Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 00578/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01038/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la BAa
sezione staccata di RE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1038 del 2024, proposto da
EL PO, UI EL, LL US, SI AN BA e SA IA, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in RE, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 239/2023 del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, pubblicata in data 8.11.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., i ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 239/2023, pubblicata in data 8.11.2023, con la quale il Tribunale ordinario di Mantova ha così statuito: “ dichiara il diritto dei ricorrenti a usufruire del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione dei ricorrenti , tramite il sistema della Carta elettronica, le seguenti somme:
euro 2.000,00 a MM AF, euro 1000,00 a EL IG, ( omissis) , euro 1000,00 a MU AB ed euro 2000,00 a BA MO NT , euro 2.500,00 a EL ES ( omissis ) ;
dichiara compensate per ½ le spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti che liquida in complessivi euro 3.300,00 ponendo il residuo ½ ( euro 1650,00 , oltre rimb. forf., iva a e cpa di legge ) a carico del Ministero convenuto da distrarsi a favore dei procuratori antistatari ”.
2.- Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio senza svolgere difese, e il 23.5.2025 ha depositato un’istanza di riunione di tutti i ricorsi per ottemperanza in materia di carta docente proposti dai medesimi difensori, al fine di ridurre la liquidazione delle spese di lite e il conseguente onere economico a carico del Ministero soccombente; la richiesta è fondata sull’art. 70 c.p.a. che, secondo la difesa erariale, dovrebbe essere interpretato anche alla luce della ratio sottostante all’art. 151 disp. att. c.p.c., il quale fa obbligo al giudice del lavoro di disporre la riunione delle cause connesse anche soltanto per identità delle questioni, tranne nelle ipotesi in cui essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. Le cause da riunire, elencate dall’Avvocatura dello Stato in un apposito documento, sono decine, con udienze fissate fino a maggio 2026.
L’istanza di riunione non può essere accolta per le seguenti ragioni.
2.1.- Innanzi tutto la comunanza di questioni e di difensori delle parti ricorrenti non è ragione sufficiente, di per sé, per disporre la riunione dei giudizi: non si tratta, infatti, di un’ipotesi di connessione soggettiva, poiché v’è identità appunto di difensori, ma non di parti; non si tratta nemmeno di una connessione oggettiva vera e propria, cioè per il titolo o per l’oggetto, poiché i giudizi riguardano l’ottemperanza a sentenze diverse; né vi sono ragioni di coordinamento tra le decisioni o di economia processuale che rendano opportuna la riunione (e difatti l’istanza dell’Avvocatura dello Stato non si basa su ragioni simili), giacché per ciascuna sentenza cui ottemperare il giudice è tenuto a verificare il contenuto, il passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione per portarla ad esecuzione.
2.2.- Anzi, proprio ragioni di economia processuale sconsigliano di accogliere l’istanza di riunione: farlo, infatti, significherebbe fissare nuovamente le udienze di discussione dei ricorsi che, come detto, sono già state fissate fino a maggio 2026, con un impegno organizzativo del Tribunale non trascurabile, che non verrebbe compensato da significativi risparmi di attività, né per i giudici né per la segreteria.
2.3.- In terzo luogo, se la riunione non è stata disposta a monte davanti al giudice ordinario, nonostante la previsione dell’art. 151 disp. att. c.p.c., ha poco senso che venga disposta a valle davanti al giudice amministrativo, che si trova a decidere sull’ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario, le quali, proprio a causa di quella mancata riunione a monte, sono diverse per ciascun docente o gruppo di docenti ricorrenti; senza contare che l’art. 151 cit., per sua espressa previsione, si applica solo al giudice del lavoro e al giudice di pace, e pertanto non può estendersi al giudice amministrativo.
2.4.- In quarto luogo, anche qualora si addivenisse alla riunione, sarebbe difficilmente giustificabile, ad avviso del Collegio, liquidare le spese ai difensori dei ricorrenti in misura inferiore rispetto a quella ordinariamente riconosciuta da questa Sezione (euro 600,00 più accessori per ogni sentenza ottemperanda), considerato che si tratta già di una somma tutt’altro che cospicua e che, sebbene i contenuti dei ricorsi siano sostanzialmente identici, per ciascuno di essi è stata comunque già svolta una specifica attività difensiva, che va remunerata (richiesta dell’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, notifica di quest’ultima, notifica del ricorso d’ottemperanza, deposito dello stesso e dei documenti). Pertanto la finalità alla quale la riunione – negli intenti della difesa erariale – è preordinata, comunque non potrebbe essere realizzata.
2.5.- Vale la pena infine di sottolineare che il considerevole aggravio economico che si è venuto a determinare per il Ministero, e che va man mano crescendo, a causa degli esborsi per le spese legali dei giudizi davanti al giudice ordinario e poi al giudice amministrativo, trova la sua causa non nella mancata riunione dei giudizi stessi, ma proprio nella perdurante inadempienza del Ministero rispetto ai suoi obblighi di legge rispetto al pagamento della carta docente: è infatti del tutto evidente che il Ministero, se si dotasse di una migliore organizzazione atta a provvedere finalmente al doveroso pagamento delle carte docente per le quali è stato condannato, fermerebbe alla fonte il proliferarsi di giudizi d’ottemperanza e di relative condanne al pagamento delle spese di lite.
3.- Venendo al ricorso in epigrafe, in primo luogo occorre rilevare che la sentenza della quale si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato, come risulta dall’attestazione della cancelleria di quel Tribunale del 2.10.2024 depositata in giudizio: ricorre dunque la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a.
4.- Risulta inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, a norma del quale “ Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”. Va ricordato in proposito che, a seguito della riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non prevede più che, per iniziare l’esecuzione forzata, occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all’originale. La notificazione al Ministero della sentenza in copia conforme all’originale è avvenuta il 10.11.2023, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuta il 18.12.2024.
5.- Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dando continuità all’orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe con numerose sentenze.
Il Ministero infatti non ha dedotto né dimostrato di avere ottemperato al giudicato, il che conferma che la sua inottemperanza perdura.
5.1.- Pertanto il Ministero dell’Istruzione e del Merito deve essere condannato a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente in favore dei ricorrenti, come indicato nella menzionata sentenza.
5.2.- In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta , con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la BAa.
È opportuno ricordare che quegli agirà, su semplice richiesta della parte interessata, non già nella sua qualità di dirigente dell’Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa, senza giustificato motivo, si è sottratta.
Il suo compito – che deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio (cfr. ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 25 settembre 2023, n. 5186) – non è infatti quello di esercitare poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell'interesse pubblico, bensì quello di dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche eventualmente attraverso l'esercizio di poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce il fondamento genetico e l'approdo funzionale (così C.d.S., a.p., 25 maggio 2021, n. 8), per cui il commissario ad acta può essere chiamato ad adottare atti dalla natura giuridica e dai contenuti più vari, incluso – in specie – l’ordine alla struttura tecnica responsabile d’includere il nominativo di parte ricorrente tra i soggetti che, attraverso il sito https://www.cartadeldocente.istruzione.it, possono registrarsi e conseguire il bonus in questione, attivando la carta elettronica del docente, senza disporre della qualifica di docente di ruolo.
Il commissario ad acta così nominato, entro novanta giorni a partire dal ricevimento della richiesta che parte ricorrente gli presenterà dopo la scadenza del termine fissato al Ministero, darà corso all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione, come testé precisato.
6.- Le spese del presente giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero resistente, e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione a favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la BAa sezione staccata di RE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente in favore dei ricorrenti, come indicato nella menzionata sentenza;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad acta , con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la BAa, il quale, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta che parte ricorrente gli presenterà dopo la scadenza del termine fissato al Ministero nel punto precedente, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, darà corso all’esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione;
c) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in euro 600,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore degli avvocati dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari;
d) manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti costituite e al commissario ad acta .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Alessandro Fede, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Fede | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO