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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr. Michele Magliulo Consigliere
dr.ssa Marielda Montefusco Consigliere rel.
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2070/2018 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso e per la riforma della sentenza n. 12521/2017 del Tribunale di
Napoli, IV Sezione Civile, pubblicata il 28 dicembre 2017, vertente
TRA
(codice fiscale , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Avellino (AV), alla Via Dante n. 31, presso lo studio dell'avv.
Giovanni Antonio Cillo (codice fiscale ), che unitamente C.F._2
all'avv. Pasquale Sorriento (codice fiscale , lo rappresenta C.F._3
e difende in virtù della procura in atti
-appellante- E
la (codice fiscale ), nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
cessionaria della (giusta atto di cessione del 14 luglio 2017, Controparte_2
pubblicato in G.U. Parte Seconda n. 93 l'8 agosto 2017), e per essa la sua mandataria (nuova denominazione assunta da , Controparte_3 CP_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Nappi (codice fiscale ), che la rappresenta C.F._4
e difende in virtù della procura generale alle liti a ministero del notaio Per_1
di Verona del 26 luglio 2010, rep. n. 67482, racc. n. 18596,
[...]
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Con atto di citazione notificato in data 7 agosto 2012, la
[...]
(società operante nel settore della costruzione, Controparte_5
ristrutturazione, consolidamento, demolizione di opere edilizie civili,
commerciali, industriali ed agricole, pubbliche e private nonché nel settore della cantieristica navale ed attività connesse), in persona del legale rappresentante pro tempore, , e , nella qualità di fideiussore, Parte_1 Parte_1
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo che:
- la società attrice aveva stipulato con la - Filiale di Pozzuoli Controparte_2
Oberdan - i seguenti contratti: (a) contratto di conto corrente ordinario n. 10329608, (b) conto anticipi su fatture n. 10331743, (d) conto corrente ordinario n. 401457190, (e) conto corrente ordinario n. 10595348 , f) conto anticipi su fatture n. 10969073;
- “il contratto di conto corrente ordinario n. 10329608 è stato sottoscritto in
data 15.10.2004. In virtù dello stesso , la avrebbe applicato il tasso CP_6
debitore del 13,45% oltre una maggiorazione pari all'1% e la commissione di massimo scoperto (CMS) pari all'1,50% (…)”;
- che i contratti bancari contenevano “condizioni economiche illegittime” in quanto non pattuite e violano la normativa dettata in tema di usura”;
- “in relazione ai rapporti, menzionati, la banca ha concesso, poi vari affidamenti,
con proposte del 7.3.2008 e del 24.2.2010. le cui condizioni economiche non sono state mai sottoscritte dalla società”;
- “in particolare, con riferimento al rapporto n. 10329608, la linea di credito, utilizzabile nella forma dell'apertura di credito, concessa dalla Banca ammontava ad € 90.000,00; per il rapporto n. 10331743 l'affidamento era pari
ad € 200.000,00 utilizzabile in proporzione all'importo dei crediti relativi a fatture presentate per l'anticipo”;
- “con nota A/R, ricevuta in data 24.02.2012, la ha comunicato – in CP_6
maniera assolutamente pretestuosa ed immotivata – la revoca degli affidamenti ed il recesso dai contratti di conto corrente n. 10329608 – che secondo l'istituto convenuto, presenterebbe un saldo debitore di € 97.742,32- dal contratto n.
401457190 – il cui saldo negativo ammonterebbe ad € 124,00 – e dal conto anticipi n. 10331743 – che recherebbe un saldo debitore pari ad € 200.000,00
– il tutto oltre interessi”;
- “in pari data, l'Istituto ha intimato al sig. , nella qualità di Parte_1
presunto fideiussore, il pagamento dell'importo complessivo di € 297.742,32, in
virtù di una presunta fideiussione rilasciata dallo stesso in favore della CP_2
nell'interesse della;
[...] CP_5
-“in data 23.03.2012, a mezzo raccomandata A/R, la ha provveduto a CP_6
recedere dai contratti n. 10 595348 e n. 10969073, notificando diffida, recesso
e decadenza dagli affidamenti concessi”.
Tanto premesso, gli attori, argomentando in merito alla:
(I) “illegittima pretesa e applicazione di interessi ultra- legali.
Restituzione delle somme indebitamente riscosse”;
(II) “nullità e/ illegittimità dei contratti di conto corrente e conto anticipi per violazione dell'art. 117 Testo Unico Bancario e della normativa antiusura”;
(III) “nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi e effetti anatocistici ex art. 1283 c.c. – Corte di Cassazione n. 2418 del 2 dicembre 2010 – Richiesta di restituzione delle somme indebitamente versate per l'illegittima capitalizzazione trimestrale”;
(IV) “nullità della clausola relativa alla commissione di massimo
scoperto, alle spese forfettarie di tenuta conto corrente, della disciplina della decorrenza della data valuta”; (V) in ordine al comportamento della banca contrario alle regole di correttezza e buona fede ovvero contrario alle norme applicabili, che aveva causato notevoli danni alla società correntista;
(VI) in ordine alla illegittima segnalazione, da parte della banca, della società alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, causando danni ulteriori, anche sotto forma di discredito commerciale;
(I) in ordine alla nullità dell'atto di fideiussione preteso dalla Banca
“per contrasto con gli artt. 1936 e 1346 c.c. apparendo
l'obbligazione in esso espressa indeterminata ed indeterminabile,
sia per quanto riguarda l'oggetto, sia per quanto riguarda la durata della stessa obbligazione” , in ordine alla annullabilità della fideiussione perché viziata da “errore essenziale e determinante intervenuto senza l'adeguata conoscenza delle condizioni sottoscritte”, in ordine alla sua estinzione ex art. 1955
c.c.;
chiedevano all'adito Tribunale:
“1.Accertare e dichiarare gli assunti di cui in narrativa ed accogliere di conseguenza le domande ivi contenute”;
“2. Accertare e dichiarare l'insussistenza del presunto saldo preteso dalla convenuta”;
“3. Accertare e dichiarare il superamento del tasso soglia rispetto al reato di usura nell'applicazione del tasso di interesse da parte della convenuta CP_6
e la conseguente contabilizzazione”; “4.Di conseguenza, escludere ogni interesse a carico degli attori, ai sensi della L. 108/96”;
“5. Accertare e dichiarare la nullità dei contratti indicati in narrativa e della clausola che prevede l'applicazione di interessi ultra legali contenuta nei contratti
di conto corrente indicati in narrativa, intrattenuti dalla società attrice con la convenuta e la conseguente contabilizzazione”; CP_6
“6. Accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nei contratti di conto corrente di cui in narrativa, intrattenuti dalla società attrice con la CP_6
convenuta e la conseguente contabilizzazione”;
“7. Accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto contenuta nei contratti di conto corrente di cui in narrativa, intrattenuti dalla società attrice con la convenuta e la conseguente CP_6
contabilizzazione”;
“8.Accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla applicazione
della valuta con data diversa dal movimento nei contratti di conto corrente intrattenuti dalla società attrice con la convenuta e la conseguente CP_6
contabilizzazione”;
“9. Accertare e dichiarare la inesistenza o la nullità o la annullabilità della pretesa fideiussione rilasciata dal sig. in favore della Pt_1 Controparte_2
nell'interesse della;
CP_5 “10.In via ancora più gradata, accertare e dichiarare l'avvenuta liberazione del pretese fideiussore, l'estinzione o la decadenza, in considerazione della condotta della Banca pretesa creditrice”,
“11.Per l'effetto, condannare la alla restituzione di quanto CP_6
indebitamente percepito o versatole, nella misura da determinarsi in corso di causa ed in virtù dei parametri indicato o indicandi, anche a mezzo di CTU (…) oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
I.2. Con comparsa del 17 dicembre 2012, si costituiva in giudizio la contestando ed impugnando la domanda degli attori e Controparte_2
chiedendone il rigetto. Inoltre, formulava domanda riconvenzionale al fine di ottenere il pagamento della somma di € 318.101,49, di cui € 133.033,03 derivante dal saldo del conto corrente ordinario n. 10329608 ed € 205.068,46 dal saldo del conto anticipi n. 10331743, comprensivi di interessi.
I.3. Con ordinanza del 25 settembre 2014 il Giudice dichiarava la interruzione del giudizio limitatamente alla Controparte_5
stante l'intervenuto fallimento di quest'ultima. Il giudizio veniva riassunto dal solo fideiussore . Parte_1
I.4. Depositati i documenti ed espletata una CTU contabile, all'udienza del 19 settembre 2017, il giudizio era introitato a sentenza, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive. Con sentenza n. 12521/2017, depositata in data 28 dicembre 2017, il Tribunale di
Napoli IV Sezione Civile così provvedeva: - “Accerta che il credito vantato dalla nei confronti Controparte_7
di è pari ad € 281.139,28, oltre interessi moratori pattuiti dal Parte_1
31/03/2012 al saldo e condanna al pagamento di tale somma, Parte_1
nei limiti dell'importo massimo garantito”;
- “Pone le spese di CTU, liquidate come in decreto, a carico per 2/3 di
[...]
e per 1/3 a carico della . Pt_1 Controparte_7
- “Compensa per 1/3 le spese di lite e per il resto condanna a Parte_1
pagare alla € 9.800,00, di cui €730,00 per spese, oltre Controparte_7
IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso” (cfr. pag. 13 della sentenza).
II.1. Avverso tale sentenza- con atto di citazione per l'udienza del 23 luglio 2018, notificato in data 5 aprile 2018- proponeva appello, Parte_1
articolando tre motivi, così rubricati:
“I. Con riferimento ai conti anticipi n. 10969073 e n. 10331743 e conto corrente n. 10595348. Nullità dei contratti bancari non stipulati in forma scritta.
Violazioni di legge rilevanti ai fini della decisione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 117 TUB”.
“II. Con riferimento ai conti correnti e conti anticipi. Errato esame di tutti gli atti e documenti del giudizio. Violazioni di legge rilevanti ai fini della decisione.
In fatto, errata, parziale ed insufficiente ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice. In diritto, violazioni di legge rilevanti ai fini della decisione
impugnata. Mancanza, contraddittorietà, apparenza della motivazione, illogicità, contraddittorietà, mancanza di consequenzialità delle argomentazioni. Mancato esame delle argomentazioni in fatto e diritto del deducente. Mancanza di motivazione su questioni determinanti al fine della decisione. Mancato esame da parte del primo giudice di tutti gli atti e documenti del giudizio”.
“III. Illegittimità, erroneità ed ingiustizia della statuizione relativa alla
verifica del tasso soglia. Violazioni di legge e contrasto giurisprudenziale.
Violazione della legge 108/1996. In fatto, errata, parziale ed insufficiente ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice. In diritto, violazioni di legge rilevanti ai fini della decisione impugnata. Mancanza, contraddittorietà. apparenza della motivazione, illogicità. contraddittorietà, mancanza di
consequenzialità delle argomentazioni. Mancato esame delle argomentazioni in fatto e diritto del deducente. Mancanza di motivazione su questioni determinanti al fine della decisione. Mancato esame da parte del primo giudice di tutti gli atti
e documenti del giudizio”.
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte di voler, in via preliminare:
“1. Sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione dell'impugnata sentenza in
relazione alle argomentazioni, alle nuove evenienze, nonché per gravi e fondati motivi ex artt. 283 e 351 c.p.c..”.
“2. Disporre la rinnovazione della CTU, in virtù delle lamentate contestazioni”.
Nel merito:
“I. Accogliere l'appello proposto con il presente atto e per l'effetto
riformare la sentenza n. 12521 emessa dal Tribunale di Napoli, con conseguente accoglimento delle conclusioni riportate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado”.
“II. Rigettare la domanda riconvenzionale proposta dall'istituto di credito appellato, perché infondata in fatto ed in diritto”;
“III. Condannare controparte al pagamento di spese e compensi del doppio grado di procedura, oltre spese di CTU, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario" (cfr. pag. 20 dell'atto di appello).
II.2. Con comparsa di risposta all'appello depositata in data 3 luglio 2018, si costituiva in giudizio la “ , nella qualità di Controparte_1
cessionaria della “ , giusto atto di cessione del 14/07/2017 Controparte_2
pubblicato in G.U. Parte Seconda n.93 18/8/2017, e per essa la sua mandataria
“ (già , eccependo in CP_4 Controparte_8
via preliminare la carenza di legittimazione attiva di (in quanto Parte_1
l'appellante, avendo agito come fideiussore, non aveva riproposto le eccezioni relative alla validità del proprio vincolo fideiussorio ma unicamente censure relative alla validità dei rapporti bancari) e deducendo l'infondatezza dei motivi di appello chiedendone il rigetto.
Di contro, quanto alla legittimazione della “ Controparte_1
, che agiva per il tramite della sua procuratrice speciale
[...] Parte_2
parte appellata indicava, in comparsa, tutti i passaggi societari idonei ad individuare la corretta legittimazione attiva della stessa, quale titolare del credito vantato. Tanto premesso, chiedeva all'adita Corte, in via preliminare: “1. Perché venga dichiarato il difetto di legittimazione attiva del garante
[...]
, non potendo sollevare lo stesso eccezioni in merito ai rapporti Pt_1
obbligatori principali”.
“2. Per rigetto della proposta richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva
della sentenza di primo grado per insussistenza dei gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c.”.
Nel merito:
“1. Per il rigetto del proposto gravame in quanto del tutto infondato sia in fatto che in diritto per i motivi gradatamente esposti e, per l'effetto, per la conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli, resa il 20/12/2017 e pubblicata
il 28/12/2017”.
In via istruttoria:
“Per il rigetto dell'avversa richiesta di rinnovazione di espletamento della ctu contabile perché ultronea, infondata ed irrilevante per tutto quanto sopra rappresentato”.
“Con vittoria di spese del presente grado di giudizio”.
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio all'udienza del 4 novembre 2024 la causa veniva riservata in decisione e venivano assegnati i termini di giorni quaranta e di successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art.190, 1 comma, c.p.c.
Alla scadenza il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Prelinarmente va disattesa l'eccezione sollevata dalla difesa di CP_9
di “carenza di legittimazione della (già nonché
[...] Pt_2 CP_4
della per mancanza di titolarità del rapporto” Controparte_1
eccezione secondo la quale la società appellata non avrebbe fornito la prova della titolarità del credito in capo alla stessa, in quanto non aveva depositato né il contratto di cessione, né la dichiarazione della cedente , riferita Controparte_2
alla posizione per cui è causa e che l'unica documentazione presente agli atti del giudizio fosse l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Per quanto concerne, anzitutto, la contestata legittimazione a (già Pt_2
nonché della “per mancanza della CP_4 Controparte_10
titolarità del rapporto” subentrata ex art. 111 c.p.c. come cessionaria dell'appellata va rilevato che, in materia di cessione dei crediti Controparte_2
in blocco ex art. 58 t.u.b., la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù appunto di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 22/02/2022, n.5857).
Ora, il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco", detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto: a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c.. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, la Banca d'Italia ha confermato che per "rapporti giuridici individuabili in blocco" devono intendersi "i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo", chiarendo che lo stesso "può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta
l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti" (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999).
La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta,
d'altronde, un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346
c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che siano richiamati criteri sufficienti per consentirne l'identificazione. Si è affermato in giurisprudenza che “è sufficiente
a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di
individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass.
29/12/2017, n.31188: nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie). A tali fini, si è correttamente evidenziato che i crediti ceduti possono essere individuati anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali, tra cui la dicitura “crediti a sofferenza”.
Nella fattispecie, in virtù di contratto stipulato inter partes in data 14 luglio
2017 richiamato nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 17.12.2019 – Parte Seconda, n. 148, la Controparte_1
acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB, dalla CP_2
“ tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese,
[...]
ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti Controparte_2
di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche o giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016
e qualificati come attività deteriorate”.
Alla stregua dei principi innanzi enunciati, allora, deve ritenersi che la trascrizione dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sopra riportato, consenta di rilevare che i crediti a sofferenza ceduti erano individuabili, oltre che per titolo, in base alla pendenza ad una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia. In altri termini, avuto riguardo alla natura ed alla tipologia delle posizioni oggetto di cessione del credito, la pretesa azionata dalla CP_6
originariamente ricorrente rientrava certamente tra quelle trasferite alla cessionaria, non essendo peraltro prescritto per il negozio di cessione alcun requisito di forma.
A nulla rileva, quindi, la mancata produzione del contratto di cessione che
è necessaria solo se le informazioni rese nell'Avviso di Cessione pubblicato sulla
G.U. non individuano con sicurezza i crediti ceduti, laddove, invece, la Banca
interventrice ha dato prova documentale della inclusione, tra i crediti indicati nella cessione in blocco, anche del credito ingiunto nei confronti dell' odierno appellante. Ciò anche perché, unitamente ai crediti, sono stati trasferiti tutti i diritti derivanti dai crediti oggetto di cessione, ivi comprese le garanzie reali e personali, nonché ogni diritto, azione o facoltà, di natura processuale inerenti suddetti crediti.
2. Con il primo motivo di gravame, l'appellante assume l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto valido il conto anticipi n.
10331743, “pur in assenza della forma scritta, perché correlato al c/c ordinario
n. 10329608” (cfr. pag.11 dell'atto di appello), “depurandolo solo degli interessi che nei periodi accertati dal CTU superavano il tasso soglia”(cfr. pag. 9 dell'atto di appello). Laddove, invece, a suo parere, accertata l'assenza del relativo contratto, in forma scritta, avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'intero rapporto ai sensi dell'art. 117 TUB comma 1 e 3, TUB, e quindi ritenere insussistente il presunto credito. Ed aggiunge che “la correlazione con un rapporto contrattualizzato non sana le omissioni e le carenti pattuizioni. Difatti,
è noto che sui conti ordinari vengono girocontate le competenze dei conti anticipi, alle condizioni pattuite tra le parti. Se manca il contratto anticipi, le
relative competenze non possono essere verificate e conseguentemente addebitate sul conto corrente” (cfr. pag. 8 dell'atto di appello).
Il motivo è infondato.
2.1. Giova rammentare che: “In tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 3, comma 3, della l. n. 154 del 1992 e successivamente
l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, abilitano la Banca d'Italia, su
conforma delibera del C.I.C.R. a stabilire che "particolari contratti" possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, sicché quanto da queste autorità stabilito circa la non necessità della forma scritta, "in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto", va inteso nel senso che
l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una
radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel "contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il "contratto figlio". (Nella specie, la S.C. ha - confermando la sentenza di appello - respinto il ricorso della banca che, sulla base della sola menzione di condizioni quadro contenute nel contratto di conto corrente, senza previsione di regole relative alla parte economica,
chiedeva di considerare valido il contratto di apertura di credito, concluso per
"facta concludentia")” (cfr. Cass. n. 27836/ 2017). In altre parole secondo l'insegnamento della Suprema Corte – condiviso anche da questo Collegio- “fermo restando l'onere di forma scritta dei contratti bancari di cui all'art. 117 TUB il requisito di forma può ritenersi rispettato ogniqualvolta esista un contratto validamente sottoscritto le cui condizioni
regolino anche quelle di un diverso contratto bancario che sul primo si innesti”.
Ad esempio il c.d. conto anticipi congegnato in modo tale che i saldi generali dalle annotazioni e dai flussi sulle anticipazioni di credito (annotazioni a debito del cliente a seguito dell'anticipazione e flussi positivi derivanti dalle rimesse c.d. autoliquidanti del cliente) confluiscono in un conto corrente d'appoggio, deve intendersi strettamente collegato a quest'ultimo, col quale costituisce un rapporto unitario.
Nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, possono costituirsi in capo al medesimo cliente, sia un ordinario conto corrente di corrispondenza, sia un diverso conto transitorio ad esso collegato, denominato frequentemente come “conto anticipi su effetti salvo buon fine” od altre espressioni analoghe, in esecuzione di anticipazioni di effetti,
I diversi conti possono presentarsi, dunque, come avvinti da nessi funzionali reciproci, oppure come del tutto indipendenti. Nel primo caso, il saldo passivo del c.d. "conto anticipi" non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, onde non si giustifica la pretesa creditoria di nessuna delle parti del rapporto, quanto alla pretesa della banca di esigere il saldo passivo concernente il predetto conto anticipi, indipendentemente dal conto corrente ordinario cui accede. Al contrario, la ricostruzione del saldo dare – avere tra le parti necessariamente attiene al complessivo rapporto.
Sovente, infatti, i conti in questione non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente. Si è così rilevato che su di essi, in CP_6
sostanza, l'istituto annota in “dare” al correntista l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti, o della c.d. carta commerciale, importo che riannota in “avere”, una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitagli;
onde poi dopo l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. In tale situazione, il rapporto di debito – credito fra la e il correntista è rappresentato, in ogni momento, dal saldo CP_6
del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante giroconto (cfr. Cass. n. 13449/2011). Si parla anche di linea di credito autoliquidante, che consta di un contratto – quadro che disciplina le singole operazioni di anticipazioni in conto corrente contro cessione di credito pro solvendo, oppure con mandato all'incasso con annesso patto di compensazione
(cfr. Cass. n. 11524/2020).
In tali evenienze, in definitiva, il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza autonoma e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, annotandosi in esso in “dare” le CP_6
anticipazioni erogate al correntista ed in “avere” l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. Ne deriva che, in presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del ( o dei più) conti correnti cui esso è collegato, onde l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare – avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso. Si deve dunque parlare in tali casi di inscindibilità del saldo finale.
Ne consegue che, quando è presente un "conto anticipi", il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti.
2.2. Venendo al merito della vicenda in esame, il Tribunale, dopo avere statuito che in ordine al c/c 10329608 e 401457190 (…) “non vi è alcun dubbio sulla loro validità stante la conclusione per iscritto con la pattuizione di ogni
singola condizione”, e in ordine al c/c 10595348 “è fuor dubbio l'invalidità stante il chiaro disposto dell'art.117 T.U. bancario”, ha riconosciuto la validità ed efficacia del conto anticipi 10331743 perché “sussiste ima stretta connessione funzionale ed operativa tra il contratti di apertura di credito e quello di conto corrente n. 103292608 e una sostanziale regolamentazione del contratto accessorio desumibile da quello formato per iscritto (art. 6 del c/c) come rilevato
dallo stesso perito alla pag. 9 della relazione del 2016” (cfr. pag. 8 della sentenza). A fondamento della decisione, il primo Giudice ha richiamato l'orientamento della Suprema Corte -condiviso anche da questo Collegio – a mente del quale il c.d. “conto anticipi ha la funzione di regolare, in un conto apposito e accessorio rispetto a quella già in uso al cliente della banca, le poste
attive e passive che derivano dall'operazione di anticipo di fatture “,pertanto, è un conto “privo di autonomia strutturale e funzionale in quanto è uno strumento tecnico finalizzato alla realizzazione di un'operazione di apertura di credito, che in quanto tale è pur sempre accessoria rispetto al rapporto principale di conto corrente” (cfr. Cass. 25943/2011).
Orbene, premesso che ( come detto) nella prassi bancaria i c.d. conti anticipi possono costituire tanto dei conti separati a sé stanti rispetto ai conti di corrispondenza, quanto dei conti transitori collegati agli altri conti dello stesso cliente, con la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concessi e riportati nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto, osserva la Corte che, nella fattispecie in esame, in considerazione del collegamento chiaramente esistente tra conti anticipi e conto principale di corrispondenza, correttamente il CTU ha provveduto allo scomputo degli importi addebitati a titolo di competenze da conti anticipi, soprattutto considerando il mancato deposito dei relativi contratti in cui l'addebito delle somme avrebbe trovato la sua giustificazione. E tale scelta, recepita dal giudice di primo grado, deve ritenersi senz'altro corretta, essendo rimaste prive di giustificazione le competenze addebitate dalla con riguardo a tale rapporto. CP_6
La decisione sul punto va confermata. 3. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il Giudice non avrebbe esaminato con la dovuta attenzione i documenti versati in atti, limitandosi a ritenere valida ed efficace l'indagine peritale, cui si era integralmente riportato, sebbene il consulente avesse omesso alcune operazioni per rispondere ai quesiti peritali. Nello specifico assume che l'ausiliario erroneamente non aveva riferito le condizioni economiche riscontrate, né aveva verificato:
a) “se, contrattualmente, veniva previsto che la commissione di massimo scoperto andava calcolata sulla somma affidata o rimasta disponibile - o, contrariamente alla sua natura ed alla definizione che ne fa la Suprema Corte,
applicando una percentuale fissa (cioè non rapportata ai giorni di durata dello scoperto) sulla somma massima utilizzata nel periodo (c.d. massimo scoperto utilizzato dal correntista nel trimestre) – e se risulta determinato o determinabile il criterio di calcolo (ex art. 1346 c.c. e 117 TUB)” (cfr. pag. 13-14 dell'atto di appello);
b) “ se è stata prevista contrattualmente la stessa periodicità nel
conteggio degli interessi creditori e debitori e la specifica approvazione per iscritto delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi” (cfr. pag. 14 dell'atto di appello);
Inoltre, aggiunge, il Tribunale aveva omesso l'esame degli estratti conto e dei documenti di sintesi, “in cui si rileva la modifica dei tassi e l'addebito di voci non pattuite” , non aveva esaminato le modalità di calcolo della c.m.s., che sebbene prevista in contratto “era carente dei requisiti obbligatori imposti dalla normativa bancaria” (cfr. pag. 14 dell'atto di appello). Il motivo prima ancora che infondato va dichiarato inammissibile per difetto del predicato di specificità.
3.1.Invero, giova rammentare che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, il requisito della specificità dei motivi di appello -
espressamente richiesto dall'art. 342 c.p.c. - esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante volte a incrinare il fondamento logico giuridico delle prime. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello alla parte volitiva - volta a ottenere la riforma in tutto o in parte della decisione di primo grado - deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Risulta necessario, dunque, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, tale da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata, senza che possa bastare, a tale fine, il mero richiamo alle difese e alle argomentazioni già svolte nel precedente grado
(pt. Cass. 03/03/2022, n.7081; 26/07/2021, n.21401). L'atto di appello deve, in pratica, "dialogare con la sentenza", confutando specificamente le motivazioni poste a fondamento della decisione del Tribunale, sia con riferimento alla ricostruzione del fatto, che alla motivazione in diritto.
3.2. Nel caso in esame, il Giudice, come detto, ha recepito le risultanze della CTU espletata, ritenendola, evidentemente, immune da censure, giuridiche e/o metodologiche perché l'ausiliario ha considerato e conteggiato sole le condizioni ritenute legittime sulla scorta della documentazione depositate, ha verificato che nei contratti agli atti fosse stato individuato e pattuito il tasso di interesse e che la Banca avesse correttamente ottemperato alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 (andata in vigore il 22 aprile 2000), ha poi riscontrato la legittimità della cms perché indicata correttamente la base di calcolo, e ritenuto la piena validità ed efficacia delle clausole di anatocismo contenute nei contratti stipulati nella vigenza della delibera CIRC del 9 febbraio 2000 fino al 1 gennaio
2014, sulla base della legge di stabilità 2014 che ha modificato il testo dell'art. 120 comma 2, del dlg 1 settembre 1993, n. 385 .
A fronte di tali argomentate valutazioni, l'appellante si è limitato a riproporre le medesime argomentazioni difensive esposte in primo grado, peraltro, all'evidenza, generiche nelle singole contestazioni.
Dal ché l'inammissibilità ex art 342 c.p.c. del motivo, fuori fuoco rispetto alle ragioni, in fatto e in diritto, che hanno portato il Tribunale alla sua decisione.
4. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante assume la “illegittimità”, la “erroneità” e la “ingiustizia” della statuizione della sentenza relativa alla verifica del tasso soglia nonché la violazione della legge 108/1996 in cui sarebbe incorso il primo Giudice (cfr. pag. 15 dell'atto di appello). In particolare sostiene che: “il saggio di interesse dall'istituto applicato, per tutti i contratti bancari stipulati dalla è illegittimo, in quanto viola le prescrizioni di cui alla L. CP_5
108/1996 in materia di usura” , “il tasso applicato dalla banca supera il limite massimo consentito dalla indicata normativa”, “la clausola relativa agli interessi
a tasso usurario a seguito della L. n. 108/1996 è illegittima e la sua pattuizione
e/o applicazione va sanzionata con la mancanza di tasso compensativo e, quindi, con la applicazione di nessun tasso di interesse” (cfr. pag. 15 dell'atto di appello). Di contro deduce che: i criteri da seguire per la determinazione del tasso effettivo dettati dalla legge 108/96 riprendono, peraltro, quelli seguiti per il calcolo del TAEG previsti dall'art. 122, 1° comma del TUB secondo cui: “Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del
consumatore espresso in percentuale annuo del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito”, “ai fini della determinazione dei tassi effettivi, pertanto, gli oneri e le commissioni da considerare – tra quelli rilevanti in quanto riferibili alla gestione del conto corrente in quanto tale (spese postali, bolli ecc.) – sono sia quelli conteggiati puntualmente in sede di chiusura trimestrale che quelli addebitati
occasionalmente nel corso dei trimestri” , “in caso di usurarietà è da ritenere corretta l'applicazione della sanzione civilistica della non debenza degli interessi, prevista dall'art. 1815 c.c. (…)”, (…) “il CTU ha accertato solo l'usura sopravvenuta, e non quella contrattuale, individuando comunque il TAEG in difformità alla normativa in vigore” (cfr. pag. 16-17 dell'atto di appello).
Anche il motivo scrutinato soggiace alla sanzione della inammissibilità.
4.1.Come osservato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 19597 del 18.9.2020, < "l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza
e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli
stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" >>. La Suprema Corte ha pure avuto modo, più in generale, di precisare che < per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del
giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza
n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100
c.p.c.>> (cfr. Cass. 8883/2020 in parte motiva).
Venendo al merito della vicenda in esame, occorre evidenziare che l'odierno appellante, sia nel primo grado del giudizio che in sede di appello, si è limitato genericamente a dedurre una presunta violazione del tasso usuraio, non specificando in quali periodi ed in quali termini la detta violazione si sarebbe concretizzata, in particolare ha così argomentato: “gli esponenti ha eccepito sin dal primo atto difensivo che il saggio di interesse applicato dall'istituto
appellato, per tutti i contratti bancari stipulati dalla illegittimo, in CP_11
quanto viola le prescrizioni di cui all'a L. 108/1996 in materia di usura.Difatti il tasso applicato dalla banca supera il limite massimo consentito dalla indicata normativa. Didatti il tasso applicato dalla banca supera il limite consentito dalla indicata normativa. La clausola relativa agli interessi a tasso usurario a seguito della L. n. 108/1996 è illegittima e la sua pattuizione e/o applicazione va
sanzionata con la mancanza di tasso compensativo e quindi con la applicazione di nessun tasso di interesse (…) Ebbene tali deduzioni - in disparte ogni considerazione in ordine alla erroneità di talune di esse- non consentono di ritenere soddisfatto l'onere di allegazione a carico dell' istante che intenda provare l'entità usuraria degli interessi, non avendo questi prospettato il tasso moratorio in concreto applicato, la misura di superamento dello stesso, la misura del TEGM nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
La decisione anche sotto il profilo esaminato va confermata.
5.Al rigetto dell'appello, per quanto sinora detto, consegue l'assorbimento di ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
6.Per rigore di soccombenza le spese del grado di appello vanno poste a carico dell'appellante secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma
1, c.p.c. e liquidate in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM
147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte ed applicati per ciascuna di esse i valori medi tabellari in relazione al valore della causa (da ragguagliare al decisum e dunque allo scaglione da € 260.000,01
ad € 520.000,00 ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento,
Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta
derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»). Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), applicabile ratione temporis, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione, totalmente respinta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da - con atto di citazione per l'udienza del 23 luglio 2018, Parte_1
notificato in data 5 aprile 2018- avverso la sentenza n. 12521/2017 del
Tribunale di Napoli- IV Sezione Civile, pubblicata il 28 dicembre 2017, così provvede:
A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
B) condanna a pagare in favore della Parte_1 Controparte_1
e per essa, quale mandataria la le spese del grado di
[...] Parte_2
appello che liquida in € 14.239,00 per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' appellante l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli, addì 16 gennaio 2025. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Marielda Montefusco Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio