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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOT dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 9 gennaio 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella causa iscritta al N.6558/2024, Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Nunziata Mariapina presso cui Parte_1
domicilia in Palma Campania, alla via Nola, n. 75
Ricorrente
CONTRO
CP_ in persona rappresentato e difeso dall'Avvocato Gianfranco Pepe e CP_2
domiciliata come nella comparsa di costituzione
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi recanti R.G. 6558/24, depositato il 24.10.2024 e R.G. 6559/24 depositato il 24.10.2024, successivamente riuniti in corso di causa e ritualmente notificati, il ricorrente, in epigrafe indicato, adiva questa Giustizia proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2022 00175734 89 000, notificato il
27.01.2023 per il mancato pagamento di contributi a titolo di Gestione commercianti per l'anno 2021 e l'avviso di addebito n. 371 2023 00076243 91 000, notificato il 10.01.2024, per il mancato pagamento di contributi della stessa natura, per gli anni 2021 e 2022 chiedendone l'annullamento.
Si costituiva in giudizio l' , la quale, nel corso di causa, faceva rilevare di aver CP_1
effettuato, in autotutela, lo sgravio delle somme contenute negli avvisi opposti. In corso del giudizio le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'avvenuto sgravio delle somme richieste negli avvisi di addebito.
Il Tribunale non può che prendere atto della documentazione allegata in atti da cui si evidenzia l'avvenuto sgravio delle somme intimate nonché della richiesta pervenuta da entrambe le parti.
Considerato che quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito detta domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tate pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione detta materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse (Cass.8448/12).
Per tale ragione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Poiché il provvedimento di sgravio è intervenuto, come si evince dalla documentazione depositata in atti del fascicolo della controparte, successivamente alle notifiche dei ricorsi introduttivi, nonché dopo il deposito dei relativi ricorsi che sono stati, poi, riuniti in corso di causa, ma prima della decisione della causa, sussistono equi motivi per compensare le
CP_ spese di lite nella misura della metà ponendo, a carico dell' legittimato passivo, la restante parte, liquidata in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 5.201,00 26.000,00, applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto, ex art. 4, comma 4.
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro di Nola definitivamente pronunciando ,ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) Condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 1476, 30 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione al procuratore antistatatrio.
c) Compensa l'altra metà delle spese di giustizia
Così deciso in Nola lì 09.01.2025
Il GOT del Lavoro Dott. Aristide Perrino
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOT dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 9 gennaio 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella causa iscritta al N.6558/2024, Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Nunziata Mariapina presso cui Parte_1
domicilia in Palma Campania, alla via Nola, n. 75
Ricorrente
CONTRO
CP_ in persona rappresentato e difeso dall'Avvocato Gianfranco Pepe e CP_2
domiciliata come nella comparsa di costituzione
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi recanti R.G. 6558/24, depositato il 24.10.2024 e R.G. 6559/24 depositato il 24.10.2024, successivamente riuniti in corso di causa e ritualmente notificati, il ricorrente, in epigrafe indicato, adiva questa Giustizia proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2022 00175734 89 000, notificato il
27.01.2023 per il mancato pagamento di contributi a titolo di Gestione commercianti per l'anno 2021 e l'avviso di addebito n. 371 2023 00076243 91 000, notificato il 10.01.2024, per il mancato pagamento di contributi della stessa natura, per gli anni 2021 e 2022 chiedendone l'annullamento.
Si costituiva in giudizio l' , la quale, nel corso di causa, faceva rilevare di aver CP_1
effettuato, in autotutela, lo sgravio delle somme contenute negli avvisi opposti. In corso del giudizio le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'avvenuto sgravio delle somme richieste negli avvisi di addebito.
Il Tribunale non può che prendere atto della documentazione allegata in atti da cui si evidenzia l'avvenuto sgravio delle somme intimate nonché della richiesta pervenuta da entrambe le parti.
Considerato che quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito detta domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tate pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione detta materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse (Cass.8448/12).
Per tale ragione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Poiché il provvedimento di sgravio è intervenuto, come si evince dalla documentazione depositata in atti del fascicolo della controparte, successivamente alle notifiche dei ricorsi introduttivi, nonché dopo il deposito dei relativi ricorsi che sono stati, poi, riuniti in corso di causa, ma prima della decisione della causa, sussistono equi motivi per compensare le
CP_ spese di lite nella misura della metà ponendo, a carico dell' legittimato passivo, la restante parte, liquidata in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 5.201,00 26.000,00, applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto, ex art. 4, comma 4.
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro di Nola definitivamente pronunciando ,ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) Condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 1476, 30 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione al procuratore antistatatrio.
c) Compensa l'altra metà delle spese di giustizia
Così deciso in Nola lì 09.01.2025
Il GOT del Lavoro Dott. Aristide Perrino