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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 06/10/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 518/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Altre ipotesi di ha pronunciato la seguente responsabilità
S E N T E N Z A extracontrattuale non nella causa civile n. 518/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del ricomprese nelle altre
24/09/2025, promossa materie.
[...]
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giovanni Sarnataro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Napoli via Posillipo n. 382, giusta delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), con sede legale in Trieste, in persona Controparte_1 P.IVA_1 pagina 1 di 15 dei legali rappresentanti pro tempore dott. in forza della procura CP_2
in data 3.7.2023 per atto notaio dott. di Milano, n. 59203 rep., n. Persona_1
27860 racc. e dott. in forza della procura del 3.7.2023 per atto Persona_2
notaio dott. di Milano, n. 59197 rep., n. 27854 racc., assistita e Persona_1
difesa dall'avvocato Beniamino Aliberti del foro di Bergamo ed elettivamente domiciliata presso il suo Bergamo, Largo Lezzara n. 2, giusta delega in atti;
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), CP_3 C.F._2 CP_4
(C.F. );
[...] C.F._3
APPELLATI CONTUMACE
In punto: Appello alla sentenza N. 2716/2022 emessa dal Tribunale di
Bergamo pubblicata in data 15.12.2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Codesta difesa conclude affinché la Corte di Appello adita Voglia contrariis
reiectis così provvedere :
riformare la sentenza n. 2716/2022 pubblicata in data 15/12/2022 dal Tribunale
di Bergamo - III sez. civile – dott.ssa Francesca Bresciani e, per l'effetto
In via preliminare: in riforma della impugnata sentenza accertare e dichiarare il difetto di motivazione della sentenza in relazione ai punti da 1 a 9 come sopra indicati;
pagina 2 di 15 - in ogni caso in riforma dell'impugnata sentenza accertare e dichiarare erronea o arbitraria la valutazione dei mezzi istruttori raccolti nel giudizio di primo grado;
- per effetto in riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità di quale proprietario del motociclo CP_3
HA SO Tg. AC25307 nella causazione del sinistro stradale per cui fu il giudizio di primo grado con i conseguenti provvedimenti di legge;
- per effetto quindi condannare gli odierni appellati e CP_3 CP_1
già convenuti in primo grado nelle rispettive qualità ed in solido tra di loro
[...]
al risarcimento per le lesioni patite dal sig. nel sinistro per cui è causa e Pt_1
nella misura ritenuta di giustizia sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio medico legale espletata in primo grado;
In via subordinata: in riforma dell'impugnata sentenza accertare e dichiarare l'applicabilità dell'art. 2054 c.c. non essendovi dubbio sull'accadimento dell'
occorso sinistro tra le parti in causa con l'adozione di ogni provvedimento di legge anche in ordine alla graduazione delle responsabilità e condannare i convenuti/appellati in solido e nelle rispettive qualità al risarcimento dei danni per le lesioni patite dal sig. nel sinistro per cui è causa nella misura Pt_1
ritenuta di giustizia;
- alla riforma della impugnata sentenza, dovrà seguire, come è giusto, un diverso regolamento delle spese processuali che condanni i convenuti soccombenti in solido al pagamento delle spese di giudizio e per l'effetto condannare tali pagina 3 di 15 convenuti in solido alla refusione di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato per fattone anticipo ex. art. 93 c.p.c.
Per parte appellata:
In via preliminare: respingersi l'appello proposto da perché Parte_1
inammissibile e manifestamente infondato, confermando integralmente la sentenza n. 2716/22 del Tribunale di Bergamo, sez. III civile, emessa e depositata in data 15.12.2022.
Nel merito: respingersi l'appello proposto dal sig. in quanto Parte_1
totalmente infondato, confermando integralmente la sentenza n. 2716/22 del
Tribunale di Bergamo, sez. III civile, emessa e depositata in data 15.12.2022.
In ogni caso: Spese e compensi del presente grado di giudizio interamente rifusi.
In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di prove richiesta da controparte nel proprio atto d'appello, perché del tutto superflue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 12.12.2016, conveniva Parte_1
innanzi al Tribunale di Bergamo , e CP_3 Controparte_4 CP_1
esponendo:
[...]
- che in data 25.03.2015 il deducente era alla guida del proprio motociclo
Yamaha tg. DZ23121 assicurato con intento a percorrere Via CP_5
UL AR in Fuorigrotta (NA) allorquando veniva tamponato dal motociclo pagina 4 di 15 HA SO tg AC25307 assicurato con di proprietà di CP_1 CP_3
e condotto da;
[...] Controparte_4
- che la responsabilità del sinistro era da ascrivere a che non Controparte_4
aveva mantenuto la dovuta distanza di sicurezza, come emergeva anche dalla deposizione testimoniale di;
Testimone_1
- che a seguito dell'incidente aveva subito lesioni personali, tra cui la frattura scomposta della tibia e del perone necessitante di successivo intervento chirurgico;
- che la propria compagnia aveva offerto solo € 1.500 per il danno al mezzo, ma poi aveva rimesso la pratica a in quanto il danno biologico Controparte_1
permanente era superiore al 9%;
- che, infine, i postumi permanenti erano quantificabili nella misura del 15%,
con importante invalidità temporanea, era residuato un deficit di motricità e mobilità a carico dell'arto inferiore in sede distale e deficit della sensibilità
interessante il dorso del piede e il versante antero-laterale del piede destro, dita incluse.
Si costituiva solo che resisteva. Allegava che era davvero Controparte_1
incredibile che, in presenza di un ferito con frattura scomposta, nessuna autorità
fosse intervenuta e che, nonostante le lesioni, l'attore avesse avuto la lucidità di firmare il modulo di constatazione amichevole;
che la deducente non aveva avuto la possibilità di visionare il motociclo del proprio assicurato in CP_3
quanto alienato;
contestava il quantum e la ricorrenza dei presupposti per pagina 5 di 15 concedere la personalizzazione del danno.
La lite era istruita con l'escussione del teste e con due Testimone_1
consulenze, la prima di natura cinematica, affidata all'ing. e Persona_3
la seconda medico legale finalizzata ad accertare le lesioni patite dall'attore,
affidata al dott. . Persona_4
All'esito, il giudice adito rigettava la domanda assumendo che la tesi attorea non aveva trovato adeguato riscontro alla luce degli esiti della consulenza cinematica in quanto mancava ogni possibilità di verificare la corrispondenza tra l'entità e la conformazione dei danni riportati dai mezzi coinvolti;
che il modulo CAI non era attendibile e probante in merito all'effettiva verificazione del sinistro in assenza di fotografie e della possibilità di verificare i danni ai mezzi coinvolti e che troppo imprecisa e generica era la deposizione del teste Testimone_1
che aveva riferito di trovarsi sul marciapiede e dunque in una posizione in cui difficilmente poteva aver assistito al tamponamento. L'attore era altresì
condannato a rifondere le spese di lite.
proponeva appello a cui resisteva Parte_1 Controparte_1 CP_4
e rimanevano contumaci anche in questo grado.
[...] CP_3
La causa era rinviata all'udienza del 24.09.2025 ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante censura la sentenza per aver fatto pagina 6 di 15 malgoverno delle istanze istruttorie. Allega che nel tamponamento tra due veicoli deve presumersi la responsabilità del soggetto che tampona e dunque è
irrilevante stabilire se l'appellante avesse o meno rallentato la sua marcia;
che le fotografie non erano state scattate in quanto il danneggiato era stato trasportato in ospedale da un mezzo privato anche in ragione dei lunghi tempi di attesa a
Napoli per l'arrivo dell'autoambulanza; che l'intervento delle forze dell'ordine sarebbe stato irrilevante e, in ogni caso, fatto non imputabile al danneggiato;
che invero il proprio motociclo era stato ispezionato e la sua compagnia assicuratrice aveva versato l'indennizzo; che il consulente si era limitato ad affermare CP_5
che non vi erano elementi per configurare una dinamica come quella indicata da parte attrice, ma che neppure esistevano elementi per escluderla;
che il testimone sul quale non erano stati allegati elementi per ritenerlo falso o Tes_1
inattendibile, aveva deposto in modo chiaro e riferito del tamponamento e,
infine, che il conducente non si era presentato a rendere l'interrogatorio CP_4
formale con tutte le conseguenze di cui all'art. 232 c.p.c.
Con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza per mancata applicazione, in via subordinata, dell'art. 2054 cpv. c.c., ossia la presunzione di pari colpa nel caso in cui non sia possibile accertare l'esatta dinamica del fatto.
Il primo motivo, con conseguente assorbimento del secondo, è fondato.
È documentato che in data 25.03.2015 nato a [...] il Parte_1
15.10.1972 e ivi residente in via Aruta veniva ricoverato presso l'Azienda
Ospedaliera Cardarelli di Napoli, a seguito di frattura della tibia e del malleolo pagina 7 di 15 peroneale a destra e, nelle dichiarazioni rese al personale sanitario, lo stesso riferiva che le lesioni erano state cagionate da un sinistro mentre conduceva il suo scooter in Napoli, località Fuorigrotta, in via UL AR.
Agli atti vi sono poi le cartelle cliniche attestanti tutto il lungo decorso clinico.
Nella sua citazione del 2016, dopo il fallimento della negoziazione assistita,
l'attore spiegava che in data 25.03.2015, intento a percorrere la via UL
AR di Fuorigrotta a bordo del suo motociclo Yamaha tg DZ23121 assicurato con era stato tamponato dal motociclo HA SO AC25307 di CP_5
proprietà di , ma condotto da e assicurato con CP_3 Controparte_4
Controparte_1
A corredo, produceva il modulo di constatazione amichevole e copia della dichiarazione testimoniale del teste oculare , nonché tutte le Testimone_1
cartelle cliniche e gli scontrini attestanti le spese mediche sostenute.
Nel citato verbale di constatazione, regolarmente sottoscritto da entrambi i conducenti, , dopo aver dato atto che il proprietario del mezzo era CP_4
e fornito gli estremi della polizza, barrava la casella n. 8 “ CP_3
tamponava procedendo nello stesso senso di marcia e nella stessa fila”.
Nel corso dell'udienza del 6.06.2018, il teste qualificatosi Testimone_1
come operaio e indifferente, confermava che si trovava a percorrere la via UL
AR sul lato marciapiede in prossimità di un ufficio postale e testualmente riferiva “vedevo la moto HA SO tamponare lo scooter Yamaha …”.
Il conducente non si presentava rendere l'interrogatorio formale, CP_4
pagina 8 di 15 nonostante la regolare notifica del verbale.
Orbene, alla luce di queste risultanze probatorie, a giudizio della Corte, esiste la prova del fatto storico del tamponamento per come descritto in citazione.
Come noto, l'art. 143 comma 2 d.lgs. 209/20005 è chiaro nell'affermare che la constatazione amichevole di incidente sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa dell'assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate sul modulo. La presunzione è finalizzata ad un intento deflativo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde di colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. La
previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che l'assicurazione possa superarla fornendo la relativa prova e detto onere ricade appunto sulla società di assicurazioni e non del danneggiato (cfr. Cass.
3.06.2024 n. 15431).
Detta prova non è stata data da la quale si è limitata a Controparte_1
rappresentare delle incongruenze o delle possibili anomalie (quali appunto il mancato intervento della polizia stradale o il fatto che sia stato condotto Pt_1
in ospedale con mezzi privati) che invero costituiscono suggestioni inidonee a costituire quella prova contraria necessaria per vincere la confessione stragiudiziale emergente dal modulo di constatazione amichevole e il valore probatorio della deposizione testimoniale.
pagina 9 di 15 La circostanza di non aver potuto visionare il motociclo del suo assicurato non è fatto che possa essere ascritto all'attore, il quale di converso ha CP_3
consentito alla sua compagnia la visione del mezzo incidentato e da CP_5
questa ha ottenuto l'indennizzo.
Il primo giudice ha fatto malgoverno delle risultanze probatorie invertendo la regola dell'onere della prova ed andando a selezionare elementi, di valenza assolutamente neutra, per affermare che l'attore non aveva dato la piena prova dell'esistenza del sinistro.
All'uopo, la consulenza cinematica, che in assenza di rilievi era del tutto inutile disporre, nulla poteva dire in punto dinamica del fatto.
L'ing. appurava che la strada teatro del sinistro è ubicata nel Persona_3
centro abitato di Napoli in località Fuorigrotta con andamento rettilineo e dotata di calibro molto ampio;
la carreggiata è affiancata da marciapiedi rialzati che la separano dalle case ed è adibita allo scorrimento monodirezionale del traffico cittadino. Sulla scorta della deposizione, il consulente individuava la possibile dinamica che, secondo le segnature grafiche indicate nella constatazione amichevole, interessava la porzione anteriore destra del mezzo tamponante e l'estrema porzione sinistra del veicolo tamponato. Aggiungeva il consulente che la pochezza delle informazioni in atti non consentiva di affermare un nesso causale tra le conseguenze lesive del sinistro e la sua verificazione, anche se sotto il profilo meccanico non si poteva escludere in assoluto la sussistenza di effettive condizioni di compatibilità ovvero che l'incidente potesse essere pagina 10 di 15 avvenuto secondo le modalità descritte dagli interessati.
Il consulente non ha affatto escluso la verificazione dell'incidente limitandosi a sostenere di non poter rispondere al quesito, attesa la pochezza degli elementi a sua disposizione, essendo noto che per la concreta elaborazione di una perizia cinematica occorre partire dalla visione dei mezzi, dai segni di frenata, dalla verifica del possibile d'urto ricostruito sulla scorta di frammenti presenti sulla sede viaria, dalla posizione dei veicoli in stato di quiete ed altro, tutti elementi assenti nel caso concreto.
Né si può condividere l'assunto contenuto in sentenza secondo cui la deposizione non sarebbe attendibile “ … le caratteristiche dell'evento,
verificatosi in una strada notoriamente affollata e molto trafficata, potrebbero
con tutta probabilità aver causato, per la concitazione, una rappresentazione
dei fatti non veritiera”. Si tratta di argomentazioni suggestive che collidono con la chiarezza della deposizione del teste che in udienza ha Testimone_1
espressamente affermato di aver visto il tamponamento e parte convenuta non ha portato elementi per suffragare l'inattendibilità, o peggio la falsità, del teste.
In definitiva, il modulo di constatazione amichevole, della cui efficacia probatoria si è detto, e la deposizione del teste oculare, unitamente alla valutazione della circostanza che non si è presentato a rendere Controparte_4
l'interpello, rendono provata la verificazione del sinistro con le modalità indicate in citazione.
Né vi sono elementi per ritenere un concorso di colpa del danneggiato o per pagina 11 di 15 ricorrere alla presunzione di pari colpa prevista dall'art. 2054 secondo comma c.c.
Infatti, in ipotesi di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti è superata ex art. 149 C.d.S. dalla presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è
derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile (cfr. Cass. 23.10.2024 n.
27497), prova che nel caso concreto neppure è stata allegata.
Accertata pertanto la esclusiva civile responsabilità degli originari convenuti,
passando al quantum il medico legale dott. accertava che in Persona_4
occasione del sinistro aveva riportato una frattura a rima spiroide in Pt_1
sede diafisaria di tibia e in sede sovramalleolare del perone e quindi sottoposto,
in data 31.03.2015, ad intervento chirurgico con osteosintesi malleolo peroneale con filo di K e al terzo distale di tibia con fissatore esterno.
Quantificava i postumi permanenti nella misura del 14%, un periodo di inabilità
assoluta di 10 giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 173
giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di 60 giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 60.
Le spese documentate ammontano ad € 1.272,87.
Non sussistono i presupposti per la personalizzazione del danno: come noto,
l'incremento della misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme può essere incrementata dal giudice, con pagina 12 di 15 motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari che devono essere tempestivamente allegate e provate dal danneggiato (cfr. tra le molte Cass.
7.02.2025 n. 3114) – allegazioni del tutto carenti nel caso concreto.
Applicando pertanto le tabelle milanesi, a di anni 42 Parte_1
all'epoca del sinistro, competono € 44.729 a titolo di danno biologico, € 1.150
per l'invalidità temporanea totale, € 14.921,25 per l'invalidità temporanea parziale al 75%, € 3.450 per l'invalidità temporanea parziale al 50%, € 2.587,50
per l'invalidità temporanea parziale al 25% (assumendo l'importo base di € 115
al dì per il calcolo della invalidità temporanea) per un totale complessivo di €
66.837,75.
La predetta somma va devalutata all'epoca del fatto e quindi diviene € 54.830 ed incrementata delle spese mediche di € 1.272,87; sul nuovo totale di € 56.102,87
decorrono la rivalutazione e gli interessi sulla somma via via rivalutata secondo
Cass. sezioni unite 17.02.95 n. 1712, di talché ad oggi sono maturati € 12.286,13
per rivalutazione ed € 7.835 per interessi legali per una debenza totale di €
76.224 – da incrementare degli interessi legali ex art. 1224 primo comma c.c.
dalla data della sentenza (24.09.2025) al saldo.
In questi termini, in riforma della gravata sentenza, va accolta l'originaria domanda di parte attrice.
Gli appellati in solido vanno condannati in solido a pagare le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché a sostenere gli esborsi pagina 13 di 15 per le due consulenze tecniche d'ufficio disposte in primo grado delle quali non sono stati rinvenuti nel p.c.t. i decreti di liquidazione.
Il procuratore di parte appellante ha chiesto la distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2716 emessa dal
Tribunale di Bergamo in data 15.12.2022, così provvede:
- In riforma della gravata sentenza, accerta la solidale civile responsabilità di
, e per il sinistro occorso a Controparte_4 CP_3 Controparte_1 [...]
in data 25.03.2015 in Napoli e per l'effetto Parte_1
- condanna e in solido tra Controparte_4 CP_3 Controparte_1
loro, a versare a la somma di € 76.224 oltre interessi legali ex Parte_1
art. 1224 primo comma c.c. dalla data della sentenza (24.09.2025) al saldo;
- condanna e in solido tra Controparte_4 CP_3 Controparte_1
loro, a rifondere a le spese di entrambi di giudizio che Parte_1
liquida, quanto al primo grado, in € 786 per anticipazioni ed € 14.103 per compenso (di cui € 2.552 per la fase studio, € 1.628 per la fase introduttiva, €
5.670 per la fase istruttoria ed € 4.253 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, e quanto al presente grado in
€ 1.165,50 per anticipazioni ed € 9.991 per compenso (di cui € 2.977 per la fase studio, € 1.911 per la fase introduttiva ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con distrazione ex pagina 14 di 15 art. 93 c.p.c. in favore del procuratore avv. Sarnataro Giovanni dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico degli appellati in solido tra loro.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24.09.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 15 di 15
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Altre ipotesi di ha pronunciato la seguente responsabilità
S E N T E N Z A extracontrattuale non nella causa civile n. 518/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del ricomprese nelle altre
24/09/2025, promossa materie.
[...]
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giovanni Sarnataro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Napoli via Posillipo n. 382, giusta delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), con sede legale in Trieste, in persona Controparte_1 P.IVA_1 pagina 1 di 15 dei legali rappresentanti pro tempore dott. in forza della procura CP_2
in data 3.7.2023 per atto notaio dott. di Milano, n. 59203 rep., n. Persona_1
27860 racc. e dott. in forza della procura del 3.7.2023 per atto Persona_2
notaio dott. di Milano, n. 59197 rep., n. 27854 racc., assistita e Persona_1
difesa dall'avvocato Beniamino Aliberti del foro di Bergamo ed elettivamente domiciliata presso il suo Bergamo, Largo Lezzara n. 2, giusta delega in atti;
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), CP_3 C.F._2 CP_4
(C.F. );
[...] C.F._3
APPELLATI CONTUMACE
In punto: Appello alla sentenza N. 2716/2022 emessa dal Tribunale di
Bergamo pubblicata in data 15.12.2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Codesta difesa conclude affinché la Corte di Appello adita Voglia contrariis
reiectis così provvedere :
riformare la sentenza n. 2716/2022 pubblicata in data 15/12/2022 dal Tribunale
di Bergamo - III sez. civile – dott.ssa Francesca Bresciani e, per l'effetto
In via preliminare: in riforma della impugnata sentenza accertare e dichiarare il difetto di motivazione della sentenza in relazione ai punti da 1 a 9 come sopra indicati;
pagina 2 di 15 - in ogni caso in riforma dell'impugnata sentenza accertare e dichiarare erronea o arbitraria la valutazione dei mezzi istruttori raccolti nel giudizio di primo grado;
- per effetto in riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità di quale proprietario del motociclo CP_3
HA SO Tg. AC25307 nella causazione del sinistro stradale per cui fu il giudizio di primo grado con i conseguenti provvedimenti di legge;
- per effetto quindi condannare gli odierni appellati e CP_3 CP_1
già convenuti in primo grado nelle rispettive qualità ed in solido tra di loro
[...]
al risarcimento per le lesioni patite dal sig. nel sinistro per cui è causa e Pt_1
nella misura ritenuta di giustizia sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio medico legale espletata in primo grado;
In via subordinata: in riforma dell'impugnata sentenza accertare e dichiarare l'applicabilità dell'art. 2054 c.c. non essendovi dubbio sull'accadimento dell'
occorso sinistro tra le parti in causa con l'adozione di ogni provvedimento di legge anche in ordine alla graduazione delle responsabilità e condannare i convenuti/appellati in solido e nelle rispettive qualità al risarcimento dei danni per le lesioni patite dal sig. nel sinistro per cui è causa nella misura Pt_1
ritenuta di giustizia;
- alla riforma della impugnata sentenza, dovrà seguire, come è giusto, un diverso regolamento delle spese processuali che condanni i convenuti soccombenti in solido al pagamento delle spese di giudizio e per l'effetto condannare tali pagina 3 di 15 convenuti in solido alla refusione di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato per fattone anticipo ex. art. 93 c.p.c.
Per parte appellata:
In via preliminare: respingersi l'appello proposto da perché Parte_1
inammissibile e manifestamente infondato, confermando integralmente la sentenza n. 2716/22 del Tribunale di Bergamo, sez. III civile, emessa e depositata in data 15.12.2022.
Nel merito: respingersi l'appello proposto dal sig. in quanto Parte_1
totalmente infondato, confermando integralmente la sentenza n. 2716/22 del
Tribunale di Bergamo, sez. III civile, emessa e depositata in data 15.12.2022.
In ogni caso: Spese e compensi del presente grado di giudizio interamente rifusi.
In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di prove richiesta da controparte nel proprio atto d'appello, perché del tutto superflue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 12.12.2016, conveniva Parte_1
innanzi al Tribunale di Bergamo , e CP_3 Controparte_4 CP_1
esponendo:
[...]
- che in data 25.03.2015 il deducente era alla guida del proprio motociclo
Yamaha tg. DZ23121 assicurato con intento a percorrere Via CP_5
UL AR in Fuorigrotta (NA) allorquando veniva tamponato dal motociclo pagina 4 di 15 HA SO tg AC25307 assicurato con di proprietà di CP_1 CP_3
e condotto da;
[...] Controparte_4
- che la responsabilità del sinistro era da ascrivere a che non Controparte_4
aveva mantenuto la dovuta distanza di sicurezza, come emergeva anche dalla deposizione testimoniale di;
Testimone_1
- che a seguito dell'incidente aveva subito lesioni personali, tra cui la frattura scomposta della tibia e del perone necessitante di successivo intervento chirurgico;
- che la propria compagnia aveva offerto solo € 1.500 per il danno al mezzo, ma poi aveva rimesso la pratica a in quanto il danno biologico Controparte_1
permanente era superiore al 9%;
- che, infine, i postumi permanenti erano quantificabili nella misura del 15%,
con importante invalidità temporanea, era residuato un deficit di motricità e mobilità a carico dell'arto inferiore in sede distale e deficit della sensibilità
interessante il dorso del piede e il versante antero-laterale del piede destro, dita incluse.
Si costituiva solo che resisteva. Allegava che era davvero Controparte_1
incredibile che, in presenza di un ferito con frattura scomposta, nessuna autorità
fosse intervenuta e che, nonostante le lesioni, l'attore avesse avuto la lucidità di firmare il modulo di constatazione amichevole;
che la deducente non aveva avuto la possibilità di visionare il motociclo del proprio assicurato in CP_3
quanto alienato;
contestava il quantum e la ricorrenza dei presupposti per pagina 5 di 15 concedere la personalizzazione del danno.
La lite era istruita con l'escussione del teste e con due Testimone_1
consulenze, la prima di natura cinematica, affidata all'ing. e Persona_3
la seconda medico legale finalizzata ad accertare le lesioni patite dall'attore,
affidata al dott. . Persona_4
All'esito, il giudice adito rigettava la domanda assumendo che la tesi attorea non aveva trovato adeguato riscontro alla luce degli esiti della consulenza cinematica in quanto mancava ogni possibilità di verificare la corrispondenza tra l'entità e la conformazione dei danni riportati dai mezzi coinvolti;
che il modulo CAI non era attendibile e probante in merito all'effettiva verificazione del sinistro in assenza di fotografie e della possibilità di verificare i danni ai mezzi coinvolti e che troppo imprecisa e generica era la deposizione del teste Testimone_1
che aveva riferito di trovarsi sul marciapiede e dunque in una posizione in cui difficilmente poteva aver assistito al tamponamento. L'attore era altresì
condannato a rifondere le spese di lite.
proponeva appello a cui resisteva Parte_1 Controparte_1 CP_4
e rimanevano contumaci anche in questo grado.
[...] CP_3
La causa era rinviata all'udienza del 24.09.2025 ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante censura la sentenza per aver fatto pagina 6 di 15 malgoverno delle istanze istruttorie. Allega che nel tamponamento tra due veicoli deve presumersi la responsabilità del soggetto che tampona e dunque è
irrilevante stabilire se l'appellante avesse o meno rallentato la sua marcia;
che le fotografie non erano state scattate in quanto il danneggiato era stato trasportato in ospedale da un mezzo privato anche in ragione dei lunghi tempi di attesa a
Napoli per l'arrivo dell'autoambulanza; che l'intervento delle forze dell'ordine sarebbe stato irrilevante e, in ogni caso, fatto non imputabile al danneggiato;
che invero il proprio motociclo era stato ispezionato e la sua compagnia assicuratrice aveva versato l'indennizzo; che il consulente si era limitato ad affermare CP_5
che non vi erano elementi per configurare una dinamica come quella indicata da parte attrice, ma che neppure esistevano elementi per escluderla;
che il testimone sul quale non erano stati allegati elementi per ritenerlo falso o Tes_1
inattendibile, aveva deposto in modo chiaro e riferito del tamponamento e,
infine, che il conducente non si era presentato a rendere l'interrogatorio CP_4
formale con tutte le conseguenze di cui all'art. 232 c.p.c.
Con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza per mancata applicazione, in via subordinata, dell'art. 2054 cpv. c.c., ossia la presunzione di pari colpa nel caso in cui non sia possibile accertare l'esatta dinamica del fatto.
Il primo motivo, con conseguente assorbimento del secondo, è fondato.
È documentato che in data 25.03.2015 nato a [...] il Parte_1
15.10.1972 e ivi residente in via Aruta veniva ricoverato presso l'Azienda
Ospedaliera Cardarelli di Napoli, a seguito di frattura della tibia e del malleolo pagina 7 di 15 peroneale a destra e, nelle dichiarazioni rese al personale sanitario, lo stesso riferiva che le lesioni erano state cagionate da un sinistro mentre conduceva il suo scooter in Napoli, località Fuorigrotta, in via UL AR.
Agli atti vi sono poi le cartelle cliniche attestanti tutto il lungo decorso clinico.
Nella sua citazione del 2016, dopo il fallimento della negoziazione assistita,
l'attore spiegava che in data 25.03.2015, intento a percorrere la via UL
AR di Fuorigrotta a bordo del suo motociclo Yamaha tg DZ23121 assicurato con era stato tamponato dal motociclo HA SO AC25307 di CP_5
proprietà di , ma condotto da e assicurato con CP_3 Controparte_4
Controparte_1
A corredo, produceva il modulo di constatazione amichevole e copia della dichiarazione testimoniale del teste oculare , nonché tutte le Testimone_1
cartelle cliniche e gli scontrini attestanti le spese mediche sostenute.
Nel citato verbale di constatazione, regolarmente sottoscritto da entrambi i conducenti, , dopo aver dato atto che il proprietario del mezzo era CP_4
e fornito gli estremi della polizza, barrava la casella n. 8 “ CP_3
tamponava procedendo nello stesso senso di marcia e nella stessa fila”.
Nel corso dell'udienza del 6.06.2018, il teste qualificatosi Testimone_1
come operaio e indifferente, confermava che si trovava a percorrere la via UL
AR sul lato marciapiede in prossimità di un ufficio postale e testualmente riferiva “vedevo la moto HA SO tamponare lo scooter Yamaha …”.
Il conducente non si presentava rendere l'interrogatorio formale, CP_4
pagina 8 di 15 nonostante la regolare notifica del verbale.
Orbene, alla luce di queste risultanze probatorie, a giudizio della Corte, esiste la prova del fatto storico del tamponamento per come descritto in citazione.
Come noto, l'art. 143 comma 2 d.lgs. 209/20005 è chiaro nell'affermare che la constatazione amichevole di incidente sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa dell'assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate sul modulo. La presunzione è finalizzata ad un intento deflativo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde di colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. La
previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che l'assicurazione possa superarla fornendo la relativa prova e detto onere ricade appunto sulla società di assicurazioni e non del danneggiato (cfr. Cass.
3.06.2024 n. 15431).
Detta prova non è stata data da la quale si è limitata a Controparte_1
rappresentare delle incongruenze o delle possibili anomalie (quali appunto il mancato intervento della polizia stradale o il fatto che sia stato condotto Pt_1
in ospedale con mezzi privati) che invero costituiscono suggestioni inidonee a costituire quella prova contraria necessaria per vincere la confessione stragiudiziale emergente dal modulo di constatazione amichevole e il valore probatorio della deposizione testimoniale.
pagina 9 di 15 La circostanza di non aver potuto visionare il motociclo del suo assicurato non è fatto che possa essere ascritto all'attore, il quale di converso ha CP_3
consentito alla sua compagnia la visione del mezzo incidentato e da CP_5
questa ha ottenuto l'indennizzo.
Il primo giudice ha fatto malgoverno delle risultanze probatorie invertendo la regola dell'onere della prova ed andando a selezionare elementi, di valenza assolutamente neutra, per affermare che l'attore non aveva dato la piena prova dell'esistenza del sinistro.
All'uopo, la consulenza cinematica, che in assenza di rilievi era del tutto inutile disporre, nulla poteva dire in punto dinamica del fatto.
L'ing. appurava che la strada teatro del sinistro è ubicata nel Persona_3
centro abitato di Napoli in località Fuorigrotta con andamento rettilineo e dotata di calibro molto ampio;
la carreggiata è affiancata da marciapiedi rialzati che la separano dalle case ed è adibita allo scorrimento monodirezionale del traffico cittadino. Sulla scorta della deposizione, il consulente individuava la possibile dinamica che, secondo le segnature grafiche indicate nella constatazione amichevole, interessava la porzione anteriore destra del mezzo tamponante e l'estrema porzione sinistra del veicolo tamponato. Aggiungeva il consulente che la pochezza delle informazioni in atti non consentiva di affermare un nesso causale tra le conseguenze lesive del sinistro e la sua verificazione, anche se sotto il profilo meccanico non si poteva escludere in assoluto la sussistenza di effettive condizioni di compatibilità ovvero che l'incidente potesse essere pagina 10 di 15 avvenuto secondo le modalità descritte dagli interessati.
Il consulente non ha affatto escluso la verificazione dell'incidente limitandosi a sostenere di non poter rispondere al quesito, attesa la pochezza degli elementi a sua disposizione, essendo noto che per la concreta elaborazione di una perizia cinematica occorre partire dalla visione dei mezzi, dai segni di frenata, dalla verifica del possibile d'urto ricostruito sulla scorta di frammenti presenti sulla sede viaria, dalla posizione dei veicoli in stato di quiete ed altro, tutti elementi assenti nel caso concreto.
Né si può condividere l'assunto contenuto in sentenza secondo cui la deposizione non sarebbe attendibile “ … le caratteristiche dell'evento,
verificatosi in una strada notoriamente affollata e molto trafficata, potrebbero
con tutta probabilità aver causato, per la concitazione, una rappresentazione
dei fatti non veritiera”. Si tratta di argomentazioni suggestive che collidono con la chiarezza della deposizione del teste che in udienza ha Testimone_1
espressamente affermato di aver visto il tamponamento e parte convenuta non ha portato elementi per suffragare l'inattendibilità, o peggio la falsità, del teste.
In definitiva, il modulo di constatazione amichevole, della cui efficacia probatoria si è detto, e la deposizione del teste oculare, unitamente alla valutazione della circostanza che non si è presentato a rendere Controparte_4
l'interpello, rendono provata la verificazione del sinistro con le modalità indicate in citazione.
Né vi sono elementi per ritenere un concorso di colpa del danneggiato o per pagina 11 di 15 ricorrere alla presunzione di pari colpa prevista dall'art. 2054 secondo comma c.c.
Infatti, in ipotesi di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti è superata ex art. 149 C.d.S. dalla presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è
derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile (cfr. Cass. 23.10.2024 n.
27497), prova che nel caso concreto neppure è stata allegata.
Accertata pertanto la esclusiva civile responsabilità degli originari convenuti,
passando al quantum il medico legale dott. accertava che in Persona_4
occasione del sinistro aveva riportato una frattura a rima spiroide in Pt_1
sede diafisaria di tibia e in sede sovramalleolare del perone e quindi sottoposto,
in data 31.03.2015, ad intervento chirurgico con osteosintesi malleolo peroneale con filo di K e al terzo distale di tibia con fissatore esterno.
Quantificava i postumi permanenti nella misura del 14%, un periodo di inabilità
assoluta di 10 giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 173
giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di 60 giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 60.
Le spese documentate ammontano ad € 1.272,87.
Non sussistono i presupposti per la personalizzazione del danno: come noto,
l'incremento della misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme può essere incrementata dal giudice, con pagina 12 di 15 motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari che devono essere tempestivamente allegate e provate dal danneggiato (cfr. tra le molte Cass.
7.02.2025 n. 3114) – allegazioni del tutto carenti nel caso concreto.
Applicando pertanto le tabelle milanesi, a di anni 42 Parte_1
all'epoca del sinistro, competono € 44.729 a titolo di danno biologico, € 1.150
per l'invalidità temporanea totale, € 14.921,25 per l'invalidità temporanea parziale al 75%, € 3.450 per l'invalidità temporanea parziale al 50%, € 2.587,50
per l'invalidità temporanea parziale al 25% (assumendo l'importo base di € 115
al dì per il calcolo della invalidità temporanea) per un totale complessivo di €
66.837,75.
La predetta somma va devalutata all'epoca del fatto e quindi diviene € 54.830 ed incrementata delle spese mediche di € 1.272,87; sul nuovo totale di € 56.102,87
decorrono la rivalutazione e gli interessi sulla somma via via rivalutata secondo
Cass. sezioni unite 17.02.95 n. 1712, di talché ad oggi sono maturati € 12.286,13
per rivalutazione ed € 7.835 per interessi legali per una debenza totale di €
76.224 – da incrementare degli interessi legali ex art. 1224 primo comma c.c.
dalla data della sentenza (24.09.2025) al saldo.
In questi termini, in riforma della gravata sentenza, va accolta l'originaria domanda di parte attrice.
Gli appellati in solido vanno condannati in solido a pagare le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché a sostenere gli esborsi pagina 13 di 15 per le due consulenze tecniche d'ufficio disposte in primo grado delle quali non sono stati rinvenuti nel p.c.t. i decreti di liquidazione.
Il procuratore di parte appellante ha chiesto la distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2716 emessa dal
Tribunale di Bergamo in data 15.12.2022, così provvede:
- In riforma della gravata sentenza, accerta la solidale civile responsabilità di
, e per il sinistro occorso a Controparte_4 CP_3 Controparte_1 [...]
in data 25.03.2015 in Napoli e per l'effetto Parte_1
- condanna e in solido tra Controparte_4 CP_3 Controparte_1
loro, a versare a la somma di € 76.224 oltre interessi legali ex Parte_1
art. 1224 primo comma c.c. dalla data della sentenza (24.09.2025) al saldo;
- condanna e in solido tra Controparte_4 CP_3 Controparte_1
loro, a rifondere a le spese di entrambi di giudizio che Parte_1
liquida, quanto al primo grado, in € 786 per anticipazioni ed € 14.103 per compenso (di cui € 2.552 per la fase studio, € 1.628 per la fase introduttiva, €
5.670 per la fase istruttoria ed € 4.253 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, e quanto al presente grado in
€ 1.165,50 per anticipazioni ed € 9.991 per compenso (di cui € 2.977 per la fase studio, € 1.911 per la fase introduttiva ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con distrazione ex pagina 14 di 15 art. 93 c.p.c. in favore del procuratore avv. Sarnataro Giovanni dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico degli appellati in solido tra loro.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24.09.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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