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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/04/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. Est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 30 luglio 2024, da
1) Parte_1
nato SU (Belgio) il 27 ottobre 1952
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F.: CodiceFiscale_1
residente in [...]
con l'Avv. Maricla Vitulo
e
2) Controparte_1
nata Varese il 20 ottobre1955
Cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...]
1 con l'Avv. Genny Macerani
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario,
Comune di Induno Olona (VA) in data 02 febbraio1985
(anno 1895, atto n. 2 , parte II , serie A )
SEPARAZIONE:
separati consensualmente con verbale in data 8 ottobre 2013
omologato con decreto del Tribunale di Como Nr. 2460/13 R.G. e Nr. 2460/13Cron. in data 4 novembre 2013
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 30 luglio 2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. i coniugi rimarranno divorziati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2. i ricorrenti dato atto di aver già concordato in sede di separazione personale le modalità di suddivisione di ogni bene mobile e/o valore mobiliare di proprietà comune e convengono di regolare in via definitiva i reciproci rapporti di natura economica come segue:
- il signor si impegna a versare alla signora che accetta Parte_1 Controparte_1 ritenendola equa, la somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento), a titolo di liquidazione una tantum ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 L. 01.12.1970 n. 898;
3. detto versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa signora alla data di deposito del presente ricorso per divorzio congiunto;
Controparte_1
4. con la sottoscrizione del presente ricorso cesserà l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento in capo al marito e in favore della moglie Controparte_1
5. con l'adempimento delle sopra indicate condizioni, i coniugi dichiarano di aver risolto ogni questione economica e/o patrimoniale, anche risarcitoria, intendendo espressamente definita, in conformità al disposto dell'art. 5 comma 8 L. 01.121970 n. 898 ogni reciproca ragione creditoria a qualsiasi titolo, avente causa e/o connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale, espressamente escludendosi ogni futura reciproca richiesta anche a titolo di mantenimento, a cui espressamente le parti rinunciano;
6. le spese legali si intendono compensate tra le parti.
Con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Induno Olona (VA), a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
2 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto dai coniugi in data 02 febbraio 1985, in Induno Olona
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Induno Olona
(anno 1985, atto n 2, parte II, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
3 4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Induno Olona perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 11.4.2025
Il Giudice rel. Est Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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