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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/07/2024, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1688/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Patrizia Carota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1688/2018 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. Laura Pantoli e Parte_1
avv. Pierluigi Di Crescenzo in Nereto ( Te) alla via A. Gramsci, Parte_2
che la rappresentano e difendono giusta mandato a margine dell'atto introduttivo
[...]
ATTORE contro
, , E CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Antonino Controparte_4
Legato , in Alba Adriatica, Viale Mazzini, n. 54 , che la rappresenta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTI
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 12.7.2022 per la parte attrice: “L'avv. PANTOLI insiste nell'accoglimento dell'istanza chiedendo che venga decisa preliminarmente la stessa.”
Per la parte convenuta: “ L'avv. LEGATO si oppone all'istanza di controparte perché inammissibile, improcedibile e perché comunque, fondata sui fatti già presi in esame
1 dall'On.le giudice non essendo ivi indicati nuovi elementi di prova o circostanze nuove, e chiede, pertanto, di poter discutere la causa riportandosi a tutti i propri scritti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è infondata e non può essere accolta per i motivi e nei limiti che seguono.
Con atto di citazione del 26.03.2018 conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Teramo , , e Parte_3 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, accertare e dichiarare la responsabilità a carico dei convenuti IG.ra , IG.ra , IG.ra , IG. Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2
, per i danni subìti dalla IG.ra a causa del sinistro di cui in Parte_3 Parte_1 premessa del 26/08/2016, ai sensi dell'art. 2051 c.c., e per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attrice nella misura della somma di
€ 6.645,84 per il risarcimento dei danni subìti dall'attrice ed analiticamente indicati e richiesti al capo 11 e 12 delle premesse del presente atto o di quella somma che risulterà di Giustizia, anche in via equitativa, nei limiti di competenza per valore del Giudice adito, a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, conseguenti al sinistro per cui è causa, oltre agli Org_ interessi legali maturati e maturandi ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici a far tempo dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo, per i motivi di cui sopra, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre CPA, IVA e rimborso forfettario come per legge”;
“In via subordinata, dichiarare la responsabilità a carico dei convenuti IG.ra
, IG.ra , IG.ra , IG. , per Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2 Parte_3
i danni subìti dalla IG.ra a causa del sinistro di cui in premessa del Parte_1
26/08/2016, ai sensi dell'art. 2043 c.c., e per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attrice nella misura della somma di €
6.645,84 per il risarcimento dei danni subìti dall'attrice ed analiticamente indicati e richiesti al capo 11 e 12 delle premesse del presente atto o di quella somma che risulterà di Giustizia,
2 anche in via equitativa, nei limiti di competenza per valore del Giudice adito a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi conseguenti al sinistro per cui è causa, oltre agli
Org_ interessi legali maturati e maturandi ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici a far tempo dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo, per i motivi di cui sopra, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre CPA, IVA e rimborso forfettario come per legge”.
Si costituivano ritualmente in giudizio in qualità di erede del IG. CP_1
deceduto nelle more , e , e , impugnando e Parte_3 Controparte_2 CP_3 CP_4
contestando in toto la pretesa di parte attrice e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, dichiarare: - in via principale, il rigetto su infondatezza della pretesa di risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051
c.c. per i motivi di cui all'espositiva che precede.”
Esaurita la fase istruttoria mediante l'assunzione della prova orale e rigettata la richiesta di CTU medico legale avanzata dalla parte attrice, la causa perveniva per la decisione all'udienza del 12.7.2022 e trattenuta in decisione senza ulteriori termini, spirati quelli già concessi alle parti per il deposito di note conclusionali.
Deduceva la parte attrice in sintesi e per quanto di interesse :
che la mattina del giorno 26/08/2016, si trovava a transitare a piedi sull'area antistante l'edificio avente civico n. 36, di Via Duca D'Aosta di Alba Adriatica (TE) con direzione nord – sud e che mentre percorreva il tratto finale di predetta area dell'area antistante il rivestimento del gradino di detta area si muoveva e/o si rompeva al suo passaggio, determinando così la rovinosa caduta a terra dell'attrice;
che ella, nonostante camminasse regolarmente, non poteva fare a meno di cadere, dato il cedimento e conseguente movimento del rivestimento del gradino posto alla fine dell'area antistante l'edificio avente civico n. 36;
che a seguito della suddetta caduta riportava lesioni personali che richiedevano l'intervento dei sanitari;
3 che, nei pressi del luogo del sinistro erano presenti delle persone che assistevano alla rovinosa caduta dell'attrice, le quali prestavano i primi soccorsi alla medesima signora e constatavano la rottura del rivestimento del gradino, che aveva determinato la caduta dell'attrice;
che l'area prospiciente il civico n. 36, così come i gradini della stessa, erano aperti al libero passaggio delle persone ed il rivestimento dei gradini era comunque privo delle strisce antiscivolo e di ogni altro sistema di sicurezza né gli stessi gradini erano interdetti al passaggio;
che, a seguito della suddetta caduta l'attrice riportava lesioni personali successivamente refertate a seguito di trasporto presso il Pronto Soccorso dell' “ ” di Org_2 Org_3
Sant'Omero (TE);
che per i danni sofferti la responsabilità andava attribuita ai convenuti ai sensi dell'art. 2051 cc
– in via principale- e dell'art. 2043 – in via subordinata- con richiesta, pertanto, di relativo risarcimento.
*****
Osserva il giudicante: il presente giudizio è stato introdotto dalla sig.ra al CP_2
fine , in primis, di accertare la responsabilità per l'occorso descritto in atti in capo al convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. ( in via principale ) che disciplina il “ Danno cagionato da cosa in custodia” e il cui dispositivo così recita “ Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia , salvo che provi il caso fortuito “ e ai sensi dell'art.2043 c.c. ( in via subordinata) , che disciplina il “ Risarcimento per fatto illecito” e il cui dispositivo statuisce che “ Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno “ .
Orbene: all'esito dell'istruttoria risultano indimostrato il principale presupposto fondante la responsabilità ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c. ovvero quello del nesso di causalità sulla scorta della descrizione del fatto così come esposta dalla parte attrice , con particolare riferimento alla pericolosità intrinseca del gradino de quo e cedimento dello stesso al passaggio della sig.ra Pt_1
Infatti, secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla parte attrice la caduta della della
IG.ra sarebbe da imputare al cedimento strutturale di un gradino posto nella zona Pt_1
retrostante il civico n. 36 di Via Duca D'Aosta, in Alba Adriatica (TE), di proprietà dei
4 convenuti : così deduce nella narrativa dell'atto atto introduttivo “ …2) che, mentre la IG.ra percorreva il tratto finale dell'area antistante l'edificio avente civico n. 36, il Pt_1
rivestimento del gradino di detta area si muoveva e/o si rompeva al suo passaggio, determinando così la rovinosa caduta a terra dell'attrice; 3) che, nonostante la IG.ra Pt_1
camminasse regolarmente, non poteva fare a meno di cadere, dato il cedimento e conseguente movimento del rivestimento del gradino posto alla fine dell'area antistante l'edificio avente civico n. 36;… “ ( cfr pag. 1) ma , dette circostanze, non sono state provate nel corso del giudizio.
Infatti, tutti i testimoni ascoltati durante la fase istruttoria hanno sì confermato che la
IG.ra si trovava a terra in prossimità dei gradini dell'immobile suindicato ma nessuno Pt_1
ha riferito / confermato che la caduta fosse imputabile ad un difetto del gradino
Il IG. testimone comune ad entrambe le parti, ha affermato di non aver visto Tes_1
la IG.ra cadere dato che al momento del sinistro non era presente sul luogo e di essere Pt_1
arrivato lì in un momento successivo, trovandola seduta a terra assistita da due passanti;
inoltre, smentiva quanto affermato da parte attrice nel proprio atto di citazione, ovverosia che
“… le persone presenti avevano modo di constatare la rottura del rivestimento del gradino che aveva determinato la caduta…” (Cfr. atto di citazione p. 1) dal momento che su specifica domanda della difesa di parte attrice al riguardo, il menzionato testimone rispondeva: “Non ho constatato la rottura dei gradini perché non ho guardato, ho prestato aiuto alla signora che si trovava a terra in corrispondenza dello spigolo, di cui alla foto n. 3 che mi si mostra, appoggiata sul muretto di via Duca D'Aosta, non era appoggiata in corrispondenza della discesa.” (Cfr. Verbale udienza 17.09.2019 – teste ). Tes_1
Ma anche gli altri testimoni di parte attrice non hanno in alcun modo confermato la circostanza che la caduta fosse attribuibile alla rottura del gradino al momento del passaggio sullo stesso della IG.ra Pt_1
Il figlio di quest'ultima, IG. infatti, giunto in un momento Persona_1
successivo alla caduta perché allertato dalla sorella, al suo arrivo ha constatato esclusivamente la presenza di sangue sull'asfalto davanti ai gradini e , dunque, sul lato di via Duca D'Aosta,
(Cfr. Verbale udienza 13.10.2020).
5 In tal senso non appare neppure sufficiente la deposizione della teste sig.ra Tes_2 laddove dichiara , in risposto al cap. 2 “” Posso dire che ho visto la scendere i
[...] Pt_1
gradini posti sulla discesa del garage e che riconosco dalle foto che mi si mostrano ma non so se il gradino si muoveva al suo passaggio…” ; ( cfr. verbale del 7.9.2021).
Atteso che è onere della parte attrice fornire la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra il danno dalla stessa patito e l' instabilità del gradino, comunque non provata, in ossequio al disposto di cui sia all'art. art. 2051 c.c. sia all'. 2043 c.c., non risulta confermata la dinamica sostenuta in atti attorei ovvero che al passaggio della sig.ra “ il Pt_1
rivestimento del gradino di detta area si muoveva e/o si rompeva al suo passaggio, determinando così la rovinosa caduta a terra dell'attrice” ( pag 1, punto 2) dell'atto di citazione) .
Il modello della responsabilità oggettiva presuppone che la responsabilità ricada in capo al custode, indipendentemente da qualsiasi sua mancanza in termini di diligenza ma a patto che il danneggiato abbia dato la prova del danno, del rapporto di custodia e del nesso causale tra la cosa e l'evento ( ex multis , Cass. SS.UU, 30 giugno 2022, n. 20943).
Ritenuta assorbita ogni ulteriore questione , la domanda attorea , per i motivi suesposti non trova accoglimento e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione delle tabelle allegate al
DM 55/2014 , ratione temporis applicabile , tenuto conto del valore della controversia, delle questioni giuridiche e fattuali trattate, del pregio dell'attività professionale svolta, secondo i valori minimi in € 2.738,00 (€ 430,00 per la fase di studio, € 370,00 per la fase introduttiva, €
1.120,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 810,00 per la fase decisionale) da liquidarsi in favore di parte convenuta .
P.Q.M.
Il Tribunale , in composizione monocratica , nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Patrizia Carota, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Parte_1
contro , , E CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, ,disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: Controparte_4
- rigetta la domanda ,
6 - condanna parte attrice alla rifusione in favore dalla parte convenuta delle spese di lite che liquida nell'importo di € 2.738,00 = oltre rimborso forfetario , IVA e cap come per legge.
Così deciso in Teramo , lì 11.7.2024
IL GIUDICE ONORARIO dott. ssa Patrizia Carota
(firma digitale)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Patrizia Carota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1688/2018 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. Laura Pantoli e Parte_1
avv. Pierluigi Di Crescenzo in Nereto ( Te) alla via A. Gramsci, Parte_2
che la rappresentano e difendono giusta mandato a margine dell'atto introduttivo
[...]
ATTORE contro
, , E CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Antonino Controparte_4
Legato , in Alba Adriatica, Viale Mazzini, n. 54 , che la rappresenta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTI
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 12.7.2022 per la parte attrice: “L'avv. PANTOLI insiste nell'accoglimento dell'istanza chiedendo che venga decisa preliminarmente la stessa.”
Per la parte convenuta: “ L'avv. LEGATO si oppone all'istanza di controparte perché inammissibile, improcedibile e perché comunque, fondata sui fatti già presi in esame
1 dall'On.le giudice non essendo ivi indicati nuovi elementi di prova o circostanze nuove, e chiede, pertanto, di poter discutere la causa riportandosi a tutti i propri scritti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è infondata e non può essere accolta per i motivi e nei limiti che seguono.
Con atto di citazione del 26.03.2018 conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Teramo , , e Parte_3 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, accertare e dichiarare la responsabilità a carico dei convenuti IG.ra , IG.ra , IG.ra , IG. Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2
, per i danni subìti dalla IG.ra a causa del sinistro di cui in Parte_3 Parte_1 premessa del 26/08/2016, ai sensi dell'art. 2051 c.c., e per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attrice nella misura della somma di
€ 6.645,84 per il risarcimento dei danni subìti dall'attrice ed analiticamente indicati e richiesti al capo 11 e 12 delle premesse del presente atto o di quella somma che risulterà di Giustizia, anche in via equitativa, nei limiti di competenza per valore del Giudice adito, a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, conseguenti al sinistro per cui è causa, oltre agli Org_ interessi legali maturati e maturandi ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici a far tempo dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo, per i motivi di cui sopra, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre CPA, IVA e rimborso forfettario come per legge”;
“In via subordinata, dichiarare la responsabilità a carico dei convenuti IG.ra
, IG.ra , IG.ra , IG. , per Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2 Parte_3
i danni subìti dalla IG.ra a causa del sinistro di cui in premessa del Parte_1
26/08/2016, ai sensi dell'art. 2043 c.c., e per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attrice nella misura della somma di €
6.645,84 per il risarcimento dei danni subìti dall'attrice ed analiticamente indicati e richiesti al capo 11 e 12 delle premesse del presente atto o di quella somma che risulterà di Giustizia,
2 anche in via equitativa, nei limiti di competenza per valore del Giudice adito a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi conseguenti al sinistro per cui è causa, oltre agli
Org_ interessi legali maturati e maturandi ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici a far tempo dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo, per i motivi di cui sopra, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre CPA, IVA e rimborso forfettario come per legge”.
Si costituivano ritualmente in giudizio in qualità di erede del IG. CP_1
deceduto nelle more , e , e , impugnando e Parte_3 Controparte_2 CP_3 CP_4
contestando in toto la pretesa di parte attrice e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, dichiarare: - in via principale, il rigetto su infondatezza della pretesa di risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051
c.c. per i motivi di cui all'espositiva che precede.”
Esaurita la fase istruttoria mediante l'assunzione della prova orale e rigettata la richiesta di CTU medico legale avanzata dalla parte attrice, la causa perveniva per la decisione all'udienza del 12.7.2022 e trattenuta in decisione senza ulteriori termini, spirati quelli già concessi alle parti per il deposito di note conclusionali.
Deduceva la parte attrice in sintesi e per quanto di interesse :
che la mattina del giorno 26/08/2016, si trovava a transitare a piedi sull'area antistante l'edificio avente civico n. 36, di Via Duca D'Aosta di Alba Adriatica (TE) con direzione nord – sud e che mentre percorreva il tratto finale di predetta area dell'area antistante il rivestimento del gradino di detta area si muoveva e/o si rompeva al suo passaggio, determinando così la rovinosa caduta a terra dell'attrice;
che ella, nonostante camminasse regolarmente, non poteva fare a meno di cadere, dato il cedimento e conseguente movimento del rivestimento del gradino posto alla fine dell'area antistante l'edificio avente civico n. 36;
che a seguito della suddetta caduta riportava lesioni personali che richiedevano l'intervento dei sanitari;
3 che, nei pressi del luogo del sinistro erano presenti delle persone che assistevano alla rovinosa caduta dell'attrice, le quali prestavano i primi soccorsi alla medesima signora e constatavano la rottura del rivestimento del gradino, che aveva determinato la caduta dell'attrice;
che l'area prospiciente il civico n. 36, così come i gradini della stessa, erano aperti al libero passaggio delle persone ed il rivestimento dei gradini era comunque privo delle strisce antiscivolo e di ogni altro sistema di sicurezza né gli stessi gradini erano interdetti al passaggio;
che, a seguito della suddetta caduta l'attrice riportava lesioni personali successivamente refertate a seguito di trasporto presso il Pronto Soccorso dell' “ ” di Org_2 Org_3
Sant'Omero (TE);
che per i danni sofferti la responsabilità andava attribuita ai convenuti ai sensi dell'art. 2051 cc
– in via principale- e dell'art. 2043 – in via subordinata- con richiesta, pertanto, di relativo risarcimento.
*****
Osserva il giudicante: il presente giudizio è stato introdotto dalla sig.ra al CP_2
fine , in primis, di accertare la responsabilità per l'occorso descritto in atti in capo al convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. ( in via principale ) che disciplina il “ Danno cagionato da cosa in custodia” e il cui dispositivo così recita “ Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia , salvo che provi il caso fortuito “ e ai sensi dell'art.2043 c.c. ( in via subordinata) , che disciplina il “ Risarcimento per fatto illecito” e il cui dispositivo statuisce che “ Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno “ .
Orbene: all'esito dell'istruttoria risultano indimostrato il principale presupposto fondante la responsabilità ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c. ovvero quello del nesso di causalità sulla scorta della descrizione del fatto così come esposta dalla parte attrice , con particolare riferimento alla pericolosità intrinseca del gradino de quo e cedimento dello stesso al passaggio della sig.ra Pt_1
Infatti, secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla parte attrice la caduta della della
IG.ra sarebbe da imputare al cedimento strutturale di un gradino posto nella zona Pt_1
retrostante il civico n. 36 di Via Duca D'Aosta, in Alba Adriatica (TE), di proprietà dei
4 convenuti : così deduce nella narrativa dell'atto atto introduttivo “ …2) che, mentre la IG.ra percorreva il tratto finale dell'area antistante l'edificio avente civico n. 36, il Pt_1
rivestimento del gradino di detta area si muoveva e/o si rompeva al suo passaggio, determinando così la rovinosa caduta a terra dell'attrice; 3) che, nonostante la IG.ra Pt_1
camminasse regolarmente, non poteva fare a meno di cadere, dato il cedimento e conseguente movimento del rivestimento del gradino posto alla fine dell'area antistante l'edificio avente civico n. 36;… “ ( cfr pag. 1) ma , dette circostanze, non sono state provate nel corso del giudizio.
Infatti, tutti i testimoni ascoltati durante la fase istruttoria hanno sì confermato che la
IG.ra si trovava a terra in prossimità dei gradini dell'immobile suindicato ma nessuno Pt_1
ha riferito / confermato che la caduta fosse imputabile ad un difetto del gradino
Il IG. testimone comune ad entrambe le parti, ha affermato di non aver visto Tes_1
la IG.ra cadere dato che al momento del sinistro non era presente sul luogo e di essere Pt_1
arrivato lì in un momento successivo, trovandola seduta a terra assistita da due passanti;
inoltre, smentiva quanto affermato da parte attrice nel proprio atto di citazione, ovverosia che
“… le persone presenti avevano modo di constatare la rottura del rivestimento del gradino che aveva determinato la caduta…” (Cfr. atto di citazione p. 1) dal momento che su specifica domanda della difesa di parte attrice al riguardo, il menzionato testimone rispondeva: “Non ho constatato la rottura dei gradini perché non ho guardato, ho prestato aiuto alla signora che si trovava a terra in corrispondenza dello spigolo, di cui alla foto n. 3 che mi si mostra, appoggiata sul muretto di via Duca D'Aosta, non era appoggiata in corrispondenza della discesa.” (Cfr. Verbale udienza 17.09.2019 – teste ). Tes_1
Ma anche gli altri testimoni di parte attrice non hanno in alcun modo confermato la circostanza che la caduta fosse attribuibile alla rottura del gradino al momento del passaggio sullo stesso della IG.ra Pt_1
Il figlio di quest'ultima, IG. infatti, giunto in un momento Persona_1
successivo alla caduta perché allertato dalla sorella, al suo arrivo ha constatato esclusivamente la presenza di sangue sull'asfalto davanti ai gradini e , dunque, sul lato di via Duca D'Aosta,
(Cfr. Verbale udienza 13.10.2020).
5 In tal senso non appare neppure sufficiente la deposizione della teste sig.ra Tes_2 laddove dichiara , in risposto al cap. 2 “” Posso dire che ho visto la scendere i
[...] Pt_1
gradini posti sulla discesa del garage e che riconosco dalle foto che mi si mostrano ma non so se il gradino si muoveva al suo passaggio…” ; ( cfr. verbale del 7.9.2021).
Atteso che è onere della parte attrice fornire la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra il danno dalla stessa patito e l' instabilità del gradino, comunque non provata, in ossequio al disposto di cui sia all'art. art. 2051 c.c. sia all'. 2043 c.c., non risulta confermata la dinamica sostenuta in atti attorei ovvero che al passaggio della sig.ra “ il Pt_1
rivestimento del gradino di detta area si muoveva e/o si rompeva al suo passaggio, determinando così la rovinosa caduta a terra dell'attrice” ( pag 1, punto 2) dell'atto di citazione) .
Il modello della responsabilità oggettiva presuppone che la responsabilità ricada in capo al custode, indipendentemente da qualsiasi sua mancanza in termini di diligenza ma a patto che il danneggiato abbia dato la prova del danno, del rapporto di custodia e del nesso causale tra la cosa e l'evento ( ex multis , Cass. SS.UU, 30 giugno 2022, n. 20943).
Ritenuta assorbita ogni ulteriore questione , la domanda attorea , per i motivi suesposti non trova accoglimento e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione delle tabelle allegate al
DM 55/2014 , ratione temporis applicabile , tenuto conto del valore della controversia, delle questioni giuridiche e fattuali trattate, del pregio dell'attività professionale svolta, secondo i valori minimi in € 2.738,00 (€ 430,00 per la fase di studio, € 370,00 per la fase introduttiva, €
1.120,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 810,00 per la fase decisionale) da liquidarsi in favore di parte convenuta .
P.Q.M.
Il Tribunale , in composizione monocratica , nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Patrizia Carota, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Parte_1
contro , , E CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, ,disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: Controparte_4
- rigetta la domanda ,
6 - condanna parte attrice alla rifusione in favore dalla parte convenuta delle spese di lite che liquida nell'importo di € 2.738,00 = oltre rimborso forfetario , IVA e cap come per legge.
Così deciso in Teramo , lì 11.7.2024
IL GIUDICE ONORARIO dott. ssa Patrizia Carota
(firma digitale)
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