CA
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/03/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3002/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Sara Tragni Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr. Daniela Eugenia Maria Nardozza Consigliere Est. Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(P. IVA ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 P.IVA_1
SANTA MARIA 32 VENTICANO presso lo studio dell'avv. PELLINO SAVERINO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PRINCIPE VINCENZO ( ) VIA A. MANZONI 1 82021 APICE;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
P. IVA ), elettivamente domiciliata in VIA E_ P.IVA_2
LARGA, 13 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. FIORUCCI LUCIANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA avente ad oggetto: Somministrazione sulle seguenti conclusioni: per come da Comparsa conclusionale di replica depositata il Parte_1
27.1.2025)
pagina 1 di 15 “I suddetti procuratori evidenziano che è tuttora pendente, ai sensi dell'art. 313 c.p.c., l'istanza rivolta alla Corte di Appello di Milano affinché sospendesse il presente giudizio e rimettesse le parti dinanzi al Tribunale Ordinario di Milano stante la spiegata querela di falso, in tal senso, per vedere accogliere le seguenti CONCLUSIONI:
Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis:
-a) Dichiarare la falsità del contratto tra le parti stipulato in data 12/06/2017 e poi corretto in 12/09/2017; allegato al ricorso introduttivo di primo grado depositato dalla odierna convenuta, nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Milano e recante n.
R.G.: 3240/2022;
-b) Accertare la correzione successiva ed escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dal la soc. società soggetta a direzione e E_ coordinamento di già , partita IVA. Controparte_2 Controparte_3
, con direzione amministrativa ed operativa in Milano, via Lorenteggio P.IVA_3
240,
-c) Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari”.
A seguire, dopo avere assolto il giudizio per querela di falso, si precisa fin da adesso che verrà chiesto alla Corte di Appello di Milano di pronunciarsi sul giudizio principale rispetto al quale si ribadisce l'integrale accoglimento del libello e delle domande ivi rassegnate che per motivi di comodità espositiva, in tale contesto, vengono integralmente riportate:
- “Voglia l'On.le Corte di Appello di Milano,
- preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata che fonda il suo nucleo su contratti inesistenti;
- accogliere lo spiegato appello e per l'effetto, riformare in toto la sentenza n.
2673/2023, Repert. n. 2793/2023 del 31/03/2023, emessa dal Tribunale Civile di
Milano, dott.ssa Caterina Gallizia, nel giudizio iscritto al n. R.G.: 3240/2022, depositata in cancelleria in data 30.03.2023, pubblicata il 30.03.2023, per tutte le ragioni di cui in premessa dello spiegato appello;
- Per tanto dire: contrariis reiectis, revocare l'emesso decreto ingiuntivo avente n.
21480/2021 del 14/12/2021, n.r.g. 45720/2021 perché nullo, illegittimo ed inefficace alla stregua dei motivi concretizzanti l'opposizione del primo grado di giudizio;
2. nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto in forza della pretesa fatta valere in sede monitoria, stante l'assoluta infondatezza del credito azionato mancandone i presupposti in fatto ed in diritto;
pagina 2 di 15 3. a seguire, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale in cui è incorsa la soc. in persona del legale rapp.te p.t., p.iva: partita IVA. E_
, e conseguentemente, dichiarare risolto il contratto avente ad oggetto P.IVA_3
l'istallazione di un impianto di telefonia nonché di una rete Wi-Fi; per l'effetto, disporre la restituzione delle somme già percepite dalla ed il risarcimento E_ dei danni da quantificarsi tramite CTU tecnica;
in tal senso, si spiega domanda riconvenzionale nei limiti di euro 25.990,00; contestualmente si chiede la condanna anche ai sensi e per l'effetto dell'art. 96 cpc.
4. condannare la soc. in persona del legale rapp.te p.t., p.iva: E_
, alla corresponsione delle competenze e delle spese legali del doppio P.IVA_3 grado di giudizio.
In via istruttoria, fin da ora si reiterano le medesime istanze del primo grado di giudizio che per comodità espositiva, vengono di seguito riportate:
“Con il presente atto, si chiede ammettere la prova testimoniale, sulle seguenti circostanze:
1:<< Vero è che l decideva di recedere dal rapporto contrattuale Parte_1 sussistente tra la stessa e la stante i vari disservizi che si erano E_ verificati nel periodo di utenza telefonica ovvero dal giugno 2017 alla fine dell'anno
2017?>>;
2: << Vero è che la proposta contrattuale datata 12.06.2017 conosciuta con la definizione “Soluzione Azienda Large” prevedeva che per un totale di n.36 “interni”, la
si impegnava per installare n. 35 telefoni fissi e 34 telefoni portatili E_ per un totale di n. 69 elementi?>>;
3: << Vero è che di fatto, rispetto ai 69 telefonini, inizialmente concordati, ne erano consegnati solo 25 c.d. “interni fissi”?>>;
4: << Vero è che nonostante la fornitura di soli 25 telefoni (fissi), i costi erano gli stessi di quelli inizialmente convenuti?>>;
5: << Vero è che la proposta contrattuale del 12.09.2017, è stata modificata, unilateralmente, dall'operatore della senza che seguisse E_
l'accettazione da parte della soc. >>; Parte_1
6: << Vero è che telefonicamente, tramite il call center della , si E_ chiedeva l'intervento dei tecnici della , in quanto dai clienti E_ giungevano continue lamentele circa il labile ed intermittente segnale di internet nonché
l'assenza di linea, in varie camere, impossibilitate a contattare il personale della reception?>>; pagina 3 di 15 7: <<vero che le sim dei deskphone e cordless non furono attive ci fino ad almeno il>>; Par
8: << Vero è che la Backup - non funzionante - fu sostituita solo in data
17.10.2017?>>
Sui capitoli contrassegnati con i numeri 1); 2); 3); 4); 5); 6) e 7) , si indicano quali testimoni i sig.ri residente in [...] e Testimone_1
res.te in Pietradefusi ( ); sui medesimi capitoli di articolati per Parte_3 la prova testimoniale si deferisce interrogatorio formale al legale rapp.te p.t., della
, sig. presidente p.t., ovvero all'amministratore E_ Controparte_4 delegato, sig. dom.to in Via Jervis n 13, 10015 Ivrea (TO), domiciliato in CP_5
Milano alla via Larga n.11 (comunque parte di questo giudizio).>>
Si ha per acquisita la documentazione prodotta e depositata nel fascicolo di parte nel I° grado di giudizio.
- Sempre nel merito accogliere le eccezioni tutte formulate nel giudizio di primo grado così come già nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nei verbali di causa.
- Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dello spiegato appello si chiede di tener conto del comportamento processuale dell'odierno appellante nel governo delle spese.
Con vittoria integrale di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria:
- disporre la acquisizione del fascicolo di 1° grado”.
---
Per come da foglio di p.c. depositato il 3.12.2024) E_
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis e ter cpc per i motivi esposti in narrativa, rigettando l'impugnazione; nel merito:
- rigettare l'appello e respingere le domande, eccezioni (anche riconvenzionali) e istanze istruttorie proposte da volte alla riforma della sentenza Parte_1 impugnata, in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi di cui in espositiva e, per
l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
- in ogni caso, confermare la condanna di in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di della E_
pagina 4 di 15 somma di € 6.808,05 oltre interessi al tasso convenzionale dalla scadenza delle fatture al saldo e alle spese liquidate in sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi professionali anche del giudizio di appello.” MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
-La (di seguito aveva chiesto ed ottenuto E_ CP_1 dal Tribunale di Milano l'emissione del decreto ingiuntivo n. 21480/21 nei confronti di
(di seguito per la somma di euro 6.808,05 Parte_1 Parte_1 derivante da tre fatture (doc. sub 1 del fascicolo monitorio) emesse per la fornitura del servizio telefonico, erogato in seguito alla conclusione di contratto (rispettivamente in data 12.06.2017 e 12.09.2017: doc. 2 fasc. monitorio).
-Avverso tale decreto aveva proposto opposizione, eccependo Parte_1
l'infondatezza della pretesa creditoria per inadempimento contrattuale imputabile alla per avere la stessa consegnato solo la metà dei telefoni, rispetto ai 32 CP_1 richiesti, per aver fornito un segnale WIFI quasi assente, un centralino che non si collegava alle stanze dell'albergo e per avere applicato tariffe aumentate unilateralmente;
pertanto, in via riconvenzionale aveva chiesto la Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo stante l'assoluta infondatezza del credito azionato, l'accertamento dell'inadempimento di con conseguente dichiarazione di CP_1 risoluzione del contratto, restituzione delle somme già versate e risarcimento dei danni da quantificarsi nei limiti di euro 25.990,00.
-La costituendosi in giudizio, si era difesa deducendo che: 1) tra le parti CP_1 erano intervenuti diversi contratti (allegati al fascicolo monitorio al doc 2) aventi ad oggetto telefonia (mobile e fissa) e fornitura di merce, pienamente validi, recanti doppia sottoscrizione del legale rappresentante, non disconosciuta nei termini ex art 215 c.p.c.;
3) per le utenze mobili e dati, l' aveva scelto i piani telefonici ricaricabili “Zero Pt_4
Red +” e “Data XL”, per l'utenza fissa “Soluzione Azienda Express Relax” e “ CP_1
Soluzione Lavoro Red+ Wireless Edition”; 4) in adesione alla proposta denominata «Soluzione telefono», l'accordo contrattuale aveva previsto, in luogo dei n. 32 devices riferiti dall , un cellulare Samsung Galaxy, n. 2 pulsantiere Cisco spa 504, n. 21 Pt_4 telefoni fissi e 2 cordless gsm, come da fatture di vendita allegate sub doc. 7 e 8, con pagamento rateizzato in 24 mesi e impegno a mantenere le utenze telefoniche per due anni, oltre alla previsione, in caso di recesso anticipato, del pagamento in un'unica soluzione delle rate dei telefoni- dispositivi non ancora pagati - e al pagamento delle penali. La quindi, sul presupposto che -prima dell'opposizione- non era CP_1 mai stata sollevata alcuna contestazione dalla controparte in relazione all'asserito pagina 5 di 15 mancato funzionamento delle linee telefoniche mobili e fisse e che -come riportato in citazione dallo stesso opponente- il contratto si era risolto per recesso dell , Pt_4 prima della sua naturale scadenza- aveva insistito nella richiesta di pagamento di quanto riportato nelle fatture oggetto di procedimento monitorio, per il servizio erogato, per le penali contrattualmente previste a fronte del recesso anticipato dall' e per le rate Pt_4 dei dispositivi scadute e non pagate.
-Nel corso del Giudizio di opposizione, sostenendo l'esistenza di un Parte_1 unico contratto stipulato tra le parti in data 12/06/2017 (a fronte della produzione avversaria di n. due copie di contratti, rispettivamente in data 12/06/2017 e 12/09/2017), aveva eccepito che, sullo stesso documento, la data del 12/06/2017 era stata alterata, riportando quella del 12/09/2017, e che la fornitura convenuta era stata notevolmente ridotta, da 32 apparecchi a 25.
-A fronte delle contestazioni tra le parti, il Giudice aveva accolto nei seguenti termini
“l'istanza ex art. 210 cpc di produzione dei contratti in originale per consentire una loro più chiara lettura anche considerata l'illeggibilità di una parte delle pagine depositate, con deposito in Cancelleria entro la data del 15.12.2022”.
-In data 14.12.2022, la aveva tuttavia affermato di non poter ottemperare CP_1 all'ordine di esibizione disposto dal Giudice, sostenendo che gli originali dei contratti prodotti in copia (doc. 2 fasc. monitorio) erano andati incolpevolmente perduti durante il processo di loro archiviazione.
-Il Giudice del Tribunale, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e riservatosi in merito alle istanze istruttorie, con successivo provvedimento, ritenuta la causa matura per la decisione, aveva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
-Precisate dalle parti le rispettive conclusioni, la causa era stata rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc per la discussione, a seguito della quale il Giudice del Tribunale, con sentenza n. 2673/2023 pubblicata il 30/03/2023, aveva così statuito: “rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Milano al n. 21480/21 che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art.
653 cpc;
rigetta le ulteriori domande, condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite che sono liquidate in euro 4000 oltre 15%, iva e cpa come per legge.”
In particolare, il primo Giudice aveva ritenuto provata la somministrazione dei servizi telefonici da parte della mediante le fatture prodotte in atti con il dettaglio CP_1 delle chiamate, contrariamente alle contestazioni avversarie reputate, invece, prive di fondamento probatorio. pagina 6 di 15 -Con atto di citazione notificato in data 28.10.2023, l ha proposto Parte_1 appello avverso la detta sentenza, concludendo per la riforma della sentenza di primo grado e insistendo per l'accoglimento delle domande svolte nell'opposizione, anche in via riconvenzionale.
-Con successivo e separato atto, depositato in data 25.03.2024, l'appellante ha presentato atto di querela di falso ex art. 355 c.p.c. in relazione al documento datato
12.06.2017 corretto in data 12.09.2017, sul presupposto che lo stesso presenta evidenti modifiche effettuate con cancellature e sovra-iscrizioni, chiedendo alla Corte di sospendere il presente giudizio e rimettere le parti dinanzi al Tribunale Ordinario di
Milano per il relativo procedimento. Formulava infine le proprie conclusioni come indicato in epigrafe.
-In data 25.03.2024, si è costituita la che ha concluso chiedendo il rigetto CP_1 delle domande svolte da e la conferma della sentenza impugnata. Parte_1
-Con il primo motivo, rubricato “violazione ex artt. 115 e 116 cpc erronea e contraddittoria valutazione del giudicante in ordine ai diritti e/o fatti, oggetto di causa - error in procedendo ed error in iudicando;
travisamento della prova e dei fatti di causa.
Mancata, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione. Nullità della sentenza per la supposta veridicità del documento contrattuale posto a base del decisum”, l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle prove da parte del Giudice;
in particolare, con riferimento ai contratti di utenza telefonica del 12.06.2017 e del
12.09.2017 (doc. 2 di posti a fondamento del credito azionato dalla CP_1
l'appellante sostiene l'erroneità della pronuncia del Tribunale per non CP_1 avere applicato correttamente gli artt. 115-116 c.p.c. e i principi di riparto dell'onere probatorio in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dato che la CP_1 contrariamente alla statuizione del primo Giudice, non avrebbe fornito alcuna adeguata prova in ordine alla fonte contrattuale del proprio credito.
-Con il secondo motivo, rubricato “Omessa ammissione delle chieste prove nonché omessa valutazione delle risultanze istruttorie di parte opponente”; l'appellante rileva che l'opposizione a decreto ingiuntivo genera un ordinario giudizio di cognizione nel quale l'opposto assume la veste di attore in senso sostanziale e, per contro, l'opponente, sul quale incombe l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, assume la posizione di convenuto in senso sostanziale;
lamenta, pertanto, che il Tribunale avrebbe, invece, limitato l'efficacia dell'opposizione al primo atto, omettendo di istruire la causa nonostante la formale richiesta in tal senso della parte opponente tramite memorie 183
c.p.c. (audizione testi su capitoli di prova). pagina 7 di 15 -Con il terzo motivo rubricato “Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il giudicato”, l'appellante sostiene che la domanda dell'opponente, nel giudizio di prime cure, si era sostanziata principalmente nella declaratoria di risoluzione contrattuale ma, rispetto a tale punto, lamenta che non vi sarebbe stato alcun pronunciamento da parte del Giudice del Tribunale che oltre a non ammettere i chiesti mezzi di prova, si sarebbe limitato a fare proprie le asserzioni di controparte;
ciò in palese violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
---
-In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ter c.p.c., in quanto la stessa è stata implicitamente disattesa con l'ordinanza con cui è stata fissata, l'udienza di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c., momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva delle impugnazioni (cd. ordinanza filtro).
-Il primo motivo di appello, merita parziale accoglimento.
-Invero, occorre richiamare il noto principio, affermato costantemente dalla Suprema
Corte a partire dalla sentenza a SS. UU. n. 7448/1993, secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un giudizio ordinario di cognizione il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso (non trattandosi di un giudizio a carattere impugnatorio) ma si estende all'accertamento (con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto) dei fatti costitutivi del diritto in contestazione.
-Tale accertamento va condotto secondo le norme del procedimento ordinario nel quale, in base ai principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della pronuncia pretesa.
-In ottemperanza al principio previsto dall'art. 2697 c.c., infatti, chi vuol far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza dello stesso, mentre chi lo contesta ha l'onere di provare l'inefficacia dei fatti posti a suo fondamento attraverso eventuali altri fatti che abbiano modificato o estinto il diritto azionato.
-In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, restando invariata la posizione sostanziale delle parti, l'onere della prova del credito continua a gravare sul creditore opposto secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, spetta all'opponente. Se, pertanto, le fatture o le bollette e l'estratto delle scritture contabili costituiscono titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in pagina 8 di 15 favore di chi le ha emesse, nel successivo giudizio di opposizione le stesse non costituiscono prova dell'esistenza del credito preteso dall'ingiungente, con la conseguenza che, in un caso come quello di specie, di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture e servizi somministrati, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova dei relativi fatti costitutivi, ossia della regolare esecuzione della prestazione per come concordata (cfr., Cass. n. 5915/2011; Cass. n. 5071/2009;
Cass. n. 17371/2003).
-La regola non è derogata nell'ambito del contratto di somministrazione, ove il somministrante è tenuto a dimostrare, primariamente, la sussistenza del titolo e il suo contenuto, ossia gli elementi delle prestazioni reciproche che costituiscono la base del rapporto contrattuale instaurato con l'utente; ed è tenuto, quindi, a fornire, con la produzione delle fatture periodiche, un dettaglio in relazione alla prestazione fornita che, nel caso di bollette per somministrazione di fornitura basate su consumi registrati (o traffico telefonico registrato), deve consentire l'esatta rappresentazione dei dati e della loro conformità con quelli risultanti dai contatori o dai sistemi o apparecchi di contabilizzazione (per la telefonia, i tabulati con registrazione rilevata dai sistemi centrali del traffico telefonico, e, in particolare, di giorno, ora, tempi, durata, destinazione delle telefonate (Cass. civ. sez. III 15.12.2017 n. 30290, Cass. civ. sez. III,
22.11.2016 n. 23699).
-Ciò premesso, viste le contestazioni specifiche mosse dalla difesa dell Pt_1 che nel corso del giudizio di primo grado ha contestato la non conformità
[...] all'originale della fotocopia del contratto sottoscritto tra le parti prodotto dalla quest'ultima, al fine di provare la fondatezza delle proprie ragioni, CP_1 avrebbe dovuto portare all'esame del giudice (anche a fronte del disposto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.) il contratto sottoscritto tra le parti in originale.
-La Compagnia telefonica, invece, nonostante l'onere probatorio su di essa gravante, ha omesso ogni produzione documentale sul punto in questione, limitandosi a richiamare le fotocopie di contratti sottoscritti tra le parti nel 2017: si tratta di una serie di fotocopie tra cui una “Proposta di abbonamento offerta e box” recante sulla prima facciata la data del 12.6.2017, seguita da una terza facciata che riporta una parte in bianco sul riquadro
“Soluzione Azienda Large” nonché sul lato sinistro le date corrette del 12/09/17 accanto invece ad altra data del 12/06/2017 risultante in calce, seguita da altre fotocopie prodotte sub doc. n. 2 del fascicolo di primo grado in formato quasi illeggibile, ove, a prima facie, neppure sussisterebbe alcuna corrispondenza tra le clausole del contratto e quelle richiamate nelle condizioni generali (doc. n. 3). pagina 9 di 15 -In sede di appello, l' ha chiesto a questa Corte di sospendere il Parte_1 presente giudizio e rimettere le parti dinanzi al Tribunale Ordinario di Milano stante la spiegata querela di falso in ordine al documento oggetto di contestazione, contratto datato 12.06.2017, con sovrascritta la data del 12.09.2017.
-Si premette in diritto che ove la querela di falso sia proposta nel corso di un giudizio pendente avanti alla Corte di appello, il Collegio è tenuto, a norma dell'art. 355 c.p.c., a compiere un'indagine preliminare volta ad accertare l'esistenza o meno dei presupposti che giustificano l'introduzione del giudizio di falso e se il documento impugnato di falsità sia rilevante ai fini della decisione della causa. A seguito dell'esito positivo di tale indagine, la Corte deve sospendere il procedimento di appello, per consentire la riassunzione della causa di falso davanti al Tribunale. La rilevanza del documento ai fini della decisione dev'essere, tuttavia, valutata in concreto, e cioè con esclusivo riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti che, in forza delle rispettive conclusioni, la
Corte d'appello è chiamata a valutare e decidere (Cass. n. 12263/2009, per cui, allorché una delle parti impugni di falso taluni documenti di causa ostativi all'accoglimento delle proprie domande od eccezioni, legittimamente il giudice non autorizza la presentazione della querela di falso, ove ritenga inammissibili quelle domande od eccezioni, ad esempio perché tardive ex art. 345 c.p.c. o perché la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale è data da altri elementi probatori). Se, dunque, la querela di falso è proposta in un giudizio di appello relativamente alla dedotta alterazione di un contratto tra le parti che, tuttavia, è dato per ammesso tra le stesse, oltre ad essere provato da un principio di esecuzione, deve escludersi che il documento impugnato sia rilevante ai fini della decisione della causa per come, in concreto, la stessa si è venuta a delineare.
-Ciò premesso, nel caso di specie, la querela di falso depositata in atti dall Pt_1 il 25.3.2024 parte dal dichiarato riconoscimento che in data 12/6/2017 “veniva
[...] redatto contratto avente ad oggetto la fornitura di beni e servizi telefonici, tra la odierna appellante e la convenuta ' come da Parte_1 E_ allegato” e che la “al fine di 'giustificare' il mancato funzionamento CP_1 dell'impianto e la ridotta fornitura di beni procedeva alla unilaterale modifica dei dati contrattuali sia in ordine di tempo sia in ordine dei beni realmente forniti”. Trattandosi pertanto di atto volto a contestare non già l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, ma il contenuto dello stesso, la questione in ordine alla rilevanza del documento impugnato di falsità ai fini della decisione della presente causa va valutato secondo gli ordinari principi inerenti ai già richiamati doveri probatori gravanti su ciascuna parte del pagina 10 di 15 giudizio, tenuto altresì conto del comportamento tenuto dalle stesse in merito all'esecuzione degli accordi.
-La sostiene, infatti, che l'avvenuta accettazione da parte dell'albergo delle CP_1 tariffe applicate nelle fatture oggetto del decreto opposto risulterebbe proprio dal comportamento dell'appellante, che aveva regolarmente pagato le fatture precedenti, nelle quali erano appunto riportate le medesime voci di servizi e costi indicati anche nelle fatture oggetto del ricorso monitorio;
pertanto, il pagamento, delle fatture precedenti rispetto a quelle oggetto del ricorso monitorio, rappresenterebbe un elemento di per sé sufficiente a dimostrare un'implicita accettazione e approvazione delle condizioni di contratto da parte del cliente e quindi la fondatezza del credito ingiunto. Al riguardo si condivide, in relazione, alle tariffe applicate, l'accettazione da parte dell'albergo delle condizioni applicate da posto che tali pagamenti non CP_1 sono stati accompagnati dalla contestazione dei suddetti addebiti nel corso del rapporto
(cfr. doc. 9 da cui si evince che l' ha pagato integralmente le fatture emesse dalla Pt_1 compagnia telefonica, senza alcuna contestazione sulle tariffe, sul funzionamento del servizio, sul pagamento rateale riguardante l'acquisto dei dispositivi telefonici consegnati e sulla loro quantità effettiva).
Peraltro, contrariamente a quanto genericamente lamentato dall Parte_1 secondo cui la fornitura dei servizi da parte di sarebbe stata difettosa e CP_1 incompleta, si osserva che dall'esame dei documenti (cfr. doc. 1, 7 e 9) prodotti dalla si ha la prova invece della somministrazione del servizio, nonostante fosse CP_1 perdurante il mancato pagamento della fornitura da parte dell'utente.
-In virtù di tali elementi, dunque, appare evidente che, diversamente da quanto meramente dedotto dall'appellante, l per tutto il periodo in Parte_1 contestazione (parte del 2017 e inizio del 2018), ha potuto usufruire dei servizi telefonici forniti dalla ed è proprio per tale ragione che la compagnia telefonica ha CP_1 continuato ad emettere le relative fatture a fronte del consumo documentato dal dettaglio delle chiamate, chiedendo il conseguente pagamento sia del servizio fornito, sia delle rate di acquisto degli apparecchi telefonici, che lo stesso albergo ha ammesso essergli stati consegnati in numero di 25 e non restituiti (cfr. pag. 25 di appello).
-Alla luce di quanto sopra premesso, nella valutazione in concreto della rilevanza ai fini della decisione del documento in questione (contratto 12.06.2017 corretto/modificato in
12.09.2017), il Collegio ritiene di non dare corso alla querela di falso, sia per la mancanza del documento in originale da sottoporre ad esame, sia per la non rilevanza di detto documento ai fini della decisione, come sopra illustrato. pagina 11 di 15 -Tuttavia, contrariamente alla statuizione del Giudice di primo grado, in relazione al riconoscimento del corrispettivo per l'anticipato recesso, preteso dalla e CP_1 richiesto nelle fatture oggetto di procedimento monitorio, era onere della stessa, nella veste di attore sostanziale, non solo dedurre ma anche dimostrare che nel contratto (che non aveva prodotto in giudizio nonostante l'ordine del Giudice di esibizione del documento in originale) era stata prevista la debenza di detto indennizzo.
-La Corte ritiene, quindi, che la somma pretesa da nelle fatture in CP_1 contestazione a titolo di “corrispettivo per recesso o risoluzione anticipata”, al di là della prova in ordine all'effettivo esercizio di tale facoltà da parte dell che ha Pt_1 chiesto in sede di opposizione la declaratoria di risoluzione del contratto, è comunque del tutto infondata per la mancata dimostrazione della previsione di un indennizzo a titolo di “penale” in quanto, dalla documentazione in atti, non risulta concordato tra le parti il pagamento di alcuna “penale” in caso di recesso anticipato, né l'ammontare di tale eventuale “penale” e pertanto la sul punto in questione, non ha assolto CP_1 all'onere probatorio posto a suo carico di avere diritto a detta pretesa, ragion per cui detto pagamento non può essere alla stessa riconosciuto. Analogo ragionamento vale per la richiesta di di applicazione di interessi al tasso convenzionale che, in CP_1 mancanza di prova del tasso pattuito, determina l'automatica applicazione di quello legale ex art. 1284 c.c. primo comma.
-Alla luce di quanto premesso, deve essere confermata la statuizione del primo Giudice nella parte in cui ritiene contrattualmente dovuto dall alla Parte_1
l'importo da quest'ultima preteso, relativamente ai costi per la fornitura CP_1 dei servizi e il pagamento di dispositivi telefonici, nella misura complessiva di € 2.940,69, ma non anche per la parte relativa ai costi richiesti a titolo di “corrispettivo per recesso o risoluzione anticipata” per complessivi € 3.867,36 (euro 3.228,71 + € 347,70 + € 290,95) di cui € 3.228,71 richiesti con la fattura n. AI101133866 del 26.06.2018, € 347,70 richiesti con la fattura n. AI07196741 del 9.05.2018 ed € 290,95, richiesti con la fattura n. AI03306288 del 13.03.2018.
-Il secondo ed il terzo motivo di appello, da trattare congiuntamente per ragioni di stretta connessione, non meritano accoglimento.
L non ha reiterato le proprie istanze istruttorie al Giudice di prime Parte_1 cure, dato che in sede di precisazione delle conclusioni ha genericamente reiterato “le medesime istanze così come formulate in atti…” e con note conclusive del 23.03.2023 si è limitato ad insistere nell'accoglimento delle proprie domande rassegnate in atti;
di conseguenza le istanze istruttorie devono ritenersi rinunciate, non potendo il Giudice di pagina 12 di 15 appello ammetterle, in applicazione del principio secondo cui “la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione;
resta salva però la possibilità per il giudice di merito di ritenere superata tale presunzione qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi” (Cass. 33103/2021 e di recente Cass.
10767/2022).
-Si osserva, in ogni caso, che le istanze istruttorie sono inammissibili per genericità ex art. 244 c.p.c.: i fatti sono indicati senza data o riferimento temporale e demandano al teste valutazioni e giudizi di merito, sottratti all'indagine testimoniale.
-Da ultimo, si ritiene che la domanda risarcitoria formulata da debba Parte_1 essere rigettata, in quanto quest'ultimo non ha fornito prova dell'asserito inadempimento di l'unica scheda di intervento tecnico del 17.10.2017 (prodotta con CP_1 memoria 183 c.p.c.: doc. n. 3) non è idonea di per sé ad escludere la regolarità della somministrazione del servizio, come documentato dal minutaggio delle chiamate telefoniche e dei collegamenti internet riportati nelle fatture prodotte in giudizio dalla
CP_1
-In ogni caso, la parte non ha fornito alcuna prova del danno che asserisce di aver subìto.
Sul punto occorre evidenziare come, trattandosi di un asserito danno patrimoniale da perdita di guadagno, l'albergo avrebbe dovuto fornire prova precisa, ad esempio attraverso la produzione di documenti attestanti la diminuzione, per quell'anno, del reddito rispetto agli anni precedenti;
ciò in applicazione del principio di diritto secondo cui il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e
2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass. civ. n.
13515/2022). Di conseguenza, per la quantificazione del danno, il giudice non può decidere arbitrariamente di ricorrere a tale potere discrezionale conferitogli dall'art. 1226 c.c., essendo il ricorso a tale peculiare criterio consentito solamente qualora si debbano colmare delle lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del pagina 13 di 15 pregiudizio subìto dalla parte in giudizio, allorché sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare nel suo preciso ammontare il danno sussistente (cfr.
Corte di Cassazione, sez. III, n. 22638/16).
-La sentenza appellata deve, dunque, essere parzialmente riformata.
-L'esito complessivo e finale del giudizio, stante la parziale reciproca soccombenza, giustifica la compensazione delle spese di lite sia del primo che del secondo grado nella misura del 50%, in applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c., dovendosi porre il residuo 50%
a carico dell'appellante, quale parte prevalentemente e sostanzialmente soccombente.
-Le spese sono liquidate sulla base dei parametri previsti per lo scaglione di valore della causa (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) con applicazione del valore medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e del valore minimo per la fase di trattazione (non essendosi svolta istruttoria) e, quindi, quanto al 50% da porre a carico dell Pt_1 liquidato, per il giudizio di primo grado, nella misura di complessivi € 2.118,50
[...]
(50% di € 4.237,00) per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., e, quanto al giudizio di appello, nella misura di complessivi € 2.444,00 (50% di
€ 4.888,00) per compensi, oltre il 15% spese forfettarie ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
-La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro ogni altra istanza ed Parte_1 E_ eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Milano, n. 2673/2023, pubblicata in data 30.03.2023 e in sua conseguente riforma,
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 21480/2021, n. RG 45720/2021, emesso dal Tribunale di Milano in data 14.12.2021, a favore di ei confronti di E_
Parte_1
2) condanna pagare, a favore di Parte_1 E_ la minore somma di € 2.940,69, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
3) dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura del 50% e condanna parte appellante a rimborsare a il E_ residuo 50% che liquida, già detratto il 50% oggetto di compensazione, per il giudizio di primo grado, in € 2.118,50 per compensi professionali oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e, quanto al giudizio di appello, in € 2.444,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11.02.2025. pagina 14 di 15 Il Consigliere Estensore
Daniela Eugenia Maria Nardozza
Il Presidente
Laura Sara Tragni
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Sara Tragni Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr. Daniela Eugenia Maria Nardozza Consigliere Est. Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(P. IVA ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 P.IVA_1
SANTA MARIA 32 VENTICANO presso lo studio dell'avv. PELLINO SAVERINO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PRINCIPE VINCENZO ( ) VIA A. MANZONI 1 82021 APICE;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
P. IVA ), elettivamente domiciliata in VIA E_ P.IVA_2
LARGA, 13 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. FIORUCCI LUCIANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA avente ad oggetto: Somministrazione sulle seguenti conclusioni: per come da Comparsa conclusionale di replica depositata il Parte_1
27.1.2025)
pagina 1 di 15 “I suddetti procuratori evidenziano che è tuttora pendente, ai sensi dell'art. 313 c.p.c., l'istanza rivolta alla Corte di Appello di Milano affinché sospendesse il presente giudizio e rimettesse le parti dinanzi al Tribunale Ordinario di Milano stante la spiegata querela di falso, in tal senso, per vedere accogliere le seguenti CONCLUSIONI:
Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis:
-a) Dichiarare la falsità del contratto tra le parti stipulato in data 12/06/2017 e poi corretto in 12/09/2017; allegato al ricorso introduttivo di primo grado depositato dalla odierna convenuta, nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Milano e recante n.
R.G.: 3240/2022;
-b) Accertare la correzione successiva ed escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dal la soc. società soggetta a direzione e E_ coordinamento di già , partita IVA. Controparte_2 Controparte_3
, con direzione amministrativa ed operativa in Milano, via Lorenteggio P.IVA_3
240,
-c) Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari”.
A seguire, dopo avere assolto il giudizio per querela di falso, si precisa fin da adesso che verrà chiesto alla Corte di Appello di Milano di pronunciarsi sul giudizio principale rispetto al quale si ribadisce l'integrale accoglimento del libello e delle domande ivi rassegnate che per motivi di comodità espositiva, in tale contesto, vengono integralmente riportate:
- “Voglia l'On.le Corte di Appello di Milano,
- preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata che fonda il suo nucleo su contratti inesistenti;
- accogliere lo spiegato appello e per l'effetto, riformare in toto la sentenza n.
2673/2023, Repert. n. 2793/2023 del 31/03/2023, emessa dal Tribunale Civile di
Milano, dott.ssa Caterina Gallizia, nel giudizio iscritto al n. R.G.: 3240/2022, depositata in cancelleria in data 30.03.2023, pubblicata il 30.03.2023, per tutte le ragioni di cui in premessa dello spiegato appello;
- Per tanto dire: contrariis reiectis, revocare l'emesso decreto ingiuntivo avente n.
21480/2021 del 14/12/2021, n.r.g. 45720/2021 perché nullo, illegittimo ed inefficace alla stregua dei motivi concretizzanti l'opposizione del primo grado di giudizio;
2. nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto in forza della pretesa fatta valere in sede monitoria, stante l'assoluta infondatezza del credito azionato mancandone i presupposti in fatto ed in diritto;
pagina 2 di 15 3. a seguire, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale in cui è incorsa la soc. in persona del legale rapp.te p.t., p.iva: partita IVA. E_
, e conseguentemente, dichiarare risolto il contratto avente ad oggetto P.IVA_3
l'istallazione di un impianto di telefonia nonché di una rete Wi-Fi; per l'effetto, disporre la restituzione delle somme già percepite dalla ed il risarcimento E_ dei danni da quantificarsi tramite CTU tecnica;
in tal senso, si spiega domanda riconvenzionale nei limiti di euro 25.990,00; contestualmente si chiede la condanna anche ai sensi e per l'effetto dell'art. 96 cpc.
4. condannare la soc. in persona del legale rapp.te p.t., p.iva: E_
, alla corresponsione delle competenze e delle spese legali del doppio P.IVA_3 grado di giudizio.
In via istruttoria, fin da ora si reiterano le medesime istanze del primo grado di giudizio che per comodità espositiva, vengono di seguito riportate:
“Con il presente atto, si chiede ammettere la prova testimoniale, sulle seguenti circostanze:
1:<< Vero è che l decideva di recedere dal rapporto contrattuale Parte_1 sussistente tra la stessa e la stante i vari disservizi che si erano E_ verificati nel periodo di utenza telefonica ovvero dal giugno 2017 alla fine dell'anno
2017?>>;
2: << Vero è che la proposta contrattuale datata 12.06.2017 conosciuta con la definizione “Soluzione Azienda Large” prevedeva che per un totale di n.36 “interni”, la
si impegnava per installare n. 35 telefoni fissi e 34 telefoni portatili E_ per un totale di n. 69 elementi?>>;
3: << Vero è che di fatto, rispetto ai 69 telefonini, inizialmente concordati, ne erano consegnati solo 25 c.d. “interni fissi”?>>;
4: << Vero è che nonostante la fornitura di soli 25 telefoni (fissi), i costi erano gli stessi di quelli inizialmente convenuti?>>;
5: << Vero è che la proposta contrattuale del 12.09.2017, è stata modificata, unilateralmente, dall'operatore della senza che seguisse E_
l'accettazione da parte della soc. >>; Parte_1
6: << Vero è che telefonicamente, tramite il call center della , si E_ chiedeva l'intervento dei tecnici della , in quanto dai clienti E_ giungevano continue lamentele circa il labile ed intermittente segnale di internet nonché
l'assenza di linea, in varie camere, impossibilitate a contattare il personale della reception?>>; pagina 3 di 15 7: <<vero che le sim dei deskphone e cordless non furono attive ci fino ad almeno il>>; Par
8: << Vero è che la Backup - non funzionante - fu sostituita solo in data
17.10.2017?>>
Sui capitoli contrassegnati con i numeri 1); 2); 3); 4); 5); 6) e 7) , si indicano quali testimoni i sig.ri residente in [...] e Testimone_1
res.te in Pietradefusi ( ); sui medesimi capitoli di articolati per Parte_3 la prova testimoniale si deferisce interrogatorio formale al legale rapp.te p.t., della
, sig. presidente p.t., ovvero all'amministratore E_ Controparte_4 delegato, sig. dom.to in Via Jervis n 13, 10015 Ivrea (TO), domiciliato in CP_5
Milano alla via Larga n.11 (comunque parte di questo giudizio).>>
Si ha per acquisita la documentazione prodotta e depositata nel fascicolo di parte nel I° grado di giudizio.
- Sempre nel merito accogliere le eccezioni tutte formulate nel giudizio di primo grado così come già nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nei verbali di causa.
- Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dello spiegato appello si chiede di tener conto del comportamento processuale dell'odierno appellante nel governo delle spese.
Con vittoria integrale di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria:
- disporre la acquisizione del fascicolo di 1° grado”.
---
Per come da foglio di p.c. depositato il 3.12.2024) E_
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis e ter cpc per i motivi esposti in narrativa, rigettando l'impugnazione; nel merito:
- rigettare l'appello e respingere le domande, eccezioni (anche riconvenzionali) e istanze istruttorie proposte da volte alla riforma della sentenza Parte_1 impugnata, in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi di cui in espositiva e, per
l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
- in ogni caso, confermare la condanna di in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di della E_
pagina 4 di 15 somma di € 6.808,05 oltre interessi al tasso convenzionale dalla scadenza delle fatture al saldo e alle spese liquidate in sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi professionali anche del giudizio di appello.” MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
-La (di seguito aveva chiesto ed ottenuto E_ CP_1 dal Tribunale di Milano l'emissione del decreto ingiuntivo n. 21480/21 nei confronti di
(di seguito per la somma di euro 6.808,05 Parte_1 Parte_1 derivante da tre fatture (doc. sub 1 del fascicolo monitorio) emesse per la fornitura del servizio telefonico, erogato in seguito alla conclusione di contratto (rispettivamente in data 12.06.2017 e 12.09.2017: doc. 2 fasc. monitorio).
-Avverso tale decreto aveva proposto opposizione, eccependo Parte_1
l'infondatezza della pretesa creditoria per inadempimento contrattuale imputabile alla per avere la stessa consegnato solo la metà dei telefoni, rispetto ai 32 CP_1 richiesti, per aver fornito un segnale WIFI quasi assente, un centralino che non si collegava alle stanze dell'albergo e per avere applicato tariffe aumentate unilateralmente;
pertanto, in via riconvenzionale aveva chiesto la Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo stante l'assoluta infondatezza del credito azionato, l'accertamento dell'inadempimento di con conseguente dichiarazione di CP_1 risoluzione del contratto, restituzione delle somme già versate e risarcimento dei danni da quantificarsi nei limiti di euro 25.990,00.
-La costituendosi in giudizio, si era difesa deducendo che: 1) tra le parti CP_1 erano intervenuti diversi contratti (allegati al fascicolo monitorio al doc 2) aventi ad oggetto telefonia (mobile e fissa) e fornitura di merce, pienamente validi, recanti doppia sottoscrizione del legale rappresentante, non disconosciuta nei termini ex art 215 c.p.c.;
3) per le utenze mobili e dati, l' aveva scelto i piani telefonici ricaricabili “Zero Pt_4
Red +” e “Data XL”, per l'utenza fissa “Soluzione Azienda Express Relax” e “ CP_1
Soluzione Lavoro Red+ Wireless Edition”; 4) in adesione alla proposta denominata «Soluzione telefono», l'accordo contrattuale aveva previsto, in luogo dei n. 32 devices riferiti dall , un cellulare Samsung Galaxy, n. 2 pulsantiere Cisco spa 504, n. 21 Pt_4 telefoni fissi e 2 cordless gsm, come da fatture di vendita allegate sub doc. 7 e 8, con pagamento rateizzato in 24 mesi e impegno a mantenere le utenze telefoniche per due anni, oltre alla previsione, in caso di recesso anticipato, del pagamento in un'unica soluzione delle rate dei telefoni- dispositivi non ancora pagati - e al pagamento delle penali. La quindi, sul presupposto che -prima dell'opposizione- non era CP_1 mai stata sollevata alcuna contestazione dalla controparte in relazione all'asserito pagina 5 di 15 mancato funzionamento delle linee telefoniche mobili e fisse e che -come riportato in citazione dallo stesso opponente- il contratto si era risolto per recesso dell , Pt_4 prima della sua naturale scadenza- aveva insistito nella richiesta di pagamento di quanto riportato nelle fatture oggetto di procedimento monitorio, per il servizio erogato, per le penali contrattualmente previste a fronte del recesso anticipato dall' e per le rate Pt_4 dei dispositivi scadute e non pagate.
-Nel corso del Giudizio di opposizione, sostenendo l'esistenza di un Parte_1 unico contratto stipulato tra le parti in data 12/06/2017 (a fronte della produzione avversaria di n. due copie di contratti, rispettivamente in data 12/06/2017 e 12/09/2017), aveva eccepito che, sullo stesso documento, la data del 12/06/2017 era stata alterata, riportando quella del 12/09/2017, e che la fornitura convenuta era stata notevolmente ridotta, da 32 apparecchi a 25.
-A fronte delle contestazioni tra le parti, il Giudice aveva accolto nei seguenti termini
“l'istanza ex art. 210 cpc di produzione dei contratti in originale per consentire una loro più chiara lettura anche considerata l'illeggibilità di una parte delle pagine depositate, con deposito in Cancelleria entro la data del 15.12.2022”.
-In data 14.12.2022, la aveva tuttavia affermato di non poter ottemperare CP_1 all'ordine di esibizione disposto dal Giudice, sostenendo che gli originali dei contratti prodotti in copia (doc. 2 fasc. monitorio) erano andati incolpevolmente perduti durante il processo di loro archiviazione.
-Il Giudice del Tribunale, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e riservatosi in merito alle istanze istruttorie, con successivo provvedimento, ritenuta la causa matura per la decisione, aveva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
-Precisate dalle parti le rispettive conclusioni, la causa era stata rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc per la discussione, a seguito della quale il Giudice del Tribunale, con sentenza n. 2673/2023 pubblicata il 30/03/2023, aveva così statuito: “rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Milano al n. 21480/21 che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art.
653 cpc;
rigetta le ulteriori domande, condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite che sono liquidate in euro 4000 oltre 15%, iva e cpa come per legge.”
In particolare, il primo Giudice aveva ritenuto provata la somministrazione dei servizi telefonici da parte della mediante le fatture prodotte in atti con il dettaglio CP_1 delle chiamate, contrariamente alle contestazioni avversarie reputate, invece, prive di fondamento probatorio. pagina 6 di 15 -Con atto di citazione notificato in data 28.10.2023, l ha proposto Parte_1 appello avverso la detta sentenza, concludendo per la riforma della sentenza di primo grado e insistendo per l'accoglimento delle domande svolte nell'opposizione, anche in via riconvenzionale.
-Con successivo e separato atto, depositato in data 25.03.2024, l'appellante ha presentato atto di querela di falso ex art. 355 c.p.c. in relazione al documento datato
12.06.2017 corretto in data 12.09.2017, sul presupposto che lo stesso presenta evidenti modifiche effettuate con cancellature e sovra-iscrizioni, chiedendo alla Corte di sospendere il presente giudizio e rimettere le parti dinanzi al Tribunale Ordinario di
Milano per il relativo procedimento. Formulava infine le proprie conclusioni come indicato in epigrafe.
-In data 25.03.2024, si è costituita la che ha concluso chiedendo il rigetto CP_1 delle domande svolte da e la conferma della sentenza impugnata. Parte_1
-Con il primo motivo, rubricato “violazione ex artt. 115 e 116 cpc erronea e contraddittoria valutazione del giudicante in ordine ai diritti e/o fatti, oggetto di causa - error in procedendo ed error in iudicando;
travisamento della prova e dei fatti di causa.
Mancata, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione. Nullità della sentenza per la supposta veridicità del documento contrattuale posto a base del decisum”, l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle prove da parte del Giudice;
in particolare, con riferimento ai contratti di utenza telefonica del 12.06.2017 e del
12.09.2017 (doc. 2 di posti a fondamento del credito azionato dalla CP_1
l'appellante sostiene l'erroneità della pronuncia del Tribunale per non CP_1 avere applicato correttamente gli artt. 115-116 c.p.c. e i principi di riparto dell'onere probatorio in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dato che la CP_1 contrariamente alla statuizione del primo Giudice, non avrebbe fornito alcuna adeguata prova in ordine alla fonte contrattuale del proprio credito.
-Con il secondo motivo, rubricato “Omessa ammissione delle chieste prove nonché omessa valutazione delle risultanze istruttorie di parte opponente”; l'appellante rileva che l'opposizione a decreto ingiuntivo genera un ordinario giudizio di cognizione nel quale l'opposto assume la veste di attore in senso sostanziale e, per contro, l'opponente, sul quale incombe l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, assume la posizione di convenuto in senso sostanziale;
lamenta, pertanto, che il Tribunale avrebbe, invece, limitato l'efficacia dell'opposizione al primo atto, omettendo di istruire la causa nonostante la formale richiesta in tal senso della parte opponente tramite memorie 183
c.p.c. (audizione testi su capitoli di prova). pagina 7 di 15 -Con il terzo motivo rubricato “Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il giudicato”, l'appellante sostiene che la domanda dell'opponente, nel giudizio di prime cure, si era sostanziata principalmente nella declaratoria di risoluzione contrattuale ma, rispetto a tale punto, lamenta che non vi sarebbe stato alcun pronunciamento da parte del Giudice del Tribunale che oltre a non ammettere i chiesti mezzi di prova, si sarebbe limitato a fare proprie le asserzioni di controparte;
ciò in palese violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
---
-In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ter c.p.c., in quanto la stessa è stata implicitamente disattesa con l'ordinanza con cui è stata fissata, l'udienza di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c., momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva delle impugnazioni (cd. ordinanza filtro).
-Il primo motivo di appello, merita parziale accoglimento.
-Invero, occorre richiamare il noto principio, affermato costantemente dalla Suprema
Corte a partire dalla sentenza a SS. UU. n. 7448/1993, secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un giudizio ordinario di cognizione il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso (non trattandosi di un giudizio a carattere impugnatorio) ma si estende all'accertamento (con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto) dei fatti costitutivi del diritto in contestazione.
-Tale accertamento va condotto secondo le norme del procedimento ordinario nel quale, in base ai principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della pronuncia pretesa.
-In ottemperanza al principio previsto dall'art. 2697 c.c., infatti, chi vuol far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare l'esistenza dello stesso, mentre chi lo contesta ha l'onere di provare l'inefficacia dei fatti posti a suo fondamento attraverso eventuali altri fatti che abbiano modificato o estinto il diritto azionato.
-In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, restando invariata la posizione sostanziale delle parti, l'onere della prova del credito continua a gravare sul creditore opposto secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, spetta all'opponente. Se, pertanto, le fatture o le bollette e l'estratto delle scritture contabili costituiscono titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in pagina 8 di 15 favore di chi le ha emesse, nel successivo giudizio di opposizione le stesse non costituiscono prova dell'esistenza del credito preteso dall'ingiungente, con la conseguenza che, in un caso come quello di specie, di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture e servizi somministrati, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova dei relativi fatti costitutivi, ossia della regolare esecuzione della prestazione per come concordata (cfr., Cass. n. 5915/2011; Cass. n. 5071/2009;
Cass. n. 17371/2003).
-La regola non è derogata nell'ambito del contratto di somministrazione, ove il somministrante è tenuto a dimostrare, primariamente, la sussistenza del titolo e il suo contenuto, ossia gli elementi delle prestazioni reciproche che costituiscono la base del rapporto contrattuale instaurato con l'utente; ed è tenuto, quindi, a fornire, con la produzione delle fatture periodiche, un dettaglio in relazione alla prestazione fornita che, nel caso di bollette per somministrazione di fornitura basate su consumi registrati (o traffico telefonico registrato), deve consentire l'esatta rappresentazione dei dati e della loro conformità con quelli risultanti dai contatori o dai sistemi o apparecchi di contabilizzazione (per la telefonia, i tabulati con registrazione rilevata dai sistemi centrali del traffico telefonico, e, in particolare, di giorno, ora, tempi, durata, destinazione delle telefonate (Cass. civ. sez. III 15.12.2017 n. 30290, Cass. civ. sez. III,
22.11.2016 n. 23699).
-Ciò premesso, viste le contestazioni specifiche mosse dalla difesa dell Pt_1 che nel corso del giudizio di primo grado ha contestato la non conformità
[...] all'originale della fotocopia del contratto sottoscritto tra le parti prodotto dalla quest'ultima, al fine di provare la fondatezza delle proprie ragioni, CP_1 avrebbe dovuto portare all'esame del giudice (anche a fronte del disposto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.) il contratto sottoscritto tra le parti in originale.
-La Compagnia telefonica, invece, nonostante l'onere probatorio su di essa gravante, ha omesso ogni produzione documentale sul punto in questione, limitandosi a richiamare le fotocopie di contratti sottoscritti tra le parti nel 2017: si tratta di una serie di fotocopie tra cui una “Proposta di abbonamento offerta e box” recante sulla prima facciata la data del 12.6.2017, seguita da una terza facciata che riporta una parte in bianco sul riquadro
“Soluzione Azienda Large” nonché sul lato sinistro le date corrette del 12/09/17 accanto invece ad altra data del 12/06/2017 risultante in calce, seguita da altre fotocopie prodotte sub doc. n. 2 del fascicolo di primo grado in formato quasi illeggibile, ove, a prima facie, neppure sussisterebbe alcuna corrispondenza tra le clausole del contratto e quelle richiamate nelle condizioni generali (doc. n. 3). pagina 9 di 15 -In sede di appello, l' ha chiesto a questa Corte di sospendere il Parte_1 presente giudizio e rimettere le parti dinanzi al Tribunale Ordinario di Milano stante la spiegata querela di falso in ordine al documento oggetto di contestazione, contratto datato 12.06.2017, con sovrascritta la data del 12.09.2017.
-Si premette in diritto che ove la querela di falso sia proposta nel corso di un giudizio pendente avanti alla Corte di appello, il Collegio è tenuto, a norma dell'art. 355 c.p.c., a compiere un'indagine preliminare volta ad accertare l'esistenza o meno dei presupposti che giustificano l'introduzione del giudizio di falso e se il documento impugnato di falsità sia rilevante ai fini della decisione della causa. A seguito dell'esito positivo di tale indagine, la Corte deve sospendere il procedimento di appello, per consentire la riassunzione della causa di falso davanti al Tribunale. La rilevanza del documento ai fini della decisione dev'essere, tuttavia, valutata in concreto, e cioè con esclusivo riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti che, in forza delle rispettive conclusioni, la
Corte d'appello è chiamata a valutare e decidere (Cass. n. 12263/2009, per cui, allorché una delle parti impugni di falso taluni documenti di causa ostativi all'accoglimento delle proprie domande od eccezioni, legittimamente il giudice non autorizza la presentazione della querela di falso, ove ritenga inammissibili quelle domande od eccezioni, ad esempio perché tardive ex art. 345 c.p.c. o perché la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale è data da altri elementi probatori). Se, dunque, la querela di falso è proposta in un giudizio di appello relativamente alla dedotta alterazione di un contratto tra le parti che, tuttavia, è dato per ammesso tra le stesse, oltre ad essere provato da un principio di esecuzione, deve escludersi che il documento impugnato sia rilevante ai fini della decisione della causa per come, in concreto, la stessa si è venuta a delineare.
-Ciò premesso, nel caso di specie, la querela di falso depositata in atti dall Pt_1 il 25.3.2024 parte dal dichiarato riconoscimento che in data 12/6/2017 “veniva
[...] redatto contratto avente ad oggetto la fornitura di beni e servizi telefonici, tra la odierna appellante e la convenuta ' come da Parte_1 E_ allegato” e che la “al fine di 'giustificare' il mancato funzionamento CP_1 dell'impianto e la ridotta fornitura di beni procedeva alla unilaterale modifica dei dati contrattuali sia in ordine di tempo sia in ordine dei beni realmente forniti”. Trattandosi pertanto di atto volto a contestare non già l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, ma il contenuto dello stesso, la questione in ordine alla rilevanza del documento impugnato di falsità ai fini della decisione della presente causa va valutato secondo gli ordinari principi inerenti ai già richiamati doveri probatori gravanti su ciascuna parte del pagina 10 di 15 giudizio, tenuto altresì conto del comportamento tenuto dalle stesse in merito all'esecuzione degli accordi.
-La sostiene, infatti, che l'avvenuta accettazione da parte dell'albergo delle CP_1 tariffe applicate nelle fatture oggetto del decreto opposto risulterebbe proprio dal comportamento dell'appellante, che aveva regolarmente pagato le fatture precedenti, nelle quali erano appunto riportate le medesime voci di servizi e costi indicati anche nelle fatture oggetto del ricorso monitorio;
pertanto, il pagamento, delle fatture precedenti rispetto a quelle oggetto del ricorso monitorio, rappresenterebbe un elemento di per sé sufficiente a dimostrare un'implicita accettazione e approvazione delle condizioni di contratto da parte del cliente e quindi la fondatezza del credito ingiunto. Al riguardo si condivide, in relazione, alle tariffe applicate, l'accettazione da parte dell'albergo delle condizioni applicate da posto che tali pagamenti non CP_1 sono stati accompagnati dalla contestazione dei suddetti addebiti nel corso del rapporto
(cfr. doc. 9 da cui si evince che l' ha pagato integralmente le fatture emesse dalla Pt_1 compagnia telefonica, senza alcuna contestazione sulle tariffe, sul funzionamento del servizio, sul pagamento rateale riguardante l'acquisto dei dispositivi telefonici consegnati e sulla loro quantità effettiva).
Peraltro, contrariamente a quanto genericamente lamentato dall Parte_1 secondo cui la fornitura dei servizi da parte di sarebbe stata difettosa e CP_1 incompleta, si osserva che dall'esame dei documenti (cfr. doc. 1, 7 e 9) prodotti dalla si ha la prova invece della somministrazione del servizio, nonostante fosse CP_1 perdurante il mancato pagamento della fornitura da parte dell'utente.
-In virtù di tali elementi, dunque, appare evidente che, diversamente da quanto meramente dedotto dall'appellante, l per tutto il periodo in Parte_1 contestazione (parte del 2017 e inizio del 2018), ha potuto usufruire dei servizi telefonici forniti dalla ed è proprio per tale ragione che la compagnia telefonica ha CP_1 continuato ad emettere le relative fatture a fronte del consumo documentato dal dettaglio delle chiamate, chiedendo il conseguente pagamento sia del servizio fornito, sia delle rate di acquisto degli apparecchi telefonici, che lo stesso albergo ha ammesso essergli stati consegnati in numero di 25 e non restituiti (cfr. pag. 25 di appello).
-Alla luce di quanto sopra premesso, nella valutazione in concreto della rilevanza ai fini della decisione del documento in questione (contratto 12.06.2017 corretto/modificato in
12.09.2017), il Collegio ritiene di non dare corso alla querela di falso, sia per la mancanza del documento in originale da sottoporre ad esame, sia per la non rilevanza di detto documento ai fini della decisione, come sopra illustrato. pagina 11 di 15 -Tuttavia, contrariamente alla statuizione del Giudice di primo grado, in relazione al riconoscimento del corrispettivo per l'anticipato recesso, preteso dalla e CP_1 richiesto nelle fatture oggetto di procedimento monitorio, era onere della stessa, nella veste di attore sostanziale, non solo dedurre ma anche dimostrare che nel contratto (che non aveva prodotto in giudizio nonostante l'ordine del Giudice di esibizione del documento in originale) era stata prevista la debenza di detto indennizzo.
-La Corte ritiene, quindi, che la somma pretesa da nelle fatture in CP_1 contestazione a titolo di “corrispettivo per recesso o risoluzione anticipata”, al di là della prova in ordine all'effettivo esercizio di tale facoltà da parte dell che ha Pt_1 chiesto in sede di opposizione la declaratoria di risoluzione del contratto, è comunque del tutto infondata per la mancata dimostrazione della previsione di un indennizzo a titolo di “penale” in quanto, dalla documentazione in atti, non risulta concordato tra le parti il pagamento di alcuna “penale” in caso di recesso anticipato, né l'ammontare di tale eventuale “penale” e pertanto la sul punto in questione, non ha assolto CP_1 all'onere probatorio posto a suo carico di avere diritto a detta pretesa, ragion per cui detto pagamento non può essere alla stessa riconosciuto. Analogo ragionamento vale per la richiesta di di applicazione di interessi al tasso convenzionale che, in CP_1 mancanza di prova del tasso pattuito, determina l'automatica applicazione di quello legale ex art. 1284 c.c. primo comma.
-Alla luce di quanto premesso, deve essere confermata la statuizione del primo Giudice nella parte in cui ritiene contrattualmente dovuto dall alla Parte_1
l'importo da quest'ultima preteso, relativamente ai costi per la fornitura CP_1 dei servizi e il pagamento di dispositivi telefonici, nella misura complessiva di € 2.940,69, ma non anche per la parte relativa ai costi richiesti a titolo di “corrispettivo per recesso o risoluzione anticipata” per complessivi € 3.867,36 (euro 3.228,71 + € 347,70 + € 290,95) di cui € 3.228,71 richiesti con la fattura n. AI101133866 del 26.06.2018, € 347,70 richiesti con la fattura n. AI07196741 del 9.05.2018 ed € 290,95, richiesti con la fattura n. AI03306288 del 13.03.2018.
-Il secondo ed il terzo motivo di appello, da trattare congiuntamente per ragioni di stretta connessione, non meritano accoglimento.
L non ha reiterato le proprie istanze istruttorie al Giudice di prime Parte_1 cure, dato che in sede di precisazione delle conclusioni ha genericamente reiterato “le medesime istanze così come formulate in atti…” e con note conclusive del 23.03.2023 si è limitato ad insistere nell'accoglimento delle proprie domande rassegnate in atti;
di conseguenza le istanze istruttorie devono ritenersi rinunciate, non potendo il Giudice di pagina 12 di 15 appello ammetterle, in applicazione del principio secondo cui “la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione;
resta salva però la possibilità per il giudice di merito di ritenere superata tale presunzione qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi” (Cass. 33103/2021 e di recente Cass.
10767/2022).
-Si osserva, in ogni caso, che le istanze istruttorie sono inammissibili per genericità ex art. 244 c.p.c.: i fatti sono indicati senza data o riferimento temporale e demandano al teste valutazioni e giudizi di merito, sottratti all'indagine testimoniale.
-Da ultimo, si ritiene che la domanda risarcitoria formulata da debba Parte_1 essere rigettata, in quanto quest'ultimo non ha fornito prova dell'asserito inadempimento di l'unica scheda di intervento tecnico del 17.10.2017 (prodotta con CP_1 memoria 183 c.p.c.: doc. n. 3) non è idonea di per sé ad escludere la regolarità della somministrazione del servizio, come documentato dal minutaggio delle chiamate telefoniche e dei collegamenti internet riportati nelle fatture prodotte in giudizio dalla
CP_1
-In ogni caso, la parte non ha fornito alcuna prova del danno che asserisce di aver subìto.
Sul punto occorre evidenziare come, trattandosi di un asserito danno patrimoniale da perdita di guadagno, l'albergo avrebbe dovuto fornire prova precisa, ad esempio attraverso la produzione di documenti attestanti la diminuzione, per quell'anno, del reddito rispetto agli anni precedenti;
ciò in applicazione del principio di diritto secondo cui il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e
2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass. civ. n.
13515/2022). Di conseguenza, per la quantificazione del danno, il giudice non può decidere arbitrariamente di ricorrere a tale potere discrezionale conferitogli dall'art. 1226 c.c., essendo il ricorso a tale peculiare criterio consentito solamente qualora si debbano colmare delle lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del pagina 13 di 15 pregiudizio subìto dalla parte in giudizio, allorché sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare nel suo preciso ammontare il danno sussistente (cfr.
Corte di Cassazione, sez. III, n. 22638/16).
-La sentenza appellata deve, dunque, essere parzialmente riformata.
-L'esito complessivo e finale del giudizio, stante la parziale reciproca soccombenza, giustifica la compensazione delle spese di lite sia del primo che del secondo grado nella misura del 50%, in applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c., dovendosi porre il residuo 50%
a carico dell'appellante, quale parte prevalentemente e sostanzialmente soccombente.
-Le spese sono liquidate sulla base dei parametri previsti per lo scaglione di valore della causa (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) con applicazione del valore medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e del valore minimo per la fase di trattazione (non essendosi svolta istruttoria) e, quindi, quanto al 50% da porre a carico dell Pt_1 liquidato, per il giudizio di primo grado, nella misura di complessivi € 2.118,50
[...]
(50% di € 4.237,00) per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., e, quanto al giudizio di appello, nella misura di complessivi € 2.444,00 (50% di
€ 4.888,00) per compensi, oltre il 15% spese forfettarie ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
-La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro ogni altra istanza ed Parte_1 E_ eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Milano, n. 2673/2023, pubblicata in data 30.03.2023 e in sua conseguente riforma,
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 21480/2021, n. RG 45720/2021, emesso dal Tribunale di Milano in data 14.12.2021, a favore di ei confronti di E_
Parte_1
2) condanna pagare, a favore di Parte_1 E_ la minore somma di € 2.940,69, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
3) dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura del 50% e condanna parte appellante a rimborsare a il E_ residuo 50% che liquida, già detratto il 50% oggetto di compensazione, per il giudizio di primo grado, in € 2.118,50 per compensi professionali oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e, quanto al giudizio di appello, in € 2.444,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11.02.2025. pagina 14 di 15 Il Consigliere Estensore
Daniela Eugenia Maria Nardozza
Il Presidente
Laura Sara Tragni
pagina 15 di 15