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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/05/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PARMA PRIMA SEZIONE CIVILE I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3472/2024 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Samuela Frigeri del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato ricorrente
e nato a [...] il [...], CP_1
convenuto contumace con
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione di matrimonio concordatario. conclusioni: all'udienza del 27 maggio 2025 la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di divorzio.
* * *
Con ricorso depositato il 27 novembre 2024 ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1 sentenza di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato con il 27 ottobre 2007, in Parma, formulando ulteriori CP_1 domande con particolare riferimento all'affidamento della figlia minorenne , alla sua Per_1 collocazione e al suo mantenimento.
A fondamento della domanda principale ha allegato che la separazione dal marito era stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza del 10 gennaio 2020 e che non aveva avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione matrimoniale. Intervenuto il Pubblico Ministero, all'udienza del 27 maggio 2025 è stata dichiarata la contumacia del convenuto ed è stata sentita personalmente la ricorrente la quale ha confermato l'assenza di possibilità conciliative.
Alla medesima udienza la difesa di ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva Parte_1 di divorzio ed, emessi provvedimenti istruttori, la causa è stata trattenuta per la decisione del
Collegio.
* * *
La domanda in oggetto è fondata.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi sono separati giudizialmente come da sentenza di questo Tribunale pronunciata il 10 gennaio 2020 (seguita dalla sentenza definitiva pubblicata il 2 marzo 2023), senza che essi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come comprovato dagli esiti di quel procedimento, dalle allegazioni e dalle dichiarazioni personali della stessa ricorrente.
E' evidente quindi, anche alla stregua del fallimento del tentativo di conciliazione, che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Parma, il 27 ottobre 2007, tra e CP_1 Pt_1
, come da atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (atto
[...]
n. 245, parte 2, S. A, anno 2007).
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, il procedimento dovrà proseguire innanzi al giudice delegato per l'istruttoria e lo scrutinio delle ulteriori domande proposte.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Parma, il 27 ottobre 2007, tra e , come CP_1 Parte_1 da atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 245, parte
2, S. A, anno 2007).
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone che il procedimento prosegua innanzi al giudice delegato per l'istruttoria e lo scrutinio delle ulteriori domande proposte.
Così deciso in Parma il 28 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3472/2024 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Samuela Frigeri del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato ricorrente
e nato a [...] il [...], CP_1
convenuto contumace con
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione di matrimonio concordatario. conclusioni: all'udienza del 27 maggio 2025 la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di divorzio.
* * *
Con ricorso depositato il 27 novembre 2024 ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1 sentenza di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato con il 27 ottobre 2007, in Parma, formulando ulteriori CP_1 domande con particolare riferimento all'affidamento della figlia minorenne , alla sua Per_1 collocazione e al suo mantenimento.
A fondamento della domanda principale ha allegato che la separazione dal marito era stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza del 10 gennaio 2020 e che non aveva avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione matrimoniale. Intervenuto il Pubblico Ministero, all'udienza del 27 maggio 2025 è stata dichiarata la contumacia del convenuto ed è stata sentita personalmente la ricorrente la quale ha confermato l'assenza di possibilità conciliative.
Alla medesima udienza la difesa di ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva Parte_1 di divorzio ed, emessi provvedimenti istruttori, la causa è stata trattenuta per la decisione del
Collegio.
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La domanda in oggetto è fondata.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi sono separati giudizialmente come da sentenza di questo Tribunale pronunciata il 10 gennaio 2020 (seguita dalla sentenza definitiva pubblicata il 2 marzo 2023), senza che essi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come comprovato dagli esiti di quel procedimento, dalle allegazioni e dalle dichiarazioni personali della stessa ricorrente.
E' evidente quindi, anche alla stregua del fallimento del tentativo di conciliazione, che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Parma, il 27 ottobre 2007, tra e CP_1 Pt_1
, come da atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (atto
[...]
n. 245, parte 2, S. A, anno 2007).
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, il procedimento dovrà proseguire innanzi al giudice delegato per l'istruttoria e lo scrutinio delle ulteriori domande proposte.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Parma, il 27 ottobre 2007, tra e , come CP_1 Parte_1 da atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 245, parte
2, S. A, anno 2007).
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone che il procedimento prosegua innanzi al giudice delegato per l'istruttoria e lo scrutinio delle ulteriori domande proposte.
Così deciso in Parma il 28 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto