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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/09/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 18.9.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall' Avv. Sar Piero Parte_1
Giordano
Ricorrente
C O N T R O
n persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. G. Zamboni CP_1
Resistente
OGGETTO: riconoscimento pensione vecchiaia anticipata.
IN FATTO e IN DIRITTO
Con atto depositato in data 11.6.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha convenuto in giudizio l' CP_1
per il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, ai sensi del D. Lgs.vo n. 503/92, previo riconoscimento dello stato di inabilità in misura pari all' 80%.
Esponeva, in particolare, che aveva rigettato la domanda presentata in data 16.6.2023 per CP_1
ritenuta insussistenza del requisito sanitario.
Ritenuta illegittima siffatta determinazione, chiedeva che fosse accertato il proprio diritto ad ottenere la suddetta prestazione e che fosse condannato al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre CP_1
interessi come per legge. CP_ Si costituiva in giudizio l' che eccepiva l'insussistenza del requisito sanitario e chiedeva pertanto che il ricorso fosse rigettato.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs.vo n. 503/92, il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata alla stessa legge, fatta eccezione per gli invalidi in misura non inferiore all' 80%, per i quali, non essendo applicabile la elevazione dei limiti di età prevista nella predetta tabella A, il requisito anagrafico si perfeziona al compimento del 60° anno di età, ovvero al 55° per le donne.
Ciò posto, essendo in contestazione la sussistenza del requisito sanitario, è stata disposta CTU medico legale al fine di accertare se l'istante sia affetta da patologie tali da renderla invalida in misura superiore all'80%.
Orbene, il Ctu nominato ha diagnostico a carico dell'istante “Spondilodiscoartrosi cervicale e lombo- sacrale a discreta incidenza funzionale associata con moderati segni clinico-strumentali di radicolopatia periferica degli arti superiori ed inferiori. Sindrome del tunnel carpale bilaterale, più accentuato a destra. Gonartrosi bilaterale a discreta incidenza funzionale. Disturbo depressivo cronico con associati episodi di attacchi di panico ed insonnia persistente” ed ha ritenuto che siffatto quadro patologico non renda la ricorrente invalida in misura pari o superiore all'80% “in quanto le sue patologie hanno complessivamente una moderata incidenza negativa sull'espletamento delle mansioni confacenti alle attitudini dell'assicurata, da ricercarsi in quelle di tipo tecnico – manuali e manuali a lieve – moderato profilo energetico senza che l'istante sia concretamente ostacolata nell'attendere proficuamente al proprio lavoro;
non vi è infatti alcuna significativa compromissione di importanti e fondamentali per il normale svolgimento delle attività lavorative confacenti alle sue attitudini quali l'osteoarticolare, l'endocrino-metabolico o il cardiovascolare”.
Ebbene, ritiene il Tribunale di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il ctu attraverso un accurato esame clinico condotto sulla scorta di un'approfondita disamina della documentazione medica e dell'esame obiettivo della perizianda, stante altresì l'assenza di contestazioni -non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza – idonee ad infirmarne il contenuto.
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto.
In assenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc, le spese di lite – liquidate come in dispositivo- vanno poste a carico della ricorrente secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' così Parte_1 CP_1
provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di ctu già liquidate con separato decreto;
3. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1300,00.
Brindisi, 18.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 18.9.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall' Avv. Sar Piero Parte_1
Giordano
Ricorrente
C O N T R O
n persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. G. Zamboni CP_1
Resistente
OGGETTO: riconoscimento pensione vecchiaia anticipata.
IN FATTO e IN DIRITTO
Con atto depositato in data 11.6.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha convenuto in giudizio l' CP_1
per il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, ai sensi del D. Lgs.vo n. 503/92, previo riconoscimento dello stato di inabilità in misura pari all' 80%.
Esponeva, in particolare, che aveva rigettato la domanda presentata in data 16.6.2023 per CP_1
ritenuta insussistenza del requisito sanitario.
Ritenuta illegittima siffatta determinazione, chiedeva che fosse accertato il proprio diritto ad ottenere la suddetta prestazione e che fosse condannato al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre CP_1
interessi come per legge. CP_ Si costituiva in giudizio l' che eccepiva l'insussistenza del requisito sanitario e chiedeva pertanto che il ricorso fosse rigettato.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs.vo n. 503/92, il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata alla stessa legge, fatta eccezione per gli invalidi in misura non inferiore all' 80%, per i quali, non essendo applicabile la elevazione dei limiti di età prevista nella predetta tabella A, il requisito anagrafico si perfeziona al compimento del 60° anno di età, ovvero al 55° per le donne.
Ciò posto, essendo in contestazione la sussistenza del requisito sanitario, è stata disposta CTU medico legale al fine di accertare se l'istante sia affetta da patologie tali da renderla invalida in misura superiore all'80%.
Orbene, il Ctu nominato ha diagnostico a carico dell'istante “Spondilodiscoartrosi cervicale e lombo- sacrale a discreta incidenza funzionale associata con moderati segni clinico-strumentali di radicolopatia periferica degli arti superiori ed inferiori. Sindrome del tunnel carpale bilaterale, più accentuato a destra. Gonartrosi bilaterale a discreta incidenza funzionale. Disturbo depressivo cronico con associati episodi di attacchi di panico ed insonnia persistente” ed ha ritenuto che siffatto quadro patologico non renda la ricorrente invalida in misura pari o superiore all'80% “in quanto le sue patologie hanno complessivamente una moderata incidenza negativa sull'espletamento delle mansioni confacenti alle attitudini dell'assicurata, da ricercarsi in quelle di tipo tecnico – manuali e manuali a lieve – moderato profilo energetico senza che l'istante sia concretamente ostacolata nell'attendere proficuamente al proprio lavoro;
non vi è infatti alcuna significativa compromissione di importanti e fondamentali per il normale svolgimento delle attività lavorative confacenti alle sue attitudini quali l'osteoarticolare, l'endocrino-metabolico o il cardiovascolare”.
Ebbene, ritiene il Tribunale di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il ctu attraverso un accurato esame clinico condotto sulla scorta di un'approfondita disamina della documentazione medica e dell'esame obiettivo della perizianda, stante altresì l'assenza di contestazioni -non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza – idonee ad infirmarne il contenuto.
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto.
In assenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc, le spese di lite – liquidate come in dispositivo- vanno poste a carico della ricorrente secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' così Parte_1 CP_1
provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di ctu già liquidate con separato decreto;
3. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1300,00.
Brindisi, 18.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere