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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/10/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Giovanni Dipietro Presidente dr Maria Stella Arena Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1508/2024 R.G.,
Promossa da
, nella qualità di curatore del (cf. Parte_1 Parte_2
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Tita;
P.IVA_1
APPELLANTE
Contro
nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_2 C.F._1 CP_1 nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentati e difesi,
[...] C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Guarnaccia;
APPELLATI
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 24 giugno 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2769, pubblicata il 6 giugno 2024, il giudice unico del Tribunale di
Catania, rigettava la domanda proposta dal nei confronti Parte_2 di e di volta ad accertare la simulazione assoluta e la Parte_2 CP_1 conseguente nullità ed inefficacia dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale del
17/10/2006, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Catania, via Giosuè Carducci n. 18
o, in via alternativa, la nullità per illiceità della causa ai sensi degli artt. 1343 c.c., 1344 c.c.
e 1418 c.c. dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale.
A sostegno di tale pronuncia, con cui il primo giudice regolava le spese secondo il principio della soccombenza, veniva rilevato che “...... le domande attoree vanno rigettate in quanto non provate e non suscettibili della tutela richiesta ...... la sollevata eccezione di simulazione assoluta del rogito, essa non può essere accolta mancandone palesemente i presupposti, non avendo parte attrice adempiuto al proprio onere probatorio, ovverosia non avendo dimostrato l'inesistenza di qualsiasi mutamento della realtà giuridica preesistente al negozio simulato ..... Orbene, già dalla lettura del sopracitato atto, emerge ictu oculi la volontà da parte di di sottoscriverlo al fine di beneficiare degli effetti Parte_2 giuridici derivanti dalla costituzione di fondo patrimoniale. Ciò non è stato minimamente contestato, bensì affermato nella propria linea difensiva sin in citazione dalla Curatela, e per tale motivo siffatta domanda va de plano rigettata. Quanto invece all'ulteriore richiesta di nullità dell'atto per illiceità della causa ..... in questo contenzioso, in cui si lamenta il pregiudizio patito dai terzi, in assenza di una norma che vieti, in via generale, di porre in essere tali attività negoziali, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non è, di per sé, illecito, sicché la sua conclusione non è nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, apprestando l'ordinamento,
a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia
............ Non vi è infatti dubbio che la costituzione del fondo patrimoniale effettuata dall'imprenditore successivamente fallito può essere dichiarata inefficace nei confronti della massa per mezzo dell'azione revocatoria ordinaria, proposta dal curatore a norma dell'art.
2901 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 l. fall.”.
Avverso tale decisione , nella qualità di curatore del Parte_1 [...]
ha interposto appello con atto di citazione notificato in data 8 novembre Parte_2
2024, sulla base di tre ragioni di censura.
Si sono costituiti in giudizio e resistendo al Parte_2 CP_1 gravame e chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 24 giugno 2025.
Motivi della decisione Col primo motivo dell'appello, la curatela del fallimento si duole Parte_2 della ritenuta insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di simulazione assoluta dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale.
Sostiene di avere evidenziato che: - l'atto di costituzione del fondo è stato stipulato dopo circa dieci anni dalla contrazione del matrimonio tra i costituenti;
- in esso non è fatto alcun riferimento alla presenza di figli minori, la cui esistenza non è stata documentata dai convenuti nemmeno in giudizio;
- la finalità dell'atto è stata genericamente indicata nella destinazione dei soli frutti dell'unità immobiliare conferita a non meglio specificati bisogni della famiglia;
- l'atto costitutivo del fondo patrimoniale prevede espressamente la conservazione in capo al convenuto, del diritto di proprietà sull'immobile Parte_2 destinato nel fondo e la possibilità, ai sensi dell'art. 169 c.c. di liberamente alienare, ipotecare e, comunque, vincolare tale bene immobile senza bisogno di alcuna autorizzazione giudiziaria, con il solo consenso di entrambi i coniugi, anche in presenza di figli minori;
- al momento della costituzione del fondo patrimoniale erano già maturate la maggiore parte delle esposizioni debitorie restate insoddisfatte dall'esercizio dell'impresa ed in seguito verificate in sede fallimentare ed ammesse allo stato passivo nella rilevante misura di € 94.519,79; che le sopra citate previsioni contrattuali, in uno alla preesistenza delle rilevanti esposizioni debitorie gravanti sull'imprenditore, valutate nel loro complesso ed unitariamente quali indici presuntivi gravi, precisi e concordati, così come prescritto in applicazione degli artt. 2727 e 2729, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, sono idonee alla dimostrazione della “inesistenza di qualsiasi mutamento della realtà giuridica preesistente al negozio simulato” e, pertanto, della natura simulata dell'atto e della reale volontà dei convenuti, per un verso, di continuare a disporre in assoluta autonomia del bene conferito nel fondo patrimoniale, al di fuori dei vincoli derivanti dall'istituto ed a dispetto della sua funzione economico sociale tipica e, per altro verso, di sottrarre detto bene alle già maturate e consistenti pretese dei creditori, ed in particolare dell'Erario, attraverso lo schermo protettivo derivante dall'apparente costituzione del fondo patrimoniale;
che non basta che il costituente attraverso l'utilizzo del fondo patrimoniale dica di volere fare quanto previsto dal relativo regolamento, occorrendo piuttosto che tale destinazione trovi corrispondenza nella causa concreta effettivamente perseguita nel suo svolgimento dinamico, diversamente dovendosi dedurre la insussistenza della volontà di costituire un fondo patrimoniale per la soddisfazione dei bisogni familiari;
che, diversamente da quanto si legge nel provvedimento impugnato, sin dall'atto introduttivo del giudizio, la curatela ha costantemente lamentato l'assoluta mancanza di volontà in capo ai convenuti di costituire il fondo patrimoniale, intendendo piuttosto conservare il pieno titolo di disporne a dispetto di qualsivoglia vincolo su di esso imposto.
Il motivo è fondato.
Non è, invero, condivisibile il percorso motivazionale del primo giudice, culminato con la declaratoria di infondatezza della domanda di accertamento della simulazione assoluta e conseguente nullità ed inefficacia dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato in data 17 ottobre 2006 da unitamente alla moglie Parte_2 CP_1 dovendosi ritenere, sulla scorta delle evidenze acquisite agli atti del giudizio, che tale atto sia stato posto in essere al solo scopo di sottrarre il bene che ne ha formato oggetto
(appartamento sito in Catania, via Giosuè Carducci n. 18), alla garanzia patrimoniale generica dei creditori ex art. 2740 cc.
E', invero, documentato che l'atto dispositivo in questione è stato posto in essere successivamente alla cessazione dell'attività esercitata dallo otto forma di impresa Pt_2 individuale. E', altresì, documentato che è stato dichiarato fallito con Parte_2 sentenza 27/05/2010 n. 68 del Tribunale di Catania e che allorquando è stato stipulato l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, aveva già maturato rilevanti Parte_2 esposizioni debitorie, soprattutto con l'erario, come risulta dalle istanze di ammissione al passivo prodotte dalla curatela fallimentare che rivelano l'esistenza di debito per complessivi
€ 94.519,79.
L'atto di costituzione del fondo patrimoniale, stipulato quasi dieci anni dopo il matrimonio con prevede espressamente che “... mantiene il CP_1 Parte_2 diritto a lui spettante sull'immobile di cui sopra, mentre i frutti dovranno essere impiegati per i bisogni della famiglia e secondo le norme stabilite dall'art.168 c.c. Espressamente le parti convengono che, ai sensi dell'art.169 c.c., il bene sopra descritto potrà essere liberamente alienato, ipotecato e comunque vincolato senza bisogno di alcuna autorizzazione giudiziaria, ma col solo consenso di entrambi i coniugi, anche in presenza di figli minori”.
Ad avviso della Corte gli elementi sopra evidenziati costituiscono indici presuntivi che complessivamente e concordemente rivelano la natura simulata dell'atto dispositivo e la reale volontà dei coniugi e di continuare a disporre liberamente del bene Pt_1 CP_1 conferito nel fondo patrimoniale, a prescindere dalla sua funzione tipica di destinazione dei beni alla soddisfazione dei bisogni della famiglia, e, allo stesso tempo, di sottrarre il bene conferito alla garanzia dei creditori.
Secondo Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4916 del 2 marzo 2018, non massimata, ”La simulazione assoluta del fondo patrimoniale si configura quando l'atto costitutivo, pur rivestendo formalmente i caratteri tipici dell'istituto, risulta in realtà diretto esclusivamente a sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale dei creditori, senza alcuna reale finalità di destinazione ai bisogni della famiglia. La prova della simulazione può essere fornita attraverso elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che dimostrino la divergenza tra la volontà apparente e quella reale dei coniugi. Costituiscono indici significativi di simulazione la coincidenza temporale tra la costituzione del fondo patrimoniale e l'insorgere di situazioni di crisi economica o di esposizione debitoria del costituente, quale la segnalazione alla Centrale Rischi per sofferenze bancarie o il successivo fallimento di società per le quali il coniuge abbia prestato garanzie fideiussorie. Rileva altresì la presenza nell'atto costitutivo di clausole che consentano ai coniugi di disporre liberamente dei beni vincolati, anche in presenza di figli minori e senza autorizzazione giudiziale, poiché tale previsione contrasta con la funzione tipica del fondo patrimoniale di protezione e salvaguardia dell'istituzione familiare. L'inserimento di siffatte clausole di svincolamento dimostra che la reale volontà delle parti non è quella di destinare i beni ai bisogni della famiglia, ma di continuare a gestirli in modo discrezionale pur sottraendoli all'aggressione creditoria. Il conferimento nel fondo dell'intero patrimonio immobiliare dei coniugi costituisce ulteriore elemento sintomatico della finalità elusiva dell'operazione. La valutazione degli elementi probatori e la loro idoneità a dimostrare la simulazione rientra nell'ambito del merito
e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo i casi di violazione del minimo costituzionale della motivazione. Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento sulla simulazione anche su prove presuntive, purché queste risultino gravi, precise e concordanti nel delineare un quadro indiziario coerente e logicamente consequenziale”.
La circostanza che la costituzione del fondo patrimoniale è avvenuta quando lo aveva già maturato rilevanti esposizioni debitorie, soprattutto con l'Erario, Pt_2 unitamente al rilievo che al fondo è stato conferito l'unico bene di proprietà dello Pt_2 che il diritto di proprietà sull'immobile destinato nel fondo è rimasta in capo alla Pt_2 nonché la possibilità, ai sensi dell'art. 169 c.c. di liberamente alienare, ipotecare e, comunque, vincolare il bene immobile conferito senza bisogno di alcuna autorizzazione giudiziaria con il solo consenso di entrambi i coniugi, anche in presenza di figli minori, consente di ritenere la natura simulata dell'atto dispositivo, dovendosi escludere la volontà di costituire un fondo patrimoniale per la soddisfazione dei bisogni familiari.
D'altro canto, è provato che lo nel 2005, poco prima della costituzione del Pt_2 fondo patrimoniale, versava in difficoltà economiche, avendo dichiarato in sede di audizione con il curatore fallimentare di aver “.. concluso l'attività nel 2005 sia per ragioni economiche che personali. In particolare, ho cominciato a versare in situazione di difficoltà economica a causa della mancata redditività della mia attività e del ritardo e/o assenza dei pagamenti”.
Non risulta, inoltre, la presenza di figli minori dei coniugi alla data della costituzione del fondo patrimoniale, nè i coniugi anno giustificato le ragioni che li hanno Pt_2 CP_1 indotti alla costituzione del fondo patrimoniale o, comunque, allegato circostanze idonee a contrastare le motivazioni poste dalla curatela a sostegno della dedotta simulazione assoluta dell'atto dispositivo.
Va, quindi, in accoglimento del motivo d'appello, ritenuta la simulazione assoluta e la conseguente nullità ed inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale in questione.
L'accoglimento del mezzo rende ultronea la trattazione del secondo e terzo motivo dell'appello, con cui la curatela censura rispettivamente la sentenza impugnata laddove è stata ritenuta infondata la domanda di nullità per illiceità della causa dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale e laddove non è stata dichiarata la nullità del fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 1418 c.c. per carenza di causa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per entrambi i gradi del giudizio, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia
13.08.2022 n. 147, tenuto conto del dichiarato valore della controversia (fascia 52.000,01-
260.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, ritiene la
Corte di liquidare i compensi relativi alla fase di trattazione e istruttoria del presente grado in prossimità dei minimi di tariffa, attesa la modesta attività difensiva svolta. Dette spese si liquidano in favore dell'Erario, essendo stata ammessa la curatela del fallimento di
[...]
al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Parte_2
Per questi Motivi
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da , Parte_1 nella qualità di curatore del , avverso la sentenza n. 2769, Parte_2 resa nel giudizio iscritto al n. 12552/2020 R.G., pubblicata il 6 giugno 2024, del giudice unico del Tribunale di Catania, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, così statuisce: dichiara la simulazione assoluta e la conseguente nullità dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, stipulato in data 17/10/2006, ai rogiti del notaio , repertorio Persona_1
n. 38059, raccolta 13538, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Catania ai nn. 39624 Registro Particolare e 68339 Registro Generale, avente ad oggetto l'unità immobiliare posta al piano secondo della scala C del fabbricato sito in Catania (CT), via Giosuè Carducci n. 18, interno 6, con locale ripostiglio pertinenziale, identificato nel nuovo catasto edilizio urbano al foglio 14, partita 1246, sub 6; ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza;
condanna in solido e a rifondere, in favore della curatela Parte_2 CP_1 del fallimento di , le spese del giudizio, che liquida in favore dell'Erario: Parte_2
a) quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 14.103,00 (ivi compresi €. 2552,00 per la fase di studio, €. 1628,00 per la fase introduttiva, € 5670,00 per fase di trattazione e istruttoria e € 4253,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; b) quanto al presente grado, in complessivi € 12.691,00 (ivi compresi €.
2977,00 per la fase di studio, €. 1911,00 per la fase introduttiva, € 2700,00 per fase di trattazione e istruttoria e € 5103,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 23 settembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Giovanni Dipietro