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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel.
dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n°1441/2018 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Santa IA Capua Vetere n°493/17 del 7 febbraio 2017
t r a
(nata a [...] e Latina il 30 aprile 1949; Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avvocato Paolino Natale C.F._1
(con studio in Alife alla Via Caduti sul Lavoro, 69/D, e domicilio digitale
1
Email_1
e
(nato il [...] a [...] e Latina;
Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Cocozza C.F._2
(con studio in Santa IA Capua Vetere al Corso Garibaldi n. 116, e domicilio
digitale Email_2
e
AT IA ER (nata a [...] e Latina il 30 aprile 1949;
), rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale C.F._3
Ventriglia e Antonella Scirocco (con studio in Santa IA Capua Vetere alla
Piazza Mazzini, Palazzo Cirillo, e domicili digitali e Email_3 Email_4
e
(nata a [...] il [...]; ), Controparte_1 C.F._4
rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Ursini (con studio in Napoli al Corso Umberto I, 191, e domicilio digitale
Email_5
e
(nata a [...] e Latina il 19 maggio 1946; Controparte_2
), non costituita C.F._5
Conclusioni
Per l'avvocato Paolino Natale concludeva per Parte_1
l'accoglimento dell'appello e, quindi, della domanda di riduzione delle donazioni del 16 novembre 1993 effettuate in favore di AT IA ER,
per la lesione della quota di riserva spettante alla propria assistita, nonché per l'accoglimento della domanda di divisione dell'asse ereditario secondo il progetto divisionale del C.T.U., con l'attribuzione alla propria assistita della quota n. 1; chiedeva, inoltre, che tutte le richieste avanzate da AT IA
ER e, in particolare, la domanda di riduzione da lei proposta, fossero
2 dichiarate inammissibili o rigettate, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Per l'avvocato Angelo Cocozza concludeva come segue: Parte_2
1) Confermata l'apertura delle successioni legittime di Persona_1
e , accogliere l'appello incidentale spiegato da e Persona_2 Parte_2
riformare la sentenza impugnata n. 493/2017 del Tribunale di S. IA C.V. nella
parte in cui rigetta le domande proposte da parte attrice e per l'effetto ed in luogo del
primo giudice, ridurre le donazioni effettuate in favore di ER AT IA con
atto del 16.11.1993 per notar Rep. 23213 registrato a Piedimonte Matese il Per_3
06.12.1993 al n. 744, affermando l'intervenuta lesione della quota di legittima
spettante al sig. quale erede legittimo del de cuius, previa formazione Parte_2
dell'asse ereditario, determinando l'ammontare della quota di legittima spettante al
medesimo appellante incidentale sulla successione materna, nonché di quella di
spettanza del coniuge ancora sulla successione di Persona_2 [...]
conseguentemente, nella misura confermata in sede di integrazione Persona_1 di CTU in appello, procedersi alla relativa divisione giudiziale dei cespiti ereditari,
con obbligo della collazione e separarsi in favore degli istanti le quote di riserva come
per legge.
2) In via subordinata, accogliere la domanda di divisione ereditaria avanzata
dagli attori in primo grado, secondo il progetto di divisione predisposto dal CTU, come
da elaborato peritale in atti e come successivamente nel presente grado integrato.
3) Confermare la sentenza di primo grado, nella parte in cui rigetta la domanda
riconvenzionale avanzata dalla sig.ra ER AT IA.
4) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la
compensazione integrale delle spese di lite, con vittoria di spese del doppio grado di
giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge,
per entrambi i gradi di giudizio disporre l'attribuzione al qui costituito procuratore
che si dichiara antistatario.
Per AT IA ER l'avvocata Antonella Scirocco concludeva per il
3 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Il giudizio di primo grado
§ I.I. Con atto di citazione notificato il 14 e il 15 dicembre 2004 Parte_2
e esponevano di essere stati lesi nelle loro quote di legittima Parte_1
poiché i genitori e , deceduti Persona_2 Persona_1
rispettivamente il 6 gennaio 2002 e il 22 dicembre 1994, avevano donato a
AT IA ER la nuda proprietà di un terreno in Baia e Latina (di are
15.86 e censito in catasto al foglio 7, particella 87) e sempre a quest'ultima aveva altresì donato un fabbricato rurale e un terreno Persona_1
(in catasto al foglio 7, particelle 132 e 133) anch'essi siti in Baia e Latina, con imputazione alla rispettiva disponibile dei donanti e, per l'eventuale esubero,
alla legittima della donataria, con dispensa della collazione e dell'imputazione, e con l'obbligo della donataria di somministrare normali e
convenienti alimenti ed assistenza, cura e medicine, vita natural durante.
Esponevano, inoltre:
- che la de cuius era proprietaria di terreni agricoli Persona_1
in località Spina di Baia e Latina, in catasto al foglio 1, particelle 27 (di are
43.43), 77 (di are 19.15) e della quota di un terzo del terreno censito al foglio 13, particella 9 (di are 95.82);
- che il de cuius era proprietario dei terreni in Baia e Persona_2
Latina censiti in catasto al foglio 3, particelle 24 (di are 20.90), 25 (di are
21.06), 9 (di are 37.86), 21 (di are 36.66) e 197 (di are 23.93);
- che e erano comproprietari dei Persona_2 Persona_1
terreni in Baia e Latina, località Valle e Spina, censiti in catasto al foglio 6,
particella 125 (di are 21.19), al foglio 1, particella 67 (di are 27.67), al foglio
2, particella 198 (di are 41.60), al foglio 7, particella 243 (di are 0.79).
4 Premesso, infine, il loro diritto alla quota di legittima pari a quella degli altri coeredi, previa riduzione della donazione del 16 novembre 1993 eccedente la disponibile, e al rendiconto dei frutti e delle scorte relative ai beni ereditari rimasti nel possesso esclusivo di AT IA ER, la quale aveva anche riscosso la somma di € 6.662,97 dovuta a titolo di rimborso per indennità di dialisi effettuate dalla defunta madre, nonché i ratei di pensione dei genitori,
gli attori e convenivano Parte_2 Parte_1 Controparte_1
e AT IA ER innanzi al Tribunale di Controparte_2
Santa IA Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola, per l'udienza del
10 marzo 2005, perché, dichiarata aperta la successione dei genitori e ricomposta la massa ereditaria, fossero determinate e reintegrate le quote di legittima loro spettanti nonché quella spettante a Persona_2
sull'eredità della moglie , e ridotte le donazioni, con la Persona_1
conseguente divisione dei beni caduti in successione, compresi i frutti percepiti da AT IA ER, nel possesso esclusivo di tutti i beni ereditari, con la condanna di quest'ultima anche al rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle imposte di successione, alla restituzione delle somme percette per rimborso indennità di dialisi, effettuate dalla defunta madre, nonché degli assegni di pensione arretrati, erogati dall'INPS.
§ I.II. AT IA ER, costituitasi in giudizio (il 18 febbraio 2005),
negava di essere nel possesso esclusivo dei beni ereditari, poiché parte di questi erano utilizzati dalla coerede Negava, inoltre, la Parte_1
lesione delle quote di legittima degli attori, ampiamente garantite dal valore dei beni ancora indivisi, tanto più che aveva beneficiato di Parte_1
una donazione (atto Cestari del 23 gennaio 1974) soggetta a collazione e da imputarsi al valore della massa ereditaria. Eccepiva la prescrizione dell'azione di riduzione, almeno limitatamente alla successione di Persona_1
. Eccepiva, altresì, che le donazioni in suo favore erano state fatte con
[...]
imputazione sulla disponibile e per il supero sulla legittima, a titolo di
5 vitalizio e con l'obbligo per la donataria di prestare per l'intera vita di entrambi i donanti ogni forma di assistenza personale e materiale, al fine di assicurare loro un'esistenza dignitosa, sì da non essere soggette a collazione;
che, infatti, ella si era impegnata in maniera costante e gravosa ad assistere i genitori, sostenendo anche le relative spese (comprese quelle funerarie, gli oneri fiscali per la successione materna e i canoni annuali per le lampade votive), senza che gli altri figli si preoccupassero di nulla. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda di riduzione delle donazioni, lo scioglimento della comunione ereditaria e, in riconvenzionale, la condanna dei coeredi a rimborsarle le spese sostenute e a pagarle il compenso dovutole per la prolungata attività di assistenza materiale e personale a entrambi i genitori,
in misura corrispondente all'obbligo degli altri figli di concorrere in tale assistenza.
e non si costituivano. Controparte_1 Controparte_2
§ I.III. Dopo la rimessione della causa alla sede centrale del tribunale, perché di competenza collegiale, il giudice istruttore all'udienza del 23 marzo 2007
assegnava alle parti i termini per il deposito di documenti e l'indicazione di nuovi mezzi istruttori (entro il 31 ottobre 2007) e per le prove contrarie (entro il 30 novembre 2007), all'udienza del 5 febbraio 2008 ammetteva le prove orali
(per interrogatorio formale e per testimoni) articolate dalle parti e disponeva una consulenza tecnica d'ufficio che, all'udienza del 27 ottobre 2009, affidava al dott. agr. . Parte_3
All'esito delle operazioni peritali e senza che fossero assunte le prove orali ammesse, la causa era assunta in decisione e, con ordinanza del 4 giugno 2012,
rimessa sul ruolo per la rinnovazione della C.T.U., con la nomina dell'ingegnere cui era conferito l'incarico anche di Persona_4
quantificare l'esistenza di eventuali “scorte vive e scorte morte” con riguardo ai beni mobili appartenuti in vita ai de cuius e di precisare altresì l'ammontare delle spese sostenute da IA AT ER per accudire i genitori in vita,
6 oltre alle spese funerarie.
Dopo il deposito della C.T.U. dell'ing. la causa era nuovamente Per_4
rimessa in decisione, sul rilievo, da parte del giudice istruttore, della mancata produzione dei certificati ipocatastali rilasciati dal Conservatore dei Registri
Immobiliari.
§ I.IV. Con sentenza del 7 febbraio 2017 il tribunale, in composizione collegiale, così provvedeva: «Dichiara aperta la successione testamentaria di
, nata il [...] a [...] e Latina e deceduta ivi il 22.12.1994; Persona_1
Dichiara aperta la successione , nato a [...] e Latina il 04.07.1912 Persona_2
ed ivi deceduto il 06.01.2002; Rigetta le domande proposte da parte attrice;
Rigetta la
domanda riconvenzionale spiegata da EI AT IA;
Compensa
integralmente tra le parti le spese di lite;
Pone, in via definitiva, le spese di ctu, come
liquidate in corso di causa, a carico di tutte le parti pro quota».
Il rigetto delle domande di divisione era motivato dalla mancata dimostrazione dell'appartenenza ai de cuius, al momento della morte, dei beni immobili indicati in citazione.
Infatti, il tribunale, preso atto della produzione in giudizio dei soli atti di donazione rispetto ai quali era stata chiesta la riduzione e delle dichiarazioni di successione (e non anche dei titoli di proprietà degli altri beni indicati in citazione), riteneva che fosse «indispensabile produrre, ai fini della prova della proprietà del diritto al momento della morte, oltre al titolo di provenienza del bene in favore dei de cuius, regolare certificazione rilasciata direttamente dal Conservatore dei Registri Immobiliari ovvero notarile contenente l'indicazione delle trascrizioni a favore e contro sui beni oggetto della chiesta divisione, a far tempo dalla data dell'acquisto di tale cespite da parte del de cuius fino a quella di apertura della successione, nonché di quelle contro i successori a far tempo dalla data di apertura della successione fino a quella di trascrizione della domanda ovvero di instaurazione del giudizio di divisione, poiché soltanto attraverso tale documentazione è possibile
7 verificare se un determinato bene sia ancora di proprietà del de cuius e,
dunque, delle parti al momento della morte e dell'instaurazione del giudizio di scioglimento di comunione ereditaria».
Inoltre, il tribunale riteneva che per le stesse ragioni dovessero anche rigettarsi:
- sia la domanda di riduzione proposta dagli attori «atteso che, in difetto di prova certa e tranquillizzante dei beni di proprietà dei de cuius al momento della morte, non è neppure possibile procedere al calcolo della quota legittima e verificarne eventualmente la lesione»; ciò sul presupposto che il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta ed in quale misura la lesione della quota di riserva (Cass. 11432/92) e, quindi, di determinare con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore, sì da non potersi prescindere dalla prova della proprietà dei beni in capo al de cuius (Cass. 13310/02); - sia, infine, le domande riconvenzionali di AT IA ER.
§ II. L'appello
§ II.I. Con atto di citazione notificato il 7 marzo 2018 (per l'udienza del 25
giugno 2018) proponeva appello, chiedendo che, in riforma Parte_1
della sentenza di primo grado, fosse accolta la domanda di riduzione delle donazioni del 16 novembre 1993 effettuate in favore di AT IA ER,
statuendo la lesione della quota di riserva a lei spettante, quale erede legittima del de cuius, e che, in subordine, fosse accolta la domanda di divisione secondo il progetto elaborato dal consulente tecnico d'ufficio. In via istruttoria, ex art. 356 c.p.c., chiedeva la rinnovazione della C.T.U. per chiarire la somma finale
dovuta per il reintegro della quota dovendosi attenere ai soli beni di cui all'atto
introduttivo del giudizio, dovendosi in ogni caso distinguere l'azione di riduzione da
quella di scioglimento della comunione; nonché per una valutazione uniforme del
terreno, oggetto delle donazioni a ministerio notaio del 16/11/93, con quello Per_3
8 donato all'appellante.
A sostegno di tali richieste poneva all'attenzione della corte Parte_1
i seguenti motivi:
1) in violazione dell'articolo 112 c.p.c. il tribunale aveva anteposto l'esame della domanda di divisione a quella di riduzione, considerato che, in via principale e pregiudiziale, quest'ultima è stata proposta al fine di ottenere il ripristino della quota successoria lesa dalle donazioni dei de cuius in favore di AT IA ER, dispensata anche dalla collazione. La
lesione della quota di legittima emergerebbe dalla relazione peritale,
salvo suo ricalcolo a seguito di chiarimenti o rinnovazione della C.T.U.,
da disporre anche alla luce della differente valutazione dell'appezzamento di
terreno, identificato al F. 7 part.lla 87, oggetto delle donazioni alla figlia
[...]
(valutato euro 16,00 a mq.), da quello, confinante, identificato al F. Persona_5
7, part.lla 5069, oggetto della donazione in favore di (valutato Parte_1
euro 50,00 a mq.); 2) in violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. il tribunale aveva respinto la domanda di riduzione benché non vi fosse contestazione tra le parti sulla proprietà dei beni caduti in successione, anche perché al C.T.U. era stato affidato l'incarico di eseguire accertamenti presso gli uffici pubblici in riferimento a tali beni. E, invero, la domanda di riduzione era stata proposta nel rispetto dei requisiti affermati dalla giurisprudenza di legittimità, essendo stato prodotto l'atto di donazione in favore della convenuta AT IA ER nonché l'atto di donazione del 23
gennaio 1974 in favore della stessa appellante oltre a Parte_1
una perizia di parte nella quale i beni dell'asse ereditario erano stati stimati;
3) in violazione dell'articolo 115 c.p.c. il primo giudice aveva respinto la domanda di divisione benché non fosse sorta contestazione sulla consistenza dei beni ereditari e, anzi, la convenuta AT IA ER
9 li avesse elencati nella dichiarazione di successione, sì da rendersi superflua ogni ulteriore prova, risultando, peraltro, superata ogni eventuale incertezza dalle indagini eseguite dal C.T.U. su specifico incarico del giudice istruttore. Era stata, perciò, raggiunta la ragionevole
certezza che le parti in giudizio avevano la proprietà sui beni devoluti e che esse
erano state tutte evocate in giudizio.
§ II.II. Costituitosi l'8 maggio 2018 (quindi, nel rispetto del termine ex artt. 343
e 166 c.p.c.), proponeva appello incidentale al fine di ottenere, Parte_2
in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande da lui proposte in primo grado e, quindi, la riduzione delle donazioni del 16
novembre 1993 in favore di AT IA ER, a tutela della sua quota di riserva, oltre che di quella spettante al defunto sull'eredità Persona_2
della moglie , ovvero, in subordine la mera divisione Persona_1
del patrimonio ereditario.
Deduceva l'ammissibilità della propria impugnazione incidentale adesiva all'appello principale, atteso che, come riconosciuto dalla Corte di Cassazione
a Sezioni Unite, con sentenza del 27/11/2007, n. 24627, «Sulla base del principio
dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre
ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione
principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla
quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza;
conseguentemente, è
ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il
ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta
contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi
motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il
suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta,
comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente
accettate dal coobbligato solidale».
Sosteneva sul punto che l'appello principale aveva messo in discussione
10 l'assetto di interessi derivante dalla sentenza impugnata, posto che l'accoglimento della domanda di riduzione proposta da Parte_1
inevitabilmente si sarebbe ripercossa anche sulla sua posizione soggettiva, sì
da determinare l'insorgenza del suo interesse ad impugnare la sentenza del
Tribunale di Santa IA Capua Vetere, per i motivi (ricalcati su quelli dell'appello principale) così intitolati: 1) Violazione dell'art. 112 cpc – Autonomia
dell'azione di riduzione pregiudiziale rispetto alla domanda di divisione ereditaria.
Violazione ella corrispondenza tra chiesto e pronunciato: inversione dell'ordine
d'esame delle questioni; 2) Violazione degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c.. Omessa
valutazione di elementi probanti la domanda attorea e mancata valutazione ai fini
probatori dei fatti non contestati da controparte.
In particolare, deduceva l'ammissibilità (anche per la prima volta in grado di appello) delle richieste volte all'esatta ricostruzione sia del relictum che del
donatum, mediante l'inserimento di beni, liberalità o l'indicazione di pesi o debiti del de cuius, trattandosi di operazioni connaturali al giudizio medesimo cui il giudice è tenuto d'ufficio ed alle quali può darsi corso, nei limiti in cui gli elementi acquisiti le consentono, indipendentemente dalla formale proposizione di domande riconvenzionali in tal senso da parte del convenuto.
Da ciò la possibilità di completare in appello le operazioni richieste dal giudice istruttore con ordinanza del 23 (rectius 22) marzo 2016 (al fine di chiarire la somma dovuta per il reintegro della quota dovendosi attenere ai soli beni di cui all'atto introduttivo del giudizio, occorrendo in ogni caso distinguere l'azione di riduzione e quella di scioglimento della comunione)
ovvero le operazioni ulteriori necessarie e opportune ai fini della riforma della sentenza impugnata.
Quanto alla prova circa la titolarità dei beni in capo ai de cuius, ai fini della dimostrazione della lesione della quota di riserva, invocava l'utilizzabilità
anche di presunzioni semplici (cfr. Cass. 1357/17) e, nella specie, richiamava la documentazione in atti, ovvero gli atti di donazione, le dichiarazioni di
11 successione, nonché gli esiti degli accertamenti del consulente nominato dal
Tribunale, desunti dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari e presso l'Ufficio Tecnico Erariale di Caserta, elementi idonei a fornire prova rigorosa
della lesione della legittima, pur in assenza dei titoli di proprietà degli altri beni
indicati in citazione. In più, richiamava il comportamento processuale della convenuta AT IA ER, la quale nulla aveva mai contestato in merito alla proprietà dei beni in capo al de cuius al momento della morte, e,
anzi, nei propri scritti aveva rivendicato di avere effettuato la dichiarazione di successione, nella quale erano elencati i cespiti ereditari, esattamente corrispondenti ai beni indicati in citazione, e dunque confermando la titolarità
di tali beni in capo ai de cuius caduti in eredità all'atto dell'apertura della successione, senza sollevare eccezioni neppure in merito al giudizio di divisione.
Rimarcava, poi, che il tribunale, con l'ordinanza di conferimento dell'incarico al CTU, aveva affidato al consulente l'onere di effettuare gli opportuni accertamenti presso gli uffici dei pubblici registri immobiliari al fine di individuare i beni oggetto della massa da dividere, avuto riferimento ai titoli di provenienza, nulla rilevando circa l'asserita assenza di prova in ordine alla titolarità dei beni in capo ai de cuius e ritenendo dunque acclarata la proprietà
dei cespiti oggetto di successione.
Quanto ai contumaci e osservava come Controparte_1 Controparte_2
gli stessi non fossero parti necessarie nel giudizio relativo alla riduzione delle donazioni effettuate in favore di AT IA ER, attesa la natura personale dell'azione di riduzione, da proporsi solo nei confronti della beneficiaria della disposizione lesiva.
Da ciò l'erroneità della sentenza del Tribunale di Santa IA Capua Vetere,
nel ritenere di non poter trarre elementi di prova dall'assenza di contestazione della convenuta sul punto, senza neppure attribuire valenza probatoria agli esiti della CTU.
12 Negava, infine, l'indispensabilità della certificazione rilasciata dal
Conservatore dei Registri Immobiliari ovvero notarile rispetto all'azione di riduzione, per la natura personale di questa.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Confermata l'apertura delle successioni legittime di
[...]
e , accogliere il presente appello Persona_1 Persona_2
incidentale e riformare la sentenza impugnata n. 493/2017 del Tribunale di S.
IA C.V. nella parte in cui rigetta le domande proposte da parte attrice e per l'effetto ed in luogo del primo giudice, ridurre le donazioni effettuate in favore di ER AT IA con atto del 16.11.1993 per notar Rep. Per_3
23213 registrato a Piedimonte Matese il 06.12.1993 al n. 744, affermando l'intervenuta lesione della quota di legittima spettante al sig. , Parte_2
quale erede legittimo dei de cuius, previa formazione dell'asse ereditario,
determinando l'ammontare della quota di legittima spettante al medesimo appellante incidentale sulla successione materna, nonché di quella di spettanza del coniuge ancora sulla successione di Persona_2 [...]
e procedersi conseguentemente alla relativa divisione Persona_1
giudiziale dei cespiti ereditari, con obbligo della collazione e separarsi in favore degli istanti le quote di riserva come per legge.
2) In via subordinata, accogliere la domanda di divisione ereditaria avanzata dagli attori in primo grado, secondo il progetto di divisione predisposto dal CTU, come da elaborato peritale in atti.
3) Confermare la sentenza di primo grado, nella parte in cui rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla sig.ra ER AT IA.
4) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione integrale delle spese di lite, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A.
come per legge, con attribuzione al qui costituito procuratore che si dichiara antitatario».
13
§ II.III. AT IA ER, costituitasi il 30 maggio 2018, dichiarava di opporsi all'esibizione di ogni e qualsivoglia documentazione, che ben avrebbe dovuto
controparte esibire in primo grado. Sosteneva, inoltre, che l'attrice non aveva fornito alcuna prova circa la titolarità dei beni caduti in successione, ragione che giustificava il rigetto delle domande di riduzione. Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello, con distrazione in favore del suo difensore delle spese di lite.
Il 26 giugno 2018 si costituiva chiedendo procedersi alla Controparte_1
divisione sulla base dei risultati della C.T.U. effettuata nel corso del giudizio di primo grado, con la conseguente assegnazione in suo favore dei conguagli e di quant'altro risultante dalla stessa C.T.U., con attribuzione al suo difensore delle spese di lite.
non si costituiva. Controparte_2
§ II.IV. Si premette che l'appello incidentale tardivo di Parte_2
proposto nel rispetto dei termini di cui agli articoli 166 e 343 c.p.c., deve reputarsi tempestivo, tenuto conto che, investendo l'appello principale non soltanto l'azione di riduzione proposta da ma anche il Parte_1
rigetto della domanda di scioglimento delle comunioni relative alle masse ereditarie lasciate dai defunti genitori e Persona_1 Persona_6
l'appellante incidentale è litisconsorte necessario per la causa di
[...]
divisione, come tale legittimato, ex art. 334 c.p.c., all'impugnazione incidentale tardiva anche quando è per lui decorso il termine ex 325 o 327
c.p.c.; tanto più in quanto l'appello principale, comportando l'esame nel merito della domanda di divisione e, quindi, all'esito, lo scioglimento delle comunioni ereditarie, è in grado di incidere sulla sua sfera giuridico-
patrimoniale.
Sia appello di nei suoi tre motivi, sia l'appello incidentale Parte_1
di impongono di valutare se, con separato riferimento alla Parte_2
domanda di riduzione ex art. 552 c.c. e alla domanda di divisione (tra loro
14 autonome e fondate su presupposti diversi, salva la loro cumulabilità nel medesimo giudizio), sia stato adeguatamente assolto l'onere di allegazione e prova dei fatti su cui si fonda l'esercizio delle relative azioni.
Quanto all'azione di riduzione, che investe le donazioni modali del 16
novembre 1993 in favore di AT IA ER, va considerato che l'eventuale omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il
relictum e di donazioni poste in essere in vita dal de cuius non preclude la decisione sulla domanda, ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa,
poiché il giudice deve procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova (onde il silenzio serbato in citazione sull'esistenza di altri beni relitti ovvero di donazioni non giustifica solo per questo il rigetto della domanda, che è invece consentito se, all'esito dell'istruttoria e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata l'esistenza della dedotta lesione) (Cass.
39368/21, Cass. 18199/20).
Nel caso in esame, gli attori e oltre alla Parte_1 Parte_2
doverosa menzione della donazione fatta dai genitori e Persona_2
alla figlia con atto pubblico del 23 gennaio Persona_1 Pt_1
1974, a titolo di legittima e per l'eventuale esubero da imputarsi alla disponibile, nel dolersi della lesione delle loro quote di legittima determinata dalle donazioni del 16 novembre 1993 in favore di AT IA ER,
hanno elencato come segue i beni di cui erano proprietari i genitori al momento del rispettivo decesso:
A) Nell'asse ereditario di : Persona_1
a. la piena proprietà del terreno agricolo in Baia e Latina, località Spina,
di are 43.43, in catasto al foglio 1, particella 27;
b. la piena proprietà del terreno agricolo in Baia e Latina, località Spina,
15 di are 19.15, in catasto al foglio 1, particella 77;
c. la quota ideale di 1/2 (rientrando il restante mezzo nel patrimonio ereditario del coniuge dei seguenti terreni, in Baia Persona_2
e Latina: c1) in località Valle, di are 21.19, in catasto al foglio 6,
particella 125; c2) in località Spina, di are 27.67, in catasto al foglio 1,
particella 67; c3) in località Cianella, di are 41.60, in catasto al foglio 2,
particella 198; c4) in località Campetelle, di are 0.79, in catasto al foglio
7, particella 243 (ancora contraddistinta sull'estratto di mappa con il vecchio n. 116 ed erroneamente graffata con la particella 235, come affermato dal C.T.U.);
d. la quota ideale di 1/3 (in comunione, per gli altri 2/3, con CP_3
e ) del terreno in Baia e Latina, località
[...] CP_4
Campetelle, di are 95.82, in catasto al foglio 13, particella 9;
B) Nell'asse ereditario di Persona_2
a. la quota di 1/2 dei beni indicati sub c dell'asse ereditario di
[...]
[...] [...]
; Persona_1
b. i terreni in Baia e Latina, località Sant'Andrea, di are 20.90 e are 21.06,
in catasto terreno al foglio 3, particelle 24 e 25;
c. il terreno in Baia e Latina, località Erbagaudi, di are 37.86, in catasto terreni al foglio 3, particella 9;
d. il terreno in Baia e Latina, località Aia Nuova, di are 36.66, in catasto terreni al foglio 3, particella 21;
e. il terreno in Baia e Latina, località Cianella, di are 23.93, in catasto terreni al foglio 2, particella 197.
In aggiunta, è emersa (dalle indagini peritali), nel patrimonio di
[...]
l'incontroversa presenza dei seguenti ulteriori cespiti, Persona_1
provenienti dalla successione mortis causa del germano : Persona_7
C) quota di 1/9 del deposito in Baia e Latina alla Via Filippo Biondi, in catasto urbano al foglio 14, particella 215, cat. C/2, cl. 2, cons. 37 mq;
16 D) quota di 1/9 di abitazione popolare in Baia e Latina alla Via Filippo Biondi,
in catasto urbano al foglio 14, particella 210 sub 1,5, cat. A/4, cl. 2, cons. 4
vani;
E) quota di 1/9 del terreno in Baia e Latina, di are 24.39, in catasto al foglio 1,
particella 76, seminativo 2^;
F) quota di 1/9 del terreno in Baia e Latina, di are 1.30, in catasto al foglio 1,
particella 118, seminativo 2^.
In primo grado non è insorta alcuna contestazione, da parte di AT IA
ER, destinataria dell'azione di riduzione, né in ordine all'appartenenza ai
de cuius dei beni sopra elencati, né riguardo alla presenza di beni ulteriori, di cui tener conto per determinare la consistenza del relictum, ovvero di altre donazioni (oltre a quella del 23 gennaio 1974 in favore di , Parte_1
onde non si ravvisano ostacoli alle operazioni necessarie alla determinazione della quota di cui i defunti potevano disporre, da svolgere in riferimento prima alla successione di quindi di quella di Persona_1 Persona_2
Ciò mediante la formazione della massa di tutti i beni appartenenti al defunto al tempo della morte, cui sono fittiziamente riuniti i beni di cui è stato disposto a titolo di donazione secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750 c.c. (art. 556 c.c.), ossia avuto riguardo al valore degli immobili al tempo dell'aperta successione, dedotte le migliorie apportatevi dal donatario nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione, oltre che le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa.
L'azione di riduzione è stata esercitata da e innanzi Pt_1 Parte_2
tutto per la quota di legittima loro spettante sull'eredità della madre
, nonché per la quota riservata al coniuge superstite Persona_1
a ciò legittimati ex art. 557 c.c. quali eredi di quest'ultimo. Persona_6
Riguardo alla quota di legittima riservata ex lege al coniuge, il carattere
17 personale dell'azione fa sì che l'accertamento della lesione e della sua entità
debba farsi con riferimento non già alla quota complessiva riservata a favore di tutti i suoi eredi, ma entro i limiti dei diritti successori spettanti sulla sua eredità a chi agito in riduzione.
Se, quindi, alla morte di al coniuge Persona_1 Persona_2
era riservato un quarto del patrimonio della defunta, la reintegrazione della quota, se lesa dalle donazioni in via della de cuius, è limitata alle quote spettanti ab intestato dagli attori in riduzione sull'eredità del predetto ER.
Pertanto, tenuto conto delle quote riservate dall'articolo 542 c.c. al coniuge (un quarto del patrimonio del defunto) e ai figli (complessivamente la metà), per la presenza di cinque figli della de cuius le azioni proposte riguardano la quota di un decimo ciascuno dovuta a e sulla massa Pt_1 Parte_2
(comprendente il relictum e il donatum), nonché, nell'ambito della quota di un quarto spettante al coniuge superstite, l'ulteriore quota di un ventesimo ciascuno, che individua i diritti successori dei predetti attori sull'eredità di Persona_6
In vita, dispose di alcuni suoi beni immobili, con atti di Persona_1
donazione del 23 gennaio 1974 e del 16 novembre 1993.
Con la prima donazione, risalente al 1974, la de cuius, unitamente al coniuge attribuì alla figlia (con riserva di Persona_2 Parte_1
usufrutto per entrambi i donanti) l'appezzamento di terreno in Baia e Latina,
esteso are 6.80, censito in catasto al foglio 7, particella 116/b, giusta tipo di frazionamento allegato all'atto notarile, in conto di anticipata successione a titolo
di legittima e per l'eventuale supero da imputarsi alla disponibile.
La particella 116/b ha assunto il numero 244, in virtù del tipo di frazionamento del 19 gennaio 1974, è stata poi soppressa per generare la particella 235, di pari estensione, e passare ad ente urbano (tipo mappale del 12 dicembre 1991,
n. 85787.1, in atti 17 aprile 2002, prot. n. 91635), quindi, edificata, ha dato origine alla particella 5069 (in atti dal 3 gennaio 2011, prot. CE0000005).
18 Con le donazioni per notar del 16 novembre 1993, poi, i coniugi Per_3
e disposero in favore della figlia Persona_2 Persona_1
AT IA ER, riservandosi l'usufrutto, dei seguenti immobili:
- da parte di entrambi i coniugi il terreno di are 15.86 in agro di Baia e
Latina, censito in catasto terreni al foglio 7, particella 87, are 15,86,
seminativo arborato di 1^ classe, R.D. L. 1919.032 e R.A. L. 11.102 (loro pervenuto con atto di compravendita del 22 agosto 1961);
- da parte della sola il fabbricato rurale (con Persona_1
annessa corte di circa mq 270 e zonetta di terreno estesa catastalmente are 4.63) sito in agro di Baia e Latina, alla Via Nenni, censito nel catasto terreni al foglio 7, particella 132, are 4.00, senza imponibile, esattamente individuato e raffigurato nella denunzia di cambiamento n. 60087,
modello 29, n. 109/89, mentre l'appezzamento di terreno risultava censito in catasto al foglio 7, particella 133, seminativo arborato di 1^
classe, are 4.63, R.D.L.
5.556 e R.A.L. 3.241 (pervenuto alla donante con atto di compravendita del 4 aprile 1956).
Nell'atto di donazione fu specificata l'imputazione alla rispettiva disponibile dei
donanti, e, per l'eventuale supero, alla legittima della donataria, con dispensa dalla
collazione e dalla imputazione.
In più, alla donataria AT IA ER fu imposto l'onere di
somministrare ad essi donanti i normali e convenienti alimenti per tutto il tempo della
vita dei medesimi, come pure di prestare agli stessi ogni assistenza, cura e medicina
in caso di malattia, come già sta facendo da oltre un ventennio.
La particella 132, identificativa del fabbricato rurale, è stata soppressa,
generando la particella 5048 di pari estensione, passata a ente urbano (tipo mappale del 2 dicembre 2005, n. 301833) e, quindi, edificata, con la creazione dei subalterni 1 e 2.
La particella 133 è stata anch'essa soppressa, per generare la particella 5049,
passata ad ente urbano (tipo mappale del 2 dicembre 2005, n. 301833), con
19 l'accatastamento del sovrastante locale deposito, della consistenza di mq. 176.
Sulla consistenza dei beni appartenenti ad al Persona_1
momento dell'apertura della successione può farsi riferimento alla stima compiuta in primo grado dal C.T.U., che ha attribuito ad essi il valore complessivo di € 32.250,00.
Quanto alla stima del donatum, se la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprietà, riferendone il valore al tempo dell'apertura della successione, tale principio deve reputarsi riferito all'usufrutto spettante al de cuius che, estintosi per la sua morte, lascia il donatario pieno proprietario del bene donatogli. Dissimile deve reputarsi il caso in cui l'usufrutto sia riservato in favore di persona diversa dal donante e tale diritto sia ancora esistente al momento dell'apertura della successione
(dissentendosi, sul punto, dal diverso orientamento presente in giurisprudenza).
Se, infatti, nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario deve aversi riguardo al momento dell'apertura della successione, il valore della proprietà oggetto della donazione deve determinarsi tenendosi conto che, in tale momento, esso era diminuito dalla presenza del perdurante diritto di usufrutto spettante al coniuge della donante, essendo irrilevanti le vicende successive all'apertura della successione e, quindi, il consolidamento della piena proprietà verificatosi solo con la successiva morte dell'usufruttuario.
Nel caso di specie, alla morte di i cespiti donati erano Persona_1
ancora gravati dall'usufrutto in favore del coniuge superstite, di cui tener conto, onde può darsi per assunto il valore dei beni da lei donati come stimato dal C.T.U., di € 765,00 riguardo alla quota di 1/2 del terreno ricevuto da e di € 54.494,25 per i cespiti ricevuti da AT IA Parte_1
ER, talché la massa su cui calcolare la disponibile e la legittima è di €
87.509,25.
20 Se, inoltre, nella donazione modale l'imposizione di un onere in capo al donatario comporta una diminuzione di valore della donazione stessa,
incidendo sull'ammontare del trasferimento patrimoniale, sì da doversene tenere conto ai fini della riunione fittizia conseguente alla riduzione della donazione, ex art. 555 c.c., nel caso in esame, insorta contestazione tra le parti circa l'effettiva erogazione, da parte di AT IA ER, delle prestazioni alimentari e assistenziali di cui aveva assunto l'onere, nessuna prova è stata offerta riguardo all'adempimento dell'onere, al di là della mera assistenza agli anziani genitori dovuta per ragioni di solidarietà familiare,
tanto più che, come dedotto dagli attori e non specificamente contestato, i de
cuius erano titolari di trattamenti pensionistici (per il lavoro svolto in Svizzera)
oltre che, uno dei due, percettore d'indennità di accompagnamento.
In effetti, ammessa ma non espletata in primo grado la prova orale sui fatti articolati nelle memorie istruttorie delle parti costituite, nessuna di queste ha insistito né nel corso ulteriore del giudizio di primo grado né in appello che si desse corso agli interrogatori formali e all'audizione dei testimoni.
Richiamato il già citato articolo 542 c.p.c., ne deriva che la quota disponibile è
di € 21.877,31, e che, della complessiva quota di legittima (€ 65.631,91), le parti da reintegrare per le azioni di riduzione proposte sono quella del coniuge superstite pari in astratto a € 21.877,21, riguardo alla Persona_2
quale, però, occorre tener conto solo delle quote spettanti ab intestato ai due figli e che hanno proposto l'azione di riduzione Pt_1 Parte_2
per i diritti spettanti al genitore quale legittimario (atteso il carattere personale dell'azione), e quelle dei predetti figli quali eredi della madre, pari a € 8.750,93
ciascuno (1/5 + 1/5 del 50% della massa), salvo a doversi conteggiare (artt. 553
e 564 c.c.), nella quota riservata a anche il valore della Parte_1
donazione in suo favore alla data di apertura della successione, stimato in €
765,00, atteso che la stessa non è stata dispensata dall'imputazione.
A questo riguardo, mette conto considerare che in base all'articolo 553 c.c.,
21 anche nel caso in cui i successori siano tutti legittimari (come nella specie), il legittimario, essendo chiamato alla successione ab intestato sul relictum in una quota non inferiore alla sua quota di riserva, non ha alcun bisogno, per ottenere quanto riservatogli, di ricorrere all'azione di riduzione delle donazioni (ex art. 555 c.c.) qualora il relictum sia sufficiente a coprire la quota predetta quale risulta dalla riunione fittizia tra relictum e donatum, operazione finalizzata non soltanto quando si debba procedere a tale azione, ma in ogni caso di concorso di legittimari nella successione, per determinare la quota di riserva spettante a ciascuno di essi: di conseguenza, nel caso di successione di figli, la dispensa dalla collazione relativa alle donazioni effettuate in favore di uno dei coeredi (nella specie, AT IA ER, non anche Parte_1
è stata dispensata dalla collazione), se importa che la successione e la
[...]
divisione (secondo le quote previste dall'articolo 566 c.c.) debbano essere limitate al relictum, senza che a tale dispensa (ove l'azione di riduzione sia dichiarata prescritta) possa opporsi il limite costituito dall'intangibilità della legittima, non esclude che la porzione spettante sul relictum al coerede donatario debba essere ridotta di quanto necessario ad integrare la quota di riserva spettante (in base all'operazione predetta) agli altri coeredi (Cass.
1521/1980).
Come pure di recente affermato, ove il relictum sia insufficiente a soddisfare la quota di riserva di uno o più legittimari, per la presenza di donazioni eccedenti la disponibile, la riduzione di queste su istanza del legittimario ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria di cui il legittimario è già investito ex lege, determinando il concorso della successione legittima con la successione necessaria (Cass. 16535/2020): pertanto, l'azione di riduzione contro i donatari non è ammessa se non quando la riduzione di diritto delle quote degli altri legittimi non sia sufficiente per reintegrare la riserva dei legittimari, trovando applicazione l'articolo 553 c.c. (cfr. Cass.
17856/2023).
22 Nel caso in esame, l'asse ereditario di comprende il Persona_1
relictum, del valore complessivo (alla data di apertura della successione) di €
32.250,00 e l'oggetto della donazione a del valore di € Parte_1
765,00, per complessivi € 33.015,00 (posto che l'obbligo di collazione, avente la finalità di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento nella formazione della massa ereditaria, sorge automaticamente all'apertura della successione,
senza necessità di proporre espressa domanda da parte del condividente,
essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisione del patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l'esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione: Cass. 23403/2022, Cass. 19833/2019).
Ne consegue che, secondo le regole della successione ab intestato (e, in particolare, nel caso di concorso del coniuge con i figli: art. 581 c.c.), l'eredità
di è devoluta per un terzo al marito Persona_8 Persona_6
per il valore di € 11.005,00 e per due quindicesimi ciascuno ai cinque
[...]
figli, per il valore pro capite di € 4.402,00. Tenuto conto dell'azione di riduzione proposta dai soli e Pt_1 Pt_2
e delle regole sulla successione necessaria, le quote degli attori vanno
[...]
reintegrate per l'importo di € 4.348,93 ciascuna, pari alla differenza tra quanto spettante ex art. 542 c.c. (un decimo ciascuno del patrimonio della de cuius,
comprendente il valore delle donazioni), di € 8.750,93, e quanto percepiscono secondo le regole della successione ab intestato, di € 4.402,00 (compreso il valore del donatum a oggetto di collazione). Parte_1
In più, occorre considerare l'azione di riduzione che gli stessi attori hanno proposto, sempre in riferimento all'eredità della madre, in qualità di eredi dell'erede per effetto della quale, determinata la quota Persona_6
spettante al coniuge superstite secondo le regole della successione ab intestato,
del valore di € 11.005,00, e quella spettante ai sensi dell'articolo 542 c.p.c., di €
21.877,21 (€ 87.508,84 : 4), la lesione è di € 10.872,21, rilevante solo nei limiti dei diritti successori dei due attori in riduzione e, quindi, per € 2.174,44
23 ciascuno.
Il diritto degli attori alla reintegrazione delle quote di legittima incide, in primo luogo, sulla quota spettante ab intestato che, altrimenti, spetterebbe a
AT IA ER, del valore di € 4.402,00, dimodoché la donazione del
1993 da alla figlia AT IA ER va ridotta Persona_8
per € 4.322,37 (€ 4348,93 + € 2.174,44 - € 2.201,00) ciascuno in favore di e Parte_1 Parte_2
L'articolo 560 c.c. dispone che se oggetto della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente.
Se la separazione non può farsi comodamente e il donatario ha nell'immobile una eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se, invece, l'eccedenza non supera il quarto, egli può
ritenere tutto l'immobile compensando in danaro i legittimari. Nella specie, alla disponibile come sopra determinata, si aggiunge, in favore della donataria il valore dell'immobile che ha diritto a conservare per il mancato esercizio dell'azione di riduzione da parte delle altre eredi, onde rispetto a tale consistenza complessiva l'eccedenza di € 8.644,74 (€ 4.322,37 per ciascun legittimario leso, al netto della porzione incidente sulla quota ab
intestato della donataria) non supera il quarto: si ritiene, pertanto, che il diritto dei legittimari vada compensato in danaro, per la somma di € 4.322,37,
rivalutata all'attualità (dalla data di apertura della successione: 22 dicembre
1994) in € 7.798,72, mediante il coefficiente FOI 1,847 (cfr. Cass. 6709/2010,
secondo cui «Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredita riservata
al legittimario, si deve aver riguardo al momento della apertura della successione per
calcolare il valore dell'asse ereditario - mediante la cosiddetta riunione fittizia -,
stabilire l'esistenza e l'entità della lesione di legittima nonché determinare il valore
dell'integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale integrazione
24 venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, di
beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta, essa deve essere
adeguata al mutato valore - al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il
legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo
pertanto procedersi alla relativa rivalutazione»; conf. Cass. 10564/2005; Cass.
7478/2000; Cass. 2452/1976).
Sono dovuti, altresì, gli interessi legali dalla domanda giudiziale (cfr. Cass.
10564/2005), ossia dal 15 dicembre 2004, data di notificazione a AT IA
ER), richiesti in citazione (al pari dei frutti), da calcolare secondo i criteri relativi alle obbligazioni di valore (cfr. Cass. S.U. 1712/1995 e successive conformi) sul controvalore alla data della domanda della somma dovuta in origine, quindi su € 5.413,08, annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT
sull'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, così
come sono dovuti i frutti, ex art. 561, ultimo comma, c.c., in caso di restituzione in natura: ciò in quanto gli interessi svolgono la medesima funzione di compensare i legittimari del mancato godimento del bene (cfr., in argomento,
Cass. 7478/2000).
La domanda di riduzione della donazione fatta da alla Persona_2
figlia AT IA ER, per la reintegrazione delle quote riservate ai legittimari e è, invece, infondata. Pt_1 Parte_2
A norma dell'articolo 537 c.c., se i figli del de cuius sono più di uno (e non v'è
il coniuge a concorrere) è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali, per cui a e è riservata la quota di due Pt_1 Parte_2
quindicesimi ciascuno dell'asse ereditario paterno, comprendente il relictum
(stimabile, alla data di apertura della successione, in € 45.793,24 per i beni appartenenti al de cuius ancor prima di succedere alla moglie deceduta nel
1994, e in € 15.353,88 per la quota dell'eredità lasciata da quest'ultima,
comprese le porzioni recuperate per l'azione di riduzione proposta dagli attori) e il valore delle donazioni fatte da a Persona_6 Parte_1
25 (nel 23 gennaio 1974, per la quota di 1/2 del terreno censito al foglio 7,
[...]
particella 235, ora particella 5069, del valore di € 765,00) e a AT IA
ER (il 16 novembre 1993, per la quota di 1/2 del terreno censito in catasto al foglio 7, particella 87, del valore di € 1.784,25).
Sul valore complessivo di € 63.696,37, derivante dalla somma delle componenti anzidette, la quota di legittima spettante a ciascun figlio è di €
8.492,85. Il relictum e il valore della donazione del 1974, soggetta a collazione,
di € 61.912,12, è in grado di assicurare, ripartito secondo le regole della successione ab intestato, il rispetto dei diritti riservati ai legittimari che hanno proposto la domanda di riduzione.
Pertanto, accolte le sole domande di reintegrazione delle quote di riserva relative all'eredità di , AT IA ER va Persona_1
condannata al pagamento in favore di e di Parte_1 Parte_2
€ 7.798,72 ciascuno, con gli interessi legali dal 5 dicembre 2004, pari, fino alla data della decisione (31 marzo 2025) a € 2.159,85, e da calcolare a partire dal 1° aprile 2025 fino al saldo su € 7.798,72.
Ciò in forza del principio secondo cui la sentenza di accoglimento della domanda di riduzione della quota di legittima racchiude due statuizioni,
l'una, sempre uguale, consistente nell'accertamento della lesione della predetta quota e nella risoluzione, con effetto costitutivo limitato alle parti,
delle disposizioni negoziali lesive, l'altra, avente contenuto di condanna, che si pone con la statuizione costitutiva in rapporto variabile, a seconda che la reintegra richieda la previa divisione di beni ereditari, con conseguente condanna di uno dei condividenti al pagamento del conguaglio, oppure, come nel caso in esame, unicamente il versamento da parte del donatario del controvalore della quota, ai sensi dell'art.560 c.c. (cfr. Cass. 12872/2021).
§ II.V. Quanto alla domanda di divisione, l'orientamento cui il tribunale si è
ispirato risulta smentito dalla più recente giurisprudenza di legittimità,
secondo cui nella divisione giudiziale se deve riconoscersi, in linea teorica,
26 che i condividenti debbano fornire la prova della comproprietà, non è,
tuttavia, a loro carico, neanche in caso di contestazioni, quella prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di accertamento della proprietà: infatti, non si tratta di accertare positivamente la proprietà
dell'attore negando quella dei convenuti, ma di far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, per procedere alla trasformazione dell'oggetto del diritto di ciascuno, senza che intervenga tra i condividenti alcun atto di cessione o alienazione (cfr. Cass. 10067/2020), onde non può
disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria né (come nel caso in esame)
la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti (cfr. Cass.
6228/2023).
Pertanto, ritiene il collegio che possa procedersi alla divisione, salva, tuttavia,
la necessità di tener conto di quanto segue:
- il progetto divisionale elaborato in primo grado considera unitariamente le due masse ereditarie, derivanti dalla successione mortis causa dei genitori delle parti, anche tenuto conto che parte dei beni da dividere appartenevano ad essi in comunione. Tuttavia, ove il giudizio divisorio abbia ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, si deve procedere a tante divisioni quante sono le masse, potendo, invece, effettuarsi un'unica divisione solo in presenza del consenso di tutte le parti, purché la circostanza risulti da uno specifico negozio (cfr. Cass. 25756/2018, che ha cassato la sentenza di merito con la quale era stato predisposto un progetto di divisione cumulativo delle due masse, senza che risultasse l'acquisizione del consenso dei condividenti;
conf. Cass. 314/2009), o, comunque, per effetto del consenso comunque manifestato dai condividenti, pur precisandosi anche che quello tra questi che contesti la divisione unitaria deve risultare portatore di un concreto ed effettivo interesse leso da tale tipo di procedimento (Cass.
18910/2020);
27
- per effetto della reintegrazione delle quote di legittima spettanti agli attori,
realizzata in parte assorbendo la quota spettante ab intestato alla donataria
AT IA ER sull'eredità materna, tale eredità, comprendente il
relictum e il bene donato a per la quota già di spettanza della Parte_1
de cuius), per effetto della donazione, va divisa tra gli eredi di Persona_6
(cui spettava, all'apertura della successione, la quota di un terzo
[...]
dell'eredità), ossia le stesse parti per 1/15 ciascuno, e in favore di Parte_1
e per le quote di 3/15 ciascuno (in virtù del diritto alla
[...] Parte_2
riduzione incidente sulla quota di 2/15 altrimenti spettante a AT IA
ER), nonché in favore di e (che Controparte_1 Controparte_2
restano titolari delle quote loro spettanti ai sensi dell'articolo 581 c.c.);
- l'eredità di è, invece, da dividere tra i cinque figli in parti Persona_6
uguali;
- non avendo lo scioglimento della comunione il mero effetto dichiarativo di una situazione giuridica preesistente, per la sua idoneità a immutare la realtà giuridica (e, quindi, per la presenza di un effetto costitutivo, sostanzialmente traslativo: Cass. S.U. 25021/19), è necessario che per i fabbricati compresi nell'asse ereditario risultino (a pena di nullità, a norma dell'articolo 46,
comma 1, del D.P.R. n. 380 2001 e dell'articolo 40, comma 2, della legge n. 47
del 1985) gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero che sia acquisita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione, o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967
(cfr. Cass. S.U. 25021/19). Nella specie, comunque, si dà atto di quanto accertato dal C.T.U. (e riportato nella relazione di chiarimenti resa in appello),
secondo cui l'edificazione dei fabbricati risale a data anteriore al 1° settembre
1967 e che vi è piena corrispondenza tra le risultanze catastali, i dati desunti dagli
atti di acquisto e lo stato dei luoghi come dallo scrivente rilevato, essendo irrilevanti
28 le lievissime difformità interne riscontrate;
- quanto alla previsione dell'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio
1985, n. 52 (inserito dall'articolo 19, comma 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), secondo cui gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero, in sostituzione della predetta dichiarazione,
un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, si dà atto di quanto sopra dichiarato dal C.T.U.;
- tuttavia, per i terreni compresi nei due assi ereditari è necessario acquisire i certificati di destinazione urbanistica, a pena di nullità della divisione, a norma dell'articolo 30, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001 (per il quale gli atti tra vivi aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli ove agli stessi non sia allegato il certificato anzidetto, a meno che non si tratti di terreni di superficie inferiore a 5.000 mq che costituiscono pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano). La sanzione della nullità impone che tali certificati siano acquisiti anche ai fini dello scioglimento giudiziale della comunione ereditaria, per il principio per il quale la pronuncia del giudice non può
realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale.
Per tali ragioni, oltre che per la presumibile necessità di riformulare il progetto di divisione tenendo conto del contenuto della presente decisione, sulla domanda di divisione si provvede come da separata ordinanza.
29 Per le spese di lite si provvede con la sentenza definitiva.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Santa
IA Capua Vetere n. 493/2017 del 7 febbraio 2017, pronunciando in via non definitiva, così provvede:
a) dichiara che le donazioni da a AT IA Persona_1
ER con atto per notaio del 16 novembre 1993 (rep. Persona_9
23213, racc. 3088) ledono le quote di legittima (sull'eredità della donante)
spettanti al coniuge e ai figli e Persona_2 Parte_1
nella misura di cui infra sub b); Parte_2
b) dichiara il diritto di e di (anche quali Parte_1 Parte_2
eredi del legittimario alla reintegrazione delle loro Persona_2
quote di legittima, mediante la riduzione delle donazioni sub a) e, per l'effetto, condanna AT IA ER al pagamento, in favore di e di di € 7.798,72 ciascuno, con gli Parte_1 Parte_2 interessi legali dal 15 dicembre 2004 al saldo, da calcolare secondo i criteri indicati in motivazione;
c) rigetta la domanda di riduzione riguardo alla donazione di Persona_6
con atto per notaio del 16 novembre 1993 (rep.
[...] Persona_9
23213, racc. 3088);
d) dichiara che l'eredità di (comprendente, oltre al Persona_1
relictum, l'oggetto della donazione a va divisa per la Parte_1
quota di un terzo in favore degli eredi del coniuge superstite Persona_6
per le quota di 2/15 ciascuno in favore di
[...] Controparte_2
e di e per le quote di 3/15 ciascuno in favore di
[...] Controparte_1
e (così determinate, queste ultime, per Parte_1 Parte_2
effetto dell'azione di riduzione proposta
contro
AT IA ER);
e) dichiara che l'eredità di va divisa per 1/5 ciascuno Persona_6
tra i figli AT IA ER, Parte_1 Controparte_2
30 e
[...] Controparte_1 Parte_2
f) provvede con separata ordinanza sulle domande di divisione delle due eredità;
g) riserva alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso in Napoli il 31 marzo 2025.
Il consigliere estensore
Giorgio Sensale
La presidente
Assunta d'Amore
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel.
dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n°1441/2018 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Santa IA Capua Vetere n°493/17 del 7 febbraio 2017
t r a
(nata a [...] e Latina il 30 aprile 1949; Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avvocato Paolino Natale C.F._1
(con studio in Alife alla Via Caduti sul Lavoro, 69/D, e domicilio digitale
1
Email_1
e
(nato il [...] a [...] e Latina;
Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Cocozza C.F._2
(con studio in Santa IA Capua Vetere al Corso Garibaldi n. 116, e domicilio
digitale Email_2
e
AT IA ER (nata a [...] e Latina il 30 aprile 1949;
), rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale C.F._3
Ventriglia e Antonella Scirocco (con studio in Santa IA Capua Vetere alla
Piazza Mazzini, Palazzo Cirillo, e domicili digitali e Email_3 Email_4
e
(nata a [...] il [...]; ), Controparte_1 C.F._4
rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Ursini (con studio in Napoli al Corso Umberto I, 191, e domicilio digitale
Email_5
e
(nata a [...] e Latina il 19 maggio 1946; Controparte_2
), non costituita C.F._5
Conclusioni
Per l'avvocato Paolino Natale concludeva per Parte_1
l'accoglimento dell'appello e, quindi, della domanda di riduzione delle donazioni del 16 novembre 1993 effettuate in favore di AT IA ER,
per la lesione della quota di riserva spettante alla propria assistita, nonché per l'accoglimento della domanda di divisione dell'asse ereditario secondo il progetto divisionale del C.T.U., con l'attribuzione alla propria assistita della quota n. 1; chiedeva, inoltre, che tutte le richieste avanzate da AT IA
ER e, in particolare, la domanda di riduzione da lei proposta, fossero
2 dichiarate inammissibili o rigettate, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Per l'avvocato Angelo Cocozza concludeva come segue: Parte_2
1) Confermata l'apertura delle successioni legittime di Persona_1
e , accogliere l'appello incidentale spiegato da e Persona_2 Parte_2
riformare la sentenza impugnata n. 493/2017 del Tribunale di S. IA C.V. nella
parte in cui rigetta le domande proposte da parte attrice e per l'effetto ed in luogo del
primo giudice, ridurre le donazioni effettuate in favore di ER AT IA con
atto del 16.11.1993 per notar Rep. 23213 registrato a Piedimonte Matese il Per_3
06.12.1993 al n. 744, affermando l'intervenuta lesione della quota di legittima
spettante al sig. quale erede legittimo del de cuius, previa formazione Parte_2
dell'asse ereditario, determinando l'ammontare della quota di legittima spettante al
medesimo appellante incidentale sulla successione materna, nonché di quella di
spettanza del coniuge ancora sulla successione di Persona_2 [...]
conseguentemente, nella misura confermata in sede di integrazione Persona_1 di CTU in appello, procedersi alla relativa divisione giudiziale dei cespiti ereditari,
con obbligo della collazione e separarsi in favore degli istanti le quote di riserva come
per legge.
2) In via subordinata, accogliere la domanda di divisione ereditaria avanzata
dagli attori in primo grado, secondo il progetto di divisione predisposto dal CTU, come
da elaborato peritale in atti e come successivamente nel presente grado integrato.
3) Confermare la sentenza di primo grado, nella parte in cui rigetta la domanda
riconvenzionale avanzata dalla sig.ra ER AT IA.
4) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la
compensazione integrale delle spese di lite, con vittoria di spese del doppio grado di
giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge,
per entrambi i gradi di giudizio disporre l'attribuzione al qui costituito procuratore
che si dichiara antistatario.
Per AT IA ER l'avvocata Antonella Scirocco concludeva per il
3 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Il giudizio di primo grado
§ I.I. Con atto di citazione notificato il 14 e il 15 dicembre 2004 Parte_2
e esponevano di essere stati lesi nelle loro quote di legittima Parte_1
poiché i genitori e , deceduti Persona_2 Persona_1
rispettivamente il 6 gennaio 2002 e il 22 dicembre 1994, avevano donato a
AT IA ER la nuda proprietà di un terreno in Baia e Latina (di are
15.86 e censito in catasto al foglio 7, particella 87) e sempre a quest'ultima aveva altresì donato un fabbricato rurale e un terreno Persona_1
(in catasto al foglio 7, particelle 132 e 133) anch'essi siti in Baia e Latina, con imputazione alla rispettiva disponibile dei donanti e, per l'eventuale esubero,
alla legittima della donataria, con dispensa della collazione e dell'imputazione, e con l'obbligo della donataria di somministrare normali e
convenienti alimenti ed assistenza, cura e medicine, vita natural durante.
Esponevano, inoltre:
- che la de cuius era proprietaria di terreni agricoli Persona_1
in località Spina di Baia e Latina, in catasto al foglio 1, particelle 27 (di are
43.43), 77 (di are 19.15) e della quota di un terzo del terreno censito al foglio 13, particella 9 (di are 95.82);
- che il de cuius era proprietario dei terreni in Baia e Persona_2
Latina censiti in catasto al foglio 3, particelle 24 (di are 20.90), 25 (di are
21.06), 9 (di are 37.86), 21 (di are 36.66) e 197 (di are 23.93);
- che e erano comproprietari dei Persona_2 Persona_1
terreni in Baia e Latina, località Valle e Spina, censiti in catasto al foglio 6,
particella 125 (di are 21.19), al foglio 1, particella 67 (di are 27.67), al foglio
2, particella 198 (di are 41.60), al foglio 7, particella 243 (di are 0.79).
4 Premesso, infine, il loro diritto alla quota di legittima pari a quella degli altri coeredi, previa riduzione della donazione del 16 novembre 1993 eccedente la disponibile, e al rendiconto dei frutti e delle scorte relative ai beni ereditari rimasti nel possesso esclusivo di AT IA ER, la quale aveva anche riscosso la somma di € 6.662,97 dovuta a titolo di rimborso per indennità di dialisi effettuate dalla defunta madre, nonché i ratei di pensione dei genitori,
gli attori e convenivano Parte_2 Parte_1 Controparte_1
e AT IA ER innanzi al Tribunale di Controparte_2
Santa IA Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola, per l'udienza del
10 marzo 2005, perché, dichiarata aperta la successione dei genitori e ricomposta la massa ereditaria, fossero determinate e reintegrate le quote di legittima loro spettanti nonché quella spettante a Persona_2
sull'eredità della moglie , e ridotte le donazioni, con la Persona_1
conseguente divisione dei beni caduti in successione, compresi i frutti percepiti da AT IA ER, nel possesso esclusivo di tutti i beni ereditari, con la condanna di quest'ultima anche al rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle imposte di successione, alla restituzione delle somme percette per rimborso indennità di dialisi, effettuate dalla defunta madre, nonché degli assegni di pensione arretrati, erogati dall'INPS.
§ I.II. AT IA ER, costituitasi in giudizio (il 18 febbraio 2005),
negava di essere nel possesso esclusivo dei beni ereditari, poiché parte di questi erano utilizzati dalla coerede Negava, inoltre, la Parte_1
lesione delle quote di legittima degli attori, ampiamente garantite dal valore dei beni ancora indivisi, tanto più che aveva beneficiato di Parte_1
una donazione (atto Cestari del 23 gennaio 1974) soggetta a collazione e da imputarsi al valore della massa ereditaria. Eccepiva la prescrizione dell'azione di riduzione, almeno limitatamente alla successione di Persona_1
. Eccepiva, altresì, che le donazioni in suo favore erano state fatte con
[...]
imputazione sulla disponibile e per il supero sulla legittima, a titolo di
5 vitalizio e con l'obbligo per la donataria di prestare per l'intera vita di entrambi i donanti ogni forma di assistenza personale e materiale, al fine di assicurare loro un'esistenza dignitosa, sì da non essere soggette a collazione;
che, infatti, ella si era impegnata in maniera costante e gravosa ad assistere i genitori, sostenendo anche le relative spese (comprese quelle funerarie, gli oneri fiscali per la successione materna e i canoni annuali per le lampade votive), senza che gli altri figli si preoccupassero di nulla. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda di riduzione delle donazioni, lo scioglimento della comunione ereditaria e, in riconvenzionale, la condanna dei coeredi a rimborsarle le spese sostenute e a pagarle il compenso dovutole per la prolungata attività di assistenza materiale e personale a entrambi i genitori,
in misura corrispondente all'obbligo degli altri figli di concorrere in tale assistenza.
e non si costituivano. Controparte_1 Controparte_2
§ I.III. Dopo la rimessione della causa alla sede centrale del tribunale, perché di competenza collegiale, il giudice istruttore all'udienza del 23 marzo 2007
assegnava alle parti i termini per il deposito di documenti e l'indicazione di nuovi mezzi istruttori (entro il 31 ottobre 2007) e per le prove contrarie (entro il 30 novembre 2007), all'udienza del 5 febbraio 2008 ammetteva le prove orali
(per interrogatorio formale e per testimoni) articolate dalle parti e disponeva una consulenza tecnica d'ufficio che, all'udienza del 27 ottobre 2009, affidava al dott. agr. . Parte_3
All'esito delle operazioni peritali e senza che fossero assunte le prove orali ammesse, la causa era assunta in decisione e, con ordinanza del 4 giugno 2012,
rimessa sul ruolo per la rinnovazione della C.T.U., con la nomina dell'ingegnere cui era conferito l'incarico anche di Persona_4
quantificare l'esistenza di eventuali “scorte vive e scorte morte” con riguardo ai beni mobili appartenuti in vita ai de cuius e di precisare altresì l'ammontare delle spese sostenute da IA AT ER per accudire i genitori in vita,
6 oltre alle spese funerarie.
Dopo il deposito della C.T.U. dell'ing. la causa era nuovamente Per_4
rimessa in decisione, sul rilievo, da parte del giudice istruttore, della mancata produzione dei certificati ipocatastali rilasciati dal Conservatore dei Registri
Immobiliari.
§ I.IV. Con sentenza del 7 febbraio 2017 il tribunale, in composizione collegiale, così provvedeva: «Dichiara aperta la successione testamentaria di
, nata il [...] a [...] e Latina e deceduta ivi il 22.12.1994; Persona_1
Dichiara aperta la successione , nato a [...] e Latina il 04.07.1912 Persona_2
ed ivi deceduto il 06.01.2002; Rigetta le domande proposte da parte attrice;
Rigetta la
domanda riconvenzionale spiegata da EI AT IA;
Compensa
integralmente tra le parti le spese di lite;
Pone, in via definitiva, le spese di ctu, come
liquidate in corso di causa, a carico di tutte le parti pro quota».
Il rigetto delle domande di divisione era motivato dalla mancata dimostrazione dell'appartenenza ai de cuius, al momento della morte, dei beni immobili indicati in citazione.
Infatti, il tribunale, preso atto della produzione in giudizio dei soli atti di donazione rispetto ai quali era stata chiesta la riduzione e delle dichiarazioni di successione (e non anche dei titoli di proprietà degli altri beni indicati in citazione), riteneva che fosse «indispensabile produrre, ai fini della prova della proprietà del diritto al momento della morte, oltre al titolo di provenienza del bene in favore dei de cuius, regolare certificazione rilasciata direttamente dal Conservatore dei Registri Immobiliari ovvero notarile contenente l'indicazione delle trascrizioni a favore e contro sui beni oggetto della chiesta divisione, a far tempo dalla data dell'acquisto di tale cespite da parte del de cuius fino a quella di apertura della successione, nonché di quelle contro i successori a far tempo dalla data di apertura della successione fino a quella di trascrizione della domanda ovvero di instaurazione del giudizio di divisione, poiché soltanto attraverso tale documentazione è possibile
7 verificare se un determinato bene sia ancora di proprietà del de cuius e,
dunque, delle parti al momento della morte e dell'instaurazione del giudizio di scioglimento di comunione ereditaria».
Inoltre, il tribunale riteneva che per le stesse ragioni dovessero anche rigettarsi:
- sia la domanda di riduzione proposta dagli attori «atteso che, in difetto di prova certa e tranquillizzante dei beni di proprietà dei de cuius al momento della morte, non è neppure possibile procedere al calcolo della quota legittima e verificarne eventualmente la lesione»; ciò sul presupposto che il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta ed in quale misura la lesione della quota di riserva (Cass. 11432/92) e, quindi, di determinare con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore, sì da non potersi prescindere dalla prova della proprietà dei beni in capo al de cuius (Cass. 13310/02); - sia, infine, le domande riconvenzionali di AT IA ER.
§ II. L'appello
§ II.I. Con atto di citazione notificato il 7 marzo 2018 (per l'udienza del 25
giugno 2018) proponeva appello, chiedendo che, in riforma Parte_1
della sentenza di primo grado, fosse accolta la domanda di riduzione delle donazioni del 16 novembre 1993 effettuate in favore di AT IA ER,
statuendo la lesione della quota di riserva a lei spettante, quale erede legittima del de cuius, e che, in subordine, fosse accolta la domanda di divisione secondo il progetto elaborato dal consulente tecnico d'ufficio. In via istruttoria, ex art. 356 c.p.c., chiedeva la rinnovazione della C.T.U. per chiarire la somma finale
dovuta per il reintegro della quota dovendosi attenere ai soli beni di cui all'atto
introduttivo del giudizio, dovendosi in ogni caso distinguere l'azione di riduzione da
quella di scioglimento della comunione; nonché per una valutazione uniforme del
terreno, oggetto delle donazioni a ministerio notaio del 16/11/93, con quello Per_3
8 donato all'appellante.
A sostegno di tali richieste poneva all'attenzione della corte Parte_1
i seguenti motivi:
1) in violazione dell'articolo 112 c.p.c. il tribunale aveva anteposto l'esame della domanda di divisione a quella di riduzione, considerato che, in via principale e pregiudiziale, quest'ultima è stata proposta al fine di ottenere il ripristino della quota successoria lesa dalle donazioni dei de cuius in favore di AT IA ER, dispensata anche dalla collazione. La
lesione della quota di legittima emergerebbe dalla relazione peritale,
salvo suo ricalcolo a seguito di chiarimenti o rinnovazione della C.T.U.,
da disporre anche alla luce della differente valutazione dell'appezzamento di
terreno, identificato al F. 7 part.lla 87, oggetto delle donazioni alla figlia
[...]
(valutato euro 16,00 a mq.), da quello, confinante, identificato al F. Persona_5
7, part.lla 5069, oggetto della donazione in favore di (valutato Parte_1
euro 50,00 a mq.); 2) in violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. il tribunale aveva respinto la domanda di riduzione benché non vi fosse contestazione tra le parti sulla proprietà dei beni caduti in successione, anche perché al C.T.U. era stato affidato l'incarico di eseguire accertamenti presso gli uffici pubblici in riferimento a tali beni. E, invero, la domanda di riduzione era stata proposta nel rispetto dei requisiti affermati dalla giurisprudenza di legittimità, essendo stato prodotto l'atto di donazione in favore della convenuta AT IA ER nonché l'atto di donazione del 23
gennaio 1974 in favore della stessa appellante oltre a Parte_1
una perizia di parte nella quale i beni dell'asse ereditario erano stati stimati;
3) in violazione dell'articolo 115 c.p.c. il primo giudice aveva respinto la domanda di divisione benché non fosse sorta contestazione sulla consistenza dei beni ereditari e, anzi, la convenuta AT IA ER
9 li avesse elencati nella dichiarazione di successione, sì da rendersi superflua ogni ulteriore prova, risultando, peraltro, superata ogni eventuale incertezza dalle indagini eseguite dal C.T.U. su specifico incarico del giudice istruttore. Era stata, perciò, raggiunta la ragionevole
certezza che le parti in giudizio avevano la proprietà sui beni devoluti e che esse
erano state tutte evocate in giudizio.
§ II.II. Costituitosi l'8 maggio 2018 (quindi, nel rispetto del termine ex artt. 343
e 166 c.p.c.), proponeva appello incidentale al fine di ottenere, Parte_2
in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande da lui proposte in primo grado e, quindi, la riduzione delle donazioni del 16
novembre 1993 in favore di AT IA ER, a tutela della sua quota di riserva, oltre che di quella spettante al defunto sull'eredità Persona_2
della moglie , ovvero, in subordine la mera divisione Persona_1
del patrimonio ereditario.
Deduceva l'ammissibilità della propria impugnazione incidentale adesiva all'appello principale, atteso che, come riconosciuto dalla Corte di Cassazione
a Sezioni Unite, con sentenza del 27/11/2007, n. 24627, «Sulla base del principio
dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre
ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione
principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla
quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza;
conseguentemente, è
ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il
ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta
contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi
motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il
suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta,
comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente
accettate dal coobbligato solidale».
Sosteneva sul punto che l'appello principale aveva messo in discussione
10 l'assetto di interessi derivante dalla sentenza impugnata, posto che l'accoglimento della domanda di riduzione proposta da Parte_1
inevitabilmente si sarebbe ripercossa anche sulla sua posizione soggettiva, sì
da determinare l'insorgenza del suo interesse ad impugnare la sentenza del
Tribunale di Santa IA Capua Vetere, per i motivi (ricalcati su quelli dell'appello principale) così intitolati: 1) Violazione dell'art. 112 cpc – Autonomia
dell'azione di riduzione pregiudiziale rispetto alla domanda di divisione ereditaria.
Violazione ella corrispondenza tra chiesto e pronunciato: inversione dell'ordine
d'esame delle questioni; 2) Violazione degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c.. Omessa
valutazione di elementi probanti la domanda attorea e mancata valutazione ai fini
probatori dei fatti non contestati da controparte.
In particolare, deduceva l'ammissibilità (anche per la prima volta in grado di appello) delle richieste volte all'esatta ricostruzione sia del relictum che del
donatum, mediante l'inserimento di beni, liberalità o l'indicazione di pesi o debiti del de cuius, trattandosi di operazioni connaturali al giudizio medesimo cui il giudice è tenuto d'ufficio ed alle quali può darsi corso, nei limiti in cui gli elementi acquisiti le consentono, indipendentemente dalla formale proposizione di domande riconvenzionali in tal senso da parte del convenuto.
Da ciò la possibilità di completare in appello le operazioni richieste dal giudice istruttore con ordinanza del 23 (rectius 22) marzo 2016 (al fine di chiarire la somma dovuta per il reintegro della quota dovendosi attenere ai soli beni di cui all'atto introduttivo del giudizio, occorrendo in ogni caso distinguere l'azione di riduzione e quella di scioglimento della comunione)
ovvero le operazioni ulteriori necessarie e opportune ai fini della riforma della sentenza impugnata.
Quanto alla prova circa la titolarità dei beni in capo ai de cuius, ai fini della dimostrazione della lesione della quota di riserva, invocava l'utilizzabilità
anche di presunzioni semplici (cfr. Cass. 1357/17) e, nella specie, richiamava la documentazione in atti, ovvero gli atti di donazione, le dichiarazioni di
11 successione, nonché gli esiti degli accertamenti del consulente nominato dal
Tribunale, desunti dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari e presso l'Ufficio Tecnico Erariale di Caserta, elementi idonei a fornire prova rigorosa
della lesione della legittima, pur in assenza dei titoli di proprietà degli altri beni
indicati in citazione. In più, richiamava il comportamento processuale della convenuta AT IA ER, la quale nulla aveva mai contestato in merito alla proprietà dei beni in capo al de cuius al momento della morte, e,
anzi, nei propri scritti aveva rivendicato di avere effettuato la dichiarazione di successione, nella quale erano elencati i cespiti ereditari, esattamente corrispondenti ai beni indicati in citazione, e dunque confermando la titolarità
di tali beni in capo ai de cuius caduti in eredità all'atto dell'apertura della successione, senza sollevare eccezioni neppure in merito al giudizio di divisione.
Rimarcava, poi, che il tribunale, con l'ordinanza di conferimento dell'incarico al CTU, aveva affidato al consulente l'onere di effettuare gli opportuni accertamenti presso gli uffici dei pubblici registri immobiliari al fine di individuare i beni oggetto della massa da dividere, avuto riferimento ai titoli di provenienza, nulla rilevando circa l'asserita assenza di prova in ordine alla titolarità dei beni in capo ai de cuius e ritenendo dunque acclarata la proprietà
dei cespiti oggetto di successione.
Quanto ai contumaci e osservava come Controparte_1 Controparte_2
gli stessi non fossero parti necessarie nel giudizio relativo alla riduzione delle donazioni effettuate in favore di AT IA ER, attesa la natura personale dell'azione di riduzione, da proporsi solo nei confronti della beneficiaria della disposizione lesiva.
Da ciò l'erroneità della sentenza del Tribunale di Santa IA Capua Vetere,
nel ritenere di non poter trarre elementi di prova dall'assenza di contestazione della convenuta sul punto, senza neppure attribuire valenza probatoria agli esiti della CTU.
12 Negava, infine, l'indispensabilità della certificazione rilasciata dal
Conservatore dei Registri Immobiliari ovvero notarile rispetto all'azione di riduzione, per la natura personale di questa.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Confermata l'apertura delle successioni legittime di
[...]
e , accogliere il presente appello Persona_1 Persona_2
incidentale e riformare la sentenza impugnata n. 493/2017 del Tribunale di S.
IA C.V. nella parte in cui rigetta le domande proposte da parte attrice e per l'effetto ed in luogo del primo giudice, ridurre le donazioni effettuate in favore di ER AT IA con atto del 16.11.1993 per notar Rep. Per_3
23213 registrato a Piedimonte Matese il 06.12.1993 al n. 744, affermando l'intervenuta lesione della quota di legittima spettante al sig. , Parte_2
quale erede legittimo dei de cuius, previa formazione dell'asse ereditario,
determinando l'ammontare della quota di legittima spettante al medesimo appellante incidentale sulla successione materna, nonché di quella di spettanza del coniuge ancora sulla successione di Persona_2 [...]
e procedersi conseguentemente alla relativa divisione Persona_1
giudiziale dei cespiti ereditari, con obbligo della collazione e separarsi in favore degli istanti le quote di riserva come per legge.
2) In via subordinata, accogliere la domanda di divisione ereditaria avanzata dagli attori in primo grado, secondo il progetto di divisione predisposto dal CTU, come da elaborato peritale in atti.
3) Confermare la sentenza di primo grado, nella parte in cui rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla sig.ra ER AT IA.
4) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione integrale delle spese di lite, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A.
come per legge, con attribuzione al qui costituito procuratore che si dichiara antitatario».
13
§ II.III. AT IA ER, costituitasi il 30 maggio 2018, dichiarava di opporsi all'esibizione di ogni e qualsivoglia documentazione, che ben avrebbe dovuto
controparte esibire in primo grado. Sosteneva, inoltre, che l'attrice non aveva fornito alcuna prova circa la titolarità dei beni caduti in successione, ragione che giustificava il rigetto delle domande di riduzione. Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello, con distrazione in favore del suo difensore delle spese di lite.
Il 26 giugno 2018 si costituiva chiedendo procedersi alla Controparte_1
divisione sulla base dei risultati della C.T.U. effettuata nel corso del giudizio di primo grado, con la conseguente assegnazione in suo favore dei conguagli e di quant'altro risultante dalla stessa C.T.U., con attribuzione al suo difensore delle spese di lite.
non si costituiva. Controparte_2
§ II.IV. Si premette che l'appello incidentale tardivo di Parte_2
proposto nel rispetto dei termini di cui agli articoli 166 e 343 c.p.c., deve reputarsi tempestivo, tenuto conto che, investendo l'appello principale non soltanto l'azione di riduzione proposta da ma anche il Parte_1
rigetto della domanda di scioglimento delle comunioni relative alle masse ereditarie lasciate dai defunti genitori e Persona_1 Persona_6
l'appellante incidentale è litisconsorte necessario per la causa di
[...]
divisione, come tale legittimato, ex art. 334 c.p.c., all'impugnazione incidentale tardiva anche quando è per lui decorso il termine ex 325 o 327
c.p.c.; tanto più in quanto l'appello principale, comportando l'esame nel merito della domanda di divisione e, quindi, all'esito, lo scioglimento delle comunioni ereditarie, è in grado di incidere sulla sua sfera giuridico-
patrimoniale.
Sia appello di nei suoi tre motivi, sia l'appello incidentale Parte_1
di impongono di valutare se, con separato riferimento alla Parte_2
domanda di riduzione ex art. 552 c.c. e alla domanda di divisione (tra loro
14 autonome e fondate su presupposti diversi, salva la loro cumulabilità nel medesimo giudizio), sia stato adeguatamente assolto l'onere di allegazione e prova dei fatti su cui si fonda l'esercizio delle relative azioni.
Quanto all'azione di riduzione, che investe le donazioni modali del 16
novembre 1993 in favore di AT IA ER, va considerato che l'eventuale omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il
relictum e di donazioni poste in essere in vita dal de cuius non preclude la decisione sulla domanda, ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa,
poiché il giudice deve procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova (onde il silenzio serbato in citazione sull'esistenza di altri beni relitti ovvero di donazioni non giustifica solo per questo il rigetto della domanda, che è invece consentito se, all'esito dell'istruttoria e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata l'esistenza della dedotta lesione) (Cass.
39368/21, Cass. 18199/20).
Nel caso in esame, gli attori e oltre alla Parte_1 Parte_2
doverosa menzione della donazione fatta dai genitori e Persona_2
alla figlia con atto pubblico del 23 gennaio Persona_1 Pt_1
1974, a titolo di legittima e per l'eventuale esubero da imputarsi alla disponibile, nel dolersi della lesione delle loro quote di legittima determinata dalle donazioni del 16 novembre 1993 in favore di AT IA ER,
hanno elencato come segue i beni di cui erano proprietari i genitori al momento del rispettivo decesso:
A) Nell'asse ereditario di : Persona_1
a. la piena proprietà del terreno agricolo in Baia e Latina, località Spina,
di are 43.43, in catasto al foglio 1, particella 27;
b. la piena proprietà del terreno agricolo in Baia e Latina, località Spina,
15 di are 19.15, in catasto al foglio 1, particella 77;
c. la quota ideale di 1/2 (rientrando il restante mezzo nel patrimonio ereditario del coniuge dei seguenti terreni, in Baia Persona_2
e Latina: c1) in località Valle, di are 21.19, in catasto al foglio 6,
particella 125; c2) in località Spina, di are 27.67, in catasto al foglio 1,
particella 67; c3) in località Cianella, di are 41.60, in catasto al foglio 2,
particella 198; c4) in località Campetelle, di are 0.79, in catasto al foglio
7, particella 243 (ancora contraddistinta sull'estratto di mappa con il vecchio n. 116 ed erroneamente graffata con la particella 235, come affermato dal C.T.U.);
d. la quota ideale di 1/3 (in comunione, per gli altri 2/3, con CP_3
e ) del terreno in Baia e Latina, località
[...] CP_4
Campetelle, di are 95.82, in catasto al foglio 13, particella 9;
B) Nell'asse ereditario di Persona_2
a. la quota di 1/2 dei beni indicati sub c dell'asse ereditario di
[...]
[...] [...]
; Persona_1
b. i terreni in Baia e Latina, località Sant'Andrea, di are 20.90 e are 21.06,
in catasto terreno al foglio 3, particelle 24 e 25;
c. il terreno in Baia e Latina, località Erbagaudi, di are 37.86, in catasto terreni al foglio 3, particella 9;
d. il terreno in Baia e Latina, località Aia Nuova, di are 36.66, in catasto terreni al foglio 3, particella 21;
e. il terreno in Baia e Latina, località Cianella, di are 23.93, in catasto terreni al foglio 2, particella 197.
In aggiunta, è emersa (dalle indagini peritali), nel patrimonio di
[...]
l'incontroversa presenza dei seguenti ulteriori cespiti, Persona_1
provenienti dalla successione mortis causa del germano : Persona_7
C) quota di 1/9 del deposito in Baia e Latina alla Via Filippo Biondi, in catasto urbano al foglio 14, particella 215, cat. C/2, cl. 2, cons. 37 mq;
16 D) quota di 1/9 di abitazione popolare in Baia e Latina alla Via Filippo Biondi,
in catasto urbano al foglio 14, particella 210 sub 1,5, cat. A/4, cl. 2, cons. 4
vani;
E) quota di 1/9 del terreno in Baia e Latina, di are 24.39, in catasto al foglio 1,
particella 76, seminativo 2^;
F) quota di 1/9 del terreno in Baia e Latina, di are 1.30, in catasto al foglio 1,
particella 118, seminativo 2^.
In primo grado non è insorta alcuna contestazione, da parte di AT IA
ER, destinataria dell'azione di riduzione, né in ordine all'appartenenza ai
de cuius dei beni sopra elencati, né riguardo alla presenza di beni ulteriori, di cui tener conto per determinare la consistenza del relictum, ovvero di altre donazioni (oltre a quella del 23 gennaio 1974 in favore di , Parte_1
onde non si ravvisano ostacoli alle operazioni necessarie alla determinazione della quota di cui i defunti potevano disporre, da svolgere in riferimento prima alla successione di quindi di quella di Persona_1 Persona_2
Ciò mediante la formazione della massa di tutti i beni appartenenti al defunto al tempo della morte, cui sono fittiziamente riuniti i beni di cui è stato disposto a titolo di donazione secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750 c.c. (art. 556 c.c.), ossia avuto riguardo al valore degli immobili al tempo dell'aperta successione, dedotte le migliorie apportatevi dal donatario nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione, oltre che le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa.
L'azione di riduzione è stata esercitata da e innanzi Pt_1 Parte_2
tutto per la quota di legittima loro spettante sull'eredità della madre
, nonché per la quota riservata al coniuge superstite Persona_1
a ciò legittimati ex art. 557 c.c. quali eredi di quest'ultimo. Persona_6
Riguardo alla quota di legittima riservata ex lege al coniuge, il carattere
17 personale dell'azione fa sì che l'accertamento della lesione e della sua entità
debba farsi con riferimento non già alla quota complessiva riservata a favore di tutti i suoi eredi, ma entro i limiti dei diritti successori spettanti sulla sua eredità a chi agito in riduzione.
Se, quindi, alla morte di al coniuge Persona_1 Persona_2
era riservato un quarto del patrimonio della defunta, la reintegrazione della quota, se lesa dalle donazioni in via della de cuius, è limitata alle quote spettanti ab intestato dagli attori in riduzione sull'eredità del predetto ER.
Pertanto, tenuto conto delle quote riservate dall'articolo 542 c.c. al coniuge (un quarto del patrimonio del defunto) e ai figli (complessivamente la metà), per la presenza di cinque figli della de cuius le azioni proposte riguardano la quota di un decimo ciascuno dovuta a e sulla massa Pt_1 Parte_2
(comprendente il relictum e il donatum), nonché, nell'ambito della quota di un quarto spettante al coniuge superstite, l'ulteriore quota di un ventesimo ciascuno, che individua i diritti successori dei predetti attori sull'eredità di Persona_6
In vita, dispose di alcuni suoi beni immobili, con atti di Persona_1
donazione del 23 gennaio 1974 e del 16 novembre 1993.
Con la prima donazione, risalente al 1974, la de cuius, unitamente al coniuge attribuì alla figlia (con riserva di Persona_2 Parte_1
usufrutto per entrambi i donanti) l'appezzamento di terreno in Baia e Latina,
esteso are 6.80, censito in catasto al foglio 7, particella 116/b, giusta tipo di frazionamento allegato all'atto notarile, in conto di anticipata successione a titolo
di legittima e per l'eventuale supero da imputarsi alla disponibile.
La particella 116/b ha assunto il numero 244, in virtù del tipo di frazionamento del 19 gennaio 1974, è stata poi soppressa per generare la particella 235, di pari estensione, e passare ad ente urbano (tipo mappale del 12 dicembre 1991,
n. 85787.1, in atti 17 aprile 2002, prot. n. 91635), quindi, edificata, ha dato origine alla particella 5069 (in atti dal 3 gennaio 2011, prot. CE0000005).
18 Con le donazioni per notar del 16 novembre 1993, poi, i coniugi Per_3
e disposero in favore della figlia Persona_2 Persona_1
AT IA ER, riservandosi l'usufrutto, dei seguenti immobili:
- da parte di entrambi i coniugi il terreno di are 15.86 in agro di Baia e
Latina, censito in catasto terreni al foglio 7, particella 87, are 15,86,
seminativo arborato di 1^ classe, R.D. L. 1919.032 e R.A. L. 11.102 (loro pervenuto con atto di compravendita del 22 agosto 1961);
- da parte della sola il fabbricato rurale (con Persona_1
annessa corte di circa mq 270 e zonetta di terreno estesa catastalmente are 4.63) sito in agro di Baia e Latina, alla Via Nenni, censito nel catasto terreni al foglio 7, particella 132, are 4.00, senza imponibile, esattamente individuato e raffigurato nella denunzia di cambiamento n. 60087,
modello 29, n. 109/89, mentre l'appezzamento di terreno risultava censito in catasto al foglio 7, particella 133, seminativo arborato di 1^
classe, are 4.63, R.D.L.
5.556 e R.A.L. 3.241 (pervenuto alla donante con atto di compravendita del 4 aprile 1956).
Nell'atto di donazione fu specificata l'imputazione alla rispettiva disponibile dei
donanti, e, per l'eventuale supero, alla legittima della donataria, con dispensa dalla
collazione e dalla imputazione.
In più, alla donataria AT IA ER fu imposto l'onere di
somministrare ad essi donanti i normali e convenienti alimenti per tutto il tempo della
vita dei medesimi, come pure di prestare agli stessi ogni assistenza, cura e medicina
in caso di malattia, come già sta facendo da oltre un ventennio.
La particella 132, identificativa del fabbricato rurale, è stata soppressa,
generando la particella 5048 di pari estensione, passata a ente urbano (tipo mappale del 2 dicembre 2005, n. 301833) e, quindi, edificata, con la creazione dei subalterni 1 e 2.
La particella 133 è stata anch'essa soppressa, per generare la particella 5049,
passata ad ente urbano (tipo mappale del 2 dicembre 2005, n. 301833), con
19 l'accatastamento del sovrastante locale deposito, della consistenza di mq. 176.
Sulla consistenza dei beni appartenenti ad al Persona_1
momento dell'apertura della successione può farsi riferimento alla stima compiuta in primo grado dal C.T.U., che ha attribuito ad essi il valore complessivo di € 32.250,00.
Quanto alla stima del donatum, se la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprietà, riferendone il valore al tempo dell'apertura della successione, tale principio deve reputarsi riferito all'usufrutto spettante al de cuius che, estintosi per la sua morte, lascia il donatario pieno proprietario del bene donatogli. Dissimile deve reputarsi il caso in cui l'usufrutto sia riservato in favore di persona diversa dal donante e tale diritto sia ancora esistente al momento dell'apertura della successione
(dissentendosi, sul punto, dal diverso orientamento presente in giurisprudenza).
Se, infatti, nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario deve aversi riguardo al momento dell'apertura della successione, il valore della proprietà oggetto della donazione deve determinarsi tenendosi conto che, in tale momento, esso era diminuito dalla presenza del perdurante diritto di usufrutto spettante al coniuge della donante, essendo irrilevanti le vicende successive all'apertura della successione e, quindi, il consolidamento della piena proprietà verificatosi solo con la successiva morte dell'usufruttuario.
Nel caso di specie, alla morte di i cespiti donati erano Persona_1
ancora gravati dall'usufrutto in favore del coniuge superstite, di cui tener conto, onde può darsi per assunto il valore dei beni da lei donati come stimato dal C.T.U., di € 765,00 riguardo alla quota di 1/2 del terreno ricevuto da e di € 54.494,25 per i cespiti ricevuti da AT IA Parte_1
ER, talché la massa su cui calcolare la disponibile e la legittima è di €
87.509,25.
20 Se, inoltre, nella donazione modale l'imposizione di un onere in capo al donatario comporta una diminuzione di valore della donazione stessa,
incidendo sull'ammontare del trasferimento patrimoniale, sì da doversene tenere conto ai fini della riunione fittizia conseguente alla riduzione della donazione, ex art. 555 c.c., nel caso in esame, insorta contestazione tra le parti circa l'effettiva erogazione, da parte di AT IA ER, delle prestazioni alimentari e assistenziali di cui aveva assunto l'onere, nessuna prova è stata offerta riguardo all'adempimento dell'onere, al di là della mera assistenza agli anziani genitori dovuta per ragioni di solidarietà familiare,
tanto più che, come dedotto dagli attori e non specificamente contestato, i de
cuius erano titolari di trattamenti pensionistici (per il lavoro svolto in Svizzera)
oltre che, uno dei due, percettore d'indennità di accompagnamento.
In effetti, ammessa ma non espletata in primo grado la prova orale sui fatti articolati nelle memorie istruttorie delle parti costituite, nessuna di queste ha insistito né nel corso ulteriore del giudizio di primo grado né in appello che si desse corso agli interrogatori formali e all'audizione dei testimoni.
Richiamato il già citato articolo 542 c.p.c., ne deriva che la quota disponibile è
di € 21.877,31, e che, della complessiva quota di legittima (€ 65.631,91), le parti da reintegrare per le azioni di riduzione proposte sono quella del coniuge superstite pari in astratto a € 21.877,21, riguardo alla Persona_2
quale, però, occorre tener conto solo delle quote spettanti ab intestato ai due figli e che hanno proposto l'azione di riduzione Pt_1 Parte_2
per i diritti spettanti al genitore quale legittimario (atteso il carattere personale dell'azione), e quelle dei predetti figli quali eredi della madre, pari a € 8.750,93
ciascuno (1/5 + 1/5 del 50% della massa), salvo a doversi conteggiare (artt. 553
e 564 c.c.), nella quota riservata a anche il valore della Parte_1
donazione in suo favore alla data di apertura della successione, stimato in €
765,00, atteso che la stessa non è stata dispensata dall'imputazione.
A questo riguardo, mette conto considerare che in base all'articolo 553 c.c.,
21 anche nel caso in cui i successori siano tutti legittimari (come nella specie), il legittimario, essendo chiamato alla successione ab intestato sul relictum in una quota non inferiore alla sua quota di riserva, non ha alcun bisogno, per ottenere quanto riservatogli, di ricorrere all'azione di riduzione delle donazioni (ex art. 555 c.c.) qualora il relictum sia sufficiente a coprire la quota predetta quale risulta dalla riunione fittizia tra relictum e donatum, operazione finalizzata non soltanto quando si debba procedere a tale azione, ma in ogni caso di concorso di legittimari nella successione, per determinare la quota di riserva spettante a ciascuno di essi: di conseguenza, nel caso di successione di figli, la dispensa dalla collazione relativa alle donazioni effettuate in favore di uno dei coeredi (nella specie, AT IA ER, non anche Parte_1
è stata dispensata dalla collazione), se importa che la successione e la
[...]
divisione (secondo le quote previste dall'articolo 566 c.c.) debbano essere limitate al relictum, senza che a tale dispensa (ove l'azione di riduzione sia dichiarata prescritta) possa opporsi il limite costituito dall'intangibilità della legittima, non esclude che la porzione spettante sul relictum al coerede donatario debba essere ridotta di quanto necessario ad integrare la quota di riserva spettante (in base all'operazione predetta) agli altri coeredi (Cass.
1521/1980).
Come pure di recente affermato, ove il relictum sia insufficiente a soddisfare la quota di riserva di uno o più legittimari, per la presenza di donazioni eccedenti la disponibile, la riduzione di queste su istanza del legittimario ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria di cui il legittimario è già investito ex lege, determinando il concorso della successione legittima con la successione necessaria (Cass. 16535/2020): pertanto, l'azione di riduzione contro i donatari non è ammessa se non quando la riduzione di diritto delle quote degli altri legittimi non sia sufficiente per reintegrare la riserva dei legittimari, trovando applicazione l'articolo 553 c.c. (cfr. Cass.
17856/2023).
22 Nel caso in esame, l'asse ereditario di comprende il Persona_1
relictum, del valore complessivo (alla data di apertura della successione) di €
32.250,00 e l'oggetto della donazione a del valore di € Parte_1
765,00, per complessivi € 33.015,00 (posto che l'obbligo di collazione, avente la finalità di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento nella formazione della massa ereditaria, sorge automaticamente all'apertura della successione,
senza necessità di proporre espressa domanda da parte del condividente,
essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisione del patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l'esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione: Cass. 23403/2022, Cass. 19833/2019).
Ne consegue che, secondo le regole della successione ab intestato (e, in particolare, nel caso di concorso del coniuge con i figli: art. 581 c.c.), l'eredità
di è devoluta per un terzo al marito Persona_8 Persona_6
per il valore di € 11.005,00 e per due quindicesimi ciascuno ai cinque
[...]
figli, per il valore pro capite di € 4.402,00. Tenuto conto dell'azione di riduzione proposta dai soli e Pt_1 Pt_2
e delle regole sulla successione necessaria, le quote degli attori vanno
[...]
reintegrate per l'importo di € 4.348,93 ciascuna, pari alla differenza tra quanto spettante ex art. 542 c.c. (un decimo ciascuno del patrimonio della de cuius,
comprendente il valore delle donazioni), di € 8.750,93, e quanto percepiscono secondo le regole della successione ab intestato, di € 4.402,00 (compreso il valore del donatum a oggetto di collazione). Parte_1
In più, occorre considerare l'azione di riduzione che gli stessi attori hanno proposto, sempre in riferimento all'eredità della madre, in qualità di eredi dell'erede per effetto della quale, determinata la quota Persona_6
spettante al coniuge superstite secondo le regole della successione ab intestato,
del valore di € 11.005,00, e quella spettante ai sensi dell'articolo 542 c.p.c., di €
21.877,21 (€ 87.508,84 : 4), la lesione è di € 10.872,21, rilevante solo nei limiti dei diritti successori dei due attori in riduzione e, quindi, per € 2.174,44
23 ciascuno.
Il diritto degli attori alla reintegrazione delle quote di legittima incide, in primo luogo, sulla quota spettante ab intestato che, altrimenti, spetterebbe a
AT IA ER, del valore di € 4.402,00, dimodoché la donazione del
1993 da alla figlia AT IA ER va ridotta Persona_8
per € 4.322,37 (€ 4348,93 + € 2.174,44 - € 2.201,00) ciascuno in favore di e Parte_1 Parte_2
L'articolo 560 c.c. dispone che se oggetto della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente.
Se la separazione non può farsi comodamente e il donatario ha nell'immobile una eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se, invece, l'eccedenza non supera il quarto, egli può
ritenere tutto l'immobile compensando in danaro i legittimari. Nella specie, alla disponibile come sopra determinata, si aggiunge, in favore della donataria il valore dell'immobile che ha diritto a conservare per il mancato esercizio dell'azione di riduzione da parte delle altre eredi, onde rispetto a tale consistenza complessiva l'eccedenza di € 8.644,74 (€ 4.322,37 per ciascun legittimario leso, al netto della porzione incidente sulla quota ab
intestato della donataria) non supera il quarto: si ritiene, pertanto, che il diritto dei legittimari vada compensato in danaro, per la somma di € 4.322,37,
rivalutata all'attualità (dalla data di apertura della successione: 22 dicembre
1994) in € 7.798,72, mediante il coefficiente FOI 1,847 (cfr. Cass. 6709/2010,
secondo cui «Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredita riservata
al legittimario, si deve aver riguardo al momento della apertura della successione per
calcolare il valore dell'asse ereditario - mediante la cosiddetta riunione fittizia -,
stabilire l'esistenza e l'entità della lesione di legittima nonché determinare il valore
dell'integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale integrazione
24 venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, di
beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta, essa deve essere
adeguata al mutato valore - al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il
legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo
pertanto procedersi alla relativa rivalutazione»; conf. Cass. 10564/2005; Cass.
7478/2000; Cass. 2452/1976).
Sono dovuti, altresì, gli interessi legali dalla domanda giudiziale (cfr. Cass.
10564/2005), ossia dal 15 dicembre 2004, data di notificazione a AT IA
ER), richiesti in citazione (al pari dei frutti), da calcolare secondo i criteri relativi alle obbligazioni di valore (cfr. Cass. S.U. 1712/1995 e successive conformi) sul controvalore alla data della domanda della somma dovuta in origine, quindi su € 5.413,08, annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT
sull'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, così
come sono dovuti i frutti, ex art. 561, ultimo comma, c.c., in caso di restituzione in natura: ciò in quanto gli interessi svolgono la medesima funzione di compensare i legittimari del mancato godimento del bene (cfr., in argomento,
Cass. 7478/2000).
La domanda di riduzione della donazione fatta da alla Persona_2
figlia AT IA ER, per la reintegrazione delle quote riservate ai legittimari e è, invece, infondata. Pt_1 Parte_2
A norma dell'articolo 537 c.c., se i figli del de cuius sono più di uno (e non v'è
il coniuge a concorrere) è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali, per cui a e è riservata la quota di due Pt_1 Parte_2
quindicesimi ciascuno dell'asse ereditario paterno, comprendente il relictum
(stimabile, alla data di apertura della successione, in € 45.793,24 per i beni appartenenti al de cuius ancor prima di succedere alla moglie deceduta nel
1994, e in € 15.353,88 per la quota dell'eredità lasciata da quest'ultima,
comprese le porzioni recuperate per l'azione di riduzione proposta dagli attori) e il valore delle donazioni fatte da a Persona_6 Parte_1
25 (nel 23 gennaio 1974, per la quota di 1/2 del terreno censito al foglio 7,
[...]
particella 235, ora particella 5069, del valore di € 765,00) e a AT IA
ER (il 16 novembre 1993, per la quota di 1/2 del terreno censito in catasto al foglio 7, particella 87, del valore di € 1.784,25).
Sul valore complessivo di € 63.696,37, derivante dalla somma delle componenti anzidette, la quota di legittima spettante a ciascun figlio è di €
8.492,85. Il relictum e il valore della donazione del 1974, soggetta a collazione,
di € 61.912,12, è in grado di assicurare, ripartito secondo le regole della successione ab intestato, il rispetto dei diritti riservati ai legittimari che hanno proposto la domanda di riduzione.
Pertanto, accolte le sole domande di reintegrazione delle quote di riserva relative all'eredità di , AT IA ER va Persona_1
condannata al pagamento in favore di e di Parte_1 Parte_2
€ 7.798,72 ciascuno, con gli interessi legali dal 5 dicembre 2004, pari, fino alla data della decisione (31 marzo 2025) a € 2.159,85, e da calcolare a partire dal 1° aprile 2025 fino al saldo su € 7.798,72.
Ciò in forza del principio secondo cui la sentenza di accoglimento della domanda di riduzione della quota di legittima racchiude due statuizioni,
l'una, sempre uguale, consistente nell'accertamento della lesione della predetta quota e nella risoluzione, con effetto costitutivo limitato alle parti,
delle disposizioni negoziali lesive, l'altra, avente contenuto di condanna, che si pone con la statuizione costitutiva in rapporto variabile, a seconda che la reintegra richieda la previa divisione di beni ereditari, con conseguente condanna di uno dei condividenti al pagamento del conguaglio, oppure, come nel caso in esame, unicamente il versamento da parte del donatario del controvalore della quota, ai sensi dell'art.560 c.c. (cfr. Cass. 12872/2021).
§ II.V. Quanto alla domanda di divisione, l'orientamento cui il tribunale si è
ispirato risulta smentito dalla più recente giurisprudenza di legittimità,
secondo cui nella divisione giudiziale se deve riconoscersi, in linea teorica,
26 che i condividenti debbano fornire la prova della comproprietà, non è,
tuttavia, a loro carico, neanche in caso di contestazioni, quella prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di accertamento della proprietà: infatti, non si tratta di accertare positivamente la proprietà
dell'attore negando quella dei convenuti, ma di far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, per procedere alla trasformazione dell'oggetto del diritto di ciascuno, senza che intervenga tra i condividenti alcun atto di cessione o alienazione (cfr. Cass. 10067/2020), onde non può
disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria né (come nel caso in esame)
la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti (cfr. Cass.
6228/2023).
Pertanto, ritiene il collegio che possa procedersi alla divisione, salva, tuttavia,
la necessità di tener conto di quanto segue:
- il progetto divisionale elaborato in primo grado considera unitariamente le due masse ereditarie, derivanti dalla successione mortis causa dei genitori delle parti, anche tenuto conto che parte dei beni da dividere appartenevano ad essi in comunione. Tuttavia, ove il giudizio divisorio abbia ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, si deve procedere a tante divisioni quante sono le masse, potendo, invece, effettuarsi un'unica divisione solo in presenza del consenso di tutte le parti, purché la circostanza risulti da uno specifico negozio (cfr. Cass. 25756/2018, che ha cassato la sentenza di merito con la quale era stato predisposto un progetto di divisione cumulativo delle due masse, senza che risultasse l'acquisizione del consenso dei condividenti;
conf. Cass. 314/2009), o, comunque, per effetto del consenso comunque manifestato dai condividenti, pur precisandosi anche che quello tra questi che contesti la divisione unitaria deve risultare portatore di un concreto ed effettivo interesse leso da tale tipo di procedimento (Cass.
18910/2020);
27
- per effetto della reintegrazione delle quote di legittima spettanti agli attori,
realizzata in parte assorbendo la quota spettante ab intestato alla donataria
AT IA ER sull'eredità materna, tale eredità, comprendente il
relictum e il bene donato a per la quota già di spettanza della Parte_1
de cuius), per effetto della donazione, va divisa tra gli eredi di Persona_6
(cui spettava, all'apertura della successione, la quota di un terzo
[...]
dell'eredità), ossia le stesse parti per 1/15 ciascuno, e in favore di Parte_1
e per le quote di 3/15 ciascuno (in virtù del diritto alla
[...] Parte_2
riduzione incidente sulla quota di 2/15 altrimenti spettante a AT IA
ER), nonché in favore di e (che Controparte_1 Controparte_2
restano titolari delle quote loro spettanti ai sensi dell'articolo 581 c.c.);
- l'eredità di è, invece, da dividere tra i cinque figli in parti Persona_6
uguali;
- non avendo lo scioglimento della comunione il mero effetto dichiarativo di una situazione giuridica preesistente, per la sua idoneità a immutare la realtà giuridica (e, quindi, per la presenza di un effetto costitutivo, sostanzialmente traslativo: Cass. S.U. 25021/19), è necessario che per i fabbricati compresi nell'asse ereditario risultino (a pena di nullità, a norma dell'articolo 46,
comma 1, del D.P.R. n. 380 2001 e dell'articolo 40, comma 2, della legge n. 47
del 1985) gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero che sia acquisita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione, o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967
(cfr. Cass. S.U. 25021/19). Nella specie, comunque, si dà atto di quanto accertato dal C.T.U. (e riportato nella relazione di chiarimenti resa in appello),
secondo cui l'edificazione dei fabbricati risale a data anteriore al 1° settembre
1967 e che vi è piena corrispondenza tra le risultanze catastali, i dati desunti dagli
atti di acquisto e lo stato dei luoghi come dallo scrivente rilevato, essendo irrilevanti
28 le lievissime difformità interne riscontrate;
- quanto alla previsione dell'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio
1985, n. 52 (inserito dall'articolo 19, comma 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), secondo cui gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero, in sostituzione della predetta dichiarazione,
un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, si dà atto di quanto sopra dichiarato dal C.T.U.;
- tuttavia, per i terreni compresi nei due assi ereditari è necessario acquisire i certificati di destinazione urbanistica, a pena di nullità della divisione, a norma dell'articolo 30, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001 (per il quale gli atti tra vivi aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli ove agli stessi non sia allegato il certificato anzidetto, a meno che non si tratti di terreni di superficie inferiore a 5.000 mq che costituiscono pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano). La sanzione della nullità impone che tali certificati siano acquisiti anche ai fini dello scioglimento giudiziale della comunione ereditaria, per il principio per il quale la pronuncia del giudice non può
realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale.
Per tali ragioni, oltre che per la presumibile necessità di riformulare il progetto di divisione tenendo conto del contenuto della presente decisione, sulla domanda di divisione si provvede come da separata ordinanza.
29 Per le spese di lite si provvede con la sentenza definitiva.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Santa
IA Capua Vetere n. 493/2017 del 7 febbraio 2017, pronunciando in via non definitiva, così provvede:
a) dichiara che le donazioni da a AT IA Persona_1
ER con atto per notaio del 16 novembre 1993 (rep. Persona_9
23213, racc. 3088) ledono le quote di legittima (sull'eredità della donante)
spettanti al coniuge e ai figli e Persona_2 Parte_1
nella misura di cui infra sub b); Parte_2
b) dichiara il diritto di e di (anche quali Parte_1 Parte_2
eredi del legittimario alla reintegrazione delle loro Persona_2
quote di legittima, mediante la riduzione delle donazioni sub a) e, per l'effetto, condanna AT IA ER al pagamento, in favore di e di di € 7.798,72 ciascuno, con gli Parte_1 Parte_2 interessi legali dal 15 dicembre 2004 al saldo, da calcolare secondo i criteri indicati in motivazione;
c) rigetta la domanda di riduzione riguardo alla donazione di Persona_6
con atto per notaio del 16 novembre 1993 (rep.
[...] Persona_9
23213, racc. 3088);
d) dichiara che l'eredità di (comprendente, oltre al Persona_1
relictum, l'oggetto della donazione a va divisa per la Parte_1
quota di un terzo in favore degli eredi del coniuge superstite Persona_6
per le quota di 2/15 ciascuno in favore di
[...] Controparte_2
e di e per le quote di 3/15 ciascuno in favore di
[...] Controparte_1
e (così determinate, queste ultime, per Parte_1 Parte_2
effetto dell'azione di riduzione proposta
contro
AT IA ER);
e) dichiara che l'eredità di va divisa per 1/5 ciascuno Persona_6
tra i figli AT IA ER, Parte_1 Controparte_2
30 e
[...] Controparte_1 Parte_2
f) provvede con separata ordinanza sulle domande di divisione delle due eredità;
g) riserva alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso in Napoli il 31 marzo 2025.
Il consigliere estensore
Giorgio Sensale
La presidente
Assunta d'Amore