CA
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 3191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3191 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati :
1)dott. Anna Carla Catalano Presidente
2) dott. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 18.9.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 70/2025 RG sezione lavoro vertente
TRA
, nata a [...] il [...], cf , Parte_1 C.F._1 residente a [...], rapp.ta e difesa, giusta procura alle liti conferita, dagli avv.ti Claudio La Rosa, del foro di Napoli, cf pec: e C.F._2 Email_1 avv. Raffaele Rigitano, del foro di Napoli, cf per: C.F._3
e presso lo studio di quest'ultimo Email_2 dom.ta in Napoli alla Via G. Jannelli, 186;
appellante
E
, (C.F. , in persona del dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, nella sua qualità di procuratore di giusta procura
[...] Controparte_1 rilasciata in data 20.06.2022 per atto Notaio di Roma (Rep. Persona_1
n. 55517 – Racc. n. 16156 – Reg. 777/1T), con sede legale in Roma (00144), Viale Europa, 190, rappresentata e difesa giusta delega rilasciata in calce alla memoria difensiva di primo grado su foglio separato, dall'Avv. Rosario Salonia (C.F.
– P.E.C. , ed elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliata presso e nel suo studio in Roma (00197), Largo Leopoldo Fregoli n. 8; ai sensi degli artt. 136 e ss. c.p.c., il sottoscritto difensore chiede di ricevere le comunicazioni e le notifiche di atti giudiziari al suindicato indirizzo di posta elettronica certificata;
Appellata
OGGETTO : appello avverso la sentenza nr. 5417/2024 pubblicata il 15/07/2024 dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza GDL, nell'ambito del procedimento iscritto a ruolo con RG: 15832/2024, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 7.9.23 Parte_1 premesso di essere stata dipendente di dal 07.05.2002 al Controparte_1
30.06.2002 con contratto a tempo determinato, con mansioni di portalettere e che a seguito di ricorso giudiziale era stata reintegrata in data 14.03.2005 da
, in ottemperanza alla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Controparte_1
Napoli, sez lavoro, nr. 6600/2010 del 12/10/2010; esponeva che in data 23/02/2023 riceveva comunicazione da avente ad oggetto “ Controparte_1 contestazione di addebito” in cui si leggeva:
“ a seguito di segnalazione pervenuta in data 08/02/2023, dal Responsabile del Centro di Distribuzione di Napoli Recapito Secondigliano, sig. , Parte_2 siamo venuti a conoscenza di quanto segue: ella , assegnata presso il centro di Distribuzione di Marano ed applicata in qualità di addetta alle lavorazioni interne presso il CD Na Rec. Secondigliano, poiché inidonea temporanea in attesa di visita, alla comunicazione ricevuta dal Preposto di effettuare il turno in sezione 08:00- 15:27 per la settimana 30 gennaio – 03 febbraio 2023, rappresentava allo stesso di non poter effettuare tale turnazione poiché in possesso del “ Giudizio di idoneità alla Mansione Specifica” ad Ella consegnata dal Medico Competente, Dotto Per_2
e nel quale era espressamente riportato il seguente esito : “Idoneo con prescrizioni/ limitazioni = esclusione lavoro notturno e del turno pomeridiano. Non oltre le ore 13:00”. Alla richiesta del Responsabile e dello Staff di fornire evidenza formale a sostegno di quanto affermato,, Ella veniva invitata a presentare il “ Giudizio di Idoneità alla mansione Specifica” in suo possesso. Contestualmente i Preposti, ricevuta la certificazione da lei esibita, interpellavano la Funzione di Risorse Umane di RAM 1, chiedendo copia del medesimo documento trasmessa dal Medico Competente alla Società. Ebbene, ricevuto lo stesso i Preposti del suddetto Centro di Recapito, riscontravano una difformità tra quanto riportato nella certificazione in suo possesso, consegnatale a mano dal Medico Competente, dott in data 10/06/2022 e quanto Persona_3 riportato in quella trasmessa dallo stesso Medico Competente, dott. alla Per_2
Società ed emessa sempre nella stessa data, 10/06/2022. In merito a tale difformità è stato interpellato il Medico Competente che, con email di Giovedì 16/02/2023 inviata al Servizio RU di RAM1, ha dichiarato quanto segue “ il secondo giudizio è chiaramente un falso, io sono un professionista trasparente e avrei comunicato come sempre a tutti una eventuale modifica anche perché conosco ormai da più di 4 anni la turnistica e mai finora mi sono permesso di indicare un orario specifico su qualche giudizio…. CP_
La grave condotta da complessivamente tenuta e riportata nelle specifiche circostanze che precedono, costituisce chiara violazione dei principi ispiratori del Codice Etico in vigore in Azienda che impone a ciascun dipendente di improntare il proprio comportamento ai principi di legalità, riservatezza, qualità, diligenza e professionalità ed assume particolare rilievo anche in relazione al servizio di pubblica rilevanza svolto dalla Società. La Sua condotta, che ha generato un processo operativo difforme dalle leggi e dalle regole aziendali pregiudicando, oltre la regolarità del servizio anche l'immagine della Società , riveste CP_1 particolare gravità in considerazione della Sua funzione in azienda. I fatti sopra descritti, strettamente connessi all'attività che Lei espleta per conto di
[...]
, costituiscono gravissima negazione degli elementi essenziali del rapporto CP_1 di lavoro che dovrebbero caratterizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa, compromettendone l'insito elemento fiduciario……. Deduceva che ritenute non giustificative le dichiarazioni rese in CP_1 sede di audizione personale con comunicazione del 16/03/2023, consegnata in data 17/03/2023, intimava il licenziamento senza preavviso ai sensi degli artt. 54 VI comma, lett C)D)K) e 80 lett. E) del CCNL vigente con effetto a far data dal 28/02/2023 in quanto “i fatti a Lei addebitati sono di tale gravità da non consentire, neppure provvisoriamente, la prosecuzione del rapporto di lavoro” ; che detto licenziamento era nullo , illegittimo inefficace per insussistenza del fatto contestato, mancanza dell'attività istruttoria, violazione degli oneri probatori, violazione della legge 604/1966 articolo 5; mancanza di proporzionalità ed erronea applicazione della disciplina di cui al CCNL di categoria;
violazione del principio di immediatezza del licenziamento rispetto al momento dell'irrogazione della contestazione;
Chiedeva pertanto, previa declaratoria di nullità, illegittimità del licenziamento, la reintegra nel posto di lavoro e secondo le mansioni precedentemente espletate e con condanna delle alla corresponsione di tutto quanto Controparte_1 dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria e condanna al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali nonché al risarcimento dei danni morali e materiali nonché alla salute subiti. Si costituiva la parte resistente che ribadiva la correttezza del proprio operato ribadendo che il documento recante il giudizio di idoneità alla mansione era stato consegnato a mano dalla al responsabile di produzione, Parte_1 CP_4
il quale poi, dopo avere richiesto la copia del documento inviato dal Medico
[...]
Competente Dott. alla struttura stessa per un confronto…”, avviava le Per_2 comunicazioni dovute. Rilevava che tutto ciò era stato “confermato dalla stessa in sede di Parte_1 audizione orale del 9.3.2023 e che al momento del confronto tra i due documenti la stessa dichiarava: “Documento in mio possesso: vi è un flag al quadratino del punto 9 (LN01) (rinforzato come ai punti 4 e 5) ed a seguito della dizione in carattere meccanico: esclusione lavoro notturno ed a mano in stampatello E TURNO POMERIDIANO NON OLTRE LE ORE 13,00”. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso, con condanna della ricorrente ( così successivamente corretta la sentenza ) al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame con Parte_1 atto depositato presso l'intestata Corte in data 13.1.2025 deducendo :
1) la nullità della sentenza per inapplicabilità dell'articolo 127 ter al rito del lavoro;
2) insussistenza per il fatto contestato. Mancanza di prova delle condotte contestate. Violazione degli oneri negativi e probatori misurazione dell'articolo 5 della legge 604/66; carenza di prova desumibile dalla contraddittorietà dell'istruttoria; contraddittorietà della motivazione.. In particolare assumeva che dalle deposizioni testimoniali rese dai due testi escussi erano emersi notevoli profili di incertezza, ambiguità e illogicità tali da escludere la riconducibilità dell'alterazione del certificato alla condotta della poichè, come ben Parte_1 chiarito in sede di audizione personale, la stessa non aveva alcun interesse ad alterare il documento in quanto il turno lavorativo osservato dalla lavoratrice prevedeva la cessazione dell'orario di lavoro alle ore 13,00 ; che invero la società datoriale NON aveva svolto alcuna attività investigativa sull'alterazione del documento e sul soggetto che avrebbe concretamente operato tale falsificazione essendosi limitata ad escutere il sanitario che aveva solo escluso di aver aggiunto l'inciso ; che , dunque la presunta aggiunta al foglio con conseguente alterazione del certificato veniva attribuita alla lavoratrice solo in via presuntiva e indiziaria
,senza alcun elemento certo e inequivoco atto a giustificare il più grave provvedimento sanzionatorio nonché in assenza di istanza di verificazione sulla firma, oltre che in assenza di una qualsiasi iniziativa penale suffragata da denunce, o procedimenti . 3) la violazione del principio di proporzionalità atteso che la produzione di un certificato alterato non rientrava in alcuna condotta sanzionabile ai sensi della contrattazione collettiva con un provvedimento espulsivo ma solo con sanzioni conservative e che il Tribunale non aveva attribuito alcun rilievo alla durata ultradecennale del rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze di
[...]
e all'assenza di pregressi addebiti disciplinari a suo carico;
CP_1
4) erroneità della decisione per avere il primo giudice ritenuto che ogni qualvolta una condotta rientrava nell'articolo 54 lettera D del CCNL trovava applicazione in ogni caso la sanzione del licenziamento, laddove invece doveva escludersi ogni forma di automatismo nell'irrogazione di sanzioni disciplinari , permanendo il sindacato giurisdizionale sulla proporzionalità della sanzione rispetto al fatto addebitato;
5) erronea applicazione dell'articolo 55,( rectius art. 54) parte VI lettera D, che prevede l'applicazione del licenziamento senza preavviso nell'ipotesi di “ di alterazione, falsificazione o sottrazione di documenti , registri o atti della società”, laddove invece alcuna alterazione di documento di provenienza della società era rinvenibile nel caso in esame , trovando al contrario applicazione l'articolo 54,lettera N che sanzionava con la sospensione sino a 10 giorni l'eventuale violazione di leggi e/o regolamenti da cui sia derivato un danno alla società. 6) violazione del principio di immediatezza della contestazione, considerato che il documento alterato era stato depositato dalla dipendente alla società “ in data 10/06/2022 mentre l'avvio della procedura disciplinare era avvenuto soltanto con la contestazione degli addebiti formalizzati in data 23/02/2023” per cui la società , seppure in possesso del documento, aveva ritenuto per ben 8 mesi di non dover iniziare alcuna azione disciplinare a carico della dipendente. Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza di accogliere integralmente la domanda formulata in primo grado;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva che , Controparte_1 sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto .
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
Il primo motivo di gravame inerente l'asserita nullità della sentenza per l'inapplicabilità al rito del lavoro dell'art. 127 ter cpc è destituito di ogni fondamento.
Sul punto recentemente sono intervenute le Sezioni Unite della S. C. che, con sentenza n. 17603 del 30.06.2025 ,hanno posto fine alla questione devoluta, sia pure riferita al testo dell'art. 127 ter c.p.c. anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 164 del 2024, affermando il seguente principio di diritto “con riferimento all'art. 127 ter c.p.c. in versione anteriore alle modifiche del 2024, il provvedimento con cui il giudice sostituisce l'udienza destinata alla discussione col deposito di note scritte è ammissibile, nel processo del lavoro, alle seguenti condizioni: (i) che la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma governi la sola fase processuale propriamente decisoria;
(ii) che nessuna delle parti si opponga alla sostituzione della discussione orale col deposito delle note scritte;
(iii) che non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere) oltre alle conclusioni e alle istanze anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnico sostitutiva della oralità; (IV) che si tenga conto delle necessità collegate al contraddittorio, cosicché qualora l'iter processuale richieda chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa”. Quanto sopra appare sufficiente a legittimare il rigetto del motivo di appello, tanto più se, poi, si considera che la fattispecie in esame riguarda vicenda successiva al correttivo dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 128 c.p.c. ex D.Lgs n. 164/2024, il quale è intervenuto sul testo dell'art. 128 c.p.c. inserendo un inciso di chiusura per cui “il giudice può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 ter salvo che una delle parti si opponga”. Nella specie parte appellante non si è mai opposta al provvedimento con il quale il Giudice di primo grado fissava l'udienza di discussione (ai soli fini decisori) con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. Il motivo , quindi ,va disatteso .
Quanto agli altri motivi di gravame che possono essere trattati congiuntamente
,ritiene il Collegio che le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado. Il quadro istruttorio era infatti sufficientemente chiaro ed esaustivo al fine di far assumere al Giudice di primo grado la decisione incautamente gravata Riteniamo come sia vigente il principio del libero convincimento del Giudice, il quale può fondare il proprio convincimento su alcune prove escludendone altre e ciò accade quando la prova prescelta venga da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio contrastanti ed a condizione che egli fornisca una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria del convincimento così attinto in modo da consentire il controllo del processo logico in base al quale si è pervenuti alla decisione (ex multis Cass. n. 3553/80; n. 3353/86; n. 736/87; n. 3340/88; n. 6056/90; n. 6426/2001; n. 5231/2001; n. 3327/2002; n. 1885/2002, n. 11933/2003; n. 21412/2006; n. 1634/2007). Nella fattispecie in esame ricorrono i due su indicati elementi costitutivi, in quanto non solo dalla motivazione del Giudice di primo grado si evince una giustificazione adeguata in ordine al convincimento raggiunto ma si comprende chiaramente quale è stato l'elemento di giudizio che ha apprezzato un quadro probatorio già sufficientemente completo, non trascurando l'analisi di alcuno degli elementi di giudizio, quali nella specie le risultanze della prova testimoniale e documentale , nonché i riferimenti giurisprudenziali e lo stesso contenuto delle difese delle parti. L'istruttoria svolta in primo grado , a giudizio della Corte , ha dato adeguata ed esaustiva prova della sussistenza dei fatti contestati e, quindi della giusta causa.
I due testi escussi , e (il primo responsabile del Parte_2 CP_4
Centro Recapito di Secondigliano , ove era addetta la ricorrente e il secondo Responsabile della produzione del medesimo Centro) a conoscenza diretta dei fatti di causa , con dichiarazioni precise , univoche e concordanti hanno riferito che: la ricorrente , in occasione dell'adibizione ad un turno intermedio Parte_1 dalle ore dalle 8.00 alle 15.27 , rappresentò di non poter svolgere tale turno essendo in possesso di una limitazione disposta dal medico competente;
che alla richiesta dei predetti responsabili ( in particolare del ) di esibizione della CP_4 predetta certificazione relativa al “Giudizio di Idoneità alla Mansione Specifica” a supporto di quanto asserito , la stessa esibì una certificazione dalla quale risultava una limitazione oraria “entro le ore 13.00” ; che , poiché le regole aziendali prevedevano che la predetta certificazione dovesse essere trasmessa dalle Risorse Umane via e-mail, i predetti responsabili , dopo aver esaminato il documento prodotto , lo scansionarono e lo inviarono alle Risorse Umane competenti per avere un riscontro;
che l'Ufficio Risorse Umane con mail rappresentò che il certificato esibito dalla non era conforme a quello in Parte_1 loro possesso, chiedendo di relazionare sul punto. Va precisato che entrambi i testi hanno collocato temporalmente tali fatti a fine gennaio 2023. Tali dichiarazioni trovano adeguato riscontro nella documentazione in atti e segnatamente: nella mail del 6.2.2023 di riscontro da parte della Sig.ra della struttura Risorse Umane RAM1 alla richiesta dei Responsabili ( Pt_3 Parte_
e , con cui veniva inviato l' esito della visita della effettuata Pt_2 Pt_4 dalla in data 10.6.2022 di“Giudizio di Idoneità alla Mansione Specifica” Parte_1
(v.all. 2, e 3 memoria primo grado) recante il seguente giudizio : “Idonea con prescrizioni / limitazioni = esclusione dal lavoro notturno e dal turno pomeridiano
“,
-email del 07/02/2023 con cui il inviava al Dr. della CP_4 Persona_4 struttura Risorse Umane, il giudizio di idoneità consegnato dalla Parte_1 recante le alterazioni nella linea accanto al quadrato LN01ossia “non oltre le ore 13,00” ( all, 4 memoria primo grado );
-email del 16/02/2023 con cui la società , tramite l'Ufficio risorse CP_1
Umane,sig.ra interpellava il Medico Competente, il Dr. Pt_3 Persona_3 chiedendo delucidazioni in merito alla difformità delle due copie di giudizio ( all. n. 5 )
-email di risposta da parte del dr. del 16.2.2023 del seguente tenore “ Il Per_5 secondo giudizio è chiaramente un falso, io sono un professionista trasparente e avrei comunicato come sempre a tutti una eventuale modifica anche perché conosco ormai da più di 4 anni la turnistica e mai finora mi sono permesso di indicare un orario specifico su qualche giudizio”.( v. all. 6). Vi è inoltre agli atti il verbale di audizione della del 9.3.2023 che, in Parte_1 sede di giustificazioni , affermava di aver consegnato il documento in ufficio , che lo stesso fu inviato alla Funzione di Risorse umane di Ram 1; inoltre la stessa, al momento del confronto tra i due documenti , così dichiarava :
“Documento in mio possesso: vi è un flag al quadratino del punto 9 (LN01)(rinforzato come ai punti 4 e 5) ed a seguito della dizione in carattere meccanico: esclusione lavoro notturno ed a mano in stampatello E TURNO POMERIDIANO NON OLTRE LE ORE 13,00”. La stessa , quindi riconosceva come “proprio” il documento di cui aveva la disponibilità , negando però di aver inserito l'aggiunta “ NON OLTRE LE ORE
13,00 “, lasciando così intendere che il documento poteva essere stato alterato da altri. Risulta inoltre documentalmente comprovato la turnistica delle lavorazioni interne ( v.all. 0 memoria primo grado, Allegati Tecnici, servizio turnazioni), da cui si evincono i seguenti cd. “basket” orari: a) dalle ore 5:00 alle ore 12:27; b) dalle 6:00 alle 13:27; c) dalle ore 7:00 alle ore 14:27; d) dalle ore 7:30 alle ore
14:57; e) dalle ore 8:00 alle ore 15:27; f) dalle ore 8:30 alle ore 15:57; g) dalle ore 9:00 alle ore 16:27; h) dalle ore 9:30 alle ore 16:57. Vi era poi un unico turno pomeridiano, dalle ore 12:30 alle ore 19:57.
E' pacifico che la era adibita costantemente nel primo basket orario, Parte_1 dalle ore 5:00 alle ore 12:27; che per esigenze organizzative del settore delle lavorazioni interne del CD Recapito, in periodi di particolari picchi di lavoro, poteva essere adibita ad una fascia oraria differente, sempre nel rispetto delle prescrizioni del Medico Competente, quindi mai nel turno pomeridiano dalle ore 12:30 alle ore 19:57; che alla ricorrente fu richiesto di effettuare il turno di servizio 08:00 – 15:27 per la settimana dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023, cui la stessa si oppose, invocando il giudizio di idoneità alterato. Ritiene la Corte che alla luce delle emergenze processuali sopra esposte che solo la poteva avere interesse ad alterare il Giudizio di Idoneità alla Parte_1 mansione con l'aggiunta “non oltre le ore 13.00”al fine di evitare di ottemperare alle esigenze di servizio che si erano presentate nel CD di Parte_6
, che richiedevano un suo impiego in un basket orario diverso dalle
[...] ore 8:00 alle ore 15:27.
Del tutto irrilevante è se l'alterazione del certificato sia stata compiuta materialmente dalla lavoratrice o da altri,; sta di fatto che la ha Parte_1 comunque utilizzato detta certificazione con la consapevolezza della sua difformità all'originale al solo scopo di sottrarsi ai turni pomeridiani predisposti dal datore di lavoro. Sul punto deve condividersi quanto affermato dal Tribunale il quale con iter logico ineccepibile ha osservato che “ altri non avrebbero potuto averne la disponibilità, in tale formulazione il certificato era solo nelle mani della;
Parte_1 nella formulazione diversa è stato trasmesso dal medico redigente all'azienda. Solo la ricorrente, il medico e l'azienda ne avevano la disponibilità e ne conoscevano il contenuto e solo la prima aveva interesse a una sua“correzione” nel senso riportato.
…….ella ne conosceva il contenuto originario in quanto, lo si legge nella certificazione stessa, la ebbe in copia, a mano, il giorno della visita, il 10 giugno 2022. E non v'è motivo di dubitare delle dichiarazioni rese dal Dottor Per_2 all'azienda con le quali disconosce l'aggiunta manuale dell'esclusione del turno pomeridiano come da egli apposta”. E' evidente che l'alterazione del giudizio di idoneità del medico competente compiuto dalla con l'aggiunta “non oltre le ore 13.00” aveva la precisa Parte_1 finalità di escludere l'appellante da tutto il “basket” degli orari assegnati agli addetti alle lavorazioni interne, che non fossero il primo turno dalle 5:00 alle 12:27, osservato e preferito dalla , che evidentemente aveva interesse Parte_1 personale a terminare il lavoro entro le ore 12:30 mentre ella per la settimana dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023, era stata assegnata al turno di servizio dalle ore 8.00 –15:27 ossia ad un turno che la stessa era tenuta ad osservare , come chiaramente confermato dal teste il quale ha dichiarato “ Il certificato Pt_2 medico che non abilita un lavoratore allo svolgimento del lavoro pomeridiano mi impedisce di fargli svolgere un turno interamente pomeridiano, mentre un turno che incomincia di mattina e scavalla come orario in una fascia oraria pomeridiana può essere da me disposto “ Ed allora nel contesto processuale sopra delineato e provato per tabulas, pare davvero difficile sostenere la insussistenza del fatto contestato alla che, Parte_1 all'evidenza, rendendosi autrice con la propria condotta di una grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, fra tutti la diligenza ex art. 2104 c.c. e la fedeltà ex art. 2105 c.c. nella esecuzione della prestazione, oltre che i principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., ha leso irrimediabilmente l'elemento fiduciario. Come affermato dalla Suprema Corte( v. ex plurimis n. 5588/2024 “la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario verificata la concretizzazione della giusta causa di licenziamento quale clausola generale, anche in riferimento al requisito di proporzionalità, che esige valutazione non astratta dell'addebito, ma attenta ad ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento sistematico ed unitario della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assumendosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni e alla tipologia del rapporto medesimo”. Ciò che rileva, quindi è la concretezza, soggetta a valutazione del giudice, con la quale deve essere identificata la reale e oggettiva giusta causa in caso di licenziamento disciplinare. Va anche ricordato che, sebbene in tema di licenziamento per giusta causa non sia vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva della fattispecie, tuttavia la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c. (cfr. Cass. n. 16784/2020; conf. Cass. n. 17231/2020; v. anche Cass. n. 1665/2022, n. 13865/2019, n. 2518/2023), essendo precluso al datore di lavoro di irrogare un licenziamento disciplinare quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal CCNL applicato al rapporto in relazione ad una determinata infrazione (Cass. n. 6165/2016, n. 9223/2015; cfr. anche Cass. n. 2830/2016); Nel caso di specie la sentenza impugnata ha esaminato le norme contrattuali collettive pertinenti quale parametro di valutazione comparativa di proporzionalità del licenziamento (per giusta causa) intimato rispetto alla gravità del fatto contestato, nonché la lettera di contestazione di addebito;
ha rilevato che su tali fatti, accertati e coerenti con la contestazione alla base del licenziamento disciplinare intimato, doveva essere condotto l'esame del rispetto del principio di proporzionalità; ha richiamato il consolidato insegnamento di legittimità,già sopra ricordato (secondo cui la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, verificata la concretizzazione della giusta causa di licenziamento quale clausola generale, anche in riferimento al requisito di proporzionalità, che esige valutazione non astratta dell'addebito, ma attenta ad ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro); ha giustamente assegnato rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo. In particolare quanto alla tipizzazione contrattuale, il Tribunale ha fatto espresso riferimento all'art 54 parte VI lettere C, D e K,indicati nella lettera di licenziamento, secondo cui “Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per una delle seguenti mancanze: c) per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi;
d) per aver dolosamente alterato, falsificato o sottratto documenti, registri o atti della Società o ad essa affidati, al fine di trarne profitto;
k) in genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro”. Di contro l'art. 54 parte IV dispone: “Si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni:
… n) in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a sé o a terzi, ancorché l'effetto voluto non si sia verificato e sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravità, altrimenti sanzionabile”.
Ebbene va pienamente condiviso il seguente passaggio motivazionale della sentenza impugnata secondo cui “ la ricorrente ha strumentalizzato il proprio stato fisico, ha alterato la copia della certificazione medica in suo possesso o quantomeno ha utilizzato detta certificazione con la consapevolezza della sua difformità all'originale al solo scopo di sottrarsi ai turni pomeridiani predisposti dal datore. La condotta tenuta, penalmente rilevante, di alterazione o comunque utilizzazione di una falsa certificazione, lesiva anche della professionalità del medico redigente, appare grave al punto da ledere il vincolo di fiducia col datore” La ha , dunque, agito con elemento soggettivo caratterizzato da dolo Parte_1 nell'alterare un documento di provenienza di un terzo incaricato dal datore di lavoro della sorveglianza sanitaria di legge, per fini personali .
Correttamente, trattandosi di condotta assolutamente consapevole, dolosa, commessa in violazione di leggi e doveri di ufficio l'azienda ha applicato l'art.54 parte VI lettere C, D e K”; inoltre l'appellante ha agito in violazione del Codice Etico di (v.all. 11, memoria di primo grado) il quale prevede al capitolo 3 - CP_1
Principi generali - che “I rapporti e i comportamenti, a tutti i livelli aziendali, sono improntati a principi di onestà, correttezza, trasparenza, riservatezza, imparzialità, diligenza, lealtà e reciproco rispetto. I destinatari si astengono da attività, anche occasionali, che possano configurare conflitti con gli interessi del Gruppo o possano interferire con la capacità di assumere decisioni coerenti con gli obiettivi aziendali”. Assolutamente non condivisibili sono le deduzioni difensive di parte appellante sul contenuto dell'art. 54, parte VI, lett. d) del CCNL Poste, fondate sull'erroneo assunto che il CCNL sanzioni esclusivamente l'alterazione, la falsificazione di un documento di provenienza datoriale Ebbene, al di là del fatto che il giudizio di idoneità alla mansione emesso dal medico competente era destinato ad uso del datore di lavoro per garantire e tutelare la salute e sicurezza della lavoratrice, in ogni caso , anche se di provenienza non diretta della Società ma del medico competente, era comunque un documento “ad essa affidato” e dal quale la , alterandolo, ha tratto Parte_1 un profitto, che era quello di continuare a garantirsi il turno in orario 5.00-12.27 e di uscire dal lavoro sempre non oltre le ore 12.27. La gravità delle condotte contestate alla lavoratrice rende irrilevante l'assenza di precedenti disciplinari, trattandosi di fatti di particolare gravità, idonei a ledere in modo definitivo il rapporto fiduciario.
Con ultimo motivo di gravame, l'appellante, censura la sentenza per non avere ritenuto violati i principi di tempestività e immediatezza della procedura disciplinare. Anche tale motivo è infondato : non corrisponde al vero che sia venuta in CP_1 possesso del documento alterato in data 10.6.2022 perché il documento alterato lo possedeva la , che lo ha consegnato a fine gennaio 2023 al Parte_1 responsabile di produzione del CD di Secondigliano, mentre la CP_4
Società aveva quello autentico inviato dal Medico Competente, Dr. che Per_2 non recava alcuna alterazione;
la Società deducente ha avuto contezza degli illeciti perpetrati dalla solo nel febbraio 2023 e, segnatamente, il Parte_1
16.2.2023, quando ha ricevuto le dichiarazioni del Dr. che confermava Per_2 che il documento consegnato dalla era un falso, mentre la Parte_1 contestazione disciplinare è del 16.3.2023. Ritiene, dunque, la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice.
In conclusione la sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dalla società appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo. Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello ;
-condanna parte appellante alla refusione , in favore di parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre Iva e cpa come per legge .
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 18.9.2025
Il Cons. est. rel. Il Presidente Dr. Rosa Bernardina Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai magistrati :
1)dott. Anna Carla Catalano Presidente
2) dott. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 18.9.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 70/2025 RG sezione lavoro vertente
TRA
, nata a [...] il [...], cf , Parte_1 C.F._1 residente a [...], rapp.ta e difesa, giusta procura alle liti conferita, dagli avv.ti Claudio La Rosa, del foro di Napoli, cf pec: e C.F._2 Email_1 avv. Raffaele Rigitano, del foro di Napoli, cf per: C.F._3
e presso lo studio di quest'ultimo Email_2 dom.ta in Napoli alla Via G. Jannelli, 186;
appellante
E
, (C.F. , in persona del dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, nella sua qualità di procuratore di giusta procura
[...] Controparte_1 rilasciata in data 20.06.2022 per atto Notaio di Roma (Rep. Persona_1
n. 55517 – Racc. n. 16156 – Reg. 777/1T), con sede legale in Roma (00144), Viale Europa, 190, rappresentata e difesa giusta delega rilasciata in calce alla memoria difensiva di primo grado su foglio separato, dall'Avv. Rosario Salonia (C.F.
– P.E.C. , ed elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliata presso e nel suo studio in Roma (00197), Largo Leopoldo Fregoli n. 8; ai sensi degli artt. 136 e ss. c.p.c., il sottoscritto difensore chiede di ricevere le comunicazioni e le notifiche di atti giudiziari al suindicato indirizzo di posta elettronica certificata;
Appellata
OGGETTO : appello avverso la sentenza nr. 5417/2024 pubblicata il 15/07/2024 dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza GDL, nell'ambito del procedimento iscritto a ruolo con RG: 15832/2024, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 7.9.23 Parte_1 premesso di essere stata dipendente di dal 07.05.2002 al Controparte_1
30.06.2002 con contratto a tempo determinato, con mansioni di portalettere e che a seguito di ricorso giudiziale era stata reintegrata in data 14.03.2005 da
, in ottemperanza alla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Controparte_1
Napoli, sez lavoro, nr. 6600/2010 del 12/10/2010; esponeva che in data 23/02/2023 riceveva comunicazione da avente ad oggetto “ Controparte_1 contestazione di addebito” in cui si leggeva:
“ a seguito di segnalazione pervenuta in data 08/02/2023, dal Responsabile del Centro di Distribuzione di Napoli Recapito Secondigliano, sig. , Parte_2 siamo venuti a conoscenza di quanto segue: ella , assegnata presso il centro di Distribuzione di Marano ed applicata in qualità di addetta alle lavorazioni interne presso il CD Na Rec. Secondigliano, poiché inidonea temporanea in attesa di visita, alla comunicazione ricevuta dal Preposto di effettuare il turno in sezione 08:00- 15:27 per la settimana 30 gennaio – 03 febbraio 2023, rappresentava allo stesso di non poter effettuare tale turnazione poiché in possesso del “ Giudizio di idoneità alla Mansione Specifica” ad Ella consegnata dal Medico Competente, Dotto Per_2
e nel quale era espressamente riportato il seguente esito : “Idoneo con prescrizioni/ limitazioni = esclusione lavoro notturno e del turno pomeridiano. Non oltre le ore 13:00”. Alla richiesta del Responsabile e dello Staff di fornire evidenza formale a sostegno di quanto affermato,, Ella veniva invitata a presentare il “ Giudizio di Idoneità alla mansione Specifica” in suo possesso. Contestualmente i Preposti, ricevuta la certificazione da lei esibita, interpellavano la Funzione di Risorse Umane di RAM 1, chiedendo copia del medesimo documento trasmessa dal Medico Competente alla Società. Ebbene, ricevuto lo stesso i Preposti del suddetto Centro di Recapito, riscontravano una difformità tra quanto riportato nella certificazione in suo possesso, consegnatale a mano dal Medico Competente, dott in data 10/06/2022 e quanto Persona_3 riportato in quella trasmessa dallo stesso Medico Competente, dott. alla Per_2
Società ed emessa sempre nella stessa data, 10/06/2022. In merito a tale difformità è stato interpellato il Medico Competente che, con email di Giovedì 16/02/2023 inviata al Servizio RU di RAM1, ha dichiarato quanto segue “ il secondo giudizio è chiaramente un falso, io sono un professionista trasparente e avrei comunicato come sempre a tutti una eventuale modifica anche perché conosco ormai da più di 4 anni la turnistica e mai finora mi sono permesso di indicare un orario specifico su qualche giudizio…. CP_
La grave condotta da complessivamente tenuta e riportata nelle specifiche circostanze che precedono, costituisce chiara violazione dei principi ispiratori del Codice Etico in vigore in Azienda che impone a ciascun dipendente di improntare il proprio comportamento ai principi di legalità, riservatezza, qualità, diligenza e professionalità ed assume particolare rilievo anche in relazione al servizio di pubblica rilevanza svolto dalla Società. La Sua condotta, che ha generato un processo operativo difforme dalle leggi e dalle regole aziendali pregiudicando, oltre la regolarità del servizio anche l'immagine della Società , riveste CP_1 particolare gravità in considerazione della Sua funzione in azienda. I fatti sopra descritti, strettamente connessi all'attività che Lei espleta per conto di
[...]
, costituiscono gravissima negazione degli elementi essenziali del rapporto CP_1 di lavoro che dovrebbero caratterizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa, compromettendone l'insito elemento fiduciario……. Deduceva che ritenute non giustificative le dichiarazioni rese in CP_1 sede di audizione personale con comunicazione del 16/03/2023, consegnata in data 17/03/2023, intimava il licenziamento senza preavviso ai sensi degli artt. 54 VI comma, lett C)D)K) e 80 lett. E) del CCNL vigente con effetto a far data dal 28/02/2023 in quanto “i fatti a Lei addebitati sono di tale gravità da non consentire, neppure provvisoriamente, la prosecuzione del rapporto di lavoro” ; che detto licenziamento era nullo , illegittimo inefficace per insussistenza del fatto contestato, mancanza dell'attività istruttoria, violazione degli oneri probatori, violazione della legge 604/1966 articolo 5; mancanza di proporzionalità ed erronea applicazione della disciplina di cui al CCNL di categoria;
violazione del principio di immediatezza del licenziamento rispetto al momento dell'irrogazione della contestazione;
Chiedeva pertanto, previa declaratoria di nullità, illegittimità del licenziamento, la reintegra nel posto di lavoro e secondo le mansioni precedentemente espletate e con condanna delle alla corresponsione di tutto quanto Controparte_1 dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria e condanna al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali nonché al risarcimento dei danni morali e materiali nonché alla salute subiti. Si costituiva la parte resistente che ribadiva la correttezza del proprio operato ribadendo che il documento recante il giudizio di idoneità alla mansione era stato consegnato a mano dalla al responsabile di produzione, Parte_1 CP_4
il quale poi, dopo avere richiesto la copia del documento inviato dal Medico
[...]
Competente Dott. alla struttura stessa per un confronto…”, avviava le Per_2 comunicazioni dovute. Rilevava che tutto ciò era stato “confermato dalla stessa in sede di Parte_1 audizione orale del 9.3.2023 e che al momento del confronto tra i due documenti la stessa dichiarava: “Documento in mio possesso: vi è un flag al quadratino del punto 9 (LN01) (rinforzato come ai punti 4 e 5) ed a seguito della dizione in carattere meccanico: esclusione lavoro notturno ed a mano in stampatello E TURNO POMERIDIANO NON OLTRE LE ORE 13,00”. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso, con condanna della ricorrente ( così successivamente corretta la sentenza ) al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame con Parte_1 atto depositato presso l'intestata Corte in data 13.1.2025 deducendo :
1) la nullità della sentenza per inapplicabilità dell'articolo 127 ter al rito del lavoro;
2) insussistenza per il fatto contestato. Mancanza di prova delle condotte contestate. Violazione degli oneri negativi e probatori misurazione dell'articolo 5 della legge 604/66; carenza di prova desumibile dalla contraddittorietà dell'istruttoria; contraddittorietà della motivazione.. In particolare assumeva che dalle deposizioni testimoniali rese dai due testi escussi erano emersi notevoli profili di incertezza, ambiguità e illogicità tali da escludere la riconducibilità dell'alterazione del certificato alla condotta della poichè, come ben Parte_1 chiarito in sede di audizione personale, la stessa non aveva alcun interesse ad alterare il documento in quanto il turno lavorativo osservato dalla lavoratrice prevedeva la cessazione dell'orario di lavoro alle ore 13,00 ; che invero la società datoriale NON aveva svolto alcuna attività investigativa sull'alterazione del documento e sul soggetto che avrebbe concretamente operato tale falsificazione essendosi limitata ad escutere il sanitario che aveva solo escluso di aver aggiunto l'inciso ; che , dunque la presunta aggiunta al foglio con conseguente alterazione del certificato veniva attribuita alla lavoratrice solo in via presuntiva e indiziaria
,senza alcun elemento certo e inequivoco atto a giustificare il più grave provvedimento sanzionatorio nonché in assenza di istanza di verificazione sulla firma, oltre che in assenza di una qualsiasi iniziativa penale suffragata da denunce, o procedimenti . 3) la violazione del principio di proporzionalità atteso che la produzione di un certificato alterato non rientrava in alcuna condotta sanzionabile ai sensi della contrattazione collettiva con un provvedimento espulsivo ma solo con sanzioni conservative e che il Tribunale non aveva attribuito alcun rilievo alla durata ultradecennale del rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze di
[...]
e all'assenza di pregressi addebiti disciplinari a suo carico;
CP_1
4) erroneità della decisione per avere il primo giudice ritenuto che ogni qualvolta una condotta rientrava nell'articolo 54 lettera D del CCNL trovava applicazione in ogni caso la sanzione del licenziamento, laddove invece doveva escludersi ogni forma di automatismo nell'irrogazione di sanzioni disciplinari , permanendo il sindacato giurisdizionale sulla proporzionalità della sanzione rispetto al fatto addebitato;
5) erronea applicazione dell'articolo 55,( rectius art. 54) parte VI lettera D, che prevede l'applicazione del licenziamento senza preavviso nell'ipotesi di “ di alterazione, falsificazione o sottrazione di documenti , registri o atti della società”, laddove invece alcuna alterazione di documento di provenienza della società era rinvenibile nel caso in esame , trovando al contrario applicazione l'articolo 54,lettera N che sanzionava con la sospensione sino a 10 giorni l'eventuale violazione di leggi e/o regolamenti da cui sia derivato un danno alla società. 6) violazione del principio di immediatezza della contestazione, considerato che il documento alterato era stato depositato dalla dipendente alla società “ in data 10/06/2022 mentre l'avvio della procedura disciplinare era avvenuto soltanto con la contestazione degli addebiti formalizzati in data 23/02/2023” per cui la società , seppure in possesso del documento, aveva ritenuto per ben 8 mesi di non dover iniziare alcuna azione disciplinare a carico della dipendente. Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza di accogliere integralmente la domanda formulata in primo grado;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva che , Controparte_1 sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto .
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
Il primo motivo di gravame inerente l'asserita nullità della sentenza per l'inapplicabilità al rito del lavoro dell'art. 127 ter cpc è destituito di ogni fondamento.
Sul punto recentemente sono intervenute le Sezioni Unite della S. C. che, con sentenza n. 17603 del 30.06.2025 ,hanno posto fine alla questione devoluta, sia pure riferita al testo dell'art. 127 ter c.p.c. anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 164 del 2024, affermando il seguente principio di diritto “con riferimento all'art. 127 ter c.p.c. in versione anteriore alle modifiche del 2024, il provvedimento con cui il giudice sostituisce l'udienza destinata alla discussione col deposito di note scritte è ammissibile, nel processo del lavoro, alle seguenti condizioni: (i) che la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma governi la sola fase processuale propriamente decisoria;
(ii) che nessuna delle parti si opponga alla sostituzione della discussione orale col deposito delle note scritte;
(iii) che non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere) oltre alle conclusioni e alle istanze anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnico sostitutiva della oralità; (IV) che si tenga conto delle necessità collegate al contraddittorio, cosicché qualora l'iter processuale richieda chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa”. Quanto sopra appare sufficiente a legittimare il rigetto del motivo di appello, tanto più se, poi, si considera che la fattispecie in esame riguarda vicenda successiva al correttivo dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 128 c.p.c. ex D.Lgs n. 164/2024, il quale è intervenuto sul testo dell'art. 128 c.p.c. inserendo un inciso di chiusura per cui “il giudice può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 ter salvo che una delle parti si opponga”. Nella specie parte appellante non si è mai opposta al provvedimento con il quale il Giudice di primo grado fissava l'udienza di discussione (ai soli fini decisori) con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. Il motivo , quindi ,va disatteso .
Quanto agli altri motivi di gravame che possono essere trattati congiuntamente
,ritiene il Collegio che le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado. Il quadro istruttorio era infatti sufficientemente chiaro ed esaustivo al fine di far assumere al Giudice di primo grado la decisione incautamente gravata Riteniamo come sia vigente il principio del libero convincimento del Giudice, il quale può fondare il proprio convincimento su alcune prove escludendone altre e ciò accade quando la prova prescelta venga da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio contrastanti ed a condizione che egli fornisca una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria del convincimento così attinto in modo da consentire il controllo del processo logico in base al quale si è pervenuti alla decisione (ex multis Cass. n. 3553/80; n. 3353/86; n. 736/87; n. 3340/88; n. 6056/90; n. 6426/2001; n. 5231/2001; n. 3327/2002; n. 1885/2002, n. 11933/2003; n. 21412/2006; n. 1634/2007). Nella fattispecie in esame ricorrono i due su indicati elementi costitutivi, in quanto non solo dalla motivazione del Giudice di primo grado si evince una giustificazione adeguata in ordine al convincimento raggiunto ma si comprende chiaramente quale è stato l'elemento di giudizio che ha apprezzato un quadro probatorio già sufficientemente completo, non trascurando l'analisi di alcuno degli elementi di giudizio, quali nella specie le risultanze della prova testimoniale e documentale , nonché i riferimenti giurisprudenziali e lo stesso contenuto delle difese delle parti. L'istruttoria svolta in primo grado , a giudizio della Corte , ha dato adeguata ed esaustiva prova della sussistenza dei fatti contestati e, quindi della giusta causa.
I due testi escussi , e (il primo responsabile del Parte_2 CP_4
Centro Recapito di Secondigliano , ove era addetta la ricorrente e il secondo Responsabile della produzione del medesimo Centro) a conoscenza diretta dei fatti di causa , con dichiarazioni precise , univoche e concordanti hanno riferito che: la ricorrente , in occasione dell'adibizione ad un turno intermedio Parte_1 dalle ore dalle 8.00 alle 15.27 , rappresentò di non poter svolgere tale turno essendo in possesso di una limitazione disposta dal medico competente;
che alla richiesta dei predetti responsabili ( in particolare del ) di esibizione della CP_4 predetta certificazione relativa al “Giudizio di Idoneità alla Mansione Specifica” a supporto di quanto asserito , la stessa esibì una certificazione dalla quale risultava una limitazione oraria “entro le ore 13.00” ; che , poiché le regole aziendali prevedevano che la predetta certificazione dovesse essere trasmessa dalle Risorse Umane via e-mail, i predetti responsabili , dopo aver esaminato il documento prodotto , lo scansionarono e lo inviarono alle Risorse Umane competenti per avere un riscontro;
che l'Ufficio Risorse Umane con mail rappresentò che il certificato esibito dalla non era conforme a quello in Parte_1 loro possesso, chiedendo di relazionare sul punto. Va precisato che entrambi i testi hanno collocato temporalmente tali fatti a fine gennaio 2023. Tali dichiarazioni trovano adeguato riscontro nella documentazione in atti e segnatamente: nella mail del 6.2.2023 di riscontro da parte della Sig.ra della struttura Risorse Umane RAM1 alla richiesta dei Responsabili ( Pt_3 Parte_
e , con cui veniva inviato l' esito della visita della effettuata Pt_2 Pt_4 dalla in data 10.6.2022 di“Giudizio di Idoneità alla Mansione Specifica” Parte_1
(v.all. 2, e 3 memoria primo grado) recante il seguente giudizio : “Idonea con prescrizioni / limitazioni = esclusione dal lavoro notturno e dal turno pomeridiano
“,
-email del 07/02/2023 con cui il inviava al Dr. della CP_4 Persona_4 struttura Risorse Umane, il giudizio di idoneità consegnato dalla Parte_1 recante le alterazioni nella linea accanto al quadrato LN01ossia “non oltre le ore 13,00” ( all, 4 memoria primo grado );
-email del 16/02/2023 con cui la società , tramite l'Ufficio risorse CP_1
Umane,sig.ra interpellava il Medico Competente, il Dr. Pt_3 Persona_3 chiedendo delucidazioni in merito alla difformità delle due copie di giudizio ( all. n. 5 )
-email di risposta da parte del dr. del 16.2.2023 del seguente tenore “ Il Per_5 secondo giudizio è chiaramente un falso, io sono un professionista trasparente e avrei comunicato come sempre a tutti una eventuale modifica anche perché conosco ormai da più di 4 anni la turnistica e mai finora mi sono permesso di indicare un orario specifico su qualche giudizio”.( v. all. 6). Vi è inoltre agli atti il verbale di audizione della del 9.3.2023 che, in Parte_1 sede di giustificazioni , affermava di aver consegnato il documento in ufficio , che lo stesso fu inviato alla Funzione di Risorse umane di Ram 1; inoltre la stessa, al momento del confronto tra i due documenti , così dichiarava :
“Documento in mio possesso: vi è un flag al quadratino del punto 9 (LN01)(rinforzato come ai punti 4 e 5) ed a seguito della dizione in carattere meccanico: esclusione lavoro notturno ed a mano in stampatello E TURNO POMERIDIANO NON OLTRE LE ORE 13,00”. La stessa , quindi riconosceva come “proprio” il documento di cui aveva la disponibilità , negando però di aver inserito l'aggiunta “ NON OLTRE LE ORE
13,00 “, lasciando così intendere che il documento poteva essere stato alterato da altri. Risulta inoltre documentalmente comprovato la turnistica delle lavorazioni interne ( v.all. 0 memoria primo grado, Allegati Tecnici, servizio turnazioni), da cui si evincono i seguenti cd. “basket” orari: a) dalle ore 5:00 alle ore 12:27; b) dalle 6:00 alle 13:27; c) dalle ore 7:00 alle ore 14:27; d) dalle ore 7:30 alle ore
14:57; e) dalle ore 8:00 alle ore 15:27; f) dalle ore 8:30 alle ore 15:57; g) dalle ore 9:00 alle ore 16:27; h) dalle ore 9:30 alle ore 16:57. Vi era poi un unico turno pomeridiano, dalle ore 12:30 alle ore 19:57.
E' pacifico che la era adibita costantemente nel primo basket orario, Parte_1 dalle ore 5:00 alle ore 12:27; che per esigenze organizzative del settore delle lavorazioni interne del CD Recapito, in periodi di particolari picchi di lavoro, poteva essere adibita ad una fascia oraria differente, sempre nel rispetto delle prescrizioni del Medico Competente, quindi mai nel turno pomeridiano dalle ore 12:30 alle ore 19:57; che alla ricorrente fu richiesto di effettuare il turno di servizio 08:00 – 15:27 per la settimana dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023, cui la stessa si oppose, invocando il giudizio di idoneità alterato. Ritiene la Corte che alla luce delle emergenze processuali sopra esposte che solo la poteva avere interesse ad alterare il Giudizio di Idoneità alla Parte_1 mansione con l'aggiunta “non oltre le ore 13.00”al fine di evitare di ottemperare alle esigenze di servizio che si erano presentate nel CD di Parte_6
, che richiedevano un suo impiego in un basket orario diverso dalle
[...] ore 8:00 alle ore 15:27.
Del tutto irrilevante è se l'alterazione del certificato sia stata compiuta materialmente dalla lavoratrice o da altri,; sta di fatto che la ha Parte_1 comunque utilizzato detta certificazione con la consapevolezza della sua difformità all'originale al solo scopo di sottrarsi ai turni pomeridiani predisposti dal datore di lavoro. Sul punto deve condividersi quanto affermato dal Tribunale il quale con iter logico ineccepibile ha osservato che “ altri non avrebbero potuto averne la disponibilità, in tale formulazione il certificato era solo nelle mani della;
Parte_1 nella formulazione diversa è stato trasmesso dal medico redigente all'azienda. Solo la ricorrente, il medico e l'azienda ne avevano la disponibilità e ne conoscevano il contenuto e solo la prima aveva interesse a una sua“correzione” nel senso riportato.
…….ella ne conosceva il contenuto originario in quanto, lo si legge nella certificazione stessa, la ebbe in copia, a mano, il giorno della visita, il 10 giugno 2022. E non v'è motivo di dubitare delle dichiarazioni rese dal Dottor Per_2 all'azienda con le quali disconosce l'aggiunta manuale dell'esclusione del turno pomeridiano come da egli apposta”. E' evidente che l'alterazione del giudizio di idoneità del medico competente compiuto dalla con l'aggiunta “non oltre le ore 13.00” aveva la precisa Parte_1 finalità di escludere l'appellante da tutto il “basket” degli orari assegnati agli addetti alle lavorazioni interne, che non fossero il primo turno dalle 5:00 alle 12:27, osservato e preferito dalla , che evidentemente aveva interesse Parte_1 personale a terminare il lavoro entro le ore 12:30 mentre ella per la settimana dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023, era stata assegnata al turno di servizio dalle ore 8.00 –15:27 ossia ad un turno che la stessa era tenuta ad osservare , come chiaramente confermato dal teste il quale ha dichiarato “ Il certificato Pt_2 medico che non abilita un lavoratore allo svolgimento del lavoro pomeridiano mi impedisce di fargli svolgere un turno interamente pomeridiano, mentre un turno che incomincia di mattina e scavalla come orario in una fascia oraria pomeridiana può essere da me disposto “ Ed allora nel contesto processuale sopra delineato e provato per tabulas, pare davvero difficile sostenere la insussistenza del fatto contestato alla che, Parte_1 all'evidenza, rendendosi autrice con la propria condotta di una grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, fra tutti la diligenza ex art. 2104 c.c. e la fedeltà ex art. 2105 c.c. nella esecuzione della prestazione, oltre che i principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., ha leso irrimediabilmente l'elemento fiduciario. Come affermato dalla Suprema Corte( v. ex plurimis n. 5588/2024 “la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario verificata la concretizzazione della giusta causa di licenziamento quale clausola generale, anche in riferimento al requisito di proporzionalità, che esige valutazione non astratta dell'addebito, ma attenta ad ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento sistematico ed unitario della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assumendosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni e alla tipologia del rapporto medesimo”. Ciò che rileva, quindi è la concretezza, soggetta a valutazione del giudice, con la quale deve essere identificata la reale e oggettiva giusta causa in caso di licenziamento disciplinare. Va anche ricordato che, sebbene in tema di licenziamento per giusta causa non sia vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva della fattispecie, tuttavia la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c. (cfr. Cass. n. 16784/2020; conf. Cass. n. 17231/2020; v. anche Cass. n. 1665/2022, n. 13865/2019, n. 2518/2023), essendo precluso al datore di lavoro di irrogare un licenziamento disciplinare quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal CCNL applicato al rapporto in relazione ad una determinata infrazione (Cass. n. 6165/2016, n. 9223/2015; cfr. anche Cass. n. 2830/2016); Nel caso di specie la sentenza impugnata ha esaminato le norme contrattuali collettive pertinenti quale parametro di valutazione comparativa di proporzionalità del licenziamento (per giusta causa) intimato rispetto alla gravità del fatto contestato, nonché la lettera di contestazione di addebito;
ha rilevato che su tali fatti, accertati e coerenti con la contestazione alla base del licenziamento disciplinare intimato, doveva essere condotto l'esame del rispetto del principio di proporzionalità; ha richiamato il consolidato insegnamento di legittimità,già sopra ricordato (secondo cui la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, verificata la concretizzazione della giusta causa di licenziamento quale clausola generale, anche in riferimento al requisito di proporzionalità, che esige valutazione non astratta dell'addebito, ma attenta ad ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro); ha giustamente assegnato rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo. In particolare quanto alla tipizzazione contrattuale, il Tribunale ha fatto espresso riferimento all'art 54 parte VI lettere C, D e K,indicati nella lettera di licenziamento, secondo cui “Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per una delle seguenti mancanze: c) per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi;
d) per aver dolosamente alterato, falsificato o sottratto documenti, registri o atti della Società o ad essa affidati, al fine di trarne profitto;
k) in genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro”. Di contro l'art. 54 parte IV dispone: “Si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni:
… n) in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a sé o a terzi, ancorché l'effetto voluto non si sia verificato e sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravità, altrimenti sanzionabile”.
Ebbene va pienamente condiviso il seguente passaggio motivazionale della sentenza impugnata secondo cui “ la ricorrente ha strumentalizzato il proprio stato fisico, ha alterato la copia della certificazione medica in suo possesso o quantomeno ha utilizzato detta certificazione con la consapevolezza della sua difformità all'originale al solo scopo di sottrarsi ai turni pomeridiani predisposti dal datore. La condotta tenuta, penalmente rilevante, di alterazione o comunque utilizzazione di una falsa certificazione, lesiva anche della professionalità del medico redigente, appare grave al punto da ledere il vincolo di fiducia col datore” La ha , dunque, agito con elemento soggettivo caratterizzato da dolo Parte_1 nell'alterare un documento di provenienza di un terzo incaricato dal datore di lavoro della sorveglianza sanitaria di legge, per fini personali .
Correttamente, trattandosi di condotta assolutamente consapevole, dolosa, commessa in violazione di leggi e doveri di ufficio l'azienda ha applicato l'art.54 parte VI lettere C, D e K”; inoltre l'appellante ha agito in violazione del Codice Etico di (v.all. 11, memoria di primo grado) il quale prevede al capitolo 3 - CP_1
Principi generali - che “I rapporti e i comportamenti, a tutti i livelli aziendali, sono improntati a principi di onestà, correttezza, trasparenza, riservatezza, imparzialità, diligenza, lealtà e reciproco rispetto. I destinatari si astengono da attività, anche occasionali, che possano configurare conflitti con gli interessi del Gruppo o possano interferire con la capacità di assumere decisioni coerenti con gli obiettivi aziendali”. Assolutamente non condivisibili sono le deduzioni difensive di parte appellante sul contenuto dell'art. 54, parte VI, lett. d) del CCNL Poste, fondate sull'erroneo assunto che il CCNL sanzioni esclusivamente l'alterazione, la falsificazione di un documento di provenienza datoriale Ebbene, al di là del fatto che il giudizio di idoneità alla mansione emesso dal medico competente era destinato ad uso del datore di lavoro per garantire e tutelare la salute e sicurezza della lavoratrice, in ogni caso , anche se di provenienza non diretta della Società ma del medico competente, era comunque un documento “ad essa affidato” e dal quale la , alterandolo, ha tratto Parte_1 un profitto, che era quello di continuare a garantirsi il turno in orario 5.00-12.27 e di uscire dal lavoro sempre non oltre le ore 12.27. La gravità delle condotte contestate alla lavoratrice rende irrilevante l'assenza di precedenti disciplinari, trattandosi di fatti di particolare gravità, idonei a ledere in modo definitivo il rapporto fiduciario.
Con ultimo motivo di gravame, l'appellante, censura la sentenza per non avere ritenuto violati i principi di tempestività e immediatezza della procedura disciplinare. Anche tale motivo è infondato : non corrisponde al vero che sia venuta in CP_1 possesso del documento alterato in data 10.6.2022 perché il documento alterato lo possedeva la , che lo ha consegnato a fine gennaio 2023 al Parte_1 responsabile di produzione del CD di Secondigliano, mentre la CP_4
Società aveva quello autentico inviato dal Medico Competente, Dr. che Per_2 non recava alcuna alterazione;
la Società deducente ha avuto contezza degli illeciti perpetrati dalla solo nel febbraio 2023 e, segnatamente, il Parte_1
16.2.2023, quando ha ricevuto le dichiarazioni del Dr. che confermava Per_2 che il documento consegnato dalla era un falso, mentre la Parte_1 contestazione disciplinare è del 16.3.2023. Ritiene, dunque, la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice.
In conclusione la sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dalla società appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo. Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello ;
-condanna parte appellante alla refusione , in favore di parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre Iva e cpa come per legge .
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 18.9.2025
Il Cons. est. rel. Il Presidente Dr. Rosa Bernardina Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.