello della e delle deposizioni rese dai testi e CP_1 Testimone_1
(v. verbale udienza 15.7.2024). Tes_2
Alla luce dei rilievi che precedono, il Collegio ritiene provati i presupposti per addebitare la separazione alla moglie, essendo dimostrata la violazione da parte di quest'ultima dei doveri matrimoniali che ha causato l'irreversibile crisi coniugale.
Sull'assegnazione della casa coniugale
La domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente è infondata, difettandone il presupposto giustificativo costituito dalla convivenza con prole minorenne o maggiorenne ma economicamente indipendente.
Detta domanda è, pertanto, respinta.
Sulle spese di lite.
Tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo, le spese di lite sono poste a carico della resistente contumace nella misura della metà.
Dette spese, tenuto conto della notula-spese in atti, sono liquidate in conformità ai parametri di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E.
26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile di causa), applicati i valori minimi delle quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), considerata la non complessità della causa, la ridotta attività istruttoria e la mancata costituzione in giudizio della resistente.
Essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, si dispone il pagamento a favore dell'Erario ex art. 133 dpr 115/02. Non viene operata già in questa sede la dimidiazione dei compensi ex art. 130 dpr 115/02, in conformità al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità cui il Collegio aderisce (cfr. Cass. Civ. n. 136/2020; conf. 22017/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , ai Parte_1 CP_1 sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
DICHIARA la separazione addebitabile alla moglie;
RESPINGE la domanda attorea di assegnazione della casa coniugale;
DICHIARA TENUTO E CONDANNA parte resistente a rifondere a favore di parte ricorrente
(ammessa al patrocinio a spese dello Stato) metà delle spese di lite, metà che si liquida in complessivi pagina 3 di 4 E.
1.904 per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge,
DISPONENDO che il pagamento sia eseguito a favore dell'Erario ex art. 133 DPR 115/02.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 4.4.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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