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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Andrea Luce Presidente
Dott. Bartolomeo Ietto Giudice
Dott. Francesco Rossini Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 1103/2025 R.G. avente ad oggetto “denuncia di danno temuto - reclamo” e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], res.te in Via Parte_1
Turrimia n. 18, Spigno Saturnia (LT), c.f. , CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Sparagna ed elett.te dom.ta nel suo
Studio in Scauri di Minturno, Piazza Rotelli n. 2, giusta procura allegata al reclamo;
reclamante
E
, nata il [...] a [...], ivi res.te in Via Salita P_
1 Truglio n. 15, c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. CodiceFiscale_2
Pasqualina Perfetto ed elett.te dom.ta presso il suo Studio in Salerno, Via M.
Mascia n. 8, giusta procura in atti;
reclamata
E
, nata il [...] a [...], ivi res.te in Via delle Controparte_2
Cartiere n. 34, c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. CodiceFiscale_3
Walter Vecchi ed elett.te dom.ta presso il su Studio in Amalfi (SA), Via
Sopramare n. 30, giusta procura in atti;
reclamata
E
, nata il [...] a [...] e res.te in Amalfi (SA), Via CP_3
Leone Comite Orso n. 7, c.f. rappresentata e difesa CodiceFiscale_4
dall'Avv. Gabriele Gambardella, elett.te dom.ta presso il suo Studio in Minori
(SA), Via G. Amato n. 10, giusta procura in atti;
reclamata
***
Letti gli atti e sentite le parti all'udienza del 4.04.2025, a scioglimento della riserva osserva quanto segue.
1.1 ha proposto tempestivo reclamo avverso Parte_1
l'ordinanza, emessa in data 30/01/2025, con la quale il Tribunale accoglieva la domanda proposta ex art. 1172 c.c. da . P_
1.2 La reclamante ha premesso che il Tribunale ordinava a essa esponente, unitamente a e ad di eseguire Controparte_2 CP_3
alcuni lavori sul tetto del fabbricato dell'immobile sito in Amalfi (SA), alla via
2 Leone Comite Orso n. 7 dal quale derivavano infiltrazioni nell'appartamento della ricorrente . P_
1.3. Ha fondato l'impugnativa sulla errata valutazione, da parte del giudice di prima istanza, delle risultanze istruttorie atteso che, come emerso dalla stessa CTU oltre che dalla CTP, l'immobile di sua proprietà non condivideva alcuna parte comune con le unità immobiliari interessate dalle infiltrazioni e dalle relative riparazioni.
Nello specifico, evidenziava che il proprio immobile faceva parte di un diverso corpo di fabbrica, servito da un autonomo lastrico solare e non dal tetto sul quale dovevano eseguirsi i lavori e che sotto la verticale del tetto interessato da fenomeni di infiltrazione, non si trovava neppure il portone di ingresso e il relativo corridoio, utilizzati per accedere alla propria abitazione.
1.4. Ha chiesto, pertanto, in parziale riforma dell'ordinanza reclamata, di accertare e dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva e, per l'effetto, rigettare la domanda avanzata nei suoi confronti;
il tutto con vittoria delle competenze professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna della ricorrente al rimborso delle spese di C.T.P..
2. Si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo per P_
infondatezza, evidenziando di avere correttamente evocato in giudizio anche la signora ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei Parte_1
confronti di tutti i condomini;
tale integrazione del contraddittorio doveva ritenersi indispensabile, anche se il singolo condomino non era poi tenuto a partecipare alle spese.
3. Si è costituita evidenziando di voler adempiere a Controparte_2
quanto statuito nell'ordinanza emessa dal giudice di prime cure, rimettendo al
Tribunale ogni valutazione sulla fondatezza del reclamo ed insistendo per la compensazione delle spese di lite.
3 4. Si è costituita chiedendo la compensazione delle spese CP_3
di lite in caso di riforma della decisione impugnata e di accertata sussistenza del difetto di legittimazione passiva invocato da parte reclamante.
***
3. Il reclamo è fondato.
3.1. Va premesso che il CTU, Ing. , con motivazione Persona_1
congrua che il collegio condivide in quanto fondata sull'attenta disamina dello stato dei luoghi, ha dato atto che il tetto dello stabile ove si sono verificate le infiltrazioni funge da copertura dei soli appartamenti riconducibili alla ricorrente e alle resistenti e P_ CP_3 Controparte_2
Al contrario, l'unità immobiliare dell'odierna reclamante, fa parte di altro e diverso corpo di fabbrica dotato di autonomo e distinto tetto.
Si riporta stralcio dell'elaborato peritale depositato in data 3.11.2023:
“Oggetto del quesito è il tetto di copertura dell'immobile, edificato sulla particella terreni identificata presso l'Agenzia del Territorio al n. 233
Foglio n. 3 del Comune di Amalfi. Detto tetto copre le unità immobiliari
catastalmente intestate alla ricorrente sig.ra , e alle resistenti P_
sig.ra e sig.ra , quest'ultima unità immobiliare CP_3 Controparte_2
trova accesso da Via delle Cartiere. Del complesso edificato fa parte anche
l'unità immobiliare catastalmente intestata alla resistente sig.ra Parte_1
, il cui tetto è separato da quello precedentemente descritto e ricopre
[...]
un diverso corpo di fabbrica.
Pertanto, il tetto oggetto del procedimento de quo, funge da copertura
per le sole unità immobiliari intestate a:
• Lucibello Anna, F 3, Particella 233, Sub.2;
• De Riso Alma, F 3, Particella 233, Sub.10;
• Amatruda Teresa, F 3, Particella 233, Sub.1.”.
4 3.2. Parimenti, nella CTU espletata non vi è indicazione specifica circa l'ingresso dello stabile, ma dalla disamina della planimetria allegata al n. 5, oltre che dalle foto prodotte dalla reclamata, si può ricavare che l'accesso ad opera della sig. avviene dalla via Comite Orso e che, sotto Parte_1
la verticale del tetto da risanare, non si trova l'ingresso utilizzato dalla stessa.
La porzione del complesso immobiliare servita dal tetto da ristrutturare affaccia, difatti, su Via delle Cartiere ed è composta dalle proprietà
delle sigg.re e . CP_2 CP_3 P_
3.3. Si rimanda, infine, alla CTP depositata in sede di reclamo nella quale l'Arch. , attraverso l'attenta disamina e descrizione dello CP_4
stato dei luoghi, non oggetto di specifica contestazione, conclude affermando che: “…il portone di ingresso dal quale si accede alla proprietà Parte_1
l'androne e le altre parti comuni di possibile utilizzo non sono ubicate sotto la verticale del tetto che copre, solo ed esclusivamente, gli immobili delle signore
, ”. CP_2 CP_3 P_
3.4. In definitiva, per le caratteristiche emerse all'esito dell'istruttoria, può ritenersi che il tetto – oggetto dei lavori - è destinato al servizio e al godimento soltanto degli immobili facenti capo a P_ CP_3
e e che neanche il portone di ingresso - dal quale si
[...] Controparte_2
accede alla proprietà - risulta ubicato sotto la verticale del predetto Parte_1
tetto: le spese relative alla sua manutenzione sono dunque a carico esclusivo del predetto gruppo di condomini che ne trae utilità (art. 1123 c. 3 c.c.) con esclusione di ogni onere a carico dell'odierna reclamante.
Ne deriva il rigetto della domanda proposta da nei P_
confronti di , confermandosi, per il resto, l'impugnata Parte_1
ordinanza.
5 4. Le spese di lite di entrambe le fasi, tra l'originaria ricorrente e la resistente/reclamante possono P_ Parte_1
compensarsi nella misura della metà, considerato che solo con il deposito della
CTP, nella presente sede, si è effettivamente chiarito lo stato dei luoghi;
la restante metà segue la soccombenza con liquidazione come da dispositivo in ragione del valore della causa e delle attività espletate.
Non può essere accolta, per contro, la richiesta di parte reclamante volta ad ottenere il rimborso delle spese di CTP, tenuto conto che trattasi di scelta difensiva che resta a carico della parte.
Le spese di lite della presente fase tra la reclamante e le atre resistenti possono interamente compensarsi atteso che le stesse si sono rimesse al
Tribunale non contestando, nel merito, la fondatezza del reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale quale giudice del reclamo, così decide:
1) in accoglimento del reclamo ed in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, rigetta la domanda proposta da nei confronti di P_
; Parte_1
2) compensa nella misura della metà le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio tra e;
condanna al P_ Parte_1 P_
pagamento della restante metà delle spese di lite in favore di , Parte_1
restante metà che si liquida in euro 876,00, quanto alla prima fase del giudizio,
oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge ed in euro
750,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge,
quanto alla presente fase di reclamo;
pone le spese di CTU a carico delle sole resistenti e Controparte_2 CP_3
3) compensa le spese della presente fase di reclamo tra la reclamante e le reclamate e Controparte_2 CP_3
6 4. conferma per il resto l'impugnata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Salerno, camera di consiglio del 4.04.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Francesco Rossini dott. Andrea Luce
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