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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/07/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
164 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione Civile
Sottosezione Crisi d'Impresa riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Enrico Quaranta Presidente est.
dr.ssa Marta Sodano Giudice
dr.ssa Simona Di Rauso Giudice
a scioglimento della riserva assunta il 22.7.25 dal Giudice Relatore ed all'esito della camera di consiglio di pari data ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. R.G. N. 164/2025 presentato da
P.IVA: ) in p.l.r.p.t. sig. , nato a [...] Parte_1 P.IVA_1 CP_1 il 14.10.1973 (C.F.: ), con sede legale in Napoli alla via G. Porzio n. 4, Is. G C.F._1
1, rappresentata, difesa ed assistita giusta procura rilasciata agli avv.ti Gianluca Bozzelli (C.F.
), Francesca Galateri di Genola ) e Concetta Laudiero C.F._2 C.F._3
(C.F: con studio in Napoli alla Via Duomo n. 45, tel. 081 7345601, presso lo C.F._4 studio dei quali è elettivamente domiciliata, i quali hanno dichiarato di ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso i propri domicili digitali P.E.C.: Email_1
Email_2 Email_3
- Ricorrente -
per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della:
in persona della legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 CP_3 con sede legale in , via S.S. 87 Sannitica 60/62, fraz. Vaccheria, C.F. , rapp.ta e CP_2 P.IVA_2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Michele Asciore, Codice Fiscale , con C.F._5 cui elettivamente domicilia presso il suo studio in San Prisco (Ce) alla via Palermo, n. 18, indirizzo pec: Email_4
- Resistente -
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 40 CCII, ha chiesto all'intestato Parte_1
Tribunale di dichiarare ai sensi dell'art. 49 CCII l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
Controparte_2
A fondamento della domanda ha esposto:
di occuparsi di forniture di carburanti, lubrificanti e vernici nel settore dei trasporti (marittimi, aerei, fluviali e terrestri), nonché della gestione di impianti per lo stoccaggio e la distribuzione di prodotti bunker sia per porti commerciali che turistici;
di aver eseguito tra l'ottobre 2021 e l'ottobre 2022 plurime forniture di carburanti e prodotti petroliferi ed energetici in favore di per la complessiva somma di € 1.961.315,59, portata Controparte_2 dalle fatture indicate in dettaglio;
che in data 08.05.2023, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere le concedeva il decreto ingiuntivo n. 1181/2023 con il quale ingiungeva a i pagare ad essa istante 1. la somma Controparte_2 di € 1.961.315,59; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 5800,00 per compenso ed in € 843,00 + 27,00 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle spese successive occorrende” ;
che in data 16.06.2023, la società ingiunta notificava atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, contestando genericamente la pretesa creditoria dedotta in monitorio;
che nel corso della prima udienza dell'opposizione, il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, evidenziando che sussistevano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza limitatamente alla minor somma di € 1.741.315,59;
che dopo oltre due anni dall'emissione del decreto ingiuntivo, non era ancora riuscita ad incassare il proprio credito, con notevoli conseguenze sulla propria disponibilità di cassa;
che anche l'emissione dell'ordine di pagamento da parte del Tribunale e la concessione della provvisoria esecuzione non avevano sortito l'effetto sperato, ragion per cui si era tentato - invano - di recuperare il dovuto mediante esecuzione forzata. In data 18 luglio 2024 veniva notificato un primo precetto che veniva opposto innanzi al Tribunale di Napoli, R.G. n. 17711/2024, dott.ssa Laura
Martano, con prima udienza di comparizione prevista per il giorno 15.09.2025 (cfr. All.); un secondo atto di precetto veniva notificato in data 04 dicembre 2024 ed opposto innanzi Questo Ufficio R.G. n. 7758/2024, dott. Emiliano Vassallo, con prima udienza di comparizione prevista per il giorno
13.05.2025 (cfr. All.); un terzo atto di precetto veniva notificato in data 05 marzo 2025, pure questo opposto innanzi il Tribunale di Napoli con udienza in citazione fissata per il giorno 15.09.2025 (cfr.
All.);
che in nessuna dell'opposizioni a precetto veniva mai contestata l'esistenza del credito della Pt_1
, ma formulate unicamente contestazioni di tipo formale.
[...]
Ritenendo sussistere la propria legittimazione e, in capo all'intimata, sia i requisiti dimensionali che lo stato d'insolvenza, ha concluso come in premessa.
Ciò posto, il Collegio rileva che è stata individuata correttamente la competenza per territorio di questo Tribunale ex art. 27 CCII, giacché come risulta dagli atti (cfr. visura camerale prodotta da parte istante), la società resistente ha stabilito la propria sede legale - coincidente, in mancanza di elementi di segno contrario, con il centro degli interessi principali – in e, dunque, nel circondario del CP_2
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Sempre in via preliminare, si osserva che il contraddittorio è stato correttamente instaurato in ossequio al disposto dell'art. 40 CCII.
Invero con propria memoria si è poi costituita nel procedimento l'intimata, deducendo: a) la natura contestata del debito - da abbattere sensibilmente nella sua entità per ragioni legate sia all'origine ed alla riferibilità relativa che per la sussistenza di postulate responsabilità avverse da abuso di dipendenza economica - tale da averla indotta, senza esito, a formulare una proposta transattiva della vicenda che prevedeva la corresponsione alla ricorrente di una somma nell'ordine di 700 mila euro;
b) l'insussistenza della propria decozione ed in particolare: di essere assolutamente solida e sana sotto il profilo economico, per incassare – senza costi - gli utili netti dei fitti di gestione e, precisamente:
(i) € 24.000,00 annue, oltre iva, per la rivendita per 12 anni (contratto 6 +6); (ii) € Parte_2
46.000,00 come proiezione annuale di incasso sulla base dello storico dei consumi di carburanti rilevato nell'anno 2024 e nel primo semestre 2025 (cfr. all 15) per l'impianto di carburanti. Con aggiunta degli incassi derivanti dalla cessione del ramo di azienda dell'impianto di carburanti in Curti in favore della società pari a € 2.500,00 mensili per i prossimi 10 anni. CP_4
Ciò posto, quanto alla legittimazione ad agire, va rilevato che ai sensi dell'art. 40 CCII - in coerenza con quanto affermato in proposito in sede interpretativa dello stesso requisito soggettivo, già previsto dall'art. 6 della legge fallimentare - creditore deve intendersi chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile, ma anche non ancora scaduto, attribuendo la norma la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore, derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo definitivo.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità formatasi rispetto alla norma della legge fallimentare ha avuto modo di chiarire che “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l. fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (cfr. ex multis, Cass. Ordinanza n. 30827 del
28/11/2018).
In coerenza la Suprema Corte ha affermato che “In tema di dichiarazione di fallimento su ricorso del creditore, il tribunale è chiamato a verificare, in via incidentale, e compatibilmente con la sommarietà del procedimento, la sussistenza del credito dedotto a sostegno della domanda, e a tale fine è tenuto a prendere in esame non solo le allegazioni e le produzioni del creditore, ma anche i fatti rappresentati dal debitore, che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione;
ne deriva che l'eccezione di nullità del titolo da cui scaturisce il credito posto a fondamento del ricorso, anche se è sollevata in sede di gravame, deve essere esaminata dal giudice, potendo la stessa incidere sulla legittimazione del ricorrente” (cfr. Cass. n. 16853/2022).
Nel caso in cui il credito sia giudizialmente contestato dal debitore, assume quindi rilevanza nella valutazione compiuta in sede d'istruttoria pre liquidazione giudiziale, sia pure in via sommaria, il carattere pretestuoso o meno delle eccezioni svolte dal debitore in ordine al credito posto a base dell'istanza, al fine di verificare se esse non appaiano manifestamente infondate o se, invece, risultino presumibilmente dirette esclusivamente a differire nel tempo il pagamento del dovuto ed a celare quindi un'ingiustificata volontà del debitore di sottrarsi all'adempimento degli obblighi assunti, per non essere, in realtà, più in grado di farvi fronte con regolarità.
Nella fattispecie esaminata, dagli atti emerge che il credito è stato contestato dalla resistente, che ha, frapposto opposizione al decreto ingiuntivo. Tuttavia allo stato la ricorrente risulta titolare di una pretesa fondata su titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo che assomma ad € 1.741.315,59.
Ne consegue che ne sussista la legittimazione sostanziale.
Risulta, poi, senz'altro integrato il presupposto di procedibilità di cui all'art. 49, comma 5 CCII, secondo cui “Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila…”, alla luce del credito vantato dalla ricorrente e dell'esposizione debitoria residua nei confronti dell'erario, pari ad € 225.975,04 per debiti tributari e previdenziali iscritti a ruolo, come da certificazione dell'Agenzia delle Entrate acquisita in via istruttoria. Inoltre, l'esame del ricorso e della documentazione versata in atti porta a ritenere sussistenti sia il requisito della assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, sia il requisito oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa resistente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) e d) come richiamato dall'art. 121 CCI.
La qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale del soggetto resistente deve ritenersi sussistere dalla natura soggettiva, dalle dimensioni economico organizzative della società nonché dall'oggetto dell'attività (la realizzazione gestione di impianti ....).
Ne consegue che ricorre il presupposto soggettivo in esame.
Quanto al possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCI – ovvero: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348” - quale fatto impeditivo alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, il Codice della Crisi ribadisce ex art. 121 che il relativo onere dimostrativo ricade in capo al debitore.
Tale dimostrazione deve riguardare l'arco temporale dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, anche qui come avveniva con riguardo al ricorso di fallimento
(cfr. Cass., n. 501/2016, secondo cui “in tema di requisiti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità dell'imprenditore commerciale, ai fini del computo del triennio cui fa riferimento l'art. 1, comma 2, lett. a), l.fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007) per la determinazione dell'attivo patrimoniale occorre fare riferimento agli ultimi tre esercizi antecedenti alla data del deposito dell'istanza di fallimento”).
Quanto ai mezzi di prova ammissibili, si deve ritenere che - come da consolidato orientamento di legittimità formatosi con la legge fallimentare, in ragione dell'analogia delle disposizioni ivi contenute con quelle del CCI appena richiamate - ai fini di tale dimostrazione sono ammissibili strumenti probatori anche alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi (Cass. 26 novembre 2018, n. 30541), ma questi comunque devono avere riferimento, con riguardo ai requisiti dimensionali, al medesimo periodo cui si riferisce la L. Fall., art. 1 (ancora Cass. N. 16117/19). Nel caso di specie la società resistente non ha affatto contestato la sussistenza del requisito e del reato dai bilanci depositati emergono ampiamente attivo patrimoniale e ricavi sopra soglia ( dall'ultimo pubblicato al RI, relativo all'esercizio 2022, emergono ad esempio: €.
2.117.481 per ricavi;
€
2.841.950 quale attivo patrimoniale).
Infine, con riguardo allo stato di insolvenza dell'impresa resistente, si rammenta che l'art. 2, comma
1, let. b) CCI, riproducendo il contenuto dell'art. 5 l. fall., definisce l'insolvenza come l'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte con mezzi normali di pagamento.
Il presupposto in esame va inteso in una generale situazione di difficoltà economica riguardante l'impresa, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte sulla nozione di insolvenza contenuta nell'art. 5 L.F., replicato dal CCI nei termini appena rassegnati, “Lo stato d'insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore non è escluso dalla circostanza che
l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, e si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa esprimendosi, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (Cass. civ., 20/01/2020, n. 1069).
Ne deriva che l'indagine diretta a verificare se l'imprenditore versi in uno stato di insolvenza irreversibile deve compiersi in una ottica dinamica finalizzata ad accertare l'incapacità dell'imprenditore medesimo ad estinguere le obbligazioni assunte nell'immediato futuro e comunque alle scadenze delle stesse.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, lo stato di insolvenza emerge chiaramente: 1) dall'inadempimento del rilevante credito posto a fondamento della presente domanda: ed invero a fronte la resistente ne ha contestato una parte, ma pure dichiarato la disponibilità a transigere per un importo pari a circa 700.000 euro. In tal modo ha indotto a concludere che – pur con le riserve derivanti da potenziali contestazioni per avversi inadempimenti contrattuali – nondimeno la ricorrente sia titolare di un credito di portata assolutamente cospicua, oggetto di un perdurante inadempimento;
2) dall'esposizione debitoria emergente dagli estratti di ruolo depositati dall'Agenzia delle Entrate, per omesso pagamento di debiti previdenziali e tributari;
3) dall'incapacità, ancora esistente e prospettica, di fronteggiare i debiti subb a) e b), stante la dedotta attitudine a generare solamente i flussi derivanti dai fitti per € 24.000,00 annue, oltre iva, per la rivendita bar/tabacchi per 12 anni
(contratto 6 +6) ed € 46.000,00 come proiezione di incasso per l'impianto di carburanti. Con aggiunta degli incassi derivanti dalla cessione del ramo di azienda dell'impianto di carburanti in Curti in favore della società che generano incassi per € 2.500,00 CP_4
Tali elementi, in ogni caso, valutati complessivamente, consentono di ritenere assolutamente esistente lo stato d'insolvenza della resistente - inteso come incapacità, strutturale e non transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni – e dunque, l'assenza di prospettive di ripresa della società.
Né peraltro l'intimata ha inteso prospettare una diversa regolazione del proprio stato d'insolvenza, come pure ammissibile nei termini dettati dall'art. 40, co. 10, CCII:
Va, pertanto, dichiarata aperta la liquidazione giudiziale a carico della società resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico di:
in persona della legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 CP_3
con sede legale in , via S.S. 87 Sannitica 60/62, fraz. Vaccheria, C.F. ,
[...] CP_2 P.IVA_2
NOMINA
giudice delegato alla procedura la dr.ssa Bernardel Elisabetta;
curatore il ) in possesso dei requisiti di cui Persona_1 C.F._6 all'art. 358 CCI;
ORDINA
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCI;
ORDINA
che il curatore proceda, all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, a norma dell'art. 193 CCII;
FISSA
il giorno 13/11/2025 , ore 10:00 , presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione.
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Sentenza da prenotarsi a debito.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 22/07/2025
Il Presidente est.
dr. Enrico Quaranta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione Civile
Sottosezione Crisi d'Impresa riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Enrico Quaranta Presidente est.
dr.ssa Marta Sodano Giudice
dr.ssa Simona Di Rauso Giudice
a scioglimento della riserva assunta il 22.7.25 dal Giudice Relatore ed all'esito della camera di consiglio di pari data ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. R.G. N. 164/2025 presentato da
P.IVA: ) in p.l.r.p.t. sig. , nato a [...] Parte_1 P.IVA_1 CP_1 il 14.10.1973 (C.F.: ), con sede legale in Napoli alla via G. Porzio n. 4, Is. G C.F._1
1, rappresentata, difesa ed assistita giusta procura rilasciata agli avv.ti Gianluca Bozzelli (C.F.
), Francesca Galateri di Genola ) e Concetta Laudiero C.F._2 C.F._3
(C.F: con studio in Napoli alla Via Duomo n. 45, tel. 081 7345601, presso lo C.F._4 studio dei quali è elettivamente domiciliata, i quali hanno dichiarato di ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso i propri domicili digitali P.E.C.: Email_1
Email_2 Email_3
- Ricorrente -
per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della:
in persona della legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 CP_3 con sede legale in , via S.S. 87 Sannitica 60/62, fraz. Vaccheria, C.F. , rapp.ta e CP_2 P.IVA_2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Michele Asciore, Codice Fiscale , con C.F._5 cui elettivamente domicilia presso il suo studio in San Prisco (Ce) alla via Palermo, n. 18, indirizzo pec: Email_4
- Resistente -
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 40 CCII, ha chiesto all'intestato Parte_1
Tribunale di dichiarare ai sensi dell'art. 49 CCII l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
Controparte_2
A fondamento della domanda ha esposto:
di occuparsi di forniture di carburanti, lubrificanti e vernici nel settore dei trasporti (marittimi, aerei, fluviali e terrestri), nonché della gestione di impianti per lo stoccaggio e la distribuzione di prodotti bunker sia per porti commerciali che turistici;
di aver eseguito tra l'ottobre 2021 e l'ottobre 2022 plurime forniture di carburanti e prodotti petroliferi ed energetici in favore di per la complessiva somma di € 1.961.315,59, portata Controparte_2 dalle fatture indicate in dettaglio;
che in data 08.05.2023, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere le concedeva il decreto ingiuntivo n. 1181/2023 con il quale ingiungeva a i pagare ad essa istante 1. la somma Controparte_2 di € 1.961.315,59; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 5800,00 per compenso ed in € 843,00 + 27,00 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle spese successive occorrende” ;
che in data 16.06.2023, la società ingiunta notificava atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, contestando genericamente la pretesa creditoria dedotta in monitorio;
che nel corso della prima udienza dell'opposizione, il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, evidenziando che sussistevano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza limitatamente alla minor somma di € 1.741.315,59;
che dopo oltre due anni dall'emissione del decreto ingiuntivo, non era ancora riuscita ad incassare il proprio credito, con notevoli conseguenze sulla propria disponibilità di cassa;
che anche l'emissione dell'ordine di pagamento da parte del Tribunale e la concessione della provvisoria esecuzione non avevano sortito l'effetto sperato, ragion per cui si era tentato - invano - di recuperare il dovuto mediante esecuzione forzata. In data 18 luglio 2024 veniva notificato un primo precetto che veniva opposto innanzi al Tribunale di Napoli, R.G. n. 17711/2024, dott.ssa Laura
Martano, con prima udienza di comparizione prevista per il giorno 15.09.2025 (cfr. All.); un secondo atto di precetto veniva notificato in data 04 dicembre 2024 ed opposto innanzi Questo Ufficio R.G. n. 7758/2024, dott. Emiliano Vassallo, con prima udienza di comparizione prevista per il giorno
13.05.2025 (cfr. All.); un terzo atto di precetto veniva notificato in data 05 marzo 2025, pure questo opposto innanzi il Tribunale di Napoli con udienza in citazione fissata per il giorno 15.09.2025 (cfr.
All.);
che in nessuna dell'opposizioni a precetto veniva mai contestata l'esistenza del credito della Pt_1
, ma formulate unicamente contestazioni di tipo formale.
[...]
Ritenendo sussistere la propria legittimazione e, in capo all'intimata, sia i requisiti dimensionali che lo stato d'insolvenza, ha concluso come in premessa.
Ciò posto, il Collegio rileva che è stata individuata correttamente la competenza per territorio di questo Tribunale ex art. 27 CCII, giacché come risulta dagli atti (cfr. visura camerale prodotta da parte istante), la società resistente ha stabilito la propria sede legale - coincidente, in mancanza di elementi di segno contrario, con il centro degli interessi principali – in e, dunque, nel circondario del CP_2
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Sempre in via preliminare, si osserva che il contraddittorio è stato correttamente instaurato in ossequio al disposto dell'art. 40 CCII.
Invero con propria memoria si è poi costituita nel procedimento l'intimata, deducendo: a) la natura contestata del debito - da abbattere sensibilmente nella sua entità per ragioni legate sia all'origine ed alla riferibilità relativa che per la sussistenza di postulate responsabilità avverse da abuso di dipendenza economica - tale da averla indotta, senza esito, a formulare una proposta transattiva della vicenda che prevedeva la corresponsione alla ricorrente di una somma nell'ordine di 700 mila euro;
b) l'insussistenza della propria decozione ed in particolare: di essere assolutamente solida e sana sotto il profilo economico, per incassare – senza costi - gli utili netti dei fitti di gestione e, precisamente:
(i) € 24.000,00 annue, oltre iva, per la rivendita per 12 anni (contratto 6 +6); (ii) € Parte_2
46.000,00 come proiezione annuale di incasso sulla base dello storico dei consumi di carburanti rilevato nell'anno 2024 e nel primo semestre 2025 (cfr. all 15) per l'impianto di carburanti. Con aggiunta degli incassi derivanti dalla cessione del ramo di azienda dell'impianto di carburanti in Curti in favore della società pari a € 2.500,00 mensili per i prossimi 10 anni. CP_4
Ciò posto, quanto alla legittimazione ad agire, va rilevato che ai sensi dell'art. 40 CCII - in coerenza con quanto affermato in proposito in sede interpretativa dello stesso requisito soggettivo, già previsto dall'art. 6 della legge fallimentare - creditore deve intendersi chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile, ma anche non ancora scaduto, attribuendo la norma la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore, derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo definitivo.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità formatasi rispetto alla norma della legge fallimentare ha avuto modo di chiarire che “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l. fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (cfr. ex multis, Cass. Ordinanza n. 30827 del
28/11/2018).
In coerenza la Suprema Corte ha affermato che “In tema di dichiarazione di fallimento su ricorso del creditore, il tribunale è chiamato a verificare, in via incidentale, e compatibilmente con la sommarietà del procedimento, la sussistenza del credito dedotto a sostegno della domanda, e a tale fine è tenuto a prendere in esame non solo le allegazioni e le produzioni del creditore, ma anche i fatti rappresentati dal debitore, che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione;
ne deriva che l'eccezione di nullità del titolo da cui scaturisce il credito posto a fondamento del ricorso, anche se è sollevata in sede di gravame, deve essere esaminata dal giudice, potendo la stessa incidere sulla legittimazione del ricorrente” (cfr. Cass. n. 16853/2022).
Nel caso in cui il credito sia giudizialmente contestato dal debitore, assume quindi rilevanza nella valutazione compiuta in sede d'istruttoria pre liquidazione giudiziale, sia pure in via sommaria, il carattere pretestuoso o meno delle eccezioni svolte dal debitore in ordine al credito posto a base dell'istanza, al fine di verificare se esse non appaiano manifestamente infondate o se, invece, risultino presumibilmente dirette esclusivamente a differire nel tempo il pagamento del dovuto ed a celare quindi un'ingiustificata volontà del debitore di sottrarsi all'adempimento degli obblighi assunti, per non essere, in realtà, più in grado di farvi fronte con regolarità.
Nella fattispecie esaminata, dagli atti emerge che il credito è stato contestato dalla resistente, che ha, frapposto opposizione al decreto ingiuntivo. Tuttavia allo stato la ricorrente risulta titolare di una pretesa fondata su titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo che assomma ad € 1.741.315,59.
Ne consegue che ne sussista la legittimazione sostanziale.
Risulta, poi, senz'altro integrato il presupposto di procedibilità di cui all'art. 49, comma 5 CCII, secondo cui “Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila…”, alla luce del credito vantato dalla ricorrente e dell'esposizione debitoria residua nei confronti dell'erario, pari ad € 225.975,04 per debiti tributari e previdenziali iscritti a ruolo, come da certificazione dell'Agenzia delle Entrate acquisita in via istruttoria. Inoltre, l'esame del ricorso e della documentazione versata in atti porta a ritenere sussistenti sia il requisito della assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, sia il requisito oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa resistente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) e d) come richiamato dall'art. 121 CCI.
La qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale del soggetto resistente deve ritenersi sussistere dalla natura soggettiva, dalle dimensioni economico organizzative della società nonché dall'oggetto dell'attività (la realizzazione gestione di impianti ....).
Ne consegue che ricorre il presupposto soggettivo in esame.
Quanto al possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCI – ovvero: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348” - quale fatto impeditivo alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, il Codice della Crisi ribadisce ex art. 121 che il relativo onere dimostrativo ricade in capo al debitore.
Tale dimostrazione deve riguardare l'arco temporale dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, anche qui come avveniva con riguardo al ricorso di fallimento
(cfr. Cass., n. 501/2016, secondo cui “in tema di requisiti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità dell'imprenditore commerciale, ai fini del computo del triennio cui fa riferimento l'art. 1, comma 2, lett. a), l.fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007) per la determinazione dell'attivo patrimoniale occorre fare riferimento agli ultimi tre esercizi antecedenti alla data del deposito dell'istanza di fallimento”).
Quanto ai mezzi di prova ammissibili, si deve ritenere che - come da consolidato orientamento di legittimità formatosi con la legge fallimentare, in ragione dell'analogia delle disposizioni ivi contenute con quelle del CCI appena richiamate - ai fini di tale dimostrazione sono ammissibili strumenti probatori anche alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi (Cass. 26 novembre 2018, n. 30541), ma questi comunque devono avere riferimento, con riguardo ai requisiti dimensionali, al medesimo periodo cui si riferisce la L. Fall., art. 1 (ancora Cass. N. 16117/19). Nel caso di specie la società resistente non ha affatto contestato la sussistenza del requisito e del reato dai bilanci depositati emergono ampiamente attivo patrimoniale e ricavi sopra soglia ( dall'ultimo pubblicato al RI, relativo all'esercizio 2022, emergono ad esempio: €.
2.117.481 per ricavi;
€
2.841.950 quale attivo patrimoniale).
Infine, con riguardo allo stato di insolvenza dell'impresa resistente, si rammenta che l'art. 2, comma
1, let. b) CCI, riproducendo il contenuto dell'art. 5 l. fall., definisce l'insolvenza come l'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte con mezzi normali di pagamento.
Il presupposto in esame va inteso in una generale situazione di difficoltà economica riguardante l'impresa, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte sulla nozione di insolvenza contenuta nell'art. 5 L.F., replicato dal CCI nei termini appena rassegnati, “Lo stato d'insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore non è escluso dalla circostanza che
l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, e si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa esprimendosi, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (Cass. civ., 20/01/2020, n. 1069).
Ne deriva che l'indagine diretta a verificare se l'imprenditore versi in uno stato di insolvenza irreversibile deve compiersi in una ottica dinamica finalizzata ad accertare l'incapacità dell'imprenditore medesimo ad estinguere le obbligazioni assunte nell'immediato futuro e comunque alle scadenze delle stesse.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, lo stato di insolvenza emerge chiaramente: 1) dall'inadempimento del rilevante credito posto a fondamento della presente domanda: ed invero a fronte la resistente ne ha contestato una parte, ma pure dichiarato la disponibilità a transigere per un importo pari a circa 700.000 euro. In tal modo ha indotto a concludere che – pur con le riserve derivanti da potenziali contestazioni per avversi inadempimenti contrattuali – nondimeno la ricorrente sia titolare di un credito di portata assolutamente cospicua, oggetto di un perdurante inadempimento;
2) dall'esposizione debitoria emergente dagli estratti di ruolo depositati dall'Agenzia delle Entrate, per omesso pagamento di debiti previdenziali e tributari;
3) dall'incapacità, ancora esistente e prospettica, di fronteggiare i debiti subb a) e b), stante la dedotta attitudine a generare solamente i flussi derivanti dai fitti per € 24.000,00 annue, oltre iva, per la rivendita bar/tabacchi per 12 anni
(contratto 6 +6) ed € 46.000,00 come proiezione di incasso per l'impianto di carburanti. Con aggiunta degli incassi derivanti dalla cessione del ramo di azienda dell'impianto di carburanti in Curti in favore della società che generano incassi per € 2.500,00 CP_4
Tali elementi, in ogni caso, valutati complessivamente, consentono di ritenere assolutamente esistente lo stato d'insolvenza della resistente - inteso come incapacità, strutturale e non transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni – e dunque, l'assenza di prospettive di ripresa della società.
Né peraltro l'intimata ha inteso prospettare una diversa regolazione del proprio stato d'insolvenza, come pure ammissibile nei termini dettati dall'art. 40, co. 10, CCII:
Va, pertanto, dichiarata aperta la liquidazione giudiziale a carico della società resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico di:
in persona della legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 CP_3
con sede legale in , via S.S. 87 Sannitica 60/62, fraz. Vaccheria, C.F. ,
[...] CP_2 P.IVA_2
NOMINA
giudice delegato alla procedura la dr.ssa Bernardel Elisabetta;
curatore il ) in possesso dei requisiti di cui Persona_1 C.F._6 all'art. 358 CCI;
ORDINA
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCI;
ORDINA
che il curatore proceda, all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, a norma dell'art. 193 CCII;
FISSA
il giorno 13/11/2025 , ore 10:00 , presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione.
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Sentenza da prenotarsi a debito.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 22/07/2025
Il Presidente est.
dr. Enrico Quaranta