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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/11/2025, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
PUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 539/2025 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. BARTOLETTI Parte_1
ALESSANDRO;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. PUGLIESE FABIO;
Resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato Parte_1
esponeva di aver appreso attraverso una visura al PRA in data 10.12.2024 che il veicolo Fiat Grande Punto tg DS
734VE , di cui era cointestataria , era stato sottoposto al Fermo ex art.86 DPR n. 602 del 1973 ; di non aver ricevuto alcuna comunicazione del fero;
che il debito relativamente ai contributi INPS sottostante al fermo riguardava il comproprietario Persona_1 cui era pervenuta comunicazione preventiva di fermo.
Eccepiva l'eccesso di potere per non poter il fermo essere applicato su un'auto cointestata se non quando tutti i cointestatari siano debitori;
la violazione dell'art.86 citato e l'illegittimità del fermo per essere l'autovettura l'unica in suo uso necessaria per recarsi al lavoro e per soddisfare le esigenze proprie e della famiglia.
Concludeva chiedendo l'annullamento del fermo.
Si costituiva Controparte_2
chiedendo il rigetto del ricorso. La causa veniva rinviata per decisione all'udienza del
26.11.2025 sostituita dal deposito delle note ex art.127
ter cpc
è stata All'esito del deposito delle note la causa
decisa.
Oggetto della presente controversia è una azione di
accertamento negativo circa i presupposti per l'adozione di quella misura.
Deduce genericamente parte ricorrente l'illegittimità
del fermo sul presupposto che l'auto era cointestata e che i debiti sottesi allo stesso riguardavano il
cointestatario.
Osserva questo giudice che in linea generale il fermo amministrativo su un'auto cointestata è legalmente possibile poiché la cointestazione auto implica unicamente che la proprietà è condivisa tra due o più
soggetti e che se anche uno solo di questi è debitore verso 1' Controparte_3 l'auto cointestata può essere soggetta al blocco. Non è dunque necessario che tutti i cointestatari siano coinvolti nel debito. Se l'art.599 срс consente l'espropriazione su beni
condivisi, a maggior ragione deve ritenersi ammissibile il fermo dei boni mobili registrati che è un provvedimento cautelare "preordinato all'espropriazione forzata" (Corte di Cassazione, sentenza 23.06.2006, n. 14701).
Deduce parte ricorrente poi la strumentalità del bene sottoposto a fermo.
Anche detta deduzione non può trovare accoglimento.
Il fermo amministrativo, disciplinato dall'articolo 86,
D.P.R. 602/1973, impedisce di circolare con un veicolo
su cui sia stata iscritta la misura cautelare nel
Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), salvo che il debitore dimostri che il bene mobile sia strumentale all'attività d'impresa o professionale esercitata.
La Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 34813/2024 e
7156/2025, ha chiarito che la strumentalità deve n. essere oggetto di specifica prova offerta dal contribuente e che la stessa non possa essere desunta dalla mera titolarità del veicolo e dall'uso del veicolo per i bisogni propri lavorativi e familiari "occorrendo
al contrario provare O almeno lal'indispensabilità
ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività". La semplice circostanza di utilizzare il veicolo per raggiungere l'ufficio, lo studio o un negozio da sola non è sufficiente, in quanto il veicolo non deve essere visto come mezzo di trasporto", ma è essenziale per essere considerato strumentale che lo stesso sia necessario all'esecuzione dell'attività esercitata.
Detta prova non è stata nel caso di specie offerta.
Il ricorso va dunque rigettato.
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.
PQM
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Cosenza, 28.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D. Ferrentino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 539/2025 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. BARTOLETTI Parte_1
ALESSANDRO;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. PUGLIESE FABIO;
Resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato Parte_1
esponeva di aver appreso attraverso una visura al PRA in data 10.12.2024 che il veicolo Fiat Grande Punto tg DS
734VE , di cui era cointestataria , era stato sottoposto al Fermo ex art.86 DPR n. 602 del 1973 ; di non aver ricevuto alcuna comunicazione del fero;
che il debito relativamente ai contributi INPS sottostante al fermo riguardava il comproprietario Persona_1 cui era pervenuta comunicazione preventiva di fermo.
Eccepiva l'eccesso di potere per non poter il fermo essere applicato su un'auto cointestata se non quando tutti i cointestatari siano debitori;
la violazione dell'art.86 citato e l'illegittimità del fermo per essere l'autovettura l'unica in suo uso necessaria per recarsi al lavoro e per soddisfare le esigenze proprie e della famiglia.
Concludeva chiedendo l'annullamento del fermo.
Si costituiva Controparte_2
chiedendo il rigetto del ricorso. La causa veniva rinviata per decisione all'udienza del
26.11.2025 sostituita dal deposito delle note ex art.127
ter cpc
è stata All'esito del deposito delle note la causa
decisa.
Oggetto della presente controversia è una azione di
accertamento negativo circa i presupposti per l'adozione di quella misura.
Deduce genericamente parte ricorrente l'illegittimità
del fermo sul presupposto che l'auto era cointestata e che i debiti sottesi allo stesso riguardavano il
cointestatario.
Osserva questo giudice che in linea generale il fermo amministrativo su un'auto cointestata è legalmente possibile poiché la cointestazione auto implica unicamente che la proprietà è condivisa tra due o più
soggetti e che se anche uno solo di questi è debitore verso 1' Controparte_3 l'auto cointestata può essere soggetta al blocco. Non è dunque necessario che tutti i cointestatari siano coinvolti nel debito. Se l'art.599 срс consente l'espropriazione su beni
condivisi, a maggior ragione deve ritenersi ammissibile il fermo dei boni mobili registrati che è un provvedimento cautelare "preordinato all'espropriazione forzata" (Corte di Cassazione, sentenza 23.06.2006, n. 14701).
Deduce parte ricorrente poi la strumentalità del bene sottoposto a fermo.
Anche detta deduzione non può trovare accoglimento.
Il fermo amministrativo, disciplinato dall'articolo 86,
D.P.R. 602/1973, impedisce di circolare con un veicolo
su cui sia stata iscritta la misura cautelare nel
Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), salvo che il debitore dimostri che il bene mobile sia strumentale all'attività d'impresa o professionale esercitata.
La Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 34813/2024 e
7156/2025, ha chiarito che la strumentalità deve n. essere oggetto di specifica prova offerta dal contribuente e che la stessa non possa essere desunta dalla mera titolarità del veicolo e dall'uso del veicolo per i bisogni propri lavorativi e familiari "occorrendo
al contrario provare O almeno lal'indispensabilità
ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività". La semplice circostanza di utilizzare il veicolo per raggiungere l'ufficio, lo studio o un negozio da sola non è sufficiente, in quanto il veicolo non deve essere visto come mezzo di trasporto", ma è essenziale per essere considerato strumentale che lo stesso sia necessario all'esecuzione dell'attività esercitata.
Detta prova non è stata nel caso di specie offerta.
Il ricorso va dunque rigettato.
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.
PQM
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Cosenza, 28.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D. Ferrentino