Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott.ssa Elena Gelato Consigliere
Dott.ssa Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 3347/2018 posta in deliberazione il giorno 8.1.2025
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 [...]
C.F./P. Iva: ), in persona del legale Parte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, C.F./P. Iva: ), in persona Parte_4 P.IVA_3
del legale rappresentante pro tempore, e (C.F.: Controparte_1 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Giacomo Francesco Saccomanno C.F._2
giusta procura in atti appellante
E
(già , in persona del suo CP_2 Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di Controparte_3
rappresentata e difesa dal prof. avv. Luca Di Donna giusta procura in atti
1
E
(già , in persona del suo CP_2 Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di Controparte_4
rappresentata e difesa dal prof. avv. Luca Di Donna giusta procura in atti appellata
E
(già , P. IVA , nella sua qualità di Controparte_5 CP_6 P.IVA_4
procuratrice e mandataria di (C.F. ), rappresentata e CP_7 P.IVA_5
difesa dall'avv. Pierluigi Federici in forza di delega in atti intervenuta
E
(C.F. ), quale procuratrice e mandataria di CP_8 P.IVA_6 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_7
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Compagni giusta procura in atti intervenuta
E
(C.F. ), quale procuratrice e mandataria di CP_8 P.IVA_6 [...]
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro CP_9 P.IVA_8
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Russi giusta delega in atti intervenuta
(C.F. ), quale procuratrice di Controparte_10 P.IVA_9 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_11
difesa dagli avv.ti Carlotta Casamorata e Marina Vandini in forza di procura in atti intervenuta
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 929/2018 emessa dal Tribunale di Roma.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza non definitiva n. 6421/2024 cui si rinvia per il precedente svolgimento del processo, questa Corte ha statuito quanto segue: “La Corte
d'appello di Roma, non definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta al n. 3347/2018 r.g., così provvede:a) rigetta i motivi di appello relativi ai contratti di mutuo n. 55- 3720893 e 55- 45009907 850; b) rimette la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine ai restanti rapporti, come da separata ordinanza in pari data.”
Con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo emettendo ordine di esibizione relativamente ai contratti di conto corrente parzialmente ottemperato.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la decisione ex art 281 sexies c.p.c..
2.Vanno in primo luogo valutati gli effetti del parziale inadempimento da parte degli appellati dell'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. emesso da questa Corte con la suddetta ordinanza.
L'istanza ex art 119 T.U.B. era pervenuta alla Banca il 31.5.2015, sicché l'obbligo di riscontro poteva attenere solo alla documentazione relativa al decennio precedente.
La Corte di Cassazione con sentenza 7972/2016 ha affermato: “ Nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore.” Tale principio è stato ribadito con l'ordinanza 13528/2017.
3 L'obbligo di conservazione ultradecennale si trasforma dunque, com'è ovvio, in un onere probatorio, laddove la Banca agisca in giudizio per fare valere un credito fondato un rapporto costituito in epoca ultradecennale.
Ma tale onere non sussiste quando, come nel caso in esame, la sia convenuta CP_12
in un giudizio di ripetizione.
Tale premessa è indispensabile per valutare le conseguenze dell'inottemperanza dell'ordine di esibizione.
Laddove, come avvenuto in altre fattispecie, l'inottemperanza avesse riguardato un rapporto di durata infradecennale, le conseguenze si riverberano in senso negativo sulla che con il suo comportamento preclude indebitamente alla CP_12
controparte di fornire la prova della fondatezza della domanda di ripetizione.
Allorchè, come nel caso di specie, il rapporto sia risalente ad epoca ultradecennale, in linea generale l'inottemperanza assume un carattere neutro.
Poiché d'altronde anche il correntista dovrebbe avere ricevuto copia del contratto all'atto della sottoscrizione, come pure gli estratti conto la mancata produzione dello stesso da parte dello stesso e l'impossibilità di acquisirlo aliunde integrano il mancato assolvimento dell'onere della prova sul soggetto che ne è onerata.
3.Avendo riguardo al giudizio de quo si osserva quanto segue.
a. Per tutti i contratti non prodotti non può pertanto affermarsi alcuna nullità con la conseguenza che tutte le pretese ad essi connesse, fondate su asserite nullità debbono essere rigettate.
Inoltre, per quanto attiene il conto corrente 2773294 acceso il 6.11.2008 il tribunale ha escluso espressamente ogni forma di fondatezza della domanda affermando:
“Per quanto concerne il conto corrente n. 2773294 acceso il 6 novembre 2008 risulta in atti il contratto di apertura di conto corrente debitamente sottoscritto da parte di il quale prevede un tasso contrattuale e scoperto di Parte_1
conto effettivo del 15,029% e pari capitalizzazione sul lato attivo e passivo. E' quindi da escludersi ogni forma di anatocismo ed il superamento al momento della stipula del tasso soglia di legge. Non vi è in atti poi documentazione
4 attestante che tale rapporto bancario sia collegato con il contratto di conto corrente contraddistinto dal numero 15279 del quale sono prodotti in atto gli estratti conto fino al 2002. Non vi è quindi la necessaria continuità nei rapporti di dare/avere tra le parti utile alla completa ricostruzione della dinamica dei rapporti. Né vi è in atti neppure il contratto di apertura di c/c precedente”.
A fronte di tale motivazione l'appellante si è limitato a controdedurre
“Difformemente da quanto sostenuto dal giudice di prime cure agli atti è presente il contratto di conto corrente n. 15279 del 04.09.1989 e, ancora, da una semplice analisi degli estratti conto prodotti in giudizio è possibile verificare la trasformazione del conto avvenuta dal IV° trimestre 2002 al I° trimestre 2003.
Tuttavia, questa circostanza non è mai stata contestata da controparte, con tutte le conseguenti preclusioni decadenziali previste dall'art. 167 c.p.c. g. Nel documento portante data 04.09.1989 non vi è alcuna specifica pattuizione degli interessi ultralegali, delle commissioni, delle spese e delle valute. Si rileva, anche,
l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi. h. Nel documento portante data 06.11.2008 manca la sottoscrizione della banca ovvero non vi è alcuna specifica indicazione delle condizioni economiche. Si registra l'allegazione di un documento di sintesi che, tuttavia, non appare connesso al rapporto de quo essendo assolutamente generico e impersonale e, comunque, configgente nei contenuti rispetto al “contratto” del 06.11.2008. i.
Impregiudicate le insanabili invalidità dedotte si evidenzia, tuttavia, ed in subordine, che per tutto il periodo precedente il 06.11.2008 le doglianze attoree non sono state confutate.
j. Si confermano, pertanto, le doglianze attoree in punto di interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi, illegittima applicazione di commissioni e spese, illegittima antergazione e postergazione delle valute, interessi usurari (cfr. CTP).k. Per tale motivo, è fondata la richiesta di ricalcolo del conto corrente al tasso legale e/o ex art. 117 T.u.b., senza alcuna
5 capitalizzazione, con esclusione di tutte le commissioni/spese e dell'effetto pregiudizievole dovuto alle valute cd. fittizie, nonché di tutti gli interessi nei trimestri nei quali è stato superato il tasso soglia.”
Il motivo di appello è pertanto inammissibile sul punto alla stregua del principio costantemente affermato dalla Corte Cassazione.
Con la sentenza a Sezioni Unite 27199/2017 la Corte di Cassazione ha precisato: “
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” Nello stesso senso
Cass. 13535/2018.
D'altronde che si tratti di un contratto collegato al conto 15279 non vi è alcuna prova e non opera di certo il meccanismo della non contestazione.
Quanto alla mancata sottoscrizione da parte della Banca si richiama l'ordinanza
16070/2018:“In materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto.” E
6 l'ordinanza 28500/2023 (“ In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente valido il contratto sottoscritto dal solo cliente, sul presupposto Perche la CP_12
avesse sistematicamente dato corso al rapporto, sin dal momento della stipula, secondo le condizioni indicate per iscritto)”
Nella specie non risulta che la non abbia dato corso al rapporto come emerge CP_12
dagli estratti conto prodotti.
Con l'ultimo motivo di appello è stato dedotto: “ 3.- Sulla illegittimità delle garanzie reali e personali rilasciate L'odierna parte appellante ha fornito ampia prova di quanto sostenuto ed in particolare delle invalidità afferenti i rapporti contrattuali intercorsi con la banca appellata.
Tra esse si evidenzia la violazione della Legge n. 108/96 e, quindi, la pattuizione, promessa e applicazione di interessi usurari.
Si ritiene che il limite alla validità della pattuizione limitativa dei poteri del fideiussore di proporre eccezioni al creditore, incontra l'insormontabile barriera delle nullità dipendenti da contrarietà a norme imperative o dalla illiceità della causa.”
Dal rigetto dei precedenti motivi consegue il rigetto anche di tale ultima doglianza.
Le spese del grado seguono la soccombenza relativamente ai singoli rapporti contrattuali dedotti in giudizio e al valore degli stessi parametrato all'asserito indebito , come da tabella a pagina 11 dell'appello , in applicazione dell'art 97, I co. c.p.c. e alle parti interessate: specificamente per i c/c 2773294 e 761175
c/ , per i e 1241682 Parte_1 C.F._3 Controparte_13
[...] c/ , e c/c 2802663 tenendo conto che
[...] Controparte_14 CP_15 Pt_1
e erano fideiussori per tutti i rapporti.
[...] Controparte_1
PQM
Definitivamente pronunziando, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2) Condanna in solido e alla rifusione delle Parte_1 Controparte_1
spese del grado in favore di in solido ex latere creditorum con i CP_3
cessionari, che liquida in euro 12.000,00, per compensi, oltre rimborso spese gen.
3) Condanna in solido con e Parte_2 Parte_1 CP_1
alla rifusione delle spese del grado in favore di in
[...] CP_3
solido ex latere creditorum con i cessionari, che liquida in euro 8.000, oltre rimborso spese gen.
4) Condanna in solido con Controparte_16
e alla rifusione delle spese del grado in Parte_1 Controparte_1
favore di in solido ex latere creditorum con i cessionari, che CP_3
liquida in euro 9.000, oltre rimborso spese gen.
5) Condanna in solido con e Parte_4 Parte_1 Controparte_1
alla rifusione delle spese del grado in favore in favore di in CP_3
solido ex latere creditorum con i cessionari, che liquida in euro 24.000, oltre rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
T.U.115/2002.
IL PRESIDENTE EST
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