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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24-1/2025
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Simone Salcerini Presidente dott. Paola De Lisio Consigliera dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
nel giudizio di appello proposto da
Parte_1
contro
Controparte_1
avverso la sentenza n. 892/24 emessa inter partes dal Tribunale di Terni, sull'istanza proposta dall'appellante ex art. 283 – 351 1° 2° co c.p.c. avente ad oggetto la sospensione della esecutività
della sentenza di primo grado;
esaminati gli atti e udita la discussione orale in udienza;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata è stata disposta con decreto
inaudita altera parte dal Presidente ex art. 351 co 3 c.p.c. in data 10/2/25;
Ritenuto di dover confermare il citato decreto in ragione della possibile fondatezza di alcune censure di parte appellante – con particolare riguardo al carattere ipotetico di talune valutazioni compiute dal
CTU in I grado, a cui il Tribunale ha fatto riferimento - all'apparato motivazionale del provvedimento;
P.Q.M.
Conferma il decreto di sospensione emesso inaudita altera parte in data 10/2/25;
Si comunichi.
Cosi deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 10/4/25. La Consigliera rel. Il Presidente
(d.ssa O. Paini) (dott. S. Salcerini)
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Simone Salcerini Presidente dott. Paola De Lisio Consigliera dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
nel giudizio di appello proposto da
Parte_1
contro
Controparte_1
avverso la sentenza n. 892/24 emessa inter partes dal Tribunale di Terni, sull'istanza proposta dall'appellante ex art. 283 – 351 1° 2° co c.p.c. avente ad oggetto la sospensione della esecutività
della sentenza di primo grado;
esaminati gli atti e udita la discussione orale in udienza;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata è stata disposta con decreto
inaudita altera parte dal Presidente ex art. 351 co 3 c.p.c. in data 10/2/25;
Ritenuto di dover confermare il citato decreto in ragione della possibile fondatezza di alcune censure di parte appellante – con particolare riguardo al carattere ipotetico di talune valutazioni compiute dal
CTU in I grado, a cui il Tribunale ha fatto riferimento - all'apparato motivazionale del provvedimento;
P.Q.M.
Conferma il decreto di sospensione emesso inaudita altera parte in data 10/2/25;
Si comunichi.
Cosi deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 10/4/25. La Consigliera rel. Il Presidente
(d.ssa O. Paini) (dott. S. Salcerini)