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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) SE UP Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere;
3) IO MA AU Consigliere rel.;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1928/2019 R.G., tra:
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Licari e Paolo Porretta, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Sciacca (AG), Via Brigadiere Nastasi n. 1 (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
appellante,
e
(c.f. e p. iva ), Parte_2 P.IVA_2 in persona del Collegio dei Curatori, rappresentata e difesa dall'Avvocato SE Passarello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Palermo, via Notarbartolo n. 5 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
1 convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 17 gennaio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
- Avv.ti Paolo Porretta e Luigi Licari per : Parte_1
“la presente difesa, nel contestare tutto quanto ex adverso argomentato, domandato ed eccepito, insiste in tutto quanto dedotto, argomentato, motivato ed eccepito in atto di appello e si riporta interamente alle conclusioni ivi contenute, da intendersi tutte rivolte alla curatela già costituitasi in giudizio e chiede che la causa venga posta in decisione”.
- Avv. SE Passarello per la Curatela Parte_2
“conclude riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta e chiede che la causa venga posta in decisione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15 ottobre 2019, il
[...]
proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_3
123/2019, del 17 marzo 2019, pubblicata il 18 marzo 2019, emessa dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1452/2016 R.G..
Si costituiva in giudizio la , già Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Parte_2
2 Il giudizio veniva interrotto a causa della dichiarazione di fallimento della società convenuta e riassunto nei termini di legge dal appellante. Parte_1
Con memoria del 31 ottobre 2024, si costituiva in giudizio la
[...]
riportandosi alle conclusioni e difese già Parte_2 rassegnate dalla società convenuta.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 gennaio 2025, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, il agiva in giudizio dinanzi al Parte_4
Tribunale di Sciacca nei confronti della ente gestore del Parte_2 servizio idrico integrato per l' , esponendo che: Parte_5
- in data 30 ottobre 2012, l'ente convenuto, dopo aver inviato diffida ad adempiere in ragione della morosità del Condominio, aveva interrotto l'erogazione idrica nei confronti dello stesso;
- l'erogazione era stata ripristinata solo in data 14 gennaio 2016, a seguito del pagamento degli insoluti da parte del Condominio;
- in data 30 marzo 2016, la aveva emesso la fattura n. 103454, Pt_2 chiedendo al Condominio il pagamento di €5.113,45 per il servizio reso nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2012 ed il 29 febbraio 2016, di cui
€ 4.765,28 per quota fissa ed €576,00 a titolo di deposito cauzionale;
- quanto richiesto a titolo di quota fissa non era dovuto, stante l'intervenuta risoluzione del contratto, la mancata erogazione idrica ed il non utilizzo da parte dell'utente di alcuna risorsa, infrastruttura, rete o impianto della società convenuta;
- neppure la ulteriore somma richiesta era dovuta, a titolo di deposito cauzionale, non essendo stato ancora stipulato un nuovo contratto e, come anticipo consumi, perché espressamente vietato dalla delibera dell'A.E.G.S.I.I.,
3 e chiedendo che fosse accertata l'avvenuta risoluzione del contratto di somministrazione e che fossero dichiarate non dovute le somme richieste dalla convenuta, ovvero, in subordine, che fosse dichiarato non dovuto l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale.
Costituitasi la ed istruito il procedimento in via Parte_2 documentale, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Sciacca rigettava la domanda, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di primo grado, qualificata la domanda come tesa alla pronuncia di una sentenza dichiarativa della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454, comma 3, c.c., in conseguenza dell'inutile decorso del termine di adempimento indicato nella diffida, ne rileva l'infondatezza, evidenziando come la risoluzione in questione possa essere fatta valere dal creditore intimante - nel cui esclusivo interesse è posta l'essenzialità del termine e cui compete, pertanto, la disponibilità in ordine all'eventuale effetto risolutorio - e non dal debitore.
Soggiunge, quindi, che, avendo la creditrice offerto prova del suo diritto allegando il Regolamento di Utenza che disciplina il contratto di somministrazione, da cui si evince che il rapporto intercorso fra le parti riguardava il servizio idrico integrato, che ricomprende, oltre all'erogazione idrica, anche i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, le somme di cui alla fattura sono state legittimamente richieste, atteso che, nonostante la sospensione della erogazione idrica, l'immobile condominiale è rimasto allacciato alle reti fognaria ed idrica.
*****
Proponendo impugnazione, il afferma Parte_3 di non aver domandato la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1354 c.c., ma di avere dedotto che essa era avvenuta, per fatti concludenti, con l'interruzione della erogazione idrica, come confermato dalla richiesta di corresponsione di una somma a titolo di deposito cauzionale che, secondo quanto previsto dal regolamento di utenza della e dalla deliberazione Pt_2
n. 86/2013 dell'Autorità per l'Energia, il Gas e di Sistema Idrico, è consentita solo in occasione della stipula di un nuovo contratto.
4 Deduce che la non ha fornito alcuna prova del fatto che il Parte_2
sia rimasto allacciato alla rete fognaria ed idrica, usufruendo dei Parte_1 relativi servizi, sicchè nulla può essere dallo stesso dovuto, tanto più alla luce della stessa fattura, ove per le voci acquedotto, fognatura e depurazione non viene chiesto alcun importo e vi è l'indicazione di zero metri cubi sia per la fogna che per la depurazione.
Contesta, infine, in via subordinata, nel caso in cui non si ravvisi la risoluzione del contratto, la debenza della somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, in quanto, come detto, questo può essere imposto solo in occasione della sottoscrizione di un contratto nuovo.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto, per quanto di ragione.
Premesso che, effettivamente, l'azione intentata dal Parte_3
non tendeva alla declaratoria di risoluzione del contratto di
[...] somministrazione ai sensi dell'art. 1453, comma 3, c.c., ritiene la Corte che non sia ravvisabile, nella fattispecie, alcuna ulteriore forma di risoluzione del rapporto di somministrazione intercorso fra le parti.
In effetti, nel sospendere l'erogazione idrica a seguito della morosità dell'utente, la lungi dal manifestare una volontà in tal senso, non ha Parte_2 fatto altro che dare applicazione al Regolamento di Utenza che, al punto 2.6.6, in caso di inadempimento dei propri obblighi da parte del fruitore, attribuisce al fornitore una serie di azioni successive che, solo in via eventuale e nell'ipotesi in cui questi intenda avvalersene, conducono alla risoluzione del contratto (in particolare: in caso di morosità protrattasi oltre un mese, attivazione della procedura per l'interruzione dell'erogazione; a fronte di una morosità oltre i 60 gg., facoltà di ridurre l'erogazione dell'acqua, mediante taratura della saracinesca di appresamento, garantendo un consumo minimo di impegno per ulteriori 60 gg.; trascorso tale ulteriore termine, facoltà di procedere al distacco dell'utenza; dopo la chiusura, facoltà di operare il distacco del contatore e, in caso di persistente morosità, risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'utente, previo avviso di disdetta a mezzo lettera racc. a.r.).
E' evidente come, nella fattispecie, non vi sia alcun elemento per affermare che, al di là della temporanea sospensione della erogazione idrica da parte della
5 (non a caso venuta meno a seguito della sanatoria della Parte_2 morosità), le parti abbiano inteso porre fine definitivamente al loro rapporto.
Ciò, tanto più, in considerazione dell'oggetto stesso del servizio reso dalla e della circostanza che esso non sia mai stato, nella sua totalità, Parte_2 interrotto.
Riguardo al primo aspetto, va evidenziato che, con convenzione sottoscritta il 27 novembre 2007, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Idrico di Agrigento aveva affidato in concessione alla la gestione Parte_2 del Servizio Idrico Integrato.
Il S.I.I. è suddiviso in tre segmenti: acquedotto, fognatura, depurazione (gli ultimi due costituenti il servizio di “smaltimento di acque reflue”), “per lo più forniti contemporaneamente al cliente”.
Anche l'art. 1 del Regolamento di Utenza prevede che il servizio di smaltimento delle acque reflue sia “di norma associato” a quello di somministrazione d'acqua fornita dallo stesso gestore.
Ebbene, che nel caso di specie i tre servizi fossero forniti contemporaneamente al attore, secondo la regola generale, lo si evince, innanzi tutto, Parte_1 dalla fattura n. 226133 del 02 novembre 2011 (relativa al periodo 12 febbraio – 30 ottobre 2012), precedente alla interruzione dell'erogazione idrica e mai contestata, che indica l'importo di €343,70 a titolo di “canone fognatura”.
Per altro verso, non risulta né allegato né provato che il abbia Parte_1 fruito dei servizi di smaltimento delle acque reflue offerti da altro operatore.
Allo stesso modo, accertato che la forniva l'intero servizio Parte_2 idrico integrato all'attore, non vi è alcun elemento in virtù del quale anche solo ragionevolmente ipotizzare che, insieme alla interruzione della fornitura idrica, la ditta abbia provveduto contemporaneamente al distacco delle condutture condominiali dagli impianti di gestione delle fogne.
Né è alcun modo verosimile che in tale lungo periodo (di oltre tre anni) i condomini (i quali ben hanno potuto rinvenire fonti alternative di
6 approvvigionamento dell'acqua) non abbiano utilizzato gli scarichi delle proprie abitazioni.
Escluso, dunque, che il contratto di somministrazione si sia risolto per fatti concludenti o per mutuo consenso, la pretesa di (e, ora, della Parte_2 intervenuta Curatela) di pagamento della somma di €4.332,79 (oltre accessori) a titolo di “quota fissa” per il periodo 30 ottobre 2012 – 29 febbraio 2016 è legittima.
Essa, trova, infatti, fondamento nella nuova Tariffa Reale Media, approvata con deliberazione n. 2 del 20.06.2012 del Commissario ad acta in sostituzione dell'Assemblea dei Rappresentanti del Parte_6
, successivamente aggiornata con deliberazione n. 10 del
[...]
20.04.2013, la quale prevede che il corrispettivo per il servizio idrico integrato venga scisso in una quota variabile, calcolata sui soli consumi idrici, ed una quota fissa, funzionale alla copertura dei costi fissi delle infrastrutture, reti ed impianti (come, del resto, previsto, a livello di normativa nazionale, dall'art. 154 del d. lgs. n. 152/2006, secondo cui la tariffa del servizio idrico integrato va determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”).
Quanto detto spiega, altresì, il fatto che nella fattura n.103454 del 30.03.2016 venga indicato zero per costi di fognatura e depurazione, trattandosi del riferimento alla quota variabile della tariffa.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato, quanto alla domanda avanzata in via principale.
L'impugnazione va, invece, accolto con riferimento alla somma, di €333,76, reclamata dalla società a titolo di deposito cauzionale.
L'art.
3.1 della Deliberazione n. 86/2013 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, avente ad oggetto “Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato”, prevede che il gestore possa chiedere all'utente finale il
7 versamento di un deposito cauzionale “all'atto della stipulazione del contratto di somministrazione”.
L'art.
3.4 dispone, poi, che il gestore non può richiedere all'utente finale alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi.
Ne deriva, nel caso in esame, che, non vertendosi, come si è ampiamente argomentato, nell'ipotesi di sottoscrizione di un nuovo contratto,
[...] non aveva diritto a richiedere alcunchè a titolo di deposito Parte_2 cauzionale (o di anticipo consumi) e, in tal senso, la sentenza di primo grado merita di essere riformata.
*****
In presenza della parziale riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In virtù di ciò, tenuto conto dell'accoglimento della domanda avanzata in via subordinata dal , limitatamente Parte_3 all'importo di €333,76, oltre accessori, rispetto all'importo complessivo di
€5.113,45, di cui alla fattura n. 103454del 30 marzo 2016, e, dunque, in presenza di una parziale soccombenza reciproca, sussistono le condizioni per dichiarare compensate fra le parti per un quinto le spese di entrambi i gradi di giudizio, con condanna del Parte_3 soccombente in maggior misura, al pagamento, in favore della controparte, dei residui quattro quinti, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi
€960,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi €1.840,00 per compensi (scaglione valore da €1.101,00 a 5.200,00; €400,00 per la fase di studio della controversia, €400,00 per la fase introduttiva del giudizio, €400,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €640,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
8
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la Parte_3 sentenza n. 123/2019, del 17 marzo 2019, pubblicata il 18 marzo 2019, emessa dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1452/2016 R.G., così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara che la Curatela del Parte_2 non ha diritto a richiedere nei confronti del Parte_3
la somma di €333,76, oltre accessori, a titolo di deposito
[...] cauzionale, indicata nella fattura n. 103454 del 30.03.2016;
- rigetta per il resto l'appello;
- dichiara compensate per un quinto fra le parti le spese dei due gradi di giudizio e condanna il Parte_3 al pagamento, in favore della Parte_2
dei residui quattro quinti, che si liquidano, per il primo grado, in
[...] complessivi €960,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi €1.840,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IO MA AU SE UP
9
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) SE UP Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere;
3) IO MA AU Consigliere rel.;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1928/2019 R.G., tra:
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Licari e Paolo Porretta, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Sciacca (AG), Via Brigadiere Nastasi n. 1 (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
appellante,
e
(c.f. e p. iva ), Parte_2 P.IVA_2 in persona del Collegio dei Curatori, rappresentata e difesa dall'Avvocato SE Passarello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Palermo, via Notarbartolo n. 5 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
1 convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 17 gennaio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
- Avv.ti Paolo Porretta e Luigi Licari per : Parte_1
“la presente difesa, nel contestare tutto quanto ex adverso argomentato, domandato ed eccepito, insiste in tutto quanto dedotto, argomentato, motivato ed eccepito in atto di appello e si riporta interamente alle conclusioni ivi contenute, da intendersi tutte rivolte alla curatela già costituitasi in giudizio e chiede che la causa venga posta in decisione”.
- Avv. SE Passarello per la Curatela Parte_2
“conclude riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta e chiede che la causa venga posta in decisione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15 ottobre 2019, il
[...]
proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_3
123/2019, del 17 marzo 2019, pubblicata il 18 marzo 2019, emessa dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1452/2016 R.G..
Si costituiva in giudizio la , già Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Parte_2
2 Il giudizio veniva interrotto a causa della dichiarazione di fallimento della società convenuta e riassunto nei termini di legge dal appellante. Parte_1
Con memoria del 31 ottobre 2024, si costituiva in giudizio la
[...]
riportandosi alle conclusioni e difese già Parte_2 rassegnate dalla società convenuta.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 gennaio 2025, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, il agiva in giudizio dinanzi al Parte_4
Tribunale di Sciacca nei confronti della ente gestore del Parte_2 servizio idrico integrato per l' , esponendo che: Parte_5
- in data 30 ottobre 2012, l'ente convenuto, dopo aver inviato diffida ad adempiere in ragione della morosità del Condominio, aveva interrotto l'erogazione idrica nei confronti dello stesso;
- l'erogazione era stata ripristinata solo in data 14 gennaio 2016, a seguito del pagamento degli insoluti da parte del Condominio;
- in data 30 marzo 2016, la aveva emesso la fattura n. 103454, Pt_2 chiedendo al Condominio il pagamento di €5.113,45 per il servizio reso nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2012 ed il 29 febbraio 2016, di cui
€ 4.765,28 per quota fissa ed €576,00 a titolo di deposito cauzionale;
- quanto richiesto a titolo di quota fissa non era dovuto, stante l'intervenuta risoluzione del contratto, la mancata erogazione idrica ed il non utilizzo da parte dell'utente di alcuna risorsa, infrastruttura, rete o impianto della società convenuta;
- neppure la ulteriore somma richiesta era dovuta, a titolo di deposito cauzionale, non essendo stato ancora stipulato un nuovo contratto e, come anticipo consumi, perché espressamente vietato dalla delibera dell'A.E.G.S.I.I.,
3 e chiedendo che fosse accertata l'avvenuta risoluzione del contratto di somministrazione e che fossero dichiarate non dovute le somme richieste dalla convenuta, ovvero, in subordine, che fosse dichiarato non dovuto l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale.
Costituitasi la ed istruito il procedimento in via Parte_2 documentale, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Sciacca rigettava la domanda, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di primo grado, qualificata la domanda come tesa alla pronuncia di una sentenza dichiarativa della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454, comma 3, c.c., in conseguenza dell'inutile decorso del termine di adempimento indicato nella diffida, ne rileva l'infondatezza, evidenziando come la risoluzione in questione possa essere fatta valere dal creditore intimante - nel cui esclusivo interesse è posta l'essenzialità del termine e cui compete, pertanto, la disponibilità in ordine all'eventuale effetto risolutorio - e non dal debitore.
Soggiunge, quindi, che, avendo la creditrice offerto prova del suo diritto allegando il Regolamento di Utenza che disciplina il contratto di somministrazione, da cui si evince che il rapporto intercorso fra le parti riguardava il servizio idrico integrato, che ricomprende, oltre all'erogazione idrica, anche i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, le somme di cui alla fattura sono state legittimamente richieste, atteso che, nonostante la sospensione della erogazione idrica, l'immobile condominiale è rimasto allacciato alle reti fognaria ed idrica.
*****
Proponendo impugnazione, il afferma Parte_3 di non aver domandato la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1354 c.c., ma di avere dedotto che essa era avvenuta, per fatti concludenti, con l'interruzione della erogazione idrica, come confermato dalla richiesta di corresponsione di una somma a titolo di deposito cauzionale che, secondo quanto previsto dal regolamento di utenza della e dalla deliberazione Pt_2
n. 86/2013 dell'Autorità per l'Energia, il Gas e di Sistema Idrico, è consentita solo in occasione della stipula di un nuovo contratto.
4 Deduce che la non ha fornito alcuna prova del fatto che il Parte_2
sia rimasto allacciato alla rete fognaria ed idrica, usufruendo dei Parte_1 relativi servizi, sicchè nulla può essere dallo stesso dovuto, tanto più alla luce della stessa fattura, ove per le voci acquedotto, fognatura e depurazione non viene chiesto alcun importo e vi è l'indicazione di zero metri cubi sia per la fogna che per la depurazione.
Contesta, infine, in via subordinata, nel caso in cui non si ravvisi la risoluzione del contratto, la debenza della somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, in quanto, come detto, questo può essere imposto solo in occasione della sottoscrizione di un contratto nuovo.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto, per quanto di ragione.
Premesso che, effettivamente, l'azione intentata dal Parte_3
non tendeva alla declaratoria di risoluzione del contratto di
[...] somministrazione ai sensi dell'art. 1453, comma 3, c.c., ritiene la Corte che non sia ravvisabile, nella fattispecie, alcuna ulteriore forma di risoluzione del rapporto di somministrazione intercorso fra le parti.
In effetti, nel sospendere l'erogazione idrica a seguito della morosità dell'utente, la lungi dal manifestare una volontà in tal senso, non ha Parte_2 fatto altro che dare applicazione al Regolamento di Utenza che, al punto 2.6.6, in caso di inadempimento dei propri obblighi da parte del fruitore, attribuisce al fornitore una serie di azioni successive che, solo in via eventuale e nell'ipotesi in cui questi intenda avvalersene, conducono alla risoluzione del contratto (in particolare: in caso di morosità protrattasi oltre un mese, attivazione della procedura per l'interruzione dell'erogazione; a fronte di una morosità oltre i 60 gg., facoltà di ridurre l'erogazione dell'acqua, mediante taratura della saracinesca di appresamento, garantendo un consumo minimo di impegno per ulteriori 60 gg.; trascorso tale ulteriore termine, facoltà di procedere al distacco dell'utenza; dopo la chiusura, facoltà di operare il distacco del contatore e, in caso di persistente morosità, risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'utente, previo avviso di disdetta a mezzo lettera racc. a.r.).
E' evidente come, nella fattispecie, non vi sia alcun elemento per affermare che, al di là della temporanea sospensione della erogazione idrica da parte della
5 (non a caso venuta meno a seguito della sanatoria della Parte_2 morosità), le parti abbiano inteso porre fine definitivamente al loro rapporto.
Ciò, tanto più, in considerazione dell'oggetto stesso del servizio reso dalla e della circostanza che esso non sia mai stato, nella sua totalità, Parte_2 interrotto.
Riguardo al primo aspetto, va evidenziato che, con convenzione sottoscritta il 27 novembre 2007, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Idrico di Agrigento aveva affidato in concessione alla la gestione Parte_2 del Servizio Idrico Integrato.
Il S.I.I. è suddiviso in tre segmenti: acquedotto, fognatura, depurazione (gli ultimi due costituenti il servizio di “smaltimento di acque reflue”), “per lo più forniti contemporaneamente al cliente”.
Anche l'art. 1 del Regolamento di Utenza prevede che il servizio di smaltimento delle acque reflue sia “di norma associato” a quello di somministrazione d'acqua fornita dallo stesso gestore.
Ebbene, che nel caso di specie i tre servizi fossero forniti contemporaneamente al attore, secondo la regola generale, lo si evince, innanzi tutto, Parte_1 dalla fattura n. 226133 del 02 novembre 2011 (relativa al periodo 12 febbraio – 30 ottobre 2012), precedente alla interruzione dell'erogazione idrica e mai contestata, che indica l'importo di €343,70 a titolo di “canone fognatura”.
Per altro verso, non risulta né allegato né provato che il abbia Parte_1 fruito dei servizi di smaltimento delle acque reflue offerti da altro operatore.
Allo stesso modo, accertato che la forniva l'intero servizio Parte_2 idrico integrato all'attore, non vi è alcun elemento in virtù del quale anche solo ragionevolmente ipotizzare che, insieme alla interruzione della fornitura idrica, la ditta abbia provveduto contemporaneamente al distacco delle condutture condominiali dagli impianti di gestione delle fogne.
Né è alcun modo verosimile che in tale lungo periodo (di oltre tre anni) i condomini (i quali ben hanno potuto rinvenire fonti alternative di
6 approvvigionamento dell'acqua) non abbiano utilizzato gli scarichi delle proprie abitazioni.
Escluso, dunque, che il contratto di somministrazione si sia risolto per fatti concludenti o per mutuo consenso, la pretesa di (e, ora, della Parte_2 intervenuta Curatela) di pagamento della somma di €4.332,79 (oltre accessori) a titolo di “quota fissa” per il periodo 30 ottobre 2012 – 29 febbraio 2016 è legittima.
Essa, trova, infatti, fondamento nella nuova Tariffa Reale Media, approvata con deliberazione n. 2 del 20.06.2012 del Commissario ad acta in sostituzione dell'Assemblea dei Rappresentanti del Parte_6
, successivamente aggiornata con deliberazione n. 10 del
[...]
20.04.2013, la quale prevede che il corrispettivo per il servizio idrico integrato venga scisso in una quota variabile, calcolata sui soli consumi idrici, ed una quota fissa, funzionale alla copertura dei costi fissi delle infrastrutture, reti ed impianti (come, del resto, previsto, a livello di normativa nazionale, dall'art. 154 del d. lgs. n. 152/2006, secondo cui la tariffa del servizio idrico integrato va determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”).
Quanto detto spiega, altresì, il fatto che nella fattura n.103454 del 30.03.2016 venga indicato zero per costi di fognatura e depurazione, trattandosi del riferimento alla quota variabile della tariffa.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato, quanto alla domanda avanzata in via principale.
L'impugnazione va, invece, accolto con riferimento alla somma, di €333,76, reclamata dalla società a titolo di deposito cauzionale.
L'art.
3.1 della Deliberazione n. 86/2013 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, avente ad oggetto “Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato”, prevede che il gestore possa chiedere all'utente finale il
7 versamento di un deposito cauzionale “all'atto della stipulazione del contratto di somministrazione”.
L'art.
3.4 dispone, poi, che il gestore non può richiedere all'utente finale alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi.
Ne deriva, nel caso in esame, che, non vertendosi, come si è ampiamente argomentato, nell'ipotesi di sottoscrizione di un nuovo contratto,
[...] non aveva diritto a richiedere alcunchè a titolo di deposito Parte_2 cauzionale (o di anticipo consumi) e, in tal senso, la sentenza di primo grado merita di essere riformata.
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In presenza della parziale riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In virtù di ciò, tenuto conto dell'accoglimento della domanda avanzata in via subordinata dal , limitatamente Parte_3 all'importo di €333,76, oltre accessori, rispetto all'importo complessivo di
€5.113,45, di cui alla fattura n. 103454del 30 marzo 2016, e, dunque, in presenza di una parziale soccombenza reciproca, sussistono le condizioni per dichiarare compensate fra le parti per un quinto le spese di entrambi i gradi di giudizio, con condanna del Parte_3 soccombente in maggior misura, al pagamento, in favore della controparte, dei residui quattro quinti, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi
€960,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi €1.840,00 per compensi (scaglione valore da €1.101,00 a 5.200,00; €400,00 per la fase di studio della controversia, €400,00 per la fase introduttiva del giudizio, €400,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €640,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
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p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la Parte_3 sentenza n. 123/2019, del 17 marzo 2019, pubblicata il 18 marzo 2019, emessa dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1452/2016 R.G., così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara che la Curatela del Parte_2 non ha diritto a richiedere nei confronti del Parte_3
la somma di €333,76, oltre accessori, a titolo di deposito
[...] cauzionale, indicata nella fattura n. 103454 del 30.03.2016;
- rigetta per il resto l'appello;
- dichiara compensate per un quinto fra le parti le spese dei due gradi di giudizio e condanna il Parte_3 al pagamento, in favore della Parte_2
dei residui quattro quinti, che si liquidano, per il primo grado, in
[...] complessivi €960,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi €1.840,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IO MA AU SE UP
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