Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 200
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Prescrizione e decadenza

    Il Collegio ha ritenuto che il ricorso sia stato proposto avverso l'intimazione di pagamento, atto meramente consequenziale alle cartelle esattoriali, le quali risultano essere state ritualmente notificate tramite PEC. Poiché tali cartelle, pur essendo immediatamente pregiudizievoli, non sono state tempestivamente impugnate ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 546/1992, il ricorso proposto avverso l'atto consequenziale è inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 200
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 200
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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