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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 200/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 21/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
MA FABIO, Relatore
GRASSO SALVATORE, Giudice
in data 21/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 818/2024 depositato il 19/05/2024
proposto da
La Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Ss Monti Lepini 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 05720249002005606000 TRIB. CONS. BON 2020
proposto da
La Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210018872833000 Consorzio_1
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220030829275000 Consorzio_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 299/2025 depositato il
27/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto (n. 818/2024) Società_2 S.r.l. società agricola in persona dell'Amministratore Unico Sig.ra Nominativo_1 nata a [...] il [...] con sede in Terracina (LT) Indirizzo_1, ha adito questa Corte di giustizia per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 057 2024 90020056 06/000 di
€ 8.781,33 relativa alle cartelle esattoriali n. 057 2021 00188728 33000 di € 4.468,52 e n.
05720220030829275000 di € 4.312,81 , riguardanti rispettivamente tributi anno 2020 e 2021 dovute al
Consorzio_1.
Avverso il provvedimento, in epigrafe indicato, parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
- Prescrizione e decadenza con riferimento alle poste debitorie cristallizzate nelle cartelle esattoriali anzidette, essendo la resistente incorsa nella violazione dell'art. 1, comma 540 della legge n. 228/2012 per non aver nel termine di 220 giorni ivi prescritto provveduto alla notificazione della comunicazione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate – Riscossione che controdeduce asserendo l'intervenuta notificazione delle cartelle esattoriali le quali nonostante ciò non sono state impugnate entro il prescritto termine decadenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Occorre rilevare, ai fini del decidere, che la Società ricorrente ha adito la via giurisdizionale avverso l'intimazione di pagamento, in epigrafe indicata, alla quale sono sottese le sopra citate cartelle esattoriali emesse a titolo di contributi consortili, come innanzi specificato.
Parte ricorrente contesta la pretesa azionata lamentando, sostanzialmente, la violazione dell'art. 1, comma
540 della legge n. 228/2012. Osserva il Collegio, ritenendo meritevoli di accoglimento le controdeduzioni rese dalla Riscossione, che il presente ricorso risulta esser stato proposto avverso l'intimazione di pagamento, in epigrafe indicata, la quale costituisce atto meramente consequenziale delle cartelle esattoriali inevase che risultano esser state ritualmente notificate alla parte contribuente, tramite posta elettronica certificata, rispettivamente in data
19.5.2022 e 25.1.2023.
Tali cartelle, ancorchè pienamente rese conoscibili alla Società destinataria e nonostante fossero immediatamente pregiudizievoli della sfera giuridica soggettiva dell'odierna istante, non sono state tempestivamente impugnate ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
Ne consegue, che il ricorso non è suscettibile di accoglimento – rectius non è ammissibile – avendo la parte ricorrente mostrato di dolersi solo a seguito della notificazione di atto meramente consequenziale – qual è
l'intimazione di pagamento – di atti presupposti, quali le sottese cartelle esattoriali, che in quanto inerenti alle medesime poste debitorie dovevano esser tempestivamente impugnate.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Latina rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 500,00 oltre accessori se dovuti
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 21/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
MA FABIO, Relatore
GRASSO SALVATORE, Giudice
in data 21/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 818/2024 depositato il 19/05/2024
proposto da
La Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Ss Monti Lepini 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 05720249002005606000 TRIB. CONS. BON 2020
proposto da
La Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210018872833000 Consorzio_1
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220030829275000 Consorzio_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 299/2025 depositato il
27/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto (n. 818/2024) Società_2 S.r.l. società agricola in persona dell'Amministratore Unico Sig.ra Nominativo_1 nata a [...] il [...] con sede in Terracina (LT) Indirizzo_1, ha adito questa Corte di giustizia per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 057 2024 90020056 06/000 di
€ 8.781,33 relativa alle cartelle esattoriali n. 057 2021 00188728 33000 di € 4.468,52 e n.
05720220030829275000 di € 4.312,81 , riguardanti rispettivamente tributi anno 2020 e 2021 dovute al
Consorzio_1.
Avverso il provvedimento, in epigrafe indicato, parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
- Prescrizione e decadenza con riferimento alle poste debitorie cristallizzate nelle cartelle esattoriali anzidette, essendo la resistente incorsa nella violazione dell'art. 1, comma 540 della legge n. 228/2012 per non aver nel termine di 220 giorni ivi prescritto provveduto alla notificazione della comunicazione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate – Riscossione che controdeduce asserendo l'intervenuta notificazione delle cartelle esattoriali le quali nonostante ciò non sono state impugnate entro il prescritto termine decadenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Occorre rilevare, ai fini del decidere, che la Società ricorrente ha adito la via giurisdizionale avverso l'intimazione di pagamento, in epigrafe indicata, alla quale sono sottese le sopra citate cartelle esattoriali emesse a titolo di contributi consortili, come innanzi specificato.
Parte ricorrente contesta la pretesa azionata lamentando, sostanzialmente, la violazione dell'art. 1, comma
540 della legge n. 228/2012. Osserva il Collegio, ritenendo meritevoli di accoglimento le controdeduzioni rese dalla Riscossione, che il presente ricorso risulta esser stato proposto avverso l'intimazione di pagamento, in epigrafe indicata, la quale costituisce atto meramente consequenziale delle cartelle esattoriali inevase che risultano esser state ritualmente notificate alla parte contribuente, tramite posta elettronica certificata, rispettivamente in data
19.5.2022 e 25.1.2023.
Tali cartelle, ancorchè pienamente rese conoscibili alla Società destinataria e nonostante fossero immediatamente pregiudizievoli della sfera giuridica soggettiva dell'odierna istante, non sono state tempestivamente impugnate ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
Ne consegue, che il ricorso non è suscettibile di accoglimento – rectius non è ammissibile – avendo la parte ricorrente mostrato di dolersi solo a seguito della notificazione di atto meramente consequenziale – qual è
l'intimazione di pagamento – di atti presupposti, quali le sottese cartelle esattoriali, che in quanto inerenti alle medesime poste debitorie dovevano esser tempestivamente impugnate.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Latina rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 500,00 oltre accessori se dovuti