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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/04/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3849 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
NI LU, C.F. , nato a [...] il [...] C.F._1
e
VI TA, C.F. , nata a [...] il [...], entrambi C.F._2 rappresentati e difesi dall'avvocato Leonardo MAZZUCATO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con relativa omologa, alle seguenti condizioni
I. I coniugi vivranno separatamente liberi di trasferire la loro residenza ove riterranno.
II. le parti si dichiarano reciprocamente economicamente autosufficienti e conseguentemente rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta di contributo al loro mantenimento.
III. La figlia minore CE è affidata ai genitori in modo condiviso, individuando la residenza della
1 minore presso il padre, il quale continuerà a risiedere presso la casa familiare ove è cresciuta la figlia, con le frequentazioni indicate in narrativa, e di cui al piano genitoriale, e più precisamente:
1 settimana: lunedì e martedì presso la mamma con pernotto presso di lei, mercoledì e giovedì presso il padre con pernotto, venerdì e fine settimana presso la madre;
2 settimana: lunedì e martedì presso la mamma e rimanenti giorni della settimana presso il padre.
E così via settimana dopo settimana.
Il mantenimento della minore è posto a carico di entrambe i genitori in via diretta con suddivisione delle spese straordinarie al 50% come da protocollo del Tribunale di Vicenza che si richiama integralmente.
IV. Il sig. NI UC si impegna e si obbliga ad acquistare la quota di proprietà indivisa di ½ della sig.ra ID MA, che accetta obbligandosi a vendere, dell'immobile, arredi nello stato di fatto per come noto alle parti, sito in Comune catastalmente così descritta:
Comune di Dueville (VI) catasto fabbricati foglio 5
m.n. 890 sub 7 - Via San Giovanni n.
7 - piano S1.T-1- cat. A/2 - Cl.
3 - vani 8 - R.C.E. 785,01 abitazione;
m.n. 890 sub 6 - Via San Giovanni n.
7 - piano S1- cat. C6- cl. 2 – mq 25 - RCE 50,35 autorimessa;
m.n. 890 sub 5 - bene non censibile comune ai soli subalterni 7 e 6 - corte.
Il sig. NI si impegna ad accollarsi e pagare in prima persona il residuo del mutuo descritto in premessa e pari ad € 86.870,51.
Il sig. NI si impegna ad effettuare l'acquisto dell'immobile, arredi compresi, con atto pubblico notarile a proprie spese entro novanta giorni dall'omologa della separazione, al prezzo di compravendita della quota indivisa al 50% per il prezzo di complessivi € 30.000, da corrispondersi con le seguenti modalità:
- quanto ad € 5.000,00 al rogito;
- quanto ad € 5.000,00 entro sei mesi dalla compravendita;
- quanto alla residua somma di € 20.000,00 verrà corrisposta ratealmente in 100 rate mensili di €
200,00.
V. Le spese processuali e legali sono interamente compensate tra le Parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Dueville (VI) in data 29/06/2019, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
2 All'esito dell'udienza del 6/02/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore CE, nata a [...] il [...], alla collocazione paritetica della stessa presso ciascun genitore, ferma la residenza della minore presso il padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi NI LU e VI TA, uniti in matrimonio in Dueville (VI) in data 29/06/2019 con atto trascritto al n. 11, Parte I, Anno 2019, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Dueville (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
3 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 3/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3849 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
NI LU, C.F. , nato a [...] il [...] C.F._1
e
VI TA, C.F. , nata a [...] il [...], entrambi C.F._2 rappresentati e difesi dall'avvocato Leonardo MAZZUCATO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con relativa omologa, alle seguenti condizioni
I. I coniugi vivranno separatamente liberi di trasferire la loro residenza ove riterranno.
II. le parti si dichiarano reciprocamente economicamente autosufficienti e conseguentemente rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta di contributo al loro mantenimento.
III. La figlia minore CE è affidata ai genitori in modo condiviso, individuando la residenza della
1 minore presso il padre, il quale continuerà a risiedere presso la casa familiare ove è cresciuta la figlia, con le frequentazioni indicate in narrativa, e di cui al piano genitoriale, e più precisamente:
1 settimana: lunedì e martedì presso la mamma con pernotto presso di lei, mercoledì e giovedì presso il padre con pernotto, venerdì e fine settimana presso la madre;
2 settimana: lunedì e martedì presso la mamma e rimanenti giorni della settimana presso il padre.
E così via settimana dopo settimana.
Il mantenimento della minore è posto a carico di entrambe i genitori in via diretta con suddivisione delle spese straordinarie al 50% come da protocollo del Tribunale di Vicenza che si richiama integralmente.
IV. Il sig. NI UC si impegna e si obbliga ad acquistare la quota di proprietà indivisa di ½ della sig.ra ID MA, che accetta obbligandosi a vendere, dell'immobile, arredi nello stato di fatto per come noto alle parti, sito in Comune catastalmente così descritta:
Comune di Dueville (VI) catasto fabbricati foglio 5
m.n. 890 sub 7 - Via San Giovanni n.
7 - piano S1.T-1- cat. A/2 - Cl.
3 - vani 8 - R.C.E. 785,01 abitazione;
m.n. 890 sub 6 - Via San Giovanni n.
7 - piano S1- cat. C6- cl. 2 – mq 25 - RCE 50,35 autorimessa;
m.n. 890 sub 5 - bene non censibile comune ai soli subalterni 7 e 6 - corte.
Il sig. NI si impegna ad accollarsi e pagare in prima persona il residuo del mutuo descritto in premessa e pari ad € 86.870,51.
Il sig. NI si impegna ad effettuare l'acquisto dell'immobile, arredi compresi, con atto pubblico notarile a proprie spese entro novanta giorni dall'omologa della separazione, al prezzo di compravendita della quota indivisa al 50% per il prezzo di complessivi € 30.000, da corrispondersi con le seguenti modalità:
- quanto ad € 5.000,00 al rogito;
- quanto ad € 5.000,00 entro sei mesi dalla compravendita;
- quanto alla residua somma di € 20.000,00 verrà corrisposta ratealmente in 100 rate mensili di €
200,00.
V. Le spese processuali e legali sono interamente compensate tra le Parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Dueville (VI) in data 29/06/2019, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
2 All'esito dell'udienza del 6/02/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore CE, nata a [...] il [...], alla collocazione paritetica della stessa presso ciascun genitore, ferma la residenza della minore presso il padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi NI LU e VI TA, uniti in matrimonio in Dueville (VI) in data 29/06/2019 con atto trascritto al n. 11, Parte I, Anno 2019, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Dueville (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
3 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 3/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
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