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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/04/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 898/2023
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa MANUELA SARACINO Presidente dr. PIETRO MASTRORILLI Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 898 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
nato il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Do- Parte_1 nato Antonucci, giusta procura depositato nel fascicolo telematico;
appellante
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Faretra, giusta procura depo- sitata nel fascicolo telematico;
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari depositato il 27 gen- naio 2021 l'ing. – dipendente della dall'8 lu- Parte_1 Pt_2 glio 1996 all'11 settembre 2017 (data del suo collocamento a riposo), ove aveva diretto anche la S.C. Ingegneria Clinica HTA (Health Technology
Assessment) – ha allegato che:
- con note PEC del 5 dicembre 2018 e del 26 gennaio 2019 aveva rappresentato all'Azienda due ordini di problematiche, chiedendone la riso- luzione in via bonaria, peraltro già inutilmente sollecitata in passato;
- 1 - - la prima problematica concerneva l'applicazione di detrazioni a ti- Part tolo di Irap, erroneamente effettuate dalla sui compensi erogatigli a tito- lo di incentivi di progettazione ex art. 92 del d.lgs. n. 163 del 2006;
- ed infatti, con riferimento alle annualità dal 2007 al 2018 gli erano stati riconosciuti tali incentivi per un totale di 405.559,44 euro (al netto de- gli oneri previdenziali ed assistenziali), ma su questo importo l' CP_1 aveva illegittimamente applicato l'Irap nella misura dell'8,5%, così gene- rando un credito in suo favore pari a 34.472,55 euro (cioè 405.559,44 x
8,5%) come risultava da prospetti riepilogativi allegati e dai cedolini relativi alle citate annualità;
- la seconda problematica riguardava l'errato assoggettamento a tas- sazione ordinaria, anziché a tassazione separata ex art. 17, comma 1 lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, dei compensi percepiti in pendenza di rapporto e riferiti ad annualità precedenti (periodi dal 2007 al 2018) rispetto a quelle di effettiva erogazione;
- per effetto di tale errore, imputabile unicamente al datore di lavoro quale sostituto d'imposta, l' aveva effettuato a nome del dipendente CP_1 indebiti pagamenti di imposte maggiori e non dovute per un importo com- plessivo di 23.757,00 euro, come da documentazione allegata;
- stante l'impossibilità di risolvere bonariamente la questione, egli era stato costretto a rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.
Sulla scorta di tali allegazioni in fatto il ricorrente ha dunque dedotto che: a) l'Irap era stata illegittimamente trattenuta sui compensi incentivanti riconosciutigli in quanto essa costituisce un onere diretto a carico del datore di lavoro, senza possibilità di trasferimento sul dipendente;
b) gli arretrati dovevano essere assoggettati a tassazione separata e non a tassazione ordi- naria, in quanto erogati oltre il 12 gennaio dell'esercizio successivo a quello in relazione al quale il compenso era maturato.
Pertanto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclu- Pt_1 sioni: «- accertare dichiarare, per le ragioni indicate nel punto sul 1) dell'esposizione in “diritto”, che la Controparte_2 ha trattenuto indebitamente le somme indicate in ricorso dovute per
[...]
IRAP e, per l'effetto, condannare la medesima alla restituzione e/o CP_1 al pagamento in favore del ricorrente di tutte le somme indebitamente trat- tenute e versate a titolo di Irap come quantificate in ricorso nella misura di
€ 34.472,55 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal giorno del dovuto all'effettivo sal- do;
- accertare e dichiarare, per le ragioni indicate nel punto sul 2) dell'esposizione in “diritto”, che la
[...]
[...]
Controparte_3 [...]
[...]
[...]
[...]
ha illegittimamente assoggettato a tassazione ordinaria, anziché a tas-
[...] sazione separata, gli emolumenti corrisposti al ricorrente come indicati in ricorso, determinando un indebito pagamento di IRPEF e, per l'effetto, condannare la medesima Azienda alla restituzione e/o al pagamento in fa- vore del ricorrente di tutte le somme indebitamente trattenute e versate a ti- tolo di Irpef come quantificate in ricorso nella misura di € 23.757,00 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalu- tazione monetaria, dal giorno del dovuto all'effettivo saldo …».
2. Tardivamente costituitasi in giudizio, l' ha chiesto il riget- Pt_2 to del ricorso evidenziando che: I) quanto all'Irap, sulla scorta della norma- tiva che disciplina la materia, come interpretata dalla giurisprudenza conta- bile, per la quantificazione dei fondi per l'incentivazione dovevano essere accantonate, rendendole indisponibili, le somme dovute dall'ente per oneri fiscali (e quindi a titolo di Irap); così quantificati i fondi, i compensi dove- vano essere corrisposti al netto degli oneri assicurativi e previdenziali e di quelli riflessi, con esclusione quindi dell'Irap; II) quanto alla tassazione de- gli emolumenti arretrati, i compensi erogati a titolo di “risultato” seguivano il sistema di misurazione e valutazione delle performance, ma ciascun ciclo di valutazione terminava, di norma, entro il 10 giugno dell'anno successivo;
di conseguenza, trattandosi di emolumenti corrisposti con ritardi fisiologici, essi erano soggetti a tassazione ordinaria e non separata.
3. A seguito di istruttoria squisitamente documentale il Tribunale di
Bari ha rigettato il ricorso proposto da e compensato per intero le Pt_1 spese di lite.
In sintesi, a fondamento della decisione il Giudice di prime cure ha osservato che:
A) quanto alla domanda relativa alle trattenute operate a titolo di
Irap, come affermato dalla Corte di appello di Roma in un precedente relati- vo ad un caso analogo, l'amministrazione deve preventivamente procedere a determinare, sul fondo stanziato per il progetto incentivante, la quota corri- spondente all'Irap da versare, rendendo tale quota indisponibile e procedere alla distribuzione del residuo tra i propri dipendenti. Qualora la p.a. non avesse provveduto all'accantonamento della quota Irap “a monte”, non avrebbe potuto ripartire tra i dipendenti l'intero ammontare del fondo stan- ziato, quantificato nella misura massima, ponendo in essere un atto disposi- tivo in contrasto con norma imperativa;
B) quanto alla domanda volta al recupero delle maggiori somme trat- tenute a titolo di Irpef su emolumenti di varia natura (incentivi ex art. 92 del d.lgs. n. 163 del 2006; retribuzioni di risultato;
competenze per pronta di-
- 3 - sponibilità), il ritardo nella loro corresponsione era da considerarsi “fisiolo- gico” (con conseguente assoggettamento a tassazione ordinaria e non sepa- rata), in quanto: B-1) lo iato temporale tra l'epoca di maturazione degli in- centivi ex art. 92 cit. e l'epoca di liquidazione degli stessi rispondeva a pre- cise procedure per la determinazione e liquidazione delle poste;
B-2) analo- gamente, anche la retribuzione di risultato è disposta a seguito della valuta- zione dell'operato del dipendente svolta in epoca successiva all'anno di rife- rimento;
B-3) quanto alla pronta disponibilità, non era possibile ritenere che si fosse al cospetto di “arretrati”, dal momento che, dall'esame della docu- mentazione in atti, non era possibile individuare in relazione in quali annua- lità tali poste sarebbero state maturate e in quali annualità tali poste sarebbe- ro state percepite.
4. Contro la menzionata sentenza ha proposto Parte_1 appello.
L' ha resistito depositando memoria. Pt_2
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, è stata espletata c.t.u. contabile e, quindi, all'udienza dell'8 aprile 2025 la causa è stata discussa e decisa come da di- spositivo in calce trascritto.
5. Il gravame si articola in tre motivi di doglianza fra loro connessi.
5.1. Con il primo motivo censura la sentenza impugnata Pt_1 denunciando la violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115, primo comma,
167, primo comma, e 416, terzo comma, c.p.c.
L'appellante rileva che la decisione gravata non si basava sulla do- cumentazione prodotta in primo grado né sui conteggi elaborati, per nulla Part contestati dalla Quest'ultima, difatti, nella sua memoria di costituzione si era limitata a ricostruire la normativa a suo avviso applicabile, ma senza contestare i fatti presupposti dei diritti azionati e, soprattutto, senza conte- stare l'entità degli importi rivendicati ed i documenti posti a supporto delle domande.
5.2. Nel secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 2697 c.c., nonché degli artt. 112, 115, primo comma, 167, primo comma, e 416, terzo comma, c.p.c., e dell'art. 92, del d.lgs. n. 163 del 2006, oltre che dell'art. 97
Cost., e si impugna la sentenza gravata laddove ha disatteso la domanda re- lativa alla indebita applicazione dell'Irap.
Condiviso il principio – affermato dalla giurisprudenza di legittimità
– secondo cui l'Irap grava sull'amministrazione e va quindi accantonata e resa indisponibile in apposita voce di bilancio, nella doglianza si censura l'operato dell' che ha operato trattenute nella misura dell'8,5% sugli CP_1
- 4 - importi dovuti all'Ing. a titolo di incentivo per le attività di Re- Pt_1 sponsabile unico del procedimento (R.U.P.). In particolare, si rimprovera al primo Giudice di essere incorso in ultrapetizione, ipotizzando che l' Pt_2 non aveva provveduto all'accantonamento della quota Irap “a monte” e fi- nendo così per giustificare le trattenute operate dal datore di lavoro. Si os- serva che, tuttavia, ciò non era stato affatto sostenuto dall' la quale CP_1 nella propria memoria non aveva invocato il mancato accantonamento e non aveva contestato né la circostanza dedotta del dipendente di avere subito il- legittime trattenute Irap, né la relativa quantificazione e neppure la docu- mentazione prodotta a supporto della domanda.
5.3. Il terzo motivo – attinente al capo della decisione con cui è stata respinta la domanda volta al recupero delle somme trattenute a titolo di tas- sazione ordinaria anziché separata – denunzia la violazione dell'art. 2697
c.c., degli artt. 112, 115, primo comma, 167, primo comma, e 416, terzo comma, c.p.c., dell'art. 97 Cost. e, infine, degli artt. 7, 17, comma 1 lett. b),
e 51 del d.P.R. n. 917 del 1986.
Ribadito che anche in questo caso l' non aveva minimamen- CP_1 te contestato l'entità delle somme rivendicate ed i calcoli contenuti nei do- cumenti posti a fondamento della domanda, nell'atto di gravame si richiama il principio secondo cui, in generale, i redditi da lavoro dipendente sono as- soggettati al principio “di cassa” (secondo cui ad ogni anno solare corri- sponde, di regola, un'obbligazione tributaria autonoma), integrato dalla re- gola della c.d. “cassa allargata”, in base al quale i compensi di lavoro dipen- dente e assimilati, erogati entro il 12 gennaio dell'esercizio successivo, sono parificati a quelli erogati nell'anno precedente.
Si osserva, dunque, che nella specie, dopo il 12 gennaio degli anni di imposta dal 2007 al 2018, l' aveva effettuato il pagamento di emo- CP_1 lumenti riferibili ad anni d'imposta antecedenti, sicché essi erano stati ille- gittimamente assoggettati a tassazione ordinaria.
Si addebita, inoltre, alla sentenza impugnata di aver travisato il con- cetto di “ritardo fisiologico” entro cui il pagamento è assoggettato a tassa- zione ordinaria. Secondo l'appellante, difatti, nella fattispecie in esame si è in presenza di colpevole e prolungata inerzia, durata anni, nella liquidazione di quanto dovuto rispetto al momento di maturazione del compenso, giacché il pagamento era avvenuto ben oltre il termine di 120 giorni di cui all'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 utilizzato dalla Suprema Corte quale parametro og- gettivo per determinare se un ritardo possa o meno essere reputato fisiologi- co.
- 5 - 6. L'appello è parzialmente fondato e va, quindi, accolto entro i limi- ti di seguito specificati.
6.1. Iniziando la disamina dalla domanda finalizzata ad ottenere la condanna al pagamento della somma di 34.472,55 euro a titolo di Irap in thesi illegittimamente trattenuta sulle somme erogate a quali in- Pt_1 centivi di progettazione ex art. 92 del d.lgs. n. 163 del 2006, va innanzitutto ribadita la correttezza della premessa giuridica dalla quale muove la deci- sione del Tribunale, ossia che l'incentivo ex art. 92 cit. spettante al dipen- dente va calcolato al netto dell'Irap, il cui importo – a carico dell'amministrazione – dev'essere accantonato prima di procedere alla ripar- tizione.
Si tratta di principio affermato da Cass. n. 21398 del 2019 (richiama- ta nella sentenza della Corte d'appello di Roma citata nella pronuncia grava- ta), la cui massima ufficiale è la seguente: «L'incentivo, di cui all'art. 8 del- la l. n. 109 del 1994 (ora art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006), pre- visto per i dipendenti che hanno partecipato alle opere di progettazione, di- rezione o collaudo di opere pubbliche, va calcolato al netto dell'IRAP, qua- le onere posto ad esclusivo carico dell'amministrazione, tenuta al versa- mento del tributo;
tuttavia, per il principio di necessaria copertura della spesa pubblica, le amministrazioni dovranno quantificare le somme che gravano sull'ente a titolo di IRAP, rendendole indisponibili, e successiva- mente procedere alla ripartizione dell'incentivo, corrispondendo lo stesso ai dipendenti interessati al netto degli oneri assicurativi e previdenziali».
L'indirizzo si spiega in ragione del fatto che il presupposto impositi- vo dell'Irap si realizza in capo all'ente che eroga il compenso di lavoro di- pendente ed è, quindi, il soggetto passivo dell'imposta, con la conseguenza che l'onere fiscale non può gravare sul lavoratore dipendente in relazione ai compensi di natura retributiva. L'ammontare dell'imposta, dunque, non può formare oggetto di “traslazione”, nel senso che il datore di lavoro non può pretendere di porla ad esclusivo carico del dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti, e detrarla dal compenso a quest'ultimo dovuto, perché in tal caso si finirebbe per far gravare l'obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l'attività produttiva del servi- zio. Ed infatti, l'Irap presuppone «l'esercizio abituale di una attività auto- nomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovve- ro alla prestazione di servizi» (v. l'art. 2 della l. n. 446 del 1997), per cui il relativo peso non può che gravare sull'azienda e non certo sul dipendente che rende la prestazione (cfr. anche Cass. n. 20010 del 2022, concernente una fattispecie in cui si discuteva della quantificazione dei compensi spet-
- 6 - tanti a dirigenti medici in relazione all'attività libero professionale resa in regime di intra moenia).
6.2. Quanto al caso di specie, la domanda proposta da non Pt_1 può trovare ingresso giacché non v'è prova alcuna del fatto che l'Irap dovu- ta dall' sia stata “traslata” a carico del dipendente median- Controparte_1 te trattenuta del relativo ammontare sugli emolumenti corrisposti a titolo di incentivi di progettazione ex art. 92 della l. n. 163 del 2006 (prima art. 18 della l. n. 109 del 1994).
Dai numerosi prospetti paga mensili prodotti dall'odierno appellante risultano liquidati i compensi in questione, ma non emerge che sugli stessi sia stata applicata alcuna trattenuta a titolo di Irap. Si prenda ad esempio il cedolino relativo al mese di agosto del 2015: alla voce 974, cui corrisponde la descrizione “Compenso progetti L. 109/94 art. 18”, vengono riconosciute competenze per 5.272,69 euro, mentre la colonna successiva – relativa alle trattenute – è in bianco. Peraltro, anche nella parte inferiore del cedolino, ove sono specificati imponibili e ritenute, non v'è alcuna annotazione relati- va a trattenute operate dall'Azienda a titolo di Irap. Identici rilievi valgono per gli altri cedolini depositati dall'appellante.
Pure nei c.d. “cedoloni” annuali prodotti dall'appellante risultano erogati tali compensi (voce “18014”; descrizione “progetti l. 109/94 art. 18”), ma anche in questo caso non vi sono elementi per sostenere che sulle somme erogate al dipendente si stata effettuata una trattenuta a titolo di Irap.
La domanda, quindi, non può essere accolta per mancanza di prova del fatto che legittima la richiesta di condanna al pagamento della somma.
6.3. A sostegno del proprio assunto l'appellante non può utilmente invocare il principio di “non contestazione”.
Com'è noto, nel processo civile il principio di non contestazione ha per oggetto fatti storici sottesi alle domande ed alle eccezioni e non può ri- guardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (cfr. Cass. n. 6172 del 2020). L'onere di contestazione, difatti, concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di even- tuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c., ovvero di proporre – ove occorra – querela di falso (cfr. Cass. n. 3022 del 2018).
Pertanto, la circostanza che nella memoria difensiva di costituzione in primo grado l' non abbia contestato in modo specifico la docu- Pt_2 mentazione prodotta da non ha rilievo alcuno ai fini del decidere. Pt_1
Tale omissione non esclude di per sé che la resistente abbia comunque potu-
- 7 - to assumere un comportamento processuale di negazione dell'esistenza dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dalla controparte.
Piuttosto, non è affatto vero che l' non ha contestato i fatti CP_1 costitutivi del diritto azionato da ossia – con riferimento alla do- Pt_1 manda in esame – la circostanza che l'Irap sia stata trattenuta sulle somme liquidategli a titolo di incentivi di progettazione. Ed infatti, nella menzionata Part memoria l' si è difesa argomentando in ordine alla correttezza circa le modalità di determinazione del relativo fondo e soprattutto precisando – per quanto qui interessa – che le somme dovute a titolo di Irap, in quanto a cari- co del datore di lavoro, vanno preventivamente accantonate e rese indispo- nibili e che, solo una volta compiuta tale operazione, possono essere liquida- ti i compensi dovuti ai dipendenti, ovviamente al netto degli oneri assicura- tivi e previdenziali. Part È dunque evidente che, in questo modo, l' ha assunto una posi- zione manifestamente incompatibile con l'implicita ammissione della circo- stanza fattuale sottesa alla domanda proposta da giacché Pt_1
l'affermazione secondo cui essa aveva correttamente provveduto ad alimen- tare i fondi secondo le indicazioni della giurisprudenza contabile (e quindi rendendo indisponibile “a monte” l'importo corrispondente all'Irap dovuta) non è compatibile con il riconoscimento (tacito) della traslazione sul dipen- dente del peso economico dell'Irap.
Al riguardo, va ricordato che i fatti allegati da una parte possono considerarsi “pacifici”, esonerando la stessa dalla necessità di fornirne la prova, solamente quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti mede- simi, ovvero quando si sia limitata a contestarne esplicitamente e specifica- mente taluni soltanto, evidenziando in tal modo il proprio non interesse ad un accertamento degli altri (cfr. Cass. n. 9741 del 2002 e Cass. n. 23862 del
2020). Una circostanza dedotta da una parte, dunque, può ritenersi “pacifi- ca” soltanto se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se que- sta, pur non contestandola in modo specifico, abbia improntato la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col suo disconoscimento (cfr.
Cass. n. 23816 del 2010).
Neppure può sostenersi che la “non contestazione” dei fatti costituti- vi della domanda possa desumersi dalla mancata specifica contestazione dei conteggi prodotti dal ricorrente.
È noto che nel rito del lavoro la negazione del titolo degli emolu- menti pretesi e l'affermazione dell'erroneità della corrispondente quantifi- cazione operano su piani distinti, perché la contestazione dell'esattezza del
- 8 - calcolo ha una sua funzione autonoma rispetto alla contestazione dell'esistenza del titolo, tant'è che – secondo l'ormai pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità – la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva, quantunque il convenuto abbia contestato in radice la sussistenza del credito (cfr. ex multis Cass. n. 4051 del 2011, Cass. n. 10116 del 2015 e Cass. n. 29236 del 2017). Si è anche precisato (v. in particolare Cass. n. 20998 del 2019) che, nei procedimenti che seguono il rito del lavoro, «il principio di non contestazione, con ri- guardo ai conteggi elaborati dal ricorrente ai fini della quantificazione del credito oggetto della domanda, impone la distinzione tra la componente fat- tuale e quella normativa dei calcoli, nel senso che è irrilevante la non contestazione attinente all'interpretazione della disciplina legale o con- trattuale della quantificazione, appartenendo al potere-dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fat- ti da accertare nel processo e non la loro qualificazione giuridica».
Nel caso in scrutinio è di assoluta evidenza che la mancata contesta- zione dei conteggi elaborati da non ha precluso affatto la contesta- Pt_1 Part zione, da parte della della spettanza del diritto reclamato dalla
contro
- parte, stante l'ampia argomentazione difensiva spesa al fine di dimostrare – come visto in precedenza – che l'Azienda aveva correttamente costituito il fondo destinato all'incentivazione senza addossare il pagamento dell'Irap al dipendente.
6.4. Anche in relazione alla domanda finalizzata al recupero di quan- to trattenuto dall' a titolo di tassazione ordinaria anziché separata CP_1 deve convenirsi in ordine alla correttezza del presupposto interpretativo da cui muove il ragionamento del primo Giudice.
In particolare, è condivisibile la decisione di prendere le mosse dai principi interpretativi enunciati da Cass. n. 3581 del 2020 (relativa a com- pensi corrisposti ai giudici tributari qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), congruamente sintetizzati nella sentenza impu- gnata nel senso che, per potersi applicare agli emolumenti arretrati per pre- stazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti il regime della c.d.
“tassazione separata” di cui all'art. 17 del Tuir, è necessario che concorrano i seguenti presupposti: 1) deve trattarsi, per l'appunto, di emolumenti “arre- trati”, cioè riferibili ad anni precedenti rispetto a quello nel quale sono per- cepiti;
2) i proventi devono essere percepiti in ritardo per effetto di ragioni di carattere giuridico, consistenti nel sopraggiungere di norme di legge, di sentenze, di provvedimenti amministrativi, oppure per effetto “di altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti” idonee a far ritenere che il ritardo
- 9 - nel pagamento non sia conseguenza di uno strumentale accordo delle parti;
3) ove la liquidazione e la corresponsione di un certo emolumento, in quanto soggette a determinate procedure, implichino necessariamente un disalli- neamento cronologico rispetto al dato di maturazione del compenso, tale ia- to assume rilevanza, come presupposto della tassazione separata, soltanto quando il ritardo non sia fisiologico ma esorbiti dalla normale dinamica del rapporto “contrattuale” cui l'emolumento accede.
È tuttavia esatto quanto sostiene l'appellante, ossia che tali principi vanno integrati con l'altro – anch'esso affermato dalla sopra citata pronun- zia di legittimità – secondo cui, allo scopo di dare concretezza, definendola in termini oggettivi, alla nozione di “ritardo fisiologico” (e dunque per stabi- lire quando il ritardo nella corresponsione valga a rendere l'emolumento
“arretrato” e quindi assoggettabile al regime di “tassazione separata”) può farsi riferimento – sulla scorta di un intervento surrogatorio del giudice ai sensi dell'art. 97 Cost. e dell'art. 1183 c.c. – al termine di 120 giorni fissato dall'art. del d.l. n. 669 del 1996 (in tema di esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni), quale idoneo spatium adimplendi da con- cedere all'amministrazione per l'approntamento dei controlli e dei mezzi fi- nanziari occorrenti al pagamento dei compensi variabili.
6.5. Ciò posto, il Tribunale di Bari ha applicato i sopra riferiti princi- pi distinguendo tra gli emolumenti di varia natura che – secondo la prospet- tazione di – sarebbero stati erroneamente assoggettati a tassazione Pt_1 più gravosa rispetto a quella effettivamente dovuta.
In particolare, quanto agli incentivi ex art. 92 del d.lgs. n. 163 del
2006, il Giudice di primo grado ha osservato che «… lo iato temporale tra
l'epoca di maturazione dei compensi ed epoca di liquidazione degli stessi appare fisiologico, in quanto rispondente a precise procedure per la deter- minazione e liquidazione delle poste, in relazione agli incentivi ex art. 92
d.lgs. 163/2006». A tal fine ha richiamato il comma 5, ultimo periodo, dell'art. 92 cit., il quale prevede che «… la corresponsione della posta in oggetto è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente “previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipenden- ti” e che tanto implica la necessità di un'analisi positiva, da parte del diri- gente, di tutte le attività svolte dal dipendente (e quindi in epoca posteriore rispetto alla loro esecuzione)» (v. pagg. 5 e 6 della sentenza appellata).
Il Tribunale ha ritenuto, quindi, che nella specie il ritardo nel paga- mento degli incentivi di progettazione fosse da considerarsi “fisiologico”, sì da consentire di qualificare non come “arretrati” e legittimare quindi la tas- sazione ordinaria anziché quella separata, perché per la relativa liquidazione
- 10 - occorreva comunque procedere ad una valutazione da parte del dirigente delle attività svolte da In buona sostanza, il Giudice ha ritenuto Pt_1 che in relazione agli incentivi in questione il ritardo non fosse esorbitante rispetto alla normale dinamica del rapporto contrattuale intercorso fra le par- ti.
Rispetto a tale motivazione l'appellante ha rimarcato che gli incenti- vi di progettazione erano stati corrisposti con ritardi sino ad 82 mesi (v. pag.
11 dell'atto di gravame) e comunque ben oltre il termine di 120 giorni di cui all'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 indicato dalla giurisprudenza di legittimità quale idoneo lasso temporale da concedere all'amministrazione per effettua- re i controlli e approntare i mezzi finanziari occorrenti al pagamento dei compensi (v. la già citata Cass. n. 3581 del 2020; pag. 12 dell'atto di appel- lo).
In effetti, dai prospetti paga prodotti dall'appellante si evince la cor- responsione di tali emolumenti, ma non è dato comprendere a quali attività di progettazione essi erano riferiti e, quindi, non è possibile affermare con la dovuta certezza che essi siano stati corrisposti con ritardo “fisiologico” ri- spetto al tempo necessario per procedere alle necessarie procedure valutati- ve.
A giudizio della Corte, a fronte dell'allegazione – da parte di
[...]
– dell'inesatto (o meglio ritardato) adempimento dell'obbligazione Pt_1 Part retributiva sarebbe stato onere della dimostrare di aver applicato corret- tamente il trattamento fiscale sugli emolumenti dovuti al dipendente e, quindi, di aver operato le ritenute nella misura congrua. Tuttavia, l'
[...]
non ha assolto a tale onere, ma si è limitata ad affermare apoditti- CP_1 camente la sussistenza in termini astratti dei presupposti per l'applicazione della tassazione ordinaria, senza però spendere alcun argomento per spiega- re – e poi dimostrare – i motivi concreti in base ai quali nella specie il ritar- do sarebbe stato contenuto entro i limiti fisiologici di cui s'è detto.
6.6. Non dissimile ragionamento vale per la retribuzione di risultato.
Anche in relazione a tale voce retributiva il Tribunale ha osservato che la relativa corresponsione è stata disposta a seguito della valutazione dell'operato del dipendente svolta in epoca successiva all'anno di riferimen- to.
L'appellante evidenzia, invece, che il pagamento di tale retribuzione
è avvenuto oltre il termine di 120 giorni e, quindi, di per sé non potrebbe de- finirsi “fisiologico” sulla scorta del criterio individuato da Cass. n. 3581 del
2020 per le finalità sopra descritte.
- 11 - A sua volta, l' sostiene che: a) i compensi erogati a titolo di Pt_2
“risultato”, come previsto dalla delibera n. 126 del 31 gennaio 2019, seguo- no il sistema di misurazione e valutazione delle performance; b) ciascun ci- clo di valutazione «comincia all'inizio dell'anno e termina con la fase di
Valutazione di prima istanza da effettuarsi, di norma, entro il 10 giugno dell'anno successivo, riscontrando ritardi fisiologici rispetto ai tempi tecni- ci» (v. pag. 5 della memoria di costituzione in primo grado e pag. 6 della memoria di costituzione in appello).
L'anodina locuzione “riscontrando ritardi fisiologici rispetto ai tempi tecnici” allude evidentemente al fatto che la procedura di valutazione delle performance dei dipendenti non si esaurisce nei tempi previsti, ossia entro il
10 giugno dell'anno successivo. In ogni caso, è evidente che in questo modo Part l' si sottrae all'onere probatorio a suo carico, ossia quello di dimostrare che il pagamento degli emolumenti a titolo di retribuzione di risultato, paci- ficamente avvenuta in un periodo d'imposta successivo a quello a cui si rife- riscono, sia dovuto a cause “non giuridiche” (ovvero cause diverse da leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti) che hanno determinato un ritardo “fisiologico”, cioè causalmente correlato all'espletamento delle ordinarie procedure previste per la quantificazione e la liquidazione.
In questo senso si è espressa anche l'Agenzia delle Entrate, la quale
– chiamata a dare risposta ad un quesito posto da un ente pubblico economi- co in ordine al regime da applicare, fra gli altri, ad un compenso incentivan- te la produttività – ha chiarito che, «indipendentemente dalla complessità dell'iter di liquidazione, è sufficiente che in presenza e in attuazione di con- tratto collettivo, anche decentrato, l'erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l'applicazione della tas- sazione separata» (v. risposta n. 223 del 29 marzo 2021).
Anche in relazione a tale capo della domanda, quindi, la decisione del Tribunale di Bari non può essere condivisa.
6.7. Diverso è il discorso quanto ai compensi di pronta disponibilità.
In relazione a tale capo della domanda il Tribunale ha motivato il ri- getto della domanda per radicale mancanza di prova. Così si legge a pag. 6 della sentenza appellata: «In relazione ai compensi per la pronta disponibi- lità, poi, non è possibile, più in radice, ritenere che si sia al cospetto di “ar- retrati” posto che, dall'esame della documentazione in atti, non è possibile ritenere in relazione in quali annualità tali poste sarebbero state maturate e in quali annualità tali poste sarebbero state percepite».
- 12 - A fronte di tale decisivo – e condivisibile – rilievo nulla l'appellante ha obiettato. Nell'atto di gravame non vi è alcuna deduzione specifica in grado di chiarire in relazione a quali annualità sarebbero maturati i compen- si di disponibilità di cui si discute. A fronte di tali vaghe allegazioni è dun- que impossibile stabilire se anche in relazione a tali compensi è da ritenersi corretto il regime di tassazione invocato da con la conseguenza Pt_1 che sotto tale aspetto la pretesa non può trovare accoglimento.
6.8. I rilievi che precedono hanno reso necessario disporre c.t.u. con- tabile allo scopo di quantificare le somme dovute all'ing. per ef- Pt_1 fetto dell'applicazione del regime fiscale della tassazione separata in rela- zione agli incentivi per la progettazione ex art. 92 del d.lgs. n. 163 del 2006
e alla retribuzione di risultato.
Ausiliario della Corte è stato nominato il dr. al qua- Persona_1 le è stato conferito il seguente quesito: «voglia il c.t.u., esperito preventiva- mente il tentativo di conciliazione della lite, quantificare le somme even- tualmente spettanti all'ing. a titolo di differenze fra le trattenute Pt_1 operate dall' mediante applicazione della tassazione or- Controparte_1 dinaria e le trattenute calcolate sulla scorta del criterio della tassazione c.d. separata ex art. 17 del Tuir sui soli importi percepiti da a titolo di Pt_1 incentivi alla progettazione ai sensi del d.lgs. n. 163 del 2006 e di retribu- zione di risultato (con esclusione, quindi, dei compensi per pronta disponi- bilità); compia il c.t.u. ogni altro accertamento utile a fini di causa».
Il dr. ha dato corso al mandato ricevuto mediante un elaborato Per_1 tecnico accurato e immune da vizi sul piano squisitamente logico, sicché le relative conclusioni possono essere collocate a fondamento della presente decisione.
In particolare, il c.t.u. ha così concluso la bozza del suo elaborato:
«Come riportato schematicamente nell'allegato A, le somme percepite dall'ing. a titolo di incentivi alla progettazione ai sensi Parte_1 del d.lgs. n. 163 del 2006 e di retribuzione di risultato (con esclusione dei compensi per pronta disponibilità) nel periodo 2007 – 2018, ammontano a complessivi € 436.509,51. Come evidenziato nell'elaborato peritale, dette somme sono state tutte sottoposte al regime della tassazione ordinaria IR-
PEF. Conseguentemente spetta all'appellante – ing. – Parte_1 la somma complessiva di € 21.209,48 a titolo di differenze fra le trattenute operate dall' mediante applicazione della tassazione or- Controparte_1 dinaria IRPEF e le trattenute calcolate sulla scorta del criterio della tassa- zione c.d. “separata” -ex art. 17 del Tuir-, maturata nel periodo 1.1.2007 –
31.12.2018, sulla somma complessiva pari a € 436.509,51».
- 13 - A seguito delle osservazioni delle parti il dr. ha poi modificato Per_1 le conclusioni cui era giunto, così definitivamente precisate: «Come riporta- to schematicamente nell'allegato A1, le somme percepite dall'ing.
[...]
a titolo di incentivi alla progettazione ai sensi del d.lgs. n. 163 CP_4 del 2006 e di retribuzione di risultato (con esclusione dei compensi per pronta disponibilità) nel periodo 2007 – 2018, ammontano a complessivi €
306.329,72, anziché di € 436.509,51, come precedentemente conteggiato, in quanto la somma di € 130.179,79, derivante dalla differenza dei due importi
è risultata già tassata con la metodologia della tassazione separata, così come evidenziato nei cedoloni allegati in atti. Conseguentemente spetta all'appellante – ing. - la somma complessiva di € Parte_1
14.372,66, -anziché di € 21.209,48 precedentemente conteggiata- a titolo di differenze fra le trattenute operate dall' mediante applica- Controparte_1 zione della tassazione ordinaria IRPEF e le trattenute calcolate sulla scorta del criterio della tassazione c.d. “separata” -ex art. 17 del Tuir-, maturata nel periodo 1.1.2007 -31.12.2018, sulla somma complessiva pari a €
306.329,72».
Nella nota depositata telematicamente il 1° aprile 2025 (cioè dopo il deposito dell'elaborato peritale definitivo) l'appellante ha riproposto le os- servazioni già sottoposte al consulente con cui aveva chiesto l'inserimento nel conteggio dei compensi arretrati indicati nei cedoloni 2007 e 2008 con la voce “Consulenza soggetta ad Irap” rispettivamente dell'importo di
101.039,85 euro e di 25.185,95 euro. A tale proposito La deduce che, Pt_1 in realtà, egli non aveva mai svolto attività di consulenza (né avrebbe potuto farlo, vista la sua qualità di pubblico dipendente), sicché gli importi in que- stione erano da ritenersi incentivi per la progettazione corrisposti ex lege n.
109 del 1994. A suo dire, pertanto, tali importi dovevano essere comunque assoggettati a tassazione separata, per cui gli spettava la somma di
23.459,42 euro già calcolata dal c.t.u. (in effetti, va dato atto che il consu- lente ha ritenuto di effettuare un calcolo alternativo per ragioni di economia processuale).
Le riportate osservazioni non possono trovare accoglimento.
Innanzitutto, esse sono manifestamente tardive, perché l'indicazione
“Consulenza soggetta ad Irap” emerge dai cedoloni già prodotti dallo stesso ricorrente all'atto della costituzione in giudizio e, pertanto, la parte interes- sata avrebbe potuto e dovuto dedurre che anche gli importi in questione, sebbene diversamente denominati, erano da ritenersi inclusi nella pretesa di ricalcolo. È evidente che l'allegazione dell'equivalenza tra la voce “Consu- lenza soggetta ad Irap” e la voce “Incentivi di progettazione” è idonea a
- 14 - modificare, sia pure parzialmente, il thema decidendum della lite, sicché tale deduzione non è ammissibile se formulata per la prima volta in grado d'appello e, peraltro, solamente all'esito dell'istruttoria tecnica.
In secondo luogo, la documentazione prodotta unitamente alla nota depositata il 1° aprile 2025 non pare affatto idonea a dimostrare la circo- stanza allegata. Tale documentazione, difatti, riguarda gli incarichi conferiti a per l'esecuzione di determinati lavori e gli importi liquidati a ti- Pt_1 tolo di incentivo ex art. 18 della l. n. 109 del 1994, ma non prova in alcun modo che la voce “Consulenza soggetta ad Irap” contenuta nei richiamati cedoloni sia in realtà da intendersi come riferita a incentivi di progettazione.
7. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere accolto nei limiti dinanzi precisati e, per l'effetto, in riforma del- la sentenza impugnata e in parzialmente accoglimento della domanda pro- posta da l' va condannata al pagamento in favore di Pt_1 Pt_2 della somma complessiva di 14.372,66 euro, pari alla Parte_1 differenza fra le trattenute operate dall' mediante applicazione della CP_1 tassazione ordinaria Irpef e le trattenute calcolate sulla scorta del criterio della tassazione c.d. “separata” ex art. 17 del Tuir in relazione agli emolu- menti corrisposti nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2018 a ti- tolo di incentivi alla progettazione ai sensi del d.lgs. n. 163 del 2006 e di re- tribuzione di risultato. A tale somma devono essere aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria nei limiti previsti dall'art. 22, comma 36, della l. n.
724 del 1994.
Resta assorbita ogni altra questione.
8. Le spese di lite – ivi comprese quelle di c.t.u. – seguono la preva- Part lente soccombenza e vanno poste, quindi, a carico della con distrazione di quelle relative al primo grado di giudizio (v. dichiarazione a pag. 6 del ri- corso ex art. 414 c.p.c.). L'accoglimento soltanto di alcuni capi della do- manda, tuttavia, giustifica la compensazione nella misura di 1/3 delle spese del doppio grado di giudizio.
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 e suc- cessive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data Parte_1
- 15 - 1.8.2023 nei confronti della avverso la sentenza emessa dal Tribu- Pt_2 nale di Bari, sezione lavoro, in data 14.2.2023, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna l' al pagamento in favore di Pt_2 della somma complessiva di 14.372,66 euro, per le cau- Parte_1 sali indicate in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei li- miti di legge dal dovuto al soddisfo;
rigetta per il resto la domanda proposta da Pt_1 condanna l' al pagamento dei 2/3 delle spese del doppio Pt_2 grado di giudizio, che liquida per l'intero in € 3.000,00 per il primo grado ed € 4.300,00 per il grado di appello, oltre rimborso forfetario per spese ge- nerali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore costituito delle spese relative al primo grado, compen- sando la restante quota di 1/3; pone definitivamente e per intero a carico della le spese di Pt_2
c.t.u. liquidate con separato decreto.
Così deciso in Bari, l'8 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Manuela Saracino
- 16 -
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa MANUELA SARACINO Presidente dr. PIETRO MASTRORILLI Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 898 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
nato il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Do- Parte_1 nato Antonucci, giusta procura depositato nel fascicolo telematico;
appellante
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Faretra, giusta procura depo- sitata nel fascicolo telematico;
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari depositato il 27 gen- naio 2021 l'ing. – dipendente della dall'8 lu- Parte_1 Pt_2 glio 1996 all'11 settembre 2017 (data del suo collocamento a riposo), ove aveva diretto anche la S.C. Ingegneria Clinica HTA (Health Technology
Assessment) – ha allegato che:
- con note PEC del 5 dicembre 2018 e del 26 gennaio 2019 aveva rappresentato all'Azienda due ordini di problematiche, chiedendone la riso- luzione in via bonaria, peraltro già inutilmente sollecitata in passato;
- 1 - - la prima problematica concerneva l'applicazione di detrazioni a ti- Part tolo di Irap, erroneamente effettuate dalla sui compensi erogatigli a tito- lo di incentivi di progettazione ex art. 92 del d.lgs. n. 163 del 2006;
- ed infatti, con riferimento alle annualità dal 2007 al 2018 gli erano stati riconosciuti tali incentivi per un totale di 405.559,44 euro (al netto de- gli oneri previdenziali ed assistenziali), ma su questo importo l' CP_1 aveva illegittimamente applicato l'Irap nella misura dell'8,5%, così gene- rando un credito in suo favore pari a 34.472,55 euro (cioè 405.559,44 x
8,5%) come risultava da prospetti riepilogativi allegati e dai cedolini relativi alle citate annualità;
- la seconda problematica riguardava l'errato assoggettamento a tas- sazione ordinaria, anziché a tassazione separata ex art. 17, comma 1 lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, dei compensi percepiti in pendenza di rapporto e riferiti ad annualità precedenti (periodi dal 2007 al 2018) rispetto a quelle di effettiva erogazione;
- per effetto di tale errore, imputabile unicamente al datore di lavoro quale sostituto d'imposta, l' aveva effettuato a nome del dipendente CP_1 indebiti pagamenti di imposte maggiori e non dovute per un importo com- plessivo di 23.757,00 euro, come da documentazione allegata;
- stante l'impossibilità di risolvere bonariamente la questione, egli era stato costretto a rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.
Sulla scorta di tali allegazioni in fatto il ricorrente ha dunque dedotto che: a) l'Irap era stata illegittimamente trattenuta sui compensi incentivanti riconosciutigli in quanto essa costituisce un onere diretto a carico del datore di lavoro, senza possibilità di trasferimento sul dipendente;
b) gli arretrati dovevano essere assoggettati a tassazione separata e non a tassazione ordi- naria, in quanto erogati oltre il 12 gennaio dell'esercizio successivo a quello in relazione al quale il compenso era maturato.
Pertanto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclu- Pt_1 sioni: «- accertare dichiarare, per le ragioni indicate nel punto sul 1) dell'esposizione in “diritto”, che la Controparte_2 ha trattenuto indebitamente le somme indicate in ricorso dovute per
[...]
IRAP e, per l'effetto, condannare la medesima alla restituzione e/o CP_1 al pagamento in favore del ricorrente di tutte le somme indebitamente trat- tenute e versate a titolo di Irap come quantificate in ricorso nella misura di
€ 34.472,55 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal giorno del dovuto all'effettivo sal- do;
- accertare e dichiarare, per le ragioni indicate nel punto sul 2) dell'esposizione in “diritto”, che la
[...]
[...]
Controparte_3 [...]
[...]
[...]
[...]
ha illegittimamente assoggettato a tassazione ordinaria, anziché a tas-
[...] sazione separata, gli emolumenti corrisposti al ricorrente come indicati in ricorso, determinando un indebito pagamento di IRPEF e, per l'effetto, condannare la medesima Azienda alla restituzione e/o al pagamento in fa- vore del ricorrente di tutte le somme indebitamente trattenute e versate a ti- tolo di Irpef come quantificate in ricorso nella misura di € 23.757,00 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalu- tazione monetaria, dal giorno del dovuto all'effettivo saldo …».
2. Tardivamente costituitasi in giudizio, l' ha chiesto il riget- Pt_2 to del ricorso evidenziando che: I) quanto all'Irap, sulla scorta della norma- tiva che disciplina la materia, come interpretata dalla giurisprudenza conta- bile, per la quantificazione dei fondi per l'incentivazione dovevano essere accantonate, rendendole indisponibili, le somme dovute dall'ente per oneri fiscali (e quindi a titolo di Irap); così quantificati i fondi, i compensi dove- vano essere corrisposti al netto degli oneri assicurativi e previdenziali e di quelli riflessi, con esclusione quindi dell'Irap; II) quanto alla tassazione de- gli emolumenti arretrati, i compensi erogati a titolo di “risultato” seguivano il sistema di misurazione e valutazione delle performance, ma ciascun ciclo di valutazione terminava, di norma, entro il 10 giugno dell'anno successivo;
di conseguenza, trattandosi di emolumenti corrisposti con ritardi fisiologici, essi erano soggetti a tassazione ordinaria e non separata.
3. A seguito di istruttoria squisitamente documentale il Tribunale di
Bari ha rigettato il ricorso proposto da e compensato per intero le Pt_1 spese di lite.
In sintesi, a fondamento della decisione il Giudice di prime cure ha osservato che:
A) quanto alla domanda relativa alle trattenute operate a titolo di
Irap, come affermato dalla Corte di appello di Roma in un precedente relati- vo ad un caso analogo, l'amministrazione deve preventivamente procedere a determinare, sul fondo stanziato per il progetto incentivante, la quota corri- spondente all'Irap da versare, rendendo tale quota indisponibile e procedere alla distribuzione del residuo tra i propri dipendenti. Qualora la p.a. non avesse provveduto all'accantonamento della quota Irap “a monte”, non avrebbe potuto ripartire tra i dipendenti l'intero ammontare del fondo stan- ziato, quantificato nella misura massima, ponendo in essere un atto disposi- tivo in contrasto con norma imperativa;
B) quanto alla domanda volta al recupero delle maggiori somme trat- tenute a titolo di Irpef su emolumenti di varia natura (incentivi ex art. 92 del d.lgs. n. 163 del 2006; retribuzioni di risultato;
competenze per pronta di-
- 3 - sponibilità), il ritardo nella loro corresponsione era da considerarsi “fisiolo- gico” (con conseguente assoggettamento a tassazione ordinaria e non sepa- rata), in quanto: B-1) lo iato temporale tra l'epoca di maturazione degli in- centivi ex art. 92 cit. e l'epoca di liquidazione degli stessi rispondeva a pre- cise procedure per la determinazione e liquidazione delle poste;
B-2) analo- gamente, anche la retribuzione di risultato è disposta a seguito della valuta- zione dell'operato del dipendente svolta in epoca successiva all'anno di rife- rimento;
B-3) quanto alla pronta disponibilità, non era possibile ritenere che si fosse al cospetto di “arretrati”, dal momento che, dall'esame della docu- mentazione in atti, non era possibile individuare in relazione in quali annua- lità tali poste sarebbero state maturate e in quali annualità tali poste sarebbe- ro state percepite.
4. Contro la menzionata sentenza ha proposto Parte_1 appello.
L' ha resistito depositando memoria. Pt_2
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, è stata espletata c.t.u. contabile e, quindi, all'udienza dell'8 aprile 2025 la causa è stata discussa e decisa come da di- spositivo in calce trascritto.
5. Il gravame si articola in tre motivi di doglianza fra loro connessi.
5.1. Con il primo motivo censura la sentenza impugnata Pt_1 denunciando la violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115, primo comma,
167, primo comma, e 416, terzo comma, c.p.c.
L'appellante rileva che la decisione gravata non si basava sulla do- cumentazione prodotta in primo grado né sui conteggi elaborati, per nulla Part contestati dalla Quest'ultima, difatti, nella sua memoria di costituzione si era limitata a ricostruire la normativa a suo avviso applicabile, ma senza contestare i fatti presupposti dei diritti azionati e, soprattutto, senza conte- stare l'entità degli importi rivendicati ed i documenti posti a supporto delle domande.
5.2. Nel secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 2697 c.c., nonché degli artt. 112, 115, primo comma, 167, primo comma, e 416, terzo comma, c.p.c., e dell'art. 92, del d.lgs. n. 163 del 2006, oltre che dell'art. 97
Cost., e si impugna la sentenza gravata laddove ha disatteso la domanda re- lativa alla indebita applicazione dell'Irap.
Condiviso il principio – affermato dalla giurisprudenza di legittimità
– secondo cui l'Irap grava sull'amministrazione e va quindi accantonata e resa indisponibile in apposita voce di bilancio, nella doglianza si censura l'operato dell' che ha operato trattenute nella misura dell'8,5% sugli CP_1
- 4 - importi dovuti all'Ing. a titolo di incentivo per le attività di Re- Pt_1 sponsabile unico del procedimento (R.U.P.). In particolare, si rimprovera al primo Giudice di essere incorso in ultrapetizione, ipotizzando che l' Pt_2 non aveva provveduto all'accantonamento della quota Irap “a monte” e fi- nendo così per giustificare le trattenute operate dal datore di lavoro. Si os- serva che, tuttavia, ciò non era stato affatto sostenuto dall' la quale CP_1 nella propria memoria non aveva invocato il mancato accantonamento e non aveva contestato né la circostanza dedotta del dipendente di avere subito il- legittime trattenute Irap, né la relativa quantificazione e neppure la docu- mentazione prodotta a supporto della domanda.
5.3. Il terzo motivo – attinente al capo della decisione con cui è stata respinta la domanda volta al recupero delle somme trattenute a titolo di tas- sazione ordinaria anziché separata – denunzia la violazione dell'art. 2697
c.c., degli artt. 112, 115, primo comma, 167, primo comma, e 416, terzo comma, c.p.c., dell'art. 97 Cost. e, infine, degli artt. 7, 17, comma 1 lett. b),
e 51 del d.P.R. n. 917 del 1986.
Ribadito che anche in questo caso l' non aveva minimamen- CP_1 te contestato l'entità delle somme rivendicate ed i calcoli contenuti nei do- cumenti posti a fondamento della domanda, nell'atto di gravame si richiama il principio secondo cui, in generale, i redditi da lavoro dipendente sono as- soggettati al principio “di cassa” (secondo cui ad ogni anno solare corri- sponde, di regola, un'obbligazione tributaria autonoma), integrato dalla re- gola della c.d. “cassa allargata”, in base al quale i compensi di lavoro dipen- dente e assimilati, erogati entro il 12 gennaio dell'esercizio successivo, sono parificati a quelli erogati nell'anno precedente.
Si osserva, dunque, che nella specie, dopo il 12 gennaio degli anni di imposta dal 2007 al 2018, l' aveva effettuato il pagamento di emo- CP_1 lumenti riferibili ad anni d'imposta antecedenti, sicché essi erano stati ille- gittimamente assoggettati a tassazione ordinaria.
Si addebita, inoltre, alla sentenza impugnata di aver travisato il con- cetto di “ritardo fisiologico” entro cui il pagamento è assoggettato a tassa- zione ordinaria. Secondo l'appellante, difatti, nella fattispecie in esame si è in presenza di colpevole e prolungata inerzia, durata anni, nella liquidazione di quanto dovuto rispetto al momento di maturazione del compenso, giacché il pagamento era avvenuto ben oltre il termine di 120 giorni di cui all'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 utilizzato dalla Suprema Corte quale parametro og- gettivo per determinare se un ritardo possa o meno essere reputato fisiologi- co.
- 5 - 6. L'appello è parzialmente fondato e va, quindi, accolto entro i limi- ti di seguito specificati.
6.1. Iniziando la disamina dalla domanda finalizzata ad ottenere la condanna al pagamento della somma di 34.472,55 euro a titolo di Irap in thesi illegittimamente trattenuta sulle somme erogate a quali in- Pt_1 centivi di progettazione ex art. 92 del d.lgs. n. 163 del 2006, va innanzitutto ribadita la correttezza della premessa giuridica dalla quale muove la deci- sione del Tribunale, ossia che l'incentivo ex art. 92 cit. spettante al dipen- dente va calcolato al netto dell'Irap, il cui importo – a carico dell'amministrazione – dev'essere accantonato prima di procedere alla ripar- tizione.
Si tratta di principio affermato da Cass. n. 21398 del 2019 (richiama- ta nella sentenza della Corte d'appello di Roma citata nella pronuncia grava- ta), la cui massima ufficiale è la seguente: «L'incentivo, di cui all'art. 8 del- la l. n. 109 del 1994 (ora art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006), pre- visto per i dipendenti che hanno partecipato alle opere di progettazione, di- rezione o collaudo di opere pubbliche, va calcolato al netto dell'IRAP, qua- le onere posto ad esclusivo carico dell'amministrazione, tenuta al versa- mento del tributo;
tuttavia, per il principio di necessaria copertura della spesa pubblica, le amministrazioni dovranno quantificare le somme che gravano sull'ente a titolo di IRAP, rendendole indisponibili, e successiva- mente procedere alla ripartizione dell'incentivo, corrispondendo lo stesso ai dipendenti interessati al netto degli oneri assicurativi e previdenziali».
L'indirizzo si spiega in ragione del fatto che il presupposto impositi- vo dell'Irap si realizza in capo all'ente che eroga il compenso di lavoro di- pendente ed è, quindi, il soggetto passivo dell'imposta, con la conseguenza che l'onere fiscale non può gravare sul lavoratore dipendente in relazione ai compensi di natura retributiva. L'ammontare dell'imposta, dunque, non può formare oggetto di “traslazione”, nel senso che il datore di lavoro non può pretendere di porla ad esclusivo carico del dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti, e detrarla dal compenso a quest'ultimo dovuto, perché in tal caso si finirebbe per far gravare l'obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l'attività produttiva del servi- zio. Ed infatti, l'Irap presuppone «l'esercizio abituale di una attività auto- nomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovve- ro alla prestazione di servizi» (v. l'art. 2 della l. n. 446 del 1997), per cui il relativo peso non può che gravare sull'azienda e non certo sul dipendente che rende la prestazione (cfr. anche Cass. n. 20010 del 2022, concernente una fattispecie in cui si discuteva della quantificazione dei compensi spet-
- 6 - tanti a dirigenti medici in relazione all'attività libero professionale resa in regime di intra moenia).
6.2. Quanto al caso di specie, la domanda proposta da non Pt_1 può trovare ingresso giacché non v'è prova alcuna del fatto che l'Irap dovu- ta dall' sia stata “traslata” a carico del dipendente median- Controparte_1 te trattenuta del relativo ammontare sugli emolumenti corrisposti a titolo di incentivi di progettazione ex art. 92 della l. n. 163 del 2006 (prima art. 18 della l. n. 109 del 1994).
Dai numerosi prospetti paga mensili prodotti dall'odierno appellante risultano liquidati i compensi in questione, ma non emerge che sugli stessi sia stata applicata alcuna trattenuta a titolo di Irap. Si prenda ad esempio il cedolino relativo al mese di agosto del 2015: alla voce 974, cui corrisponde la descrizione “Compenso progetti L. 109/94 art. 18”, vengono riconosciute competenze per 5.272,69 euro, mentre la colonna successiva – relativa alle trattenute – è in bianco. Peraltro, anche nella parte inferiore del cedolino, ove sono specificati imponibili e ritenute, non v'è alcuna annotazione relati- va a trattenute operate dall'Azienda a titolo di Irap. Identici rilievi valgono per gli altri cedolini depositati dall'appellante.
Pure nei c.d. “cedoloni” annuali prodotti dall'appellante risultano erogati tali compensi (voce “18014”; descrizione “progetti l. 109/94 art. 18”), ma anche in questo caso non vi sono elementi per sostenere che sulle somme erogate al dipendente si stata effettuata una trattenuta a titolo di Irap.
La domanda, quindi, non può essere accolta per mancanza di prova del fatto che legittima la richiesta di condanna al pagamento della somma.
6.3. A sostegno del proprio assunto l'appellante non può utilmente invocare il principio di “non contestazione”.
Com'è noto, nel processo civile il principio di non contestazione ha per oggetto fatti storici sottesi alle domande ed alle eccezioni e non può ri- guardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (cfr. Cass. n. 6172 del 2020). L'onere di contestazione, difatti, concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di even- tuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c., ovvero di proporre – ove occorra – querela di falso (cfr. Cass. n. 3022 del 2018).
Pertanto, la circostanza che nella memoria difensiva di costituzione in primo grado l' non abbia contestato in modo specifico la docu- Pt_2 mentazione prodotta da non ha rilievo alcuno ai fini del decidere. Pt_1
Tale omissione non esclude di per sé che la resistente abbia comunque potu-
- 7 - to assumere un comportamento processuale di negazione dell'esistenza dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dalla controparte.
Piuttosto, non è affatto vero che l' non ha contestato i fatti CP_1 costitutivi del diritto azionato da ossia – con riferimento alla do- Pt_1 manda in esame – la circostanza che l'Irap sia stata trattenuta sulle somme liquidategli a titolo di incentivi di progettazione. Ed infatti, nella menzionata Part memoria l' si è difesa argomentando in ordine alla correttezza circa le modalità di determinazione del relativo fondo e soprattutto precisando – per quanto qui interessa – che le somme dovute a titolo di Irap, in quanto a cari- co del datore di lavoro, vanno preventivamente accantonate e rese indispo- nibili e che, solo una volta compiuta tale operazione, possono essere liquida- ti i compensi dovuti ai dipendenti, ovviamente al netto degli oneri assicura- tivi e previdenziali. Part È dunque evidente che, in questo modo, l' ha assunto una posi- zione manifestamente incompatibile con l'implicita ammissione della circo- stanza fattuale sottesa alla domanda proposta da giacché Pt_1
l'affermazione secondo cui essa aveva correttamente provveduto ad alimen- tare i fondi secondo le indicazioni della giurisprudenza contabile (e quindi rendendo indisponibile “a monte” l'importo corrispondente all'Irap dovuta) non è compatibile con il riconoscimento (tacito) della traslazione sul dipen- dente del peso economico dell'Irap.
Al riguardo, va ricordato che i fatti allegati da una parte possono considerarsi “pacifici”, esonerando la stessa dalla necessità di fornirne la prova, solamente quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti mede- simi, ovvero quando si sia limitata a contestarne esplicitamente e specifica- mente taluni soltanto, evidenziando in tal modo il proprio non interesse ad un accertamento degli altri (cfr. Cass. n. 9741 del 2002 e Cass. n. 23862 del
2020). Una circostanza dedotta da una parte, dunque, può ritenersi “pacifi- ca” soltanto se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se que- sta, pur non contestandola in modo specifico, abbia improntato la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col suo disconoscimento (cfr.
Cass. n. 23816 del 2010).
Neppure può sostenersi che la “non contestazione” dei fatti costituti- vi della domanda possa desumersi dalla mancata specifica contestazione dei conteggi prodotti dal ricorrente.
È noto che nel rito del lavoro la negazione del titolo degli emolu- menti pretesi e l'affermazione dell'erroneità della corrispondente quantifi- cazione operano su piani distinti, perché la contestazione dell'esattezza del
- 8 - calcolo ha una sua funzione autonoma rispetto alla contestazione dell'esistenza del titolo, tant'è che – secondo l'ormai pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità – la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva, quantunque il convenuto abbia contestato in radice la sussistenza del credito (cfr. ex multis Cass. n. 4051 del 2011, Cass. n. 10116 del 2015 e Cass. n. 29236 del 2017). Si è anche precisato (v. in particolare Cass. n. 20998 del 2019) che, nei procedimenti che seguono il rito del lavoro, «il principio di non contestazione, con ri- guardo ai conteggi elaborati dal ricorrente ai fini della quantificazione del credito oggetto della domanda, impone la distinzione tra la componente fat- tuale e quella normativa dei calcoli, nel senso che è irrilevante la non contestazione attinente all'interpretazione della disciplina legale o con- trattuale della quantificazione, appartenendo al potere-dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fat- ti da accertare nel processo e non la loro qualificazione giuridica».
Nel caso in scrutinio è di assoluta evidenza che la mancata contesta- zione dei conteggi elaborati da non ha precluso affatto la contesta- Pt_1 Part zione, da parte della della spettanza del diritto reclamato dalla
contro
- parte, stante l'ampia argomentazione difensiva spesa al fine di dimostrare – come visto in precedenza – che l'Azienda aveva correttamente costituito il fondo destinato all'incentivazione senza addossare il pagamento dell'Irap al dipendente.
6.4. Anche in relazione alla domanda finalizzata al recupero di quan- to trattenuto dall' a titolo di tassazione ordinaria anziché separata CP_1 deve convenirsi in ordine alla correttezza del presupposto interpretativo da cui muove il ragionamento del primo Giudice.
In particolare, è condivisibile la decisione di prendere le mosse dai principi interpretativi enunciati da Cass. n. 3581 del 2020 (relativa a com- pensi corrisposti ai giudici tributari qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), congruamente sintetizzati nella sentenza impu- gnata nel senso che, per potersi applicare agli emolumenti arretrati per pre- stazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti il regime della c.d.
“tassazione separata” di cui all'art. 17 del Tuir, è necessario che concorrano i seguenti presupposti: 1) deve trattarsi, per l'appunto, di emolumenti “arre- trati”, cioè riferibili ad anni precedenti rispetto a quello nel quale sono per- cepiti;
2) i proventi devono essere percepiti in ritardo per effetto di ragioni di carattere giuridico, consistenti nel sopraggiungere di norme di legge, di sentenze, di provvedimenti amministrativi, oppure per effetto “di altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti” idonee a far ritenere che il ritardo
- 9 - nel pagamento non sia conseguenza di uno strumentale accordo delle parti;
3) ove la liquidazione e la corresponsione di un certo emolumento, in quanto soggette a determinate procedure, implichino necessariamente un disalli- neamento cronologico rispetto al dato di maturazione del compenso, tale ia- to assume rilevanza, come presupposto della tassazione separata, soltanto quando il ritardo non sia fisiologico ma esorbiti dalla normale dinamica del rapporto “contrattuale” cui l'emolumento accede.
È tuttavia esatto quanto sostiene l'appellante, ossia che tali principi vanno integrati con l'altro – anch'esso affermato dalla sopra citata pronun- zia di legittimità – secondo cui, allo scopo di dare concretezza, definendola in termini oggettivi, alla nozione di “ritardo fisiologico” (e dunque per stabi- lire quando il ritardo nella corresponsione valga a rendere l'emolumento
“arretrato” e quindi assoggettabile al regime di “tassazione separata”) può farsi riferimento – sulla scorta di un intervento surrogatorio del giudice ai sensi dell'art. 97 Cost. e dell'art. 1183 c.c. – al termine di 120 giorni fissato dall'art. del d.l. n. 669 del 1996 (in tema di esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni), quale idoneo spatium adimplendi da con- cedere all'amministrazione per l'approntamento dei controlli e dei mezzi fi- nanziari occorrenti al pagamento dei compensi variabili.
6.5. Ciò posto, il Tribunale di Bari ha applicato i sopra riferiti princi- pi distinguendo tra gli emolumenti di varia natura che – secondo la prospet- tazione di – sarebbero stati erroneamente assoggettati a tassazione Pt_1 più gravosa rispetto a quella effettivamente dovuta.
In particolare, quanto agli incentivi ex art. 92 del d.lgs. n. 163 del
2006, il Giudice di primo grado ha osservato che «… lo iato temporale tra
l'epoca di maturazione dei compensi ed epoca di liquidazione degli stessi appare fisiologico, in quanto rispondente a precise procedure per la deter- minazione e liquidazione delle poste, in relazione agli incentivi ex art. 92
d.lgs. 163/2006». A tal fine ha richiamato il comma 5, ultimo periodo, dell'art. 92 cit., il quale prevede che «… la corresponsione della posta in oggetto è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente “previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipenden- ti” e che tanto implica la necessità di un'analisi positiva, da parte del diri- gente, di tutte le attività svolte dal dipendente (e quindi in epoca posteriore rispetto alla loro esecuzione)» (v. pagg. 5 e 6 della sentenza appellata).
Il Tribunale ha ritenuto, quindi, che nella specie il ritardo nel paga- mento degli incentivi di progettazione fosse da considerarsi “fisiologico”, sì da consentire di qualificare non come “arretrati” e legittimare quindi la tas- sazione ordinaria anziché quella separata, perché per la relativa liquidazione
- 10 - occorreva comunque procedere ad una valutazione da parte del dirigente delle attività svolte da In buona sostanza, il Giudice ha ritenuto Pt_1 che in relazione agli incentivi in questione il ritardo non fosse esorbitante rispetto alla normale dinamica del rapporto contrattuale intercorso fra le par- ti.
Rispetto a tale motivazione l'appellante ha rimarcato che gli incenti- vi di progettazione erano stati corrisposti con ritardi sino ad 82 mesi (v. pag.
11 dell'atto di gravame) e comunque ben oltre il termine di 120 giorni di cui all'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 indicato dalla giurisprudenza di legittimità quale idoneo lasso temporale da concedere all'amministrazione per effettua- re i controlli e approntare i mezzi finanziari occorrenti al pagamento dei compensi (v. la già citata Cass. n. 3581 del 2020; pag. 12 dell'atto di appel- lo).
In effetti, dai prospetti paga prodotti dall'appellante si evince la cor- responsione di tali emolumenti, ma non è dato comprendere a quali attività di progettazione essi erano riferiti e, quindi, non è possibile affermare con la dovuta certezza che essi siano stati corrisposti con ritardo “fisiologico” ri- spetto al tempo necessario per procedere alle necessarie procedure valutati- ve.
A giudizio della Corte, a fronte dell'allegazione – da parte di
[...]
– dell'inesatto (o meglio ritardato) adempimento dell'obbligazione Pt_1 Part retributiva sarebbe stato onere della dimostrare di aver applicato corret- tamente il trattamento fiscale sugli emolumenti dovuti al dipendente e, quindi, di aver operato le ritenute nella misura congrua. Tuttavia, l'
[...]
non ha assolto a tale onere, ma si è limitata ad affermare apoditti- CP_1 camente la sussistenza in termini astratti dei presupposti per l'applicazione della tassazione ordinaria, senza però spendere alcun argomento per spiega- re – e poi dimostrare – i motivi concreti in base ai quali nella specie il ritar- do sarebbe stato contenuto entro i limiti fisiologici di cui s'è detto.
6.6. Non dissimile ragionamento vale per la retribuzione di risultato.
Anche in relazione a tale voce retributiva il Tribunale ha osservato che la relativa corresponsione è stata disposta a seguito della valutazione dell'operato del dipendente svolta in epoca successiva all'anno di riferimen- to.
L'appellante evidenzia, invece, che il pagamento di tale retribuzione
è avvenuto oltre il termine di 120 giorni e, quindi, di per sé non potrebbe de- finirsi “fisiologico” sulla scorta del criterio individuato da Cass. n. 3581 del
2020 per le finalità sopra descritte.
- 11 - A sua volta, l' sostiene che: a) i compensi erogati a titolo di Pt_2
“risultato”, come previsto dalla delibera n. 126 del 31 gennaio 2019, seguo- no il sistema di misurazione e valutazione delle performance; b) ciascun ci- clo di valutazione «comincia all'inizio dell'anno e termina con la fase di
Valutazione di prima istanza da effettuarsi, di norma, entro il 10 giugno dell'anno successivo, riscontrando ritardi fisiologici rispetto ai tempi tecni- ci» (v. pag. 5 della memoria di costituzione in primo grado e pag. 6 della memoria di costituzione in appello).
L'anodina locuzione “riscontrando ritardi fisiologici rispetto ai tempi tecnici” allude evidentemente al fatto che la procedura di valutazione delle performance dei dipendenti non si esaurisce nei tempi previsti, ossia entro il
10 giugno dell'anno successivo. In ogni caso, è evidente che in questo modo Part l' si sottrae all'onere probatorio a suo carico, ossia quello di dimostrare che il pagamento degli emolumenti a titolo di retribuzione di risultato, paci- ficamente avvenuta in un periodo d'imposta successivo a quello a cui si rife- riscono, sia dovuto a cause “non giuridiche” (ovvero cause diverse da leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti) che hanno determinato un ritardo “fisiologico”, cioè causalmente correlato all'espletamento delle ordinarie procedure previste per la quantificazione e la liquidazione.
In questo senso si è espressa anche l'Agenzia delle Entrate, la quale
– chiamata a dare risposta ad un quesito posto da un ente pubblico economi- co in ordine al regime da applicare, fra gli altri, ad un compenso incentivan- te la produttività – ha chiarito che, «indipendentemente dalla complessità dell'iter di liquidazione, è sufficiente che in presenza e in attuazione di con- tratto collettivo, anche decentrato, l'erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l'applicazione della tas- sazione separata» (v. risposta n. 223 del 29 marzo 2021).
Anche in relazione a tale capo della domanda, quindi, la decisione del Tribunale di Bari non può essere condivisa.
6.7. Diverso è il discorso quanto ai compensi di pronta disponibilità.
In relazione a tale capo della domanda il Tribunale ha motivato il ri- getto della domanda per radicale mancanza di prova. Così si legge a pag. 6 della sentenza appellata: «In relazione ai compensi per la pronta disponibi- lità, poi, non è possibile, più in radice, ritenere che si sia al cospetto di “ar- retrati” posto che, dall'esame della documentazione in atti, non è possibile ritenere in relazione in quali annualità tali poste sarebbero state maturate e in quali annualità tali poste sarebbero state percepite».
- 12 - A fronte di tale decisivo – e condivisibile – rilievo nulla l'appellante ha obiettato. Nell'atto di gravame non vi è alcuna deduzione specifica in grado di chiarire in relazione a quali annualità sarebbero maturati i compen- si di disponibilità di cui si discute. A fronte di tali vaghe allegazioni è dun- que impossibile stabilire se anche in relazione a tali compensi è da ritenersi corretto il regime di tassazione invocato da con la conseguenza Pt_1 che sotto tale aspetto la pretesa non può trovare accoglimento.
6.8. I rilievi che precedono hanno reso necessario disporre c.t.u. con- tabile allo scopo di quantificare le somme dovute all'ing. per ef- Pt_1 fetto dell'applicazione del regime fiscale della tassazione separata in rela- zione agli incentivi per la progettazione ex art. 92 del d.lgs. n. 163 del 2006
e alla retribuzione di risultato.
Ausiliario della Corte è stato nominato il dr. al qua- Persona_1 le è stato conferito il seguente quesito: «voglia il c.t.u., esperito preventiva- mente il tentativo di conciliazione della lite, quantificare le somme even- tualmente spettanti all'ing. a titolo di differenze fra le trattenute Pt_1 operate dall' mediante applicazione della tassazione or- Controparte_1 dinaria e le trattenute calcolate sulla scorta del criterio della tassazione c.d. separata ex art. 17 del Tuir sui soli importi percepiti da a titolo di Pt_1 incentivi alla progettazione ai sensi del d.lgs. n. 163 del 2006 e di retribu- zione di risultato (con esclusione, quindi, dei compensi per pronta disponi- bilità); compia il c.t.u. ogni altro accertamento utile a fini di causa».
Il dr. ha dato corso al mandato ricevuto mediante un elaborato Per_1 tecnico accurato e immune da vizi sul piano squisitamente logico, sicché le relative conclusioni possono essere collocate a fondamento della presente decisione.
In particolare, il c.t.u. ha così concluso la bozza del suo elaborato:
«Come riportato schematicamente nell'allegato A, le somme percepite dall'ing. a titolo di incentivi alla progettazione ai sensi Parte_1 del d.lgs. n. 163 del 2006 e di retribuzione di risultato (con esclusione dei compensi per pronta disponibilità) nel periodo 2007 – 2018, ammontano a complessivi € 436.509,51. Come evidenziato nell'elaborato peritale, dette somme sono state tutte sottoposte al regime della tassazione ordinaria IR-
PEF. Conseguentemente spetta all'appellante – ing. – Parte_1 la somma complessiva di € 21.209,48 a titolo di differenze fra le trattenute operate dall' mediante applicazione della tassazione or- Controparte_1 dinaria IRPEF e le trattenute calcolate sulla scorta del criterio della tassa- zione c.d. “separata” -ex art. 17 del Tuir-, maturata nel periodo 1.1.2007 –
31.12.2018, sulla somma complessiva pari a € 436.509,51».
- 13 - A seguito delle osservazioni delle parti il dr. ha poi modificato Per_1 le conclusioni cui era giunto, così definitivamente precisate: «Come riporta- to schematicamente nell'allegato A1, le somme percepite dall'ing.
[...]
a titolo di incentivi alla progettazione ai sensi del d.lgs. n. 163 CP_4 del 2006 e di retribuzione di risultato (con esclusione dei compensi per pronta disponibilità) nel periodo 2007 – 2018, ammontano a complessivi €
306.329,72, anziché di € 436.509,51, come precedentemente conteggiato, in quanto la somma di € 130.179,79, derivante dalla differenza dei due importi
è risultata già tassata con la metodologia della tassazione separata, così come evidenziato nei cedoloni allegati in atti. Conseguentemente spetta all'appellante – ing. - la somma complessiva di € Parte_1
14.372,66, -anziché di € 21.209,48 precedentemente conteggiata- a titolo di differenze fra le trattenute operate dall' mediante applica- Controparte_1 zione della tassazione ordinaria IRPEF e le trattenute calcolate sulla scorta del criterio della tassazione c.d. “separata” -ex art. 17 del Tuir-, maturata nel periodo 1.1.2007 -31.12.2018, sulla somma complessiva pari a €
306.329,72».
Nella nota depositata telematicamente il 1° aprile 2025 (cioè dopo il deposito dell'elaborato peritale definitivo) l'appellante ha riproposto le os- servazioni già sottoposte al consulente con cui aveva chiesto l'inserimento nel conteggio dei compensi arretrati indicati nei cedoloni 2007 e 2008 con la voce “Consulenza soggetta ad Irap” rispettivamente dell'importo di
101.039,85 euro e di 25.185,95 euro. A tale proposito La deduce che, Pt_1 in realtà, egli non aveva mai svolto attività di consulenza (né avrebbe potuto farlo, vista la sua qualità di pubblico dipendente), sicché gli importi in que- stione erano da ritenersi incentivi per la progettazione corrisposti ex lege n.
109 del 1994. A suo dire, pertanto, tali importi dovevano essere comunque assoggettati a tassazione separata, per cui gli spettava la somma di
23.459,42 euro già calcolata dal c.t.u. (in effetti, va dato atto che il consu- lente ha ritenuto di effettuare un calcolo alternativo per ragioni di economia processuale).
Le riportate osservazioni non possono trovare accoglimento.
Innanzitutto, esse sono manifestamente tardive, perché l'indicazione
“Consulenza soggetta ad Irap” emerge dai cedoloni già prodotti dallo stesso ricorrente all'atto della costituzione in giudizio e, pertanto, la parte interes- sata avrebbe potuto e dovuto dedurre che anche gli importi in questione, sebbene diversamente denominati, erano da ritenersi inclusi nella pretesa di ricalcolo. È evidente che l'allegazione dell'equivalenza tra la voce “Consu- lenza soggetta ad Irap” e la voce “Incentivi di progettazione” è idonea a
- 14 - modificare, sia pure parzialmente, il thema decidendum della lite, sicché tale deduzione non è ammissibile se formulata per la prima volta in grado d'appello e, peraltro, solamente all'esito dell'istruttoria tecnica.
In secondo luogo, la documentazione prodotta unitamente alla nota depositata il 1° aprile 2025 non pare affatto idonea a dimostrare la circo- stanza allegata. Tale documentazione, difatti, riguarda gli incarichi conferiti a per l'esecuzione di determinati lavori e gli importi liquidati a ti- Pt_1 tolo di incentivo ex art. 18 della l. n. 109 del 1994, ma non prova in alcun modo che la voce “Consulenza soggetta ad Irap” contenuta nei richiamati cedoloni sia in realtà da intendersi come riferita a incentivi di progettazione.
7. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere accolto nei limiti dinanzi precisati e, per l'effetto, in riforma del- la sentenza impugnata e in parzialmente accoglimento della domanda pro- posta da l' va condannata al pagamento in favore di Pt_1 Pt_2 della somma complessiva di 14.372,66 euro, pari alla Parte_1 differenza fra le trattenute operate dall' mediante applicazione della CP_1 tassazione ordinaria Irpef e le trattenute calcolate sulla scorta del criterio della tassazione c.d. “separata” ex art. 17 del Tuir in relazione agli emolu- menti corrisposti nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2018 a ti- tolo di incentivi alla progettazione ai sensi del d.lgs. n. 163 del 2006 e di re- tribuzione di risultato. A tale somma devono essere aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria nei limiti previsti dall'art. 22, comma 36, della l. n.
724 del 1994.
Resta assorbita ogni altra questione.
8. Le spese di lite – ivi comprese quelle di c.t.u. – seguono la preva- Part lente soccombenza e vanno poste, quindi, a carico della con distrazione di quelle relative al primo grado di giudizio (v. dichiarazione a pag. 6 del ri- corso ex art. 414 c.p.c.). L'accoglimento soltanto di alcuni capi della do- manda, tuttavia, giustifica la compensazione nella misura di 1/3 delle spese del doppio grado di giudizio.
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 e suc- cessive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data Parte_1
- 15 - 1.8.2023 nei confronti della avverso la sentenza emessa dal Tribu- Pt_2 nale di Bari, sezione lavoro, in data 14.2.2023, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna l' al pagamento in favore di Pt_2 della somma complessiva di 14.372,66 euro, per le cau- Parte_1 sali indicate in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei li- miti di legge dal dovuto al soddisfo;
rigetta per il resto la domanda proposta da Pt_1 condanna l' al pagamento dei 2/3 delle spese del doppio Pt_2 grado di giudizio, che liquida per l'intero in € 3.000,00 per il primo grado ed € 4.300,00 per il grado di appello, oltre rimborso forfetario per spese ge- nerali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore costituito delle spese relative al primo grado, compen- sando la restante quota di 1/3; pone definitivamente e per intero a carico della le spese di Pt_2
c.t.u. liquidate con separato decreto.
Così deciso in Bari, l'8 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Manuela Saracino
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